Conclusioni dell avvocato generale
Premessa
1 Nella presente causa, promossa dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte di giustizia è chiamata a verificare se l'Irlanda ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 7, n. 6, 18 e 19 della direttiva del Consiglio 80/778/CEE, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (in prosieguo: la «direttiva 80/778», o la «direttiva») (1).
Quadro normativo
La disciplina comunitaria sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
2 In forza del suo art. 1 la direttiva stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano. L'art. 2 precisa poi che sono tali:
«(...) tutte le acque utilizzate a tal fine allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, qualunque ne sia l'origine
- sia che si tratti di acque fornite al consumo, - sia che si tratti di acque
- utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano e
- che possono avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale».
3 In considerazione dell'importanza per la sanità pubblica delle acque destinate al consumo umano, l'art. 7 della direttiva fissa gli standard di qualità che tali acque devono soddisfare, imponendo agli Stati membri di assicurare il rispetto di valori relativi alla qualità organolettica, chimico-fisica e microbiologica, conformemente alle prescrizioni contenute in alcune tabelle che compongono l'allegato I della direttiva, cui l'art. 7 fa rinvio. Di queste, la tabella E indica i parametri microbiologici, tra i quali, in particolare, rilevano quelli indicati alla voce 57 (relativa ai batteri coliformi totali) e alla voce 58 (relativa ai batteri coliformi fecali). Per tali classi di batteri la direttiva impone una concentrazione massima ammissibile pari a zero, salvo concedere, per i coliformi totali, un certo margine di tolleranza, ove sia esaminato un numero sufficiente di campioni; infatti, basta che il 95% dei campioni prelevati risulti non contaminato. Per i coliformi fecali, invece, l'assenza deve essere totale nel 100% dei campioni prelevati.
4 In forza degli artt. 7, nn. 3 e 6, e 16 della direttiva, i parametri della tabella E rappresentano dei valori di armonizzazione minima; per gli agenti inquinanti ivi considerati gli Stati membri sono dunque tenuti a prevedere nella propria legislazione nazionale limiti almeno pari a quelli contenuti nella suddetta tabella; essi restano tuttavia liberi di imporre concentrazioni ancora inferiori.
5 Al fine di assicurare il rispetto dei parametri di qualità delle acque destinate al consumo umano, precisati nell'allegato I, l'art. 12 impone agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare il controllo regolare della qualità di tali acque. Tali controlli devono effettuarsi «nel punto in cui [le acque] sono messe a disposizione dell'utilizzatore».
6 Il n. 4 dell'art. 12 stabilisce che «[p]er effettuare i controlli, gli Stati membri si uniformano all'allegato II». Tale allegato contiene una tabella B, relativa alla frequenza minima delle analisi tipo, dalla quale risulta che nessun controllo è richiesto se il volume d'acqua prodotto o distribuito è inferiore a 100 m3 al giorno, ovvero qualora la popolazione interessata sia inferiore alle 500 persone.
7 L'art. 9 della direttiva consente agli Stati di prevedere deroghe ai parametri armonizzati, qualora tali deroghe siano giustificate da situazioni relative «alla natura e alla struttura dei terreni dell'area di cui è tributaria la risorsa idrica considerata», o da circostanze meteorologiche eccezionali. Le deroghe, tuttavia, non possono riguardare i fattori tossici e microbiologici, né comportare un rischio per la sanità pubblica. Tale limitazione non è ripresa all'art. 10, che ugualmente prevede una facoltà di deroga temporanea in caso di «circostanze accidentali gravi», purché il superamento dei valori così ammesso «non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica e l'approvvigionamento d'acqua destinata al consumo umano non possa essere assicurato in nessun altro modo».
8 Ai sensi dell'art. 18 gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva ed ai suoi allegati entro 2 anni dalla notifica. Essi devono inoltre comunicare nello stesso termine alla Commissione il testo delle disposizioni adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Poiché la direttiva è stata notificata all'Irlanda il 18 luglio 1980, il termine per l'adattamento è scaduto il 18 luglio 1982.
