Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il presente procedimento pregiudiziale ha per oggetto numerose questioni sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione n. 525/93 che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i semi di soia, colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/93 (in prosieguo: il «regolamento n. 525/93»).
II - Ambito normativo
2. Col regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1991, n. 3766, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole (in prosieguo: il «regolamento di base») è stato introdotto un meccanismo di sostegno basato sul principio del pagamento compensativo diretto a favore del produttore di un importo fisso per ettaro, differenziato in base alle rese medie delle diverse regioni della Comunità.
3. L'art. 3, n. 1, del regolamento di base stabilisce quanto segue:
«E' istituito un prezzo di riferimento previsionale per i semi oleosi, pari a 163 ECU/t». Questo prezzo di riferimento previsionale doveva corrispondere, sulla base delle stime della Commissione, al prezzo di riferimento previsto a medio termine per i semi oleosi in un mercato mondiale stabilizzato.
4. L'art. 3, n. 2, del regolamento di base così dispone:
«E' istituito un importo di riferimento comunitario per i semi oleosi, pari a 384 ECU/ha». Questo importo ha un valore teorico che rappresenta l'importo previsionale medio del pagamento compensativo per ettaro nella Comunità.
5. L'importo del pagamento compensativo da corrispondere ai produttori viene fissato in due fasi.
6. In primo luogo, ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento di base la Commissione stabilisce per ogni regione di produzione individuata conformemente all'art. 2 del detto regolamento un «importo di riferimento regionale previsionale», che traduca il divario fra la resa della Comunità per i cereali o per i semi oleosi e la resa media della regione di cui trattasi.
7. Successivamente la Commissione, ai sensi dell'art. 3, n. 4, del regolamento di base, stabilisce anteriormente al 30 gennaio di ogni campagna di commercializzazione un «importo di riferimento regionale finale» in base ai prezzi di riferimento constatati per i semi oleosi. In questo calcolo il prezzo di riferimento previsionale viene sostituito dal prezzo di riferimento constatato; le eventuali variazioni di prezzo che si mantengano entro l'8% del prezzo di riferimento previsionale non vengono prese in considerazione.
8. Quindi, se il prezzo di riferimento constatato ai sensi dell'art. 3, n. 4, del regolamento di base varia di oltre l'8% rispetto al prezzo di riferimento previsionale, l'importo di riferimento regionale finale verrà stabilito adeguando l'importo di riferimento regionale previsionale proporzionalmente alla variazione di cui trattasi. Ai sensi dell'art. 3, n. 6, la pubblicazione degli importi deve contenere anche una breve spiegazione dei calcoli effettuati. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 3766/91 l'importo di riferimento regionale finale va ridotto qualora risulti che la superficie coltivata a grani oleaginosi superi la superficie massima garantita fissata dall'art. 6, n. 1.
9. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento di base solamente i produttori con sede nella Comunità che seminano ed intendono raccogliere i prodotti menzionati all'art. 1 del detto regolamento possono richiedere un pagamento diretto in applicazione di un sistema regionalizzato. Ai sensi dell'art. 4, n. 2, per avere diritto ad un pagamento il produttore deve, entro la data stabilita per la regione in questione, aver provveduto alla semina ed aver inoltrato domanda. Ai sensi dell'art. 4, n. 3, le domande possono essere presentate solo per i seminativi coltivati durante il periodo 1989/1990 - 1990/1991.
10. Il 5 marzo 1993 la Commissione emanava il regolamento (CEE) n. 515/93, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali previsionali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/93 . L'importo di riferimento regionale previsionale per la Baviera è stato fissato in 517,42 ECU/ha (1 218,10 DEM/ha).
11. L'8 marzo 1993 la Commissione emanava il regolamento (CEE) n. 525/93, controverso nel presente procedimento, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/93 . Dall'allegato II del regolamento si evince che l'importo di riferimento regionale finale per la Baviera è stato parimenti fissato in 517,42 ECU/ha (1 218,10 DEM/ha).
12. L'allegato I del regolamento controverso n. 525/93 fornisce una spiegazione del metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali finali nei termini seguenti:
«Per ciascuno dei semi oleosi singolarmente è stato determinato un prezzo riferimento constatato, che rappresenta il prezzo medio registrato sul mercato mondiale durante la campagna 1992/93.
I prezzi di riferimento constatati sono stati calcolati sulla base delle quotazioni e dei prezzi delle transazioni eseguite, equivalente Rotterdam, per le spedizioni alla rinfusa di semi oleosi consegnate presso porti rappresentativi. I prezzi e le quotazioni sono stati registrati nel periodo compreso tra luglio 1992 e gennaio 1993. Ove possibile, si è tenuto conto sia dei prezzi validi nel corrente mese, sia di quelli a termine.
