Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE (in prosieguo: la «direttiva») , in quanto il suo ordinamento giuridico non definisce le condizioni alle quali devono essere forniti ai lavoratori interessati i dispositivi speciali di correzione per determinate attività .
I - Contesto normativo comunitario
2. La direttiva risponde alle esigenze dell'art. 118 A del Trattato CEE , «il quale obbliga il Consiglio a stabilire, con tale tipo di atti normativi, le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori» .
3. «Infatti, la direttiva è una delle normative specifiche emanate conformemente all'art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» .
4. A norma dell'art. 9 della direttiva, i lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie, prima di iniziare l'attività su videoterminale, poi periodicamente, e anche allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro con tale dispositivo (n. 1). I lavoratori possono beneficiare di un esame oculistico, qualora l'esito del detto esame ne evidenzi la necessità (n. 2).
5. Il n. 3 della stessa norma così dispone:
«I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati dell'esame di cui al paragrafo 1 o dell'esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali».
6. L'art. 11, n. 1, imponeva agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992.
II - Normativa italiana
7. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 .
8. L'art. 55 della citata normativa, intitolato «Sorveglianza sanitaria», così disponeva:
«1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici .
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro» .
9. La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000» ha modificato i nn. 3 e 4 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 626/1994 e ha inserito nella norma due commi intermedi:
«3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16 .
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità» .
10. E' questa modifica che, secondo la Commissione, ha comportato un adempimento tardivo da parte della Repubblica italiana degli obblighi derivanti dai nn. 1 e 2 dell'art. 9 della direttiva e che, nonostante il suo carattere tardivo, l'ha indotta a rinunciare ai due primi motivi del ricorso.
III - Inadempimento
11. La disposizione il cui mancato recepimento è rilevato dalla Commissione è chiara e precisa. L'art. 9, n. 3, della direttiva riconosce ai lavoratori il diritto di usufruire di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami cui si riferiscono i detti commi della norma ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.
12. La Commissione lamenta che nel decreto legislativo n. 626/94 non vi siano disposizioni che garantiscano ai lavoratori il detto diritto. Riconosce che al comma 5 dell'art. 55 si impone al datore di lavoro l'obbligo di far fronte alla spesa relativa alla dotazione di tali dispositivi speciali, ma, a suo avviso, ciò è insufficiente a individuare la «condizione costitutiva» del diritto dei lavoratori a usufruirne.
13. Il governo convenuto ha seguito due linee di difesa distinte, pur proponendo in entrambe un'interpretazione sistematica del decreto legislativo citato.
14. Nella prima, sostenuta nel controricorso, afferma che l'art. 55 della detta normativa deve essere interpretato congiuntamente agli artt. 41 e segg., in cui sono disciplinati i diritti e gli obblighi dei lavoratori e del datore di lavoro in relazione ai dispositivi di protezione individuale cui si riferisce la direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/656/CEE , il cui ambito di applicazione è distinto e più ampio di quello della direttiva su cui verte il ricorso in esame.
15. A ragione la Commissione ritiene invalido tale argomento, in quanto i dispositivi di protezione individuale cui si riferisce la direttiva 89/656 hanno ad oggetto la tutela preventiva dei lavoratori , mentre i dispositivi di correzione speciali su cui stiamo focalizzando la nostra attenzione sono volti a porre rimedio a situazioni in cui i controlli medici pertinenti mettono in evidenza l'esistenza di un rischio effettivo, già manifestatosi, per la salute del lavoratore.
16. In altre parole, la previsione dell'obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale non garantisce l'effettivo riconoscimento del diritto che conferisce loro l'art. 9, n. 3, della direttiva, il quale, nel caso dei lavoratori che svolgono attività su attrezzature munite di videoterminali, impone che vengano loro forniti dispositivi speciali di correzione quando i dispositivi di correzione normali si dimostrino insufficienti.
