Conclusioni dell avvocato generale
1 L'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Germania) chiede alla Corte di interpretare l'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (1).
2 Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le sanzioni previste da tale disposizione possano essere pronunciate esclusivamente qualora l'imprenditore agricolo abbia formulato false dichiarazioni al momento dell'inoltro della domanda d'aiuto. Nella causa principale, l'Agrargenossenschaft Pretzsch eG, una cooperativa tedesca, ha inoltrato una domanda d'aiuto «superfici» (2) rispettando le disposizioni in vigore, ma non ha informato l'Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, l'autorità tedesca competente, delle modifiche avvenute posteriormente alla presentazione di detta domanda. Tali modifiche erano, tuttavia, tali da privare la ricorrente dell'aiuto richiesto.
I - Ambito normativo comunitario
Regolamento (CEE) n. 1765/92
3 Il regolamento (CEE) n. 1765/92 (3) istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi nel quale il ritiro dei terreni occupa una posizione centrale. Il ritiro dei terreni assolve due funzioni distinte. Da una parte dà diritto, esattamente come una coltivazione, ad un pagamento compensativo (4), e, d'altra parte, la sua esistenza condiziona il diritto del produttore ad un aiuto per i seminativi (5).
4 L'art. 2 del regolamento n. 1765/92 stabilisce le regole generali per la concessione di pagamenti compensativi.
5 Ai sensi di detto art. 2, n. 1, i coltivatori di seminativi comunitari possono rivendicare un pagamento compensativo alle condizioni stabilite dagli articoli 2-13 del regolamento in esame.
6 Lo stesso art. 2, n. 2, secondo comma, stabilisce che «[i]l pagamento compensativo è accordato per la superficie investita a seminativi o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 7 del presente regolamento (...)».
7 Gli art. 4-6 del regolamento 1765/92, fissano i metodi di calcolo dei pagamenti compensativi che differiscono secondo il tipo di seminativi preso in considerazione.
8 L'art. 7 del regolamento n. 1765/92 precisa le disposizioni applicabili al ritiro dei seminativi.
9 Ai sensi del succitato art. 7, n. 4, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti che non sono destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo.
10 Il regolamento n. 1765/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999 (6). Le modifiche apportate da questo nuovo regime di aiuti rispetto a quello istituito nel 1992 non hanno un carattere sostanziale. Il ritiro dei seminativi dalla produzione costituisce sempre un'operazione preliminare alla concessione dell'aiuto ai seminativi, e dà diritto, in quanto tale, ad una compensazione per il produttore. Tenendo conto della situazione del mercato, l'obbligo di ritirare i seminativi dalla produzione è stato, tuttavia, limitato (7).
Regolamento (CE) n. 762/94
11 Il regolamento (CE) n. 762/94 (8) determina le modalità d'applicazione del regolamento n. 1765/92 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione.
12 L'art. 2, primo comma, del regolamento n. 762/94, precisa:
«Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per ritiro dei seminativi dalla produzione si intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto».
13 Ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento 762/94 le superfici ritirate dalla produzione devono venir mantenute in buone condizioni agronomiche. Non possono essere utilizzate per produzioni agricole non contemplate dall'articolo 7, n. 4, del regolamento n. 1765/92, né venir destinate ad un uso lucrativo che sarebbe incompatibile con la coltivazione di seminativi.
14 A norma dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 762/94:
«Per venir prese in considerazione ai fini del regime previsto dal regolamento (...) n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione devono essere conformi a quanto segue:
- essere state coltivate dal richiedente nei due anni precedenti la presentazione della domanda, salvo casi particolari debitamente giustificati in base a criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro interessato, ad esempio quelli connessi all'ordinamento colturale, ad un nuovo insediamento o all'ampliamento dell'azienda per causa di successione;
- restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo, a partire dal 15 luglio, negli Stati membri in cui la transumanza è una prassi tradizionale.
(...)».
Regolamento (CEE) n. 3508/92
15 Al fine di semplificare la gestione dei diversi regimi di aiuti (9), in particolare quello previsto dal regolamento n. 1765/92, il regolamento (CEE) n. 3508/92 (10) istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.
