Conclusioni dell avvocato generale
I. Nella presente causa, l'Irlanda ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione delle Comunità europee 2000/449/CE del 5 luglio 2000, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo [agricolo] di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» . In particolare, l'annullamento è richiesto per la parte in cui, in riferimento agli esercizi finanziari 1997 e 1998, la decisione non ha riconosciuto a carico del FEAOG l'importo complessivo di EUR 4 844 345, 35, corrispondente alla quota di cofinanziamento comunitario di taluni aiuti all'imboschimento versati dall'Irlanda al Coillte Teoranta (l'Irish Forestry Board Limited, ufficio irlandese delle foreste, in prosieguo: l' «Ufficio delle foreste»).
I - Quadro giuridico
A - Normativa in materia di liquidazione dei conti del FEAOG
II. Il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune , dispone, agli artt. 1, n. 2, lett. b), e 3, n. 1, che il FEAOG, sezione «garanzia» finanzia gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
III. L'art. 5, n. 2, lett. c), di tale regolamento, come modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 , delinea la procedura che la Commissione deve seguire qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie (verifica di conformità). Tale disposizione conferisce alla Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG, il potere di decidere l'eventuale rifiuto del finanziamento comunitario delle spese in questione. Una decisione in tal senso dev'essere tuttavia preceduta da una discussione bilaterale fra la Commissione e lo Stato membro interessato avente ad oggetto i risultati delle verifiche compiute dall'istituzione, nel tentativo di raggiungere un accordo fra le parti circa la soluzione da individuare. In mancanza di accordo, lo Stato membro può chiedere l'avvio di una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni. I risultati di tale procedura di conciliazione sono ripresi in una relazione, che la Commissione è tenuta ad esaminare prima di decidere il rifiuto del finanziamento.
IV. Il regolamento n. 729/70 è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune . In virtù del suo art. 20, tale ultimo regolamento è entrato in vigore il 3 luglio 1999, ma si applica «alle spese effettuate a partire dal 1º gennaio 2000».
V. La procedura di conciliazione di cui al richiamato art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 è disciplinata dalla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1º luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia . Ai sensi dell'art. 1, n. 1, di tale decisione, la procedura in questione è condotta da un organismo (organo di conciliazione) istituito presso la Commissione, cui incombe il tentativo di conciliare le divergenti posizioni delle parti e l'elaborazione di una relazione sul risultato della procedura, accompagnata da eventuali osservazioni in merito alla controversia qualora il tentativo non sortisca gli effetti sperati. Il n. 2, lett. a), della disposizione precisa al riguardo che la posizione assunta dall'organo di conciliazione «lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione in materia di liquidazione dei conti (¼ )».
B - Normativa in materia di aiuti alle misure forestali
VI. Il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 , ha istituito un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, cofinanziato dal FEAOG, sezione «garanzia». Come emerge dall'art. 1, secondo comma, lett. a), di tale regolamento, il regime in questione ha in particolare la finalità di promuovere «un'utilizzazione alternativa delle terre agricole mediante l'imboschimento».
VII. L'art. 2 del regolamento n. 2080/92 enumera le misure di aiuto che il regime può comprendere e individua i potenziali beneficiari delle misure stesse. Esso dispone, in particolare, che:
«1. Il regime di aiuti può comprendere:
a) contributi alle spese d'imboschimento;
b) un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per i primi cinque anni i costi di manutenzione delle superfici sottoposte ad imboschimento;
c) un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento delle superfici agricole;
(¼ ).
2. a) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono essere concessi alle persone fisiche o giuridiche che procedano all'imboschimento di superfici agricole.
b) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera c) sono sovvenzionabili soltanto nel caso in cui siano concessi:
- a imprenditori agricoli che non fruiscono del regime di prepensionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura;
- a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di diritto privato.
(¼ ).
3. Il regime può inoltre comprendere un contributo comunitario ai costi di imboschimento di terre agricole realizzati dalle autorità pubbliche competenti degli Stati membri».
VIII. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2080/92:
«Gli Stati membri attuano il regime di aiuti di cui all'articolo 2 con programmi pluriennali nazionali o regionali attinenti agli obiettivi contemplati all'articolo 1 e che definiscono in particolare:
- l'importo e la durata degli aiuti di cui all'articolo 2 in base alle spese effettive d'imboschimento e di manutenzione delle essenze o tipi d'alberi utilizzati per l'imboschimento o in base alla perdita di reddito,
(¼ )».
IX. L'art. 5 del regolamento disciplina la procedura di esame di tali programmi. In particolare, i nn. da 1 a 3 di tale disposizione stabiliscono che:
«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 luglio 1993, i progetti dei programmi zonali di cui all'articolo 4, nonché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o che intendono adottare ai fini dell'applicazione del presente regolamento, accompagnati da una stima delle spese annuali previste per l'attuazione dei programmi.
2. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri per determinare:
- la loro conformità alle norme del presente regolamento, tenuto conto degli obiettivi del medesimo e del nesso fra le diverse misure,
- la natura delle azioni che possono essere cofinanziate,
- l'importo totale delle spese che possono essere cofinanziate.
3. La Commissione decide in merito all'approvazione dei programmi nazionali o regionali tenendo conto degli elementi elencati al paragrafo 2. (¼ )».
II - Fatti e procedura
X. In seguito a una verifica svolta in Irlanda dal 30 marzo al 3 aprile 1998, i servizi della Commissione esaminavano la conformità alla normativa comunitaria degli aiuti concessi all'Ufficio delle foreste quale compensazione delle perdite di reddito provocate dall'imboschimento di superfici agricole ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92.