17. Forse nella consapevolezza della fragilità della sua linea di difesa, nella memoria di controreplica la Repubblica italiana ha ripreso un argomento che aveva già esposto durante la fase amministrativa e che aveva abbandonato nel controricorso. In tale allegato sostiene che un'interpretazione sistematica dei singoli commi del detto art. 55 alla luce dell'art. 16, entrambi del decreto legislativo, dimostra che l'art. 9, n. 3, della direttiva è stato correttamente recepito nel suo diritto nazionale.
18. Ritengo che sotto questo profilo lo Stato membro convenuto non abbia ragione. La finalità dell'art. 9 della direttiva è chiara. I lavoratori che svolgono la loro attività su attrezzature munite di videoterminali hanno diritto a che vengano effettuati controlli medici della vista e degli occhi e, ove sia necessario, esami oculistici. Se il risultato degli uni o degli altri lo richiede, e sempre che non si possano utilizzare dispositivi di correzione normali, essi hanno diritto a ricevere dispositivi speciali, senza alcun onere finanziario.
19. Ora, il citato art. 55, nel testo attualmente in vigore, letto congiuntamente all'art. 16, consente di dedurre che i lavoratori che svolgono la loro attività su attrezzature munite di videoterminali debbono esser sottoposti ad esami medici prima di essere adibiti all'attività e, successivamente, anche a esami specialistici e a controlli oculistici. Tuttavia, non viene mai riconosciuto loro il diritto di ricevere dispositivi speciali di correzione, quando il risultato di tali controlli ed esami lo consiglino. Sebbene il n. 5 della norma ponga effettivamente a carico del datore di lavoro le spese relative alla dotazione dei detti dispositivi, da tale norma non si deduce, tuttavia, che, quando vi sia una prescrizione del medico competente in tal senso a seguito degli esami e dei controlli effettuati, i lavoratori abbiano un diritto incondizionato a che tali dispositivi siano loro forniti.
20. Detto altrimenti, la normativa italiana prevede che la dotazione di dispositivi speciali di correzione sia a carico del datore di lavoro, ma non specifica - come richiesto dall'art. 9, n. 3, della direttiva - che, se il risultato degli esami e dei controlli medici lo consiglia, cioè quando lo prescrive il medico pertinente, i lavoratori hanno diritto a riceverli.
21. In un settore come quello della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, così intimamente legato al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - che il legislatore comunitario si è sforzato di realizzare, imponendo alle istituzioni europee e agli Stati membri precisi obblighi - l'adattamento delle normative nazionali a quanto imposto dal Trattato e dal diritto derivato per raggiungere tale obiettivo deve essere chiaro e incondizionato. Quando, come nel caso in esame, si è in presenza di una direttiva che stabilisce condizioni minime, in cui si indica la soglia minima alla quale devono adeguarsi le legislazioni degli Stati membri, la trasposizione deve effettuarsi in modo tale che non vi sia alcun dubbio sull'effettivo recepimento nell'ordinamento giuridico interno dei diritti e degli obblighi da essa definiti . Il principio di leale cooperazione cui è improntato l'art. 10 CE impone che la trasposizione delle direttive nell'ordinamento giuridico interno debba essere sufficientemente fedele.
22. Alla luce delle considerazioni che precedono, deduco che la Repubblica italiana è incorsa nell'inadempimento contestatole dalla Commissione, per cui il ricorso dev'essere accolto.
IV - Sulle spese
23. In conformità dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, lo Stato membro convenuto dovrà sopportare le spese . Nella replica la Commissione ha desistito dal ricorso in relazione a due dei tre motivi su cui aveva fondato la domanda, ma tale rinuncia agli atti non muta il contesto che si deve tenere in considerazione per statuire sulle spese processuali. Il comportamento della Repubblica italiana, che solo tardivamente e parzialmente ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti, ha costretto la Commissione a presentare il ricorso disciplinato dall'art. 226, n. 2, CE, per cui deve sopportare le spese processuali.
V - Conclusione
24. Propongo che la Corte, accogliendo il ricorso,
1) consideri che la Commissione ha desistito dai primi due motivi del ricorso;
2) dichiari che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), in quanto il suo ordinamento giuridico non definisce le condizioni alle quali devono essere forniti ai lavoratori interessati i dispositivi speciali di correzione per determinate attività;
2) condanni la Repubblica italiana alle spese.
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