Conclusioni dell avvocato generale
I - Premessa
I. Con ricorso del 20 settembre 2000 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento parziale della decisione 2000/449/CE della Commissione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il «FEAOG»), sezione «garanzia», la somma di euro 5 039 175,46 (equivalenti a GBP 2 919 698,26), pari al 2% delle spese dichiarate dal Regno Unito nel settore dei seminativi per i raccolti 1995 e 1996 (esercizi finanziari 1996 e 1997) relativamente alla regione del Wessex, per inadeguatezza del sistema di supervisione dei controlli effettuati in tale regione.
II - Quadro giuridico
II. Il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (in prosieguo: il «regolamento n. 729/70») , come modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 , precisa, all'art. 1, n. 2, lett. b), che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia», finanzia in particolare gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
III. L'art. 3, n. 1, dello stesso regolamento dispone che:
«Sono finanziati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli».
IV. L'art. 5, n. 2, del regolamento prevede che:
«La Commissione, previa consultazione del Comitato del F[EAOG]:
(¼ )
c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.
In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l'esame [prima] di una decisione di rifiuto del finanziamento.
La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.
(¼ )»
V. A sua volta, l'art. 8, n. 1, del regolamento prevede che:
«1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per:
- accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
- prevenire e perseguire le irregolarità,
- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie.
2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.
Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo».
VI. Con riferimento, poi, al ricordato art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 come modificato, va richiamata l'attenzione sull'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (in prosieguo: il «regolamento n. 1663/95») , secondo cui:
«1. Qualora ritenga, a seguito di un'indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze, i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme stesse, nonché una valutazione delle spese di cui sarà proposta l'esclusione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70. La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.
Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare. La Commissione comunica quindi formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro, facendo riferimento alla decisione n. 94/442/CE della Commissione.
2. Le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono adottate in seguito all'esame delle relazioni predisposte dall'organo di conciliazione a norma della decisione n. 94/442/CE».
VII. L'art. 1, n. 1, della decisione 94/442/CE della Commissione, del 1º luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia , dispone che:
«1. E' istituito presso la Commissione un organo di conciliazione che, nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG-garanzia:
a) può essere adito da uno Stato membro, al quale, a seguito di verifiche ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 e previa discussione bilaterale sul risultato di tali verifiche, i servizi competenti della Commissione hanno formalmente comunicato, riferendosi alla presente decisione, la conclusione secondo cui talune spese effettuate dallo Stato membro in questione dovrebbero essere escluse dall'imputazione a carico del FEAOG-garanzia;
b) cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato, e
c) redige, al termine dei suoi lavori, una relazione sul risultato del tentativo di conciliazione, accompagnata dalle osservazioni che l'organo ritenga utili, qualora la controversia continui a sussistere in tutto o in parte».
VIII. In virtù dell'art. 1, n. 2, lett. a), della decisione 94/442,
«la posizione assunta dall'organo [di conciliazione] lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione in materia di liquidazione dei conti (¼ )».
IX. Per quanto concerne le conseguenze finanziarie delle indagini che hanno evidenziato delle insufficienze nelle procedure di controllo di uno Stato membro, la Commissione ha predisposto un documento in cui vengono fissati gli orientamenti da seguire in casi del genere (documento n. VI/216/93 del 1° giugno 1993), successivamente corretto e sostituito dal documento n. VI/5330/97 del 23 dicembre 1997 (in prosieguo: gli «orientamenti»). Secondo l'approccio delineato in questi documenti, e seguito sin dalla liquidazione dei conti relativa all'esercizio 1990, qualora non sia possibile determinare l'entità reale dei pagamenti irregolari, e quindi non si possa quantificare il danno finanziario a carico della Comunità, la Commissione applica delle rettifiche o correzioni finanziarie forfettarie del 2%, del 5% o del 10% della spesa dichiarata, in funzione dell'entità del rischio di danno.
X. Per quanto riguarda, in particolare, le correzioni finanziarie legate all'inadeguatezza dei controlli svolti dalle autorità degli Stati membri, gli orientamenti distinguono due categorie di controlli, i controlli essenziali e i controlli complementari:
« - i controlli essenziali, ossia le verifiche amministrative e materiali di elementi sostanziali, in particolare l'esistenza dell'oggetto della domanda di pagamento, il quantitativo e condizioni qualitative compreso il rispetto dei termini, le condizioni di raccolta, il periodo di magazzinaggio ecc. Tali controlli vengono eseguiti in loco e mediante controlli incrociati rispetto a dati indipendenti quali i registri fondiari;
- i controlli complementari, ossia le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande quali ad esempio la verifica del rispetto dei termini per la presentazione, l'individuazione di domande doppie, l'analisi dei rischi, l'applicazione di sanzioni e l'adeguata vigilanza sulle procedure».
XI. Sulla base degli orientamenti, la Commissione applica come segue i vari tassi di rettifiche forfettarie:
«Qualora uno o più controlli essenziali non vengano applicati o siano applicati in modo tanto carente o sporadico da risultare affatto inefficaci ai fini della decisione sull'ammissibilità della domanda o della prevenzione delle irregolarità, si giustifica una deduzione del 10% in quanto si può ragionevolmente concludere che si configura un rischio elevato di grave danno finanziario per il fondo.
Qualora vengano applicati tutti i controlli essenziali, ma non secondo il numero, la frequenza o l'intensità imposti dalla normativa, si giustifica una deduzione del 5% in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengono fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il Fondo.
Qualora uno Stato membro abbia effettuato adeguatamente i controlli essenziali, ma abbia completamente tralasciato uno o più controlli complementari, si giustifica una deduzione del 2% dati il minore rischio di danno finanziario per il Fondo e la minore gravità della violazione».
