Conclusioni dell avvocato generale
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame mira a identificare il modo in cui occorre calcolare il valore in dogana di taluni prodotti ortofrutticoli importati nella Comunità e provenienti da paesi terzi. I prodotti in causa sono quelli menzionati nell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3223, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli .
2. I prodotti ortofrutticoli cui è applicabile tale testo sono soggetti all'imposizione di un dazio doganale misto. Si tratta di un dazio composto di due elementi, vale a dire un dazio ad valorem, espresso in percentuale del valore della merce, e un dazio specifico, espresso in ECU per 100 kg netti. Il dazio ad valorem è calcolato sulla base del valore in dogana del prodotto, mentre per quello specifico si fa riferimento al «prezzo di entrata» del prodotto nella Comunità.
3. Nella fattispecie, le parti intervenienti divergono in merito al modo in cui si deve calcolare il valore in dogana dei suddetti prodotti. Il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord nonché la Commissione delle Comunità europee ritengono che il valore in dogana debba essere fissato sulla base del prezzo di entrata dei prodotti, previsto all'art. 5 del regolamento n. 3223/94. Invece, la società Capespan International plc (in prosieguo: la «Capespan») sostiene che il valore in dogana deve essere determinato in conformità alle norme previste dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario , e dal regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 .
I - Fatti e questioni pregiudiziali
4. La Capespan è una società stabilita nel Regno Unito che importa frutta. Nel corso del periodo compreso tra il 18 marzo 1997 e il 24 agosto 1998 essa ha importato frutta (in particolare mele) proveniente dal Sudafrica. Tale frutta veniva venduta nella Comunità a un prezzo provvisorio, da adeguare alla fine della stagione.
5. Al fine di determinare il valore in dogana della frutta importata, la Capespan ha creduto di potersi basare sulle disposizioni dell'art. 29 del codice doganale. Tale testo prevede che il valore in dogana delle merci equivale al loro «valore di transazione», cioè al prezzo effettivamente pagato o da pagare per i prodotti. Tuttavia, dato che il prezzo definitivo della frutta non era noto al momento dell'importazione, la Capespan ha fornito un'indicazione provvisoria del loro valore in dogana, in conformità all'art. 254 del regolamento di applicazione.
6. Le autorità doganali del Regno Unito - i Commissioners of Customs & Excise - hanno contestato la validità del metodo utilizzato dalla Capespan.
7. Da una parte, esse hanno ritenuto che il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli controversi non potesse essere calcolato in base all'art. 29 del codice doganale. Secondo le suddette autorità, trattandosi di frutta soggetta al regolamento n. 3223/94, il valore in dogana deve essere fissato in base al prezzo di entrata dei prodotti nella Comunità. D'altra parte, le autorità doganali hanno stimato che la Capespan non potesse dichiarare un valore in dogana provvisorio in forza dell'art. 254 del regolamento di applicazione. Di conseguenza, hanno richiesto a tale società la somma di GBP 2 884 279 per le importazioni da questa effettuate durante il periodo controverso.
8. La Capespan ha presentato un ricorso contro tale decisione dinanzi al VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito). Quest'ultimo ha ritenuto che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione delle disposizioni comunitarie invocate dalle parti. Ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CE) della Commissione n. 3223/94 (...), quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 1890/96, ed entrati nella Comunità europea a partire dal 18 marzo 1997, ma prima del 18 luglio 1998, data in cui il regolamento (CE) della Commissione n. 1498/98 (...) che modifica l'art. 5 del regolamento n. 3223/94, è espressamente entrato in vigore, il valore in dogana dei prodotti stessi debba essere determinato in conformità
a) delle norme di cui al titolo II, capitolo 3 (in particolare artt. 28-36) del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 (...) e delle norme di cui al titolo V (in particolare artt. 141-181 bis) del regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93 (...), oppure
b) dell'art. 5 del regolamento n. 3223/94.
2) Ove il valore in dogana non debba essere determinato in conformità di alcuna delle due norme sopra indicate in alternativa, quale sia la corretta base per la determinazione del valore in dogana di tali prodotti.
3) Se il regolamento n. 1498/98, che modifica a decorrere dal 18 luglio 1998 l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 (...) sia valido.
4) Ove il regolamento n. 1498/98 non sia valido, come debba essere determinato il valore in dogana dei prodotti del tipo indicato nella [prima] questione sub 1) entrati nella Comunità europea a partire dal 18 luglio 1998.
5) Indipendentemente dal fatto che il regolamento n. 1498/98 sia valido o no, se il regolamento n. 3223/94 impedisca di dare un'indicazione provvisoria del valore in dogana conformemente all'art. 254 del regolamento di applicazione [del codice doganale comunitario]».
II - Ambito normativo comunitario
9. Le disposizioni pertinenti per l'esame delle questioni pregiudiziali sono contenute nella normativa doganale e nella normativa agricola. Per chiarezza, presenterò tali disposizioni ricollocandole nel loro contesto generale.
