Conclusioni dell avvocato generale
I - Considerazioni introduttive
1. Con il presente ricorso per violazione del Trattato la Commissione rimprovera alla Repubblica ellenica di non avere adottato nei termini all'uopo previsti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE , che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati . Essa basa questa censura soprattutto sul fatto che il governo greco non le ha comunicato alcun provvedimento di trasposizione entro la scadenza del termine fissato.
II - Contesto normativo
2. Si può qui omettere di riprodurre il testo delle disposizioni, poiché la Commissione in pratica lamenta semplicemente la mancata trasposizione della direttiva nel suo complesso. Il contenuto delle singole disposizioni sarà riportato, se necessario, nell'ambito degli argomenti delle parti e della valutazione giuridica.
III - Procedimento precontenzioso e domande
3. Con lettera di diffida del 5 agosto 1999 la Commissione, dopo che la Grecia alla scadenza del termine per la trasposizione il 14 marzo 1999 non l'aveva ancora informata sui provvedimenti adottati per la trasposizione della direttiva, invitava la Repubblica ellenica a comunicarle entro due mesi come avesse trasposto la direttiva. Le autorità greche non reagivano alla lettera di diffida.
4. In seguito, il 26 gennaio 2000, la Commissione indirizzava alla Repubblica ellenica un parere motivato nel quale ribadiva le osservazioni contenute nella lettera di diffida e invitava la Grecia a prendere posizione a questo riguardo entro due mesi. Anche il parere motivato rimaneva senza risposta da parte delle autorità greche.
5. Di conseguenza, l'11 ottobre 2000 la Commissione proponeva il presente ricorso per inadempimento chiedendo alla Corte:
- di dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare e, in subordine, di comunicare alla Commissione, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre compiutamente la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE;
- di condannare la Repubblica ellenica alle spese.
6. La Repubblica ellenica conclude che la Corte voglia:
- rigettare il ricorso;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.
IV - Argomenti delle parti
1) La Commissione
7. In assenza di qualsiasi comunicazione su eventuali provvedimenti di attuazione, la Commissione fa valere che la Repubblica ellenica non ha trasposto la direttiva entro il termine fissato.
8. Essa ritiene che, a causa delle ampie modifiche introdotte dalla direttiva 97/11 ed elencate una per una nella propria memoria di replica, la normativa nazionale emanata per trasporre la direttiva 85/337 non sia sufficiente per adempiere l'obbligo di trasposizione della direttiva 97/11. A sostegno della propria tesi la Commissione ha citato, in udienza, un comunicato stampa del Ministro greco dell'Ambiente del 31 gennaio 2002, nel quale è stata preannunciata una legge modificata che dovrebbe trasporre la direttiva 97/11.
9. Sempre in udienza, la Commissione ha inoltre spiegato, con riferimento alla trasposizione del modificato art. 5, n. 3 (disposizione riguardante le informazioni che il committente deve fornire) che le autorità greche fanno compilare al committente di un progetto un semplice questionario. Sulla base delle informazioni fornite dal committente il progetto viene poi autorizzato, salvo che nei 20 giorni successivi non vengano sollevate obiezioni contro l'iniziativa. Le indicazioni del questionario non soddisfano però i requisiti minimi previsti dall'art. 5, n. 3. Nel complesso si deve constatare che tale procedimento non adempie all'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale del progetto.
2) Repubblica ellenica
10. La Repubblica ellenica si difende sostenendo di aver già trasposto la precedente direttiva 85/337 in modo così ampio e dettagliato che le modifiche successivamente introdotte con la direttiva 97/11 risultano già contenute nell'ordinamento greco. Con riferimento alle singole disposizioni, essa fa valere quanto segue.
11. A norma del nuovo art. 2, n. 1, tutti i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale devono essere sottoposti ad autorizzazione. Ciò è già assicurato dalla legge greca n. 1650/86 sulla tutela dell'ambiente, secondo la quale tutti i progetti sono sottoposti ad autorizzazione.
12. Il nuovo art. 2, n. 2 bis, lascia agli Stati membri la facoltà di decidere se adottare una procedura unica per soddisfare i requisiti delle direttive 97/11 e 96/61/CE oppure no. Questa scelta non può comunque portare ad una trasposizione incompleta della direttiva 97/11.
