Conclusioni dell avvocato generale
1. Se il proprietario di un'azienda agricola prende in affitto a condizioni vantaggiose il podere del suocero, che sua moglie è destinata ad ereditare ab intestato, può tale affitto essere considerato come un modo di ricevere l'azienda in «eredità o per via analoga all'eredità» allo scopo di attribuire un quantitativo specifico di riferimento nel contesto dell'organizzazione comune del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari? Tale è, in sintesi, la questione sulla quale il Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (Alta Corte Amministrativa della Bassa Sassonia), Germania, è chiamato a decidere e sulla quale esso richiede la decisione pregiudiziale della Corte.
Il sistema delle quote latte
2. L'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha avuto una storia complessa e talvolta travagliata, nella quale la Corte ha svolto il proprio ruolo. Fortunatamente, non è necessario al nostro scopo ripercorrere tale storia interamente; alcuni dei momenti salienti saranno sufficienti a chiarire il contesto.
3. L'attuale organizzazione comunitaria è stata creata nel 1968 , essenzialmente sulla base di meccanismi di garanzia dei prezzi. I prezzi garantiti hanno però condotto ad una sovrapproduzione e misure strutturali si sono rivelate necessarie per tenere sotto controllo la situazione.
Per effetto di una di tali misure , i produttori potevano ricevere un premio di non commercializzazione se, sostanzialmente, si impegnavano a non produrre latte per un periodo di cinque anni. Nondimeno la sovrapproduzione è continuata e nel 1984 è stato instaurato un sistema in forza del quale i produttori lattiero-caseari si vedevano assegnare una quota di produzione nota come «quantitativo di riferimento», basata sulla loro produzione in uno dei tre anni precedenti, ed erano assoggettati ad un «prelievo supplementare» per ogni quantitativo venduto in eccesso rispetto a detta quota.
4. L'interazione tra i due sistemi ha tuttavia creato alcuni problemi. Molti produttori lattiero-caseari avevano sì assunto l'impegno di non commercializzazione per un periodo di cinque anni, ma intendevano in seguito riprendere la produzione. Allo spirare di quel periodo si sono invece trovati sprovvisti di una quota, dal momento che non potevano far valere alcuna precedente produzione nell'anno che rilevava per il calcolo del quantitativo di riferimento; di conseguenza qualsiasi quantitativo da essi venduto sarebbe stato assoggettato al prelievo supplementare. In seguito a controversie legali e ad emendamenti legislativi , tali produttori hanno potuto ottenere «quantitativi di riferimento specifici» determinati sulla base di criteri obiettivi. Questo diritto è stato esteso ai loro aventi causa.
5. La norma rilevante per il presente caso è l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come emendato, in particolare, dal regolamento n. 1639/91 . L'art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, prevede, nella parte che qui ci interessa, quanto segue:
«Il produttore:
(...)
- che ha ricevuto l'azienda in eredità o per via analoga all'eredità dopo la scadenza dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 dall'autore della successione ma prima del 29 giugno 1989,
ottiene provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal 1° luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico (...)».
I fatti della causa principale
6. Secondo quanto emerge dall'ordinanza di rinvio, il sig. Bredemeier gestisce con la moglie un'azienda agricola in Bassa Sassonia. Oltre alla loro azienda, egli ha gestito a partire dal giugno 1980 l'azienda del suocero, sino al 1° ottobre 1986 per conto di quest'ultimo, successivamente in forza di un contratto d'affitto a tempo indeterminato. Il contratto è a condizioni di favore, con un canone d'affitto che sarebbe pari a circa la metà dell'importo corrente, e mira, a quanto risulta, a garantire la conservazione dell'azienda in attesa che questa sia ereditata ab intestato dalla moglie del sig. Bredemeier, che è stata informalmente designata dal padre quale erede dell'azienda. I tre, apparentemente, vivono insieme.
7. Fra il giugno del 1980 e il giugno del 1985, quando il sig. Bredemeier semplicemente gestiva la proprietà in nome e per conto del suocero, l'azienda di quest'ultimo era soggetta ad un impegno di non commercializzazione. Durante tale periodo il sig. Bredemeier produceva latte nella propria azienda ed aveva di conseguenza ottenuto di una quota per gli anni a venire. Nessuna quota risultava assegnata all'azienda del suocero.
