Conclusioni dell avvocato generale
1. Con ordinanza del 28 luglio 2000 la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito; in prosieguo: la «High Court»), ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 234 CE, due quesiti relativi all'interpretazione dell'art. 49 CE. In sintesi, essa vuol sapere se sia compatibile con tale disposizione la normativa di uno Stato membro che vieti sul territorio nazionale la trasmissione televisiva di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri, qualora siano mostrati pannelli pubblicitari esposti nel luogo dove si svolgono tali eventi per reclamizzare prodotti (nella specie, bevande alcoliche) di cui nel primo Stato è vietata la pubblicità televisiva.
Quadro normativo
2. Per quanto riguarda la normativa comunitaria, viene qui in rilievo l'art. 49 CE, che, com'è noto, garantisce la libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità.
3. Con riferimento invece alla normativa nazionale, si devono anzitutto richiamare le disposizioni francesi relative alla pubblicità televisiva di bevande alcoliche, cominciando dalla legge n. 91-32, del 10 gennaio 1991, relativa alla lotta contro il tabagismo e l'alcolismo (in prosieguo: la «Loi Evin»), che ha modificato l'art. L. 17 del «Code des débits de boissons» (in prosieguo: il «CDB») .
4. La Loi Evin si basa sul principio secondo cui è vietata ogni forma di pubblicità di bevande alcoliche (cioè bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2° ) che non sia espressamente autorizzata. In applicazione di tale principio, non essendo espressamente autorizzata dall'art. 17 del CDB, la pubblicità televisiva di alcolici è dunque vietata.
5. Tale divieto è espressamente confermato dall'art. 8 del decreto n. 92-280, del 27 marzo 1992, relativo alla pubblicità e alla sponsorizzazione in televisione , il quale dispone:
«E' vietata la pubblicità riguardante, da un lato, i prodotti la cui pubblicità televisiva sia oggetto di un divieto legislativo e, dall'altro, i seguenti prodotti e settori economici:
bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2° (...)».
6. La violazione della Loi Evin costituisce un «délit» ai sensi del diritto penale francese. L'articolo L. 21 del CDB prevede infatti che:
«La violazione delle disposizioni degli articoli L. 17, L. 18, L. 19 e L. 20 sono punite con un'ammenda di FF 500 000. Il limite massimo dell'ammenda può essere aumentato fino al 50% della somma spesa per la pubblicità illegittima.
In caso di recidiva, il giudice può vietare per un periodo da uno a cinque anni la vendita della bevanda alcolica oggetto della pubblicità illegittima».
7. Un importante ruolo di controllo in materia è stato inoltre attribuito al «Conseil supérieur de l'audiovisuel» (in prosieguo: il «CSA»), il quale può infliggere sanzioni amministrative nei confronti delle emittenti francesi che non rispettino la Loi Evin. Nell'esercizio di tale ruolo, nel 1995 il CSA ha elaborato un «codice di buona condotta», per far conoscere l'interpretazione che intendeva dare alle disposizioni della Loi Evin con riferimento alla trasmissione di eventi sportivi nell'ambito dei quali siano esposte pubblicità di bevande alcoliche (ad esempio sulla maglia degli atleti o su pannelli affissi accanto al campo di gioco).
8. Pur escludendosi qualsiasi discriminazione tra bevande alcoliche francesi e straniere, nel codice viene in particolare richiesta la massima vigilanza agli inserzionisti, agli intermediari, alle federazioni sportive e alle emittenti televisive nel caso in cui simili pubblicità siano esposte nel corso di eventi sportivi che si svolgono all'estero. In tal caso, le emittenti che trasmettono in Francia le immagini degli eventi non devono mostrare condiscendenza rispetto alle pubblicità esposte nel luogo dove questi si svolgono, non partecipando alla collocazione delle pubblicità ed evitandone per quanto possibile la ripresa.
