Conclusioni dell avvocato generale
1. La Direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE concernente la qualità delle acque di balneazione è stata adottata al fine di proteggere l'ambiente e la salute pubblica. L'art. 4, n. 1 della direttiva obbligava gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva, la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite stabiliti ai sensi dell'art. 3.
2. L'art. 6, n. 1, della direttiva obbliga le autorità competenti degli Stati membri ad effettuare i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell'allegato alla direttiva.
3. Tuttavia la direttiva consente che le acque di balneazione, a determinate condizioni, siano considerate conformi ai parametri che ad esse si riferiscono anche se una determinata percentuale di campioni prelevati nel corso della stagione balneare non è conforme ai limiti fissati nell'allegato. L'art. 5, n. 1, della direttiva stabilisce pertanto la percentuale di campioni prelevati al fine di testare le acque di balneazione da prendere in considerazione affinché le acque siano reputate conformi ai parametri che ad esse si riferiscono.
4. L'art. 13 della direttiva, come modificato dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE , stabilisce che gli Stati membri devono comunicare ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva nell'anno in corso.
5. La direttiva è entrata in vigore per il Regno di Svezia il 1° gennaio 1995 in forza dell'art. 2 dell'Atto di adesione.
6. La Svezia ha debitamente comunicato alla Commissione le relazioni relative agli anni 1995, 1996, 1997 e 1998. Da tali relazioni la Commissione ha rilevato alcune insufficienze. Nel 1998, in particolare, è apparso alla Commissione che 31 aree di balneazione non erano conformi ai valori limite fissati dall'art. 3 della direttiva. La Commissione ha ritenuto inoltre che la Svezia non avesse rispettato, in alcune aree di balneazione, gli obblighi concernenti la frequenza minima dei campionamenti ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva.
7. Dopo aver seguito la procedura precontenziosa prevista dall'art. 226 del Trattato, la Commissione ha adito la Corte, chiedendo di dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la conformità delle acque di balneazione ai valori limite fissati dalla direttiva, e non avendo osservato le condizioni in materia di frequenza minima dei campionamenti previste dalla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli artt. 4, n. 1 e 6, n. 1 della direttiva.
8. Nel controricorso il Regno di Svezia afferma che i campioni prelevati in 31 aree di balneazione nel 1999 e nel 2000 dimostrano che i livelli erano - con alcune eccezioni - conformi ai limiti previsti dalla direttiva. Ciononostante, la Svezia riconosce che il motivo di ricorso della Commissione basato sull'art. 4, n. 1, della direttiva è fondato. La Svezia riconosce inoltre di non essersi conformata al requisito della frequenza minima dei campionamenti prescritto dall'art. 6, n. 1 della direttiva.
Conclusione
9. In queste circostanze, propongo alla Corte di:
«1) dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari affinché la qualità delle acque di balneazione fosse conforme ai valori limite fissati dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, e non avendo osservato le condizioni ivi fissate in materia di frequenza minima dei campionamenti, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti a norma degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1 della direttiva;
2) condannare il Regno di Svezia alle spese».
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