Conclusioni dell avvocato generale
Introduzione
1. La presente questione pregiudiziale è diretta a determinare se le disposizioni del Trattato e, in particolare, il divieto di discriminazione in base alla nazionalità possano essere fatti valere nei confronti - o meglio in favore - di una persona deceduta più di trent'anni prima della creazione della Comunità europea. Tale sintesi, alquanto semplicistica, ha il vantaggio di richiamare l'attenzione sulle specificità del regime giuridico dei diritti di proprietà artistica o intellettuale. Si è voluto, in mancanza di armonizzazione legislativa internazionale, ridurre la volatilità propria di tali costruzioni giuridiche attribuendo loro - in un certo qual modo - una determinata nazionalità che coincide, in generale, con quella del suo autore.
Ambito normativo
Il diritto nazionale
2. Nel momento in cui è sorta la controversia principale la creazione artistica ed intellettuale era tutelata in Germania dalla legge sui diritti d'autore e istituti analoghi [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz); in prosieguo: la «UrhG»], nella versione del 1965 . Tale normativa distingueva, rispettivamente, tra la tutela riconoscibile ai cittadini tedeschi e agli autori stranieri.
3. Mentre i primi, ai sensi del regime tedesco, godevano di tutela rispetto a tutte le proprie opere, conosciute o meno, indipendentemente dal luogo della loro prima pubblicazione (art. 120, punto 1 della UrhG), i secondi usufruivano di tale vantaggio solo per quelle opere apparse, per la prima volta , in territorio tedesco (art. 121, punto 1 della UrhG).
Per il resto, i diritti degli autori stranieri erano tutelati dai trattati internazionali.
4. La tutela riconosciuta ai cittadini tedeschi cessa decorsi settanta anni dalla morte dell'autore a partire dal 1° gennaio successivo (artt. 64 e 69 UrhG).
5. Nel diritto italiano, ai sensi dell'art. 25 della legge 22 aprile 1944 e dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1945 , il diritto d'autore resta in vigore fino a cinquantasei anni dopo la morte.
Il diritto internazionale
6. Il principale accordo internazionale in materia di tutela dei diritti d'autore è costituito dalla Convenzione di Berna 19 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, applicabile al caso di specie nel testo di cui all'Atto di Parigi 24 luglio 1971, modificato il 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»).
7. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Berna, la tutela si estende per tutta la vita dell'autore e per cinquanta anni dopo la sua morte (n. 1), che si calcolano a partire dal 1° gennaio successivo (n. 5). Le parti contraenti possono, tuttavia, pattuire una tutela di durata più estesa (n. 6).
La durata della tutela sarà comunque quella fissata dalla legge del paese in cui essa viene richiesta; ciononostante, salvo il caso in cui la legislazione di tale paese disponga diversamente, la durata della protezione non supera la durata stabilita nel paese di origine dell'opera (n. 8). Tale regime viene comunemente designato sinteticamente «equiparazione della durata di protezione».
La normativa tedesca «non ha disposto diversamente» nel senso di cui al detto art. 7, n. 8, della Convenzione di Berna.
8. Le limitazioni consentite dall'art. 7, n. 8, sono state confermate dall'art. 3, n. 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) . Tale accordo prevede anche che gli Stati firmatari osservino quanto disposto negli artt. 1-21 e nell'allegato della Convenzione di Berna (art. 9).
Il diritto comunitario
Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità
9. L'art. 12 CE (ex art. 6 del Trattato CE) prevede al primo comma che:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
L'armonizzazione della tutela dei diritti d'autore
10. Il 29 ottobre 1993 il Consiglio ha adottato la direttiva 93/98/CEE, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (in prosieguo: la «direttiva 93/98») . Gli Stati membri dovevano provvedere alla trasposizione della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 1° luglio 1995.
11. Ai sensi dell'art. 10, n. 2, della direttiva la durata della protezione da essa prevista si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro alla data ultima di trasposizione.