XII. In casi eccezionali, possono essere decise rettifiche maggiori, fino al 100%.
III - Fatti
XIII. Fra il 30 giugno e il 4 luglio 1997, la Commissione effettuava una verifica concernente gli aiuti nel settore dei seminativi in Inghilterra e nel Galles. Tale verifica interessava, fra l'altro, il Regional Service Centre (centro regionale di servizio; in prosieguo: il «centro») di Bristol del Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione; in prosieguo: il «ministero»), da cui dipende la regione del Wessex. In quell'occasione, i funzionari della Commissione sceglievano, per una verifica approfondita, tre domande di aiuto gestite presso il centro di Bristol, che erano già state oggetto di controlli in loco, tutti effettuati dallo stesso ispettore.
XIV. Non vi è accordo fra le parti intorno ai motivi della scelta di quelle tre domande. Secondo la Commissione, al momento della verifica non era disponibile presso il centro di Bristol alcun altro rapporto di controllo, per cui soltanto nei tre casi in questione si poteva procedere a una verifica approfondita. Il Regno Unito sostiene invece che, in quel momento, erano già stati effettuati altri diciassette controlli in loco da sette altri ispettori del medesimo centro e che pertanto la Commissione avrebbe potuto sottoporre a una verifica approfondita anche altre domande di aiuto. Le parti concordano, comunque, sul fatto che la verifica ha permesso di constatare importanti anomalie in tutti e tre i casi selezionati.
XV. In conseguenza di ciò, il ministero disponeva il trasferimento ad altro incarico dell'ispettore che aveva effettuato i controlli in loco nei tre casi in questione. Inoltre, esso disponeva la ripetizione degli altri controlli in loco eseguiti dallo stesso ispettore nel 1997 e di alcuni tra i controlli eseguiti da altri ispettori nello stesso anno, per accertare le effettive dimensioni del problema. Tutto ciò faceva emergere che, dei cinque ulteriori controlli eseguiti dall'ispettore in questione nel 1997, quattro presentavano anomalie; poiché tali anomalie venivano tempestivamente corrette, il FEAOG non subiva alcun danno finanziario per l'anno 1997. La ripetizione del campione di controlli eseguiti dagli altri ispettori non rivelava invece anomalie.
XVI. Con lettera del 12 dicembre 1997, i servizi della Commissione comunicavano al Regno Unito, ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95, le anomalie riscontrate durante la verifica condotta al centro regionale di Bristol ed indicavano altresì che, data la gravità delle irregolarità riscontrate, una parte delle spese dichiarate negli anni 1995 e 1996 avrebbe potuto essere esclusa dal finanziamento comunitario ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. A tale fine, i servizi della Commissione richiedevano informazioni circa le modalità di supervisione delle attività svolte dall'ispettore responsabile delle irregolarità riscontrate, nonché informazioni circa le misure adottate nella regione del centro di Bristol negli anni 1995 e 1996 al fine di identificare e rimediare ad eventuali irregolarità commesse da parte di altri ispettori.
XVII. Le autorità del Regno Unito rispondevano con lettera 17 marzo 1998, indicando che, dopo la ripetizione di tutti i controlli eseguiti dall'ispettore in questione, l'importo delle irregolarità accertate per il 1997 ammontava al 9,45% del totale delle domande di aiuto dallo stesso controllate e che l'ammontare potenziale di pagamenti non dovuti avrebbe potuto calcolarsi applicando questo tasso al valore totale delle domande di finanziamento controllate da detto ispettore nel 1995 e 1996. Nella medesima lettera le autorità britanniche informavano la Commissione dell'intenzione di riesaminare tutte le domande sottoposte a controllo da quell'ispettore nei due anni precedenti, 1995 e 1996, al fine di individuare ulteriori eventuali anomalie.
XVIII. Con lettera del 16 giugno 1998, i servizi della Commissione confermavano al Regno Unito la propria opinione in merito alle irregolarità riscontrate nella regione del centro di Bristol e convocavano, per il 16 settembre 1998 presso gli uffici della Commissione, una riunione bilaterale ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95.
XIX. Su invito dei servizi della Commissione ed in vista della riunione del 16 settembre, con lettera del 21 agosto 1998 il Regno Unito forniva alla Commissione informazioni supplementari relativamente al sistema di controllo e supervisione del regime di aiuti comunitari applicato nella regione del centro di Bristol.
XX. A seguito della riunione del 16 settembre 1998, con fax del 4 novembre 1998 la direzione generale dell'agricoltura della Commissione rendeva noto al Regno Unito che intendeva proporre una deduzione del 9,45% dell'ammontare totale delle domande di aiuto per il 1995 e 1996 controllate dall'ispettore in questione, applicando cioè a tali due anni, come suggerito nella lettera del Regno Unito del 17 marzo 1998, il medesimo tasso d'irregolarità constatate nelle domande di aiuto per il 1997 controllate dallo stesso ispettore. Il medesimo fax invitava il Regno Unito a commentare, entro sei settimane, la misura ivi proposta.
XXI. Non risulta agli atti che il Regno Unito abbia fornito risposta scritta al citato fax del 4 novembre 1998. Tuttavia, con lettera 2 agosto 1999, la direzione generale dell'agricoltura comunicava formalmente al Regno Unito, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, la conclusione che, dopo esame e consultazione degli altri servizi competenti della Commissione, e contrariamente a quanto prospettato nel fax del 4 novembre 1998, sarebbe stata proposta una deduzione del 2% sull'ammontare totale delle spese controllate dal centro di Bristol nel 1995 e 1996.
