CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate l'11 luglio 2002 (1)
Causa C-440/00
Gesamtbetriebsrat der Kühne & Nagel AG & Co. KG
contro
Kühne & Nagel AG & Co. KG
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania)]
«Direttiva 94/45/CE – Comitato aziendale europeo – Gruppo di imprese – Direzione centrale situata in uno Stato terzo – Rappresentante fittizio nella Comunità – Obbligo delle imprese del gruppo di fornire informazioni a detto rappresentante – Portata»
1. Con ordinanza 27 giugno 2000, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) (Germania) ha proposto alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, due quesiti pregiudiziali per l'interpretazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (2) (in prosieguo: la direttiva 94/45 o, semplicemente, la direttiva). In particolare, il Bundesarbeitsgericht chiede se, nel caso di un gruppo d'imprese la cui direzione centrale è situata fuori del territorio degli Stati membri, le imprese stabilite nella Comunità abbiano l'obbligo di fornire informazioni a quella fra loro i cui organi di direzione assumono, in virtù della direttiva, le responsabilità della direzione centrale, e, in caso positivo, di precisare la portata di detto obbligo.
I ─ Quadro giuridico
A ─ Le pertinenti disposizioni della direttiva
2. L'art. 1 della direttiva dispone che:
1. La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2. A tal fine è istituito un comitato aziendale europeo o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, al fine di informare e di consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dalla presente direttiva.(...)
4. Fatto salvo un campo di applicazione più ampio in virtù degli accordi di cui all'articolo 6, i poteri e le competenze dei comitati aziendali europei e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, istituiti per realizzare l'obiettivo indicato nel paragrafo 1, riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate.(...)
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3. L'art. 2, n. 1, della direttiva prevede che: Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) impresa di dimensioni comunitarie, un'impresa che impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;
b) gruppo di imprese, un gruppo costituito da una impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
c) gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:
─ il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri,
il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri,
─ almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi, e
almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi, e
─ almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;
almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;
(...)
e) direzione centrale, la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante; (...)
.
4. L'art. 3, n. 1, dispone che: Ai fini della presente direttiva si intende per impresa controllante un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa ( impresa controllata), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano.
5. In virtù dell'art. 4 della direttiva:
1. La direzione centrale è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all'istituzione del comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, per l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2. Allorché la direzione centrale non è situata in uno Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, che è opportuno designare ─ se del caso ─ assume la responsabilità di cui al paragrafo 1.In mancanza di detto rappresentante, la responsabilità di cui al paragrafo 1 incombe alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
3. Ai fini della presente direttiva, il rappresentante o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al paragrafo 2, secondo comma sono considerati come direzione centrale
.
6. L'art. 5, n. 1, della direttiva dispone che:Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.
7. Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva:La direzione centrale e la delegazione speciale di negozianzione devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall'articolo 1, paragrafo 1.
8. L'art. 11 della direttiva prevede che:
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la direzione degli stabilimenti di un'impresa di dimensioni comunitarie e la direzione delle imprese del gruppo d'imprese di dimensioni comunitarie situate nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi di tali stabilimenti o imprese rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la direzione centrale sia situata o meno nel suo territorio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta delle parti interessate dall'applicazione della presente direttiva, le imprese rendano disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).
3. Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva; essi predispongono ─ in particolare ─ procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva(...)
.
9. Infine, secondo l'art. 14, n. 1, della direttiva:(...) gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
B ─La normativa tedesca
10. La Repubblica federale di Germania ha trasposto la direttiva con il Gesetz über Europäische Betriebsräte (legge relativa ai comitati aziendali europei) del 28 ottobre 1996 (in prosieguo: l' EBRG) (3) .
11. L'art. 1, n. 3, dell'EBRG definisce la nozione di direzione centrale dell'impresa o del gruppo d'imprese, mentre l'art. 2, n. 2, disciplina il caso in cui tale direzione si trovi in uno Stato terzo. In questo caso, qualora nel territorio degli Stati membri non vi sia né una direzione decentrata né un rappresentante nominato dalla direzione centrale, il legislatore tedesco ricorre ad una finzione giuridica, regolando la questione in modo conforme a quanto previsto dall'art. 4, nn. 2, secondo capoverso, e 3, della direttiva.
12. L'art. 5 dell'EBRG stabilisce che:
1. La direzione centrale deve trasmettere ai rappresentanti dei lavoratori che ne abbiano fatto richiesta le informazioni sul numero medio dei dipendenti e sulla loro distribuzione negli Stati membri, sulle imprese e sugli stabilimenti, nonché sulla struttura della società o del gruppo di società.
2. Un comitato aziendale o un comitato aziendale centrale può esercitare il diritto conferito dal paragrafo 1 nei confronti della direzione locale dello stabilimento o dell'impresa; questa è tenuta a procurarsi presso la direzione centrale le informazioni e i documenti necessari per fornire i chiarimenti richiesti
(4) .