13. In base al nuovo art. 2, n. 3, primo comma, gli Stati membri, se vogliono esentare un progetto dalle disposizioni della direttiva, devono rispettare le prescrizioni dell'art. 7 (norma che disciplina la comunicazione a un altro Stato membro quando un progetto influisce in modo rilevante sull'ambiente di questo Stato). Ma la Grecia non ha alcun confine terrestre con altri Stati membri dell'Unione europea cosicché l'art. 7 non le si applica. Con l'Italia, l'unico Stato membro dell'Unione europea con il quale la Grecia ha un confine marittimo, non vi è stato finora neppure un caso che abbia richiesto l'applicazione dell'art. 7 della direttiva. Non v'è perciò alcun bisogno di trasporre l'art. 2, n. 3, primo comma, e l'art. 7.
14. Il nuovo art. 3 dispone che la valutazione dell'impatto ambientale include anche l'esame dell'interazione fra tutti i fattori menzionati nell'articolo stesso. (Questi sono, accanto all'uomo, alla fauna e alla flora, anche il suolo, l'acqua, l'aria, ecc.). La legge greca n. 1650/86 intende per «ambiente» l'insieme di tutti i fattori che con la loro interazione influenzano l'equilibrio ecologico, la qualità della vita, la salute dell'uomo, la tradizione storica e culturale e i valori estetici. Con ciò i requisiti del nuovo art. 3 della direttiva sono trasposti nell'ordinamento greco.
15. Anche le modifiche introdotte con il nuovo art. 4 (riguardo alla valutazione) sono già trasposte nell'ordinamento greco. In particolare l'esame caso per caso e la determinazione di valori di soglia sono già effettuati tenendo conto di tutti i criteri elencati nel nuovo allegato III.
16. Ai sensi del nuovo art. 5, le autorità competenti, se il committente o gli Stati membri lo richiedono, danno il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire nell'ambito del procedimento di autorizzazione. Già il decreto interministeriale 69269/5387/90 e le circolari 17/94 e 9/96 contengono disposizioni conformi a queste modifiche.
17. Relativamente all'addebito secondo cui le indicazioni del questionario non sarebbero sufficienti alla valutazione dell'impatto ambientale, il governo greco ha affermato, in udienza, che il questionario concerne la scelta preliminare dell'ubicazione, che avviene nella fase precedente alla valutazione dell'impatto ambientale. Il questionario non sostituisce quindi l'obbligatoria valutazione dell'impatto ambientale. Qualora l'esame delle indicazioni del questionario metta in luce dei problemi, è richiesto uno studio. Il questionario riguarda solo la previa autorizzazione dell'ubicazione del progetto.
18. Le modifiche contenute nell'art. 6, n. 1, riguardo alla partecipazione delle autorità interessate, sono già state attuate con il decreto interministeriale 69269/5387/90.
19. Anche le prescrizioni dell'art. 6, n. 2, in ordine alla partecipazione del pubblico sarebbero attualmente già soddisfatte. Il decreto interministeriale 75308/5512/90 prevede che i consigli di prefettura, responsabili per la pubblicazione, invitino il pubblico a presentare entro quindici giorni eventuali obiezioni al progetto. Fra la pubblicazione e il deposito di prese di posizione possono trascorrere al massimo 30 giorni; nella prassi però il procedimento dura in media 2,6 mesi. Il pubblico dispone quindi di un «termine ragionevole» per esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 6, n. 2. Inoltre le autorità greche sono attualmente in procinto di licenziare un disegno di legge che, fra l'altro, prescriverà termini più lunghi per la realizzazione della partecipazione del pubblico.
20. Anche le modifiche introdotte con il nuovo art. 8 sono già state trasposte nell'ordinamento greco (l'articolo riguarda i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte).
21. Il nuovo art. 9 disciplina la comunicazione ai cittadini del rilascio o del diniego di un'autorizzazione. Nella prassi, le autorità greche competenti fanno pervenire regolarmente queste informazioni ai consigli di prefettura competenti. Anche in ciò l'ordinamento greco soddisfa pertanto i requisiti della direttiva 97/11.
22. Le modifiche inserite nell'art. 10 riguardano solo questioni di forma ovvero di formulazione dell'articolo (l'articolo dispone il rispetto del segreto industriale e della proprietà intellettuale).
23. A norma del nuovo art. 11, n. 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i criteri stabiliti ex art. 4, n. 2. Questa modifica verrà attuata nell'ambito della prevista «trasposizione formale» della direttiva 97/11.
