Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso del 18 dicembre 2000 la Repubblica francese ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 2001/52/CE del 20 settembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata») (1), con cui quest'ultima aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune un aiuto concesso dalla Francia per la riconversione dei vigneti delle Charentes e ne aveva imposto il recupero presso i beneficiari.
I - Quadro giuridico
A - Le disposizioni del Trattato CE
2 L'art. 36, primo comma, CE prevede che:
«Le disposizioni del capo [del presente Trattato] relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33».
3 L'art. 87, n. 1, CE dispone che:
«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
4 Ai sensi del n. 3, lett. c), del medesimo articolo possono considerarsi compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
B - Le disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
5 Nel settore vitivinicolo, l'organizzazione comune dei mercati («OCM») introdotta a partire dal 1962 fu completata per la prima volta nel 1970 con il regolamento (CEE) n. 816/70 (2). D'allora, le norme fondamentali dell'OCM vitivinicola sono state a più riprese modificate e integrate. Richiamerò qui di seguito le disposizioni pertinenti nella presente causa.
a) L'OCM vitivinicola disciplinata dal regolamento (CEE) n. 822/87
6 Il regolamento (CEE) n. 822/87 (3) ha codificato e integrato le disposizioni fondamentali relative all'OCM vitivinicola a quel tempo vigenti. Il quattordicesimo `considerando' di tale regolamento constata che:
«(...) la situazione fortemente eccedentaria del mercato vitivinicolo si aggrava in maniera estremamente rapida e rischia (...) di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato [divenuto art. 33 CE] a causa dell'eccessiva pressione sui redditi dei produttori».
7 Allo scopo di garantire l'equilibrio del mercato, il regolamento n. 822/87 prevede quindi un divieto temporaneo dei nuovi impianti di viti. In proposito, il suo art. 6, n. 1, dispone che:
«[o]gni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1990.
Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. [vini di qualità prodotti in regioni determinate] per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda».
La durata di tale divieto è stata poi prorogata a più riprese, giungendo infine al 31 agosto 2000 (4).
8 Nella medesima prospettiva, il regolamento n. 822/87 fissa condizioni particolarmente restrittive per la concessione di aiuti nazionali all'impianto di nuove vigne. Il suo art. 14, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2253/88 (5), dispone in proposito quanto segue:
«1. E' vietato ogni aiuto nazionale all'impianto di superfici destinate alla produzione di vino da tavola e classificate nella categoria 3.
2. Per quanto riguarda l'impianto di superfici viticole diverse da quelle di cui al paragrafo 1, è vietato qualsiasi aiuto nazionale fuorché quelli:
- previsti da disposizioni specifiche comunitarie;
- ammessi in virtù degli articoli 92, 93 e 94 del trattato [divenuti artt. da 87 CE a 89 CE] e rispondenti a criteri che dovranno, in particolare, permettere di conseguire l'obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione oppure del miglioramento qualitativo senza comportare un aumento della produzione. Tali criteri sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 83.
3. Il divieto di cui al paragrafo 2 si applica a decorrere dal 1o settembre 1988 (...)».
9 L'art. 76 del regolamento n. 822/87 rende poi applicabili al settore vitivinicolo le norme del Trattato relative agli aiuti di Stato, fatte salve le disposizioni contrarie del medesimo regolamento.
10 Con il regolamento (CEE) n. 2741/89 (6) la Commissione ha stabilito i criteri in base ai quali valutare gli aiuti nazionali di cui all'art. 14 del regolamento n. 822/87. A norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2741/89:
«[l]'impianto deve essere effettuato con una varietà [di viti] che, nella zona interessata,
- non sia considerata avente una produttività elevata;
- sia riconosciuta come miglioratrice;
- sia specificamente autorizzata dalle autorità nazionali nell'ambito del progetto d'aiuto previsto».
