Conclusioni dell avvocato generale
1. Con ordinanza del 31 ottobre 2000, pervenuta alla cancelleria della Corte il successivo 20 novembre, l'8° Juízo Cível da Comarca do Porto (Portogallo) ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234 CE, due quesiti pregiudiziali relativi all'interpretazione della direttiva 90/314/CEE , nel quadro di un contenzioso che oppone un'agenzia di viaggi a un cliente che, a seguito dei gravi disagi subiti nel corso di un soggiorno in un villaggio turistico, si è rifiutato di pagare l'agenzia per il servizio da essa reso. Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se la nozione di viaggio «tutto compreso», che delimita l'ambito di applicazione della direttiva, includa altresì i viaggi c.d. «su misura» («à la carte»), cioè i viaggi organizzati su domanda e iniziativa del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori in conformità alle loro specifiche richieste.
I - Quadro giuridico
A - La direttiva 90/314/CEE
2. Scopo della direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici «tutto compreso» venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità (art. 1).
3. L'art. 2 della direttiva dispone che:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:
a) trasporto,
b) alloggio,
c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del "tutto compreso".
La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva;
2) organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore;
3) venditore: la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore;
4) consumatore: la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ("il contraente principale") o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ("gli altri beneficiari") o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso ("il cessionario");
5) contratto: l'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o al venditore».
4. L'art. 3 della direttiva dispone che:
«1. Qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita dall'organizzatore o dal venditore al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre condizioni applicabili al contratto non debbono contenere indicazioni ingannevoli.
2. Qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve indicare in maniera leggibile, chiara e precisa il prezzo, nonché le informazioni adeguate per quanto riguarda:
a) la destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello di confort e le caratteristiche principali della stessa, la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato membro di destinazione interessato;
c) i pasti forniti (meal plan);
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione in materia di passaporto e visti e le formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;
f) l'importo o la percentuale del prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione che occorre un numero minimo di partecipanti per effettuare il servizio tutto compreso e, in tal caso, la data limite di informazione del consumatore in caso di annullamento.
Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore, a meno che:
- prima della conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse; l'opuscolo deve fare esplicito riferimento a quanto sopra;
- si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del contratto».
5. Ai sensi dell'art. 4 della direttiva:
«1. a) L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della conclusione del contratto, le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro o degli Stati membri in questione in materia di passaporti e visti in particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli, nonché le informazioni relative alle formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;
b) L'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima dell'inizio del viaggio, le informazioni seguenti:
i) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; posto assegnato al viaggiatore, per esempio, cabina o cuccetta sulla nave, carrozza con cuccette o vagone letto sul treno;
ii) nome, indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore e/o del venditore o, se non esiste, nome, indirizzo e numero di telefono degli uffici locali suscettibili di aiutare il consumatore in caso di difficoltà.
Se tali rappresentanti e organismi non esistono, il consumatore deve in ogni caso disporre di un numero telefonico di emergenza o di qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l'organizzatore e/o il venditore;
iii) per i viaggi e i soggiorni di minorenni all'estero, informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o il responsabile locale del suo soggiorno;
iv) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o di un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.
2. Gli Stati membri vigilano affinché si applichino ai contratti i principi seguenti:
a) a seconda del servizio tutto compreso in questione, il contratto contiene almeno le clausole figuranti nell'allegato;
b) tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate prima della conclusione del contratto; il consumatore ne riceve copia;
c) la disposizione della lettera b) non deve impedire la conclusione tardiva o "all'ultimo momento" di prenotazioni o di contratti.
3. Il consumatore che sia nell'impossibilità di usufruire del servizio tutto compreso può cedere la propria prenotazione - dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della partenza - ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per tale servizio. La persona che cede il proprio servizio tutto compreso e il cessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell'organizzatore o del venditore parte del contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione.
4. a) I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per tener conto delle variazioni nei:
- costi di trasporto, compreso il costo del carburante;
- diritti e tasse su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al servizio tutto compreso in questione;
b) il prezzo stabilito nel contratto non sarà aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista per la partenza.