XXII. Il 6 ottobre 1999, il Regno Unito chiedeva quindi l'avvio della procedura di conciliazione ai sensi della decisione 94/442. Davanti all'organo di conciliazione il Regno Unito sosteneva che, riguardando l'operato di un solo ispettore nel 1997, le irregolarità riscontrate dalla Commissione avevano carattere isolato e non costituivano pertanto un elemento sufficiente per concludere che il sistema di controllo applicato nella regione del centro di Bristol fosse inadeguato. Difatti, da alcune verifiche eseguite dalle autorità britanniche successivamente all'ispezione della Commissione, era risultato che l'ispettore non aveva commesso irregolarità nei due anni precedenti, salvo tre errori di scarso rilievo nel 1996, e che nessun altro ispettore aveva commesso irregolarità nel 1997. Il Regno Unito affermava inoltre che un sistema efficace di supervisione dell'attività degli ispettori nella regione del centro di Bristol era già esistente nel 1995 e 1996 e che, benché esso non avesse ancora permesso di rilevare le irregolarità commesse dal suddetto ispettore al momento in cui la Commissione aveva effettuato la verifica, esso avrebbe certamente consentito di rilevarle successivamente ed in tempo utile per porvi rimedio. Il Regno Unito segnalava infine di avere adottato, a partire dal 1997, un sistema rinforzato di supervisione dei controlli in loco.
XXIII. Per parte sua, invece, la Commissione obiettava che le irregolarità da essa riscontrate, pur riguardando le attività di un solo ispettore, costituivano un fondato indice dell'inadeguatezza complessiva del sistema di supervisione nella regione in questione tale da fare ritenere che il rischio di spese eccessive a carico del FEAOG negli anni 1995 e 1996 non fosse limitato alle attività svolte da detto ispettore. Secondo la Commissione, ciò risultava altresì confermato dal fatto che, successivamente all'introduzione del sistema di supervisione rinforzato nel 1997, il tasso di irregolarità riscontrate durate i controlli in loco fosse passato dal 5,86% nel 1996, ad oltre il 15% nel 1997. Sul punto però il Regno Unito replicava che tale aumento si spiegava col fatto che nel 1997 gli agricoltori erano divenuti finanziariamente molto più dipendenti dagli aiuti ai seminativi e che quindi tendevano a dichiarare superfici il più possibile vicine alle superfici effettive, assumendo il rischio delle conseguenze di eventuali inesattezze.
XXIV. Nella sua relazione finale dell'8 marzo 2000, l'organo di conciliazione invitava i servizi della Commissione a riesaminare la loro valutazione del sistema di supervisione dei controlli in loco applicato nella regione dipendente dal centro di Bristol. A suo avviso, i tre controlli in loco verificati dalla Commissione non sarebbero rappresentativi della qualità dei controlli effettuati nella regione interessata. Inoltre, il fatto che, come sostenuto dal Regno Unito, non vi fosse stato il tempo di attuare la supervisione essendo la Commissione intervenuta all'inizio del periodo in cui venivano effettuati i controlli in loco, impedirebbe di trarre una conclusione generale sull'insufficienza della supervisione stessa nella regione.
XXV. La relazione dell'organo di conciliazione non induceva tuttavia i servizi della Commissione a mutare d'avviso. Essi proponevano quindi la rettifica forfettaria del 2% delle spese dichiarate dal Regno Unito nel settore dei seminativi per i raccolti 1995 e 1996 (esercizi finanziari 1996 e 1997) relativamente alla regione del Wessex, come preannunciato nella citata lettera 2 agosto 1999 e come infine deciso dalla Commissione nel provvedimento impugnato nella presente causa.
IV - Analisi giuridica
XXVI. A sostegno del proprio ricorso contro la decisione impugnata, il Regno Unito solleva quattro motivi:
- con il primo motivo, il governo ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegale posto che la Commissione è incorsa in errore nel ritenere inadeguata la supervisione dei controlli effettuati nella regione del Wessex, traendone la conclusione che le spese oggetto delle deduzioni contestate non fossero state effettuate in conformità alle norme comunitarie ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), primo comma, del regolamento n. 729/70;
- in via subordinata, con il secondo e il terzo motivo il Regno Unito afferma che, nel decidere l'entità dell'esclusione dal finanziamento comunitario, la Commissione ha comunque violato l'art. 5, n. 2, lett. c), quarto comma, del regolamento n. 729/70 e/o è incorsa in un errore manifesto di valutazione, oltre a violare il principio di proporzionalità;
- infine, con il quarto motivo, il governo del Regno Unito invoca una violazione delle forme sostanziali nella procedura che ha condotto all'adozione della decisione impugnata.
A - Sull'asserito errore della Commissione nel considerare inadeguato il sistema di supervisione applicato nella regione interessata
Argomenti delle parti
XXVII. Il Regno Unito sostiene che la Commissione è incorsa in errore nel ritenere inadeguata la supervisione dei controlli in loco effettuati nella regione del Wessex, dipendente dal centro di Bristol. Per il ricorrente, infatti, nessuno dei due elementi a tale fine considerati dalla Commissione, cioè le irregolarità dei controlli in loco di un ispettore rilevate nel corso della verifica del 1997 e l'aumento del tasso di anomalie nelle domande di aiuto rilevato nel 1997 rispetto al 1996 nella regione interessata, giustifica questa conclusione.
XXVIII. In particolare, per quanto riguarda le insufficienze nei controlli in loco rilevate dai funzionari della Commissione, riprendendo gli argomenti già formulati dinanzi all'organo di conciliazione, il Regno Unito afferma che il sistema esistente di supervisione avrebbe senz'altro permesso di rilevare tali insufficienze. Ciò non era ancora avvenuto al momento della verifica effettuata dalla Commissione soltanto perché detta verifica ha avuto luogo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 1997, cioè alla fine del primo mese del periodo di quattro mesi in cui vengono svolti i controlli in loco. Sarebbe perciò mancato il tempo di procedere, già in quella fase, alla supervisione. In ogni caso, poiché il versamento degli aiuti avrebbe avuto luogo soltanto a partire dal 16 ottobre, le autorità nazionali disponevano ancora di un periodo sufficiente per assicurare un'efficace supervisione.