9 In virtù del successivo art. 19, gli Stati membri dispongono di un termine di tempo maggiore, pari a 5 anni dalla notifica della direttiva, per assicurare l'effettivo rispetto dei parametri nazionali armonizzati. Per l'Irlanda, dunque, tale ulteriore termine è spirato il 18 luglio 1985.
10 La direttiva 80/778 è stata successivamente sostituita dalla direttiva del Consiglio 98/83/CE, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (in prosieguo: la «direttiva 98/83») (2).
11 L'art. 3, n. 2, lett. b), di tale direttiva concede agli Stati membri la possibilità di prevedere esenzioni dai requisiti fissati dalla direttiva medesima «per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica».
12 La nuova direttiva ha in parte modificato anche i parametri microbiologici rilevanti, perché per i batteri coliformi totali non si prevede più un limite rigidamente prefissato, ma piuttosto, come chiarisce l'art. 8, n. 6, un semplice valore guida, al superamento del quale gli Stati membri devono valutare se sussiste un rischio per la salute umana e prendere i provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque, «ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana».
13 La direttiva 98/83 è entrata in vigore il 25 dicembre 1998. In virtù del suo art. 17 gli Stati membri dovevano dare attuazione alla direttiva entro e non oltre il 25 dicembre 2000. Secondo l'art. 14 della stessa, tuttavia, la qualità delle acque destinate al consumo umano deve conformarsi alle disposizioni ivi contenute entro il 25 dicembre 2003, dato che per tale data l'art. 16 prevede l'abrogazione della direttiva 80/778.
Le disposizioni irlandesi
14 Al fine di dare attuazione alla direttiva 80/778, l'Irlanda ha adottato gli «European Communities (Quality of water intended for human consumption) Regulations, 1988» (in prosieguo: il «regolamento 1988»).
15 In particolare l'art. 4 del regolamento 1988 attribuisce alle autorità sanitarie il compito di garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti fissati sulla base dei parametri comunitari. In virtù dell'art. 7, le suddette autorità sanitarie hanno in particolare il compito di monitorare la qualità dell'acqua nel punto in cui la stessa viene resa disponibile all'utilizzatore.
16 L'art. 8 indica le misure che le autorità sanitarie devono adottare qualora non siano rispettati i parametri regolamentari. In particolare è previsto che:
«l'autorità sanitaria: a) prende tutte le misure ragionevoli per avvertire gli utilizzatori dell'esistenza di rischi inaccettabili per la salute pubblica, b) nel caso di un distributore d'acqua pubblico stabilisce appena possibile un programma di azione per il miglioramento della qualità dell'acqua, c) nel caso di un distributore d'acqua privato comunica, non appena possibile, alla persona o alle persone responsabili della distribuzione dell'acqua le misure da prendere per migliorare la qualità dell'acqua» (3).
17 Giova, infine, segnalare che a partire dal 1989 l'Irlanda pubblica - tramite l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) - una relazione annuale relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano («Official Drinking Water Report»; in prosieguo: la «Relazione annuale EPA»).
I fatti
18 Per meglio intendere i termini della presente causa, conviene ricordare anzitutto che in Irlanda, accanto alle reti pubbliche di acquedotti, vi è una significativa presenza di sistemi di distribuzione privati, i cosiddetti Group Water Schemes, organizzati in forma associativa per iniziativa dei soggetti interessati al rifornimento idrico; in certi casi sono altresì coinvolti, su base paritaria, istituzioni o enti pubblici. Le autorità pubbliche svolgono comunque importanti funzioni ab extra, assicurando i necessari controlli sull'attività degli Schemes e intervenendo, eventualmente, a finanziarne gli investimenti. Tali reti di distribuzione servono, secondo i casi, da 2 a circa 1 000 abitazioni (in media ne riforniscono circa 28) e sono molto diffuse in Irlanda; esse hanno anzi consentito di far fronte alle inevitabili difficoltà legate alla fornitura di acqua potabile in zone rurali isolate e caratterizzate da una bassa densità di popolazione. L'acqua distribuita dai Group Water Schemes è attinta da fonti private, ovvero direttamente dagli acquedotti pubblici; in questo secondo caso il Group Scheme si limita a organizzare e gestire la rete di distribuzione. Attualmente in Irlanda i Group Water Schemes forniscono acqua attinta dagli acquedotti pubblici a circa 90 000 abitazioni, mentre circa 55 000 abitazioni ricevono attraverso tali reti di distribuzione acqua proveniente da fonti private.