11 L'art. 5, primo comma, del medesimo regolamento dispone inoltre che:
«L'importo dell'aiuto per ettaro di vigneto piantato non può superare il 30% dei costi effettivi di estirpazione e di impianto».
b) L'OCM vitivinicola disciplinata dal regolamento (CE) n. 1493/1999
12 Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (7) ha abrogato il regolamento n. 822/87, apportando profonde modificazioni all'OCM vitivinicola e rifondendo in un unico testo le disposizioni vigenti nel settore. Detto regolamento è entrato in vigore il 21 luglio 1999, ma è divenuto applicabile il 1º agosto 2000.
13 L'undicesimo `considerando' del regolamento n. 1493/1999 afferma:
«per fruire del migliore equilibrio del mercato e per consolidarlo, nonché per ravvicinare ancor più l'offerta alla domanda dei diversi tipi di prodotto, è necessario un complesso di misure per la gestione del potenziale viticolo che comporti limitazioni degli impianti a medio termine, premi per l'abbandono definitivo delle superfici viticole e un sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti».
14 Per quanto riguarda gli impianti di nuove viti, l'art. 2, n. 1, del regolamento dispone che:
«[l]'impianto di vigneti con varietà come uve da vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, è vietato fino al 31 luglio 2010 (...).
E' ugualmente vietato fino alla stessa data il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà diverse da quelle da vino».
15 Con riferimento alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, l'art. 11 prescrive che:
«1. E' istituito un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.
2. Il regime ha l'obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato.
3. Il regime si applica a uno o più dei seguenti casi:
a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
c) i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime.
Il regime non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.
(...)».
16 Inoltre, a norma dell'art. 15, secondo comma, lett. c) del regolamento, nell'ambito delle modalità d'applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono essere previste «disposizioni intese a prevenire un incremento del potenziale produttivo a seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente capo».
17 Infine, l'art. 71, n. 1, del regolamento n. 1493/1999 dispone che gli artt. 87 CE - 89 CE sono applicabili nel settore vitivinicolo, salvo quanto altrimenti disposto dallo stesso regolamento.
18 Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 (8) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999, in particolare in ordine al potenziale produttivo e abroga, fra gli altri, il regolamento n. 2741/89. In riferimento alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il suo art. 13, lett. c), dispone che gli Stati membri stabiliscano:
«norme che, nell'ambito dell'attuazione dei piani [di ristrutturazione e di riconversione], limitano l'uso dei diritti di reimpianto derivanti dall'estirpazione come prevista nel piano, qualora ciò comportasse un possibile aumento della resa della superficie interessata. Tali norme sono atte a garantire il conseguimento dell'obiettivo del regime e in particolare a garantire che non si verifichi un aumento del potenziale produttivo nello Stato membro di cui trattasi;»
II - Fatti
A - I fatti e la procedura amministrativa
19 Nel febbraio 1999 il governo francese notificava alla Commissione un regime di aiuti per la riconversione dei vigneti delle Charentes dalla produzione di cognac a quella di «vins de pays» (vini tipici, cioè vini da tavola designati da un'indicazione geografica) (9). Il regime mirava a promuovere la produzione di vini rispondenti alla domanda dei consumatori, riducendo invece i volumi di produzione di cognac le cui scorte erano notevolmente aumentate a causa di una situazione di crisi del mercato.
20 Il regime si articolava in quattro distinte misure d'aiuto, una delle quali consisteva in un «complemento all'aiuto nazionale per il miglioramento delle varietà di viti» (in prosieguo: l'«aiuto alla riconversione varietale» o, più semplicemente, l'«aiuto»). Limiterò la mia esposizione a tale misura, poiché è su di essa che si concentra la decisione impugnata.
21 L'aiuto alla riconversione varietale prevedeva l'erogazione di un versamento complementare di 10 000 FRF/ettaro ai viticoltori che potevano fruire di un regime francese di aiuti già esistente, l'aiuto nazionale al miglioramento delle varietà di viti (10). Scopo di quest'aiuto complementare era di favorire, inizialmente in un'area di 1 000 ettari nella regione interessata, l'estirpazione dei vitigni Ugni-blanc e il successivo impianto di determinati altri vitigni atti a produrre «vins de pays».