16 Conformemente all'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3508/92, il sistema integrato di gestione e di controllo si applica nel settore della produzione vegetale al regime di sostegno per i produttori di alcuni seminativi, istituito con il regolamento (CEE) n. 1765/92.
17 A norma dell'art. 6, n. 1, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 3508/92, per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi comunitari soggetti alle disposizioni di detto regolamento, ciascun imprenditore presenta, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto «superfici» che indichi le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, nonché le parcelle agricole interessate da una misura di ritiro di seminativi e le parcelle a riposo.
Regolamento n. 3887/92
18 Il regolamento n. 3887/92 stabilisce le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari elencati all'art. 1 del regolamento n. 3508/92.
19 L'art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3887/92 precisa le informazioni che devono figurare in una domanda di aiuto «superfici». Si tratta, fra l'altro, degli elementi che permettono d'identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, ossia la superficie, la localizzazione, l'utilizzazione, nonché il regime d'aiuto.
20 L'art. 4, n. 1, secondo comma, del regolamento in esame indica che per «utilizzazione» si intende il tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura.
21 L'art. 4, n. 2, del regolamento n. 3887/92 così dispone:
«a) Dopo la data limite per l'inoltro, la domanda d'aiuto per superficie può essere modificata solo:
- in caso di errore palese riconosciuto dalla competente autorità;
- per quanto riguarda le parcelle agricole, in casi particolari debitamente giustificati (quali decesso, matrimonio, acquisto o vendita, stipulazione di un contratto di affitto, ecc.).
(...)».
22 Conformemente all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3887/92, i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi.
23 L'art. 9 di questo stesso regolamento contiene una serie di disposizioni strettamente legate fra loro che permettono di calcolare la superficie in base alla quale calcolare l'aiuto qualora vi sia una differenza fra la superficie dichiarata nella domanda di aiuto «superfici» e la superficie determinata (11) in seguito a controlli effettuati dalle autorità nazionali competenti. Tale articolo si prefigge lo scopo di prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi commesse in materia (12).
24 L'art. 9 del regolamento n. 3887/92 è stato modificato in varie occasioni, in particolare dai regolamenti (CE) n. 229/95 (13) e n. 1648/95 (14). Tali modifiche si applicano alle domande d'aiuto inoltrate in relazione alle campagne 1996 e seguenti. Tuttavia, a norma dell'art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (15), si applicano ugualmente in modo retroattivo alle infrazioni commesse nel periodo in cui erano in vigore le disposizioni del regolamento n. 3887/92. L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95, dispone, infatti, che «[i]n caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose».
25 Nella sentenza 17 luglio 1997, National Farmers' Union e a. (16), la Corte ha dichiarato che le modifiche introdotte dai regolamenti n. 229/95 e n. 1648/95 hanno, in qualche modo, attenuato le sanzioni amministrative stabilite dal regolamento 3887/92. Secondo la Corte, deriva dall'art. 9 del regolamento n. 3887/92, così come modificato dai regolamenti n. 229/95 e n. 1648/95, letto in combinazione con l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95, che le sanzioni meno severe previste dai regolamenti n. 229/95 e n. 1648/95 devono essere applicate retroattivamente (17).
26 L'art. 9 del regolamento n. 3887/92, così come modificato dai regolamenti n. 229/95 e n. 1648/95, così dispone:
«1. Qualora si constati che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto per superficie, la superficie dichiarata viene presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.
2. Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto per superficie supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata se quest'ultima supera del 3% o di 2 ha, ma non più del 20%, la superficie determinata.
Qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso nessuno aiuto legato alla superficie.
Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l'imprenditore è escluso:
- dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato,
e
- in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (...) n. 3508/92 per l'anno civile successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata rifiutata.
Le suddette diminuzioni non sono applicate, qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità.
Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo, ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Agli effetti del presente articolo, si intende per superficie determinata la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, sono prese in considerazione esclusivamente e separatamente le superfici foraggere, le superfici oggetto di ritiro e quelle relative ai vari seminativi per le quali è applicabile un importo dell'aiuto diverso.
4. a) Le superfici determinate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 per il calcolo dell'aiuto sono utilizzate (...) per calcolare l'indennità compensativa.
Il calcolo della superficie massima ammissibile alle indennità compensative per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture.
(...)».