24. L'art. 13 della direttiva 85/337 è stato abrogato, poiché va da sé che gli Stati membri possono disporre regole più severe di quelle della direttiva per ambito di applicazione e procedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
25. L'ordinamento greco soddisfa anche i requisiti degli allegati della direttiva così come modificati. In particolare i criteri elencati nell'allegato III sono già recepiti nella legislazione nazionale. Il governo greco menziona a tale riguardo l'art. 4 del decreto interministeriale 69269/5387/90 e le circolari 17/94 e 9/96 (l'allegato III elenca i criteri di selezione, come, per esempio, caratteristiche, localizzazione e impatto dei progetti).
26. Del resto, l'annuncio di una nuova legge non significa in alcun modo che l'attuale normativa non sia già conforme alla direttiva 97/11.
V - Valutazione
1) Conformità senza atto formale di trasposizione
27. Il governo greco contesta l'inadempimento obiettando in sostanza che la normativa greca emanata per la trasposizione della direttiva 85/337 già attua le disposizioni della direttiva 97/11, senza che occorrano ulteriori provvedimenti di trasposizione.
28. Secondo la giurisprudenza un simile argomento non è di per sé da respingere. Infatti la Corte di giustizia ha riconosciuto che ci sono casi in cui la trasposizione di una direttiva non richiede necessariamente un attivarsi del legislatore in ogni Stato membro. Tuttavia anche in questi casi la Corte richiede: che l'ordinamento nazionale in questione assicuri effettivamente l'integrale applicazione della direttiva da parte delle autorità nazionali; che la situazione normativa di questo ordinamento sia sufficientemente chiara e definita; che gli interessati siano in grado soprattutto di venire a conoscenza di tutti i propri diritti ed eventualmente di farli valere davanti ai giudici nazionali . Pertanto si deve verificare con riguardo ad ogni disposizione della direttiva 97/11 se l'ordinamento greco effettivamente soddisfi i requisiti posti dal diritto comunitario.
2) Trasposizione delle modifiche degli artt. 2, n. 1, 3, 4, 6, n. 1, 8, 10 e degli allegati
29. Il governo greco obietta in sostanza di avere già dato attuazione alla direttiva 97/11 nell'ordinamento nazionale mediante un'ampia trasposizione della direttiva 85/337, in particolare con riferimento alle modifiche degli artt. 2, n. 1, e 4 (selezione dei progetti soggetti ad autorizzazione), 3 (contenuto della valutazione di impatto ambientale), 6, n. 1 (autorità da consultare), 8 (considerazione dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte), 10 (salvaguardia dei diritti di proprietà industriale), alla nuova formulazione degli allegati I e II (elenco dei progetti interessati) e all'introduzione di un nuovo allegato III (criteri di selezione dei progetti). Il governo greco richiama in questo contesto la legge n. 1650/86 e i decreti interministeriali 69269/5387/90 e 75308/5512/90. La Commissione non si chiede se queste norme nazionali soddisfino i requisiti posti dalle disposizioni della direttiva 85/337 così come modificate dalla direttiva 97/11. Essa si limita invece a porre in evidenza le differenze fra le due direttive.
30. Secondo consolidata giurisprudenza in un ricorso per inadempimento la Commissione ha l'onere di provare l'asserita violazione del Trattato e di fornire alla Corte gli elementi necessari per constatare l'inadempimento . Nel fare ciò la Commissione non può basarsi su mere presunzioni, ma deve addurre elementi concreti a sostegno delle proprie affermazioni .
31. La Commissione non è riuscita a fornire questa prova riguardo alle disposizioni della direttiva qui prese in considerazione. Quando si è trattato di produrre le prove, essa si è limitata ad elencare tutte le disposizioni modificate rispetto alla direttiva 85/337 e a presumere, dalla mancata comunicazione dell'adozione di provvedimenti di trasposizione, che queste disposizioni non siano state trasposte nell'ordinamento greco. Ciò non è sufficiente per raggiungere la prova nel presente procedimento, perché la Grecia ha confutato dettagliatamente, per ognuna di queste disposizioni, l'inadempimento al proprio obbligo di trasposizione. Pertanto la Commissione aveva l'onere di entrare nel merito degli argomenti addotti dal governo greco e di spiegare perché le citate disposizioni nazionali della legge n. 1650/86 e dei decreti interministeriali 69269/5387/90 e 75308/5512/90, che, secondo quanto risulta dal parere motivato della Commissione del 9 agosto 2000 nella pratica di inadempimento 1991/2036, prodotto come allegato 1 alla replica, le erano state comunicate dal governo greco già nel novembre 1990, non soddisfino i requisiti del diritto comunitario.