22 Le autorità francesi fornivano informazioni complementari alla Commissione nel maggio e nel luglio 1999. Esse descrivevano il contesto economico del regime notificato indicando, in particolare, che nelle Charentes la viticoltura è fortemente specializzata nella produzione di vini destinati alla fabbricazione di acquaviti di vino. In effetti, il 95% della superficie viticola della regione è impiantata con il vitigno Ugni-blanc, dal quale provengono vini bianchi che, per le loro particolari proprietà analitiche, sono destinati alla distillazione per la fabbricazione di acquaviti. Oltre questo sbocco esclusivo, i vini in questione conoscono solo impieghi di modesto valore come vini bianchi privi d'indicazione geografica o come base per l'elaborazione di vini spumanti (11).
23 Esaminate tali informazioni, la Commissione decideva di avviare la procedura d'indagine formale ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, informandone le autorità francesi con lettera del 15 ottobre 1999 (12). Essa motivava l'avvio della procedura facendo presente, in sostanza, che:
- riguardo alle varietà di viti di cui si prevedeva l'impianto e all'importo complessivo previsto per ettaro, l'aiuto rispettava i criteri stabiliti nell'ambito della vigente OCM vitivinicola, disciplinata dal regolamento n. 822/87 (in particolare dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 2741/89);
- tuttavia, l'aiuto non teneva conto degli orientamenti della nuova OCM istituita dal regolamento n. 1493/1999, in particolare degli obiettivi di prevenire l'aumento della produzione vinicola e di adeguare la produzione alla domanda: da una parte, il prospettato riorientamento della produzione si sarebbe tradotto, in ultima analisi, in un aumento netto del quantitativo di «vins de pays» offerti sul mercato, dall'altra, i dati disponibili non permettevano di concludere che il mercato dei «vins de pays» sarebbe stato in grado di assorbire un aumento della produzione;
- di conseguenza, poiché la Francia non aveva previsto misure volte ad adeguare l'aiuto alle nuove esigenze del settore, in particolare accompagnando la prospettata riconversione con una sostanziale riduzione delle superfici di produzione e delle rese, sussistevano dubbi sulla compatibilità dell'aiuto stesso con il mercato comune.
24 In risposta alla comunicazione di avvio della procedura le autorità francesi presentavano le proprie osservazioni con lettera del 13 dicembre 1999 e, su domanda della Commissione, fornivano informazioni complementari il 28 giugno 2000. Però, nel frattempo, esse avevano già dato attuazione all'aiuto, dapprima per la campagna 1998/1999 e poi per quella 1999/2000, rispettivamente con i decreti del 12 marzo 1999 e del 6 aprile 2000 (13).
B - La decisione impugnata
25 La procedura d'indagine formale si è quindi conclusa con l'adozione, in data 20 settembre 2000, della decisione impugnata. In essa la Commissione, tenuto conto delle osservazioni presentate dalle autorità francesi, ha constatato quanto segue.
26 In primo luogo, per far fronte al problema delle eccedenze produttive nelle Charentes, la riduzione delle rese dovrebbe riguardare non soltanto i vigneti oggetto della riconversione prospettata dalle autorità francesi, ma anche quelli in cui restano impiantati i vitigni Ugni-blanc, destinati alla produzione di cognac; questi vitigni, per i quali risultava un forte incremento delle rese, sarebbero infatti all'origine della produzione eccedentaria nella regione. Per questo motivo, pur riconoscendo che, come affermato dalle autorità francesi, la riconversione produrrebbe una considerevole riduzione delle rese nei vigneti che ne sono oggetto, la Commissione non giudica sufficiente questa riduzione.