12. Le opere di Puccini, al 1° luglio 1995, non godevano di tutela in nessuno degli Stati membri.
Fatti e procedimento principale
13. La ricorrente nel procedimento principale, la G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH (in prosieguo: la «Ricordi») appartiene ad una nota casa editrice specializzata nella pubblicazione di partiture e libretti d'opera. Possiede i diritti di rappresentazione dell'opera La Bohème del compositore italiano Giacomo Puccini, morto nel 1924.
14. La Bohème venne rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio del 1896 sotto la direzione musicale di Arturo Toscanini. Il libretto d'opera, scritto da Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, si basa sulla novella di Henri Murger «Scènes de la vie de bohème» pubblicata nel 1847 e accolta con grande favore. Tale novella ha ispirato anche un'opera di Leoncavallo recante lo stesso titolo, rappresentata per la prima volta alla Fenice di Venezia il 5 maggio 1897 .
15. Nonostante il successo riscosso fin dalle prime rappresentazioni, La Bohème venne accolta con sfiducia da una parte della critica, che dubitava della sua durata nel tempo ; ciononostante è passata da un successo all'altro in tutti i teatri del mondo. Thomas A. Edison non si sbagliò nello scrivere che «gli uomini muoiono e i governi cambiano, ma i canti de La Bohème vivranno per sempre» . Ernst Krause ritiene la Bohème, miscuglio intuitivo di spirito, passione e colore, come l'opera maestra di Puccini , e mette in risalto l'orchestrazione e la grandiosa arte strumentale del compositore, che Verdi fu il primo ad apprezzare .
16. La Bohème, dopo la sua prima rappresentazione, è andata in scena in tutto il mondo. Palermo innanzitutto, poi Manchester, la Hofoper di Berlin, la Opéra Comique di Parigi nel 1898, il Liceo di Barcellona e il Teatro Príncipe Alfonso di Madrid prima della sua chiusura, il Metropolitan di New York nel 1900. Il 5 aprile 1925 è stata l'ultima rappresentazione messa in scena al Teatro Real di Madrid prima della sua chiusura durata fino agli anni sessanta; in quella occasione cantarono Miguel Fleta e Matilde Revenga, sotto la direzione di Saco de Valle .
17. La diffusione di tale opera dà l'idea dell'importanza dei diritti d'autore e delle conseguenze economiche che può comportare l'interpretazione richiesta dal giudice nazionale.
18. Il Land di Essen, convenuto nel procedimento principale, amministra lo Staatstheater (Teatro statale) di Wiesbaden.
19. Nella stagione 1993/1994 e 1994/1995 lo Staatstheater di Wiesbaden offriva svariate rappresentazioni dell'opera La Bohème di Giacomo Puccini, senza il consenso della casa Ricordi.
20. Mentre la Ricordi contava sul fatto che le opere di Puccini continuassero ad essere tutelate in Germania fino al 31 dicembre 1994, data di scadenza dei settanta anni post mortem auctoris, derivante dall'applicazione non discriminatoria della normativa interna (artt. 120 e 121 UrhG) , il Land Hessen sosteneva che, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Berna , La Bohème usufruisse solo dei cinquantasei anni concessi dal diritto italiano e che, pertanto, la tutela fosse venuta meno il 31 dicembre 1980.
21. In questi termini si articolava la domanda proposta dalla Ricordi, che adiva il Landgericht, tribunale competente in primo grado nelle cause civili di maggior valore e nelle controversie vertenti sulla responsabilità civile della pubblica amministrazione. Il Landgericht accoglieva la domanda.
22. L'appello interposto dalla convenuta dinanzi all'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno restava senza esito.
23. Il Land Hessen proponeva quindi ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof, con il quale insisteva sulla richiesta di rigetto della domanda iniziale.
Questione pregiudiziale
24. Nel corso di quest'ultimo procedimento la prima sezione civile del Bundesgerichtshof decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 234 CE, primo e terzo comma, la seguente questione pregiudiziale:
«Se il divieto di discriminazione di cui all'art. 12, primo comma, CE trovi applicazione nel caso in cui un autore straniero fosse già deceduto al momento dell'entrata in vigore del Trattato nello Stato di cui era cittadino, quando, in caso contrario, ne deriverebbe, in base al diritto nazionale, un trattamento diverso, relativamente alla durata della protezione, per le opere dell'autore straniero e di quelle di un autore nazionale parimenti deceduto prima dell'entrata in vigore del Trattato».