XI. In tale contesto, esperita la procedura prevista dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, il 3 agosto 1999 i servizi della Commissione informavano l'Irlanda della propria intenzione di proporre il rifiuto del cofinanziamento comunitario degli aiuti compensativi versati all'Ufficio delle foreste a partire dal 1º agosto 1996, dato che questo avrebbe natura di entità pubblica, e perciò non potrebbe beneficiare di tali aiuti ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2080/92. Nella stessa occasione, i servizi della Commissione facevano presente alle autorità irlandesi - che sostenevano di avere maturato un legittimo affidamento sulla legalità dei pagamenti controversi - che non vi era prova del fatto che la Commissione avesse in precedenza acconsentito al versamento degli aiuti in questione all'Ufficio delle foreste.
XII. L'11 ottobre 1999, l'Irlanda chiedeva quindi l'avvio della procedura di conciliazione ai sensi della decisione 94/442. Nella relazione finale del 30 marzo 2000, l'organo di conciliazione, senza prendere posizione sullo status giuridico dell'Ufficio delle foreste o sulla sussistenza di un legittimo affidamento dell'Irlanda, si limitava a constatare l'impossibilità di comporre le divergenti posizioni delle parti . Preso atto di tale relazione, i servizi della Commissione proponevano la rettifica finanziaria già annunciata nella lettera del 3 agosto 1999. Il 5 luglio 2000 il Collegio decideva di accogliere la proposta.
XIII. E' appunto contro tale decisione che l'Irlanda ha introdotto il presente ricorso.
III - Analisi giuridica
XIV. L'Irlanda invoca due motivi a fondamento del proprio ricorso:
- l'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata, perché alla data di adozione di tale decisione né il regolamento n. 729/70 né il successivo regolamento n. 1258/1999 avrebbero conferito alla Commissione i poteri necessari;
- la violazione di regole di diritto relative all'applicazione del Trattato, perché la Commissione avrebbe erroneamente considerato l'Ufficio delle foreste come un'«autorità pubblica» e non come una «persona giuridica di diritto privato» ai fini dell'applicazione del regolamento n. 2080/92, e perché la stessa Commissione avrebbe violato i propri doveri di leale cooperazione, certezza giuridica e buona amministrazione nonché il principio del legittimo affidamento.
XV. Esaminerò nell'ordine i due motivi.
A - Sull'asserita incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata
Argomenti delle parti
XVI. Il governo irlandese sostiene che al 5 luglio 2000 nessuna disposizione comunitaria conferiva alla Commissione i poteri necessari ad adottare la decisione impugnata. Non poteva invero costituire un'idonea base giuridica di quest'ultima l'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, posto a fondamento della stessa, poiché tale disposizione era già stata abrogata dall'art. 16, n. 1, del regolamento n. 1258/1999 a decorrere dal 3 luglio 1999, data di entrata in vigore di quest'ultimo regolamento. Né avrebbe potuto fungere da base giuridica della decisione impugnata lo stesso regolamento n. 1258/1999, che in virtù del suo art. 20 è applicabile unicamente alle spese effettuate a partire dal 1º gennaio 2000, mentre la decisione impugnata riguarda spese relative agli esercizi finanziari 1997 e 1998.
XVII. Ciò tanto più, aggiunge il governo ricorrente, che quest'ultimo regolamento non contiene alcuna disposizione transitoria che consenta di applicare il regolamento n. 729/70, malgrado la sua abrogazione, oltre la data del 3 luglio 1999. Pur potendosi dubitare che detta omissione abbia intenzionalmente voluto privare la Commissione di poteri in materia di spese agricole nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento n. 1258/1999 sino al 1º gennaio 2000, ciò non autorizza ad ipotizzare una disposizione implicita che attribuisca quei poteri alla Commissione. Né a tal fine si potrebbe invocare la continuità fra i regolamenti n. 729/70 e n. 1258/1999, facendo leva sul tenore del preambolo di quest'ultimo e sulla presenza, in allegato al medesimo, di una tavola di concordanza con le disposizioni del regolamento abrogato. Tali elementi, insiste l'Irlanda, non possono supplire all'assenza di una disposizione esplicita.
XVIII. La Commissione ribatte affermando che la decisione impugnata trova invece un'idonea base giuridica proprio nel regolamento n. 729/70, la cui abrogazione ad opera del regolamento n. 1258/1999 non ne esclude l'applicabilità alle spese effettuate prima del 1º gennaio 2000. Secondo la convenuta, infatti, si deduce con chiarezza dal regolamento n. 1258/1999 che questo è destinato a sostituirsi senza soluzione di continuità al regolamento n. 729/70, del quale ha inteso modificare e riformulare le disposizioni. Nulla indicherebbe invece che, con l'abrogazione di quest'ultimo regolamento, il legislatore comunitario abbia voluto privare la Commissione, nel periodo compreso tra il 3 luglio ed il 31 dicembre 1999, del potere di rifiutare, in caso di eventuali irregolarità, il finanziamento di spese agricole effettuate prima del 1º gennaio 2000. Senza contare, aggiunge poi la Commissione, che, se il regolamento n. 729/70 non fosse stato applicabile fra il 3 luglio e il 31 dicembre 1999, sarebbero privi di base giuridica anche i provvedimenti presi in esecuzione di tale regolamento al fine di assicurare il rimborso agli Stati membri delle spese agricole sostenute in quel periodo.
XIX. Pur riconoscendo, dunque, il silenzio del legislatore comunitario sul regime transitorio, la Commissione ritiene che nel regolamento n. 1258/1999 vada individuata una disposizione transitoria implicita, diretta a permettere che le spese effettuate fino al 1º gennaio 2000 continuino ad essere disciplinate dal precedente regolamento. A sostegno di tale interpretazione, la Commissione richiama la sentenza della Corte del 6 marzo 2001, Paesi Bassi/Commissione , nella quale la Corte stessa avrebbe riconosciuto che, in materia di liquidazione dei conti del FEAOG, occorre una certa flessibilità nel determinare il periodo in cui una disciplina è applicabile, dato che il procedimento di controllo delle spese agricole si protrae per parecchi anni dopo che le spese stesse sono state effettuate.