A - Normativa doganale
10. La normativa doganale è costituita, sostanzialmente, dal codice doganale e dal regolamento di applicazione.
11. Il codice doganale sancisce che i dazi all'importazione siano basati sulla Tariffa doganale comune . Precisa che tale tariffa deve comprendere la nomenclatura combinata delle merci nonché le aliquote e gli altri elementi di tassazione applicabili per quanto riguarda i dazi doganali e i prelievi agricoli .
12. Il 23 luglio 1987 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune . L'allegato I di tale regolamento contiene la nomenclatura combinata e la tabella dei dazi della Tariffa doganale comune. Tale allegato viene modificato ogni anno e la versione pertinente nella fattispecie è:
- per il 1997, il regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 ;
- per il 1998, il regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 .
13. Per i prodotti ortofrutticoli oggetto del regolamento n. 3223/94, l'allegato I del regolamento n. 2658/87 contiene la nomenclatura combinata e la tabella dei dazi relativi ai «prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata» . Esso precisa che le modalità di applicazione del suddetto prezzo sono definite dal regolamento n. 3223/94 .
14. I prodotti ortofrutticoli cui è applicabile la suddetta tabella sono soggetti all'imposizione di un dazio doganale misto . Si tratta di un diritto composto di due elementi, vale a dire un dazio ad valorem, espresso in percentuale del valore della merce , e un dazio specifico, espresso in ECU per 100 kg netti. Il dazio ad valorem è calcolato sulla base del valore del prodotto, mentre il dazio specifico viene quantificato in funzione del prezzo di entrata. Inoltre, il dazio specifico è inversamente proporzionale a quest'ultimo, la qual cosa significa che quanto più esiguo è il prezzo di entrata tanto più elevato è il dazio specifico .
15. Il prezzo di entrata consente di determinare la classificazione tariffaria dei prodotti ortofrutticoli nonché le aliquote dei dazi applicabili (dazio ad valorem e dazio specifico). Tale elemento è pacifico tra le parti intervenienti nel presente procedimento. Invece le stesse non concordano sul modo in cui si deve calcolare il valore doganale dei prodotti. Il Regno Unito e la Commissione ritengono che il prezzo di entrata debba anche essere utile a determinare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli. Al contrario, la Capespan sostiene che tale valore deve essere determinato sulla base degli artt. 29-36 del codice doganale.
16. Gli artt. 29-36 del codice contengono le norme che consentono di determinare «il valore in dogana per l'applicazione della tariffa doganale [comune] e di altre misure stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci» .
17. I suddetti articoli enunciano sei metodi di calcolo. Tali metodi sono in ordine successivo, cosicché se il valore in dogana non può essere calcolato in base a un metodo, è necessario ricorrere al metodo seguente . Ai termini di tali disposizioni, il valore in dogana è:
a) il «valore di transazione», cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità (art. 29, n. 1, del codice) ;
b) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o delle merci da valutare [art. 30, n. 2, lett. a), del codice];
c) il valore di transazione di merci simili, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento delle merci da valutare [art. 30, n. 2, lett. b), del codice];
d) il valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o simili importate nel quantitativo complessivo maggiore [art. 30, n. 2, lett. c), del codice];
e) un valore «calcolato», eguale alla somma del costo della fabbricazione delle merci, di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali nonché le spese di trasporto e di assicurazione delle merci fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio della Comunità [art. 30, n. 2, lett. d), del codice];
f) un valore determinato in base ai dati disponibili (art. 31 del codice).
18. L'art. 36, n. 2, del codice doganale sancisce una deroga a tali norme per le merci deperibili normalmente consegnate in regime di vendita in conto consegna. Quest'ultima è l'operazione consistente nel depositare le merci in vista della realizzazione di una vendita successiva . In tal caso, l'importatore può chiedere che il valore in dogana sia calcolato ai sensi delle norme semplificate previste agli artt. 173-177 del regolamento di applicazione.
19. In forza di tali norme, il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli può essere calcolato sulla base di un «valore unitario» di riferimento. Tale sistema - assai complesso - consiste nello stabilire il valore delle merci in funzione del loro corso su alcuni mercati internazionali . Lo stesso sancisce che, ogni quindici giorni, la Commissione deve stabilire, per ogni singolo prodotto, un valore unitario per quintale netto di peso, espresso nelle divise degli Stati membri . Il valore unitario è fissato sulla base:
- del prezzo unitario medio calcolato in base ai prezzi rilevati per partite di merci su determinate piazze . Tale prezzo unitario è fondato sul prodotto delle vendite tra importatori e grossisti e da esso devono essere dedotti vari elementi: un margine di commercializzazione del 15%, le spese di trasporto e di assicurazione della merce all'interno della Comunità, un importo forfettario di ECU 5 nonché i dazi all'importazione e altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana .
- dei quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile e soggetti a riscossione dei dazi all'importazione .