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e osservazioni presentate dinanzi ad essa
25. Hanno presentato osservazioni, oltre alle parti nel procedimento principale, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione. Il Land Hessen è l'unico che suggerisce una soluzione negativa della questione.
26. Secondo il detto Land, la disparità di trattamento oggetto della controversia non deriverebbe dalla nazionalità dell'autore, bensì dalla disparità dei regimi di tutela nazionale. L'estensione di tale tutela si porrebbe in un rapporto solo indiretto con la nazionalità dell'autore.
27. Per il resto, il Land afferma che il divieto di cui all'art. 12 CE non sarebbe applicabile, in considerazione del fatto che sia la prima apparizione dell'opera sia la morte dell'autore sono anteriori all'entrata in vigore del Trattato.
28. La Ricordi afferma, al pari del governo tedesco e della Commissione, che il divieto di discriminazione in base alla nazionalità si estenderebbe anche agli effetti derivanti da situazioni insorte anteriormente all'entrata in vigore del Trattato di Roma. Tale tesi sarebbe avvalorata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dall'attività legislativa del Consiglio, con riferimento alla direttiva 93/98, che avrebbe sancito il principio della piena applicazione dell'art. 12 CE a situazioni sorte anteriormente al 1958.
29. Secondo la Commissione, inoltre, la normativa tedesca sarebbe incompatibile con il diritto comunitario poiché presuppone una discriminazione indiretta nei confronti degli aventi causa dell'autore, i quali generalmente possiedono la stessa nazionalità, così come avviene per i suoi successori.
Analisi della questione pregiudiziale
30. Tanto il giudice a quo quanto le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte (in prosieguo: le «parti comparenti») partono dall'ipotesi che l'applicazione del diritto tedesco può comportare in questo caso una discriminazione vietata dall'art. 12 CE. Occorre domandarsi, tuttavia, se non si debba inquadrare il problema giuridico in termini diversi.
31. Nella misura in cui, per la definizione del contenuto del diritto d'autore si prende in considerazione la persona dell'autore, può affermarsi che un trattamento differenziato non giustificato obiettivamente costituisce una forma di discriminazione diretta basata sulla nazionalità.
32. E' vero anche che, nella specie, il diritto d'autore viene fatto valere da una società di nazionalità tedesca, essendo essa costituita ai sensi del diritto tedesco. Nonostante la possibilità di trasmissione dei diritti d'autore, potrebbe ritenersi che la diversa disciplina prevista per tali diritti dal diritto tedesco costituisca una discriminazione indiretta legata alla nazionalità, dal momento che, statisticamente, danneggia un numero molto maggiore di stranieri comunitari rispetto ai cittadini nazionali.
33. Infine, occorrerebbe approfondire la riflessione e domandarsi se sia pertinente considerare la distinzione quale ostacolo alla libera circolazione di merci e servizi. Tali dubbi sorgono nell'osservare la natura mista, personale, economica o patrimoniale, gloria e fortuna, dei diritti d'autore . In questo caso occorrerebbe separare la possibile sovrapposizione tra le restrizioni consentite dall'art. 30 CE ed il divieto di discriminazione in base alla nazionalità.
34. Ciononostante, ritengo che, allo stato attuale, la giurisprudenza della Corte di giustizia renda superfluo tale tipo di interrogativi, potendosi affrontare direttamente il merito del problema.
35. Il punto di partenza per l'analisi dell'applicazione del divieto di cui all'art. 12 alle particolarità del diritto d'autore è costituito, come riconosciuto da tutte le parti comparenti, dalla sentenza 20 ottobre 1993, Phil Collins e a. .
36. Nelle controversie da cui è scaturita tale questione pregiudiziale si discuteva dell'applicazione di altre disposizioni della stessa legge tedesca oggetto della presente causa. Si trattava allora di verificare se il diritto comunitario potesse tollerare che, in uno Stato membro, venisse riconosciuta ad un autore nazionale la possibilità di proibire la commercializzazione della registrazione, prodotta senza il suo consenso, di uno spettacolo realizzato all'estero, negandola, a parità di condizioni, ad un autore di un altro Stato membro.
