Conclusioni dell avvocato generale
I Introduzione
1. Nella presente causa il ricorrente, sig. Pascual Juan Cubero Vermurie, impugna la sentenza del Tribunale di primo grado 3 ottobre 2000, causa T-187/98, con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso.
2. In primo grado, il ricorrente chiedeva, tra l'altro, di annullare la decisione della Commissione 6 aprile 1998, di non promuoverlo al grado A 5 per l'esercizio di promozione 1998.
3. Questa causa solleva la questione relativa al modo in cui la mobilità di un dipendente può sfavorire la sua carriera quando diminuisce le prospettive di promozione all'interno del suo nuovo servizio.
II Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
4. I fatti, che sono all'origine della controversia, sono descritti nella sentenza impugnata come segue:
«1 L'esercizio annuale di promozione dei dipendenti della Commissione si svolge secondo il procedimento descritto nella Guide pratique de la procédure de promotions des fonctionnaires à la Commission européenne de la catégorie A et du cadre linguistique (guida pratica al procedimento di promozione dei dipendenti della Commissione europea della categoria A e del quadro linguistico; in prosieguo: la "guida alla promozione"), prodotta dalle parti. Detto procedimento si divide in cinque fasi.
2 Nella prima fase l'amministrazione pubblica un elenco dei dipendenti promuovibili, comprendente tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di anzianità nel servizio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Detta pubblicazione consente al dipendente interessato di far valere nei confronti dell'amministrazione eventuali errori od omissioni.
3 Nella seconda fase ciascun direttore generale procede ad un provvisorio scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili del suo servizio e presenta le sue proposte, classificate secondo un ordine di precedenza, al comitato di promozione.
4 Nella terza fase tale comitato compila un progetto di elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli, confrontando tra loro i meriti dei dipendenti promuovibili in base ad un metodo di valutazione adeguato al grado di cui trattasi. Nel caso del ricorrente, il comitato di promozione decideva secondo il metodo di valutazione per i dipendenti di grado A 6 promuovibili al grado A 5. Tale metodo consiste nell'attribuzione all'interessato di un determinato numero di punti in base all'ordine di precedenza stabilito da ciascun direttore generale, ai rapporti informativi, all'anzianità nel grado, all'anzianità nel servizio ed all'età. In particolare, a seconda della loro posizione nell'ordine di precedenza predisposto dal direttore generale, i dipendenti promuovibili ottengono un determinato numero di punti (70, 45, 20 o 0), di cui ciascun direttore generale dispone corrispondentemente al numero dei suoi dipendenti promuovibili.
5 Nell'ambito di questa fase la posizione dei dipendenti che, come il ricorrente, hanno cambiato servizio viene preventivamente esaminata da un gruppo di lavoro paritetico ristretto, che presenta al comitato di promozione una relazione sui casi che gli sono sottoposti.
6 Nella quarta fase l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN") accetta oppure modifica il progetto di elenco redatto dal comitato e pubblica l'elenco dei dipendenti più meritevoli. Nella quinta ed ultima fase il commissario incaricato delle questioni relative al personale adotta, sulla base di tale elenco, una decisione di promozione e successivamente firma le singole decisioni.
7 Occorre distinguere due tipi di promozione: la promozione all'interno della carriera e la promozione al di fuori della carriera. La presente causa riguarda una promozione al di fuori della carriera, dal grado A 6 al grado A 5, vale a dire da amministratore ad amministratore principale.
8 Il ricorrente, sig. Cubero Vermurie, veniva assegnato, dal 16 settembre 1986 al 31 agosto 1996, alla direzione generale del "Controllo finanziario" (DG XX). Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, egli veniva distaccato nell'interesse del servizio presso la Corte di giustizia delle Comunità europee. Con decisione 9 settembre 1996 il ricorrente veniva destinato alla direzione generale della "Politica dei consumatori" (DG XXIV) come assistente del direttore generale. Dal 1° aprile 1997 egli è in servizio presso la direzione generale dell'"Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo" (DG X).
9 Il ricorrente, che dal 1° gennaio 1993 era inquadrato nel grado A 6, veniva proposto per la promozione al grado A 5 dalla DG XX. Egli si trovava in sesta posizione nell'esercizio di promozione 1996 e in quarta posizione nell'esercizio 1997, senza fruire di alcun punto in considerazione dell'ordine di precedenza.
10 Nell'esercizio di promozione 1998 la DG XXIV lo poneva in terza posizione.
11 Con lettera 13 gennaio 1998 il ricorrente proponeva opposizione dinanzi al presidente del comitato di promozione nei termini che seguono:
"Nell'ambito del procedimento di promozione da carriera a carriera nell'esercizio 1998 vorrei farLe notare che nell'elenco della DG XXIV non sono stato collocato in una posizione c.d. utile. Dalla DG XX sono arrivato alla DG XXIV nell'interesse del servizio (come risulta dalla natura dell'attività che devo esercitare) per ivi assumere l'importante funzione di assistente del direttore generale. Se non mi fossi lasciato trasferire sarei rimasto inserito nell'elenco della DG XX (2° dei non promossi nell'anno precedente) e sarei stato ivi promosso al grado A 5 nell'ambito del procedimento di promozione in corso.
Se non dovesse porsi rimedio a tale situazione, sarebbe evidente che la mobilità (sempre incentivata dalla Commissione) ha gravemente danneggiato lo sviluppo della mia carriera.
(...)".
12 Con lettera 2 aprile 1998 il presidente del comitato di promozione comunicava al ricorrente quanto segue:
"[In seguito] alla Sua domanda del 13 gennaio 1998 il gruppo di lavoro paritetico ristretto, incaricato di esaminare i reclami ed i problemi connessi alla mobilità, ha esaminato il Suo caso.
