Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione chiede a questa Corte di dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi ha violato gli obblighi che gli derivano dal Trattato per non aver emanato nei termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1997, 97/70/CE, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri .
2. L'art. 12 della direttiva così dispone:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(...)».
3. Non avendo ricevuto informazioni circa la trasposizione della direttiva, la Commissione indirizzava al governo dei Paesi Bassi una lettera datata 12 marzo 1999, invitandolo a presentare entro due mesi le proprie osservazioni circa la violazione del Trattato.
4. Con lettera 21 maggio 1999 il governo dei Paesi Bassi rispondeva che erano in preparazione provvedimenti per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale. Sussistevano però ancora difficoltà, poiché il Protocollo di Torremolinos , al quale la direttiva rinvia, non era ancora disponibile nella versione in lingua olandese.
5. Il 10 agosto 1999 la Commissione indirizzava al governo olandese un parere motivato, nel quale constatava che la direttiva 97/70 non era stata trasposta nel diritto olandese entro i termini stabiliti. Concedeva quindi ai Paesi Bassi due mesi di tempo per porre termine all'inadempimento.
6. La Commissione, dopo aver ricevuto la lettera 6 ottobre 1999 con la quale il governo dei Paesi Bassi comunicava che le misure per la trasposizione della direttiva erano ancora in fase di preparazione, in data 3 ottobre 2000 proponeva il presente ricorso rimproverando al Regno dei Paesi Bassi di aver violato gli artt. 249 CE e l'art. 10 CE non avendo adottato entro il 1° gennaio 1999 le misure necessarie per trasporre nel diritto nazionale la direttiva 97/70.
7. Il governo dei Paesi Bassi respinge tale addebito. A giustificazione del ritardo deduce, da un lato, che la direttiva rinvia al Protocollo di Torremolinos, senza che tale Protocollo sia stato però pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in tutte le lingue della Comunità, e, dall'altro, che le disposizioni nazionali da modificare per poter trasporre la direttiva si applicano anche alle Antille olandesi e ad Aruba e che per questo motivo doveva raccogliere prima di tutto il parere del governo di tali territori. Nel frattempo sarebbe stato presentato al Consiglio dei Ministri il disegno di legge recante la nuova versione del regolamento sulle navi da pesca, la cui adozione era prevista per l'ottobre 2001.
8. Secondo la costante giurisprudenza un'eventuale eliminazione dell'inadempimento dopo la scadenza impartita nel parere motivato non ha alcuna influenza sulla fondatezza del ricorso . Quand'anche fossero state nel frattempo emanate le corrispondenti disposizioni di legge ciò non osterebbe all'accertamento dell'inadempimento. Dal momento che il governo dei Paesi Bassi non contesta l'addebito mosso nei suoi confronti, la corrispondente domanda della Commissione deve essere accolta
9. La Commissione ha inoltre chiesto che le spese vengano poste a carico del Regno dei Paesi Bassi. Conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusione
10. Sulla base di quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di decidere come segue:
«1) Il Regno di Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative e amministrative necessarie per la trasposizione della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1997, 97/70/CE, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, è venuto meno agli obblighi derivantigli dal Trattato e dalla detta direttiva.
2) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le spese del procedimento».
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