8. Nel 1989, essendo venuto a conoscenza delle sentenze della Corte nelle cause Mulder e von Deetzen I , il sig. Bredemeier presentava domanda per ottenere una quota in relazione a tale azienda. La domanda veniva respinta in quanto l'affitto dell'azienda era cominciato dopo lo scadere del periodo di non commercializzazione. Nel 1990 l'interessato ritornava alla carica facendo valere che il contratto di affitto era in realtà un accordo simile ad una successione ereditaria. Anche tale domanda veniva respinta, sulla base della constatazione che egli non aveva ereditato l'azienda, ma l'aveva presa in affitto. Il sig. Bredemeier ha in seguito impugnato giudizialmente il rigetto delle sue domande.
9. L'azione del sig. Bredemeier è stata respinta in prima istanza in particolare per il motivo che l'affitto attraverso il quale egli è entrato in possesso dell'azienda non configurava «eredità o (...) via analoga all'eredità». In appello egli ricorre contro queste conclusioni, sottolineando le circostanze sopra descritte.
10. Il giudice di rinvio stima necessaria sul punto una decisione pregiudiziale della Corte di Giustizia. Egli ricorda la sentenza della Corte von Deetzen II , secondo cui l'espressione «o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria» in una disposizione correlata «va interpretata nel senso che si riferisce, a prescindere dalla forma giuridica nella quale essa venga effettuata, a qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria. Essa comprende quindi, in particolare, le operazioni effettuate fra un produttore ed il suo erede presunto e aventi ad oggetto l'azienda considerata purché l'operazione di cui trattasi sia strutturata in modo tale che, in base al suo scopo ed al suo oggetto, miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda da parte dell'erede presunto e non al conseguimento del valore commerciale dell'azienda da parte del de cuius».
Però, detto giudice rileva pure che, l'erede designato dell'azienda agricola in questione non è il sig. Bredemeier, bensì sua moglie.
11. Esso ha, pertanto, sospeso il giudizio e chiesto una decisione pregiudiziale sulla seguente questione:
«Se un'azienda agricola possa considerarsi ricevuta per "via analoga all'eredità", ai sensi dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GU L 90, pag. 13), come emendato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35), quando, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione, assunto dal produttore in forza del regolamento (CEE) n. 1078/77, l'azienda sia da questi concessa in locazione al marito dell'erede designata, anteriormente al 29 giugno 1989, a condizioni più favorevoli rispetto alle normali condizioni praticate sul mercato».
Analisi del caso
12. Le osservazioni presentate in questo procedimento sono piacevolmente concise. Il sig. Bredemeier ha depositato una sola pagina, mentre la Commissione si è fermata ad otto. Né l'uno né l'altra hanno chiesto che si svolga l'udienza. Entrambi propongono, essenzialmente, che la Corte segua la giurisprudenza risultante dalla sentenza von Deetzen II ed io sono d'accordo.
La connessione tra le sentenze Rauh e Von Deetzen II
13. Una piccola difficoltà nell'applicare quella sentenza sembrerebbe essere costituita dal fatto che essa riguardava una norma diversa da quella di cui qui si tratta, una norma formulata (nella maggior parte delle versioni linguistiche) in termini leggermente diversi. Comunque, io non ritengo che ciò costituisca un ostacolo.
14. La norma interpretata nella sentenza von Deetzen II era l'art. 7 bis del regolamento n. 1546/88 , inserito dall'art. 1, 3), del regolamento n. 1033/89 . Tale norma dispone sostanzialmente che un quantitativo di riferimento specifico, una volta attribuito, segua l'azienda in caso di trasmissione «per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria», proprio come già avveniva ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 857/84 , per i quantitativi di riferimento ordinari, quando un'azienda era trasferita per successione ereditaria.
15. Tale norma, dunque, non concerne l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un'azienda che è stata trasferita per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria - il punto in questione nel presente caso - bensì il trasferimento di un'azienda cui tale quota fosse già stata attribuita.