20. Il valore unitario corrisponde alla media ponderata dei prezzi unitari medi in funzione dei quantitativi di merci immesse in libera pratica . Il ricorso a tale sistema è facoltativo per l'importatore . Se quest'ultimo vi aderisce, il valore in dogana delle sue merci sarà ancorato all'importo del valore unitario in vigore durante il periodo considerato . I valori unitari si applicano per periodi di quindici giorni .
21. Il codice doganale prevede altresì norme semplificate per le formalità della dichiarazione doganale. In linea di principio, l'importatore è tenuto a redigere la sua dichiarazione avvalendosi di un formulario conforme al modello ufficiale . Inoltre, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del regime doganale .
22. Tuttavia, l'art. 76 del codice dispone che, in taluni casi, l'importatore possa omettere talune indicazioni nella propria dichiarazione. Infatti, per le merci assoggettabili a un dazio ad valorem, l'importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo, in conformità all'art. 254 del regolamento di applicazione, può fornire un'indicazione provvisoria di tale valore . In tal caso le autorità doganali procedono alla riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base del valore provvisorio ed esigono, se del caso, la costituzione di una garanzia per coprire la differenza fra tali dazi e quelli cui alla fine possono essere assoggettate le merci .
B - Normativa agricola
23. L'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli è una delle organizzazioni comuni previste dall'art. 40 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34 CE).
24. Originariamente, essa figurava in vari regolamenti comunitari consolidati dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli . Tale regolamento contiene diverse disposizioni che disciplinano il regime degli scambi con i paesi terzi .
25. Infatti, la realizzazione di un mercato comune nel settore ortofrutticolo presupponeva l'attuazione di un regime unico per gli scambi con i paesi terzi . Il Consiglio è partito dall'idea che l'applicazione dei dazi della Tariffa doganale comune dovesse essere sufficiente a garantire la stabilità del mercato comunitario . Peraltro, ha ritenuto necessario prevedere disposizioni che consentissero di evitare le perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi fatte a prezzi anormali . Quindi, il regolamento di base ha introdotto un meccanismo diretto a fissare «prezzi di riferimento» e a riscuotere, oltre al dazio doganale, una tassa di compensazione quando il prezzo di entrata dei prodotti importati è inferiore al prezzo di riferimento .
26. Il suddetto meccanismo è organizzato nel modo qui di seguito illustrato.
27. Ogni anno, le autorità competenti stabiliscono un prezzo di riferimento per i prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di base . Il prezzo di riferimento è pari alla media dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata dell'importo corrispondente agli oneri di commercializzazione dei prodotti nella Comunità . Il prezzo di riferimento è fissato per un anno o per periodi di anno .
28. Peraltro, la Commissione stabilisce un prezzo di entrata per ogni prodotto e per ogni paese di provenienza . Tale prezzo è pari al corso più basso constatato per almeno il 30% dei quantitativi del paese provenienza di cui trattasi commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi . Dal suddetto corso devono essere dedotte varie voci , vale a dire i dazi doganali previsti dalla Tariffa doganale comune, le eventuali tasse di compensazione, le altre tasse d'importazione nonché le spese di trasporto dei prodotti dai punti di transito alla frontiera della Comunità fino ai mercati d'importazione rappresentativi sui quali i corsi sono costatati. A differenza del prezzo di riferimento, il prezzo di entrata è fissato per ogni giorno di mercato .
29. Il regolamento di base dispone che, se per due giorni consecutivi il prezzo di entrata del prodotto è inferiore al prezzo di riferimento, venga istituita una tassa di compensazione per la provenienza in causa . L'importo di tale tassa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di entrata medio, cioè la media dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili . La tassa si cumula ai dazi doganali vigenti .
30. Il sistema sopra descritto mirava a tutelare la produzione comunitaria dalle importazioni provenienti dai paesi terzi. Consentiva di garantire che i prezzi delle importazioni immesse sul mercato comunitario fossero analoghi a quelli praticati per i prodotti coltivati all'interno della Comunità .
31. Tale meccanismo venne rimesso in discussione dopo la firma, il 15 aprile 1994, dell'atto finale che concludeva i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: l'«atto finale»), dell'accordo che istituiva l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC»), nonché di vari accordi risultanti agli allegati 1-4 dell'accordo che ha istituito l'OMC (in prosieguo: gli «accordi OMC») .
32. L'accordo sull'agricoltura rientra tra gli accordi OMC stipulati a Marrakech (Marocco) nel 1994 . Esso attua una riforma del commercio mondiale dei prodotti agricoli e mira, in particolare, a estendere l'accesso ai mercati dei paesi membri per i prodotti provenienti dagli altri paesi membri . A questo scopo, l'art. 4, n. 2, del suddetto accordo obbliga gli Stati membri a convertire in dazi doganali tutte le misure che limitano l'importazione dei prodotti agricoli sul loro territorio . Tali misure restrittive comprendono i prelievi variabili all'importazione , come la tassa di compensazione prevista dal regolamento di base .
33. Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 3290/94, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round .
34. In conformità all'accordo sull'agricoltura, il regolamento n. 3290/94 abolisce i prelievi variabili all'importazione . Il Consiglio ha esposto il principio in base al quale l'aliquota dei dazi doganali da applicare sarebbe fissata nella Tariffa doganale comune . Tuttavia, nel settore ortofrutticolo ha introdotto un meccanismo complementare a quello della riscossione dei dazi doganali stabili .
35. In luogo della tassa di compensazione prevista dal regolamento di base, il Consiglio ha introdotto il meccanismo dei «prezzi di entrata». Tale meccanismo consente di assoggettare i prodotti ortofrutticoli a dazi doganali specifici quando il loro prezzo di entrata si colloca al di sotto di un «valore all'importazione forfettario». E' disciplinato dall'art. 23 del regolamento di base, come modificato dall'allegato XIII del regolamento n. 3290/94 (in prosieguo: il «regolamento modificato»), nonché dal regolamento n. 3223/94.
36. Il suddetto meccanismo dei «prezzi di entrata» è strutturato nel modo seguente.
37. Per ciascun prodotto e ciascuna provenienza la Commissione deve calcolare un valore all'importazione forfettario . Tale valore è stabilito sulla base:
- dei corsi medi rappresentativi dei prodotti importati dai paesi terzi e venduti sui mercati d'importazione degli Stati membri . I suddetti corsi devono essere accertati nella fase grossista/dettagliante e diminuiti di taluni elementi , vale a dire un margine di commercializzazione del 15% nonché le spese di trasporto e di assicurazione delle merci all'interno della Comunità;
- dei quantitativi complessivi di merci corrispondenti ai sopra citati corsi .
38. Il valore forfettario all'importazione corrisponde alla media ponderata dei corsi rappresentativi, diminuiti di un importo forfettario di ECU 5 per 100 kg netti nonché dei dazi doganali ad valorem . Esso è calcolato per ogni giorno lavorativo .
39. Peraltro, il regolamento n. 3223/94 contiene le norme che consentono di determinare il prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli. L'art. 5 enuncia tre criteri di calcolo tra i quali l'importatore può scegliere. Ai sensi di tale disposizione, il prezzo di entrata è:
a) il prezzo fob [free on board] dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana [art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3223/94].
b) il valore in dogana calcolato conformemente all'art. 30, n. 2, lett. c), del codice doganale, cioè il prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità dei prodotti importati o di prodotti identici o simili [art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94];
c) il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente alle norme sopra indicate [art. 5, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3223/94].
40. La Tariffa doganale dispone che, se il prezzo di entrata è inferiore al valore forfettario all'importazione, i prodotti importati sono soggetti a un dazio doganale specifico, che è inversamente proporzionale al prezzo di entrata . Questo significa che quanto più esiguo è il prezzo di entrata tanto più elevato è il dazio specifico. Invece, se il prezzo di entrata è superiore al valore forfettario all'importazione, i prodotti importati non sono soggetti ai dazi specifici. In un siffatto caso, sono applicati solo i dazi ad valorem previsti dalla Tariffa doganale .
41. Il 28 ottobre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli . Il suddetto regolamento ha sostituito il regolamento di base e il regolamento modificato a causa di mutamenti intervenuti nel settore . Tuttavia, non è stato modificato il regime degli scambi con i paesi terzi nel settore ortofrutticolo . Le norme previste dal nuovo regolamento di base sono pertanto identiche a quelle illustrate supra ai punti 34-39 .
42. Invece la Commissione ha modificato il regolamento n. 3223/94 adottando il regolamento (CE) 14 luglio 1998, n. 1498 .
43. La Commissione è partita dal principio che fosse necessario garantire una coerenza tra i metodi di calcolo del prezzo di entrata e le regole di fissazione del valore in dogana dei prodotti . La Commissione sottolinea che «è necessario inserire a tal fine una disposizione esplicita nel regolamento (...) n. 3223/94, per agevolare in particolare la redazione delle dichiarazioni in dogana» . Di conseguenza essa ha integrato l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 con il testo seguente :
«Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo.
Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), (...) il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata».
44. Nel presente procedimento viene contestata la validità di tale modifica .
III - L'esame delle questioni pregiudiziali
45. La questione pregiudiziale del VAT and Duties Tribunal solleva tre serie di questioni. Queste ultime riguardano:
- il metodo con cui occorre determinare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94 ;
- la validità del regolamento n. 1498/98 ;
- la possibilità, per un importatore, di fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94 .
A - Il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli
46. Con la prima questione il giudice di rinvio intende accertare come si debba calcolare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94 per il periodo tra il 18 marzo 1997 e 17 luglio 1998 incluso. Più precisamente, chiede se tale valore debba essere determinato in base ai metodi enunciati dal codice doganale o secondo le norme sancite all'art. 5 del regolamento n. 3223/94.