XXIX. A conferma di quanto precede, il Regno Unito illustra le due componenti del sistema di supervisione esistente all'epoca della verifica della Commissione, e cioè la verifica documentale ed i controlli congiunti. La prima consiste nell'esame da parte del «Field Team Manager», che è il responsabile della qualità dei controlli in loco eseguiti dagli ispettori del centro di Bristol, di un campione di rapporti di ispezione compilati dagli ispettori stessi. I controlli congiunti consistono, invece, nell'intervento senza preavviso da parte del Field Team Manager alle operazioni di controllo in loco eseguite da un ispettore, o nell'intervento (preannunciato o non) di un ispettore con maggiore anzianità di servizio alle operazioni di controllo da parte di un altro ispettore. Il Regno Unito sostiene che tale sistema di supervisione, applicato fino alla verifica della Commissione, e quindi anche nei due anni precedenti, era completo ed efficace e soddisfaceva perciò le esigenze previste dalla normativa comunitaria. A dimostrazione del funzionamento di tale sistema, il Regno Unito afferma che nel 1996 su 239 rapporti di ispezione, 100 sono stati riesaminati dal «Field Team Manager» e che, nello stesso anno, circa 46 ispezioni in loco sono state effettuate in presenza del «Field Team Manager», mentre altre 88 sono state effettuate in presenza di un ispettore con maggiore anzianità di servizio.
XXX. Secondo il governo ricorrente, la durata eccessivamente breve dei controlli in loco effettuati dall'ispettore responsabile dei tre casi oggetto della verifica della Commissione sarebbe stata senz'altro rilevata in sede di verifica documentale, riguardando questa proprio i rapporti compilati dagli ispettori, in cui è specificamente indicata la durata dei controlli eseguiti. Inoltre, essendo l'ispettore in questione uno dei più giovani, tali controlli sarebbero stati sottoposti a una supervisione rinforzata, comprendente un certo numero di controlli congiunti in cui l'ispettore sarebbe stato accompagnato da un funzionario più anziano.
XXXI. D'altra parte, prosegue il Regno Unito, la normativa comunitaria richiede l'introduzione non di norme dettagliate e rigide, ma appunto di un sistema coerente ed efficace di supervisione del personale incaricato dei controlli in loco, come quello già esistente presso il centro di Bristol al momento della verifica della Commissione.
XXXII. Né la Commissione potrebbe sostenere il contrario basandosi sull'aumento del tasso di anomalie constatato dopo l'introduzione di un sistema di verifica rinforzato nel 1997. Tale aumento si spiega, sostiene il Regno Unito, riprendendo gli argomenti formulati dinanzi all'organo di conciliazione, col fatto che in quell'anno gli agricoltori sono divenuti finanziariamente molto più dipendenti dagli aiuti ai seminativi e quindi hanno tentato di ottenere la somma più elevata possibile a titolo di aiuto. Quindi, contrariamente a quanto accade nei periodi favorevoli, in cui gli agricoltori tendono a errare per difetto nel dichiarare le superfici ammissibili al fine di evitare sanzioni, nel 1997 essi avrebbero dichiarato superfici il più possibile vicine alle superfici effettive, assumendo il rischio delle conseguenze di eventuali inesattezze.
XXXIII. A tutto ciò la Commissione obietta che, sebbene per l'anno 1997 irregolarità gravi siano state rilevate nei controlli effettuati da un solo ispettore, non si può escludere che irregolarità siano state commesse anche negli anni precedenti, sia da quell'ispettore che dagli altri in servizio presso il centro di Bristol. In effetti, dalle verifiche condotte dalle autorità britanniche successivamente all'ispezione della Commissione è emerso che detto ispettore aveva commesso alcuni errori anche durante i controlli nel 1996, sebbene non della stessa gravità di quelli riscontrati nel 1997. Peraltro, non sarebbe decisivo il fatto che le verifiche compiute nel 1997 riguardo ai due anni precedenti non abbiano rivelato anomalie gravi, poiché il Regno Unito stesso ammette che eventuali errori commessi in passato potrebbero non essere facilmente rilevabili a posteriori.
XXXIV. D'altra parte, prosegue la Commissione, il lavoro svolto dall'ispettore in questione era così poco soddisfacente nel 1997 che è difficile immaginare che abbia potuto essere molto migliore negli anni precedenti. Il fatto quindi che non siano state rilevate a carico di quell'ispettore insufficienze significative negli anni 1995 e 1996 induce a ritenere che la supervisione sia stata anch'essa inadeguata.
XXXV. Infine, il fatto stesso che il numero d'irregolarità constatate nel 1997 nella regione dipendente dal centro di Bristol sia notevolmente aumentato dopo l'introduzione di un sistema di supervisione rinforzato, consistente nella ripetizione dei controlli in loco eseguiti dagli ispettori da parte di funzionari anziani, induce a ritenere che errori siano sfuggiti nel corso degli anni precedenti. Né l'incremento delle irregolarità constatate potrebbe spiegarsi con la «massimizzazione» delle superfici dichiarate, come invece sostiene il Regno Unito. Proprio il fatto che nel 1997 si sia registrata una congiuntura problematica per gli agricoltori avrebbe dovuto rendere questi ultimi ancor più scrupolosi nel dichiarare le superfici ammissibili, al fine di evitare la sanzione della riduzione o della perdita dell'aiuto. In questa situazione, non si può ritenere che il Regno Unito abbia dimostrato che il sistema di supervisione applicato prima della verifica della Commissione fosse completo ed efficace.