9. Tale regola generale viene poi meglio specificata attraverso la distinzione tra «eventi internazionali» ed «altri eventi che si svolgono all'estero» . Nel caso di «eventi internazionali», le cui immagini sono trasmesse in un ampio numero di paesi e non possono quindi essere considerate come dirette principalmente al pubblico francese, le emittenti non possono essere accusate di condiscendenza, anche se le pubblicità appaiono sugli schermi, allorché vengano trasmesse immagini di cui esse non controllano le riprese. Diverso è invece il trattamento riservato agli «altri eventi», la cui trasmissione si ritiene specificamente diretta al pubblico francese. In tal caso, qualora la normativa del paese ospitante autorizzi la pubblicità delle bevande alcoliche nel luogo della competizione, le parti che negoziano con i titolari dei diritti televisivi sono tenute a fare tutto quanto in loro potere per evitare che in Francia appaiano pubblicità di bevande alcoliche, informando le controparti straniere sulla normativa ivi vigente.
10. Un breve cenno va infine fatto alla normativa inglese in materia, la quale, secondo quanto risulta dall'ordinanza, non proibisce la pubblicità televisiva di bevande alcoliche . Tale normativa stabilisce tuttavia, in linea generale, che i messaggi pubblicitari non devono dare l'impressione che tali bevande possano aumentare le capacità mentali o fisiche (in particolare sessuali), la popolarità, l'attrattiva, la mascolinità o la femminilità, ovvero aiutare nelle relazioni personali o consentire il conseguimento di migliori risultati sociali o sportivi.
Fatti e procedura
11. I fatti all'origine della causa principale ruotano intorno ad una serie di rapporti contrattuali, tra loro più o meno concatenati, che coinvolgono le società Bacardi-Martini SAS, Cellier des Dauphins, Newcastle United Football Company Ltd, Dorna Marketing (UK) Ltd e CSI Ltd (in prosieguo, rispettivamente: «Bacardi», «Cellier», «Newcastle», «Dorna» e «CSI»). Più in particolare, Bacardi e Cellier sono società francesi attive nella produzione e commercializzazione di bevande alcoliche; Newcastle è una società inglese che amministra una squadra di calcio ed uno stadio di sua proprietà; Dorna è una società con sede in Inghilterra e nel Galles che si occupa della vendita e della gestione di spazi pubblicitari su cartelloni elettronici disposti attorno ai campi di calcio; ed infine CSI è una società di diritto inglese, la cui attività consiste nella vendita di diritti televisivi di eventi sportivi.
12. I rapporti contrattuali che coinvolgono le parti possono essere così sinteticamente illustrati:
i) in base ad un accordo concluso nel 1994 tra la Football Association Premier League Ltd e le società che ne facevano parte (tra le quali Newcastle), da un lato, e Dorna, dall'altro, quest'ultima era stata incaricata della vendita e della gestione di spazi pubblicitari lungo il perimetro dei campi da gioco per tutte le partite disputate in casa dalle squadre della Premier League;
ii) in base a due accordi conclusi da Dorna nel novembre 1996 con Bacardi e Cellier, la prima si era impegnata a mettere a disposizione delle due società francesi spazi pubblicitari durante una partita tra Newcastle e Metz (una squadra francese), che doveva svolgersi in Inghilterra il 3 dicembre 1996 nell'ambito del terzo turno della coppa UEFA;
iii) in virtù di un distinto accordo, Newcastle aveva poi ceduto a CSI i diritti di trasmissione di tale partita, impegnandosi in particolare, per quanto qui interessa, a permettere e/o ad adoperarsi per rendere possibile la trasmissione in diretta dell'incontro alla televisione francese. I diritti di ritrasmissione in Francia di tale incontro sono stati successivamente ceduti da CSI a CANAL+.
13. Il giorno fissato per l'incontro, poco prima dell'inizio della partita, Newcastle si è accorta che Bacardi e Cellier avevano acquistato da Dorna spazi pubblicitari per reclamizzare le loro bevande alcoliche. Dopo aver informato Dorna che la partita doveva essere trasmessa in Francia, dove non era consentita la pubblicità televisiva di bevande alcoliche, Newcastle ha invitato tale società a rimuovere dai suoi pannelli le pubblicità delle due società francesi.