16. La norma di cui si tratta nel presente caso è stata introdotta nell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 dall'art. 1, III, lett. a), n. 5 del regolamento n. 1639/91 .
Il primo considerando di quest'ultimo constata che l'emendamento era necessario poiché la Corte, con le sentenze Spagl e Pastätter , aveva dichiarato l'art. 3 bis, invalido e perché «a seguito dell'interpretazione dell'art. 3 bis precitato data dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-314/89 (Rauh ), occorre consentire ai produttori che hanno ripreso l'azienda lattiera per via ereditaria o per via analoga all'eredità e che non hanno introdotto domanda tra il 29 marzo e il 29 giugno 1989 o la cui domanda è stata respinta, di introdurre o reintrodurre una domanda». Anche l'emendamento introdotto usa i termini «per via ereditaria o per via analoga all'eredità», leggermente diversi dai termini «per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria», interpretati nella sentenza Von Deetzen II .
17. Tuttavia, nella sentenza Rauh - emessa prima che l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 fosse emendato - la Corte aveva mutuato la terminologia dell'art. 7 bis del regolamento n. 1546/88 per rilevare che l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 doveva essere interpretato nel senso che «è consentita, alle condizioni ivi stabilite, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un'azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine, successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione (...)».
18. In tali circostanze appare chiaro che, per quanto eventuali ragioni stilistiche possano aver indotto il Consiglio a variare la formulazione usata, il significato che si intendeva attribuire all'espressione «in eredità o per via analoga all'eredità» nella versione emendata dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 è esattamente identico a quello dell'espressione «per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria» nell'art. 7 bis del regolamento n. 1546/88.
Estensione dell'interpretazione fornita nella sentenza Von Deetzen II
19. La residua difficoltà incontrata dal giudice nazionale sta nel fatto che l'interpretazione elaborata nella causa Von Deetzen II si riferisce all' «erede presunto» e che nel presente caso l'erede potenziale dei beni del suocero non è il sig. Bredimeier, bensì sua moglie.
20. La Commissione osserva - ed io sono d'accordo - che il punto essenziale della sentenza Von Deetzen II è che «l'operazione (...) miri (...) principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda da parte dell'erede presunto e non (...) al conseguimento del valore commerciale dell'azienda da parte del de cuius» e che il concetto in questione si riferisce «a prescindere dalla forma giuridica nella quale essa venga effettuata (...) a qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria ». Tali definizioni includono in linea di principio situazioni come la presente, nella quale due coniugi gestiscono congiuntamente un'azienda della quale uno è l'erede presuntivo e l'altro il conduttore a condizioni favorevoli pattuite a causa della relazione intercorrente fra le parti.
21. In ogni caso, come la Commissione ha ulteriormente evidenziato, è essenziale che l'erede presuntivo sia l'effettivo beneficiario e che non ci sia un trasferimento dissimulato ad un'altra parte. In caso di divorzio, cioè, l'erede presuntivo deve essere in grado di far valere i suoi diritti sull'azienda e sulla quota. Inoltre, deve essere soddisfatta la condizione del punto 38 della sentenza Von Deetzen II, concernente l'intenzione principale delle parti nell'accordo. Il giudice nazionale deve accertare, prima di decidere in favore del sig. Bredemeier, che tali condizioni siano soddisfatte alla luce di tutte le circostanze di fatto e di diritto del caso.
Conclusione
22. Sono pertanto del parere che la Corte debba rispondere nei seguenti termini al Niedersächsische Oberverwaltungsgericht:
L'affitto di un'azienda al coniuge dell'erede presuntivo dell'azienda stessa costituisce trasferimento «per via ereditaria o per via analoga all'eredità» ai fini dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 purché:
- le condizioni d'affitto siano tali che, compatibilmente con la sua causa e con il suo contenuto, l'intenzione principale delle parti sia che l'azienda debba continuare ad essere sfruttata dal potenziale beneficiario e non che il valore di mercato dell'azienda debba essere realizzato da chi ha dato luogo all'aspettativa ereditaria;
e
- l'erede presuntivo sia l'effettivo beneficiario del trasferimento e i suoi diritti siano mantenuti intatti anche in caso di divorzio o di separazione.
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