II ─ Fatti e procedimento dinanzi al giudice nazionale
13. La controversia pendente dinanzi al Bundesarbeitsgericht oppone la società tedesca Kühne & Nagel AG & Co. KG (in prosieguo: Kühne & Nagel o la società tedesca) al Gesamtbetriebsrat (comitato aziendale centrale) di tale società.
14. Si desume dall'ordinanza di rinvio che Kühne & Nagel fa parte di un gruppo d'imprese di dimensioni comunitarie, la cui direzione centrale si trova in Svizzera. Nel gruppo in questione non sono stati istituiti né un comitato aziendale europeo né una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva e neppure i tentativi dei lavoratori di costituire una delegazione speciale di negoziazione ai sensi dell'art. 5 della direttiva stessa hanno mai avuto successo.
15. Dall'ordinanza emerge inoltre che non esiste in alcuno Stato membro una direzione decentrata del gruppo Kühne & Nagel, né la direzione centrale ha mai nominato un suo rappresentante locale ai sensi dell'art. 4, n. 2, primo capoverso, della direttiva. Essendo l'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori negli Stati membri, la società tedesca assume perciò, in forza dell'art. 2, n. 2, dell'EBRG (art. 4, nn. 2, secondo capoverso, e 3, della direttiva), la responsabilità della direzione centrale. Su questo presupposto il Gesamtbetriebsrat ha quindi chiesto a Kühne & Nagel di comunicargli le informazioni previste dell'art. 5, n. 1, dell'EBRG, nonché i nomi e gli indirizzi delle rappresentanze del personale istituite nelle imprese del gruppo situate negli altri Stati membri.
16. Di fronte al rifiuto opposto da Kühne & Nagel, il Gesamtbetriebsrat ha adito i competenti giudici tedeschi per ottenere soddisfazione della propria pretesa. Nei giudizi di primo e secondo grado Kühne & Nagel è risultata soccombente ed ha quindi proposto impugnazione dinanzi al Bundesarbeitsgericht. La società tedesca non contesta l'obbligo di comunicare le informazioni previste dall'art. 5, n. 1, dell'EBRG, ma sostiene di non essere in grado di adempiervi, poiché la direzione centrale del gruppo non è soggetta al diritto comunitario e rifiuta di fornirle le informazioni in questione. Le richieste rivolte alle altre società del gruppo, poi, non avrebbero avuto riscontro, né Kühne & Nagel dispone di proprie informazioni al riguardo. La pretesa del Gesamtbetriebsrat avrebbe perciò un oggetto impossibile e di conseguenza dovrebbe essere respinta. A parte ciò, comunque, la società tedesca ritiene che la richiesta relativa alle informazioni sulle rappresentanze del personale istituite negli altri Stati membri sia priva di fondamento giuridico.
17. Il giudice del rinvio considera fondata la pretesa del Gesamtbetriebsrat di ricevere le informazioni di cui all'art. 5, n. 1, dell'EBRG, ma vede uno squilibrio nella posizione della società tedesca, che avrebbe l'obbligo di comunicare tali informazioni senza però disporre dei mezzi idonei per procurarsele presso le imprese del gruppo stabilite negli altri Stati membri. Per poter scartare l'obiezione di Kühne & Nagel occorrerebbe allora che questa disponesse di tali mezzi. Il Bundesarbeitsgericht esclude che la soluzione possa essere ricercata nella normativa tedesca, che non ha effetto per le imprese situate fuori della Germania; esso ritiene tuttavia che in base agli artt. 4, n. 2, secondo capoverso, e 11, nn. 1 e 2, della direttiva possa riconoscersi alla direzione che sostituisce quella centrale un diritto all'informazione nei confronti delle imprese e degli stabilimenti del gruppo situati in altri Stati membri.
18. Il giudice del rinvio non esclude, inoltre, che la pretesa del Gesamtbetriebsrat di ricevere anche le informazioni relative alle rappresentanze dei lavoratori presso le imprese del gruppo Kühne & Nagel stabilite negli altri Stati membri possa trovare fondamento nella direttiva. A suo avviso, tuttavia, tale questione va risolta soltanto qualora si affermi l'esistenza di un diritto all'informazione a profitto della direzione centrale fittizia del gruppo.
19. Di conseguenza, nutrendo dubbi sull'interpretazione da darsi alle pertinenti disposizioni della direttiva, il Bundesarbeitsgericht ha sospeso il procedimento per chiedere alla Corte in via pregiudiziale:
1) Se la direttiva 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, segnatamente gli artt. 4 e 11 della medesima, imponga alle imprese appartenenti ad un gruppo controllato da un'impresa stabilita al di fuori della Comunità l'obbligo di fornire all'impresa cui debba essere riconosciuto il ruolo di direzione centrale ai sensi dell'art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva stessa informazioni in merito al numero complessivo medio dei lavoratori, alla loro distribuzione tra gli Stati membri, agli stabilimenti dell'impresa e alle imprese a questa subordinate, nonché in merito alla struttura dell'impresa e delle imprese dalla stessa dipendenti.
