Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, ai sensi dell'art. 226 CE, l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie al fine di dare attuazione alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia , nonché alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia , ovvero avendo omesso in ogni caso di informare la Commissione in merito a tali provvedimenti di attuazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle dette direttive.
2. Nel suo controricorso, il governo irlandese non contesta la censura della Commissione, ma afferma che sono in corso i lavori per preparare dei progetti di regolamento diretti a trasporre le direttive.
Conclusione
3. Date tali circostanze, propongo alla Corte di:
«1) dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie al fine di dare attuazione alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia nonché alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle dette direttive;
2) condannare l'Irlanda alle spese».
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