27 In secondo luogo, per quanto riguarda la riduzione delle superfici di produzione, il fatto che nella regione interessata dalla riconversione siano anche concessi incentivi per l'estirpazione dei vigneti, non offrirebbe, secondo la Commissione, alcuna garanzia che ciò effettivamente avvenga in un'area uguale a quella oggetto di riconversione, poiché l'estirpazione resterebbe facoltativa. Comunque, anche se così fosse, una riduzione della superficie produttiva in misura pari alla riconversione prospettata, cioè limitata a 1 000 ettari, sarebbe insufficiente nella regione in questione.
28 In terzo luogo, l'affermazione delle autorità francesi secondo cui l'aiuto alla riconversione varietale rispetterebbe la condizione posta dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1493/1999, avendo come obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato, non troverebbe riscontro alla luce dei dati sull'andamento del mercato dei «vins de pays» in possesso della Commissione. Le informazioni disponibili non permetterebbero di concludere incontestabilmente che il mercato sia in grado di assorbire i nuovi quantitativi di «vins de pays» prodotti a seguito della riconversione.
29 L'esame delle osservazioni presentate dalle autorità francesi confermerebbe, dunque, le conclusioni cui la Commissione era giunta all'avvio della procedura d'indagine. L'aiuto alla riconversione varietale provocherebbe un aumento netto della produzione di vini offerti sul normale mercato vinicolo. Esso creerebbe distorsioni di concorrenza su un mercato che non presenterebbe indubbi segni di espansione, rischiando di spostare il problema esistente nella regione delle Charentes verso altri mercati o altre regioni comunitarie. Ciò sarebbe contrario agli obiettivi della nuova OCM istituita dal regolamento n. 1493/1999 come lo era già a quelli della precedente OCM istituita dal regolamento n. 822/87, in cui si prevedeva già di non aumentare la produzione. Secondo la Commissione, soltanto i provvedimenti presi nell'ambito dell'OCM potrebbero garantire che venga tenuto conto degli interessi globali degli operatori del settore vitivinicolo.
30 L'aiuto alla riconversione varietale, non soddisfacendo le condizioni previste dall'OCM vitivinicola, non potrebbe perciò beneficiare della deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. c), CE. Per queste ragioni, la Commissione ha dichiarato l'aiuto incompatibile con il mercato comune e, poiché vi era già stata data attuazione, ha ordinato il recupero presso i beneficiari delle somme già versate.
31 La decisione impugnata è stata notificata al governo francese il 10 ottobre 2000, con il n. C(2000) 2754.
III - Analisi giuridica
32 Il governo francese solleva un unico motivo di ricorso, lamentando che la Commissione sia incorsa in errori di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni dell'OCM vitivinicola quando ha concluso che l'aiuto controverso non soddisfa le condizioni previste dall'OCM. In sostanza, esso fa valere che:
- la Commissione sarebbe incorsa in un errore sulla normativa applicabile prendendo in considerazione il regolamento n. 1493/1999, mentre la compatibilità dell'aiuto avrebbe dovuto essere valutata unicamente alla luce del precedente regolamento n. 822/87;
- in ogni caso, la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 1493/1999 subordinando la compatibilità dell'aiuto a riduzioni delle superfici di produzione e delle rese non previste da tale regolamento;
- la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che l'aiuto non rispettasse l'obiettivo di adeguare la produzione alla domanda previsto da tale regolamento;
- infine, sarebbe erronea e non adeguatamente motivata la valutazione dell'impatto dell'aiuto sul mercato vitivinicolo.
A - Considerazioni preliminari sulla portata del sindacato della Corte sulla decisione impugnata
33 Prima di procedere all'esame delle specifiche censure sollevate dal governo ricorrente, ritengo opportuno pronunciarmi sulla questione da esso sollevata in via preliminare, relativa alla portata del sindacato giurisdizionale su una decisione della Commissione che, come quella impugnata, abbia ad oggetto un aiuto di Stato in un settore disciplinato da un'OCM.