Tenuto conto del contenuto del Suo fascicolo, esso non ha ritenuto di proporre al comitato di promozione una risposta positiva alla Sua domanda.
Il comitato di promozione, nella sua riunione plenaria del 5 marzo 1998, ha seguito il parere del gruppo di lavoro paritetico riguardante il Suo reclamo".
13 Il nome del ricorrente non figurava né nell'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli né nell'elenco dei dipendenti promossi, pubblicati nelle Informazioni amministrative 16 marzo 1998, n. 1033, e 6 aprile 1998, n. 1036.
14 Successivamente, in data 21 aprile 1998 il ricorrente presentava un reclamo, nel quale sosteneva, in particolare, quanto segue:
"Risulta chiaramente dai fatti descritti [nel reclamo] che la mobilità, sempre incentivata dalla Commissione, ha gravemente danneggiato lo sviluppo della mia carriera, in quanto l'APN, nella decisione 6 aprile 1998 sulle promozioni per il 1998, non mi ha promosso al grado A 5, come sarebbe accaduto se nell'interesse del servizio non mi fossi lasciato trasferire dalla DG XX alla DG XXIV".
15 Con lettera 12 maggio 1998 il direttore generale della DG X (alla quale il ricorrente è attualmente assegnato) interveniva in adesione al reclamo del ricorrente. In questa lettera al direttore generale della direzione generale del Personale e amministrazione (DG IX), egli spiegava, in particolare, che il ricorrente aveva cambiato mansione nell'interesse del servizio, che aveva esercitato la funzione di assistente del direttore generale in modo molto efficiente e che, secondo le disposizioni della Commissione relative alla promozione, sarebbe stato promosso al grado A 5 se fosse rimasto nella DG XX. In conclusione, egli riteneva che il ricorrente non avesse subito soltanto un danno alla propria carriera, ma anche un danno morale.
16 Con lettera 15 maggio 1998 al direttore generale della DG IX anche il precedente direttore generale del ricorrente nella DG XX interveniva in adesione al ricorso. Tale lettera recita:
"Senza voler intervenire nel merito della controversia, posso confermare che il sig. Cubero, se non avesse lasciato la DG XX, sarebbe stato promosso salvo demeriti al grado A 5 nell'esercizio di promozione 1998 in corso.
Infatti, dall'esercizio di promozione 1996 il sig. Cubero figurava tra le proposte di promozione al grado A 5 della DG XX e nell'ordine di precedenza, ivi indicato, era classificato subito dopo [il sig. H.]. Nel 1998 la DG XX poteva effettuare due promozioni al grado A 5, quella del [sig. H.] (l'unico dipendente non promosso nel 1997) e quella del dipendente, che nella nostra classifica occupava la posizione a questo successiva (vale a dire la posizione che si era liberata in seguito al trasferimento del sig. Cubero)".
17 Il reclamo del ricorrente veniva respinto con decisione 9 ottobre 1998. Quest'ultima, tra l'altro, recita:
"Da quanto precede, l'[APN] ritiene che non le possa essere contestato di avere esercitato il proprio potere discrezionale in modo manifestamente errato oppure per raggiungere obiettivi diversi da quelli previsti. Infatti, il comitato di promozione ha svolto lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti applicando rigorosamente le disposizioni pubblicate nelle Informazioni amministrative 26 febbraio 1981, n. 309, ossia prendendo in considerazione i rapporti informativi, le proposte delle direzioni generali ed il profilo professionale dei candidati. Inoltre, la particolare posizione del sig. Cubero è stata esaminata dal comitato di promozione, il quale, sulla base delle informazioni disponibili, ha ritenuto che il sig. Cubero, nonostante i suoi meriti evidenti, sulla base dei quali era stato peraltro proposto per la promozione dalla DG XXIV e che gli sono riconosciuti in [una] nota [al gruppo di lavoro paritetico], non possedeva, tuttavia, i requisiti per ottenere i punti supplementari che avrebbero consentito il suo inserimento nell'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ed eventualmente la sua promozione".
5. Il ricorso del sig. Cubero veniva respinto, in quanto ritenuto in parte irricevibile e in parte infondato.
6. Anzitutto, il Tribunale dichiarava irricevibile la censura fondata sulla violazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto, in quanto non sarebbe stata formulata nel reclamo del 21 aprile 1998. In seguito, il Tribunale dichiarava irricevibili, per insufficiente motivazione, le censure relative all'asserita violazione dei principi di legalità, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.
7. Quanto al merito, il Tribunale respingeva la censura relativa alla violazione dell'art. 45 dello Statuto, in quanto infondata, affermando che il gruppo di lavoro paritetico e successivamente il comitato di promozione avevano preso effettivamente in considerazione la particolare posizione del ricorrente senza limitarsi ad una rigida applicazione delle disposizioni sulla mobilità previste nella guida alla promozione.
8. Il Tribunale escludeva, altresì, la violazione dei principi della parità di trattamento e di equità, dichiarando che sia il gruppo di lavoro paritetico che il comitato di promozione avevano tenuto conto, in occasione del loro esame dei meriti del ricorrente, della particolare posizione di quest'ultimo e avrebbero, tra l'altro, preso in considerazione la possibilità di attribuirgli punti supplementari secondo l'ordine di precedenza.
9. Il ricorrente, inoltre, ricordava che un dipendente della sua precedente direzione generale, il sig. G., era stato promosso nell'esercizio di promozione in questione, sebbene quest'ultimo, prima che il ricorrente venisse trasferito, fosse classificato in posizione successiva alla sua. Il Tribunale respingeva anche questo argomento, dichiarando che la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione in base al metodo di valutazione utilizzato in occasione dello scrutinio comparativo dei rispettivi meriti.