47. Come il Regno Unito e la Commissione, ritengo che il valore in dogana della frutta controversa debba essere fissato in base al prezzo di entrata dei prodotti nella Comunità, in conformità all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94.
48. Infatti il Regno Unito e la Commissione hanno avanzato, in merito a tale aspetto, tre serie di motivazioni che mi paiono pienamente convincenti. Queste ultime possono essere illustrate come segue.
49. In primo luogo, l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 recepisce i diversi metodi di determinazione del valore in dogana stabiliti dal codice e dal regolamento di applicazione adattandoli alla natura particolare dei prodotti ortofrutticoli.
50. Il settore ortofrutticolo è caratterizzato da una fluttuazione molto rilevante dell'offerta e della domanda. Si tratta di un settore in cui il prezzo dei prodotti può subire variazioni considerevoli. Peraltro, i suddetti prodotti sono spesso importati nella Comunità in base al regime commerciale della vendita in conto consegna . Questo significa che gli operatori importano i prodotti nella prospettiva di realizzare successivamente una vendita. Il prezzo della vendita dei prodotti è quindi raramente noto al momento della loro dichiarazione in dogana nel territorio comunitario.
51. Orbene, le norme stabilite dall'art. 5 del regolamento n. 3223/94 consentono di prendere in considerazione tali diverse caratteristiche. Si può quindi dichiarare che:
- il metodo di calcolo stabilito all'art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3223/94 è paragonabile a quello figurante all'art. 29, n. 1, del codice doganale . In entrambi i casi il valore ottenuto dovrebbe riflettere il prezzo fob del prodotto nel paese d'origine, maggiorato delle spese di trasporto e di assicurazione sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità;
- l'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94 dispone espressamente che il prezzo di entrata sia pari al valore in dogana calcolato conformemente all'art. 30, n. 2, lett. c), del codice doganale, vale a dire il prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o simili;
- il metodo di calcolo sancito all'art. 5, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3223/94 è paragonabile a quello enunciato dagli artt. 173-177 del regolamento di applicazione . In entrambi i casi il valore forfettario è pari alla media ponderata dei prezzi rilevati per i prodotti importati nei mercati di importazione degli Stati membri. Inoltre, in entrambi i casi il prezzo deve essere dichiarato nella fase grossista/dettagliante e decurtato di diversi elementi, vale a dire un margine di commercializzazione del 15%, le spese di trasporto e di assicurazione delle merci all'interno della Comunità, un forfait di ECU 5 nonché i dazi all'importazione. La differenza tra i due metodi risiede nel fatto che il valore unitario stabilito dal regolamento di applicazione n. 3223/94 è calcolato per periodi di quindici giorni, laddove il valore forfettario all'importazione previsto dal regolamento n. 3223/94 è fissato per ogni giornata lavorativa. Il regolamento n. 3223/94 consente quindi di meglio rispecchiare le variazioni di prezzo che caratterizzano il settore dei prodotti ortofrutticoli;
- l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 non contiene alcun metodo comparabile a quelli enunciati all'art. 30, n. 2, lett. a) e b), del codice doganale . Tuttavia, questi metodi sono utilizzati di rado per determinare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli. Infatti, essi presuppongono che il prezzo di vendita sia noto prima dell'esportazione dei prodotti interessati o dei prodotti simili nella Comunità. Ora, si è visto che i prodotti ortofrutticoli sono spesso importati nella Comunità in base al regime della vendita in conto consegna, cioè prima che ne sia effettuata la vendita;
- l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 non contiene alcun metodo comparabile a quello enunciato dall'art. 30, n. 2, lett. d), del codice doganale. Tuttavia, tale metodo non concerne i prodotti ortofrutticoli perché si basa sul costo delle materie prime e della fabbricazione delle merci importate.
52. Da questi diversi elementi discende che le norme sancite all'art. 5 del regolamento n. 3223/94 sono più idonee a calcolare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli importati nella Comunità in provenienza dai paesi terzi.