2) In caso di risposta affermativa al primo quesito:
Se l'obbligo di informazione ricomprenda anche le denominazioni e le sedi delle rappresentanze dei lavoratori necessariamente partecipanti, per conto dei lavoratori dell'impresa o delle imprese da questa dipendenti, alla costituzione di una delegazione speciale di negoziazione ai sensi dell'art. 5 della direttiva ovvero alla costituzione di un comitato aziendale europeo
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III ─ Procedimento dinanzi alla Corte
20. Nella fase scritta del procedimento hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte il Gesamtbetriebsrat, Kühne & Nagel, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Svezia e la Commissione delle Comunità europee. I governi tedesco e svedese, nonché la Commissione, hanno poi risposto ai quesiti scritti loro rivolti dalla Corte. Il Gesamtbetriebsrat, Kühne & Nagel e la Commissione hanno inoltre partecipato all'udienza tenutasi il 15 gennaio 2002.
IV ─ Analisi giuridica
A ─ Sul primo quesito pregiudiziale
1. Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte
21. Kühne & Nagel nega anzitutto che i rapporti fra la direzione centrale e le altre società del gruppo possano essere definiti sulla base della direttiva. Nel caso di specie, comunque, si è in presenza di una mera direzione fittizia, individuata per legge in sostituzione di quella reale. Questa finzione giuridica non comporta però l'attribuzione alla direzione centrale fittizia di un potere nei confronti delle società sorelle, che sono indipendenti, e neppure quindi del potere di ottenere informazioni da queste ultime, tanto più che dette informazioni potrebbero essere confidenziali. Né tale potere potrebbe derivare dalle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva. D'altra parte, secondo Kühne & Nagel, per garantire l'effetto utile della direttiva non è necessario mettere in gioco l'indipendenza delle singole imprese del gruppo, ma basta riconoscere ai rappresentanti dei lavoratori un diritto all'informazione nei confronti di ciascuna di tali imprese. Al quesito dovrebbe pertanto rispondersi negativamente.
22. Opposta è la risposta del Gesamtbetriebsrat e dei governi tedesco e svedese. Il primo, in particolare, ritiene che il diritto all'informazione dei rappresentanti dei lavoratori possa essere garantito soltanto a condizione che la direzione centrale fittizia abbia essa stessa un diritto all'informazione nei confronti delle altre società del gruppo stabilite negli Stati membri. In caso contrario, non sarebbe possibile conseguire l'obiettivo della direttiva. In effetti, sottolinea sempre il Gesamtbetriebsrat, dall'art. 11 della direttiva si deduce che essa attribuisce notevole importanza all'effettiva e reale attuazione dei diritti da essa sanciti. Il mancato rispetto della direttiva a seguito del rifiuto di cooperazione delle altre società del gruppo deve dunque essere sanzionato attraverso le appropriate procedure giudiziarie.
23. Secondo i governi tedesco e svedese, l'esistenza del diritto in questione si deduce, oltre che dal principio dell'effetto utile della direttiva, dagli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della stessa, i quali presuppongono un obbligo di cooperazione interno al gruppo tra la direzione centrale e le altre imprese stabilite negli Stati membri. Il diritto all'informazione della direzione centrale dovrebbe altresì essere dedotto dall'obbligo d'informazione che l'art. 11, n. 2, della direttiva impone a tutte le imprese del gruppo, poiché è la direzione centrale che coordina tali imprese in occasione dell'istituzione del comitato aziendale europeo. Dal testo stesso della direttiva si ricaverebbe inoltre che i meccanismi di informazione e di concertazione ivi previsti riguardano tutte le imprese del gruppo, per cui queste sarebbero tutte tenute a cooperare al raggiungimento degli scopi della direttiva. Appartiene poi agli Stati membri, aggiunge il governo svedese, individuare gli strumenti a ciò necessari.
24. Da parte sua, la Commissione ammette che dagli artt. 4 e 11 della direttiva si può dedurre un diritto della direzione centrale fittizia di ottenere informazioni dalle altre imprese del gruppo, ma dubita che questo sia un mezzo appropriato per assicurare, nella generalità dei casi, l'effetto utile della direttiva. La Commissione mette in rilievo, infatti, le difficoltà che la direzione centrale fittizia incontrerebbe nel far valere un simile diritto, a cominciare dal fatto che essa potrebbe non conoscere la struttura dell'intero gruppo, e quindi non essere in grado di individuare tutte le imprese o gli stabilimenti interessati dall'applicazione della direttiva. A parte ciò, poi, per permettere alla direzione centrale fittizia di far valere utilmente tale diritto all'informazione nei confronti delle altre imprese del gruppo, soprattutto se situate in Stati membri diversi, sarebbe necessario prevedere, a livello nazionale, specifiche disposizioni in tal senso nell'ambito delle misure di trasposizione della direttiva.