III Conclusioni del ricorrente
10. Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2) di conseguenza:
a) annullare la sentenza impugnata;
b) pronunciarsi direttamente sulla controversia e, accogliendo il ricorso proposto in primo grado:
annullare la decisione dell'APN 6 aprile 1998, di non promuoverlo al grado A5 nell'ambito dell'esercizio di promozione 1998;
annullare la decisione espressa di rigetto 9 ottobre 1998 del reclamo 27 aprile 1998, registrato presso il segretariato generale il 6 maggio 1998 con il numero R/436/98, presentato dal ricorrente contro la decisione di cui si chiede l'annullamento;
condannare la Commissione delle Comunità europee a versare al ricorrente l'indennizzo per il danno sia materiale che morale, fissato ex aequo et bono a BEF 250 000;
condannare, in ogni caso, la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese sostenute, tanto a causa del procedimento svoltosi in primo grado quanto nell'ambito del ricorso in esame.
IV Argomenti dedotti nel procedimento d'impugnazione e parere
11. A sostegno del ricorso, il sig. Cubero deduce un motivo unico, con il quale censura errori di diritto e contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata. Tale motivo si divide in quattro parti che devono essere esaminate singolarmente.
Sulla prima parte del motivo relativa alla ricevibilità della censura fondata sulla violazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto
Argomenti
12. Nella prima parte del motivo il ricorrente contesta al Tribunale di primo grado di avere dichiarato irricevibile la censura fondata sulla violazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto. Tali disposizioni riguardano il «perfezionamento professionale» del dipendente e stabiliscono, in particolare, che di tale perfezionamento si debba tener conto ai fini dello svolgimento della carriera. Al riguardo, il ricorrente si richiama a diversi passaggi del suo reclamo e delle sue osservazioni del 13 gennaio 1998, nei quali sostiene, tra l'altro, che la mobilità costituisce un elemento importante in vista dello sviluppo della carriera dei dipendenti, in quanto ne aumenterebbe le capacità e le conoscenze. Da ciò si dedurrebbe che il sig. Cubero avrebbe fatto valere questo motivo nel suo reclamo. Avendo il Tribunale negato a torto questa conclusione, la sentenza impugnata sarebbe, in questo punto, viziata da un errore di diritto.
13. Secondo la Commissione, questa parte del motivo è irricevibile, in quanto contesta una valutazione dei fatti. In subordine, la Commissione sostiene che, mentre il reclamo e le osservazioni del 13 gennaio 1998 riguardavano la mobilità del ricorrente, l'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto farebbe riferimento alle misure di aggiornamento professionale, consistenti in corsi di lingua o prove di stenografia. La mobilità dei dipendenti non rientrerebbe, quindi, nell'ambito di applicazione delle disposizioni summenzionate con la conseguenza che la prima parte del motivo sarebbe infondata.
Parere
14. Ai sensi dell'art. 225 CE e dell'art. 51, n. 1, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado deve limitarsi ai motivi di diritto. Esso può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti . Pertanto, la Corte è competente ad esercitare, in forza dell'art. 225 CE, un controllo sulla qualificazione giuridica dei fatti accertati e sulle conseguenze di diritto che ne ha fatto derivare il Tribunale di primo grado .
15. Il limite tra questione di fatto e di diritto è, però, particolarmente problematico quando i fatti, di cui trattasi, consistono nel contenuto di un documento. Tale difficoltà potrebbe porsi nella presente causa: la decisione sulla ricevibilità del motivo controverso dipendeva in modo decisivo dal fatto che quest'ultimo, conformemente all'art. 90, n. 2, dello Statuto, fosse stato già preso in considerazione nell'ambito del procedimento precontenzioso . La valutazione della questione di diritto della ricevibilità dipendeva, quindi, dall'accertamento che il motivo fosse stato effettivamente dedotto nel reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
16. Il Tribunale di primo grado ha constatato che il sig. Cubero non si è richiamato all'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto nel suo reclamo. Ciò potrebbe costituire un accertamento di fatto non soggetto salvo il caso di snaturamento degli elementi accertati al sindacato della Corte. D'altra parte, il Tribunale ha osservato che il reclamo, anche se fosse stato esaminato «con spirito aperto» dalla Commissione, non contiene alcun indizio dell'eventuale intenzione del ricorrente di far valere tale motivo. Se anche quest'ultimo accertamento debba essere considerato come un accertamento di fatto sembra una questione che merita di essere discussa, dato che esso non può che essere il risultato di una previa interpretazione del reclamo in questione.
17. La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi su simili distinzioni riguardo alla ricevibilità di un motivo. Nella causa SFEI , nell'ambito dell'esame della ricevibilità di un motivo di ricorso, la Corte ha dichiarato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocato generale, la natura giuridica di una lettera, con la quale una denuncia era stata respinta, è una questione di diritto e non di fatto. Anche nella causa Vidrányi la Corte ha dichiarato che la valutazione dei fatti, soggetta al suo sindacato, comprendeva la questione se un certo documento avesse o meno natura medica. Da tale qualificazione dipendeva sicuramente, nella causa citata, il giudizio sul diritto di consultazione dei documenti del dipendente interessato.
18. In un'altra sentenza la Corte ha chiaramente affermato che il contenuto di un atto costituisce una questione di fatto insuscettibile, in quanto tale, di riesame in sede d'impugnazione. Infatti, nella causa F/Commissione la Corte ha dichiarato che la questione se una certa lettera sia una lettera di precisazione oppure un reclamo costituisce un accertamento di fatto, la cui contestazione non può essere oggetto di impugnazione.