27 A norma dell'art. 14, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3887/92, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore è tenuto a rimborsare il relativo importo, aumentato di un interesse calcolato in funzione del periodo intercorso tra il pagamento da parte dell'autorità competente e la restituzione di quanto ricevuto in eccesso dal beneficiario.
II - Fatti e procedimento
A - Fatti della causa principale
28 Il 3 maggio 1996, la ricorrente richiedeva il versamento di un pagamento compensativo in applicazione del regolamento n. 1765/92 per la messa a riposo di una parcella di 191,71 Ha, rivolgendosi al convenuto, che è l'autorità tedesca competente per gestire il sistema integrato di gestione e di controllo relativo al regime di aiuti. Nel suo formulario di domanda di aiuti, la ricorrente dichiarava di impegnarsi a segnalare senza ritardo all'autorità nazionale competente ogni elemento incompatibile con la concessione od il mantenimento degli aiuti, ogni differenza rispetto ai dati figuranti nella domanda, ogni cambiamento nei diritti d'uso durante l'intera durata degli obblighi assunti così come ogni mancato rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto, anche qualora tale mancato rispetto risultasse da un caso di forza maggiore.
29 L'11 dicembre 1996, il convenuto informava la ricorrente che, in applicazione dell'art. 9, n. 2, terzo comma, secondo trattino del regolamento 3887/92, così come modificato, era stata esclusa dal beneficio dell'aiuto relativo al periodo di messa a riposo per l'anno della domanda e per l'anno successivo, in ragione del fatto che, in base alle constatazioni effettuate in loco, essa aveva utilizzato come pascolo 14,90 Ha della superficie messa a riposo, senza averlo informato. Il convenuto riteneva che la ricorrente sapesse che la parcella dichiarata a riposo non poteva più essere utilizzata come pascolo dopo detta dichiarazione e che si fosse deliberatamente astenuta dall'informarlo della modifica di destinazione.
30 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, in corso di causa, il ricorrente aveva spiegato che, a partire dai mesi di marzo e di aprile 1995, erano state progettate delle costruzioni relative a due stalle e alla creazione di una vasca per il liquame. Per quanto riguarda la stalla destinata a dare riparo alle vacche successivamente sistemate sulla parcella messa a riposo, i lavori di costruzione erano iniziati alla fine del mese di maggio 1996. Gli animali erano stati allora messi al riparo nella fattoria vicina. Tuttavia, dato che la costruzione di una vasca per il liquame lungo il perimetro della fattoria era stata anticipata di quattro settimane, era stato necessario sistemare temporaneamente le vacche sulla superficie a riposo, che si trova nelle vicinanze. Secondo i piani di costruzione era stato si previsto un utilizzo temporaneo dei terreni occupati dalla fattoria, ma non il pascolo delle vacche sulla superficie a riposo.
31 Nel suo ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Dessau (Germania), la ricorrente sosteneva che il fatto di far pascolare le vacche sulle superfici a riposo non costituisce una produzione agricola tale da mettere in discussione la concessione dell'aiuto. La sanzione prevista dall'art. 9, n. 2, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3887/92, così come modificato, si ricollegherebbe esclusivamente alle false dichiarazioni riguardanti la superficie a riposo formulate deliberatamente al momento della presentazione della domanda. Tale disposizione non sarebbe applicabile alla presente fattispecie, che riguarda la riduzione della superficie a riposo, dopo l'inoltro della domanda, e dunque la mancata informazione dell'autorità competente di tale modifica successiva.