(...)».
6. In base all'allegato della direttiva, tra gli «[e]lementi da inserire nel contratto qualora siano pertinenti per il servizio tutto compreso considerato» vi sono i «particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato» [lett. j)].
B - La normativa nazionale
7. Fra i testi con cui la direttiva è stata trasposta nell'ordinamento giuridico portoghese figura il decreto legge n. 209/97 del 13 agosto 1997 che regola l'accesso e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo . L'art. 17 di detto decreto legge ricomprende nella nozione di viaggi turistici non solo quelli «tutto compreso», come definiti all'art. 2, n. 1, della direttiva (v. art. 17, n. 2, del decreto legge), ma anche quelli «su misura», cioè i viaggi turistici «preparati su domanda del cliente per rispondere alle necessità da questo manifestate» (art. 17, n. 3) .
II - Fatti e quesiti pregiudiziali
8. Il sig. Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido aveva acquistato dalla società Club-Tour, Viagens e Turismo S.A. (in prosieguo: «Club-Tour»), un'agenzia di viaggi attiva nell'organizzazione e nella vendita di viaggi turistici, un viaggio comprensivo di trasporto aereo e alloggio per due settimane, a pensione completa, in un villaggio turistico greco denominato «Club Med di Gregolimano» al prezzo di PTE 1 692 928, di cui PTE 1 155 860 per il soggiorno in detto villaggio turistico.
9. Per il soggiorno del sig. Garrido Club-Tour si rivolse all'agenzia di viaggi Club Med Viagens Lda (in prosieguo: «Club Med»), acquistando da essa il soggiorno dell'interessato presso il Club Med di Gregolimano. Fu quindi Club Med a provvedere alle necessarie prenotazioni presso il villaggio turistico di Gregolimano (alloggio, pasti e trasferimenti) e anche ad elaborare il relativo programma, a pubblicizzarlo ed a fissarne il prezzo complessivo, «tutto compreso».
10. Al suo arrivo nel villaggio turistico prescelto, la famiglia Garrido ebbe la sgradevole sorpresa di trovarlo infestato da migliaia di vespe che le impedirono per tutta la durata del soggiorno di godersi le vacanze. D'altra parte, l'immediata richiesta del signor Garrido di essere trasferito in un altro villaggio non potè essere accolta da Club-Tour, dato che Club Med, con cui la prima si era a sua volta messa in contatto al medesimo fine, dichiarò di non essere in grado di predisporre tempestivamente una valida alternativa.
11. Dato quanto era successo, al suo rientro in Portogallo il signor Garrido si è rifiutato di pagare il prezzo pattuito con Club-Tour. Questa ha allora promosso un giudizio innanzi al 8° Juizo Cível da Comarca do Porto per chiedere la condanna del Garrido al pagamento dell'importo dovuto. A sostegno della propria pretesa, detta agenzia ha in particolare contestato l'applicabilità della direttiva al caso di specie a motivo del fatto che, a suo avviso, il servizio offerto in tale caso non può essere qualificato come una «prefissata combinazione» ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva.
12. Considerato che, come risulta dal suo preambolo, la direttiva intende tutelare il consumatore di servizi turistici responsabilizzando gli operatori e le agenzie di viaggio per i danni dovuti ad una non corretta esecuzione degli impegni contrattuali, e muovendo dall'assunto che la legge nazionale deve essere interpretata e applicata conformemente alla direttiva, l'8° Juízo Cível da Comarca do Porto ha posto alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1) Se i viaggi organizzati dalle agenzie, su domanda e iniziativa del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alla loro richieste, comprensivi del trasporto e dell'alloggio in un complesso turistico ad un prezzo "tutto compreso" e di una durata superiore alle 24 ore o comprensiva di un pernottamento rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 2, punto 1, della direttiva sui "viaggi organizzati".