53. D'altronde, numerosi elementi consentono di ritenere che una delle finalità perseguite dal regolamento n. 3223/94 consistesse proprio nel modificare le norme del codice doganale e del regolamento di applicazione per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli. Pertanto, si può constatare che:
- nel preambolo del regolamento n. 3223/94, la Commissione osserva che «la fornitura della maggior parte degli ortofrutticoli deperibili indicati nell'allegato del presente regolamento viene effettuata in base al regime commerciale della vendita in consegna, il che solleva particolari difficoltà per la determinazione del loro valore» . Come ha sottolineato il Regno Unito, l'espressione «valore dei prodotti» riguarda il valore in dogana degli ortofrutticoli. Da questo si può dunque desumere che, stabilendo le norme di calcolo del prezzo di entrata, la Commissione mirasse ad abolire una parte delle difficoltà che derivano, per la determinazione del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli, dal fatto che il prezzo di vendita dei prodotti è raramente noto al momento della loro importazione nel territorio della Comunità;
- l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 3223/94 dispone espressamente che, «se per i prodotti di cui all'allegato e durante i periodi d'applicazione indicati nel medesimo viene fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il valore unitario ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento [di applicazione] non si applica. In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1». Ne consegue che il regolamento n. 3223/94 sancisce chiaramente che, nei periodi risultanti nel suo allegato, il metodo di determinazione del valore in dogana sancito dalle norme semplificate del regolamento di applicazione sia sostituito da uno dei metodi di calcolo del prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli, vale a dire il valore forfettario all'importazione ;
- il regolamento n. 1498/98 conferma che una delle finalità perseguite dal regolamento n. 3223/94 consisteva nel calcolare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli sulla base del prezzo di entrata dei prodotti. Infatti, la modifica determinata dal regolamento n. 1498/98 si limita semplicemente a rendere tale norma esplicita «nel regolamento (...) n. 3223/94» . A contrario, questo significa che il regolamento n. 3223/94 conteneva già il principio secondo il quale il valore in dogana dei suddetti prodotti deve essere determinato sulla base del prezzo di entrata previsto all'art. 5, n. 1.
54. Da tutti questi elementi risulta che il regolamento n. 3223/94 mira a modificare le norme di determinazione del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli. Ai sensi di tale testo, il prezzo di entrata è utile non soltanto a determinare la classificazione tariffaria dei prodotti e l'aliquota dei dazi doganali specifici previsti dalla Tariffa doganale comune , ma altresì a determinare il valore in dogana degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi nei periodi menzionati all'allegato del suddetto regolamento.
55. In secondo luogo, ritengo che, contrariamente a quanto sostiene la Capespan, la Commissione fosse validamente autorizzata ad emanare norme specifiche per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli .
56. Si deve rammentare che, ai sensi degli artt. 40, n. 2, del Trattato e 43, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37, n. 3, CE), il Consiglio è competente a istituire un'organizzazione comune dei mercati agricoli. Inoltre, l'art. 40, n. 2, del Trattato precisa che l'organizzazione comune dei mercati può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune e, in particolare, dei «meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione».
57. Ne consegue che il Consiglio è competente a stabilire un regime di scambi con i paesi terzi nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati. E' questo il caso dell'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo poiché il regolamento di base prevedeva un regime basato sul sistema della tassa di compensazione e il regolamento modificato attua un regime fondato sui prezzi di entrata .
58. Ora, il Consiglio ha espressamente autorizzato la Commissione ad adottare le misure necessarie al fine di emanare le modalità di applicazione del regime di scambi con i paesi terzi. Infatti, l'art. 23 del regolamento modificato dispone quanto segue:
«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Nella misura in cui l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di entrata della partita importata, la realtà di tale prezzo è verificata tramite un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascuna origine e ciascun prodotto in base alla media ponderata dei corsi dei prodotti in questione sui mercati d'importazione rappresentativi dagli Stati membri (...).
3. Se il prezzo di entrata dichiarato per la partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, (...) è necessario costituire una cauzione pari ai dazi all'importazione e determinata in base al valore all'importazione forfettario.
4. Se il prezzo di entrata della partita considerata non è dichiarato al momento dell'attraversamento doganale, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario, ovvero dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo le condizioni che saranno determinate ai sensi del paragrafo 5.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 33».
59. L'art. 33 del regolamento modificato prevede una procedura particolare che autorizza la Commissione ad adottare le misure di attuazione necessarie, sentito il comitato di gestione per gli ortofrutticoli . Ne consegue che la Commissione era autorizzata ad emanare il regolamento n. 3223/94 .
60. Inoltre si deve evidenziare che, a differenza di quanto sostiene la Capespan, disposizioni incluse nella normativa agricola possono legittimamente stabilire norme specifiche rispetto alle norme generali del codice doganale .
61. Infatti, l'art. 1 del codice dispone che quest'ultimo si applica «fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori». Il preambolo di tale testo precisa che il codice «lascia [impregiudicate] le disposizioni particolari stabilite in altri settori [e] che tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa agricola» .
62. Ne risulta che, alla luce delle disposizioni del codice doganale, il regolamento n. 3223/94 può legittimamente includere norme specifiche per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli.
63. Infine, ritengo che il ricorso al prezzo di entrata per calcolare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli sia tale da ridurre in modo sostanziale le formalità amministrative e i rischi di frode all'importazione.
64. Infatti, ammettere la tesi della Capespan equivarrebbe ad accettare l'idea che i dazi doganali previsti dalla Tariffa doganale comune possano essere fissati sulla base di due valori distinti. I dazi ad valorem sarebbero stabiliti sulla base del valore in dogana delle merci, determinato in conformità agli artt. 29-36 del codice doganale, mentre dazi specifici verrebbero fissati sulla base del prezzo di entrata, stabilito conformemente all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94. Inoltre, qualora i criteri di calcolo fossero rimessi interamente alla discrezionalità dell'importatore, quest'ultimo potrebbe optare per un metodo non paragonabile al metodo figurante nel codice doganale .