32 Con sentenza 14 luglio 1999, il ricorso della ricorrente veniva respinto. Secondo il Verwaltungsgericht Dessau, la ricorrente aveva formulato false dichiarazioni relative alla superficie messa a riposo. Sarebbe perfettamente conforme all'art. 9, n. 2, terzo comma, secondo trattino, del regolamento 3887/92, così come modificato, e, d'altronde, richiesto dallo spirito e dallo scopo di tale disposizione, che dati che figurano nella domanda d'aiuto vengano considerati come falsi non solamente in caso di non conformità con la situazione reale al momento della presentazione di detta domanda, ma anche qualora tali dati non corrispondano più, a cose fatte, cioè qualora il richiedente, successivamente alla modifica della situazione che si presentava all'origine, non abbia più proceduto alla rettifica. Il fatto di mantenere una domanda d'aiuto a dispetto di una modifica successiva delle circostanze tale da influire sulla concessione di un aiuto è costituivo, di per sé, di false dichiarazioni ai sensi delle disposizioni che istituiscono le sanzioni. Secondo il Verwaltungsgericht Dessau, dovrebbe essere rimproverato alla ricorrente anche il carattere intenzionale, come elemento necessario per infliggere la sanzione. Infatti, al più tardi alla fine del mese di giugno 1996, la ricorrente si sarebbe resa conto del fatto che la superficie ritirata veniva utilizzata in condizioni che compromettevano la possibilità di concedere l'aiuto, tanto che immediatamente dopo aveva fatto in modo di allontanare le vacche dal perimetro di cui trattasi. Sebbene la ricorrente fosse a conoscenza dell'obbligo di comunicare tale circostanza, essa non aveva in nessun momento segnalato al convenuto la riduzione della superficie oggetto del ritiro.
33 La ricorrente, che è stata ammessa a interporre appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, conclude per il beneficio non ridotto dell'aiuto relativo alla messa a riposo delle superfici. Il convenuto conclude per la conferma della decisione di primo grado. Il giudice del rinvio constata che, se si accettano le spiegazioni fornite dalla ricorrente, al momento dell'inoltro della domanda d'aiuto essa non ha né deliberatamente né per negligenza grave formulato false dichiarazioni riguardanti la superficie ritirata. In tali condizioni le istanze della ricorrente sarebbero parzialmente accolte se, conformemente alla sua tesi, la sanzione prevista all'art. 9, n. 2, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3887/92, così come modificato, presupponesse che uno sfruttamento delle superfici a riposo contrario al dispositivo dell'aiuto sia già stato premeditato al momento dell'inoltro della domanda d'aiuto o che il titolare della domanda, dando prova al riguardo di una negligenza grave, avrebbe dovuto sapere che tale utilizzo sarebbe stato fatto dopo l'inoltro della domanda.
34 Secondo il giudice del rinvio, l'interpretazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento 3887/92, così come modificato, non porta, tuttavia, ad un risultato talmente chiaro da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio. Di conseguenza, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali.
B - Questioni pregiudiziali
35 «1) Se l'art. 9, n. 2, terzo comma, secondo trattino, del regolamento [n. 3887/92], debba essere interpretato nel senso che le "false dichiarazioni" sono costituite da un "atto positivo" colpevole compiuto nel contesto di una domanda finalizzata alla concessione di un aiuto, con la conseguenza che non comporta l'applicazione di sanzioni l'astensione consistente nella mancata segnalazione all'autorità incaricata della concessione dell'aiuto delle modifiche che hanno un'incidenza sulla sua concessione e che si sono prodotte solo successivamente alla domanda di concessione.
2) Se i casi di divergenze "semplici" di cui all'art. 9, n. 2, primo comma, seconda frase, del regolamento [n. 3887/92] implichino "false dichiarazioni" risalenti alla presentazione della domanda, o se si tratti semplicemente a questo proposito di paragonare le dichiarazioni che figurano nella domanda con il risultato dei controlli effettuati in loco».
III - Valutazione
36 Con la prima questione il giudice del rinvio intende ottenere precisazioni sulla nozione di «false dichiarazioni» ai sensi dell'art. 9, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 3887/92, così come modificato. Chiede in particolare di determinare se tale nozione presupponga necessariamente:
- un atto positivo colpevole da parte del titolare della domanda di aiuto «superfici», con la conseguenza che un'astensione od un'omissione colpevole non potrebbero portare all'applicazione delle sanzioni previste da detta disposizione. Per «astensione» o «omissione» colpevole bisogna intendere il fatto di non aver segnalato all'autorità competente una modifica della situazione precedentemente dichiarata che ha avuto un effetto sulla concessione od il mantenimento dell'aiuto;
- che la falsa dichiarazione sia stata effettuata al momento della presentazione della domanda «superfici», con la conseguenza che un atto positivo colpevole o un'omissione colpevole commessa successivamente all'inoltro della domanda non potrebbero portare all'applicazione di sanzioni.