34 Com'è noto, la costante giurisprudenza della Corte riconosce alla Commissione un ampio potere discrezionale in sede di verifica della compatibilità di un aiuto in forza dell'art. 87, n. 3, CE, data la complessità delle valutazioni economiche che essa è chiamata ad effettuare al riguardo. In questi casi, dunque, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni della Commissione ne risulta assai limitato, dato che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, non spetta al giudice comunitario sostituire la propria valutazione economica a quella compiuta dalla Commissione (14). In sostanza, esso si estende alla regolarità della procedura, alla motivazione dell'atto, all'esattezza materiale dei fatti considerati, all'insussistenza di un errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di uno sviamento di potere (15).
35 Il governo francese sottolinea però la particolarità del caso in esame, derivante dal fatto che la Commissione è tenuta ad applicare le disposizioni dell'OCM, che - come subito vedremo - prevalgono sulle regole di concorrenza enunciate nel Trattato. Tali norme imporrebbero infatti significativi vincoli all'azione della Commissione, riducendone in maniera sostanziale il potere discrezionale. Di conseguenza, secondo detto governo, nel caso in esame la Corte dovrebbe esercitare un controllo più incisivo sull'operato della Commissione, valutandone la conformità con le disposizioni dell'OCM.
36 La Commissione non nega di essere tenuta a rispettare, nella propria valutazione, le pertinenti disposizioni dell'OCM, sottolineando anzi che proprio per questo motivo essa non può approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'OCM o che interferiscono con il buon funzionamento di quest'ultima. Resta il fatto, tuttavia, che la decisione impugnata s'incentra sulla compatibilità di un aiuto di Stato, e non sull'applicazione delle disposizioni dell'OCM. E' quindi tale compatibilità, e non i problemi d'interpretazione della legislazione agricola evocati dal governo francese, ad essere al centro della controversia ed è perciò sulla valutazione svolta al riguardo dalla Commissione che dovrebbe portare il controllo della Corte.
37 Per parte mia, ricordo anzitutto che l'art. 36, primo comma, CE, riconoscendo la priorità della politica agricola comune rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza, attribuisce al Consiglio il potere di decidere in quale misura dette regole sono applicabili nel settore agricolo (16). Ne consegue che, nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati agricoli, l'applicazione degli artt. da 87 CE a 89 CE dipende dalle disposizioni di diritto derivato con cui il Consiglio ha istituito detta organizzazione e resta perciò subordinata a tali disposizioni, come ha precisato la giurisprudenza richiamata sia dalla Francia che dalla Commissione (17).
38 Noto inoltre che, secondo la medesima giurisprudenza, nei settori agricoli in cui è stata istituita un'OCM, gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi intervento che possa derogare alle disposizioni di detta OCM o pregiudicarne l'efficacia, a meno che ciò non sia esplicitamente previsto da tali disposizioni (18).
39 Ne consegue che la Commissione, come essa stessa ha fatto giustamente rilevare, deve esercitare il proprio potere discrezionale nell'ambito definito dalle disposizioni che regolano la pertinente OCM e quindi non può autorizzare gli aiuti statali che risultino incompatibili con un'OCM o che interferiscano con il suo corretto funzionamento. Senz'altro, quindi, incombe alla Corte controllare se la Commissione non abbia violato le disposizioni dell'OCM. Ma all'interno di tale specifico ambito normativo la natura della valutazione economica che la Commissione deve compiere ai sensi dell'art. 87, n. 3, CE non cambia, perché anche in un ambito così delimitato si tratta pur sempre di valutare la portata e gli effetti dell'aiuto. Di conseguenza, non mutano neppure il potere discrezionale di cui la Commissione dispone ai fini di tale valutazione e i corrispondenti limiti del sindacato giurisdizionale, di cui ho detto prima.
