Conclusioni dell avvocato generale
1. Il 28 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE, che modifica la direttiva 93/98/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni , ovvero, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della stessa direttiva.
Fatti e fase precontenziosa del procedimento
2. Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 98/4/CE gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva non oltre il 16 febbraio 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.
3. Allo scadere del termine stabilito, non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alle misure di trasposizione della direttiva, la Commissione, con lettera 10 maggio 1999, metteva il governo francese in condizione di presentare le sue osservazioni entro due mesi.
4. Con lettera 6 gennaio 2000, le autorità francesi comunicavano alla Commissione che era in corso l'iter per l'adozione del progetto di decreto diretto alla trasposizione, inter alia, di tale direttiva; facevano inoltre sapere che questo testo sarebbe stato prossimamente sottoposto all'approvazione del Conseil d'État (Francia), e che la direttiva era stata già parzialmente trasposta con provvedimento amministrativo del 22 aprile 1998.
5. Il 18 febbraio 2000 la Commissione inviava alla Repubblica francese un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica di detto parere.
6. Non avendo ricevuto alcuna informazione che indicasse la conclusione dell'iter legislativo e confermasse l'adozione di detto decreto, la Commissione proponeva il presente ricorso.
Valutazione
7. Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell'art. 249 CE, terzo comma, la Commissione afferma che la Repubblica francese avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva di cui trattasi entro il termine stabilito.
8. Nel controricorso, la Repubblica francese fa presente che la trasposizione della direttiva richiede la modifica del codice degli appalti pubblici nonché altre disposizioni legislative. Un testo recante modifiche a suddetto codice è stato già sottoposto al Conseil d'État. Il progetto di decreto inteso a trasporre la direttiva nella parte che riguarda gli enti aggiudicatori non assoggettati al codice degli appalti pubblici dovrà anch'esso essere sottoposto al Conseil d'État in un intento di coerenza tra la riforma dello stesso codice e l'insieme dei testi che disciplinano gli ordinativi pubblici.
9. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che, alla data di presentazione del ricorso, la legislazione non era stata modificata al fine di renderla compatibile con la direttiva 98/4/CE, cosa che del resto la Repubblica francese non contesta.
Conclusione
10. Alla luce di queste considerazioni, posso solo proporre alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e, quindi, di:
«1) dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE,che modifica la direttiva 93/98/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva;
2) condannare la Repubblica francese alle spese».
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