14. Non potendosi procedere all'eliminazione delle pubblicità prima dell'inizio dell'incontro, il sistema elettronico di affissione è stato programmato in modo da evitare che queste apparissero durante la partita per intervalli superiori ad uno o due secondi.
15. Ritenendo di aver subito un pregiudizio a causa della sostanziale rimozione delle loro pubblicità, il 23 luglio 1998 Bacardi e Cellier hanno intentato un'azione dinanzi alla High Court nei confronti di Dorna e Newcastle per ottenere, fra l'altro, «damages, declarations and injunctive relief» (i danni, l'accertamento del fatto e l'obbligo di attivarsi). In forza di un accordo tra le parti, l'azione nei confronti di Dorna è stata successivamente abbandonata.
16. Davanti alla High Court Bacardi e Cellier hanno in particolare sostenuto che Dorna è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali a causa dell'intervento di Newcastle e che tale intervento non potrebbe essere giustificato «con riferimento alla Loi Evin», in quanto questa sarebbe incompatibile con l'art. 49 CE. Da un lato, infatti, tale legge restringerebbe la possibilità di pubblicizzare bevande alcoliche nell'ambito di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri ma sono ritrasmessi in Francia; dall'altro, proibirebbe o restringerebbe la possibilità di trasmettere in Francia eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri, qualora nell'ambito di tali eventi siano pubblicizzate bevande alcoliche. Le società attrici ritengono di conseguenza che Newcastle sia responsabile nei loro confronti per aver indotto Dorna a non rispettare i suoi obblighi contrattuali. Dal canto suo, nelle memorie difensive Newcastle ha tra l'altro eccepito che la richiesta a Dorna di rimuovere le pubblicità di Bacardi e Cellier era giustificata «in base alle disposizioni della Loi Evin», visto che tali disposizioni sono compatibili con l'art. 49 CE.
17. Nell'ordinanza di rinvio la High Court ha tenuto a precisare che, secondo un rapporto di esperti, nell'applicazione del codice di buona condotta il CSA avrebbe dato l'impressione di voler reprimere le violazioni della Loi Evin solamente con riferimento alle pubblicità di bevande alcoliche francesi. I titolari di diritti televisivi relativi ad eventi sportivi che si svolgono al di fuori del territorio francese rinuncerebbero quindi a vendere spazi pubblicitari per tali bevande, per paura di perdere gli introiti di gran lunga superiori derivanti dalla vendita dei diritti televisivi in Francia. In tal senso, viene tra l'altro riportata una dichiarazione del responsabile finanziario di Newcastle, secondo cui:
«Il diritto francese è un problema concreto per le squadre di calcio che si incontrano con le squadre francesi nelle partite di Coppa UEFA. Questo restringe la libertà delle squadre di vendere spazi pubblicitari sul proprio terreno. Infatti CSI avverte le squadre inglesi di non accettare pubblicità di produttori di alcool per tali partite allo scopo di massimizzare le loro entrate televisive. La posizione attuale della Newcastle United è quella di non accettare pubblicità della Bacardi, della Cellier o di altri fabbricanti di prodotti alcolici per le prossime partite contro i francesi fintantoché non venga chiarita la portata della Loi Evin. Noi non vediamo proprio alternative».
18. Ritenendo dunque che la questione centrale per la soluzione della controversia riguardasse la conformità della Loi Evin con l'art. 49 CE, ma giudicando inappropriata una pronuncia al riguardo senza consentire al governo francese di prendere posizione, la High Court ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia i seguenti quesiti:
«1. Se gli articoli L. 17 L. 21 del "Code des débits de boissons" (le cosiddette disposizioni della "Legge Evin"), l'articolo 8 del decreto 27 marzo 1992, n. 92-280, e le disposizioni del "Code de bonne conduite" del 28 marzo 1995 siano contrari all'articolo 59 del Trattato CE (divenuto articolo 49 CE) nella misura in cui impediscono o limitano:
a) la pubblicità di bevande alcoliche durante eventi sportivi da trasmettere per via televisiva in Francia, ma che hanno luogo in altri Stati membri, e
b) la trasmissione in Francia di eventi sportivi aventi luogo in altri Stati membri ed in cui siano presenti pubblicità di bevande alcoliche.