37. Prima di rispondere specificamente a tale questione, la Corte di giustizia ha esaminato, in generale, se i diritti d'autore e quelli ad esso connessi rientrino nell'ambito di applicazione del Trattato ai fini dell'allora art. 7, primo comma, corrispondente all'attuale art. 12 CE, primo comma.
38. Il ragionamento seguito dal giudice comunitario è convincente nella sua semplicità. Pur riconoscendo la mancanza di armonizzazione in materia e la conseguente competenza normativa nazionale, la Corte di giustizia ha sottolineato la natura essenzialmente economica dei diritti d'autore, costituendo il suo sfruttamento commerciale una fonte di entrate per il suo titolare. Per questo motivo, tali diritti, nonostante siano disciplinati dalle normative nazionali, devono sottostare alle esigenze del Trattato e rientrano, pertanto, nel suo ambito di applicazione.
39. Sempre secondo la stessa sentenza, i diritti d'autore, al pari delle ulteriori forme di diritti esclusivi attribuiti dalla proprietà letteraria e artistica, possono essere di pregiudizio allo scambio di beni e servizi, così come ai rapporti di concorrenza all'interno della Comunità. Sono quindi soggetti alle disposizioni degli artt. 28 CE e 30 CE, relativi alla libera circolazione delle merci , alle norme di cui agli artt. 49 CE e 55 CE, relativamente alle prestazioni di servizi da parte di società di gestione di tali diritti , e, infine, alle norme comunitarie in materia di concorrenza .
40. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di giustizia ha quindi affermato che i diritti d'autore i quali, per i loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e servizi, rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato, «sono inevitabilmente soggetti al generale principio di non discriminazione sancito dall'art. [12 CE] primo comma, senza che sia necessario collegarli alle disposizioni specifiche degli artt. [28 CE, 30 CE, 49 CE e 55 CE]» .
41. Tale importante affermazione, in termini così categorici e incondizionati, deve servire per risolvere i dubbi che nutre al momento il Bundesgerichtshof.
42. L'elemento che distingue la presente causa dal citato precedente giurisprudenziale è dato dal fatto che, a differenza dei cittadini britannici Phil Collins e Cliff Richard, il compositore italiano Giacomo Puccini era già morto da decenni al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1958, del Trattato costitutivo della Comunità europea e del divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Occorre analizzare se tale circostanza sia tale da condurre ad una soluzione diversa da quella esposta.
43. Posso già anticipare che non ritengo che le cose stiano così. Infatti, se così fosse, occorrerebbe ravvisare nel divieto dell'art. 12 CE, quale necessario presupposto, l'esistenza di un soggetto con capacità di farla valere. Non si può dedurre la necessità di tale presupposto né dalla disposizione stessa né dalla giurisprudenza della Corte di giustizia né, ancor meno, dallo spirito del Trattato.
44. L'art. 12 CE, nel suo primo comma, si esprime in termini particolarmente assoluti: è vietata ogni discriminazione stabilita in base alla nazionalità.
45. Ciò vuol dire che, salvo che questa sia oggettivamente giustificata e sia proporzionale allo scopo perseguito, ogni disuguaglianza di trattamento che si fondi in maniera essenziale sul criterio della nazionalità è contraria al Trattato, indipendentemente dal fatto che essa venga fatta valere dalla persona pregiudicata o da chiunque altro che dimostri di essere titolare di un legittimo interesse.
46. La realizzazione di un mercato unico non presuppone solo il riconoscimento ai cittadini di uno Stato membro del diritto ad esercitare qualsiasi forma legittima di attività economica in un altro Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, bensì anche l'abbandono puro e semplice, nelle aree coperte dal Trattato, della nazionalità come criterio legittimo per dotare di contenuto giuridico le relazioni economiche e disciplinarne il loro svolgimento. Questo, a mio parere, costituisce il valore aggiunto primario insito nell'art. 12 CE in rapporto con tante altre disposizioni del Trattato aventi oggetto simile.