B - Sull'asserito errore in ordine alla normativa applicabile nel caso di specie
40 Venendo ora alle specifiche censure sollevate dal governo francese, ricordo anzitutto che nel ricorso esso aveva contestato il fatto che, nel valutare l'aiuto, la Commissione si fosse basata sul regolamento n. 1493/1999, applicabile al momento dell'adozione della decisione impugnata, mentre il progetto di aiuto era stato elaborato in vigenza del precedente regolamento n. 822/87, che era applicabile all'atto della notifica del progetto e lo era rimasto durante quasi tutto l'esame di quest'ultimo. Tuttavia, di fronte alle obiezioni della Commissione, secondo cui il regolamento n. 1493/1999 era già in vigore, quantunque non ancora applicabile, al momento dell'avvio della procedura d'indagine e perciò occorreva tenerne conto nella valutazione dell'aiuto, nella replica il governo ricorrente non ha mantenuto la censura (19).
41 La Commissione obietta tuttavia che nella replica, oltre a modificare la propria posizione circa l'applicazione del regolamento n. 1493/1999, il governo francese avrebbe anche portato nuovi argomenti, fondati proprio su questo regolamento, a sostegno delle proprie tesi. Essa vede in ciò una modifica dell'oggetto della lite e contesta perciò la ricevibilità di questi argomenti.
42 Non mi pare, però, che tale obiezione sia fondata, perché il governo francese non ha fatto altro che ritirare una delle contestazioni che aveva mosso nei confronti della decisione impugnata; non ne deriva perciò alcun ampliamento dell'oggetto della lite, contrario all'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura. D'altra parte, ricordo che è giurisprudenza consolidata che non costituisce «motivo nuovo» lo sviluppo di un motivo già enunciato nel ricorso, anche avvalendosi di argomenti sviluppati per la prima volta nella replica (20). Ora, è agevole constatare che, sia pure a titolo subordinato, l'illegittimità della decisione impugnata per l'asserita violazione del regolamento n. 1493/1999 era stata invocata dal governo francese già nel ricorso introduttivo (21) e gli argomenti a tal fine addotti nella replica rappresentano il logico svolgimento di detta censura in risposta alle difese sviluppate dalla Commissione nel controricorso. Ritengo pertanto che l'obiezione della Commissione non possa essere accolta.
C - Sull'asserita violazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la riduzione delle superfici di produzione e delle rese
43 Riguardo al regolamento n. 1493/1999, il governo francese sostiene poi che la Commissione ha violato l'art. 11 di tale regolamento, negando la compatibilità dell'aiuto perché questo non era accompagnato da un'adeguata riduzione delle superfici di produzione e delle rese. A suo avviso, infatti, la relazione stabilita dalla Commissione fra la riconversione di una determinata area viticola e la riduzione delle rese in altre aree, non interessate dalla riconversione, non troverebbe alcun fondamento giuridico nel citato regolamento. Quest'ultimo, inoltre, non imporrebbe neppure l'obbligo di ridurre le superfici di produzione (cioè di estirpare i vigneti) in un'area almeno equivalente a quella oggetto della riconversione, come invece sembra pretendere la Commissione. In effetti, secondo il governo ricorrente, il regolamento n. 1493/1999 considera l'estirpazione e la riconversione dei vigneti come misure distinte ed autonome, rispondenti ad esigenze differenti. D'altra parte, la Francia non potrebbe snaturare, rendendole obbligatorie e collegandole alla riconversione, le misure volte a incoraggiare l'estirpazione dei vigneti, che secondo detto regolamento hanno carattere facoltativo.