2) Se l'espressione "prefissata combinazione" contenuta in detta disposizione possa essere interpretata con riferimento al momento in cui il contratto viene stipulato tra l'agenzia e il cliente».
III - Analisi giuridica
A - Sul primo quesito pregiudiziale
13. Con il primo quesito pregiudiziale, il giudice a quo chiede in sostanza se la nozione di servizio «tutto compreso» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva includa altresì i viaggi tutto compreso «su misura» («à la carte»), cioè servizi turistici che si caratterizzano per il fatto di essere organizzati su domanda e iniziativa del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste e di non essere, quindi, prefissati unilateralmente dalle agenzie di viaggio.
14. Devo anzitutto rilevare che tutte le parti che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento, segnatamente i governi portoghese, austriaco, belga, spagnolo e francese, nonché la Commissione, hanno concluso in modo univoco proponendo, tutte, di rispondere in senso positivo alla questione in esame, e ciò sulla base degli argomenti che passo ora a esporre e che peraltro, preciso subito, interamente condivido.
15. In primo luogo, si è osservato che tale risposta discende dal testo stesso della disposizione in esame, che espone una nozione ampia di servizio «tutto compreso», nozione dalla quale nulla autorizza ad inferire l'esclusione dei viaggi «su misura» o comunque una diversità di trattamento per tali viaggi rispetto alla disciplina generale. In effetti, ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva, perché un servizio possa essere qualificato tra quelli «tutto compreso» è sufficiente, da un lato, che la combinazione di servizi turistici venduta da un'agenzia di viaggi a prezzo forfettario comprenda due dei tre tipi di prestazioni che, ai sensi della medesima disposizione, caratterizzano detti servizi (cioè trasporto, alloggio e altri servizi, non accessori al trasporto e all'alloggio, che costituiscono una parte significativa del «tutto compreso»), e, dall'altro, che detto servizio superi le 24 ore o comprenda un pernottamento. Per contro, la direttiva non esige né che il servizio sia frutto di una proposta dell'agenzia al cliente, né che corrisponda, salvo gli indicati aspetti, a uno schema rigido del servizio stesso; eventuali adattamenti di tale schema su richiesta del singolo consumatore non sembrano quindi di per sé idonei ad alterare le indicate caratteristiche qualificanti della nozione in discussione.
16. A conferma di quanto precede, diversi governi e la Commissione hanno giustamente ricordato che nella sentenza Rechberger la Corte ha ribadito che «ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, perché si possa parlare di un servizio "tutto compreso" è sufficiente che sussista previamente una combinazione di almeno due dei tre elementi colà citati qualora essa sia venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario» (punto 29), sicché il fatto che il corrispettivo dovuto dal consumatore corrisponda ad uno solo degli elementi del servizio non preclude l'applicazione della direttiva. Non solo, ma la Corte ha proseguito precisando che «il fatto di limitare l'ambito d'applicazione della direttiva ai viaggi "tutto compreso" offerti ad un numero potenzialmente illimitato di consumatori non trova alcun fondamento nel testo della direttiva e contravverrebbe alla finalità della medesima. Ai fini dell'applicazione della direttiva, infatti, è sufficiente, da un lato, che i viaggi siano venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità ad un prezzo forfettario e, dall'altro, che il viaggio "tutto compreso" comprenda almeno due degli elementi menzionati dall'art. 2, n. 1, della direttiva» (punto 31).
17. Nello stesso senso depone, come hanno sottolineato vari governi, anche la sentenza AFS , nella quale la Corte si è pronunciata in riferimento ad un servizio per il quale era stata messa in dubbio l'applicabilità dell'art. 2, punto 1, della direttiva, dato che il soggiorno previsto era di lunga durata e fornito a titolo gratuito (si trattava, infatti, di un viaggio compiuto nell'ambito di un programma di scambio di studenti). In tale occasione, dopo aver ancora una volta ricordato che la nozione di servizio «tutto compreso» non esige che siano presenti tutti gli elementi indicati dal predetto art. 2, punto 1, della direttiva, la Corte ha precisato, da un lato, che il fatto che il servizio sia prestato a titolo oneroso «non costituisce un elemento indispensabile» di tale nozione (punto 26), e, dall'altro, che per quanto «l'alloggio facente parte di in un viaggio tutto compreso [sia] abitualmente di una durata relativamente breve», tale durata «non può essere considerat[a] come un elemento determinante», posto che la direttiva, applicandosi a «tutti i viaggi che superano le 24 ore», «[non prevede] alcuna durata massima» (punto 27).