Valutazione
XXXVI. In via di premessa, mi pare utile ricordare che, in base alla giurisprudenza della Corte, spetta certo alla Commissione l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e di giustificare la decisione che eccepisce la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato ; essa tuttavia non è obbligata «a dimostrare esaurientemente l'inesattezza dei controlli effettuati dagli Stati membri, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali» . Secondo la medesima giurisprudenza, spetta invece allo Stato membro fornire la prova circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati, nonché eventualmente dell'inesattezza di quanto dichiarato dalla Commissione ; se quindi esso vuole confutare le constatazioni di quest'ultima, deve suffragare le proprie affermazioni con elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo .
XXXVII. Passiamo ora a valutare il presente caso alla luce dei riferiti indirizzi giurisprudenziali. A tale fine, credo che occorra esaminare se la Commissione abbia raccolto elementi probatori idonei a sollevare il dubbio serio e ragionevole che il sistema di supervisione e controllo applicato nella regione del centro di Bristol fosse inadeguato. In secondo luogo, bisognerà esaminare se il Regno Unito sia stato in grado di fornire elementi tali da fugare o quantomeno da infirmare seriamente tale dubbio.
XXXVIII. Per quanto riguarda il primo punto, ritengo che la Commissione non abbia commesso un errore di valutazione nel considerare che, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate durante le verifiche nel centro di Bristol, il sistema di supervisione di tale centro non fosse in grado di rilevare e porre rimedio ad eventuali insufficienze ed irregolarità nei controlli in loco effettuati dai propri ispettori.
XXXIX. È pur vero che le irregolarità riscontrate riguardano le attività commesse da un solo ispettore nel 1997. Tuttavia, è indicativo che quasi tutti i controlli in loco effettuati da tale ispettore nel 1997 fino al momento del suo trasferimento ad altro incarico presentassero anomalie, e che alcune di queste fossero così evidenti che, come sostiene lo stesso Regno Unito, un semplice controllo dei documenti compilati da tale ispettore ne avrebbe consentito l'immediata individuazione. In presenza di tali circostanze mi sembra ragionevole ritenere che, salvo prova contraria, il sistema di supervisione esistente presso il centro di Bristol non fosse idoneo a individuare tali irregolarità e fosse pertanto inefficace.
XL. Del resto, l'aumento del tasso di domande di aiuto irregolari rilevate durante i controlli in loco dagli ispettori del centro di Bristol successivamente all'introduzione di un sistema di supervisione rinforzato nel 1997 sembrerebbe confermare l'efficacia del nuovo sistema di supervisione, a fronte delle carenze di quello esistente al momento della verifica della Commissione.
XLI. Ciò mi induce a ritenere che la Commissione abbia assolto l'onere probatorio ad essa imposto dalla giurisprudenza sopra richiamata, posto che le irregolarità da essa rilevate, pur riguardando un solo ispettore, erano tali, per loro natura, da far sorgere il dubbio serio e ragionevole dell'inadeguatezza complessiva del sistema di controllo e supervisione nella regione del centro di Bristol.
XLII. Per quanto concerne, invece, le affermazioni del Regno Unito in merito all'efficacia del sistema di supervisione esistente nella regione del centro di Bristol prima della verifica della Commissione, mi pare che esse non siano supportate da elementi concreti e precisi tali da infirmare la fondatezza dei «ragionevoli dubbi» manifestati dalla Commissione.
XLIII. Il Regno Unito si limita ad affermare che su 239 rapporti di ispezione redatti nel 1996, 100 sono stati riesaminati dal «Field Team Manager» e che, nello stesso anno, circa 46 ispezioni in loco sono state effettuate in presenza del «Field Team Manager», mentre altre 88 sono state effettuate in presenza di un ispettore con maggiore anzianità di servizio. Non è però chiaro quali e quanti rapporti di ispezione compilati dall'ispettore di cui sono state rilevate irregolarità siano stati riesaminati dal «Field Team Manager» nel 1995 e 1996, e quali e quante ispezioni da lui effettuate nei medesimi anni siano avvenute in presenza del «Field Team Manager» o di un ispettore più anziano. Il governo ricorrente non spiega inoltre come mai il sistema di supervisione non abbia rilevato alcuna anomalia nei controlli svolti da quell'ispettore prima del 1997, mentre la semplice ripetizione di quei controlli, pur con tutti i limiti propri della verifica a posteriori, è stata sufficiente per rilevare alcuni errori da parte dello stesso nel 1996.
XLIV. Per questi motivi ritengo, quindi, che il primo motivo di ricorso sia infondato e debba di conseguenza essere respinto.
B - Sull'entità della correzione finanziaria applicata
XLV. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono rivolti a contestare l'entità della correzione finanziaria applicata dalla Commissione nella decisione impugnata. In particolare, con essi il Regno Unito accusa la Commissione di avere applicato una deduzione forfettaria in luogo di una deduzione calcolabile secondo criteri più specifici e coerenti con le anomalie riscontrate, e comunque di avere violato il principio di proporzionalità. Essendo strettamente connessi tra loro, i due motivi di ricorso meritano una trattazione congiunta.
Argomenti delle parti
XLVI. Il Regno Unito sottolinea anzitutto che, come riconosciuto dalla stessa Commissione, l'asserita inadeguatezza della supervisione non ha implicato danni finanziari per il FEAOG nel 1997, grazie alle misure correttive prese dalle autorità nazionali. Quanto ai due anni precedenti, invece, il Regno Unito afferma che le possibili conseguenze finanziarie che la Commissione ha tratto dalle irregolarità rilevate nel 1997 relativamente ad un ispettore possono al limite riferirsi solo all'attività di quest'ultimo, poiché non vi è alcuna prova che gli altri dodici ispettori in servizio presso la regione del centro di Bristol abbiano commesso irregolarità. Peraltro, continua il governo ricorrente, a seguito della ripetizione di tutti i controlli effettuati da tale ispettore negli anni 1995 e 1996 al fine di individuare possibili ulteriori anomalie, le autorità britanniche hanno constatato solo tre errori, per giunta di minima entità, commessi da detto ispettore nel 1996 (cui ha fatto quindi seguito il recupero della somma di GBP 919,66, poi accreditata al FEAOG), mentre per il 1995 non sarebbe stata rilevata alcuna anomalia. Una correzione finanziaria per questi due anni non sarebbe perciò giustificata.