44 La Commissione replica indicando che essa non ha inteso imporre una riduzione delle rese o stabilire una relazione fra riconversione e riduzione delle superfici di produzione o delle rese, ma si è limitata a valutare l'impatto negativo dell'aiuto sulla concorrenza. Secondo la Commissione, nel caso di specie l'aiuto non favorirebbe la riconversione di vigneti dalle rese elevate in vigneti a minore rendimento, ma piuttosto quella di vigneti destinati alla produzione di un'acquavite di vino (il cognac) (22), che in quanto tale non rientra fra i prodotti disciplinati dall'OCM vitivinicola, in vigneti destinati alla produzione di normali «vins de pays», compresi nell'OCM e destinati ad essere immessi sul mercato vinicolo. L'aiuto indurrebbe perciò un aumento della produzione di questi ultimi vini, producendo un effetto sul mercato analogo a quello che si avrebbe finanziando l'impianto di nuovi vigneti, vietato dall'art. 2 del regolamento n. 1493/1999 e prima ancora dal regolamento n. 822/87. La valutazione d'incompatibilità dell'aiuto sarebbe quindi legata all'aumento della produzione di vini normali, aumento contrario ai principi dell'OCM vitivinicola. Di conseguenza, la Commissione avrebbe esaminato se le autorità francesi avessero o meno previsto misure atte a compensare gli effetti negativi dell'aiuto, quali la riduzione delle rese e delle superfici di produzione nell'intera regione delle Charentes, che da tempo versava in una situazione di eccedenza strutturale, e non nella sola area oggetto di riconversione.
45 Per parte mia, osservo anzitutto che l'aiuto controverso non può essere considerato come una misura adottata in applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti istituito dall'art. 11 del regolamento n. 1493/1999 nell'ambito delle misure di gestione del potenziale viticolo introdotte dall'OCM. In effetti, tale regime è stato attuato a partire dalla campagna 2000/2001, e quindi successivamente all'erogazione dell'aiuto in questione che, ricordo, ha avuto luogo nelle precedenti campagne 1998/1999 e 1999/2000. D'altra parte, l'art. 11 non ha stabilito regole per la concessione di aiuti nazionali alla ristrutturazione e riconversione di vigneti, ma ha instaurato un regime comunitario di sostegno, al cui finanziamento, ai sensi dell'art. 13 del regolamento, gli Stati membri non possono in principio concorrere (23).
46 Credo quindi che non si possa imputare alla Commissione di aver applicato erroneamente l'art. 11 del regolamento n. 1493/1999 assoggettando le azioni di riconversione da esso previste a condizioni relative alla riduzione delle superfici di produzione e delle rese non contemplate da detto articolo (24). La decisione impugnata non afferma infatti in alcun modo che l'art. 11 imponga l'obbligo di ridurre il potenziale produttivo in occasione della riconversione di un vigneto.
47 In realtà, come emerge con sufficiente chiarezza dal testo della decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento all'esigenza di ridurre le superfici di produzione e le rese nel quadro della propria valutazione degli effetti dell'aiuto controverso nel settore vitivinicolo (25). Essa ha cioè invocato una riduzione sostanziale delle superfici di produzione e delle rese nella regione delle Charentes non perché l'art. 11 del regolamento n. 1493/1999 lo imponesse, ma perché ha ritenuto che le conseguenze negative indotte nel settore vitivinicolo dall'attuazione della misura di riconversione avrebbero potuto essere compensate dall'adozione di misure appropriate, quali la riduzione indicata. In quest'ottica, la Commissione ha disatteso gli argomenti formulati dalle autorità francesi nel corso della procedura d'indagine, ritenendo insufficienti le riduzioni che queste avevano collegato alla riconversione prospettata.
48 Il riferimento alla riduzione delle superfici di produzione e delle rese costituisce perciò un elemento della valutazione della compatibilità dell'aiuto, condotta dalla Commissione nell'esercizio del potere discrezionale di cui, come ho già detto, essa dispone a tal fine. Ed è opportuno sottolineare che il governo ricorrente non ha dimostrato - e, invero, neppure solo indicato - che la Commissione, giudicando insufficienti le riduzioni del potenziale produttivo indicate dalle autorità francesi, abbia ecceduto i limiti di tale potere discrezionale.