19 Venendo ora alla presente causa, ricordo che essa è nata a seguito di alcuni reclami ricevuti dalla Commissione in conseguenza di alcuni casi di contaminazione dell'acqua potabile. Dopo aver chiesto alle autorità irlandesi alcuni chiarimenti in proposito, il 30 ottobre 1998 la Commissione inviava all'Irlanda una lettera di messa in mora, contestando, relativamente ad alcuni acquedotti pubblici e ad alcuni Group Water Schemes, il mancato rispetto dei parametri microbiologici indicati alle voci 57 e 58 dell'allegato I della direttiva 80/778, nonché il carattere non vincolante della normativa nazionale di recepimento della stessa direttiva, nella parte relativa ai Group Water Schemes.
20 Il 16 marzo 1999 le autorità irlandesi, pur contestando che la direttiva fosse applicabile ai Group Water Schemes, comunicavano ciò nondimeno l'intenzione di adottare una serie di misure volte a migliorare la qualità di tutte le acque potabili irlandesi. Il 14 luglio 1999 la Commissione, ritenendo inadeguate le osservazioni formulate dall'Irlanda, inviava a quest'ultima un parere motivato, con cui le fissava un termine di due mesi per porre termine alla constatata infrazione.
21 Con lettera dell'11 novembre 1999 le autorità irlandesi segnalavano l'impossibilità di provvedere in tempi brevi ad un risolutivo miglioramento della qualità delle acque distribuite attraverso i Group Water Schemes, assicurando comunque il proprio impegno a conformare ai parametri imposti dalla direttiva tutte le acque destinate al consumo umano. In tale lettera, oltre che in una successiva lettera del 18 gennaio 2000 ed in un comunicato stampa del 27 marzo 2000 del Ministro irlandese dell'ambiente, venivano inoltre fornite informazioni relative alle azioni già intraprese a tal fine.
22 Non soddisfatta della risposta irlandese, il 21 agosto 2000 la Commissione ha introdotto il presente ricorso. Nel corso del presente giudizio, tuttavia, la Commissione ha limitato le proprie contestazioni, per la parte che riguarda i Group Water Schemes, alle reti la cui acqua viene «fornita nell'ambito di un'attività pubblica o commerciale», nonché ai Group Water Schemes che forniscono in media più di 10 m3, ovvero servono più di 50 persone.
Analisi giuridica
Premessa
23 La Commissione muove tre censure. In primo luogo, l'Irlanda non avrebbe garantito il rispetto dei parametri della direttiva, relativamente ai coliformi totali e fecali, per quanto riguarda la rete pubblica di acquedotti, con particolare riferimento ad alcune sue parti. Analoga censura è sollevata, in secondo luogo, riguardo a certi Group Water Schemes. Infine, la Commissione contesta il carattere non vincolante della normativa nazionale, nella parte in cui si applica ai Group Water Schemes.
L'asserita violazione dei parametri microbiologici verificatasi nelle reti pubbliche di acquedotti
24 La Commissione chiede anzitutto alla Corte di dichiarare che l'Irlanda, non assicurando il rispetto dei parametri microbiologici indicati alle voci 57 (coliformi totali) e 58 (coliformi fecali), fissati nell'allegato I della direttiva 80/778, relativamente ad alcune reti pubbliche di distribuzione di acqua, ha violato gli obblighi che le incombono in virtù del Trattato e degli artt. 7, n. 6, e 19 della direttiva 80/778.
