Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa, relativa all'imposta sui conferimenti societari, la Corte è chiamata a sviluppare la propria giurisprudenza finora elaborata sulle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE (in prosieguo: la «direttiva 69/335»). Il Bundesfinanzhof pone in sostanza la questione se la concessione di un prestito senza interessi sia soggetta all'imposta sui conferimenti anche nel caso in cui la società beneficiaria abbia in precedenza concluso con il mutuante un contratto di trasferimento dei risultati e di accollo delle perdite.
I - Contesto normativo
Normativa comunitaria
2. Come risulta dal primo considerando della direttiva 69/335, essa mira a promuovere la libera circolazione dei capitali, la quale viene considerata condizione essenziale per la creazione di un'unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno .
3. In base al sesto considerando della direttiva, per quanto riguarda l'imposizione sulla raccolta di capitali, il perseguimento di tale obiettivo presuppone l'abolizione delle imposte indirette fino ad allora vigenti negli Stati membri e l'introduzione, al loro posto, di una imposta che venga applicata, all'interno del mercato comune, una sola volta, e che sia in tutti gli Stati membri di pari livello.
4. L'art. 4, n. 2, della direttiva 69/335, così stabilisce:
«Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1° luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'1%:
(...)
b) l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali;
(...)».
Normativa nazionale
5. L'art. 2, comma 1, n. 4, lett. c), Kapitalverkehrsteuergesetz (legge tedesca relativa all'imposta sulla circolazione dei capitali) del 17 novembre 1972 (BGBl. 1972 I, pag. 2130; in prosieguo: il «KVStG») sottopone all'imposta sui conferimenti il trasferimento, da parte di un socio, di beni ad una società di capitali tedesca a fronte di una controprestazione di valore inferiore, qualora tale operazione sia idonea ad aumentare il valore dei diritti sociali.
6. In base alla giurisprudenza nazionale, la concessione di un prestito senza interessi da parte di un socio deve essere considerata un «trasferimento di beni» ai sensi della citata disposizione.
II - Fatti e procedimento
7. La ricorrente e resistente in cassazione nel procedimento a quo (in prosieguo: la «ricorrente») è una società a responsabilità limitata di diritto tedesco, i cui soci, nell'anno qui in discussione (1990), erano la Preussen-Elektra-AG e la Gemeinschaftswerke Weser GmbH. I soci, nel 1986, al fine di esprimere una volontà unitaria in seno alla ricorrente, convenivano di costituirsi in una società di diritto civile (in prosieguo: «GbR»).
8. Tra questa GbR e la ricorrente sussisteva, con effetto dal 1° gennaio 1987, un contratto di controllo e di trasferimento degli utili, in forza del quale la ricorrente svolgeva la sua attività economica esclusivamente secondo la volontà della GbR. La ricorrente era obbligata a trasferire alla GbR gli utili conseguiti nel periodo durante il quale il contratto era in vigore. La GbR si era dal canto suo obbligata a ripianare tutti i deficit di esercizio insorti in seno alla ricorrente durante il periodo di validità del detto contratto, qualora essi non potessero essere coperti facendo ricorso alle riserve volontarie. Dal contratto di controllo e di trasferimento degli utili i soci potevano recedere, con un termine di preavviso di un anno, alla fine di ogni anno, a partire dal 31 dicembre 1991. Un recesso per giustificato motivo non era peraltro escluso. La ricorrente rinunciò, da parte sua, al diritto di recesso.
9. Indipendentemente dal predetto contratto, nell'anno qui in discussione (1990), i soci accordavano alla ricorrente prestiti senza interessi. Per tale operazione il convenuto e ricorrente in cassazione (in prosieguo: il «Finanzamt») accertava nei confronti della ricorrente l'imposta sui conferimenti. La ricorrente conseguiva nell'anno qui in discussione (1990) utili per DEM 28 948 279.
10. Il ricorso proposto contro la decisione di applicazione dell'imposta sui conferimenti veniva accolto dal Niedersächsischen Finanzgericht (Sezione tributaria del Tribunale della Bassa Sassonia). L'esito del ricorso per cassazione proposto contro tale sentenza dipende, a parere del Bundesfinanzhof quale giudice di cassazione, dalla interpretazione della direttiva 69/335. Conseguentemente il Bundesfinanzhof ha proposto la seguente questione pregiudiziale:
Se sia compatibile con l'art. 4 della direttiva 69/335/CEE relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali, assoggettare all'imposta sui conferimenti la concessione di un prestito senza interessi da parte di un socio alla propria società, qualora al momento della concessione del prestito tra la società e il socio fosse in vigore un contratto di trasferimento dei risultati.