32. Da tutto quanto precede non risulta provato che la Grecia abbia mancato al proprio obbligo di trasposizione con riguardo agli artt. 2, n. 1, 3, 4, 6, n. 1, 8, 10, alla nuova versione degli allegati I e II e all'introduzione di un nuovo allegato II.
3) Trasposizione delle modifiche dell'art. 2, n. 2 bis (procedura amministrativa)
33. Con riguardo all'art. 2, n. 2 bis, la Grecia contesta che vi sia un obbligo di trasporre questa norma, il cui testo in effetti si limita a disporre quanto segue: «Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva [97/11] e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento». Nessun obbligo di trasposizione può quindi essere desunto da tale articolo.
34. In udienza la Commissione ha anche ammesso che questa disposizione non obbliga gli Stati membri ad adottare una procedura unica. Sotto questo aspetto non si può quindi constatare alcuna violazione del Trattato.
4) Trasposizione delle modifiche dell'art. 2, n. 3, primo comma, e delle modifiche dell'art. 7 (partecipazione di altri Stati membri)
35. L'art. 2, n. 3, primo comma, della direttiva 85/337 come modificata dalla direttiva 97/11 prevede: «Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva». In base all'art. 7 uno Stato membro deve rendere partecipe un altro Stato membro al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale qualora gli consti: «(...) che un progetto possa influire in modo rilevante sull'ambiente di un altro Stato membro o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta».
36. La Grecia si difende dall'accusa di inadempimento sostenendo che tale articolo non le si applicherebbe. Essa non confina infatti con altri Stati membri dell'Unione europea, salvo un confine marittimo con l'Italia. Tuttavia finora non vi è stato alcun caso di applicazione dell'art. 7 della direttiva fra Grecia e Italia.
37. In merito a questo argomento occorre innanzi tutto richiamare la giurisprudenza consolidata della Corte secondo cui è sostanzialmente irrilevante, per l'obbligo di trasposizione di uno Stato membro, che vi sia o meno un concreto ambito di applicazione per la disciplina adottata con la direttiva. La trasposizione dovrebbe servire piuttosto a uniformare le legislazioni in tutti gli Stati membri dell'Unione europea .
38. Una deroga a questo principio è possibile solo qualora la trasposizione della direttiva sia inutile per motivi geografici . A ciò sembra mirare l'argomento del governo greco. Ma nel presente caso sembra escluso che possa entrare in gioco una deroga di questo tipo. Il testo dell'art. 7 non menziona l'esistenza di un confine in comune, ma la possibilità che da un progetto derivino effetti per un altro Stato membro. La vicinanza geografica con altri Stati membri può certamente assumere rilievo in questo contesto dal punto di vista pratico. Tuttavia la disposizione non dà importanza al fatto che vi sia o meno un confine (terrestre) con altri Stati membri. Questa impostazione rispecchia il fatto che gli effetti potenziali di un impatto sull'ambiente possono avere una vasta estensione. L'obiezione del governo greco non prova quindi che in Grecia non vi sia alcun progetto che possa rientrare nell'ambito dell'art. 2, n. 3, e dell'art. 7.
39. Per questo motivo anche l'argomento tratto dalla circostanza che finora non vi sia stato alcun caso di applicazione della norma con l'Italia non può cambiare il giudizio sopra indicato. La distanza fra la costa greca e quella italiana è di circa 140 km nel tratto più corto. Pertanto ripercussioni ambientali possono ampiamente raggiungere l'Italia dalla Grecia sia via aria sia via acqua, a seconda della direzione del vento e della corrente e possono avere un considerevole impatto sull'ambiente locale.
40. Da tutto quanto precede risulta che la Grecia non ha rispettato il proprio obbligo di trasporre l'art. 7 e l'art. 2, n. 3, primo comma, della direttiva 85/337 come modificata dalla direttiva 97/11.
