Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione ha promosso il presente procedimento per inadempimento contro il Granducato di Lussemburgo per il tardivo recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati .
2. Secondo l'art. 32, n. 1, primo comma, della direttiva 95/46, gli Stati membri dovevano emanare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza di tale termine, il 24 ottobre 1998, il governo lussemburghese non aveva ancora comunicato alla Commissione alcuna disposizione per il recepimento della direttiva. La Commissione avviava pertanto il procedimento per inadempimento con la lettera di diffida del 18 dicembre 1998. Tale lettera rimaneva senza alcuna risposta. Perciò la Commissione inviava al Granducato di Lussemburgo, in data 26 agosto 1999, un parere motivato con fissazione di un termine di due mesi. Con lettera del 27 ottobre 1999 il governo lussemburghese faceva presente che il procedimento legislativo era iniziato, ma aveva subito ritardi a causa del cambiamento di governo nel 1999.
3. Con atto introduttivo del 5 dicembre 2000, iscritto nel registro della Corte il 7 dicembre 2000, la Commissione ha proposto ricorso per il tardivo recepimento della direttiva 95/46.
4. Il governo lussemburghese ha sostenuto anche davanti alla Corte come l'iter legislativo non sia ancora terminato. I ritardi sarebbero dovuti alla nuova ripartizione delle competenze tra i Ministeri avvenuta in occasione del cambiamento di governo nel 1999.
5. La Commissione chiede che la Corte voglia:
1) dichiarare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 32 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, non avendo messo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, comprendenti eventuali sanzioni necessarie, per conformarsi a tale direttiva;
2) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.
6. Il governo lussemburghese chiede che la Corte voglia:
- respingere il ricorso e,
in subordine,
- sospendere il procedimento.
7. Secondo una giurisprudenza costante il momento determinante per la sussistenza di un inadempimento da parte di uno Stato è la scadenza del termine fissato nel parere motivato. L'inizio del termine di due mesi indicato nel parere motivato del 26 agosto 1999 era la notificazione di quest'ultimo. Il termine è scaduto senza che il governo lussemburghese si sia conformato alle richieste della Commissione.
8. Sempre secondo una giurisprudenza costante della Corte , prassi e situazioni dell'ordinamento degli Stati membri non possono giustificare l'inosservanza di obblighi e termini derivanti dalle direttive comunitarie e quindi nemmeno il tardivo recepimento di una direttiva. Siccome si deve considerare che allo scadere del termine fissato nel parere motivato la direttiva non era stata ancora recepita nel diritto dello Stato membro, propongo di condannare il Granducato di Lussemburgo così come richiesto dalla Commissione.
9. La decisione sulle spese deriva dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusione
10. Vi propongo di pronunciarvi nei seguenti termini:
«1) Il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art.32 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, non avendo messo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, comprendenti eventuali sanzioni necessarie, per conformarsi a tale direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese».
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