25. La Commissione suggerisce perciò di affrontare il problema in un'ottica diversa, più aderente a suo giudizio al testo e al sistema della direttiva. Essa muove dal presupposto che la direzione centrale, anche se situata in uno Stato terzo, non possa sottrarsi al rispetto della direttiva per quanto riguarda le imprese e gli stabilimenti del gruppo che invece si trovano nel territorio degli Stati membri, in cui essa deve quindi garantire il diritto all'informazione dei lavoratori sancito dalla direttiva stessa. Sarebbe perciò la direzione centrale a dover fornire a quella fittizia, che ai sensi della direttiva ne assume la responsabilità, le informazioni richieste dai lavoratori. Secondo la Commissione, il rifiuto di cooperazione opposto dalla direzione centrale, lungi dall'esonerare la direzione fittizia da tale responsabilità, la espone invece all'applicazione delle misure previste dall'art. 11, n. 3, della direttiva. Si perverrebbe così a sanzionare, sia pure in via indiretta, l'inadempimento della direzione centrale, ed in ultima analisi del gruppo nel suo insieme, agli obblighi prescritti dalla direttiva. Dunque, conclude la Commissione, nel caso di specie nulla impedisce che Kühne & Nagel sia condannata a fornire le informazioni richieste e, eventualmente, assoggettata alle misure coercitive previste dall'ordinamento tedesco in caso di mancato rispetto di quest'obbligo.
2. Valutazione
26. Nel presente procedimento, la Corte è chiamata per la seconda volta a pronunciarsi sul diritto dei lavoratori di ottenere informazioni ai fini della costituzione di un comitato aziendale europeo ai sensi della direttiva 94/45. Una prima volta ciò è avvenuto nella causa Bofrost* (5) , nella quale si trattava di stabilire se i lavoratori possano invocare l'art. 11, n. 2, della direttiva per ottenere informazioni da un'impresa appartenente a un gruppo quando la direzione centrale del gruppo stesso non sia stata ancora individuata. Questa volta, invece, il quesito rivolto alla Corte riguarda il caso in cui la direzione centrale del gruppo è nota, ma si trova fuori del territorio degli Stati membri e gli obblighi che le sono imposti vengono assunti, ai sensi dell'art. 4, nn. 2, secondo capoverso, e 3, della direttiva, da una direzione centrale fittizia. Il giudice nazionale vuole quindi sapere in che modo la direttiva garantisca, anche in questo caso, l'effettivo esercizio del diritto all'informazione dei lavoratori nei confronti della direzione centrale.
27. Come si è visto, il diritto dei lavoratori di ottenere informazioni ai sensi della direttiva non è contestato da Kühne & Nagel, la quale obietta però che, in quanto direzione centrale fittizia del gruppo, non può garantire il rispetto di tale diritto senza la cooperazione della direzione centrale reale e delle altre imprese del gruppo. Il giudice del rinvio chiede perciò se, per superare quest'ostacolo, possa ipotizzarsi in capo alla società tedesca un corrispondente diritto all'informazione nei confronti delle imprese del gruppo situate negli Stati membri, fondato sugli artt. 4 e 11 della direttiva.
28. Per rispondere al quesito conviene anzitutto ricordare che, come emerge dal suo art. 1, la direttiva è volta a migliorare l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori delle imprese e dei gruppi d'imprese operanti in due o più Stati membri, prevedendo l'istituzione, nelle imprese e nei gruppi in cui ciò sia richiesto, di un comitato aziendale europeo o di altre procedure ugualmente idonee a conseguire questa finalità. Ciò, precisa ancora l'art. 1 della direttiva, riguarda l'intera impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo d'imprese, tutte le imprese facenti parte del gruppo situate negli Stati membri e perciò interessate dall'attuazione della direttiva (6) .
29. Conviene anche ricordare che il sistema delineato dalla direttiva fa perno sul ruolo della direzione centrale dell'impresa o del gruppo d'imprese di dimensioni comunitarie, alla quale l'art. 4, n. 1, della direttiva stessa assegna la responsabilità primaria del conseguimento della finalità che essa si prefigge, in quanto effettivo centro decisionale dell'impresa o del gruppo [art. 2, n. 1, lett. e) e 3, n. 1]. Il principio della responsabilità della direzione centrale dovrebbe anzi essere considerato, secondo vari commentatori, uno dei principi informatori della direttiva (7) . Come risulta comunque dall'art. 4, n. 1, quella della direzione centrale è una responsabilità molto ampia, che investe l'insieme delle condizioni e degli strumenti necessari a dare attuazione ai meccanismi d'informazione e consultazione dei lavoratori previsti dalla direttiva. Tale responsabilità comporta l'obbligo di far fronte, con tutti i mezzi a disposizione, ad ogni esigenza che possa emergere in vista della costituzione di un comitato aziendale europeo o della creazione di una procedura d'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi della direttiva, con il solo limite che l'attività richiesta alla direzione centrale risulti effettivamente necessaria a questo scopo.