Valutazione
XX. Fra le due tesi esposte sopra, è la seconda che mi trova d'accordo. Non credo infatti che l'interpretazione degli artt. 16 e 20 del regolamento n. 1258/1999 possa condurre al risultato suggerito dall'Irlanda, il quale, oltretutto, mi pare in aperto contrasto con le finalità proprie della disciplina dettata da tale regolamento e, ancor prima, dal regolamento n. 729/70.
XXI. Conviene ricordare, in proposito, che tali regolamenti non si limitano a disciplinare i poteri della Commissione in materia di liquidazione dei conti del FEAOG - in materia, cioè, di accertamento della regolarità formale dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri e di conformità alla normativa comunitaria delle spese effettuate da tali organismi - ma riguardano, più in generale, l'insieme dei meccanismi di finanziamento della politica agricola comune. Ora, come ha giustamente rilevato la Commissione, la tesi sostenuta dell'Irlanda non implicherebbe soltanto che, con l'entrata in vigore del regolamento n. 1258/1999, l'istituzione non potrebbe più verificare la conformità alla normativa comunitaria delle spese agricole sostenute dagli Stati membri in vigenza del regolamento n. 729/70, essendo venuta a mancare la base giuridica per rifiutarne l'imputazione al FEAOG. Essa avrebbe altresì l'effetto di privare di base giuridica gli atti adottati dalla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1258/1999, ma in applicazione del regolamento n. 729/70, allo scopo di assicurare la copertura finanziaria delle spese agricole effettuate fino al 31 dicembre 1999, primo fra tutti il versamento degli anticipi mensili agli Stati membri . Se fosse fondata quella tesi, infatti, i meccanismi di finanziamento della politica agricola comune avrebbero potuto riprendere a funzionare soltanto per le spese effettuate a partire dal 1º gennaio 2000.
XXII. In altri termini, accogliendo l'interpretazione propugnata dal governo irlandese, si dovrebbe ammettere che, abrogando il regolamento n. 729/70, il regolamento n. 1258/1999 non solo ha soppresso nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 31 dicembre 1999 la possibilità di controllare la regolarità delle spese agricole sostenute dagli Stati membri durante la vigenza del regolamento n. 729/70, ma addirittura ha temporaneamente sospeso il finanziamento comunitario della politica agricola comune in contrasto con il principio sancito dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 25 del Consiglio , in forza del quale gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di tale politica incombono appunto alla Comunità. Ora, non posso che concordare con la convenuta sul fatto che una scelta così radicale avrebbe quantomeno dovuto trovare un qualche riscontro normativo almeno al livello del preambolo del regolamento n. 1258/1999. Questo, tuttavia, al sedicesimo considerando', si limita a precisare che l'abrogazione del regolamento n. 729/70 è dettata da mere esigenze di chiarezza, a fronte delle numerose modifiche ad esso apportate fino a quel momento.
XXIII. E' alla luce di queste considerazioni che va letto a mio avviso l'art. 16, n. 1, del regolamento n. 1258/1999. In tale prospettiva, va rilevato che la disposizione, pur non prevedendo espressamente l'applicabilità del regolamento n. 729/70 oltre la data del 3 giugno 1999, neppure esclude che ciò si verifichi. Al contrario, un simile risultato sembra del tutto coerente con l'intenzione esplicitamente manifestata dal legislatore di abrogare il regolamento n. 729/70 al solo fine di riformularne, per maggiore chiarezza, le disposizioni. Così come esso mi pare in armonia con quanto statuito dalla Corte nella sentenza Klomp , nella quale si afferma che «conformemente a un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri (¼ ), qualora venga mutata la legge ed il legislatore non esprima una volontà contraria, è opportuno favorire la continuità degli istituti giuridici» .
XXIV. A mio avviso, pertanto, in virtù del combinato disposto dei regolamenti n. 1258/99 e n. 729/70 e alla luce dei principi evocati, la Commissione era competente a adottare la decisione impugnata. Per tali ragioni ritengo quindi che il primo motivo di ricorso sia infondato e vada respinto.
B - Sull'asserita violazione di regole di diritto relative all'applicazione del Trattato
XXV. L'Irlanda articola il secondo motivo di ricorso in quattro parti. Con la prima e la seconda, che meritano una trattazione congiunta, essa sostiene che l'Ufficio delle foreste non può essere qualificato come un'«autorità pubblica» ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2080/92, ma come una «persona giuridica di diritto privato» ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), del medesimo regolamento, ed è quindi legittimato a ricevere gli aiuti previsti dal paragrafo n. 1, lett. c), di tale articolo.
XXVI. Con la terza e la quarta parte, che meritano egualmente una trattazione congiunta, l'Irlanda censura poi la violazione, da parte della Commissione, dei doveri di leale collaborazione e buona amministrazione, nonché dei principi della certezza giuridica e del legittimo affidamento.
1. Sulla qualificazione dell'Ufficio delle foreste come «persona giuridica di diritto privato» ai sensi del regolamento n. 2080/92.