2. In caso contrario, se il modo in cui tali disposizioni sono concretamente interpretate ed applicate dal Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sia contrario all'articolo 59 del Trattato CE (divenuto articolo 49 CE), nella misura in cui si impedisca o si limiti:
a) la pubblicità di bevande alcoliche durante eventi sportivi da trasmettere per via televisiva in Francia, ma che hanno luogo in altri Stati membri, e
b) la trasmissione in Francia di eventi sportivi aventi luogo in altri Stati membri ed in cui siano presenti pubblicità di bevande alcoliche».
19. Nel procedimento così instauratosi dinanzi alla Corte sono intervenuti, oltre alle ricorrenti nel giudizio principale, il governo francese, il governo del Regno Unito e la Commissione. Nell'istruzione della causa la Corte ha chiesto alcuni chiarimenti alla High Court sulla rilevanza della questione pregiudiziale per la soluzione della controversia principale ed ha posto delle domande ai due governi intervenuti per avere precisazioni in merito al quadro fattuale e normativo.
Analisi giuridica
20. La causa in esame presenta evidenti peculiarità legate al fatto che un giudice del Regno Unito, chiamato a pronunciarsi in merito alla responsabilità civile nascente, secondo il diritto di quel paese, in capo ad una società (Newcastle) per aver indotto un'altra società (Dorna) a non rispettare gli obblighi contrattuali assunti con terze società (Bacardi e Cellier), per la soluzione della controversia ritiene determinante sapere se sia o meno compatibile con il diritto comunitario una normativa francese (la Loi Evin) che, sebbene non direttamente applicabile ai fatti di causa, è stata invocata dalla prima società quale giustificazione per il suo comportamento. E' anche peculiare il fatto che, secondo le stesse indicazioni fornite nell'ordinanza di rinvio , al di fuori del processo in corso, tutte le parti della controversia principale sembrano avere un sostanziale interesse a veder dichiarare l'incompatibilità di tale legge con il diritto comunitario.
21. In presenza di tali particolari elementi, prima di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale come la Loi Evin, pare opportuno interrogarsi sulla competenza della Corte a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale. La ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale è stata in effetti apertamente contestata sia dal governo francese che dalla Commissione, la quale ha addirittura limitato le proprie osservazioni scritte a tale aspetto, omettendo completamente di prendere posizione sul merito della questione. Pur giungendo a conclusioni opposte, lo stesso governo del Regno Unito ha del resto avvertito l'importanza del problema, dedicando alla ricevibilità del rinvio pregiudiziale una parte delle proprie osservazioni. Conviene quindi affrontare preliminarmente tale aspetto.
Sulla competenza della Corte
Argomenti delle parti
22. Come anticipato, il governo francese sostiene l'irricevibilità del rinvio pregiudiziale, sottolineando in particolare che la legge francese non ha applicazione extraterritoriale. Da ciò deriva, secondo quel governo, che soltanto l'emittente francese che aveva acquistato i diritti di trasmissione (nella specie CANAL+) avrebbe potuto rispondere di un'eventuale violazione della Loi Evin, e non certo Newcastle, che è in realtà intervenuta solo per il timore di perdere il corrispettivo della vendita dei diritti televisivi.