Il valore dei prezzi di riferimento constatati è tale da non richiedere alcun adeguamento degli importi di riferimento regionali previsionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3766/91.
Sono state calcolate le ultime stime delle superfici di semina ammissibili per i semi oleosi.
Le superfici stimate non richiedono alcun adeguamento degli importi di riferimento regionali previsionali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3766/91.
Per la campagna di commercializzazione 1992/93, si conferma che il valore degli importi di riferimento regionali finali è identico al valore degli importi di riferimento regionali previsionali».
III - Fatti e causa principale
13. La società Martin Weber GdBR (Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts, società di diritto civile), i cui unici soci sono i sigg. Martin e Maria Weber, il 29 maggio 1992 chiedeva all'Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur Regensburg (Ente per l'agricoltura di Ratisbona), per una superficie di 6,37 ettari coltivata a colza, sovvenzioni dirette per produttori di semi oleosi per il raccolto 1992. Con provvedimento 23 settembre 1992 il detto ente accordava un pagamento anticipato di DEM 3 879,65 (pari al 50% dell'importo di riferimento regionale previsionale). Il calcolo si basava sulla superficie per la quale era stata fatta la richiesta in relazione ad un importo di DEM 609,05 per ettaro in Baviera. La GdBR si opponeva a detto provvedimento motivando che con l'aiuto concesso non sarebbero state coperte le perdite dovute alle riduzioni di prezzo. Con provvedimento 28 aprile 1993 l'ente concedeva una sovvenzione complessiva per l'ammontare di DEM 7 759,29 (importo di riferimento finale per ettaro in Baviera: DEM 1 218,10), imputandovi contemporaneamente l'anticipo già versato. Contro tale provvedimento è stata del pari sollevata opposizione con la richiesta di non decidere sull'opposizione stessa finché non vi fosse stata una pronuncia su un ricorso da presentare alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
14. Con atto introduttivo 5 maggio 1993 la GdBR proponeva ricorso dinanzi alla Corte, poi inoltrato al Tribunale di primo grado, chiedendo l'annullamento del regolamento (CEE) n. 525/93, a causa della fissazione arbitraria del prezzo di riferimento regionale finale. Con sentenza del Tribunale di primo grado il ricorso è stato dichiarato irricevibile. L'irricevibilità non sarebbe dipesa dalla mancanza secondo il diritto tedesco della capacità giuridica della GdBR, poiché nella specie il ricorso sarebbe stato proposto anche dai sigg. Martin e Maria Weber, bensì dal fatto che il regolamento controverso non avrebbe riguardato individualmente i ricorrenti.
15. Con provvedimento 4 dicembre 1997 il governo dell'Oberpfalz respingeva l'opposizione. Era considerato legittimo il provvedimento da ultimo in vigore basato sul regolamento (CEE) n. 525/93. Il calcolo concreto e la motivazione ad opera della Commissione, in base alla quale non sarebbe stato necessario un adattamento degli importi di riferimento regionali previsionali ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento di base non avrebbero potuto essere eseguiti successivamente e non avrebbero potuto quindi nemmeno essere riesaminati. Non si sarebbe dovuta respingere la tesi dei ricorrenti secondo cui il regolamento n. 525/93 sarebbe in contrasto con l'obbligo di motivazione delle istituzioni dell'Unione europea per i loro atti normativi stabilito dall'art. 253 Trattato CE. L'amministrazione dell'agricoltura sarebbe stata però tenuta all'osservanza delle norme dell'Unione europea.
16. Contro il provvedimento notificato il 17 dicembre 1997, i sigg. Maria e Martin Weber proponevano ricorso il 9 gennaio 1998, chiedendo l'annullamento del provvedimento 28 aprile 1993 dell'Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur Regensburg, nella forma risultante dal provvedimento sull'opposizione del governo dell'Oberpfalz 4 dicembre 1997, e chiedendo di obbligare il convenuto, tenendo conto della tesi accolta dalla Corte, a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta dei ricorrenti 24 maggio 1992 ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento di base che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole. I ricorrenti chiedevano altresì che la questione fosse sottoposta alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE.
IV - Questioni pregiudiziali e procedimento
17. Con ordinanza 30 agosto 2000 il Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Tribunale amministrativo bavarese di Ratisbona) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, all'atto della fissazione dell'importo di riferimento regionale finale, in deroga alla lettera dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 525/93, la Commissione fosse legittimata a non considerare i prezzi di riferimento dei mesi del periodo 1° luglio 1992 - gennaio 1993, ad includere nel calcolo prezzi di riferimento dei mesi successivi a tale periodo ed a sostituire con una sua stima i dati mancanti relativi ai prezzi di riferimento.