30. Discende da quanto precede, per quanto qui interessa, che la direzione centrale ha l'obbligo di predisporre tutte le condizioni e gli strumenti materiali e logistici perché le trattative con i rappresentanti dei lavoratori possano svolgersi regolarmente (8) e, ancor prima, di rendere possibile la costituzione di una delegazione speciale di negoziazione ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva. Ma soprattutto discende l'obbligo per la direzione centrale di fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie all'avvio e al buon esito delle trattative, nonché, se del caso, alla costituzione ope legis del comitato aziendale europeo ai sensi dell'art. 7 della direttiva, qualora ne ricorrano le condizioni (9) .
31. Ciò posto, devo ora sottolineare che, come si deduce dal quattordicesimo considerando (10) e dall'art. 11, n. 1, della direttiva, i meccanismi d'informazione e di consultazione dei lavoratori devono essere correttamente attuati nell'impresa o nel gruppo d'imprese di dimensioni comunitarie indipendentemente dal fatto che la direzione centrale sia o meno situata nel territorio degli Stati membri. Per evitare, anzi, che l'eventuale stabilimento della direzione centrale in uno Stato terzo possa essere d'ostacolo al conseguimento della finalità della direttiva, l'art. 4 istituisce un sistema che consente di far fronte a tale situazione. Come si è visto, infatti, il n. 2 della disposizione suggerisce che sia designato un rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro e, in mancanza, prevede che (...) la responsabilità di cui al paragrafo 1 incomb[a] alla direzione (...) dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro. In ogni caso, il n. 3 della disposizione sancisce che il rappresentante designato o, in mancanza, la direzione fittiziaai fini della presente direttiva (...) sono considerati come direzione centrale (11) . Ne consegue che in entrambi i casi la responsabilità che la direttiva imputa alla direzione centrale si trasferisce integralmente sulla direzione fittizia, la quale avrà quindi gli stessi obblighi della prima e allo stesso modo di questa risponderà del loro adempimento.
32. Devo ricordare che un approccio non molto diverso da quello appena indicato si ritrova in altre direttive adottate nell'ambito della legislazione comunitaria in materia di politica sociale. Alludo in particolare tanto alla direttiva comunitaria in materia di licenziamenti collettivi (12) quanto a quella in materia di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, quest'ultima evocata anche dal governo svedese nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte (13) . Per espressa previsione di tali direttive, gli obblighi di previa informazione e consultazione dei lavoratori nei casi di licenziamenti collettivi o di trasferimenti d'imprese che esse pongono a carico dei datori di lavoro devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le relative decisioni siano prese dal datore di lavoro o da un'altra impresa che lo controlla. Al fine di garantire l'adempimento di tali obblighi, le direttive in questione prevedono perciò che la responsabilità del datore di lavoro non sia esclusa dal fatto che l'impresa che lo controlla non gli abbia fornito le informazioni necessarie (14) .
33. E' stato peraltro obiettato, come si è visto, che non si potrebbe pretendere dalla direzione centrale fittizia il pieno rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 4, n. 1, della direttiva, visto che, a differenza di quella reale, essa non dispone dei poteri di direzione e di coordinamento del gruppo a tal fine necessari. E' questa, con ogni evidenza, anche la preoccupazione del giudice del rinvio, il quale chiede appunto se, per permettere alla direzione centrale fittizia di adempiere all'obbligo d'informazione che le incombe in virtù dell'art. 4, n. 1, possa dedursi dalla direttiva che tale direzione ha il diritto di ottenere dalle altre imprese del gruppo le informazioni a ciò necessarie, in particolare facendo leva sulle disposizioni dell'art. 11, n. 2, della direttiva, che, come si è visto, impone un obbligo di informazione a carico di dette imprese.
34. Mi sembra però che l'obiezione non colga il senso della disciplina dettata dall'art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva. E' vero infatti che questa impernia il sistema sulla direzione centrale (reale) dell'impresa o del gruppo in funzione dei poteri di direzione e di coordinamento di cui essa dispone, e quindi della sua posizione egemone in seno all'impresa o al gruppo; è anche vero però che, pur senza pretendere in alcun modo di ridefinire l'assetto interno dell'impresa o del gruppo, la direttiva si è preoccupata di evitare che l'una o l'altro, collocando la direzione centrale fuori dalla Comunità, eludano gli obblighi ad essi imposti. Proprio a questo fine, infatti, i nn. 2 e 3 dell'art. 4 assimilano in via presuntiva la direzione fittizia a quella reale e riversano sulla prima tutte le responsabilità che sono previste per la seconda. Ne consegue che, come ha sottolineato anche la Commissione, l'eventuale inadempimento della direzione centrale fittizia agli obblighi derivanti dall'art. 4, n. 1, dovrà essere sanzionato dalle autorità competenti degli Stati membri, conformemente agli artt. 11, n. 1, e 14 della direttiva, esattamente come lo sarebbe l'inadempimento della direzione centrale reale del gruppo, in particolare attraverso le procedure amministrative o giudiziarie che permettano d'imporre il rispetto degli obblighi [da essa] derivanti previste dal n. 3 dell'art. 11.