19. Non è pertanto possibile dedurre dalla giurisprudenza un chiaro criterio di distinzione, quando i fatti da valutare consistono nel contenuto di un atto. Si potrebbe pensare di decidere secondo che il Tribunale abbia direttamente sottoposto il contenuto dell'atto eventualmente determinato attraverso una previa interpretazione ad una precisa valutazione giuridica, oppure si sia limitato ad accertare tale contenuto. Questa distinzione è, però, poco utile nel caso specifico. Nella citata causa F/Commissione , l'irricevivibilità del motivo relativo alla natura giuridica della lettera meritava di essere discussa, dato che quest'ultima avrebbe potuto essere letta anche nel senso che l'interpretazione della nozione giuridica di reclamo da parte del Tribunale fosse viziata da un errore di diritto. La Corte comunque avrebbe potuto motivare la relativa decisione adducendo che, in definitiva, gli argomenti del ricorrente miravano manifestamente ad eludere i termini tassativi d'impugnazione. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza da ultimo citata potrebbe costituire solamente una decisione valida solo per quel singolo caso.
20. Nella presente causa, l'interpretazione del reclamo serve ad accertare se un motivo sia stato fatto valere nel procedimento precontenzioso. Al riguardo, se si seguisse la tesi della Commissione, si potrebbe essere indotti a ritenere che questa parte del motivo miri a contestare un accertamento di fatto del Tribunale e che, quindi, sia irricevibile.
21. A sfavore di questa tesi depone sicuramente lo stretto nesso tra questione di fatto e di diritto sussistente nella fattispecie: dato che una violazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto non è stata evidentemente fatta valere in modo diretto nel reclamo, il Tribunale doveva esaminare «con spirito aperto» se il reclamo facesse riferimento anche alla disposizione in questione. Poiché però, a sua volta, l'art. 24 dello Statuto non menziona la mobilità, bensì solamente il «perfezionamento professionale», il suddetto esame presupponeva altresì un'interpretazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto.
22. Vero è che, su questo punto il Tribunale non doveva decidere in via definitiva se l'art. 24 dello Statuto debba essere interpretato nel senso che il «perfezionamento professionale» dei dipendenti, ivi menzionato, includa l'aumento delle conoscenze connesso alla mobilità, al quale il ricorrente si è senza dubbio richiamato. Il Tribunale doveva piuttosto accertare se il nesso tra l'art. 24 e gli argomenti dedotti nel reclamo risultasse sufficientemente evidente. Ciò è stato negato dal Tribunale. Il che, però, necessariamente comporta quanto meno una decisione preliminare sulla rilevanza dell'art. 24 nei casi di mobilità.
23. Per questo motivo, sembra opportuno sottoporre questa decisione del Tribunale ad un controllo, in punto di diritto, da parte della Corte. Tenuto conto dei fatti all'origine della causa F/Commissione , si deve osservare che il motivo principale, che nella citata causa ha chiaramente determinato la conclusione relativa alla distinzione tra questione di fatto e di diritto ossia, il pericolo di elusione dei termini d'impugnazione non sussiste nella fattispecie.
24. Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto della mancanza di un chiaro criterio di distinzione tra questione di fatto e di diritto propongo alla Corte di dichiarare ricevibile questa parte del motivo.
25. Rimane quindi da accertare allora se le affermazioni del Tribunale nel punto 37 della sentenza impugnata siano contraddittore e viziate da un errore di diritto. E' in particolar modo controverso se il nesso tra gli argomenti formulati nel reclamo e l'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto fosse sufficientemente evidente.
26. A favore di tale conclusione vi è in particolare, alla luce degli accertamenti in fatto operati dal Tribunale, la circostanza che nel reclamo si parla, conformemente alla formulazione francese dell'art. 24, quarto comma, dello Statuto di «déroulement de la carrière». Inoltre, nel suo reclamo il sig. Cubero faceva chiaramente riferimento all'aumento delle capacità e delle conoscenze, che asseriva essere connesso alla mobilità.
27. Tuttavia, è anche incontestabile il fatto che la mobilità costituisce un obiettivo della Commissione in materia di politica del personale, che non trova esplicito riconoscimento nello Statuto. In udienza la Commissione ha giustamente osservato che il perfezionamento professionale, nella forma della partecipazione a corsi di aggiornamento e a seminari, è connesso alla mobilità se e in quanto entrambi possono contribuire all'aumento delle capacità e delle conoscenze. Se da ciò si debba desumere la conclusione inversa, che la mobilità rientra nella nozione di perfezionamento professionale, risulta una questione che, quanto meno, merita di essere discussa.
28. Al riguardo, né il tenore letterale né i lavori preparatori di tale disposizione forniscono indizi, come già dimostra il riferimento nell'art. 24, terzo comma, dello Statuto agli «interessi» dei dipendenti e alla necessaria compatibilità del perfezionamento professionale «con le esigenze del buon funzionamento dei servizi». Tali restrizioni all'accesso alla formazione professionale non sono, a prima vista, applicabili ai casi di mobilità.
29. Inoltre, da un confronto tra le diverse versioni linguistiche dell'art. 24, quarto comma, dello Statuto sorgono dubbi sull'applicabilità di tale disposizione nel caso di specie. Infatti, secondo gli accertamenti operati dal Tribunale di primo grado, la presente causa riguarderebbe una promozione al grado A 5, una promozione, dunque, al di fuori della carriera. Tuttavia, nella sua versione tedesca l'art. 24, quarto comma, dispone che si tenga conto del perfezionamento professionale unicamente «für das Aufsteigen innerhalb der Laufbahn» (ai fini dell'avanzamento nella carriera). In virtù della sua versione tedesca, quindi, tale disposizione non potrebbe essere applicata.
30. Mentre la versione francese non consente, però, di giungere a questa conclusione , la versione inglese quanto meno non l'esclude .