47. E' importante sottolineare il fatto che l'abbandono del criterio della nazionalità avviene in forza degli effetti diretti del divieto contenuto nell'art. 12 CE. In altri termini, non è necessario far ricorso alla verifica statistica o alla valutazione probabilistica necessaria ai fini della discriminazione indiretta. Non solo, non occorre affermare che la normativa tedesca in questione possa rientrare nella definizione che la Corte di giustizia ha dato di tale nozione. Infatti, la discriminazione indiretta si riferisce a quelle disparità di trattamento occulte che, applicando criteri di differenziazione diversi da quello della nazionalità, conducono di fatto allo stesso risultato . Tale ipotesi non ricorre nella specie, in quanto lo svantaggio è legato alla nazionalità .
Pertanto, una disposizione di uno Stato membro che limiti solo ai propri cittadini lo sfruttamento di un determinato diritto economico sarebbe direttamente contraria all'art. 12 CE. Non solo, in modo analogo lo sarebbe una norma che, ad esempio, concedesse determinati vantaggi ai pronipoti di cittadini italiani o ai genitori di bambini danesi. Non è necessario accertare se, statisticamente, la maggior parte dei pronipoti di italiani siano italiani o se i genitori di bambini danesi siano, in genere, danesi. La discriminazione vietata ha origine nella stessa scelta dell'elemento di collegamento illecito, senza che l'elemento della lesione sia preponderante.
48. Tale impostazione è avvalorata, seppure a contrariis, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
49. Dai fatti della causa C-362/92, una di quelle da cui è scaturita la menzionata sentenza Phil Collins, emerge che l'artista dei cui diritti si discuteva non era più il titolare dei medesimi nel momento in cui sorse la controversia, bensì li aveva trasferiti ad una società britannica, la quale, a sua volta, li aveva ceduti ad una società tedesca.
Se avesse prevalso la nozione soggettivista della discriminazione a causa della nazionalità, la Corte di giustizia avrebbe dovuto ritenere che la discriminazione diretta consistesse nella riduzione delle aspettative economiche della cessione dei diritti da parte dell'autore, risultante dal trattamento in pejus previsto dalla legge nazionale, ovvero che esistesse una discriminazione indiretta in quanto, in termini percentuali, i cessionari di autori stranieri sono generalmente anch'essi stranieri.
50. La Corte di giustizia non ha fatto né uno né l'altro, bensì si è limitata ad ignorare tale circostanza, risolvendo la causa negli stessi termini in cui aveva risolto la causa C-92/92, nella quale il soggetto direttamente danneggiato era l'autore stesso . Il giudice comunitario si è limitato ad affermare che il divieto di discriminazione in base alla nazionalità osta a che la normativa di uno Stato membro privi gli autori degli altri Stati membri e i suoi aventi causa del diritto, riconosciuto ai propri cittadini, di proibire la commercializzazione nel territorio nazionale di un fonogramma prodotto senza il loro consenso.
51. Alla luce di quanto sopra esposto ritengo che l'art. 12 CE, primo comma, debba essere interpretato nel senso che esso vieti, in quanto discriminatoria, ogni utilizzazione del criterio della nazionalità per definire, in modo svantaggioso, il contenuto di un rapporto giuridico di carattere economico soggetto al Trattato.
52. Il Land Hessen sostiene che la disparità di trattamento avrebbe origine nella differente normativa esistente nei singoli Stati membri e che solo in modo incidentale sarebbe in rapporto con la nazionalità dell'autore.
A fronte di tale affermazione occorre obiettare che l'attuazione, in Germania, del meccanismo dell'equiparazione della durata di protezione, previsto dall'art. 7, n. 8, della Convenzione di Berna, non si limita a riprodurre - per relationem - le disparità derivanti da differenze normative statali, bensì sfavorisce chiaramente gli autori stranieri la cui tutela non può essere superiore a quella concessa ai tedeschi laddove, nel caso - probabile - che la tutela riconosciuta dal rispettivo Stato di origine sia inferiore, verrebbe preso in considerazione tale termine più breve. Supponendo che tutti gli Stati membri applichino un simile regime, gli autori tedeschi usufruirebbero in ciascuno Stato della tutela più lunga permessa nella pratica, mentre in Germania nessun autore potrebbe pretendere una protezione maggiore. L'effetto protezionista della misura è evidente.