III - Inquadramento del problema
11. In base alla sentenza 28 marzo 1990, causa 38/88 , «se un socio si accolla il passivo di una società nell'ambito di un contratto di trasferimento dei risultati stipulato prima della registrazione del passivo stesso, ciò non aumenta il patrimonio sociale di detta società ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva sulla raccolta di capitali».
12. Tale soluzione poggia sulla considerazione che eventuali successive perdite della società non possono avere alcuna incidenza sull'entità del patrimonio sociale, qualora un socio si sia impegnato ad accollarsi tali perdite .
13. Al contrario, in base alla sentenza 5 febbraio 1991, causa C-249/89 , «la concessione di un prestito senza interessi ad una società da parte di uno dei suoi soci costituisce un'operazione che può essere tassata in forza dell'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335».
14. Tale soluzione, secondo la Corte, si giustifica, in quanto una simile operazione produce un aumento del patrimonio sociale, poiché consente alla società di disporre di capitali gratuitamente, risparmiando sugli interessi. In quanto tale operazione contribuisce al rafforzamento del potenziale economico della società, essa deve essere ritenuta altresì idonea ad aumentare il valore delle quote sociali della società.
15. L'attuale questione pregiudiziale rende necessario un raffronto tra le soluzioni adottate nelle due citate sentenze: occorre domandarsi se l'obbligo di assoggettare ad imposizione fiscale un prestito senza interessi - obbligo riconosciuto dalla Corte nella sentenza 5 febbraio 1991 in virtù dell'interpretazione dell'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335 - possa o meno essere influenzato dalla sussistenza di un contratto di trasferimento dei risultati in precedenza stipulato.
IV - Valutazione
16. L'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, autorizza ad assoggettare all'imposta sui conferimenti quelle operazioni che consentono ad una società di capitali di aumentare il proprio patrimonio sociale senza dover aumentare il capitale. In base al disposto della citata norma, tuttavia, ciò presuppone in primo luogo che si tratti di una operazione effettuata da un socio, in secondo luogo che tale operazione comporti un aumento del patrimonio sociale e, in terzo luogo, che essa sia tra l'altro idonea ad aumentare il valore delle quote sociali.
17. La concessione di un prestito senza interessi è, in via di principio, idonea ad aumentare il patrimonio sociale, poiché implica il risparmio dell'onere degli interessi. La Corte ha sostenuto tale orientamento non solo nella sentenza appena citata 5 febbraio 1991 , ma anche nella sentenza 26 settembre 1996, causa C-287/94 .
18. Nella sentenza 28 marzo 1990 la Corte ha dichiarato che l'accollo del passivo, da parte di un socio, costituisce in via di principio una operazione mediante la quale viene aumentato il patrimonio sociale, giacché tale operazione ripristina il patrimonio sociale alla consistenza avuta prima che si registrasse il passivo. La Corte, tuttavia, ha subito posto una fondamentale limitazione: ciò non si verifica «se il socio si accolla il deficit in forza di un impegno assunto prima che si registrasse il passivo» (il corsivo è mio).
19. La Corte ha fatto applicazione in tale circostanza del criterio, proposto dall'avvocato generale, del rafforzamento del potenziale economico della società beneficiaria . In base a tale criterio l'accollo delle perdite in esecuzione del contratto di trasferimento dei risultati - e pertanto dopo la sua conclusione - non può produrre alcuna modifica, poiché fin dal primo momento era pacifico che né il disavanzo né gli utili avrebbero avuto in definitiva alcun effetto sull'entità del patrimonio sociale.
20. Per rispondere alla questione pregiudiziale risulta pertanto decisivo verificare se la concessione di un prestito senza interessi rafforzi il potenziale economico della società che lo riceve.
21. Il Finanzamt ritiene che nel caso di specie sussista un siffatto rafforzamento, soprattutto in considerazione dell'autonomia, sul piano giuridico, della concessione del prestito dal contratto di trasferimento dei risultati. Il Finanzamt sottolinea come un prestito senza interessi costituisca un'operazione autonoma nel traffico commerciale, mediante la quale il potenziale economico della società ricevente viene rafforzato per il solo fatto del risparmio degli interessi. In tale contesto il Finanzamt sottolinea altresì come l'imposta sui conferimenti costituisca una imposta sulla circolazione dei capitali - e non sui profitti.
