Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno all'obbligo di trasporre nel proprio ordinamento giuridico la direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (in prosieguo: la «direttiva»).
I Contesto giuridico
2. Ai sensi dell'art. 1 scopo della direttiva è la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose nonché la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.
3. Più in dettaglio la direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché i gestori di determinati stabilimenti industriali adottino tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze (art. 5, n. 1), definiscano politiche di prevenzione (art. 7, n. 1), presentino rapporti di sicurezza (art. 9, n. 1) e predispongano piani di emergenza (art. 11, n. 1).
4. L'art. 24 ha concesso agli Stati membri un termine massimo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della direttiva per adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva ed informare la Commissione in merito. Ai sensi del disposto dell'art. 25, la direttiva è entrata in vigore il 3 febbraio 1997, per cui detto termine è scaduto lo stesso giorno del 1999.
II Fatti
5. Il 3 febbraio 1999 la Commissione non era stata ancora informata dal Regno del Belgio in merito alle disposizioni adottate secondo quanto stabilito all'art. 24 e, inoltre, non disponeva degli elementi necessari per stabilire se tale Stato avesse osservato l'obbligo imposto dalla normativa in questione.
6. Alla luce di quanto precede e ritenendo che lo Stato convenuto non avesse adottato la normativa richiesta, in violazione dei propri obblighi, il 20 agosto 1999 la Commissione inviava al Regno del Belgio una lettera affinché fornisse spiegazioni nel termine di due mesi. Il governo belga rispondeva il 27 ottobre 1999 inoltrando alla Commissione i testi del regolamento e del decreto legge adottati, rispettivamente, il 4 marzo e il 22 aprile di detto anno dal governo e dal consiglio della regione di Bruxelles capitale . Tali atti stabilivano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 5 giugno 1997 , gli elenchi degli impianti rientranti nelle classi IA, IB, II e III per cui era prevista un'«autorizzazione ambientale».
7. La Commissione riteneva insufficiente la risposta e, di conseguenza, il 21 gennaio 2000 inviava al governo belga un parere motivato, in cui lo invitava ad adottare entro due mesi, a far data dalla notifica, le misure necessarie per rettificare la situazione. Con lettera 5 aprile le autorità destinatarie trasmettevano una presa di posizione del governo vallone ed annunciavano al contempo l'immediato invio delle risposte delle autorità federali e delle altre due regioni.
8. Alla risposta le autorità vallone allegavano una copia dell'accordo di cooperazione sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose sottoscritto tra lo Stato federale e le tre regioni belghe (in prosieguo: l'«accordo di cooperazione»). Detto accordo era stato adottato con un decreto approvato dal parlamento vallone l'8 dicembre 1999 e la cui pubblicazione nel Moniteur belge, secondo quanto affermato nella risposta, sarebbe stata imminente e, a tempo debito, la Commissione ne sarebbe stata immediatamente informata. Il governo vallone comunicava altresì l'adozione del decreto 11 marzo 1999, relativo alle autorizzazioni ambientali, le cui disposizioni di attuazione ed esecuzione erano in fase avanzata di elaborazione, di modo che, a suo parere, sarebbe stato ragionevole attendersi che, entro il gennaio 2001, il complesso normativo sulla protezione dell'ambiente sarebbe già stato in vigore.
9. Con lettera 6 giugno 2000 le autorità belghe inviavano alla Commissione una comunicazione del Ministro fiammingo dell'Ambiente e dell'Agricoltura, in cui si faceva riferimento all'accordo di cooperazione e si esponevano i motivi per cui detta normativa doveva essere considerata come un'adeguata trasposizione della direttiva. Ciononostante il Ministro precisava che l'accordo non avrebbe avuto efficacia fintantoché non venisse accettato dalle quattro parti contraenti, e che i relativi procedimenti di approvazione si trovavano in una fase molto avanzata.
10. In occasione di una riunione bilaterale, tenuta l'8 settembre 2000, il governo belga comunicava che, malgrado la sua precedente posizione circa la trasposizione della direttiva nella Vallonia, considerava sufficiente l'accordo di cooperazione al fine di garantire l'applicazione della direttiva stessa in tale territorio.
11. Infine, con lettera 26 settembre 2000, le autorità belghe comunicavano alla Commissione la decisione del parlamento fiammingo 17 luglio 2000, con cui veniva approvato l'accordo di cooperazione.
12. La Commissione, considerando insufficienti le informazioni ricevute, ha ritenuto che non le fossero state comunicate tutte le misure necessarie per l'adeguata, ufficiale e definitiva trasposizione della direttiva e, di conseguenza, ha proposto il presente ricorso.
III Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
13. La Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, omettendo di adottare le disposizioni necessarie per dare applicazione alla direttiva nell'ordinamento nazionale, o, quanto meno, non comunicandone alla Commissione l'adozione, ha violato la direttiva.
14. Nel controricorso il Regno del Belgio indica che, in forza dell'art. 92 bis, n. 3, lett. b), della legge speciale 8 agosto 1980, sulle riforme istituzionali , la trasposizione della direttiva ha richiesto il raggiungimento di un accordo di cooperazione tra lo Stato federale e le tre regioni, siglato il 21 giugno 1999 e pubblicato nel Moniteur belge del 12 ottobre 2000 .
15. Il Regno del Belgio aggiunge che, conformemente al disposto del citato art. 92 bis, n. 1, l'accordo in questione non avrebbe prodotto piena efficacia se non al conseguimento dell'assenso di tutte le parti, il che è avvenuto il 16 dicembre 1999 per la Vallonia , il 17 luglio 2000 per la Regione fiamminga ed il 20 dello stesso mese per la regione di Bruxelles capitale .
16. Nel controricorso il Regno del Belgio ha affermato che era in corso di approvazione, a livello federale, la bozza di disegno di legge di ratifica dell'accordo e che, una volta definitivamente adottato, ne avrebbe dato comunicazione alla Corte. Nella controreplica esso ha precisato che il disegno di legge in questione è stato approvato dal Senato il 15 marzo 2001 e inviato alla Camera dei deputati il giorno successivo, aggiungendo che la sua entrata in vigore sarebbe stata resa nota alla Corte.
17. Alla luce di quanto precede lo Stato convenuto afferma, sia nel controricorso sia nella controreplica, che la domanda della Commissione è divenuta priva di oggetto.
18. Il 19 giugno 2001 il rappresentante del governo belga ha inviato alla Corte una copia della legge 22 maggio 2001 , che approva l'accordo di cooperazione, nonché una lettera indirizzata alla Commissione sollecitando, alla luce di quanto precede, la rinuncia agli atti.
19. Con lettera 23 luglio la Commissione ha comunicato alla Corte l'intenzione di non voler rinunciare al ricorso, in quanto, a suo parere, l'accordo di cooperazione non costituisce un'adeguata trasposizione degli artt. 12, 13, n. 5, e 16 della direttiva.
20. Le parti hanno rinunciato ad un'udienza pubblica.
IV L'inadempimento
21. Lo Stato membro convenuto ha modificato, in certo qual modo, la sua linea difensiva in giudizio rispetto a quella mantenuta nella fase precontenziosa. In quest'ultima si era riferita, oltre che all'accordo di cooperazione, a determinate disposizioni regionali sulle attività soggette ad «autorizzazione ambientale». Nel presente procedimento, tuttavia, la sua difesa si è incentrata esclusivamente sull'esistenza dell'accordo tra lo Stato federale e le tre regioni, senza menzionare dette disposizioni ed ammettendo in tal modo, implicitamente, l'insufficienza dell'accordo per conformarsi alla direttiva, proprio come sosteneva la Commissione. Il dibattito dinanzi alla Corte si limita quindi a rispondere alla domanda della ricorrente esclusivamente alla luce dell'accordo di cooperazione.
22. La direttiva imponeva agli Stati membri di adottare, prima del 3 febbraio 1999, le disposizioni necessarie per conformare i rispettivi ordinamenti giuridici alle esigenze imposte e di darne comunicazione alla Commissione.
23. Qualunque sia la portata che, riguardo a siffatto obiettivo, si attribuisca all'accordo di cooperazione, è indubbio che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato , l'accordo non era ancora entrato in vigore, motivo per cui a tale data la situazione di inadempimento era palese, e in tal senso deve esprimersi la Corte, in quanto i mutamenti successivi sono, a tal fine, irrilevanti e devono essere ignorati, come pure le particolarità istituzionali del Regno del Belgio e le difficoltà eventualmente sorte per l'effettiva entrata in vigore dell'accordo di cooperazione .
V Sulle spese
24. L'accoglimento del ricorso proposto dalla Commissione obbliga a condannare alle spese la parte convenuta, ai sensi del disposto dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
VI Conclusione
25. Date le precedenti considerazioni propongo alla Corte di accogliere il presente ricorso, di dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, non avendo adottato entro il termine di cui all'art. 24 della direttiva stessa le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie, e di condannare lo Stato convenuto alle spese.
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