Conclusioni dell avvocato generale
1. Il ricorso in esame, proposto dalla Commissione delle Comunità europee, è diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo di trasmettere tempestivamente le relazioni relative all'attuazione di alcune direttive riguardanti la protezione dell'ambiente.
I Sfondo normativo
2. La direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente , ai sensi del suo art. 1, tende a «razionalizzare ed a migliorare su base settoriale le disposizioni relative alla trasmissione d'informazioni ed alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive comunitarie nel campo della protezione dell'ambiente».
3. L'art. 5 ha dato una nuova redazione, tra l'altro, alle due norme seguenti:
a) L'art. 18 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (in prosieguo: la «direttiva oli usati»), modificata dalla direttiva 87/101/CEE .
b) L'art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (in prosieguo: la «direttiva rifiuti»), modificata dalla direttiva 91/156/CEE .
4. Il nuovo testo dei due articoli è il seguente:
«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.
La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri».
II Fatti
5. Avendo constatato che la Repubblica italiana non aveva trasmesso le relazioni corrispondenti al triennio di cui trattasi, in data 20 luglio 1999 la Commissione inviava a quest'ultima una lettera invitandola a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi. Le autorità italiane non hanno dato seguito a tale lettera.
6. Il 26 gennaio 2000 la Commissione ha emanato un parere motivato in cui, dopo aver chiarito che la Repubblica italiana aveva violato gli obblighi ad essa incombenti in forza, tra l'altro, dei citati artt. 18 della direttiva oli usati e 12 della direttiva rifiuti, entrambi nella redazione risultante dall'art. 5 della direttiva 91/692, invitava le autorità di tale paese ad adottare entro il termine di due mesi le misure necessarie per ovviare alla situazione di inadempimento.
7. Non avendo ricevuto alcuna spiegazione da parte delle autorità italiane in ordine alla mancanza di relazioni relative all'attuazione delle citate direttive, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
III Domande delle parti e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
8. Nel ricorso, la Commissione chiede alla Corte di giustizia che sia dichiarato l'inadempimento, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 18 della direttiva oli usati e 12 della direttiva rifiuti, nella loro nuova redazione.
9. Nel controricorso, il governo italiano ha riconosciuto che, a seguito delle difficoltà intervenute nel reperimento dei dati, esso non ha potuto adempiere tempestivamente i propri obblighi. Esso aggiunge che, malgrado ciò, allo stato attuale le relazioni sono state trasmesse, sia pure con ritardo. Alla luce di quanto sopra esso confida che la Commissione vorrà recedere dalla sua azione.
10. Quest'ultima ha replicato desistendo dalla sua domanda per quanto riguarda l'inadempimento della direttiva rifiuti, ma insistendo nel ricorso in relazione alla direttiva oli usati, in quanto i dati ad essa trasmessi erano incompleti, affermazione la cui veridicità viene riconosciuta dal governo italiano nella controreplica.
11. Nessuna delle parti ha chiesto l'apertura di una fase orale.
IV L'inadempimento
12. La rinuncia da parte della Commissione alla domanda di declaratoria di inadempimento relativamente alla direttiva rifiuti lascia la controversia circoscritta all'inadempimento da parte della Repubblica italiana dell'obbligo di informazione entro il termine indicato dalla direttiva oli usati.
13. L'infrazione è riconosciuta dallo stesso governo convenuto, che non solo ammette di non aver rispettato l'obbligo di trasmettere alla Commissione la relazione sull'attuazione della direttiva prima della scadenza del termine impartito nel parere motivato , ma riconosce altresì che, successivamente, lo ha rispettato in maniera incompleta.
14. Tale imperfetto adempimento, in quanto tardivo, è irrilevante e non può essere preso in considerazione dalla Corte di giustizia . Altrettanto irrilevanti sono gli sforzi messi in atto dalle autorità italiane per ovviare alla situazione di inadempimento. La mancata trasmissione alla Commissione, entro il termine fissato, delle pertinenti informazioni in ordine all'attuazione della direttiva oli usati è di carattere obiettivo e si compie con la scadenza del termine senza che la relazione sia stata trasmessa, indipendentemente dalle difficoltà insorte nell'iter di attuazione e dalle caratteristiche particolari di ordine interno dello Stato membro che possano farvi ostacolo .
15. Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, propongo alla Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di inviare alla Commissione, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, la necessaria relazione sull'applicazione della direttiva oli usati è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario.
V Spese
16. La Commissione ha desistito dall'azione relativamente ad uno degli inadempimenti da essa inizialmente censurati, e ciò senza formulare alcuna considerazione in ordine alla condanna alle spese relative alla domanda a cui ha rinunciato. Neppure il governo convenuto si è espresso in alcun modo al riguardo. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 69, nn. 2 e 5, del regolamento di procedura, la parte convenuta dev'essere condannata alla metà delle spese, mentre per la quota restante ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese.
VI Conclusione
17. Conformemente alle considerazioni in precedenza svolte, propongo che la Corte di giustizia
1) consideri che la Commissione ha rinunciato alla sua domanda in ordine all'inadempimento dell'obbligo di informazione imposto dall'art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nella redazione risultante dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;
2) dichiari che, non avendo trasmesso entro i termini la relazione relativa all'attuazione della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, modificata dalla direttiva 87/101/CEE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 18 della direttiva, nella redazione risultante dall'art. 5 della direttiva 91/692;
3) condannare la Repubblica italiana al pagamento della metà delle spese e dichiarare che per l'altra metà ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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