Argomenti delle parti
XXVII. Relativamente alla prima e alla seconda parte del secondo motivo di ricorso, il governo irlandese spiega che l'Ufficio delle foreste è stato costituito nel 1988 sotto forma di «private limited company», disciplinata dalla legge irlandese sulle società, onde raggiungere gli obiettivi enunciati nella legge forestale dello stesso anno (l'Irish Forestry Act; in prosieguo: la «legge forestale»). Quest'ultima aveva infatti previsto la costituzione di una società cui assegnare i compiti di esercitare, su base commerciale, la silvicoltura e le attività ad essa collegate, di creare e mantenere un'industria forestale, nonché di partecipare con altri soggetti ad attività forestali compatibili con tali obiettivi. Contestualmente alla costituzione dell'Ufficio delle foreste, il governo irlandese aveva trasferito a quest'ultimo la proprietà di circa 400 000 ettari di foreste ed altri beni necessari ad avviare le attività ad esso assegnate dalla legge, ricevendo a titolo di corrispettivo la totalità delle sue azioni.
XXVIII. Ciò premesso, l'Irlanda sostiene che la Commissione avrebbe commesso un errore nell'escludere l'Ufficio delle foreste dalla categoria dei beneficiari del premio previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92. Ciò perché, a parere del governo ricorrente, rientrerebbe in tale categoria qualsiasi soggetto qualificabile come «persona giuridica di diritto privato», ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2080/92, e ciò a prescindere dal fatto che tale soggetto possa altresì operare come «autorità pubblica» ai sensi dell'art. 2, n. 3, del medesimo regolamento. Mancherebbe, infatti, nel regolamento, una disposizione specifica intesa ad escludere le autorità pubbliche dal beneficio del premio previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c).
XXIX. Tale conclusione sarebbe altresì coerente, asserisce il governo ricorrente, con lo scopo del regolamento n. 2080/92, che vuole promuovere l'imboschimento nella maggior proporzione possibile delle superfici agricole. Un'interpretazione restrittiva dell'art. 2, n. 2, lett. b), quale sarebbe quella che porta ad escludere l'Ufficio delle foreste dal novero dei beneficiari del premio previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c), implicherebbe inevitabilmente una limitazione del campo di applicazione del regolamento stesso, a scapito del pieno perseguimento delle indicate finalità.
XXX. Ma, continua l'Irlanda, una siffatta interpretazione sarebbe in contrasto con la lettera stessa dell'art. 2, n. 2, lett. b), e con la nozione di «persona giuridica di diritto privato» che da essa emerge. Secondo il governo ricorrente, infatti, con tale espressione il legislatore comunitario avrebbe inteso individuare essenzialmente le società per azioni che non possono invitare il pubblico a sottoscrivere le proprie azioni come è il caso, nell'ordinamento irlandese, della «private limited company», vale a dire della forma societaria con la quale è stato costituito l'Ufficio delle foreste.
XXXI. Secondo il governo ricorrente, inoltre, la nozione di «persona giuridica di diritto privato» ai sensi del regolamento n. 2080/92 potrebbe desumersi a contrario dalla nozione di «organismo di diritto pubblico» utilizzata dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. Secondo tale normativa, infatti, per essere considerato «di diritto pubblico», un organismo deve essere costituito allo scopo specifico di provvedere a bisogni d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. L'Ufficio delle foreste, svolgendo la propria attività su basi puramente industriali e commerciali, non soddisferebbe tale condizione.
XXXII. L'Irlanda ammette che, detenendo lo Stato irlandese quasi tutte le azioni dell'Ufficio delle foreste, quest'ultimo rientra nella nozione comunitaria di «impresa pubblica». Ciò non avrebbe rilievo tuttavia nel caso di specie, in quanto secondo il governo ricorrente il regolamento n. 2080/92 individua le categorie dei beneficiari delle misure di aiuto da esso previste esclusivamente in base al loro status giuridico, a prescindere da chi ne sia proprietario.
XXXIII. In via subordinata rispetto alle considerazioni che precedono, l'Irlanda rileva poi che, se anche l'Ufficio delle foreste non fosse una «persona fisica o giuridica di diritto privato» ai sensi del regolamento n. 2080/92, esso comunque non potrebbe essere considerato come un'«autorità pubblica» ai sensi dell'art. 2, n. 3, del medesimo regolamento. A tale riguardo, l'Irlanda contesta il richiamo fatto dalla Commissione alle sentenze Commissione/Irlanda e Connemara Machine Turf , che hanno considerato l'Ufficio delle foreste come un'«amministrazione aggiudicatrice» ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici di forniture (direttiva 77/62/CEE). In primo luogo, secondo il governo irlandese, dette sentenze sarebbero irrilevanti nel caso di specie, poiché non esisterebbe in diritto comunitario una nozione unitaria di «autorità pubblica». In secondo luogo, tali pronunce sarebbero state rese per incuriam, avendo la Corte commesso un errore sia nell'avere applicato l'approccio c.d. «funzionale» alla valutazione della posizione giuridica dell'Ufficio delle foreste, sia nell'avere ritenuto che lo Stato irlandese eserciti un controllo quantomeno indiretto sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture da parte di detto Ufficio.
XXXIV. Per parte sua, la Commissione ricorda anzitutto, e in linea generale, che il regolamento n. 2080/92 opera una chiara distinzione tra gli aiuti destinati alle «persone fisiche e giuridiche di diritto privato» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. c), e quelli invece rivolti alle «autorità pubbliche» in virtù dell'art. 2, n. 3. Il sesto e il settimo considerando' del regolamento precisano chiaramente che gli aiuti di cui all'art. 2, n. 1, lett. c), sono destinati agli imprenditori agricoli e ai privati diversi dagli imprenditori agricoli; per contro, l'ottavo considerando' colloca in diverso contesto le iniziative intraprese dalle autorità pubbliche in materia di imboschimento. Se il legislatore comunitario, osserva la Commissione, non avesse avuto l'intenzione di escludere le autorità pubbliche dal beneficio degli aiuti controversi, allora non avrebbe senso la distinzione da esso operata all'art. 2, n. 2, lett. a) e b), tra i beneficiari delle diverse misure di aiuto previste dal regolamento n. 2080/92.