23. Analogamente, la Commissione ritiene che la questione sia irricevibile in quanto Newcastle non era comunque tenuta a rispettare le disposizioni controverse. Anche secondo la Commissione, quindi, il comportamento di tale società sarebbe stato determinato solo dal timore di perdere il corrispettivo pattuito per i diritti televisivi relativi alla partita in questione ovvero, più in generale, dalla preoccupazione di compromettere la possibilità di vendere in futuro i diritti di trasmissione delle proprie partite ai canali televisivi francesi. Ad avviso della Commissione, inoltre, il giudice nazionale non ha sufficientemente motivato la decisione di rinvio sotto due profili: in primo luogo, non ha chiarito a che titolo Newcastle possa invocare a sua giustificazione la normativa francese e non ha quindi fornito alcuna indicazione sulla rilevanza delle questioni per la soluzione della controversia principale; in secondo luogo, non ha precisato se, ed in base a quale norma, il timore di perdite finanziare possa scusare l'ingerenza in un contratto fra terzi.
24. Il Regno Unito ritiene invece che la questione sia rilevante per la soluzione della controversia principale, adducendo però al riguardo motivi non espressamente indicati dal giudice nazionale. Secondo il Regno Unito, infatti, la trasmissione della partita Newcastle-Metz alla televisione francese sarebbe oggetto di una clausola del contratto concluso tra Newcastle e CSI. Newcastle si sarebbe quindi intromessa nell'accordo concluso da Bacardi e Cellier con Dorna, non perché direttamente tenutavi in forza delle disposizioni della Loi Evin, ma per non venir meno ad un obbligo contrattuale avente ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, il rispetto della normativa francese relativa alla trasmissione della partita. In questa misura, ed a questa condizione, il Regno Unito ritiene che la questione concernente la validità della normativa francese sia effettivamente rilevante per il giudizio principale.
25. Bacardi e Cellier, che non avevano preso posizione sul punto durante la procedura scritta, in udienza hanno infine ricordato che dinanzi alla High Court Newcastle aveva cercato di giustificare le istruzioni a Dorna, sostenendo che, se non fossero state impartite, l'esecuzione del contratto con lemittente televisiva francese sarebbe potuta risultare illegittima ai sensi della legge francese. Queste hanno altresì precisato di non contestare che il comportamento di Newcastle sia stato «motivato dall'esistenza e dagli effetti della legge francese», ma di ritenere che ciò non possa giustificare il suo intervento nei confronti di Dorna, data l'incompatibilità della legge con il diritto comunitario.
Valutazione
26. Venendo alla valutazione del problema, mi pare anzitutto opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in linea di principio, «spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte» .
27. Com'è noto, tuttavia, la Corte si riserva un margine di apprezzamento in merito alle valutazioni operate dai giudici nazionali, fino ad escludere, all'occorrenza, la ricevibilità del rinvio. In particolare, essa ha in più occasioni «ritenuto di non poter statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma comunitaria o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, [oppure] qualora il problema sia di natura ipotetica» . Secondo tale giurisprudenza, quindi, «[l]addove risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente per la soluzione [della] controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere» . In quest'ottica, è stato anche chiarito che, «al fine di consentire alla Corte di espletare la sua funzione in conformità al Trattato, è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte» .
28. Ai fini delle presenti conclusioni, è inoltre interessante osservare che, secondo la giurisprudenza, nel valutare la ricevibilità di un rinvio, «la Corte deve esercitare una particolare vigilanza quando le venga sottoposta, nell'ambito di una controversia fra privati, una questione pregiudiziale intesa a consentire al giudice di valutare la compatibilità della normativa di un altro Stato membro col diritto comunitario» .
29. Ciò precisato, devo osservare che nell'ordinanza di rinvio la rilevanza della questione pregiudiziale viene essenzialmente affermata richiamando le prospettazioni delle parti, le quali peraltro, come ha sottolineato anche la Commissione, al di fuori del processo in corso sembrano avere un comune interesse a veder dichiarare l'incompatibilità della Loi Evin con il diritto comunitario . Più in particolare, nell'ordinanza è indicato: da un lato, che, secondo Bacardi e Cellier, l'intromissione di Newcastle nei loro accordi con Dorna «non poteva giustificarsi alla luce delle disposizioni della Loi Evin poiché tali disposizioni erano illegittime ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto art. 49 CE)»; dall'altro, che Newcastle si è difesa facendo valere, inter alia, che «l'ordine alla Dorna di rimuovere le pubblicità della Bacardi e della Cellier era giustificato in base alle disposizioni della Loi Evin perché le disposizioni della Loi Evin sono compatibili con l'art. 59 del Trattato CE». Da parte sua, nell'illustrare le ragioni che l'hanno spinta a sollevare la questione pregiudiziale, la High Court si è limitata ad affermare che il «punto centrale per la soluzione della controversia riguarda la legittimità della Loi Evin».