35. Ciò non significa, ovviamente, ignorare che è comunque la direzione centrale reale ad avere i mezzi e gli strumenti per adottare tutte le disposizioni necessarie a rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva. Ma la presunzione della responsabilità della direzione centrale fittizia e la conseguente applicazione ad essa del regime sanzionatorio mirano proprio a fare pressione sulla direzione centrale reale affinché, nell'interesse del gruppo, metta la prima in condizione di adempiere a questi obblighi. Eccepire dunque che la responsabilità della direzione centrale fittizia sarebbe esclusa se la direzione centrale reale non volesse cooperare significherebbe incoraggiare quest'ultima a non prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva e quindi, in definitiva, a eludere le finalità della disposizione di cui all'art. 4, n. 3; significherebbe, in altri termini, offrire un comodo pretesto per vanificare l'effetto utile della direttiva stabilendo fuori dalla Comunità la direzione centrale.
36. Mi pare pertanto discutibile l'impostazione seguita dal giudice del rinvio quando ritiene di non poter sanzionare l'inadempimento da parte di Kühne & Nagel dell'obbligo di fornire informazioni ai lavoratori senza che sia riconosciuto alla stessa un corrispondente diritto all'informazione nei confronti delle altre imprese del gruppo. Una simile impostazione, in effetti, porterebbe ad alterare il senso e la finalità delle disposizioni in esame, perché sposterebbe la responsabilità dell'attuazione della direttiva dalla direzione centrale alle altre imprese del gruppo, facendo passare in secondo piano, se non addirittura svuotandoli di contenuto, gli obblighi incombenti alla prima, laddove è proprio su di questa che s'impernia l'intero sistema istituito dalla direttiva, perché essa sola può assicurarne, direttamente o indirettamente, la piena ed effettiva applicazione.
37. Su un piano più specifico, poi, devo notare che l'obbligo di informazione imposto alle singole imprese dall'art. 11, n. 2, della direttiva non mi pare adeguato, data la sua specifica e limitata funzione, a soddisfare le esigenze evocate dal giudice del rinvio. Come emerge in effetti dal testo stesso di tale disposizione, l'obbligo di informazione da essa sancito mira unicamente a permettere ai lavoratori di stabilire se la direttiva si applichi o meno all'impresa o al gruppo d'imprese in cui essi sono impiegati e, eventualmente, di individuare la direzione centrale del gruppo. Da un lato, infatti, la disposizione si rivolge indistintamente alle imprese, individualmente considerate, senza richiamare né la nozione di direzione centrale né quella d'impresa o di gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, e fa riferimento alle richieste d'informazioni formulate, in genere, dalle parti interessate dall'applicazione della (...) direttiva. Dall'altro, l'obbligo da essa imposto riguarda unicamente le informazioni sul numero dei lavoratori [impiegati nell'impresa o nel gruppo] di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere a) e c) della direttiva, cioè appunto le informazioni che permettono di determinare se l'impresa o il gruppo abbia o meno dimensioni comunitarie (15) .
38. Una volta stabilito però che l'impresa o il gruppo ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva, è alla direzione centrale che incombe, in virtù della responsabilità generale che discende dal ricordato art. 4, n. 1, l'obbligo di comunicare ai lavoratori tutte le informazioni necessarie alla costituzione del comitato aziendale europeo, incluse evidentemente quelle che ognuna delle imprese del gruppo dovrebbe fornire, per gli specifici aspetti che la riguardano, ai sensi dell'art. 11, n. 2. Tali imprese restano sì obbligate individualmente a fornire, qualora ne sia fatta richiesta, le informazioni previste dalla disposizione, ma ciò non ha alcun rilievo ai fini della responsabilità della direzione centrale, che non ne viene né sostituita né limitata, essendo ancorata all'art. 4, n. 1, e non all'art. 11, n. 2, della direttiva. Tale responsabilità resta quindi piena ed integra nei suoi contenuti e nella sua portata generale, così come piena ed integra resta, dato quanto detto più sopra, anche la responsabilità della direzione centrale fittizia.
39. A parte ciò, devo osservare che la soluzione consistente nell'attribuire alla direzione centrale fittizia un diritto all'informazione nei confronti delle altre società del gruppo, pur presentando ─ com'è stato ampiamente illustrato nel corso della procedura davanti alla Corte ─ non poche difficoltà di attuazione pratica, può certo servire a garantire ai lavoratori l'accesso alle informazioni necessarie in vista della costituzione del comitato aziendale europeo. Tuttavia, su un piano più generale, essa non garantisce affatto l'effettiva attuazione dei meccanismi d'informazione e consultazione previsti dalla direttiva. Basti pensare che, a meno di non voler intervenire nell'assetto dei rapporti giuridici e organizzativi fra le società del gruppo, anche se il comitato aziendale europeo fosse costituito, la cooperazione della direzione centrale reale del gruppo resterebbe indispensabile per assicurarne il corretto funzionamento. E' evidente, infatti, che solo la direzione centrale reale può utilmente informare e consultare il comitato sulla situazione generale e sulle prospettive del gruppo, nonché sulle decisioni strategiche tali da incidere sostanzialmente sugli interessi dei lavoratori come previsto dalla direttiva (16) , mentre la direzione centrale fittizia non potrebbe raccogliere gli elementi a ciò necessari presso le altre società del gruppo.