XLVII. Il Regno Unito ammette, tuttavia, che i risultati ottenuti con la ripetizione dei controlli hanno un valore limitato, non essendo più visibili i raccolti per i quali sono stati richiesti aiuti nel 1995 e 1996. Se quindi dovesse ritenersi per tale motivo giustificata una deduzione per quei due anni, essa dovrebbe essere calcolata unicamente sulla somma corrispondente all'importo complessivo delle domande di aiuto controllate dall'ispettore in questione. Solo per questo ispettore, infatti, le ulteriori verifiche disposte dalle autorità nazionali avrebbero dimostrato il rischio di anomalie. Alla somma così individuata andrebbe applicata una rettifica del 9,45%, pari al tasso di anomalie rilevato nei controlli in loco eseguiti dallo stesso ispettore nel 1997. Del resto, aggiunge il governo ricorrente, una simile deduzione corrisponde a quella inizialmente proposta dalla direzione generale dell'agricoltura della Commissione nel novembre 1998.
XLVIII. Dato quanto precede, conclude il Regno Unito, l'applicazione di una deduzione forfettaria pari al 2% dell'ammontare totale delle domande di aiuto trattate dal centro di Bristol non sarebbe giustificata. In ogni caso, essa violerebbe il principio di proporzionalità, perché aumenterebbe di oltre 23 volte (da GBP 125 866 a GBP 2 921 518) l'entità della rettifica applicata rispetto a quella originariamente proposta dalla direzione generale dell'agricoltura.
XLIX. La Commissione difende invece la propria scelta richiamandosi agli argomenti da essa già formulati circa l'inadeguatezza del sistema di supervisione. Proprio l'impossibilità di determinare esattamente a posteriori l'incidenza delle carenze riscontrate nella qualità dei controlli in loco sulla regolarità delle relative spese impone in effetti l'applicazione di una deduzione forfettaria.
L. Quanto al livello di quest'ultima, la Commissione premette che le gravi carenze emerse quanto ai controlli essenziali avrebbero giustificato addirittura un tasso del 5%. Ciò malgrado, essa ha ritenuto appropriato applicare un tasso del 2%, tenendo conto del fatto che il principale inadempimento contestato al Regno Unito, cioè l'inadeguatezza del sistema di supervisione, riguarda un controllo complementare e che le autorità nazionali hanno adottato misure correttive rapide ed efficaci non appena rilevate le insufficienze in questione.
LI. Riguardo, poi, all'asserita violazione del principio di proporzionalità, la Commissione sottolinea che la correzione finanziaria da essa applicata riflette l'incidenza delle insufficienze constatate sulle spese del FEAOG. Il rispetto del principio di proporzionalità sarebbe stato del resto assicurato dal tasso del 2% applicato nella deduzione forfetaria contestata, che é il tasso minimo tra quelli previsti dagli orientamenti elaborati al riguardo dalla stessa Commissione (v. sopra, paragrafi 10-11).
Valutazione
LII. Per valutare i due motivi di ricorso in esame, occorre stabilire: a) se la Commissione abbia commesso un errore nel ritenere non esattamente determinabili le conseguenze finanziarie delle carenze constatate, e quindi nell'applicare una deduzione forfettaria in luogo di una specifica; b) se, fissando tale deduzione al livello del 2%, essa abbia ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale e violato il principio di proporzionalità.
LIII. Per quanto riguarda il primo punto, ritengo che la risposta non possa che essere negativa, una volta accettata la conclusione che effettivamente il sistema di supervisione esistente a Bristol fosse, nel complesso, inadeguato. In altri termini, se è vero, come ho cercato prima di dimostrare (v. sopra, paragrafi 39-44), che le carenze constatate rappresentano un indice dell'inadeguatezza complessiva del sistema di supervisione e controllo, non si può non concludere che la Commissione ha avuto ragione nel decidere una deduzione forfettaria.
LIV. Ma una risposta negativa va data anche al quesito di cui al punto b). Come ha infatti rilevato la Commissione, la deduzione forfettaria del 2% è quella minima prevista dagli orientamenti predisposti dalla stessa; una deduzione minore è perciò possibile solo se lo Stato membro interessato riesca a dimostrare che la massima probabile perdita per il FEAOG sia inferiore a tale tasso minimo. Orbene, non mi sembra che il Regno Unito abbia dato convincenti indicazioni a tale riguardo. Non solo, infatti, esso ha ammesso che la ripetizione dei controlli in loco effettuati nel 1995 e 1996 dall'ispettore responsabile delle irregolarità riscontrate non consentirebbe di rilevare tutte le irregolarità da questo eventualmente commesse, ma non ha nemmeno provveduto a ripetere i controlli in loco effettuati dagli altri ispettori nel 1995 e 1996, limitandosi a farlo solo per una decina di quelli effettuati nel 1997 ed affermando, senza peraltro fornirne la prova, che si trattava di controlli eseguiti prima della verifica della Commissione.
LV. Per queste ragioni, pertanto, ritengo che nemmeno il secondo ed il terzo motivo di ricorso siano fondati.
C - Sull'asserita violazione delle forme sostanziali
Argomenti delle parti
LVI. Con il quarto motivo di ricorso, infine, il Regno Unito lamenta che la Commissione non avrebbe rispettato le condizioni procedurali previste dal secondo capoverso dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, per quanto attiene alla «discussione bilaterale» fra l'istituzione e lo Stato membro interessato (v. sopra, paragrafo 6). Secondo il governo ricorrente, infatti, nel caso di specie la Commissione avrebbe condotto tale discussione senza «adoperarsi» per raggiungere un accordo sulla proposta di deduzione finanziaria che ha poi formalmente comunicato allo Stato membro.