22. Quanto all'ultimo punto occorre obiettare che il fatto che l'imposta sui conferimenti abbia la natura di un'imposta sulla circolazione dei capitali, di per sé non osta ad una considerazione dell'idoneità dell'operazione in parola a rafforzare il potenziale economico della società. Per il resto si può concordare con il Finanzamt che dal contratto di trasferimento dei risultati non discende, in via di principio, alcun obbligo di concedere un prestito senza interessi, attesa la reciproca autonomia dei due contratti sul piano giuridico . Tuttavia, il contratto di trasferimento dei risultati incide sull'idoneità del risparmio degli interessi a rafforzare il potenziale economico, poiché, a determinate condizioni, potrebbe neutralizzare gli effetti di tale risparmio sul piano dei risultati.
23. Tuttavia, il Finanzamt ritiene che, a prescindere dall'autonomia giuridica dei due contratti, anche in base ad una valutazione in termini economici sussista un rafforzamento del potenziale economico, poiché, oltre al risparmio degli interessi, la concessione di un prestito senza interessi contribuisce, al momento della sua concessione, al rafforzamento del potenziale economico della società grazie all'immediata disponibilità della somma mutuata. A parere del Finanzamt, depone altresì a favore della ritenuta sussistenza di un rafforzamento del potenziale economico della società beneficiaria, la circostanza che il contratto di trasferimento dei risultati non potrebbe eliminare un rafforzamento già prodottosi grazie alla concessione del prestito senza interessi. Il rafforzamento economico si verificherebbe al momento della concessione, poiché già in tale momento il valore dell'obbligazione è inferiore alla somma di denaro effettivamente ottenuta. Il Finanzamt osserva altresì che il potenziale economico di una società si modifica di continuo; il patrimonio sociale risultante dal bilancio non terrebbe conto di tali modificazioni e, pertanto, non riprodurrebbe un'immagine fedele di tale potenziale.
24. Sempre a parere del Finanzamt, occorre, a questo proposito, altresì tener presente che tra la concessione del prestito e la chiusura dell'anno d'esercizio sarebbe stato possibile recedere dal contratto di trasferimento dei risultati.
25. In relazione agli argomenti sostenuti dal Finanzamt, occorre in primo luogo osservare che la Corte ha ammesso la sussistenza di un rafforzamento del potenziale economico di una società in un caso di concessione di un prestito senza interessi poiché in tale caso di specie il risparmio degli interessi a vantaggio della società, era rimasto stabilmente nel suo patrimonio, in quanto tale società non si era previamente obbligata alla restituzione di esso per mezzo di un trasferimento di risultati. Con il criterio del rafforzamento del potenziale economico, pertanto, l'attenzione si focalizza non solo sull'aumento del patrimonio sociale che si verifica al momento della concessione del prestito, ma anche sugli effetti più duraturi di questa prestazione finanziaria, che si manifestano in forma di aumento del valore delle quote sociali.
26. L'ipotesi di un rafforzamento del potenziale economico della società beneficiaria potrebbe, pertanto, cadere alla luce di una valutazione economica non riferita ad un determinato momento; ma una tale valutazione risulta necessaria .
27. Infatti, qualora la prestazione di un socio, fornita sotto forma di concessione di un prestito senza interessi, serva soltanto a migliorare il risultato della società beneficiaria in vista della chiusura dell'anno d'esercizio, il potenziale economico di essa, contrariamente all'opinione del Finanzamt, non viene rafforzato in modo durevole. Viene semplicemente effettuata una operazione nel capitale esterno della società, che produce un miglioramento del risultato - risultato destinato ad essere trasferito in forza del contratto di trasferimento dei risultati in precedenza concluso. In presenza di un contratto di trasferimento dei risultati, può ritenersi sussistente un corrispondente rafforzamento solo qualora il vantaggio arrecato alla società non si traduca solo e direttamente nei conti annuali di chiusura dell'esercizio.
28. Tuttavia, Come esattamente segnalato dalla Commissione, un risparmio degli interessi a vantaggio della società beneficiaria della concessione di un prestito senza interessi, produce immediatamente effetti sul risultato di essa, in quanto influenza i conti annuali. Per effetto della esecuzione del contratto di trasferimento dei risultati, però, tale vantaggio viene a sua volta integralmente ritrasferito sul socio, o mediante un aumento dell'utile trasferito ovvero mediante una riduzione delle perdite da ripianare.