37 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di stabilire se la sanzione prevista all'art. 9, n. 2, primo comma, prima frase, del regolamento n. 3887/92, così come modificato, presupponga parimente una falsa dichiarazione da parte del titolare della domanda d'aiuto «superfici» fatta al momento della presentazione della domanda d'aiuto. In caso soluzione negativa, chiede alla Corte di precisare se la constatazione di una semplice differenza fra la superficie dichiarata e la superficie determinata in occasione di un controllo sia sufficiente a comportare l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 9, n. 2, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 3887/92, così come modificato.
38 Secondo la ricorrente, l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, così come modificato, deve essere interpretato nel senso che nessuna sanzione può essere applicata se non è stato commesso alcun errore al momento della presentazione della domanda d'aiuto, così che le modifiche della situazione incidenti sulla concessione o sul mantenimento dell'aiuto richiesto, non producono alcun effetto.
39 Alla stregua dell'insieme degli intervenienti, ritengo che tale interpretazione non solo sia incompatibile con il tenore letterale e lo scopo dell'art. 9 del regolamento 3887, così come modificato, ma che, inoltre, violi il principio di proporzionalità ed è tale da favorire le frodi e rendere inefficace il sistema di controllo e di gestione istituito dal regime di aiuti.
40 L'obiettivo dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, così come modificato, consiste nel prevenire e punire le irregolarità e le frodi istituendo un sistema di sanzioni differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa. Tali sanzioni possono arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di un regime per l'anno in corso e per quello successivo (18).
41 A tale scopo, il sistema istituito da detta disposizione così prevede:
- l'aiuto «superfici» viene concesso integralmente solo se:
- la superficie dichiarata e la superficie determinata sono identiche (19);
- le condizioni regolamentari imposte dal regime d'aiuti in esame sono state rispettate (20), e
- la sola constatazione di una differenza fra la superficie dichiarata e la superficie determinata implica una correzione, cioè una sanzione, salvo casi di forza maggiore (21).
42 Qualora la superficie dichiarata superi la superficie determinata, l'art. 9, n. 2, del regolamento 3887/92, così come modificato, prevede quattro tipi di sanzioni differenziate secondo la gravità dell'irregolarità posta in essere.
43 In conformità con detto articolo 9, n. 2, primo e secondo comma, il comportamento non colpevole (quale un errore commesso in buona fede) comporterà l'applicazione di due tipi di sanzioni consistenti nella diminuzione dell'aiuto accordato. Tale diminuzione avverrà in proporzione all'errore nella determinazione della superficie che dà diritto all'aiuto. Se l'errore nella determinazione di detta superficie è lieve, verrà effettuata una semplice rettifica dell'ammontare dell'aiuto (22). Al contrario, la diminuzione dell'aiuto concesso può essere più rilevante qualora l'eccedenza constatata superi del 3% o di 2 Ha, ma non più del 20%, la superficie determinata (23). La sanzione può arrivare fino alla soppressione dell'aiuto in esame qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata (24).
44 Il comportamento colpevole - quale una falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave - dal titolare di una domanda di aiuto «superfici» comporta sanzioni più gravi. In questo caso l'imprenditore in esame è escluso dal beneficio del regime di aiuti in esame per l'anno civile considerato (25). In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente egli è, inoltre, escluso dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto per l'anno civile successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata respinta (26).
45 Da tali disposizioni risulta che la semplice constatazione di una differenza far la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata in seguito a controlli effettuati dalle autorità competenti impone una correzione. Inoltre, non riveste una particolare importanza il momento in cui l'irregolarità è stata commessa, se nella fase di controllo viene constatata una differenza fra la superficie dichiarata e quella determinata.
46 Dalle disposizioni in esame risulta parimenti che è stato istituito un sistema di sanzioni differenziate che tiene conto di un elemento oggettivo, il quantum di detta differenza fra le due superfici in esame, e di un elemento soggettivo, la gravità dell'infrazione commessa (27) (comportamento colpevole o meno dell'imprenditore all'origine della situazione in esame, così come la sua negligenza grave). L'elemento fondamentale per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni applicabili consiste quindi nel comportamento dell'autore di tale situazione condannabile. A tale proposito, è indifferente che l'atto fraudolento all'origine dell'irregolarità sia commissivo od omissivo (come lo sono un'omissione o una negligenza).