LVII. In primo luogo, infatti, essa non avrebbe coinvolto nella discussione bilaterale i rappresentanti di tutti i propri servizi interessati, ma soltanto quelli della direzione generale dell'agricoltura. Inoltre, essa avrebbe proposto prima una deduzione finanziaria più contenuta e in seguito, apparentemente dopo la consultazione proprio di quei servizi che non avevano partecipato alla discussione, una deduzione molto maggiore. Un simile modo di procedere, osserva il governo ricorrente, svuota di significato il tentativo di raggiungere un accordo nella discussione bilaterale, e ciò è tanto più grave in quanto la procedura prevista dall'art. 8, n. 1, è volta a proteggere gli interessi degli Stati membri in una materia in cui possono esservi significative conseguenze finanziarie.
LVIII. Per parte sua, la Commissione oppone di avere pienamente rispettato le formalità previste dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95. In particolare, essa avrebbe ritualmente comunicato al Regno Unito le irregolarità constatate durante la propria verifica con la lettera 12 dicembre 1997, in cui avrebbe altresì menzionato l'eventualità di una deduzione finanziaria ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. Dunque, il Regno Unito sarebbe stato perfettamente a conoscenza del fatto che una deduzione del 2%, o anche di maggiore entità, avrebbe potuto essere applicata.
LIX. Anche la discussione bilaterale si sarebbe svolta correttamente, in piena conformità con il citato art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95. La Commissione ammette che, all'esito della discussione, la direzione generale dell'agricoltura aveva espresso il parere che la deduzione finanziaria da applicarsi avrebbe dovuto essere limitata alle spese controllate dall'ispettore la cui attività era stata riconosciuta insufficiente. Tuttavia, essa insiste sul fatto che si trattava appunto unicamente del parere che la direzione generale interessata intendeva sottoporre alla Commissione, parere che non era e non poteva essere considerato una decisione definitiva dell'istituzione.
LX. Il fatto poi che la Commissione abbia deciso diversamente, ritenendo che le irregolarità riscontrate giustificassero una deduzione finanziaria più severa, non significa certo che la procedura non si sia svolta correttamente, né, tanto meno, priva di significato la preventiva discussione bilaterale. Al contrario, tale discussione avrebbe permesso un approfondito scambio di idee fra le parti interessate, che sarebbe valso a chiarire le questioni e gli elementi di fatto. D'altra parte, aggiunge la Commissione, è chiaro che le discussioni bilaterali ai sensi dell'art. 8 non costituiscono un meccanismo formale di risoluzione delle controversie, che resta una prerogativa della Corte di giustizia.
Valutazione
LXI. In via preliminare, è opportuno rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, se da un lato «la Commissione è tenuta a rispettare, nei rapporti con gli Stati membri, le condizioni che essa ha imposto a se stessa mediante i regolamenti di applicazione» , dall'altro «gli Stati membri non possono adottare, nei loro rapporti con la Commissione, posizioni puramente formali, allorché dalle circostanze risulta che i loro diritti sono stati pienamente tutelati» . In ogni caso, sempre secondo la costante giurisprudenza della Corte, «un'irregolarità procedurale implica l'annullamento totale o parziale di una decisione solo se venga provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso» .
LXII. Consegue da tali principi che, per valutare la fondatezza del quarto motivo, occorre non solo esaminare se la Commissione abbia violato le formalità procedurali previste dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, ma anche, qualora una simile violazione fosse accertata, se da essa potessero derivare conseguenze sostanziali sul contenuto della decisione impugnata.
LXIII. Quanto al primo punto, ritengo che il Regno Unito abbia ragione nel sostenere che nel caso di specie la Commissione non ha osservato le formalità previste dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95. Il secondo capoverso di detto articolo stabilisce infatti che, alla scadenza del termine stabilito per la risposta alla comunicazione prevista dal primo capoverso, «i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare. La Commissione comunica quindi formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro, facendo riferimento alla decisione n. 94/442/CE della Commissione» .
LXIV. Ora, mi pare evidente che il termine «misure da adottare» si riferisce non solo ai provvedimenti da adottare per garantire in futuro l'osservanza delle norme violate, ma anche alle correzioni finanziarie da imporre, dato che normalmente sono proprio queste ultime a costituire uno dei più importanti oggetti di discussione nell'ambito della procedura contemplata dall'articolo in esame.
LXV. In secondo luogo, a meno che non si voglia svuotare di significato il contenuto di tale disposizione, ritengo che, per adempiere l'onere di adoperarsi al fine di raggiungere un accordo sulle «misure da adottare», i servizi della Commissione non possano limitarsi a convocare la discussione bilaterale e ad ascoltare gli argomenti dello Stato membro, senza consentire a quest'ultimo di presentare osservazioni in merito alle misure specifiche che tali servizi intendono proporre.
LXVI. A mio parere, per rispettare la procedura prevista dal citato art. 8, n. 1, i servizi della Commissione devono, seppure informalmente, fornire allo Stato membro gli elementi necessari affinché quest'ultimo possa prendere posizione sull'entità delle correzioni finanziarie che essi intendono proporre, al fine di raggiungere - ove possibile - un accordo in ordine alle stesse prima della comunicazione formale delle conclusioni. Mi sembra logico, infatti, che, sino a che i servizi della Commissione non comunichino informalmente le misure che intendono proporre, non vi è alcuna possibilità di giungere ad un accordo sulle stesse e che, una volta che dette misure sono comunicate formalmente ai sensi dell'ultima frase del secondo capoverso dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, allo Stato membro non resta altro che attivare la procedura di conciliazione.