53. Sembra quindi che, in base alla concezione oggettivista della discriminazione fondata sulla nazionalità appena illustrata, il fatto che la persona di riferimento, che non sia la vittima della discriminazione, sia morta o meno, anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del Trattato, non sia per nulla pertinente, in quanto l'unico parametro in funzione del quale il trattamento disuguale potrebbe risultare compatibile con il diritto comunitario è quello di considerazioni obiettive, indipendenti dalla nazionalità, proporzionate allo scopo legittimamente perseguito.
54. Una delle parti comparenti si è espressa sull'eventuale giustificazione della misura discriminatoria. L'unica spiegazione avanzata è che il regime dell'art. 7, n. 8, della Convenzione di Berna, nel concedere una tutela meno favorevole ai sensi della legge nazionale dell'autore, intenda promuovere il rafforzamento di tale tutela da parte del legislatore di ciascuno Stato membro, il che andrebbe a vantaggio di tutti gli autori.
55. Tale motivo, sebbene legittimo nell'ambito delle relazioni internazionali convenzionali, non è ammissibile nell'ambito di un progetto di integrazione come quello dell'Unione europea, caratterizzato da un obbligo di lealtà reciproca tra gli Stati membri, che si oppone ad una logica di imposizione normativa unilaterale delle opzioni legislative nazionali. Infatti, in mancanza di una sufficiente armonizzazione, non si può affermare semplicemente che il termine di tutela di settanta anni, concesso in Germania, sia intrinsecamente preferibile al termine più limitato che esisteva in Italia. Quanto al resto, gli interessi degli autori non sono gli unici in gioco.
56. Per motivi analoghi, non possono trarsi validi argomenti dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), il quale conferma il metodo dell'equiparazione dell'art. 7, n. 8, della Convenzione di Berna . Tale accordo non si colloca nemmeno nella logica di integrazione e lealtà reciproca caratteristiche della Comunità, potendo essere di utilità solo nei confronti di Stati terzi.
57. Il Land Hessen fa infine riferimento alla soluzione adottata nella direttiva 93/98, che armonizza i termini di tutela unicamente per quelle opere che, al 1° luglio 1995, fossero protette almeno in uno Stato membro.
58. Oltre al fatto che la direttiva non adotta come criterio la sopravvivenza dell'autore al momento dell'entrata in vigore del Trattato di Roma - e che, in considerazione della data prescelta, non saranno rari i casi di opere rientranti nella sfera di applicazione ratione temporis della direttiva, nonostante il mancato raggiungimento da parte dei rispettivi autori della cittadinanza comunitaria - il che non consente di trarne alcun criterio interpretativo quanto alla portata del divieto di cui all'art. 12 CE, una norma di diritto derivato non può limitare l'efficacia di una disposizione di diritto originario e, tantomeno, quella di uno dei principi ordinatori del sistema giuridico comunitario.
59. In assenza di qualunque altra possibile giustificazione della misura discriminatoria, la normativa nazionale controversa deve essere ritenuta contraria all'ordinamento giuridico comunitario.
60. Non essendovi stata udienza in tale procedimento, non ho potuto esprimermi in merito agli effetti di una dichiarazione della Corte di giustizia nel senso da me suggerito. La Corte di giustizia potrà, ciononostante, ponderando gli elementi dei quali dispone, in particolare la generale accettazione, al momento dei fatti, del principio dell'equiparazione della durata negli Stati membri , valutare se concorrano sufficienti considerazioni imperative di sicurezza giuridica per limitare gli effetti retroattivi della sua giurisprudenza.
Conclusione
61. Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di giustizia di risolvere la questione pregiudiziale sottoposta dal Bundesgerichtshof nei seguenti termini:
«Una normativa nazionale che preveda una minore tutela di un'opera letteraria o artistica a causa della nazionalità del suo autore è contraria al divieto di discriminazione in base alla nazionalità di cui all'art. 12 CE, primo comma».
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