25 In particolare, la Commissione eccepisce, facendo riferimento ai dati riportati nella Relazione EPA 1998 sulla qualità delle acque irlandesi, che nel periodo 1992-1998 si è verificata in numerosi acquedotti pubblici una contaminazione microbiologica dell'acqua potabile dovuta alla presenza di coliformi totali e fecali. A sostengo delle proprie argomentazioni la Commissione ha fornito una tabella riassuntiva, basata proprio sulle Relazioni annuali EPA, che riporta i dati relativi alla presenza di coliformi totali e fecali nei diversi acquedotti irlandesi nel periodo considerato. La ricorrente aggiunge che la suddetta tabella indica per ogni acquedotto le sole eccedenze più significative registrate in un anno, sicché essa non è che un'approssimazione per difetto del fenomeno della contaminazione batteriologica, in realtà ancora più grave.
26 Da parte sua, l'Irlanda non contesta la fondatezza di tali dati, e del resto non credo che avrebbe potuto fare diversamente, visto che proprio essa li ha elaborati e resi pubblici, pur non essendovi tenuta da alcuna disposizione comunitaria ed essendo anzi uno dei pochi (tre) Stati membri che appresta regolarmente una relazione ufficiale e completa sullo stato delle acque utilizzate per il consumo umano nel paese. Essa oppone invece solo alcune obiezioni, peraltro non decisive, all'interpretazione che ne dà la Commissione e le deduzioni che ne trae. In realtà, il governo ricorrente insiste soprattutto sul fatto che la direttiva non imporrebbe un obbligo di risultato, ma un semplice obbligo di diligenza, da valutare alla luce del principio di ragionevolezza e proporzionalità. A questo proposito, però, esso fa valere di aver destinato ingenti fondi proprio al finanziamento di progetti volti al miglioramento della qualità dell'acqua potabile e di aver avviato una serie di iniziative per incentivare comportamenti virtuosi da parte dei soggetti le cui attività agricole possono costituire fonte di inquinamento.
27 A me sembra, però, che la valutazione fatta dal governo irlandese degli obblighi imposti dalla direttiva sul punto che qui interessa contrasti anzitutto con la lettera stessa della direttiva, in particolare con il combinato disposto dell'art. 7, nn. 3 e 6, da una parte, e dell'allegato I della direttiva, dall'altra. Le prime due disposizioni impongono infatti agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell'allegato I. A sua volta, quest'ultimo prevede, come ho avuto modo di ricordare più sopra (v. paragrafo 3), che la concentrazione di entrambe le classi di coliformi, nei campioni prelevati per controllo, deve essere pari a zero. Mentre però per i coliformi totali tale valore zero ammette una soglia di tolleranza, per cui l'evidenza di un inquinamento microbiologico in un numero di campioni inferiore al 5% del totale non comporta violazione del parametro della direttiva, una previsione del genere manca per il parametro dei coliformi fecali, data la gravità dell'inquinamento di cui sono indice. Rispetto a tali coliformi, quindi, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che il 100% dei campioni di acqua sia assolutamente puro.
28 Devo anche ricordare a questo proposito che la Corte ha già avuto modo di affermare, proprio rispetto alla direttiva in esame, che «il principio di proporzionalità non può essere invocato per consentire un superamento delle concentrazioni massime ammissibili indicate nell'allegato I della direttiva», in quanto «una tale interpretazione della direttiva sarebbe in contrasto con il suo obiettivo, consistente nell'attuazione, nella Comunità, di un livello sanitario minimo uniforme per l'acqua destinata al consumo umano» (4).