LXVII. Nel caso di specie risulta dagli atti del fascicolo che i servizi della Commissione, con il fax del 4 novembre 1998, hanno comunicato al Regno Unito l'entità della correzione finanziaria che intendevano proporre. Con l'occasione, essi hanno anche invitato quel governo a presentare i propri commenti entro sei settimane, dandogli in tal modo la possibilità di presentare il proprio punto di vista. In questo contesto, l'assenza di una risposta da parte del Regno Unito va considerata come un assenso tacito alla proposta dei servizi della Commissione, posto che l'entità della correzione finanziaria prospettata nel fax rispecchiava esattamente quanto proposto dallo stesso Regno Unito nella lettera inviata alla Commissione il 17 marzo 1998. Ciò non implica certo che i servizi della Commissione fossero vincolati da tale proposta e non potessero successivamente cambiare punto di vista; essi però avrebbero quantomeno dovuto farlo nel rispetto della medesima procedura seguita fino a quel momento, ossia mediante una nuova comunicazione informale al Regno Unito che desse a quest'ultimo la possibilità di replicare e di giungere eventualmente, prima della comunicazione formale delle conclusioni, ad un nuovo accordo.
LXVIII. Ritengo pertanto che, omettendo di comunicare al Regno Unito l'entità precisa della correzione finanziaria che intendevano proporre, prima di comunicarla formalmente con lettera del 2 agosto 1999, i servizi della Commissione abbiano violato la procedura prevista dal secondo capoverso dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95.
LXIX. Una simile violazione mi pare tanto più significativa in quanto neppure con la lettera 12 dicembre 1997, inviata ai sensi del primo capoverso dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, le autorità del Regno Unito erano state poste in condizione di esprimersi sull'entità della correzione finanziaria di cui i servizi della Commissione intendevano proporre l'applicazione.
LXX. Come ho detto più sopra, tuttavia, resta ancora da esaminare se tutto ciò costituisca una violazione di forme sostanziali tale da giustificare l'annullamento della parte della decisione impugnata dal governo ricorrente.
LXXI. A tale riguardo, il Regno Unito ha sostenuto in udienza che a seguito della suddetta violazione procedurale esso sarebbe stato privato della possibilità di esprimere il proprio punto di vista e di fornire gli elementi a sua disposizione a tutti i servizi della Commissione coinvolti nell'adozione della decisione. Se gli fosse stata data tale possibilità, ha aggiunto il Regno Unito, esso avrebbe potuto tentare di persuadere non solo i servizi della direzione generale dell'agricoltura, ma l'intera Commissione a raggiungere un accordo.
LXXII. Devo però osservare che, in realtà, il governo ricorrente ha avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista a tutta la Commissione proprio per mezzo della procedura di conciliazione. Come è noto, tale procedura, che può essere avviata dallo Stato membro solo dopo che i servizi della Commissione hanno comunicato formalmente le proprie conclusioni ai sensi del secondo capoverso dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, ha un duplice obiettivo. Il primo è di fare pervenire le parti, grazie all'intermediazione dell'organo di conciliazione, all'accordo che esse avrebbero già dovuto tentare di raggiungere mediante la procedura descritta sopra (v. paragrafi 63-66). L'altro obiettivo della procedura, per l'ipotesi in cui non si addivenisse all'accordo, è di rendere noto alla Commissione intesa come organo collegiale, per mezzo della relazione predisposta dall'organo di conciliazione, le eventuali osservazioni di quest'ultimo, nonché le osservazioni presentate dallo Stato membro durante il tentativo di conciliazione. Ai sensi dell'art. 8 n. 2, del regolamento n. 1663/95 infatti, la Commissione adotta la propria decisione dopo avere esaminato la relazione predisposta dall'organo di conciliazione.
LXXIII. Ebbene, nel caso di specie il Regno Unito ha avuto la possibilità durante la procedura di conciliazione di presentare le proprie osservazioni relativamente all'entità della correzione finanziaria applicata nella decisione impugnata. Tale entità, infatti, le era stata definitivamente resa nota prima dell'avvio di detta procedura, nella comunicazione formale delle conclusioni dei servizi della Commissione del 2 agosto 1999. Come risulta poi dagli atti del fascicolo, la relazione dell'organo di conciliazione ha riassunto la posizione delle parti, incluse le osservazioni del Regno Unito relativamente all'entità della correzione finanziaria proposta. Detta relazione, infine, come risulta dal terzo considerando della decisione impugnata, è stata oggetto d'esame da parte dell'intera Commissione e non, come sostiene il Regno Unito, dei soli servizi della direzione generale dell'agricoltura.
LXXIV. Se quindi, malgrado tutto, gli argomenti del governo ricorrente non sono stati sufficienti a dissuadere la Commissione dall'accogliere, nella decisione impugnata, la correzione finanziaria proposta dai suoi servizi, ciò non può essere addebitato alla violazione procedurale compiuta da detti servizi in relazione alla discussione bilaterale, poiché, come si è visto, tale violazione non ha in definitiva influito in modo sostanziale sui diritti di difesa del Regno Unito. In ogni caso, quest'ultimo non ha dimostrato, come richiesto invece dalla giurisprudenza sopra richiamata, che in mancanza di detta violazione procedurale la decisione impugnata avrebbe potuto avere contenuto diverso.
LXXV. Per le suddette ragioni, ritengo quindi che anche il quarto motivo sia infondato e vada pertanto respinto insieme con l'intero ricorso.
V - Sulle spese
LXXVI. In base al disposto dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta richiesta. Poiché la Commissione ha fatto richiesta in questo senso e considerato quanto ho appena detto sull'esito del ricorso, ritengo che la richiesta vada accolta.
VI - Conclusioni
LXXVII. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che:
«1. Il ricorso è respinto.
2. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese».
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