31. Conviene inoltre ricordare che secondo una costante giurisprudenza i reclami, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, devono essere esaminati «con spirito aperto» . In proposito, si deve tener presente che il ricorrente ha ricevuto una formazione giuridica e che ha fornito, secondo gli accertamenti operati dal Tribunale, un gran numero di indicazioni precise sugli obiettivi della politica di mobilità della Commissione. Risulta, quindi, probabile che se il ricorrente avesse voluto avvalersi dell'art. 24 dello Statuto, vi avrebbe fatto riferimento in modo chiaro. Lo stesso esame con spirito aperto non può certo comportare che non si tenga conto delle qualità personali del reclamante e dell'impressione complessiva che si trae dal reclamo.
32. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale non poteva essere tenuto a stabilire un nesso tra gli argomenti dedotti dal ricorrente nel suo reclamo e l'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto.
33. La prima parte del motivo deve essere quindi respinta.
Sulla seconda parte del motivo relativa alla valutazione dei meriti del ricorrente
Argomenti
34. Nella seconda parte del motivo il ricorrente rimprovera al Tribunale di non avere riconosciuto l'errore manifesto di valutazione della Commissione in occasione della valutazione dei suoi meriti. Da un lato, il ricorrente contesta una presunta contraddizione nella motivazione della sentenza: mentre, secondo il punto 75 della sentenza, la Commissione avrebbe riconosciuto «i meriti evidenti» del ricorrente, secondo il punto 76, la mancata attribuzione al ricorrente di punti supplementari andrebbe ricondotta, secondo quanto affermato dalla Commissione, ai meriti, in questo caso inferiori, del ricorrente, se confrontati con quelli di altri dipendenti. La mancata attribuzione di punti secondo l'ordine di precedenza deve avere determinato la sua esclusione dall'elenco dei dipendenti più meritevoli e, quindi, in definitiva, la sua mancata promozione. Dall'altro, il ricorrente osserva che, alla luce delle sue precedenti considerazioni, le conclusioni del Tribunale nel punto 77, secondo le quali il gruppo di lavoro paritetico e successivamente il comitato di promozione hanno esaminato in modo particolare la sua posizione, sono contraddittorie, essendo stati i meriti del ricorrente ivi valutati in modo manifestamente errato.
35. Secondo la Commissione questo argomento è irricevibile. La Commissione ritiene che il punto 87 della sentenza impugnata, secondo il quale «il ricorrente non ha provato che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione», deve essere inteso nel senso che il ricorrente non ha soddisfatto il relativo onere probatorio e fa presente che la mancata produzione di una prova non può costituire oggetto di impugnazione. In subordine, la Commissione nega la contraddizione fatta valere dal ricorrente, essendo possibile che, nonostante i meriti evidenti e riconosciuti di un dipendente, da una valutazione comparativa dei meriti di altri dipendenti promovibili risulti che questi sono superiori in vista dell'attribuzione di punti secondo l'ordine di precedenza. Peraltro, «i meriti evidenti» del dipendente interessato non impediscono, di per sé, la mancanza di meriti supplementari che avrebbero eventualmente giustificato l'attribuzione di punti supplementari in ragione dell'ordine di precedenza.
Parere
36. In questa seconda parte del motivo il ricorrente contesta quanto affermato nella sentenza impugnata relativamente alla valutazione dei suoi meriti. In sostanza, egli rimprovera al Tribunale di primo grado di non avere accertato l'errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione la quale, sebbene abbia riconosciuto i meriti del ricorrente, li ha tuttavia ritenuti insufficienti in vista dell'attribuzione di punti secondo l'ordine di precedenza. Ad avviso del ricorrente, ciò sarebbe contraddittorio e, quindi, viziato da un errore di diritto.
37. Questa parte del motivo potrebbe essere del pari ricevibile ma infondata.
38. Tenuto conto della distinzione precedentemente delineata tra questione di fatto e di diritto , la censura del ricorrente è diretta non tanto contro il risultato della valutazione dei suoi presunti meriti, quanto piuttosto contro le conseguenze di diritto che ne sono state fatte derivare.
39. Sebbene la Commissione abbia ritenuto a ragione che l'esame degli elementi di prova, che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti, non costituisca in linea di principio una questione di diritto , il ricorso tuttavia non mira, contrariamente a quanto da essa sostenuto, a contestare la mancata produzione di una prova, bensì il mancato accertamento di un errore manifesto di valutazione.
40. Tuttavia, ciò costituisce una questione di diritto. Nella sentenza nella causa C-265/97 P , la Corte ha affermato che l'errore manifesto di valutazione, quale motivo di ricorso, «verte sulla legittimità nel merito della decisione controversa» e, quindi, «è riconducibile alla violazione di una norma di diritto relativa all'applicazione del Trattato, ai sensi del medesimo art. 173».
41. Ne consegue che l'esistenza di un errore manifesto di valutazione può essere verificata dalla Corte di giustizia .
42. Quanto alla fondatezza, occorre anzitutto ricordare i principi della giurisprudenza in materia di valutazione dei meriti dei dipendenti.
43. Secondo una costante giurisprudenza, «ai fini dello scrutinio per merito comparativo da prendere in considerazione nel quadro di una decisione di promozione prevista dall'art. 45 dello Statuto, l'APN dispone di un'ampia discrezionalità e, in questo ambito, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell'amministrazione, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell'autorità che ha il potere di nomina» .
Questa giurisprudenza è stata inaugurata dalla Corte di giustizia .