40. In conclusione, ritengo che si debba risolvere il primo quesito nel senso che, nel caso di gruppi d'imprese la cui direzione centrale è situata fuori dal territorio degli Stati membri, è la direzione che sostituisce quella centrale ai sensi dell'art. 4, nn. 2, secondo capoverso, e 3, della direttiva a dover rendere disponibili agli organi interni di rappresentanza dei lavoratori che ne facciano richiesta tutte le informazioni necessarie in vista dell'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori. Incombe agli Stati membri garantire l'osservanza di quest'obbligo in conformità agli artt. 11, nn. 1 e 3, e 14 della direttiva.
B ─ Sul secondo quesito pregiudiziale
41. Con tale quesito il giudice del rinvio vuole sapere se l'obbligo di informazione sancito dalla direttiva riguardi anche le denominazioni e le sedi delle rappresentanze dei lavoratori partecipanti alla costituzione di una delegazione speciale di negoziazione ai sensi dell'art. 5 della direttiva ovvero alla costituzione di un comitato aziendale europeo. Vista la risposta che ho proposto di dare al primo quesito, ritengo di dover esaminare anche il secondo.
42. In proposito ricordo anzitutto che, secondo Kühne & Nagel, le informazioni relative alle denominazioni e alle sedi delle rappresentanze dei lavoratori non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, dato che andrebbero al di là di quanto necessario ai fini della costituzione di un comitato aziendale europeo. Nello stesso ordine di idee si colloca la Commissione, la quale aggiunge che, proprio per questa ragione, l'obbligo di fornire dette informazioni non può neppure ricavarsi dall'obbligo di leale cooperazione fra le imprese e i lavoratori o i loro rappresentanti prescritto dalla direttiva. Il Gesamtbetriebsrat ed il governo tedesco ritengono invece che le informazioni in questione rientrino fra quelle necessarie per l'istituzione di un comitato aziendale europeo e siano quindi comprese nell'ambito di applicazione della direttiva.
43. A me sembra che tutto quel che può dirsi al riguardo è che per determinare la portata dell'obbligo d'informazione occorre aver riguardo al carattere necessario delle informazioni richieste rispetto all'obiettivo della costituzione di un comitato aziendale europeo (17) . Credo però che non spetti alla Corte, ma al giudice del rinvio, sulla base di tutti gli elementi di cui può disporre, accertare se nella fattispecie le informazioni di cui al quesito rivestano tale carattere di necessità. Aggiungo solo che, poiché l'obbligo di informazione in questione incombe alla direzione centrale a motivo della generale responsabilità ad essa assegnata dall'art. 4, n. 1, della direttiva, ne consegue che, per le ragioni sopra illustrate, il medesimo obbligo incombe anche alla direzione che sostituisce quella centrale ai sensi dell'art. 4, nn. 2, secondo capoverso, e 3, della direttiva.
44. Ritengo dunque che il secondo quesito pregiudiziale vada risolto nel senso che la direzione centrale del gruppo o, se del caso, la direzione che ne assume la responsabilità ai sensi dell'art. 4, nn. 2, secondo capoverso, e 3, della direttiva 94/45 è tenuta a fornire ai rappresentanti dei lavoratori che ne facciano richiesta le informazioni relative alle denominazioni e alle sedi delle rappresentanze dei lavoratori delle imprese facenti parte di un gruppo d'imprese se tali informazioni sono necessarie ai fini dell'istituzione, nel gruppo stesso, di un comitato aziendale europeo.
VI ─ Conclusioni
45. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti sottopostile dal Bundesarbeitsgericht con ordinanza 27 giugno 2000:
1) Gli artt. 4 e 11 della direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, vanno interpretati nel senso che, nel caso di gruppi d'imprese la cui direzione centrale è situata fuori del territorio degli Stati membri, è la direzione che sostituisce quella centrale, ai sensi dell'art. 4, nn. 2, secondo capoverso, e 3, della direttiva, a dover rendere disponibili agli organi interni di rappresentanza dei lavoratori che ne facciano richiesta tutte le informazioni necessarie in vista dell'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori. Incombe agli Stati membri garantire l'osservanza di quest'obbligo in conformità agli artt. 11, nn. 1 e 3, e 14 della direttiva.