18. A sostegno della prospettata interpretazione, alcuni governi e la Commissione evocano inoltre i lavori preparatori della direttiva e le modifiche che nel corso di tali lavori sono state apportate all'art. 2, punto 1, appunto per ampliare la nozione di servizio o viaggio «tutto compreso» a prezzo forfettario rispetto all'originaria proposta della Commissione del 23 marzo 1988 . Mentre, infatti, in quest'ultima la nozione di «tutto compreso» includeva solamente «la prefissata combinazione e offerta a prezzo forfettario di almeno due dei seguenti elementi», ora, come si è visto, per viaggio «tutto compreso» si intende «la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario» . Questo conferma, in sostanza, che il legislatore comunitario ha intenzionalmente scelto di passare da una nozione di servizio concepita e offerta in vendita senza alcun intervento del consumatore ad una che non consente di escludere il servizio «su misura», cioè quello «venduto» soddisfacendo le particolari esigenze di un dato consumatore. Ma vi è di più. Sempre nella proposta originaria della Commissione, «organizzatore» veniva definito come «la persona che, nell'esercizio della sua attività, organizza servizi "tutto compreso" e li presenta al pubblico mediante opuscoli o altre forme di pubblicità», con ciò dando chiaramente a intendere che il servizio «tutto compreso» corrispondeva a modelli prestabiliti, descritti e pubblicizzati in opuscoli. Nel testo finale, invece, a seguito delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale, che consideravano detta definizione troppo restrittiva del campo d'applicazione della direttiva, la disposizione definisce l'«organizzatore» come «la persona che organizza in modo non occasionale servizi "tutto compreso" e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore» .
19. In un rapporto del 1999 sull'attuazione della direttiva , più volte evocato anche dalle parti, la Commissione aveva tra l'altro insistito proprio sulle modifiche subite dalla direttiva nel corso dei lavori preparatori, per dedurne già allora che, sebbene il testo dell'art. 2, punto 1, della direttiva non sia esplicito in questo senso, sarebbe difficile sostenere che tale disposizione non include anche i viaggi «tutto compreso» organizzati su misura, posto che le esigenze di tutela del consumatore sono le medesime sia per questo tipo di viaggi sia per quelli predisposti preventivamente dall'organizzatore.
20. Ma in questo senso, osserva ancora la Commissione, depone anche una lettura sistematica della direttiva. In effetti, ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. a), «a seconda del servizio tutto compreso in questione, il contratto contiene almeno le clausole figuranti nell'allegato» della direttiva medesima. In quest'ultimo, alla lett. j), viene precisato che tra gli «elementi da inserire nel contratto qualora siano pertinenti per il servizio tutto compreso considerato» vi sono i «particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato» . Questo significa che, prima della stipulazione del contratto, il consumatore può esprimere all'agenzia di viaggi o all'organizzatore desideri particolari o esigenze specifiche e che, per questo fatto, non è tenuto ad accettare solo le «prefissate combinazioni» che gli vengono proposte dai detti soggetti. Del resto, aggiunge il governo austriaco, già ora sono numerosi gli organizzatori di viaggi che predispongono moduli di servizi turistici che possono essere combinati di volta in volta proprio in funzione delle esigenze della clientela, così come esistono viaggi «tutto compreso» previamente organizzati che, al momento di effettuare la prenotazione per conto di un determinato cliente, possono subire modifiche sempre in base alle specifiche necessità espresse da quest'ultimo.