30. Invitata dalla Corte, ai sensi dell'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, a chiarire per quale motivo la risposta ai quesiti pregiudiziali era ritenuta necessaria per la soluzione della controversia nazionale, la High Court ha sottolineato che nel Regno Unito la responsabilità per il «pregiudizio indotto tramite l'istigazione ad una violazione contrattuale» non sussiste in presenza di una «giustificazione» per tale «istigazione»; essa ha poi precisato che per stabilire quale possa essere una simile «giustificazione» si deve fondamentalmente fare riferimento al «buon senso» del giudice, il quale deve prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti. Ciò detto in termini generali, la High Court ha quindi ricordato che nella causa principale Newcastle si era difesa sostenendo che le istruzioni relative alla rimozione dei pannelli pubblicitari erano giustificate, tra l'altro, perché «tali istruzioni erano state date in quanto si poteva ragionevolmente pensare che il fatto di non darle avrebbe comportato un'infrazione della normativa francese». Le società attrici, dal canto loro, hanno replicato che tale difesa fondata sul diritto nazionale era «inaccettabile per il diritto comunitario, in quanto la Loi Evin è in ogni caso contraria all'art. 59 del Trattato CE (divenuto art. 49 CE), che ha effetto diretto». Su questa base, la High Court ha quindi ritenuto che, per il corretto svolgimento della procedura, fosse appropriato domandare alla Corte di risolvere in via pregiudiziale la questione di diritto comunitario sollevata dalle parti.
31. Mi sembra di poter dedurre da tale risposta che il rinvio pregiudiziale si fondi sulle prospettazioni delle parti, secondo cui: i) Newcastle poteva ragionevolmente ritenere che, se non fosse intervenuta nei confronti di Dorna, il suo comportamento omissivo avrebbe comportato una violazione della Loi Evin; ii) l'intenzione di evitare una violazione della Loi Evin poteva «giustificare» l'intervento di Newcastle, e quindi escludere la sua responsabilità, solo se tale legge fosse ritenuta compatibile con il diritto comunitario. Su questa base, la High Court ha dunque ritenuto opportuno interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità della Loi Evin con l'art. 49 CE.
32. Così facendo, essa mostra però di fondare la rilevanza della questione pregiudiziale sulla base delle sole argomentazioni delle parti, visto che nell'ordinanza di rinvio non c'è traccia di alcuna valutazione, neppure prima facie, in merito alla fondatezza di tali argomentazioni, e segnatamente in merito ai presupposti giuridici sulla base dei quali le parti stesse pretendono che la soluzione della controversia principale dipenda dalla compatibilità o meno della normativa francese con il diritto comunitario.
33. In particolare la High Court non ha chiarito se a suo giudizio, nel caso in cui la Loi Evin fosse dichiarata compatibile con il diritto comunitario, l'intervento nei confronti di Dorna dovrebbe essere ritenuto «giustificato» in quanto Newcastle, come ha sostenuto nelle sue memorie, poteva «ragionevolmente» ritenere che in caso contrario il suo comportamento omissivo avrebbe comportato una violazione della normativa francese. In assenza di una presa di posizione sul punto da parte del giudice a quo, la rilevanza della questione pregiudiziale ai fini del giudizio principale rimane quindi unicamente legata all'eventuale accoglimento di un argomento di Newcastle, e per giunta di un argomento assai discutibile in quanto apparentemente fondato su un'errata interpretazione della normativa francese. Non pare in effetti molto «ragionevole» ritenere che un comportamento omissivo di Newcastle avrebbe dato luogo ad una violazione della Loi Evin, essendo chiaro che, come hanno sottolineato anche il governo francese e la Commissione, tale legge non imponeva alcun obbligo in capo alla società inglese e che solo l'emittente francese che aveva acquistato i diritti di trasmissione avrebbe potuto rispondere di una sua violazione. Ciò senza contare che, come hanno ugualmente osservato il governo francese e la Commissione, si potrebbe addirittura dubitare anche in punto di fatto della fondatezza della tesi di Newcastle, visto che alcuni elementi indicati nella stessa ordinanza di rinvio potrebbero far ritenere che l'intervento di tale società fosse piuttosto dettato dal timore di perdere introiti televisivi nel caso in cui l'emittente francese si fosse rifiutata di trasmettere l'incontro .