29 Quanto poi alle iniziative che il governo resistente sostiene di aver messo in opera per favorire il miglioramento della qualità delle acque potabili nelle regioni rurali, mi limito ad osservare che, per quanto apprezzabili, esse non sono idonee a soddisfare l'obbligo di risultato che emerge dalla direttiva, né possono essere addotte a giustificazione della sua violazione. Come la Corte ha già in passato avuto modo di affermare, infatti, uno Stato membro «non può addurre a sua difesa il fatto che esso continua a compiere tutti gli sforzi possibili per attuare» gli obblighi che discendono dal diritto comunitario, poiché, ai fini dell'azione di cui all'art. 226 CE, è sufficiente «il semplice accertamento obiettivo della trasgressione di uno Stato membro, non già la prova di qualsivoglia inerzia od opposizione da parte del medesimo» (5).
30 Ritengo quindi che il ricorso della Commissione, nella parte in cui mira a far dichiarare che l'Irlanda, non assicurando il rispetto dei parametri microbiologici indicati alle voci 57 (coliformi totali) e 58 (coliformi fecali) dell'allegato I della direttiva 80/778, relativamente ad alcune reti pubbliche di distribuzione di acqua, ha violato gli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 7, n. 6, e 19 della direttiva 80/778 ed in virtù del Trattato, debba essere accolto.
L'asserita violazione dei parametri microbiologici verificatasi nei Group Water Schemes
31 La Commissione, facendo riferimento ai dati contenuti nelle Relazioni EPA ed alla corrispondenza relativa ad un determinato Group Water Scheme, contesta inoltre che i parametri di concentrazione massima di coliformi totali e coliformi fecali non vengono rispettati neppure in molti Group Water Schemes. Pertanto, l'Irlanda avrebbe violato gli obblighi che discendono dagli artt. 7, n. 6, e 19 della direttiva anche rispetto a tale forma di approvvigionamento. Come ho detto, tuttavia, la Commissione ha limitato in corso di causa la propria contestazione ai Group Water Schemes la cui acqua è «fornita nell'ambito di un'attività pubblica o commerciale», nonché a quelli che forniscono in media più di 10 m3, ovvero servono più di 50 persone, ritenendo con ciò di adeguarsi alla clausola de minimis prevista dalla direttiva 98/83.
32 La Commissione fa valere in primo luogo che tali reti private di distribuzione rientrano pienamente nell'ambito di applicazione della direttiva. E' vero che, nella causa Commissione/Belgio (6), la Corte ha escluso dal dominio di quest'ultima l'acqua proveniente da prese private, ma ciò limitatamente ai pozzi e alle altre sorgenti ad uso privato, in cui l'acqua è estratta ed utilizzata direttamente senza passare per una rete. Nel caso dei Group Water Schemes, per contro, si è in presenza di entità costituite per il tramite di strumenti giuridici complessi (per lo più, trusts o società fornite di personalità giuridica), che si distinguono pertanto chiaramente dai fruitori e gestiscono vere e proprie reti di distribuzione dell'acqua, secondo paradigmi economici e giuridici propri di un'impresa commerciale. Molti Group Water Schemes, anzi, non utilizzano nemmeno fonti private, ma si riforniscono d'acqua dagli acquedotti pubblici, per poi ridistribuirla ai consumatori, tra i quali anche istituzioni pubbliche e soggetti che esercitano attività commerciale. In realtà, conclude la ricorrente, i Group Water Schemes sono istituiti e gestiti con l'approvazione e sotto il controllo delle autorità pubbliche, che per giunta li finanziano, perché possono colmare attraverso di essi le lacune che esistono nel sistema pubblico di distribuzione dell'acqua.
33 Secondo l'Irlanda, al contrario, la direttiva non è applicabile ai Group Water Schemes. Da una corretta lettura della citata sentenza della Corte nella causa Commissione/Belgio discenderebbe infatti l'esclusione dall'ambito d'applicazione della direttiva di tutte le acque provenienti da reti private.
