Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di giustizia di condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per essere venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (in prosieguo: la «direttiva»).
I La direttiva
2. Ai sensi del suo primo considerando e dell'art. 1, la direttiva è diretta alla protezione dell'ambiente e della sanità pubblica mediante la riduzione dell'inquinamento delle acque di balneazione, evitando il loro deterioramento, ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle acque di piscina.
3. L'art. 3 impone agli Stati membri l'obbligo di stabilire, per tutte le zone di balneazione o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione, per ciò che concerne i parametri fisico-chimici e microbiologici indicati nell'allegato della direttiva stessa. A norma dell'art. 2, tali parametri costituiscono parte integrante della direttiva.
4. A norma dell'art. 4, entro i dieci anni successivi alla notifica della direttiva, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure necessarie affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3. La direttiva fu notificata al Regno Unito il 10 dicembre 1975, per cui il termine a disposizione di quest'ultimo per conformarsi scadeva il 10 dicembre 1985.
5. Gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni anno alla Commissione una relazione sulle acque di balneazione e sulle loro caratteristiche più significative, conformemente alla nuova formulazione dell'art. 13 della direttiva .
6. Così quindi, a norma della direttiva, gli Stati membri hanno, tra gli altri, l'obbligo di fissare per tutte le zone di balneazione i valori dei parametri fisico-chimici e microbiologici stabiliti, nonché l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari affinché la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme a tali valori entro dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva stessa .
II Fatti
7. Dal contenuto delle relazioni presentate dal Regno Unito relativamente alle stagioni 1996 e 1997, la Commissione ha dedotto che i tassi di conformità delle zone di balneazione britanniche alle prescrizioni della direttiva si attestavano rispettivamente all'89,4% ed all'88,3%. Il 22 gennaio 1999 la Commissione richiamava l'attenzione del governo convenuto nella presente causa sulla questione, invitandolo a presentare le opportune osservazioni al riguardo.
8. Le autorità britanniche rispondevano con lettera del 30 marzo seguente, manifestando l'intenzione di conformarsi quanto prima alle prescrizioni della direttiva e segnalando gli sforzi in atto diretti a migliorare la qualità delle acque di balneazione.
9. Ritenendo la risposta non sufficiente, il 28 febbraio 2000 la Commissione inviava al Regno Unito un parere motivato concedendo a tale Stato un termine di due mesi per regolarizzare la situazione.
10. Il governo convenuto replicava il 14 giugno, riconoscendo che le acque di balneazione di sua competenza non erano conformi come richiesto alle norme della direttiva. Esso aggiungeva che, ciononostante, la situazione del 1997 presentava carattere eccezionale, che la percentuale di conformità ai valori della direttiva era salita al 91,4% durante la stagione 1999 e che le misure correttive già in atto avrebbero permesso di raggiungere entro il 2005 una percentuale pari al 97%.
11. In ogni caso, dato che, a suo parere, alla scadenza del termine concesso nel parere motivato l'inadempimento persisteva, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
III Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
12. La Commissione chiede alla Corte di voler dichiarare che, non avendo garantito la conformità delle acque di balneazione ai valori limite fissati all'art. 3 e in combinato disposto con l'allegato della direttiva, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, e di voler condannare il governo convenuto alle spese.
13. Dal canto suo, il governo convenuto ammette la situazione relativamente alle stagioni balneari che formano oggetto della domanda della Commissione.
14. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale e con l'espresso consenso delle parti, la Corte ha deciso, conformemente al disposto dell'art. 44 bis del regolamento di procedura, di rinunciare alla fase orale.
IV L'inadempimento
15. Il governo britannico riconosce i fatti denunciati dalla Commissione, ossia, che durante le stagioni 1996 e 1997 le acque di balneazione britanniche non erano integralmente conformi ai valori indicati all'art. 3, in combinato disposto con l'allegato della direttiva. Di conseguenza, la Corte deve considerare provato l'inadempimento contestato e accertarlo quindi nella sentenza.
16. La direttiva ha imposto agli Stati membri il conseguimento di alcuni risultati e non soltanto l'obbligo di adottare misure precise per migliorare la qualità delle acque di balneazione fino a raggiungere i valori limite indicati nelle sue disposizioni , salvo le eccezioni previste nella normativa stessa, eccezioni che non vengono in rilievo nel caso in esame .
17. Per quanto numerosi siano gli sforzi compiuti per conformarsi alla direttiva, è sufficiente quindi, per considerare esistente una violazione della direttiva, che si verifichi durante un'unica stagione un solo caso d'inadempimento, non dovuto ad impossibilità assoluta, di osservare la direttiva stessa .
18. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che il Regno Unito, come esso stesso riconosce, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva, in quanto, durante le stagioni 1996 e 1997, non tutte le acque di balneazione erano conformi ai valori limite indicati all'art. 3, in combinato disposto con l'allegato .
V Sulle spese
19. L'accoglimento del ricorso proposto dalla Commissione impone di condannare la parte convenuta alle spese, conformemente al disposto dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
VI Conclusione
20. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di giustizia di accogliere il presente ricorso e dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire che la qualità delle acque di balneazione fosse conforme ai valori limite tassativi previsti dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi di tale direttiva, e di condannare espressamente il Regno Unito alle spese.
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