44. Risulta, altresì, dalla giurisprudenza della Corte che, sebbene ai sensi dell'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto, nell'ambito di un procedimento di promozione l'APN debba effettuare la sua scelta in base ad uno scrutinio comparativo dei rapporti informativi e dei meriti dei candidati promovibili, a questo scopo essa dispone, tuttavia, del potere di «procedere a tale scrutinio secondo la procedura o il metodo che essa ritiene più idoneo» .
45. Il potere discrezionale dell'amministrazione non è, tuttavia, illimitato: quest'ultimo è, in particolare, «limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati con cura e imparzialità, nell'interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento. In pratica, tale scrutinio deve essere condotto su base paritaria e a partire da fonti d'informazione o elementi di valutazione comparabili (...). Per giunta solo in subordine l'APN può prendere in considerazione l'età dei candidati e la loro anzianità nel grado o nel servizio» .
46. Il Tribunale ha inoltre dichiarato che il previo esame delle candidature dei dipendenti promovibili all'interno di ciascuna direzione generale non impedisce di per sé il corretto svolgimento dello scrutinio comparativo dei loro meriti e rientra, invece, nell'ambito del principio di buona amministrazione . Tuttavia, «ogni dipendente promovibile ha diritto a che, in seno al comitato di promozione, i suoi meriti siano confrontati con quelli degli altri candidati promovibili al grado in questione» . «Se non si vuole vanificare lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili al grado in questione effettuato dal comitato di promozione, non si può ammettere in particolare che l'APN si accontenti di esaminare i meriti dei dipendenti meglio classificati negli elenchi compilati dalle diverse direzioni generali» .
47. Il Tribunale di primo grado ha applicato, nella parte della sentenza impugnata, tale giurisprudenza inaugurata dalla Corte di giustizia e seguita dal Tribunale di primo grado.
48. In proposito, il Tribunale doveva verificare se lo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promovibili, richiesto dalla giurisprudenza in base all'art. 45 dello Statuto, potesse essere effettuato in considerazione delle rigide disposizioni relative all'attribuzione di punti di precedenza previste nella guida alla promozione.
49. Anzitutto, il Tribunale ha ritenuto che fosse controverso il confronto dei meriti del ricorrente con i meriti dei dipendenti delle altre direzioni generali e non, invece, quello con i meriti dei dipendenti appartenenti alla stessa direzione generale . Il Tribunale, quindi, ha accertato in seguito «se la Commissione [avesse] confrontato i meriti del ricorrente con quelli di tutti i dipendenti promovibili» e se tale confronto non fosse viziato da errori manifesti di valutazione.
50. In proposito, il Tribunale ha esaminato in modo particolareggiato gli argomenti del ricorrente, secondo i quali la sua mancata promozione andrebbe ricondotta al fatto di non avere ottenuto alcun punto di precedenza a causa della sua mobilità e di una rigida applicazione delle disposizioni sulla mobilità contenute nella guida alla promozione .
51. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che una rigida applicazione di tali disposizioni può avere conseguenze sfavorevoli, in quanto il numero complessivo dei punti di precedenza varia in ragione del numero dei dipendenti promovibili nella rispettiva direzione generale, con la conseguenza che l'assegnazione del dipendente interessato ad una direzione con un diverso numero di dipendenti promovibili può escludere la possibilità di ottenere punti di precedenza . Secondo le disposizioni della guida alla promozione, il dipendente non vanta alcun diritto quesito quando, prima di sottoporsi a mobilità, sia stato proposto per la promozione senza punti di precedenza .
52. Di conseguenza, il Tribunale richiede, oltre alla rigida applicazione alla mobilità delle disposizioni della guida alla promozione, la presa in considerazione di questa eventuale conseguenza negativa . Ciò sembra ragionevole, dato che una rigida applicazione può condurre, come è stato dimostrato dal ricorrente, a risultati iniqui. Inoltre, la distinzione tra dipendenti che hanno «diritti quesiti» ai punti di precedenza e gli altri dipendenti sembra, alla luce dell'art. 45, n. 1, dello Statuto, poco plausibile.
53. In seguito, il Tribunale ha dichiarato che la particolare posizione del ricorrente è stata presa in considerazione sia dal gruppo di lavoro paritetico che dal comitato di promozione .
54. Le contraddizioni censurate dal ricorrente emergono chiaramente in questo contesto. In definitiva, il ricorrente ritiene impossibile una siffatta presa in considerazione, essendo stata la valutazione dei suoi meriti contraddittoria e manifestamente errata.
55. A ciò si deve ribattere che le asserite contraddizioni non sussistono. In questo contesto, i meriti possono essere valutati solo in modo relativo. I meriti individuali possono essere, dunque, «evidenti», ma inferiori rispetto ai meriti di altri dipendenti e, quindi, insufficienti all'inserimento dell'interessato nell'elenco dei dipendenti più meritevoli. La Commissione era tenuta soltanto a prendere in considerazione, in vista dell'attribuzione di punti di precedenza, oltre ai meriti del ricorrente, la sua particolare posizione, dopo che questi era stato proposto per la promozione senza punti di precedenza nella direzione generale presso cui era stato finora in servizio e dopo che era stato assegnato ad un'altra direzione generale con un diverso numero di punti di precedenza. Il ricorrente non poteva legittimamente aspettarsi di ottenere punti di precedenza né, del pari, di essere promosso. Il Tribunale si è giustamente astenuto dal sostituire la propria valutazione relativa all'attribuzione di punti di precedenza a quella della Commissione.
56. Al riguardo, la sentenza impugnata non era quindi viziata da un errore manifesto di valutazione. Questo non significa però che la sentenza risulti, sotto questo aspetto, incensurabile. A fondamento della mancata attribuzione di punti di precedenza da parte del comitato di promozione è stato chiaramente addotto che la mobilità del ricorrente non ha conseguenze sfavorevoli. Dispiace che l'esattezza di questa affermazione non sia stata messa in discussione dinanzi al Tribunale, avendo condizionato la decisione ultima dell'APN.