21. Ma al di là di queste considerazioni, peraltro a mio avviso di per sé decisive, le parti hanno concordemente sottolineato che, seppure il testo della disposizione ed i lavori preparatori dovessero lasciar sussistere ancora un dubbio, questo sarebbe definitivamente fugato ove si tenga presente che l'interpretazione della direttiva in esame deve ispirarsi ad un criterio tutt'altro che restrittivo al fine di assicurare al consumatore la tutela più ampia possibile. In questo senso, mi sembrano palesemente orientate le citate pronunce della Corte nei casi AFS e Rechberger, ma in questo senso, mi permetto di ricordare, mi sono pronunciato anch'io di recente, nelle conclusioni che ho svolto nel caso Leitner , ricollegando tale criterio interpretativo non solo all'analisi sistematica del testo e alle finalità della direttiva, ma anche alla circostanza che questa è stata adottata ai sensi dell'art. 100 A (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), il cui n. 3 esige che le misure di armonizzazione in materia di tutela dei consumatori si basino su un livello di protezione elevato . Ora, un'interpretazione dell'art. 2, punto 1, della direttiva che andasse in direzione opposta a quella qui suggerita porterebbe appunto ad una riduzione della tutela del consumatore per tutta l'area dei viaggi «su misura».
22. Le riferite osservazioni delle parti intervenute mi paiono, come ho anticipato, del tutto condivisibili. Di conseguenza propongo che al primo quesito pregiudiziale si dia una risposta positiva.
B - Sul secondo quesito pregiudiziale
23. Con il secondo quesito pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se l'espressione «prefissata combinazione» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva possa essere interpretata con riferimento al momento in cui il contratto viene stipulato tra l'agenzia di viaggi e il cliente.
24. Tenuto conto della soluzione suggerita per il primo quesito pregiudiziale, cioè che la nozione di viaggio «tutto compreso» include quelli organizzati «su misura», tutte le parti convengono nel ritenere che al quesito debba rispondersi positivamente, ad esclusione, precisa il governo spagnolo, dei servizi che siano concordati sul luogo della prestazione o della destinazione turistica.
25. Anche su tale punto le osservazioni delle parti mi paiono condivisibili. In effetti, posto che tra i servizi turistici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva vi sono anche quelli che nascono a seguito di un'organizzazione «concertata» tra l'agenzia di viaggi e il singolo cliente e che tale «concertazione» può protrarsi fino al momento in cui le parti raggiungono l'accordo, e quindi fino alla stipulazione del contratto, all'espressione «prefissata combinazione» non può che attribuirsi il significato indicato nel quesito in esame. D'altra parte, un servizio turistico non cessa di essere un viaggio «tutto compreso» ai sensi della direttiva per il solo fatto che il consumatore fa conoscere all'organizzatore i suoi particolari desideri «al momento della prenotazione» [v. allegato della direttiva, lett. j)].
26. Il governo francese e la Commissione hanno del resto ricordato che nel precitato rapporto del 1999 quest'ultima aveva suggerito la soppressione del termine «prefissata», giudicato ambiguo e fonte di incertezze. In effetti, se si ritiene, come io ritengo, che la direttiva includa anche i viaggi organizzati su misura, cioè quelli i cui dettagli possono essere finalizzati in prossimità o in occasione della stipulazione del contratto di viaggio, detto termine appare effettivamente superfluo.
27. In conclusione, sono dell'avviso che debba darsi una risposta positiva anche al secondo quesito pregiudiziale.
IV - Conclusioni
28. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo perciò alla Corte di dichiarare che:
«1) I viaggi organizzati dalle agenzie, su domanda e iniziativa del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alla loro richieste, comprensivi del trasporto e dell'alloggio in un complesso turistico ad un prezzo "tutto compreso" e di una durata superiore alle 24 ore o comprensiva di un pernottamento, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, punto 1, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
2) L'espressione "prefissata combinazione" contenuta nell'art. 2, punto 1, della direttiva 90/314/CEE può essere interpretata con riferimento al momento in cui il contratto viene stipulato tra l'agenzia e il cliente».
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