47 Infine, la valutazione del grado di gravità dell'irregolarità commessa spetta, in ogni caso, esclusivamente al giudice nazionale (28).
48 Nella fattispecie, la ricorrente ha sistemato temporaneamente delle vacche su una parte della superficie a riposo senza informare le autorità competenti. Così facendo, ha utilizzato i terreni dichiarati ritirati per fini differenti da quelli autorizzati dalle disposizioni vigenti. Infatti, l'art. 7, n. 4 del regolamento 1765/92, prevede che le terre ritirate possano essere utilizzate unicamente per ottenere materiali per la fabbricazione di prodotti che non sono destinati in primo luogo al consumo umano o animale. Ciò esclude, di conseguenza, che bovini possano pascolare sui terreni ritirati.
49 La ricorrente non ha dunque rispettato le condizioni regolamentari previste in materia di ritiro dei seminativi, poiché, contrariamente alle disposizioni di cui all'art. 3, n. 4, secondo trattino, del regolamento 762/94, non ha ritirato una superficie che era stata dichiarata a riposo. Di conseguenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, n. 2, sesto comma, del regolamento n. 3887/92, così come modificato, l'aiuto richiesto non può essere concesso integralmente.
50 Spetta al giudice del rinvio di valutare la gravità di tale irregolarità tenendo conto del comportamento del suo autore.
51 L'interpretazione suggerita dalla ricorrente, oltre ad essere incompatibile con lo scopo e con il tenore letterale dell'art. 9 del regolamento n. 3887/92, così come modificato, porterebbe per di più alla situazione paradossale secondo cui un agricoltore che in buona fede abbia commesso un errore nella sua dichiarazione delle superfici messe a riposo verrà sanzionato con la riduzione della superficie eligibile, o addirittura con la soppressione totale dell'aiuto richiesto (29). Al contrario, la constatazione di una differenza fra le superfici dichiarate a riposo e quelle determinate in seguito a controlli non potrebbe comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per l'imprenditore che provi di non aver commesso alcun errore nella domanda d'aiuto «superfici», anche se risulti che tale imprenditore abbia violato l'obbligo di ritirare le superfici dichiarate a riposo.
52 Infine, un'interpretazione di questo tipo è tale da favorire le frodi e da rendere inefficace il sistema di controllo e di gestione del regime di aiuti «superfici». Per il titolare di una domanda d'aiuto sarebbe sufficiente, infatti, effettuare una dichiarazione esatta, procurarsi prove della realtà della situazione al momento della presentazione della domanda di aiuto, e poi modificare tale situazione senza informare le autorità, per evitare le sanzioni che avrebbero dovuto essergli applicate in ragione della constatazione di una differenza fra le superfici dichiarate e quelle controllate.
53 Dagli argomenti sopra sviluppati risulta che l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, così come modificato, deve essere interpretato nel senso che le sanzioni ivi previste si applicano se viene rilevata una differenza fra le superfici che figurano nella domanda di aiuto e quelle stabilite in seguito ad un controllo effettuato dalle autorità competenti. A questo proposito, l'origine di tale differenza è irrilevante, come è irrilevante il momento in cui l'irregolarità è stata commessa, in buona o cattiva fede, per negligenza grave o deliberatamente. Inoltre, la distinzione operata fra la nozione di «violazione commissiva» e «violazione omissiva» non è rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 di detto regolamento. Infine, per quanto riguarda la qualificazione dell'irregolarità in relazione alla scala delle sanzioni di cui all'art. 9, n. 2, di tale regolamento, spetta al giudice nazionale valutare se detta irregolarità sia stata commessa in buona fede o se derivi da un'intenzione deliberata o da una negligenza grave da parte del soggetto che richiede l'aiuto «superfici» e applicare la sanzione prevista all'art. 9.