XXXV. Ciò posto, in relazione al caso di specie, la Commissione evidenzia, con precisi riferimenti alla normativa e alla prassi irlandese, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nell'esercizio delle proprie attività l'Ufficio delle foreste è assoggettato ad incisivi poteri di controllo dello Stato irlandese e non è assimilabile ad un'ordinaria società privata.
XXXVI. La Commissione sostiene infine che dalle sentenze Commissione/Irlanda e Connemara Machine Turf si desume che l'Ufficio delle foreste è incaricato di svolgere un servizio pubblico. Esso, infatti, non solo è proprietario di dodici parchi nazionali ai quali l'accesso è gratuito, ma ha anche, tra i suoi obiettivi, la predisposizione di impianti a carattere ricreativo, sportivo, educativo, scientifico e culturale.
Valutazione
XXXVII. A mio parere, per stabilire se l'Ufficio delle foreste avesse il diritto di beneficiare del premio compensativo della perdita di reddito previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92, occorre in primo luogo comprendere il significato della nozione di «persona giuridica di diritto privato» utilizzata dall'art. 2, n. 2, lett. b), di detto regolamento. Solo una volta inteso il significato di tale nozione si potrà stabilire se l'Ufficio delle foreste vi rientri e quindi se abbia legittimamente beneficiato del suddetto premio.
XXXVIII. A questo fine osservo anzitutto che la nozione in parola non può essere ricostruita con riferimento ai singoli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Ciò non solo perché essa potrebbe avere un diverso significato dall'uno all'altro, ma anche perché, come ha ricordato lo stesso governo irlandese, potrebbe non essere affatto conosciuta in altri, come ad esempio nell'ordinamento irlandese e in quello britannico ed in genere negli ordinamenti di Common Law.
XXXIX. Nel tentativo comunque di trovare ugualmente un aggancio per la definizione della nozione nel proprio ordinamento, il governo irlandese sostiene che da alcune versioni linguistiche del regolamento n. 2080/92 potrebbe dedursi che detta nozione coincide con quella di «private limited company» esistente in diritto societario irlandese. È chiaro però che, se tale interpretazione fosse accolta, l'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2080/92 rischierebbe di non trovare applicazione negli Stati membri in cui non esistono forme societarie simili alla «private limited company» irlandese. Il che sarebbe in contrasto con i principi dell'effetto utile e dell'applicazione uniforme delle norme di diritto comunitario.
XL. Vero è che, come avviene per tanti altri casi, anche la nozione di «persona giuridica di diritto privato» non può che essere, a mio avviso, una nozione di diritto comunitario, che va interpretata con riferimento al contesto in cui è utilizzata, ossia in base alle finalità del regolamento n. 2080/92 e alle disposizioni in esso contenute. Solo qualora non fosse possibile interpretare in questo modo il significato di detta nozione, potrebbe eventualmente farsi ricorso ad espressioni simili contenute in altre norme di diritto comunitario.
XLI. In questa ottica, ritengo condivisibile l'interpretazione fornita dalla Commissione della nozione di «persona giuridica di diritto privato» di cui all'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2080/92. Come ha spiegato la Commissione, infatti, con detta espressione il legislatore comunitario ha inteso limitare il beneficio del premio compensativo della perdita di reddito derivante dall'imboschimento di fondi agricoli ai soli imprenditori agricoli ed alle persone fisiche e giuridiche che non siano emanazione dello Stato, escludendo quindi dalla categoria dei beneficiari non solo le «autorità pubbliche» di cui all'art. 2, n. 3, del regolamento, ma anche qualsiasi altro soggetto in mano pubblica.
XLII. Detta esclusione, come spiega la Commissione, è giustificata dal fatto che il premio in parola s'inquadrava nelle iniziative volte ad incoraggiare l'abbandono della coltura delle superfici agricole. Per amplificarne l'efficacia, il Consiglio ha riconosciuto non solo agli agricoltori ma anche ad altri privati la possibilità di beneficiare di tale misura. Tuttavia, il Consiglio non ha ritenuto opportuno estendere questa possibilità né alle autorità pubbliche, che possono comunque beneficiare degli aiuti ai costi d'imboschimento previsti dall'art. 2, n. 3, del regolamento, né alle imprese pubbliche, che possono beneficiare degli aiuti alle spese d'imboschimento ed ai costi di manutenzione delle superfici imboschite previsti dall'art. 2, n. 1, lett. a) e b), del regolamento.
XLIII. Che questa fosse l'intenzione del legislatore, come osserva giustamente la Commissione, emerge del resto dal sesto e settimo considerando' del regolamento, i quali chiariscono i motivi che hanno indotto il Consiglio all'istituzione del premio per la perdita di reddito di cui all'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento.
XLIV. Il sesto considerando', infatti, menziona l'opportunità di «(¼ ) istituire un regime di premi al fine di compensare la perdita di reddito subita dagli agricoltori durante il periodo non produttivo delle superfici imboschite». Il settimo considerando' aggiunge che, siccome «(¼ ) l'imboschimento di terre agricole può essere effettuato anche da privati diversi dagli imprenditori agricoli (¼ ) è (...) opportuno prevedere incentivi anche per queste categorie di persone [istituendo] un premio per ettaro in favore dei privati, diversi dagli imprenditori agricoli, che procedono all'imboschimento di terreni agricoli» . Ora, mi sembra chiaro che qui il termine «privati» non possa riferirsi né alle autorità pubbliche, né alle «imprese pubbliche», ossia alle imprese la cui gestione è caratterizzata dall'influenza anche solo potenziale da parte dello Stato .