65. Pertanto, ammettere la tesi della Capespan significherebbe complicare le formalità della dichiarazione in dogana. In concreto, le autorità doganali degli Stati membri sarebbero costrette a un duplice calcolo (o a una doppia verifica), mentre, in linea generale, esse riscuotono i dazi ad valorem e i dazi specifici simultaneamente .
66. Inoltre, gli importatori sarebbero in grado di organizzare le loro attività in modo da ridurre quanto più possibile i dazi doganali previsti dalla Tariffa doganale comune. Quindi, potrebbero cercare di ridurre il valore in dogana delle merci al fine di diminuire l'aliquota dei dazi ad valorem. Ma, al contempo, opterebbero per il metodo che offre un prezzo di entrata elevato, così da ridimensionare l'aliquota dei dazi doganali specifici. Come ha sottolineato la Commissione , non è escluso che il modus operandi di taluni operatori sia tale da privare la Comunità di una parte delle sue entrate .
67. Di conseguenza, propongo alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che, per il periodo compreso tra il 18 marzo 1997 e il 17 luglio 1998 incluso, il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94 deve essere stabilito sulla base del prezzo di entrata dei prodotti calcolato in conformità alle norme previste dall'art. 5, n. 1, del suddetto regolamento.
B - La validità del regolamento n. 1498/98
68. Con la terza questione pregiudiziale , il giudice a quo chiede se il regolamento n. 1498/98 sia valido.
69. Tale quesito fa seguito ai vari argomenti che sono stati dedotti dalla Capespan nel procedimento di cui alla causa principale per contestare la validità del regolamento n. 1498/98. La Capespan sostiene che tale regolamento non può legittimamente prevedere che il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli disciplinato dal regolamento n. 3223/94 sia determinato su una base identica a quella del prezzo di entrata dei prodotti nella Comunità.
70. A sostegno della sua tesi, la Capespan deduce tre tipi di argomenti, che esamineremo in ordine successivo.
71. In primo luogo, la Capespan sostiene che la Commissione avrebbe ecceduto i poteri che le sono stati attributi dal Consiglio mediante il regolamento modificato. Pertanto, la Capespan rileva che:
- a differenza della finalità del regolamento n. 1498/98, il regolamento modificato non contiene alcuna disposizione ove si preveda che il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli sia fissato sulla base del prezzo di entrata ;
- i criteri di calcolo del prezzo di entrata di cui all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 non sono conformi agli artt. 29-36 del codice doganale ;
- il regolamento n. 1498/98 non è sufficientemente motivato per quanto riguarda gli obblighi stabiliti dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) .
72. Secondo me, i vari argomenti sottoposti sono infondati. Per quanto riguarda i due primi argomenti, ho già dichiarato che la Commissione era autorizzata ad emanare norme specifiche per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli e che le norme per il calcolo del prezzo di entrata erano paragonabili ai criteri di determinazione del valore in dogana previsti agli artt. 29-36 del codice e 173-177 del regolamento di applicazione .
Per quanto riguarda il terzo argomento, è sufficiente osservare che il preambolo del regolamento n. 1498/98 illustra chiaramente le intenzioni della Commissione. Quest'ultima ha ritenuto necessario inserire espressamente nel testo del regolamento n. 3223/94 il principio secondo cui il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli deve essere fissato sulla base del prezzo di entrata dei prodotti e disciplinarne le modalità. Non vedo quindi sotto quale profilo il regolamento n. 1498/98 sarebbe insufficientemente motivato alla luce dell'art. 190 del Trattato.
73. In secondo luogo, la Capespan sostiene che la Commissione ha agito in violazione degli obblighi internazionali della Comunità . Essa ritiene che il principio secondo cui il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli deve essere calcolato sulla base del prezzo di entrata dei prodotti nella Comunità sia contrario all'art. VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in prosieguo: il «GATT») e all'accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT del 1994. Infatti, le norme sul calcolo del prezzo di entrata sancite dall'art. 5 del regolamento n. 3223/94 sarebbero fondamentalmente diverse e pertanto incompatibili con i criteri di determinazione del valore in dogana previsti all'art. VII del GATT del 1994 e all'accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT del 1994.
74. Indipendentemente dal fatto se la legittimità del regolamento n. 1498/98 possa essere esaminata alla luce dell'art. VII del GATT del 1994 e dell'accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT del 1994 , ritengo che l'argomento della Capespan sia privo di fondamento. Infatti, ho già dichiarato che le norme per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti erano ampiamente paragonabili ai criteri di determinazione del valore in dogana sanciti agli artt. 29-36 del codice doganale e 173-177 del regolamento di applicazione .