34 Con specifico riguardo alla natura dei Group Water Schemes, poi, l'Irlanda contesta la loro assimilazione a normali imprese commerciali di distribuzione dell'acqua, in quanto essi forniscono acqua esclusivamente ai propri membri e non alla generalità dei consumatori, gli associati esercitano un controllo effettivo sui trusts o sulle persone giuridiche che gestiscono le reti, ed è l'assemblea dei membri a fissare la quota annuale per la gestione e la manutenzione della rete. Inoltre, osserva l'Irlanda, non si può dire che, quando forniscono acqua a meno di 50 persone, i Group Water Schemes operino «nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica»; essi rientrano pertanto nell'esenzione prevista dall'art. 3, n. 2, della direttiva 98/83, già recepita nell'ordinamento irlandese. In realtà, la fornitura commerciale di acqua da parte di Group Water Schemes è un'ipotesi isolata; quand'anche essa si verificasse, altre disposizioni del diritto irlandese - nella specie quelle che impongono ai gestori dei locali aperti al pubblico di provvedere all'eventuale ulteriore disinfezione dell'acqua per garantirne l'idoneità al consumo umano - garantirebbero comunque l'osservanza degli standard imposti dalla direttiva.
Valutazione
35 Anche in relazione alla presente censura osservo, anzitutto, che il governo irlandese non nega la veridicità dei dati addotti dalla Commissione per contestare l'inquinamento delle acque utilizzate in alcuni Group Water Schemes. Il problema che esso solleva al riguardo è invece un altro, e riguarda proprio l'applicazione (o, meglio, la non applicazione) della direttiva 80/778 alla fornitura d'acqua nell'ambito dei Group Water Schemes. Conviene quindi soffermarsi su questo punto per chiedersi in particolare se in effetti la peculiare natura e le ridotte dimensioni di tali reti possano riflettersi sulla questione appena prospettata.
36 Ricordo a questo proposito che, a differenza della successiva direttiva 98/83, la direttiva 80/778 delimita il proprio ambito materiale di applicazione solo in maniera molto vaga. Da ciò sono inevitabilmente derivate difficoltà interpretative che hanno addirittura provocato un intervento della Corte nella citata causa Commissione/Belgio. In quella occasione, la Corte ebbe modo di chiarire che la direttiva in questione «si applica soltanto all'acqua fornita al consumo umano e all'acqua utilizzata in alimenti da parte di un'impresa alimentare e che l'acqua proveniente da prese private è esclusa dal suo ambito di applicazione» (7).
37 In coerenza con tale pronuncia, la successiva direttiva 98/83 ha quindi fissato una soglia minima al di sotto della quale gli Stati membri sono autorizzati a non esigere i requisiti imposti dalla direttiva, come ho già ricordato, «per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone», purché si tratti di acque utilizzate per uso privato e non invece per scopi o attività commerciali (8).
38 Si tratta pertanto di stabilire se, al di sopra di tale soglia, si possa parlare o meno, a proposito delle acque utilizzate dai Group Water Schemes, di uso privato delle stesse. Ora, come si è visto, l'Irlanda fonda la propria risposta positiva al quesito sulla proprietà privata delle fonti nonché sulla struttura associativa o cooperativa dei Group Water Schemes. Da tali elementi emergerebbe infatti, a suo avviso, che si è qui in presenza di un uso privato delle acque all'interno della ridotta comunità di volta in volta interessata, e non di una fornitura al consumo, non essendovi alcuna reale distinzione tra soggetto fornitore e soggetti fruitori.
39 A me pare, tuttavia, che abbia buon gioco la Commissione a ritenere irrilevante la struttura proprietaria, una volta appurato che si ha qui a che fare con vere e proprie reti di distribuzione, cioè con sistemi dotati di una sia pur ridotta struttura distributiva, che permette di fornire l'acqua prodotta da una o più fonti ad una pluralità di fruitori. Che di ciò si tratti, e non, invece, di mero uso privato ai sensi della citata sentenza della Corte, si desume ulteriormente, come mette in evidenza la Commissione, dalla sostanziale alterità del soggetto fornitore, lo Scheme, rispetto ai soggetti fruitori del servizio, alterità che trova poi conferma nella natura chiaramente contrattuale del rapporto tra il primo e i secondi relativo alla fornitura dell'acqua.