5) Trasposizione delle modifiche dell'art. 5 (informazioni che il committente deve fornire)
41. La Commissione ha lamentato, in udienza, che le informazioni che il committente deve fornire nei questionari da compilare non soddisfano i requisiti dell'art. 5 e che del resto le autorità rilasciano senz'altro l'autorizzazione, se e nella misura in cui non siano sollevate obiezioni contro il progetto. Il governo greco ha, viceversa, puntualizzato che il questionario ha importanza solo ai fini della previa autorizzazione dell'ubicazione. Esso non sostituisce in alcun modo la valutazione dell'impatto ambientale obbligatoria per tutti i progetti, ma rappresenta semplicemente la prima fase di tale valutazione.
42. Come già illustrato, l'onere di provare l'inadempimento incombe alla Commissione. Dato che questo punto non è stato dibattuto nel procedimento scritto e che la Commissione non è riuscita a controbattere efficacemente le osservazioni della Grecia secondo cui il questionario rappresenterebbe semplicemente la prima tappa di una più ampia procedura di valutazione dell'impatto ambientale, non è possibile constatare un inadempimento con riguardo alla trasposizione delle modifiche dell'art. 5.
6) Trasposizione delle modifiche dell'art. 6, n. 2 (comunicazione al pubblico) e delle modifiche dell'art. 9 (avviso del rilascio o del diniego di un'autorizzazione)
43. Per quanto riguarda la trasposizione dell'art. 6, n. 2, e dell'art. 9, il governo greco non richiama le leggi in vigore, ma la prassi amministrativa.
a) Trasposizione del art. 6, n. 2, così come modificato
44. In base all'art. 6, n. 2: «Gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione». La Grecia sostiene che nell'ordinamento greco è attualmente previsto un termine da 15 fino a 30 giorni al massimo per questa partecipazione del pubblico, ma che nella prassi il procedimento dura in media 2,6 mesi . Il pubblico ha quindi a propria disposizione un termine ragionevole per esprimersi. Inoltre sta per essere presentato un disegno di legge di trasposizione della legge 97/11 che fisserà termini più lunghi per la partecipazione del pubblico.
45. Occorre in primo luogo constatare che in base alla giurisprudenza consolidata della Corte gli Stati membri devono trasporre le direttive, nell'interesse dei soggetti a cui queste si riferiscono, con carattere indiscutibilmente vincolante e con la necessaria specificità, precisione e chiarezza . Una semplice prassi amministrativa che sia resa nota al pubblico solo in modo insufficiente, che non abbia alcun effetto o solo effetti indiretti e che naturalmente può sempre venire modificata dall'amministrazione, non può pertanto considerarsi adempimento giuridicamente efficace dell'obbligo di trasposizione degli Stati membri . Il richiamo alla prassi amministrativa per cui la durata del procedimento è in media di 2,6 mesi non serve dunque a dimostrare che l'art. 6, n. 2, della direttiva sia stato trasposto nell'ordinamento greco né che venga garantito un termine di opposizione ragionevole.
46. La Commissione trae, dalla preannunciata modifica legislativa e dalla previsione, in tale contesto, di un prolungamento del termine di opposizione da 15 a 30 giorni, la conclusione che la Repubblica ellenica ammetterebbe di non avere finora concesso un termine adeguato. Essa si basa, a questo riguardo, soprattutto sulla lettera del governo greco dell'8 novembre 1999, con la quale questo ha reagito all'accusa di essere venuto meno all'obbligo di trasporre la corrispondente disciplina della direttiva 85/337.
47. E' invece dubbio che la preannunciata modifica legislativa permetta effettivamente di concludere che è stato riconosciuto un inadempimento. Il governo greco lo contesta, e con vigore. Senza dubbio, il fatto che il termine di opposizione venga prolungato può indicare che il legislatore greco ritiene utile concedere un termine più lungo per sollevare obiezioni. Tuttavia questa considerazione non basta, di per sé sola, a dire se il termine di opposizione attualmente vigente sia «ragionevole» nel senso della direttiva. Conseguentemente l'annuncio che sarà previsto un termine più lungo non permette di concludere senz'altro per l'inadeguatezza del termine attuale.
48. La Commissione da parte sua non fa niente per dimostrare che il termine di 15 giorni sia inadeguato. Essa non fa paragoni con altri Stati membri, né sostanzia la propria censura, ad esempio, citando casi in cui non si siano potute presentare opposizioni, ovvero queste siano state rigettate come irricevibili, a causa della brevità del termine.
