Conclusioni dell avvocato generale
1. Il 3 ottobre 2000, la Commissione ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, con il quale chiede che la Repubblica italiana venga condannata per aver adottato e mantenuto in vigore l'art. 28 della legge n. 128/1998 , che dispone l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti cosmetici l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi in essi contenute.
La ricorrente ritiene che il detto Stato membro, così facendo, abbia violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 76/768/CEE , come modificata dalla direttiva 93/35/CEE , e in particolare dell'art. 6, n. 1, lett. g), terzo trattino.
I - Direttiva 76/768
2. Uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 76/768 era quello di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di prodotti cosmetici, in quanto le imprese situate nella Comunità si vedevano obbligate a differenziare la propria produzione a seconda dello Stato membro al quale questa fosse destinata, circostanza questa che costituiva un ostacolo agli scambi di merci ed influiva in maniera diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune.
3. A questo proposito, l'art. 6, n. 1, lett. g), terzo trattino, dispone che i composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengano indicati con il termine «profumo» o «aroma». A norma dell'art. 7, n. 1, gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della direttiva medesima e dei suoi allegati. L'art. 3, n. 2, della direttiva 93/35 impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate in materia di prodotti cosmetici.
II - La normativa italiana controversa
4. La Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione di aver promulgato la legge n. 128/1998, recante adeguamento della normativa nazionale alle modificazioni apportate alla direttiva 76/768 tramite la direttiva 93/35.
La Commissione constatava che l'art. 28 della legge suddetta imponeva agli operatori economici l'obbligo di indicare espressamente sull'etichetta dei prodotti cosmetici l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi contenute in tali prodotti, requisito non previsto dalla normativa comunitaria.
III - Procedimento precontenzioso
5. Con lettera 16 ottobre 1998, la Commissione invitava la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni in merito a tale anomalia; tali osservazioni venivano presentate con lettera del 23 dicembre successivo della Rappresentanza permanente del detto Stato membro. In tale lettera, le autorità italiane riconoscevano che l'art. 28 della legge n. 128/1998 era in contrasto con la normativa comunitaria in materia di cosmetici e si impegnavano a risolvere il problema mediante l'adozione di una nuova legge che si trovava allo stadio di progetto.
6. Considerato che a tale dichiarazione di intenti non faceva seguito la comunicazione della nuova normativa preannunciata, la Commissione emetteva un parere motivato, a norma dell'art. 226, primo comma, CE, con il quale concedeva alla Repubblica italiana un termine di due mesi per adottare i provvedimenti necessari per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 76/768. Nel novembre 1999, trascorsi alcuni mesi dalla scadenza del termine concesso, le autorità italiane facevano pervenire alla Commissione una lettera, con la quale manifestavano ancora una volta il proposito di porre termine all'inadempimento contestato mediante la modifica della normativa vigente.
IV - Esame del ricorso
7. La Commissione ha avviato il procedimento contenzioso, in quanto, nel settembre 2000, la Repubblica italiana risultava non avere ancora adattato il proprio ordinamento interno alla direttiva 76/768. Con il ricorso, la Commissione chiede la condanna del detto Stato membro, estesa anche alle spese del procedimento.
8. Nel suo controricorso, il governo italiano riconosce la sussistenza dell'inadempimento, facendo presente, tuttavia, di non aver potuto porvi termine. Il detto governo dichiara il proprio proposito di inserire nel disegno di legge comunitaria per l'anno 2001 una disposizione intesa ad abrogare l'art. 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
9. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la direttiva ha operato un'armonizzazione completa delle norme nazionali in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici ai quali si riferisce . Pertanto, l'elenco delle indicazioni che, a norma dell'art. 6 della direttiva, devono figurare in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili sul recipiente o sull'imballaggio dei prodotti cosmetici, perché questi possano essere commercializzati, è esaustivo, e uno Stato membro non può prescrivere l'indicazione, non espressamente contemplata dalla direttiva, dei dati quantitativi e qualitativi delle sostanze menzionate nella presentazione dei prodotti cosmetici .
10. Essendo dimostrato che la Repubblica italiana non ha adempiuto l'obbligo di adattare il proprio ordinamento interno alle disposizioni della direttiva 76/768, occorre accogliere la domanda della Commissione e dichiarare inadempiente il detto Stato membro, con condanna alle spese.
V - Conclusione
11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte:
1) di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che dispone l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti cosmetici l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi in essi contenute, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6, n. 1, lett. g), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificato dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE;
2) di condannare la Repubblica italiana alle spese del procedimento.
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