XLV. Interpretata allora in quest'ottica, la nozione di «persona giuridica di diritto privato» utilizzata nell'art. 2, n. 2, lett. b) del regolamento, non potrà che riferirsi, a mio parere, a qualsiasi persona giuridica che non faccia parte, né sia soggetta all'influenza anche solo potenziale, della pubblica amministrazione, e ciò a prescindere dalla forma giuridica in base alla quale è stata costituita.
XLVI. A quest'ultimo proposito devo sottolineare che sarebbe poco plausibile ritenere, come sostiene invece il governo irlandese, che il legislatore comunitario abbia voluto far dipendere il conferimento del premio in questione esclusivamente dalla forma giuridica adottata dalle persone giuridiche proprietarie di superfici agricole. A parte il fatto che l'Irlanda non fornisce alcuna spiegazione dei motivi per cui il legislatore comunitario avrebbe fatto una tale scelta, un sistema di selezione dei beneficiari di aiuti che si fondi semplicemente sulla forma giuridica adottata da quest'ultimi non avrebbe molta utilità poiché, come giustamente osserva la Commissione, esso sarebbe troppo facilmente aggirabile. Ritengo, pertanto, che la qualifica di «persona giuridica di diritto privato» debba prescindere dallo status giuridico dei soggetti cui si riferisce.
XLVII. Stabilito quindi il significato della nozione di «persona giuridica di diritto privato» di cui all'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento, non è difficile escluderne, nel presente caso, l'Ufficio delle foreste, visto che lo stesso governo ricorrente ha ammesso che tale Ufficio rientra nella nozione comunitaria di «impresa pubblica» . Come ho cercato di spiegare sopra, infatti, le imprese pubbliche non rientrano nella nozione di «persona giuridica di diritto privato» di cui all'articolo citato.
XLVIII. Ciò posto, credo allora di poter prescindere dal quesito se l'Ufficio delle foreste costituisca anche un'«autorità pubblica» ai sensi dell'art. 2, n. 3, del medesimo regolamento o un «organismo di diritto pubblico» ai sensi della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. Se infatti si conviene che tale Ufficio è un'impresa pubblica e che, pertanto, esso non può beneficiare, ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), del premio previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92, detto quesito diventa del tutto irrilevante ai fini del presente ricorso.
XLIX. In conclusione ritengo, alla luce di quanto esposto, che la prima e la seconda parte del secondo motivo di ricorso siano infondate e debbano essere respinte.
2. Sull'asserita violazione da parte della Commissione dei doveri di leale collaborazione, certezza giuridica e buona amministrazione, nonché del principio del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
L. Tali contestazioni costituiscono, come ho detto sopra, la terza e quarta parte del secondo motivo di ricorso.
LI. Il governo irlandese sostiene che, nel corso dei contatti intrattenuti fra il luglio e l'ottobre 1992 in vista dell'elaborazione del programma pluriennale d'imboschimento per l'Irlanda, i servizi della Commissione avevano manifestato dubbi sulla possibilità per l'Ufficio delle foreste, visto il suo particolare status giuridico, di beneficiare degli aiuti compensativi di cui all'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92 ed avevano pertanto richiesto chiarimenti in merito. I chiarimenti richiesti sarebbero stati forniti con lettera 26 gennaio 1993, indirizzata dal sig. O'Flaherty, del Ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e delle Foreste, al sig. Anz, capodivisione presso la direzione generale dell'Agricoltura della Commissione. Tale lettera, secondo il governo ricorrente, conteneva un'illustrazione precisa della struttura e dello status giuridico dell'Ufficio delle foreste, ed era accompagnata dalla documentazione pertinente al riguardo, in particolare dalla legge forestale del 1988.
LII. La Commissione non avrebbe mai risposto alla lettera indicata. In data 27 aprile 1994, essa avrebbe tuttavia approvato il programma pluriennale d'imboschimento irlandese e, il successivo 8 dicembre 1994, l'Operational Programme for Agriculture, Rural Development and Forestry (in prosieguo: «programma operativo per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura in Irlanda») per il periodo 1994-1999. Tali programmi, secondo il governo ricorrente, contenevano precisi riferimenti all'Ufficio delle foreste. Analoghi riferimenti all'Ufficio delle foreste quale beneficiario di aiuti comunitari nell'ambito delle misure di sostegno al settore forestale apparirebbero inoltre nello Strategic Plan for the Development of the Forestry Sector in Ireland (in prosieguo: «piano strategico per lo sviluppo del settore forestale in Irlanda») del 1996, che sarebbe stato accolto con favore dalla Commissione, al punto che lo stesso Sig. Fischler, commissario responsabile in materia di agricoltura, ne avrebbe curato la prefazione.
LIII. Nell'ambito dei programmi indicati, precisa poi il governo irlandese, sono stati versati all'Ufficio delle foreste gli aiuti compensativi previsti dall'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92. Fino al 1997, il FEAOG non avrebbe opposto alcuna difficoltà al rimborso della quota di cofinanziamento comunitario agli aiuti in questione, né i servizi della Commissione avrebbero mai sollevato obiezioni in proposito nel corso delle verifiche concernenti il settore forestale svoltesi in Irlanda.
LIV. L'Irlanda sottolinea che, in tali circostanze, la Commissione aveva l'obbligo preciso di informarla di tutti i dubbi che nutriva circa la possibilità di accordare aiuti all'Ufficio delle foreste ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92. Il comportamento omissivo della Commissione nel periodo precedente l'adozione della decisione impugnata integra, a giudizio dell'Irlanda, una violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, cui è tenuta la Commissione nell'amministrazione e gestione del FEAOG. Un simile comportamento, rileva l'Irlanda, costituisce inoltre una violazione dell'obbligo di leale cooperazione che l'art. 10 CE impone, come ha riconosciuto la Corte nella causa Imm. Zwartveld , non solo agli Stati membri nei confronti delle istituzioni comunitarie, ma anche a quest'ultime nei confronti degli Stati membri.