57. Alla luce di quanto precede, il primo punto nella seconda parte del motivo deve essere respinto.
58. Quanto al secondo punto della censura relativa al punto 77 della sentenza impugnata, occorre osservare che la presa in considerazione della particolare posizione del ricorrente presenta un nesso con i meriti di quest'ultimo solo in quanto l'attribuzione di punti di precedenza dipende dai rispettivi meriti dei dipendenti interessati. Non essendo lo scrutinio per merito comparativo viziato da alcun errore manifesto di valutazione, non si poteva impedire al Tribunale di constatare che la particolare posizione del ricorrente fosse stata debitamente presa in considerazione. Anche questo secondo punto deve essere, pertanto, respinto.
59. In aggiunta si deve osservare che una decisione nel senso voluto dal ricorrente comporterebbe in definitiva un sindacato della Corte sul contenuto dello scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili giunti alla selezione più ristretta.
60. Da quanto precede, anche la seconda parte del motivo sembra infondata.
Sulla terza parte del motivo relativa al confronto dei meriti del ricorrente con quelli di altri dipendenti
Argomenti
61. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza è contraddittoria e viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha considerato che il ricorrente non avrebbe dimostrato alcun errore manifesto di valutazione in occasione del confronto dei suoi meriti con quelli di altri dipendenti, nella fattispecie quelli del sig. G.
62. Come primo argomento il ricorrente considera errata l'affermazione nel punto 85 della sentenza, secondo la quale il ricorrente non avrebbe saputo dimostrare alcun errore manifesto di valutazione in occasione del confronto dei suoi meriti con quelli del sig. G. Come secondo argomento il ricorrente ritiene che il punto 84 della sentenza impugnata sia contraddittorio e quindi viziato da un errore di diritto in quanto afferma, da un lato, che il ricorrente non avrebbe affermato che i meriti da lui acquisiti sono superiori a quelli del sig. G e tuttavia asserisce, dall'altro, che il ricorrente avrebbe sottolineato che nel precedente esercizio di promozione era classificato prima del sig. G. e che i suoi meriti si erano accresciuti al momento della sua assegnazione alla direzione generale XXIV.
63. In risposta al primo argomento, la Commissione sostiene che il punto 85 della sentenza impugnata, secondo il quale il ricorrente non avrebbe dimostrato alcun errore manifesto di valutazione nella controreplica della Commissione, contiene un accertamento di fatto o in ogni caso una valutazione di fatto, che non può essere oggetto di impugnazione. A suo avviso, anche il secondo argomento è irricevibile, in quanto la prima frase del punto 84, secondo la quale il ricorrente non avrebbe fatto valere che i meriti da lui acquisiti sono superiori a quelli del sig. G., costituisce un accertamento di fatto. Anche la seconda frase di questo punto, secondo la quale il ricorrente si sarebbe limitato a rilevare che nel precedente esercizio di promozione era classificato prima del sig. G. e che dal momento della sua assegnazione alla nuova direzione avrebbe acquisito ulteriori meriti, conterrebbe un accertamento di fatto oppure una valutazione di fatto. In subordine, la Commissione ritiene infondata questa terza parte del motivo.
Parere
64. Per quanto concerne la ricevibilità del primo argomento dedotto, si può rinviare alle precedenti argomentazioni . Riguardo al secondo argomento, occorre osservare che, anche qui, il ricorrente chiede che si voglia dedurre l'errore di diritto da una presunta contraddizione. Si deve condividere la tesi della Commissione secondo la quale entrambi gli elementi, posti a confronto in vista dell'asserita contraddizione, costituiscono accertamenti di fatto. Come ha ancora giustamente osservato la Commissione, anche la questione, se il ricorrente abbia dedotto o meno qualcosa, costituisce un accertamento di fatto.
65. Da quanto precede non consegue però che questa parte del ricorso sia irricevibile. L'irricevibilità di questa parte del motivo potrebbe derivare unicamente da un'inammissibile ripetizione dei motivi ed argomenti già presentati dinanzi al Tribunale di primo grado .
66. Tuttavia, questa possibilità potrebbe essere esclusa per i seguenti motivi: nella fattispecie il Tribunale ha tratto una conseguenza giuridica da due parti degli argomenti dedotti dal ricorrente. Secondo quanto da lui dichiarato, il ricorrente aveva rilevato che nel precedente esercizio di promozione era classificato prima di un altro dipendente e che sin dall'assegnazione alla direzione generale XXIV i suoi meriti si erano accresciuti. Da ciò il Tribunale ha dedotto che il ricorrente non avrebbe sostenuto che i suoi meriti, nell'ambito dell'attività svolta nella direzione generale XXIV, sono superiori a quelli dell'altro dipendente nella sua precedente direzione generale.
67. Quest'ultima conclusione del Tribunale ha, a sua volta, portato a concludere che il ricorrente non avrebbe saputo dimostrare alcun errore manifesto di valutazione . Essendo l'esistenza di un errore manifesto di valutazione soggetta al controllo della Corte, propongo che tutta la terza parte del motivo sia dichiarata ricevibile.
68. Tuttavia, questa parte del motivo potrebbe essere infondata. Da un lato, va ricordato che l'ordine di precedenza di un dipendente nell'ambito di un determinato esercizio di promozione non costituisce una situazione giuridica tutelata, in quanto non rende superfluo lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili nell'esercizio di promozione successivo . Alla luce di questa considerazione, il rispettivo ordine di precedenza del ricorrente e del sig. G. in un precedente esercizio di promozione non era determinante. Anche la circostanza, citata dal ricorrente, secondo cui i suoi meriti si sarebbero accresciuti sin dalla sua assegnazione alla DG XXIV, è in sé irrilevante, dato che ciò che importa unicamente è il confronto tra i suoi meriti attuali e quelli degli altri dipendenti promovibili nel rispettivo esercizio di promozione. Inoltre, si deve respingere la tesi, in quanto completamente infondata, secondo cui già il semplice esercizio della mobilità costituisce di per sé un merito.