34. Ma anche a voler accedere alla tesi di Newcastle secondo cui l'intenzione di evitare una non meglio precisata violazione della Loi Evin dovrebbe giustificare il suo intervento nei confronti di Dorna, resta il fatto che la High Court non ha chiarito se a suo giudizio una tale giustificazione verrebbe meno, come sostengono Bacardi e Cellier, nel caso in cui la Corte di giustizia dichiarasse l'incompatibilità con il diritto comunitario di una normativa del tipo di quella francese. Se si ammette infatti che l'intento di evitare una violazione di tale normativa rappresenti una valida giustificazione per il comportamento di Newcastle (consentendo quindi di escluderne la responsabilità), non è affatto chiaro perché mai tale giustificazione dovrebbe automaticamente venire meno qualora la normativa di cui Newcastle voleva assicurare il rispetto fosse dichiarata contraria al diritto comunitario. Alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, e stante la presunzione di conformità delle norme nazionali con il diritto comunitario, direi piuttosto il contrario. Mi pare in effetti quanto meno dubbio che si possa imputare ad un soggetto che ha agito nel rispetto della legge di uno Stato membro (la cui violazione è per giunta sanzionata penalmente) il fatto che tale legge successivamente risulti incompatibile con il diritto comunitario.
35. Non prendendo posizione su tali questioni preliminari, la High Court non ha dunque chiarito per quali ragioni, a suo giudizio, per la soluzione della controversia principale è necessario che la Corte di giustizia stabilisca se una normativa del tipo della Loi Evin è compatibile con l'art. 49 CE. Tenuto conto delle particolarità del caso in esame, ritengo quindi che, in assenza di una previa valutazione delle argomentazioni giuridiche su cui viene fondata la necessità del rinvio pregiudiziale, la questione sollevata assuma carattere meramente ipotetico, essendo quanto meno incerto che la pronuncia della Corte sia utile per la soluzione della controversia principale e non rappresenti solo un comodo precedente di cui le parti possano avvalersi in altra sede.
36. Non credo del resto che la rilevanza della questione pregiudiziale possa essere fondata, come pretende il governo del Regno Unito (i cui argomenti sono stati in parte ripresi in udienza da Bacardi e Cellier), sostenendo che Newcastle è intervenuta nei confronti di Dorna, non perché direttamente tenutavi in forza delle disposizioni della Loi Evin, ma per non venir meno alle obbligazioni nascenti dal contratto concluso con CSI. Non è infatti su questa base che la rilevanza della questione pregiudiziale viene assunta dalla High Court, la quale nella risposta alla richiesta di chiarimenti della Corte non ha neppure menzionato il contratto tra Newcastle e CSI. Anche in tale ipotesi resterebbe comunque misterioso per quale motivo la giustificazione costituita dall'intento di rispettare il contratto con CSI verrebbe meno qualora la Corte dichiarasse l'incompatibilità di una normativa del tipo della Loi Evin con l'art. 49 CE.
37. Alla luce delle considerazioni dianzi esposte e tenuto conto delle particolarità del caso in esame, ritengo dunque che la Corte non sia competente a pronunciarsi sui quesiti pregiudiziali formulati dalla High Court.
Conclusioni
Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo pertanto di dichiarare che la Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla High Court.
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