2) Se fosse lecito aumentare di un importo di 3,8 ECU/t a titolo di ipotetiche spese di nolo i prezzi fissati per Amburgo e per la "Façade Atlantique".
3) Se all'atto della determinazione del prezzo di riferimento finale, ci si poteva basare su prezzi medi determinati in base ad un mero calcolo aritmetico, senza tener conto dei diversi quantitativi smerciati nei singoli mesi del periodo di calcolo.
4) In caso di soluzione affermativa delle questioni 1)-3): se il regolamento (CEE) n. 525/93, quanto al suo disposto per il calcolo dell'importo di riferimento regionale finale, sia inficiato da un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
5) Se detto difetto di motivazione sia così rilevante da comportare la nullità totale o parziale del regolamento».
18. In questo procedimento solo la Commissione ha presentato osservazioni scritte ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia. La trattazione orale non ha avuto luogo.
V - Sulla prima, seconda e terza questione
19. Le prime tre questioni riguardano essenzialmente il calcolo abusivo o arbitrario dei prezzi di riferimento.
A - Argomenti della Commissione
20. A tal proposito la Commissione indica che con il concetto «abuso di diritto» ben si potrebbe intendere il motivo dello sviamento di potere ai sensi dell'art. 230 CE. Tuttavia, una censura di sviamento di potere non sarebbe stata sollevata dai ricorrenti nella causa principale, né vi sarebbero indizi di uno sviamento di potere.
21. Sulla questione dell'arbitrarietà, la Commissione sostiene che né il regolamento di base né alcun altro regolamento applicabile per la campagna 1992/93 contenevano esempi vincolanti per il calcolo del prezzo di riferimento. Essa sarebbe stata perciò, in linea di massima, libera con riferimento alla scelta del metodo di calcolo, pur nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario. Secondo la giurisprudenza della Corte il legislatore comunitario dispone nell'ambito della politica agricola comune di un ampio potere discrezionale.
22. La Commissione si sarebbe basata per il calcolo del prezzo di riferimento finale sui prezzi dei mercati mondiali nelle maggiori aree portuali della Comunità. Dato che il prezzo di riferimento previsionale si basa sull'equilibrio di prezzo atteso a medio termine in un mercato mondiale stabile, la comparabilità sarebbe garantita.
23. Con riferimento specifico alla prima questione la Commissione adduce di non aver superato i limiti del suo potere discrezionale. Prendere in considerazione i prezzi a termine stimati per febbraio e marzo 1993 era corretto, in ragione delle oscillazioni, allora forti. Certi altri prezzi per i semi di soia e di colza non sarebbero stati considerati per tale motivo, in quanto non rappresentativi. Del resto, prenderli in considerazione avrebbe condotto ad una divergenza inferiore all'8%.
24. Con riferimento specifico alla seconda questione, la Commissione afferma che sarebbe stato necessario che un aumento dei prezzi comunicati dagli Stati membri che riflettesse il costo forfettario del trasporto.
25. Con riferimento specifico alla terza questione, la Commissione sostiene che sarebbe corretto che nel calcolo del prezzo di riferimento finale i prezzi non fossero ponderati in base ai concreti quantitativi smerciati nel mese corrispondente, in quanto mancano i dati necessari. Con ciò la Commissione non avrebbe comunque, a suo parere, ecceduto manifestamente i limiti del suo potere discrezionale.
B - Valutazione
26. Sulla questione se la Commissione in linea di massima fosse autorizzata a considerare, a non considerare o a stimare, nella constatazione dei prezzi di riferimento regionali finali, determinati prezzi di riferimento nonché nella determinazione del prezzo di riferimento finale, a ricorrere a prezzi medi ottenuti in base ad un mero calcolo aritmetico senza tener conto dei diversi quantitativi smerciati nei singoli mesi del periodo di calcolo, occorre in primo luogo tener presente il margine di discrezionalità che la Commissione ha a disposizione proprio nell'ambito della politica agraria comune.
27. In base alla giurisprudenza costante della Corte, l'operato della Commissione sarebbe stato illegittimo solo qualora la stessa avesse effettuato una valutazione manifestamente erronea della situazione di diritto e di fatto , oppure qualora avesse manifestamente (e in maniera rilevante) ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale .
28. In tale contesto è necessario richiamare un fondamentale principio del sistema di prezzi di riferimento, e cioè la determinazione, dapprima, di un importo di riferimento previsionale e, successivamente, di un importo finale. A tale sistema della determinazione dei prezzi di riferimento corrisponde la necessità di attenersi alla comparabilità di entrambi gli importi. Perciò è necessario che la Commissione per entrambi gli importi utilizzi gli stessi criteri.