Conclusione
54 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dall'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt nella maniera seguente:
«L'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, così come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 3 febbraio 1995, n. 229, e 6 luglio 1995, n. 1648, deve essere interpretato nel senso che:
- le sanzioni ivi previste si applicano se viene rilevata una differenza fra le superfici che figurano nella domanda di aiuto e quelle accertate in seguito ad un controllo effettuato dalle autorità competenti; l'origine di tale differenza è, a questo proposito, irrilevante, come è irrilevante il momento in cui l'irregolarità sia stata commessa, in buona o cattiva fede, per negligenza grave o deliberatamente, così che un'irregolarità commessa successivamente all'inoltro della domanda di aiuto non consente di evitare le sanzioni previste;
- ai fini dell'applicazione dell'articolo in esame, non è rilevante la distinzione fra le nozioni di "violazione commissiva" e "violazione omissiva";
- la qualificazione dell'irregolarità rispetto alla scala delle sanzioni di cui all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, così come modificato, è di competenza esclusiva del giudice nazionale, così che spetta a quest'ultimo valutare se detta irregolarità sia stata commessa in buona fede o se derivi da una intenzione deliberata o da una negligenza grave da parte del soggetto che richiede l'aiuto "superfici"».
(1) - GU L 391, pag. 36.
(2) - Si tratta di aiuti comunitari il cui importo è proporzionale alla superficie coltivata. Il versamento dell'aiuto è subordinato al rispetto di taluni requisiti, in particolare quello di dichiarare la superficie delle parcelle agricole che sono oggetto di coltivazione.
(3) - Regolamento del Consiglio 30 giugno 1992 (GU L 181, pag. 12).
(4) - Quindicesimo `considerando' e art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1765/92. Si intende per «pagamento compensativo» l'aiuto versato ad un coltivatore nell'ambito del regolamento in esame.
(5) - Art. 7, n. 1, del regolamento 1765/92.
(6) - Regolamento del Consiglio 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160, pag. 1). Questo nuovo regime è applicabile a partire dalla campagna 2000/2001 (art. 15, n. 2). Non riguarda, quindi, la presente causa.
(7) - L'obbligo di ritirare i seminativi riguarda oramai il 10% della superficie dell'azienda per il periodo 2000-2006. Tale percentuale va, tuttavia, riesaminata per tenere conto dell'andamento della produzione e dei mercati (ventiduesimo `considerando' del regolamento n. 1251/1999).
(8) - Regolamento della Commissione 6 aprile 1994 (GU L 90, pag. 8).
(9) - Si tratta dei regimi di sostegno finanziario nei settori dei seminativi, delle carni bovine, ovine e caprine nonché alcune misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (terzo `considerando' ed art. 1 del regolamento n. 3508/92).
(10) - Regolamento del Consiglio 27 novembre 1992 (GU L 355, pag. 1).
(11) - Per «superficie determinata» s'intende la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari (art. 9, n. 2, ultimo comma, del regolamento n. 3887/92).
(12) - Nono `considerando'.
(13) - Regolamento della Commissione 3 febbraio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 e il regolamento (CE) n. 762/94 (GU L 27, pag. 3).
(14) - Regolamento della Commissione 6 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 (GU L 156, pag. 27).
(15) - Regolamento del Consiglio, 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
(16) - Causa C-354/95 (Racc. pag. I-4559).
(17) - Ibidem (punti 40 e 41).
(18) - Nono `considerando'.
(19) - Infatti, ogni differenza fra queste due superfici dà luogo ad una diminuzione dell'aiuto (art. 9, n. 1 e 2, del regolamento n. 3887/92, così come modificato).
(20) - Art. 9, n. 2, ultimo comma, del regolamento n. 3887/92, così come modificato.
(21) - Art. 9, n. 2, primo comma, seconda frase, e quarto comma, del regolamento n. 3887/92, così come modificato.
(22) - Art. 9, n. 2, primo comma, prima frase, del regolamento n. 3887/92, così come modificato.
(23) - La superficie effettivamente determinata (cioè la superficie in base alla quale viene calcolato l'importo dell'aiuto) è in questo caso ridotta di due volte l'eccedenza constatata (art. 9, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3887/92, così come modificato).
(24) - Art. 9, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 3887/92, così come modificato.
(25) - Ibidem, terzo comma, primo trattino.
(26) - Ibidem, terzo comma, secondo trattino.
(27) - V., a tale proposito, la sentenza National Farmers' Union, e a., citata (punto 54).
(28) - Per analogia, v. sentenza 12 ottobre 1995, causa C-104/94, Cereol Italia (Racc. pag. I-2983, punto 26).
(29) - Nel caso in cui l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata (art. 9, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 3887/92, così come modificato).
Full & Egal Universal Law Academy