49. Concludendo, si deve quindi constatare che la Commissione non ha dimostrato l'inadempimento con riferimento all'art. 6, n. 2, della direttiva 85/337 come modificato dalla direttiva 97/11.
b) Trasposizione delle modifiche dell'art. 9 (avviso del rilascio o diniego di un'autorizzazione)
50. Anche con riferimento alla trasposizione delle modifiche dell'art. 9, a norma del quale le autorità competenti informano i cittadini delle decisioni di rilascio o di diniego di un'autorizzazione e dei relativi motivi, la Grecia richiama la prassi amministrativa. Le autorità greche competenti fanno pervenire regolarmente ai competenti consigli di prefettura le informazioni rilevanti. Con riferimento all'art. 9, n. 2, a norma del quale bisogna informare «ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7», la Grecia richiama le proprie osservazioni sulla mancanza dei presupposti di applicazione dell'art. 7 in Grecia.
51. Come già esposto in precedenza, il richiamo a una prassi amministrativa non serve a dimostrare l'adempimento di uno Stato membro al proprio obbligo di trasposizione. Del pari, quanto già illustrato prima non ci consente di affermare che la Grecia non abbia obblighi di trasposizione con riguardo all'art. 7. Perciò, tenuto conto degli argomenti addotti dal governo greco, si deve concludere che la Grecia è venuta meno al suo obbligo di trasposizione con riguardo alle modifiche dell'art. 9.
7) Trasposizione delle modifiche dell'art. 11, n. 2 (comunicazione dei criteri per esame caso per caso)
52. Ai sensi dell'art. 11, n. 2, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell'art. 4, n. 2. La Grecia indica che questa modifica della direttiva sarà recepita nel disegno di legge previsto per l'integrale trasposizione della direttiva 97/11. Con ciò essa ammette esplicitamente di non avere ancora trasposto l'art. 11, n. 2, nell'ordinamento greco. Anche con riferimento all'art. 11, n. 2, si deve quindi ritenere che la Grecia sia venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato.
8) Censura per l'omessa comunicazione
53. La Commissione chiede alla Corte di voler accertare, in subordine, che la Grecia, non comunicando i provvedimenti presi per la trasposizione della direttiva 97/11, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato.
54. La Corte di giustizia ha già più volte statuito che, nel caso in cui consti un inadempimento di specifici obblighi della direttiva, non deve più prendersi in considerazione la questione dell'omissione della comunicazione . Pertanto, poiché nel caso in esame si è accertato un inadempimento con riferimento agli artt. 2, n. 3, 7, 9 e 11, n. 2, non vi è più motivo di esaminare l'omissione della comunicazione.
55. Per le rimanenti disposizioni è invece pacifico che la Grecia non ha comunicato alla Commissione alcun provvedimento di trasposizione con riguardo alla direttiva 97/11. La Grecia non ha neppure richiamato la comunicazione del 1990, con la quale aveva comunicato alla Commissione i provvedimenti adottati per la trasposizione della direttiva 85/337. Di conseguenza con riferimento agli artt. 2, nn. 2 e 2 bis, 3, 4 5, 6, nn. 1 e 2, 8, 10, 13 e agli allegati I, II, II e IV si deve constatare che la Grecia, non comunicando immediatamente alla Commissione, in contrasto con l'art. 3, n. 1, della direttiva 97/11, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato.
VI - Spese
56. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 3 di questa disposizione, tuttavia, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese.
57. E' vero che nel presente caso la Commissione non è riuscita a provare una mancanza di trasposizione con riguardo a tutte le disposizioni ed è quindi soccombente in parte dei propri argomenti, giacché, altrimenti, l'inadempimento può considerarsi provato solo se è stato ammesso. Ciononostante non appare opportuno ripartire le spese. Il procedimento si basa in ultima analisi sul fatto che la Grecia, in contrasto con l'art. 3 della direttiva 97/11, non ha comunicato alla Commissione le disposizioni adottate per conformarsi a questa direttiva. Pertanto la Repubblica ellenica deve essere condannata alle spese conformemente alla domanda della Commissione.
VII - Conclusione
58. In base alle osservazioni in precedenza esposte, si propone di risolvere la controversia nei seguenti termini:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente agli artt. 2, n. 3, primo comma, 7, 9 e 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
2) La Repubblica ellenica, non avendo comunicato alla Commissione entro il termine impartito le disposizioni adottate per conformarsi pienamente all'art. 2, nn. 1 e 2 bis, agli artt. 3, 4, 5, 6, nn. 1 e 2, agli artt. 8, 10, 13 e agli allegati I, II, III, e IV della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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