29. Visto che il prezzo di riferimento previsionale è «il prezzo di equilibrio atteso a medio termine su un mercato mondiale stabile», è conforme al sistema di prezzi di riferimento controverso che lo stesso valga anche per il prezzo finale. A causa dell'insolita situazione verificatasi nella campagna 1992/93, in particolare dell'instabilità dei mercati, è perciò comprensibile che la Commissione si sia basata non solo sui prezzi a pronti ma anche sui più stabili prezzi a termine per rendere possibile un confronto di prezzo più realistico.
30. Con riguardo alla libertà che il regolamento lascia alla Commissione in relazione alle modalità di calcolo, nelle circostanze esposte il sistema di calcolo adottato dalla Commissione, in particolare i prezzi presi in considerazione, appaiono una «soluzione ragionevole» o, in ogni caso, «non palesemente inadeguata» ai sensi della giurisprudenza della Corte.
31. A ciò si aggiunge che, da parte dei ricorrenti nella causa principale, non è stato dimostrato che sarebbero stati più corretti gli altri prezzi che possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo, per esempio i prezzi del commercio all'ingrosso, i prezzi «franco frantoio» oppure «CIF future terms». Del resto, si tratta di circostanze complesse, nella cui valutazione la Commissione, in base alla giurisprudenza della Corte , dispone di un'ampia discrezionalità.
32. Anche la questione relativa all'ammissibilità della maggiorazione dei prezzi constatati per Amburgo e per la «Façade Atlantique» per tener conto di ipotetiche spese di trasporto va letta alla luce della particolare situazione verificatasi nella campagna 1992/93, nella quale l'esportazione dei semi oleosi dalla Comunità, rispetto ad altre annate, è stata insolitamente alta.
33. L'aggiunta delle spese di trasporto era perciò necessaria in quanto la Commissione era stata informata dagli Stati membri anche dei prezzi del commercio all'ingrosso. Per adattare tali prezzi ai prezzi di riferimento sul mercato mondiale di Rotterdam, occorreva quindi aumentarli dei costi assicurativi e di trasporto verso Rotterdam.
VI - Sulla quarta e quinta questione
34. Con la quarta e la quinta questione si chiede se la Commissione abbia osservato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE.
A - Argomenti della Commissione
35. Sulla questione se essa abbia motivato sufficientemente il regolamento n. 525/93, la Commissione sostiene di aver agito conformemente alle indicazioni della giurisprudenza costante della Corte relativa all'obbligo di motivazione. In tal senso, le modalità di calcolo dei prezzi di riferimento finali sarebbero state chiarite nei primi due commi dell'allegato I. Si aggiunga che nel primo considerando si è fatto riferimento alla disposizione del regolamento di base rilevante per il calcolo dei prezzi di riferimento finali. Ulteriori indicazioni non sarebbero state necessarie.
B - Valutazione
36. In base alla giurisprudenza costante della Corte l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE comporta che un atto giuridico - e quindi anche il regolamento controverso - deve far apparire le ragioni di fatto e di diritto su cui si è fondata l'istituzione da cui promana l'atto, così da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento e alla Corte di esercitare il proprio controllo .
37. In base a tale giurisprudenza non è tuttavia necessario che l'atto giuridico contenga tutti gli elementi di fatto o di diritto pertinenti. E' sufficiente che si possano dedurre l'obiettivo perseguito dalla Commissione con la disciplina controversa nei suoi caratteri essenziali, nonché i criteri per l'adozione di tale normativa. Ciò può avvenire anche con riferimento al regolamento di base .
38. L'atto giuridico controverso è, inoltre, un regolamento, quindi un atto giuridico di carattere generale, per il quale valgono, con riferimento all'obbligo di motivazione, requisiti meno rigorosi .
39. Nella fattispecie le indicazioni della giurisprudenza della Corte sono state seguite. Infatti il regolamento controverso serve per la determinazione degli importi previsti dal regolamento di base e rientra con ciò nell'ambito della regolamentazione complessiva. L'allegato I del regolamento controverso contiene, inoltre, un chiarimento sulle modalità di calcolo.
40. Inoltre erano perfettamente a disposizione degli interessati le necessarie grandezze di riferimento per eseguire in seguito il calcolo effettuato dalla Commissione. Visto che ai sensi dell'art. 3, n. 6, del regolamento di base è necessaria solo «una breve spiegazione», la Commissione si poteva limitare a determinate indicazioni.
41. In considerazione della risposta che propongo alla Corte di fornire, non occorre affrontare la questione se il regolamento sia totalmente o parzialmente nullo.
VII - Conclusione
42. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali nei seguenti termini:
Dall'esame delle questioni pregiudiziali non emergono elementi atti a inficiare la validità del regolamento (CEE) n. 525/93 sulla determinazione degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/93.
Full & Egal Universal Law Academy