40 Ad ogni modo, se anche la Corte dovesse ritenere che, a motivo della loro natura e delle loro ridotte dimensioni, i Group Water Schemes siano in linea di principio esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, una simile conclusione non potrebbe a mio avviso valere per quegli Schemes che, lungi dal costituire una rete autonoma, sono in realtà un mero prolungamento della normale rete pubblica di acquedotti, dalla quale «acquistano» l'acqua che distribuiscono ai propri utenti. Mi pare infatti evidente che un'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva basata sulle dimensioni delle reti andrebbe comunque riferita solo ad unità fisico-funzionali autonome, composte di sorgenti o altre riserve d'acqua cui siano connesse infrastrutture di distribuzione. Ora, nei casi di collegamento funzionale tra più reti interconnesse ed interdipendenti, tale unità non sarebbe rappresentata da ciascuna sottounità interconnessa considerata in sé, ma, per l'appunto, dall'insieme di tutte quelle sottounità, dunque, nel caso irlandese, sia dall'acquedotto pubblico sia dal Group Water Scheme ad esso collegato. Né potrebbe essere invocato in senso contrario il fatto che le varie sottounità di quell'unica rete siano eventualmente gestite da soggetti differenti, perché altrimenti sarebbe agevole sfuggire all'applicazione della direttiva semplicemente attribuendo a più soggetti formalmente indipendenti la responsabilità di vari tratti di un'unica rete di acquedotti.
41 In conclusione, a me pare che il ricorso della Commissione - nella parte in cui si riferisce alle ripetute violazioni dei parametri microbiologici indicati alle voci 57 e 58 in alcuni Group Water Schemes (diversi da quelli che forniscono in media meno di 10 m3 al giorno o servono meno di 50 persone, salvo che l'acqua sia fornita nel quadro di un'attività commerciale o pubblica) individuati nelle relazioni ufficiali sull'acqua destinata al consumo umano e nella corrispondenza concernente la situazione dell'acqua nella località di Ballycroy - debba essere accolto.
La censura relativa al carattere non vincolante della normativa nazionale di recepimento
42 La Commissione chiede inoltre alla Corte di dichiarare che con il regolamento 1988 l'Irlanda non ha rispettato, nella parte in cui si riferisce ai Group Water Schemes, il carattere vincolante dell'allegato I della direttiva ed ha quindi violato gli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 7, n. 6, 18 e 19 della stessa. A suo avviso, infatti, detto regolamento non prevede in modo chiaro e preciso che il rispetto dei parametri della direttiva sia garantito da tutti i soggetti interessati, né impone a questi un obbligo in tal senso. In particolare, l'art. 8 si limita a prevedere un semplice avvertimento dell'autorità sanitaria ai responsabili della distribuzione sulle misure da prendere e l'ingiunzione agli stessi di migliorare la qualità dell'acqua. Né paiono adeguate le sanzioni introdotte con le modifiche della legislazione irlandese del 1999, che comunque sono state adottate dopo la scadenza del termine assegnato con il parere motivato, e sono dunque irrilevanti in questo procedimento.
43 Da parte sua, dopo aver ribadito che i Group Water Schemes non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, l'Irlanda fa valere che, in caso di mancato rispetto dei parametri comunitari, le autorità sanitarie di cui al Local Government (Sanitary Services) Act 1962 potrebbero acquisire le reti idriche. E' infatti previsto che tali autorità acquistino le reti idriche degli acquedotti privati se una richiesta in tal senso viene fatta dalla maggioranza dei proprietari dell'impianto e gli impianti stessi sono in buono stato di funzionamento e di manutenzione. Di fatto, molte di tali reti private sarebbero direttamente gestite dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
44 Mi pare chiaro che le argomentazioni dell'Irlanda non bastano a smentire le preoccupazioni della Commissione. In effetti, la mera possibilità che la gestione delle reti private passi alle autorità sanitarie, qualora così chieda la maggioranza degli utilizzatori, non può costituire una sanzione adeguata ad assicurare il rispetto della direttiva. Basti notare al riguardo che la decisione di intervenire non spetta alle autorità sanitarie, ma all'organo rappresentativo del Group Water Scheme: è il controllato, cioè, che chiede l'intervento del controllore!