29. Rimane, pertanto, tutt'al più da domandarsi se la possibilità di disporre di una somma in prestito senza interessi possa rappresentare un vantaggio economico nel senso di un duraturo rafforzamento del potenziale economico. La Commissione è di parere contrario: in base ad una valutazione di tipo economico, agli effetti dell'imposta sulle società sarebbe corretto parificare la concessione di un prestito senza interessi in presenza di un contratto di trasferimento dei risultati, alla concessione di un prestito ad interessi di mercato. Anche la ricorrente nel procedimento a quo sottolinea come le due operazioni, da un punto di vista economico, non producano effetti differenti sul potenziale economico della società beneficiaria, poiché l'adempimento dell'obbligo di pagare gli interessi e l'adempimento dell'obbligazione nascente dall'esistenza di un contratto di trasferimento dei risultati verrebbero a coincidere cronologicamente. Ciò considerato, si potrebbe senz'altro riconoscere che il ritrasferimento del risparmio degli interessi in adempimento di un contratto di trasferimento dei risultati equivalga, sul piano economico, ad un pagamento di interessi.
30. Potrebbe però risultare decisiva la circostanza che la Corte, nella sua sentenza 5 febbraio 1991 , in un caso di concessione di un prestito senza interessi, ha preso in considerazione l'entità del risparmio degli interessi per accertare l'effettivo valore della prestazione effettuata - e, quindi, per determinare la base imponibile.
31. In base a quanto sopra esposto, si deve concludere che la concessione di un prestito senza interessi ad una società di capitali non rafforza il suo potenziale economico, qualora sia stato in precedenza stipulato un contratto di trasferimento dei risultati, poiché in forza di tale contratto il risparmio degli interessi viene integralmente ritrasferito, senza alcun aumento del potenziale economico.
32. Occorre infine domandarsi se la conclusione appena raggiunta possa in qualche modo essere influenzata dalla permanenza in vigore del contratto di trasferimento dei risultati oltre il momento della concessione del prestito fino alla chiusura dell'esercizio. Tale questione è stata infatti discussa dalle parti nella trattazione orale con esiti controversi. Il Finanzamt osserva come un contratto di trasferimento dei risultati non possa eliminare la rilevanza del conferimento, a suo parere soggetto all'imposta sulle società, soprattutto nel caso in cui da tale contratto si possa recedere o esso possa essere sciolto prima del trasferimento del risultato. La Commissione parimenti collega l'esonero dall'imposta alla permanenza in vigore del contratto. La ricorrente, tuttavia, segnala che in caso di cessazione del contratto nel periodo compreso tra la concessione del prestito e la fine dell'esercizio annuale, si deve redigere un bilancio provvisorio.
33. A tal proposito occorre, in primo luogo, osservare che la discussione appare meramente ipotetica, in quanto nel caso di specie dal contratto di trasferimento dei risultati si poteva recedere solo alla fine di ogni esercizio annuale ed esso non è neanche stato oggetto di un recesso per motivi eccezionali. Inoltre, deve rilevarsi che dallo stesso criterio del rafforzamento del potenziale economico risulta che prestazioni spontanee, come la concessione di un prestito senza interessi, rimangono soggette all'imposta sui conferimenti qualora il vantaggio da esse apportato permanga presso la società, ipotesi che si verifica, tra l'altro, quando un contratto di trasferimento dei risultati in precedenza stipulato non venga adempiuto o, meglio, non possa essere adempiuto. Assume rilievo, quindi, non tanto la permanenza in vigore del contratto di trasferimento dei risultati, quanto la possibilità del suo adempimento.
34. Da tutto ciò risulta che l'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, deve essere interpretato nel senso che la concessione di un prestito senza interessi da parte di un socio alla sua società non può essere assoggettato all'imposta sui conferimenti, qualora prima della concessione del prestito sia stato stipulato, tra la società ed il socio, un contratto di trasferimento dei risultati con obbligo di accollo delle perdite, il cui adempimento non sia divenuto impossibile.
V - Spese
35. Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
VI - Conclusione
36. Alla luce di quanto sopra, propongo di risolvere la questione pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof come segue:
Non è compatibile con l'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335/CEE, relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali, assoggettare all'imposta sui conferimenti la concessione di un prestito senza interessi da parte di un socio alla propria società, qualora al momento della concessione del prestito tra la società e il socio fosse in vigore un contratto di trasferimento dei risultati, il cui adempimento non sia divenuto impossibile.
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