2) La direzione centrale del gruppo o, se del caso, la direzione che ne assume la responsabilità ai sensi dell'art. 4, nn. 2, secondo capoverso, e 3, della direttiva 94/45 è tenuta a fornire ai rappresentanti dei lavoratori che ne facciano richiesta le informazioni relative alle denominazioni e alle sedi delle rappresentanze dei lavoratori delle imprese facenti parte di un gruppo d'imprese, se tali informazioni sono necessarie ai fini dell'istituzione, nel gruppo stesso, di un comitato aziendale europeo
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1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 254, pag. 64. Essendo fondata sull'art. 2, n. 2, dell'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo n. 14 del Trattato CE, in origine la direttiva non si applicava al Regno Unito. La sua applicazione è poi stata estesa a questo Stato membro con la direttiva 97/74/CE (GU 1998, L 10, pag. 22).
3 – BGBl. 1996 I, pag. 1548.
4 – Traduzione non ufficiale.
5 – Sentenza 29 marzo 2001, causa C-62/99, Bofrost* (Racc. pag. I-2579).
6 – V. anche l'undicesimo, il dodicesimo e il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva. Ricordo, poi, che la direttiva prende anche in considerazione l'ipotesi in cui il gruppo d'imprese di dimensioni comunitarie comprenda uno o più sottogruppi aventi anch'essi dimensioni comunitarie o una o più imprese di dimensioni comunitarie. Ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva il comitato aziendale europeo va istituito a livello dell'intero gruppo, salvo diverso accordo fra le parti sociali interessate.
7 – V. in particolare J. Leite, L. Fernandes, L. Amado, J. Reis, Conselhos de impresa europeus. Comentários à directiva 94/45/CE, Lisbona 1996 (in particolare pag. 32). Sul ruolo della direzione centrale, cfr. anche B. Teyssié, Le comité d'entreprise européen, Parigi 1997 (in particolare pag. 199), nonché C. Gulotta, Le relazioni industriali nelle imprese multinazionali. I diritti d'informazione e di consultazione dei lavoratori nell'Unione europea e nel diritto internazionale, Milano, 2002 (in particolare pag. 132).
8 – Va notato, d'altra parte, che ai sensi dell'art. 5, n. 6, della direttiva [l]e spese relative ai negoziati (...) sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione.
9 – In virtù dell'art. 7 della direttiva, il comitato aziendale europeo è costituito anche in mancanza di accordo fra le parti, in particolare se la direzione centrale rifiuta l'apertura di trattative nei sei mesi successivi alla richiesta formale dei lavoratori o se un accordo non è stato raggiunto entro tre anni da tale richiesta. Le competenze e la composizione del comitato così costituito sono regolate dalla legislazione nazionale applicabile, conformemente alle prescrizioni accessorie che figurano in allegato alla direttiva.
10 – Ricordo che, secondo il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva, «i meccanismi per l'informazione e la consultazione dei lavoratori [delle imprese o dei gruppi d'imprese di dimensioni comunitarie] devono comprendere tutti gli stabilimenti ovvero tutte le imprese del gruppo situate negli Stati membri, indipendentemente dal fatto che l'amministrazione centrale dell'impresa o ─ se si tratta di un gruppo di imprese ─ la direzione centrale dell'impresa controllante sia o meno situata nel territorio degli Stati membri».
11 – Per comodità di esposizione, farò riferimento in seguito soltanto all'ipotesi della direzione fittizia, all'ipotesi cioè in cui la responsabilità della direzione centrale sia assunta dalla direzione (...) dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro. Ma è evidente che le considerazioni svolte in proposito valgono anche nel caso in cui tale responsabilità sia assunta da un rappresentante designato dalla stessa direzione centrale situata in uno Stato terzo.
12 – Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).
13 – Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), modificata dalla direttiva 98/50/CE (GU L 201, pag. 88). Tale direttiva è stata poi abrogata dalla direttiva 2001/23/CE (GU L 82, pag. 16).
14 – V., riguardo ai licenziamenti collettivi, l'art. 2, n. 4, della direttiva 98/59; riguardo ai trasferimenti d'imprese v., invece, art. 6, n. 4, della direttiva 77/187, il cui contenuto è stato puntualmente ripreso dall'art. 7, n. 4, della direttiva 2001/23.
15 – Non diversamente, mi pare, ha ragionato la Corte nella citata sentenza Bofrost*, in cui ha precisato la portata dell'obbligo in questione nel senso di comprendervi le informazioni necessarie perché [i lavoratori interessati o i loro rappresentanti] possano valutare se abbiano o meno il diritto di chiedere l'avvio di trattative [per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura d’informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori], nonché eventualmente di formulare correttamente la domanda a tale scopo (punto 38). Ricordo, infatti, che quella pronunzia è stata resa in riferimento a un gruppo d'imprese in cui non era stata ancora accertata l'esistenza di un'impresa controllante, e perciò di una direzione centrale, ai sensi della direttiva.
16 – V. in particolare i punti 2) e 3) delle «prescrizioni accessorie» in allegato alla direttiva (per cui v. anche nota 9).
17 – Ricordo peraltro, a tale proposito, che ai sensi dell'art. 8, n. 2, della direttiva nei casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, la direzione centrale può rifiutarsi di comunicare le informazioni che secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese interessate o da arrecar loro danno.
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