Orbene, in nessun momento del presente procedimento la Capespan ha sostenuto, né dimostrato, che tali metodi di determinazione del valore in dogana fossero incompatibili con l'art. VII del GATT del 1994 e con l'accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT del 1994. Di conseguenza, difficilmente si intravedono i motivi per i quali le norme per il calcolo del prezzo di entrata, conformi alle disposizioni del codice doganale e del regolamento di applicazione, sarebbero contrarie all'art. VII del GATT del 1994 e all'accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT del 1994.
75. In terzo luogo, la Capespan invoca un argomento relativo alla violazione delle forme sostanziali . Essa rammenta che le misure di attuazione del codice doganale devono essere adottate in base alla procedura prevista a tale scopo dall'art. 249 del suddetto codice. Orbene, nella fattispecie, il regolamento n. 1498/98 è stato adottato conformemente ad una procedura differente, vale a dire quella stabilita all'art. 46 del nuovo regolamento di base .
76. Tale argomento è privo di rilevanza. Infatti, dal momento che la normativa agricola può legittimamente includere disposizioni specifiche relative al valore in dogana dei prodotti , è normale che le misure di attuazione delle suddette disposizioni siano adottate in conformità alla procedura prevista dal regolamento di autorizzazione. Nel settore ortofrutticolo la Commissione non avrebbe quindi potuto adottare il regolamento n. 1498/98 in base a una procedura diversa da quella sancita all'art. 46 del nuovo regolamento di base.
77. Pertanto, propongo alla Corte di dichiarare che l'esame delle questioni sottoposte non ha rivelato nessun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 1498/98.
C - L'indicazione provvisoria del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli
78. Con l'ultima questione , il giudice a quo chiede se l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 debba essere interpretato nel senso che un importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento del passaggio in dogana dei prodotti sul territorio doganale della Comunità può fornire un'indicazione provvisoria di tale valore in conformità all'art. 254 del regolamento di applicazione.
79. Il giudice a quo cerca pertanto di verificare se la Capespan potesse legittimamente fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana dei prodotti da essa importati nella Comunità durante il periodo controverso.
80. Come il Regno Unito, ritengo che la risposta a tale questione discenda logicamente dalle considerazioni elaborate all'atto dell'esame della prima questione pregiudiziale.
81. Infatti, occorre rammentare che il primo metodo di calcolo del prezzo di entrata è basato sul prezzo fob dei prodotti, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità . In questo caso, consentire di fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana non è di alcun interesse perché il valore definitivo dei prodotti è noto al momento del loro passaggio in dogana. D'altronde, l'art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3223/94 dispone espressamente che tale metodo possa essere utilizzato solo «quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti».
82. Pure il terzo metodo di calcolo del prezzo di entrata è fondato sul valore forfettario all'importazione . Anche in questo caso, sarà ugualmente noto il valore definitivo dei prodotti in dogana al momento del loro passaggio in dogana perché il valore forfettario all'importazione è calcolato per ogni giornata lavorativa. Nemmeno in questo caso è necessario consentire all'importatore di fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana.
83. In realtà, l'unico caso in cui un importatore può aver bisogno di rendere una dichiarazione incompleta ai sensi dell'art. 254 del regolamento di applicazione è quando ricorre al secondo metodo di calcolo del prezzo di entrata, previsto all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94 . In un siffatto caso, il valore dei prodotti può essere determinato sulla base del prezzo unitario relativo alle vendite di prodotti identici o simili importati. Questo significa che il prezzo dei prodotti oggetto della dichiarazione non è necessariamente noto al momento del loro passaggio in dogana.
84. Ora, dal momento che il codice doganale consente espressamente di fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana in un caso simile , non si vede perché una tale indicazione sarebbe vietata quando il valore dei prodotti è determinato sulla base delle norme previste all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94.
85. Di conseguenza, propongo alla Corte di statuire che l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 deve venire interpretato nel senso che un importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento del passaggio in dogana dei prodotti può fornire un'indicazione provvisoria del suddetto valore in conformità all'art. 254 del regolamento di applicazione unicamente quando il valore dei prodotti viene determinato secondo le norme sancite all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94.
IV - Conclusione
86. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali sottoposte dal VAT and Duties Tribunal, London:
«1) Per il periodo dal 18 marzo 1997 al 17 luglio 1998 incluso, il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3223, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli, deve essere determinato conformemente alle norme per il calcolo del prezzo di entrata sancite all'art. 5 del suddetto regolamento.
2) L'esame delle questioni pregiudiziali sottoposte non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 14 luglio 1998, n. 1498, che modifica il regolamento (CE) della Commissione n. 3223/94, recante modalità di applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli.
3) L'art. 5 del regolamento n. 3223/94 deve essere interpretato nel senso che un importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento del passaggio in dogana dei prodotti può fornire un'indicazione provvisoria del suddetto valore in conformità all'art. 254 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, unicamente quando il valore dei prodotti viene determinato secondo le norme sancite all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94».
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