69. Il Tribunale ha, quindi, giustamente dichiarato che il ricorrente, nemmeno riguardo agli argomenti relativi al sig. G., ha dimostrato l'esistenza di un errore manifesto di valutazione.
70. Da quanto precede, risulta che la terza parte del motivo deve essere respinta.
Sulla quarta parte del motivo relativa ai principi della parità di trattamento e di equità
Argomenti
71. Nella quarta parte del motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è contraddittoria e viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha deciso che i principi della parità di trattamento e di equità non sono stati violati nella fattispecie. In particolare, il ricorrente ritiene che i suoi meriti, contrariamente a quanto affermato nel punto 79 della sentenza impugnata, non siano stati presi in considerazione dal gruppo di lavoro paritetico e dal comitato di promozione e che se ciò si fosse verificato egli sarebbe stato, infatti, promosso in considerazione dei suoi meriti «riconosciuti» dalla Commissione. A fondamento della decisione nel punto 79, secondo cui i principi delle parità di trattamento e di equità non sono stati violati, è stato unicamente addotto che i summenzionati organi hanno preso in considerazione la possibilità di attribuirgli punti supplementari secondo l'ordine di precedenza. Tuttavia il Tribunale, nel precedente punto 67, aveva riconosciuto come obiettivo statutario il fatto che la mobilità non abbia conseguenze sfavorevoli. Nella fattispecie, però, questo obiettivo sarebbe stato ignorato, essendo stata negata al ricorrente la promozione che avrebbe ottenuto in mancanza della mobilità. Secondo il ricorrente, il trattamento discriminatorio consisterebbe nel fatto che, in base al sistema vigente, un dipendente, dopo un trasferimento, si troverebbe ingiustificatamente in una posizione peggiore rispetto ad un dipendente perfino meno meritevole non trasferito.
72. Secondo la Commissione, anche questa parte del motivo è irricevibile. La presa in considerazione dei meriti del ricorrente da parte degli organi competenti costituirebbe un accertamento di fatto. Inoltre, il ricorrente avrebbe contestato un accertamento implicito nel punto 82 della sentenza impugnata, secondo il quale il ricorrente non sarebbe stato promosso automaticamente nemmeno se fosse stato trasferito.
Parere
73. Quest'ultima parte del motivo sembra in parte irricevibile ed in parte infondata.
74. Il problema del se i meriti del ricorrente siano stati debitamente presi in considerazione dagli organi competenti costituisce una questione di fatto che sfugge al sindacato della Corte. Ne consegue che gli argomenti del ricorrente sono, a tal riguardo, irricevibili.
75. Riguardo al trattamento discriminatorio contestato, gli argomenti del ricorrente sembrano manifestamente infondati. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'obiettivo di politica del personale, secondo cui la mobilità non deve avere conseguenze sfavorevoli, non è stato violato unicamente per il fatto che il ricorrente non è stato promosso, nonostante l'avvenuto trasferimento.
76. Infatti, il ricorrente a torto assume che se non fosse stato trasferito, sarebbe stato in ogni caso promosso. Sarebbe stato necessario, invece, procedere ad un confronto dei suoi meriti con quelli degli altri dipendenti promovibili nell'ambito dell'esercizio di promozione in questione. Al riguardo, non si poteva escludere che i meriti di certi dipendenti, magari sottoposti anch'essi a trasferimento, sarebbero risultati superiori ai meriti del ricorrente. In nessun momento, pertanto, sarebbe sorto a favore del ricorrente un diritto alla promozione, nemmeno tenendo conto della sua precedente posizione nella classifica dei dipendenti promovibili.
77. Al riguardo, la lettera del direttore generale della direzione generale XX, citata nel punto 16 della sentenza impugnata, potrebbe avere creato false speranze nel ricorrente. Qualora il dipendente della precedente direzione generale del ricorrente, classificato dopo di lui nel trascorso esercizio di promozione, sia stato «automaticamente» promosso nell'esercizio in questione per il solo fatto dell'assegnazione del ricorrente ad un'altra direzione generale, come sostenuto nel punto 8.4 del ricorso, si deve allora constatare che una tale conseguenza costituisce una prassi contraria allo Statuto , dalla quale tuttavia il ricorrente, secondo una costante giurisprudenza, non può far derivare alcun diritto .
78. Il ricorrente sbaglia ancora quando sostiene che, in base al sistema vigente, un dipendente, dopo essere stato trasferito, si trova ingiustificatamente in una posizione peggiore rispetto ad un dipendente perfino meno meritevole non trasferito. Il fatto che l'altro dipendente abbia meriti inferiori non può, infatti, essere dedotto già dal fatto che nel precedente esercizio di promozione questo era classificato in una posizione peggiore rispetto al ricorrente. Lo scrutinio per merito comparativo di entrambi i dipendenti deve piuttosto avere luogo nell'esercizio di promozione in questione.
79. La quarta parte del motivo, quindi, per quanto ricevibile, è manifestamente infondata.
IV Sulle spese
80. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese. Se, conformemente a quanto da me proposto, tutte le parti del motivo dedotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso sono dichiarate irricevibili o respinte, il ricorrente va condannato alle spese.
V Conclusione
81. Alla luce di quanto precede propongo alla Corte di:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese».
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