45 Quanto infine alle modifiche della normativa irlandese e indipendentemente dal merito delle stesse, credo non sia neppure necessario ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato modifiche siffatte non rilevano in alcun modo ai fini del giudizio ex art. 226 CE (9).
46 In conclusione, mi pare che il ricorso della Commissione debba essere accolto anche in relazione alla presente censura.
Sull'opportunità dell'azione intrapresa dalla Commissione
47 Un ultimo rilievo, infine, sulle obiezioni mosse, questa volta dall'Irlanda, circa l'opportunità della presente procedura di infrazione, obiezioni fondate sul fatto che, in definitiva, gli standard fissati dalla direttiva sarebbero sostanzialmente rispettati; che non sarebbe realistica la pretesa della Commissione che vi sia una conformità pari al 100%; che la procedura è iniziata quasi dieci anni dopo la notifica della legislazione nazionale rilevante; che comunque, per quanto specificamente riguarda i Group Water Schemes, il governo irlandese è da tempo impegnato di sua stessa iniziativa per risolvere il problema dell'insufficiente qualità dell'acqua.
48 Senza entrare nel merito di tali rilievi, che peraltro la Commissione esamina e contesta analiticamente, mi limito a richiamare la costante giurisprudenza della Corte secondo cui «nel regime istituito dall'art. 169 del Trattato, la proposizione del ricorso per inadempimento rientra nel potere discrezionale della Commissione, il cui esercizio non è soggetto a una valutazione di opportunità da parte della Corte» (10).
Sulle spese
49 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell'Irlanda, che è risultata
soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Conclusioni
50 Alla luce delle considerazioni che precedono propongo perciò alla Corte di dichiarare che:
«1) L'Irlanda, non assicurando il rispetto dei parametri microbiologici indicati alle voci 57 (coliformi totali) e 58 (coliformi fecali) dell'allegato I della direttiva del Consiglio 80/778/CEE, del 15 luglio 1980, concernente le qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente ad alcune reti pubbliche di distribuzione di acqua e a certi Group Water Schemes (diversi da quelli che forniscono in media meno di 10 m3 al giorno o servono meno di 50 persone, salvo che l'acqua sia fornita nel quadro di un'attività commerciale o pubblica) individuati nelle Relazioni ufficiali sull'acqua destinata al consumo umano e nella corrispondenza concernente la situazione dell'acqua nella località di Ballycroy, ha violato gli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 7, n. 6, e 19 della direttiva 80/778 e in virtù del Trattato.
2) L'Irlanda, non avendo tenuto conto nella trasposizione della direttiva 80/778 del carattere vincolante dell'allegato I per ciò che concerne i Group Water Schemes, ha violato gli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 7, n. 6, e 19 della direttiva 80/778 e in virtù del Trattato.
3) L'Irlanda è condannata alle spese».
(1) - G U L 229, pag. 11.
(2) - G U L 330, pag. 32.
(3) - Traduzione non ufficiale.
(4) - Sentenza 24 novembre 1992, causa C-237/90, Commissione/Germania (Racc. pag. I-5973, punto 16).
(5) - V. sentenza 8 luglio 1999, causa C-215/98, Commissione/Grecia, (Racc. pag. I-4913, punto 15).
(6) - Sentenza 5 luglio 1990, causa C-42/89, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-2821).
(7) - Sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 17.
(8) - V. art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 98/83.
(9) - V., tra le tante, sentenze 11 agosto 1995, causa C-433/93, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2303, punto 15); 14 giugno 2001, Commissione/Italia, causa C-207/00 (Racc. pag. I-4571, punto 30).
(10) - Tra i tanti precedenti, v. sentenze 10 maggio 2001, causa C-152/98, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-3463, punto 20); 21 gennaio 1999, causa C-207/97, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-275, punto 24), e 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2189, punto 22).
Full & Egal Universal Law Academy