LV. Secondo il governo ricorrente, infine, dalle circostanze richiamate sopra deriva che la decisione impugnata lede anche il principio del legittimo affidamento. In effetti, malgrado la Commissione fosse stata informata dello status giuridico dell'Ufficio delle foreste e dell'intenzione delle autorità irlandesi di accordare a quest'ultimo aiuti compensativi delle perdite di reddito, essa non avrebbe mai sollevato obiezioni in merito e anzi avrebbe approvato i programmi d'imboschimento presentati. Da ciò l'Irlanda avrebbe legittimamente dedotto che la Commissione considerava gli aiuti in questione conformi alla normativa comunitaria. A sua volta, anche l'Ufficio delle foreste avrebbe fatto affidamento sulla legalità di tali aiuti, contraendo mutui per finanziare le proprie attività, mutui il cui rimborso sarebbe assicurato dalla percezione degli aiuti indicati. Se ora fosse costretto a rinunciarvi, o addirittura a restituirli, l'Ufficio delle foreste sarebbe esposto a gravi perdite, che gli imporrebbero di ridurre talune delle proprie attività, fra cui anche quelle che il regolamento n. 2080/92 si propone d'incoraggiare.
LVI. Per parte sua, la Commissione nega che l'assenza di risposta alla lettera 26 gennaio 1993 possa essere interpretata come un implicito assenso alle intenzioni manifestate dalle autorità irlandesi di versare all'Ufficio delle foreste i premi compensativi della perdita di reddito di cui all'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92. A sostegno dei propri argomenti, la Commissione invoca la sentenza Cooke , dalla quale dovrebbe desumersi il principio secondo cui l'assenza di risposta da parte della Commissione alle richieste di uno Stato membro in merito all'interpretazione da esso data ad una normativa comunitaria non autorizza quest'ultimo a dedurre che tale interpretazione sia corretta. D'altra parte, prosegue la convenuta, la lettera 26 gennaio 1993 non avrebbe in nessun caso permesso di stabilire se l'Ufficio delle foreste fosse effettivamente una «persona giuridica di diritto privato» nel senso indicato dall'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2080/92, non contenendo informazioni complete circa le relazioni intercorrenti fra detto organismo ed il governo irlandese. E' in tale contesto che va considerata, secondo la Commissione, l'assenza di risposta alla lettera citata.
LVII. A parte tale lettera, comunque, la Commissione rileva che successivamente essa non è più stata sollecitata a prendere posizione al riguardo.
LVIII. Quanto, infine, all'approvazione del programma nazionale d'imboschimento ai sensi del regolamento n. 2080/92, la Commissione fa valere che tale circostanza non potrebbe in alcun modo aver ingenerato nell'Irlanda un legittimo affidamento, visto che, se è vero che il programma in questione fa menzione dell'Ufficio delle foreste, esso però non indica affatto che tale organismo avrebbe beneficiato degli aiuti compensativi controversi.
Valutazione
LIX. Alla luce dei suddetti argomenti, ritengo che vengano qui in rilievo essenzialmente il principio della tutela del legittimo affidamento e, in via subordinata, il dovere di leale cooperazione imposto alla Commissione dall'art. 10 CE.
LX. Con riguardo al primo, ricordo che, secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado, tale principio può essere invocato da chi «si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria, fornendogli precise assicurazioni, ha fatto nascere in lui fondate aspettative» . Più specificamente, poi, il Tribunale ha affermato che «il silenzio serbato dalla Commissione [relativamente ad una richiesta di chiarimento ad essa rivolta], per quanto deplorevole, non (¼ ) può considerarsi assicurazione precisa fornita dall'amministrazione» idonea a creare un legittimo affidamento .
LXI. Ciò posto, ritengo che, alla luce di detta giurisprudenza, l'Irlanda non possa invocare la violazione del principio del legittimo affidamento. In base a quanto esposto dalle parti, infatti, mi sembra evidente che la Commissione non ha mai dato «precise assicurazioni» all'Irlanda del fatto che l'Ufficio delle foreste potesse ricevere i premi compensativi della perdita di reddito di cui all'art. 2 del regolamento n. 2080/92. Anzi, nell'unico caso in cui, prima dell'avvio del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione impugnata, i funzionari della Commissione si sono pronunciati a riguardo, ossia durante le riunioni bilaterali con i funzionari del governo irlandese nella seconda metà del 1992, ciò è avvenuto per sollevare dubbi e non certo per fornire assicurazioni in merito alla legittimazione dell'Ufficio delle foreste a ricevere detti premi .
LXII. Escludo poi che «precise assicurazioni» in tal senso possano desumersi dai comportamenti che la Commissione ha tenuto successivamente al ricevimento della lettera del 26 gennaio 1993.
LXIII. Per quanto riguarda, anzitutto, la mancata risposta a detta lettera, mi pare evidente che essa non possa rappresentare una «precisa assicurazione» fornita al governo irlandese del diritto dell'Ufficio delle foreste a ricevere i premi di cui all'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92. Come ha infatti affermato il Tribunale nella sentenza citata sopra, la mancata risposta della Commissione ad una lettera, per quanto deprecabile, non è di per sé idonea a creare un legittimo affidamento a favore di chi l'ha inviata .
LXIV. Neppure l'approvazione, da parte della Commissione, del programma pluriennale d'imboschimento (all. 5 al ricorso), del programma operativo per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura (all. 6 al ricorso) e del piano strategico per lo sviluppo del settore forestale (all. 7 al ricorso) può essere considerata, a mio avviso, come una «precisa assicurazione» fornita dalla Commissione all'Irlanda in merito alla legittimità del versamento dei premi in questione.
LXV. Per quanto riguarda il piano pluriennale d'imboschimento, infatti, l'Irlanda non ha contestato l'obiezione della Commissione che in esso non vi fosse alcun riferimento esplicito all'Ufficio delle foreste.
LXVI. Riguardo, poi, agli altri due programmi, come ha giustamente osservato la Commissione, se è pur vero che l'Ufficio delle foreste vi è menzionato, non lo è tuttavia in qualità di potenziale beneficiario dell'aiuto specificamente previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92. Ora, come ho spiegato sopra, in base a detto regolamento le imprese pubbliche possono beneficiare di diverse tipologie di aiuti, come ad esempio gli aiuti previsti dall'art. 2, n. 1, lett. a) e b). Pertanto, il fatto che l'Ufficio delle foreste fosse menzionato in tali programmi non è certamente sufficiente per ritenere che la loro approvazione da parte della Commissione costituisse una «precisa assicurazione» al governo irlandese della possibilità di versare a tale Ufficio i premi compensativi della perdita di reddito di cui all'art. 2, n. 1, lett. c).
LXVII. Di opinione opposta sarei stato invece se, al momento della presentazione formale alla Commissione del programma d'imboschimento, avvenuta nel luglio 1993, il governo irlandese avesse chiaramente confermato, nonostante i dubbi sollevati dai funzionari di detta istituzione e l'assenza, fino a quel momento, di una risposta alla lettera del 26 gennaio 1993, la propria intenzione di versare all'Ufficio delle foreste il premio in questione. In tale ipotesi, l'approvazione del programma da parte della Commissione avrebbe senza dubbio ingenerato nell'Irlanda un legittimo affidamento poiché, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2080/92, la Commissione, nell'esaminare tali programmi, «deve determinare la loro conformità alle norme [di detto] regolamento, tenuto conto degli obiettivi del medesimo e del nesso fra le diverse misure».
LXVIII. Quanto, poi, all'asserzione del governo irlandese secondo cui i funzionari della Commissione sarebbero venuti a sapere del versamento di detti premi prima della verifica che ha dato origine alla decisione impugnata ma non avrebbero sollevato alcuna obiezione, rilevo che essa è contestata dalla Commissione e che l'Irlanda non ha fornito alcuna prova al riguardo.
LXIX. Per le suddette ragioni, ritengo quindi che, con la decisione impugnata, la Commissione non abbia violato il principio del legittimo affidamento.
LXX. Ciò posto, resta ancora da esaminare se, come sostiene l'Irlanda, a causa della mancata risposta alla lettera del 26 gennaio 1993, la Commissione abbia quantomeno violato il principio di leale collaborazione di cui all'art. 10 CE.
LXXI. A tale riguardo, osservo anzitutto che, come risulta da quanto precede, l'Irlanda non poteva dedurre da tale mancata risposta della Commissione il convincimento della legittimità dei premi che intendeva versare all'Ufficio delle foreste. Non vedo allora come detto comportamento potrebbe impedire alla Commissione di escludere dal finanziamento del FEOAG le spese effettuate dall'Irlanda in violazione del regolamento n. 2080/92.
LXXII. In questo senso, del resto, anche se in un contesto parzialmente diverso, mi sembra si sia pronunciata la Corte nella causa C-56/90, Commissione/Regno Unito . In tale sentenza, infatti, la Corte ha affermato che uno Stato membro tenuto ad attuare una direttiva non può dedurre dal fatto che, in un primo momento, la Commissione sia rimasta inerte di fronte ad una comunicazione che esso le aveva inviato sul modo con cui intendeva garantire detta attuazione, che tale istituzione, in assenza di un obbligo fondato su una disposizione della direttiva a reagire entro un termine determinato, avrebbe approvato i termini della comunicazione stessa. Secondo la Corte, infatti, spetta alla Commissione decidere quando essa intende formulare obiezioni e nulla le impedisce di avviare successivamente un procedimento per inadempimento.
LXXIII. A prescindere da tali considerazioni, comunque, mi pare poi opportuno ricordare che, se è vero, come ha rilevato il governo irlandese, che l'art. 10 CE impone anche alle istituzioni comunitarie un obbligo di leale collaborazione con gli Stati membri , è altrettanto importante sottolineare che tale obbligo ha, per sua natura, carattere reciproco.
LXXIV. Ora, pur ammettendo che la Commissione ha violato detto obbligo non rispondendo alla lettera del 26 gennaio 1993 , anche l'Irlanda, con il comportamento posto in essere successivamente, ha commesso la medesima violazione.
LXXV. Sebbene, infatti, fosse specificamente tenuta in virtù dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70, che è poi espressione dell'art. 10 CE , a fare tutto il necessario per assicurarsi della conformità alla normativa comunitaria del proprio programma d'imboschimento, essa ha omesso, al momento della presentazione di quest'ultimo alla Commissione, nel luglio del 1993, di indicare in maniera specifica il tipo di aiuti che intendeva corrispondere all'Ufficio delle foreste. Tale omissione ha impedito alla Commissione di pronunciarsi formalmente, come previsto dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2080/92, sulla conformità di detti aiuti al medesimo regolamento.
LXXVI. Per le suddette ragioni, ritengo quindi che il secondo motivo di ricorso sia infondato in tutte le sue parti e vada pertanto respinto insieme con l'intero ricorso.
IV - Sulle spese
LXXVII. In base al disposto dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta richiesta. La Commissione avendo fatto richiesta in questo senso e, considerato quanto ho appena detto sull'esito del ricorso, ritengo che la richiesta vada accolta.
V - Conclusioni
LXXVIII. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che:
«1) Il ricorso è respinto.
2) l'Irlanda è condannata alle spese».
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