49 Sono perciò d'avviso che la presente censura vada respinta.
D - Sull'asserito errore di valutazione per quanto riguarda l'adeguamento della produzione alla domanda
50 Il governo francese lamenta, poi, che la Commissione sia incorsa in un errore di valutazione dubitando della capacità del mercato di assorbire i nuovi quantitativi di «vins de pays» prodotti a seguito della riconversione. Esso afferma che l'aiuto è invece idoneo a conseguire l'obiettivo di adeguare la della produzione alla domanda fissato dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1493/1999. In effetti, secondo il governo francese, l'evoluzione di lungo periodo del mercato dei «vins de pays», pur caratterizzata da fluttuazioni nei prezzi, testimonia una tendenza di sostanziale crescita. Tenuto conto di questo, e del fatto che una vigna giunge a un'effettiva redditività solo qualche anno dopo il suo impianto, andrebbe ridimensionata l'importanza dei dati presi in considerazione dalla Commissione, secondo cui recentemente i prezzi sarebbero in costante flessione.
51 La Commissione replica che l'andamento del mercato dei «vins de pays» nel periodo successivo all'adozione della decisione impugnata conferma la tendenza di costante flessione dei prezzi già evidenziata nella decisione stessa. D'altra parte, la situazione di stagnazione, o addirittura di flessione, del mercato si protrarrebbe ormai da varie campagne, come sarebbe confermato dalle stesse informazioni fornite dal governo francese. Attualmente, poi, sostiene la Commissione, il mercato vinicolo attraversa una situazione di particolare difficoltà, come dimostra il fatto che la Francia e altri Stati membri hanno richiesto l'apertura della c.d. distillazione di crisi prevista dall'art. 30 del regolamento n. 1493/1999.
52 Per parte mia, rilevo anzitutto che le informazioni sull'andamento del mercato dei «vins de pays» fornite dalle parti nel corso della procedura davanti alla Corte non fanno, a mio avviso, che confermare quanto esposto al punto 46 della decisione impugnata, cioè che il mercato «non present[a] segni di espansione incontestabili». In effetti, nonostante le divergenze sull'interpretazione dei dati relativi alle campagne precedenti, non mi sembra sia contestato fra le parti che, quanto meno a partire dalla campagna 1999/2000, il mercato ha registrato una contrazione della domanda (26).
53 Un ulteriore indizio in questo senso è offerto dalla circostanza, richiamata dalla Commissione, che successivamente all'adozione della decisione impugnata la Francia e altri Stati membri hanno richiesto l'apertura della c.d. distillazione di crisi. Benché questo dispositivo riguardi l'insieme dei vini da tavola, per cui è difficile determinare in quale misura esso riguardi lo specifico segmento dei «vins de pays», se ne possono comunque desumere significative indicazioni sull'andamento complessivo del mercato. Ricordo infatti che la distillazione di crisi è prevista dall'art. 30 del regolamento n. 1493/1999 in «casi eccezionali di turbativa del mercato», proprio allo scopo di sottrarre dal mercato vinicolo le eccedenze produttive avviandole alla distillazione. La situazione di evidente difficoltà del mercato si desume inoltre con chiarezza dalla motivazione dei regolamenti con cui la distillazione di crisi è stata aperta in Francia (27).
54 Il governo francese sostiene tuttavia che l'aiuto produrrà pienamente i suoi effetti solo dopo tre anni dalla sua applicazione, per cui la situazione del mercato dovrebbe essere valutata in questa prospettiva. La tendenza complessiva del mercato vinicolo, poi, dovrebbe essere estrapolata nel lungo periodo, sicché l'attuale flessione dei prezzi, constatata dalla Commissione al punto 44 della decisione impugnata, non potrebbe costituire un elemento decisivo di valutazione. Al riguardo, osservo però che il conseguimento dell'obiettivo di adeguare la produzione alla domanda fissato dal citato art. 11, n. 2, del regolamento n. 1493/1999 (ma che, rispondendo all'obiettivo generale di assicurare il mantenimento dell'equilibrio del mercato, è alla base di varie disposizioni del regolamento) presuppone che, per il vino o i vini interessati, la produzione esistente sia effettivamente inferiore alla domanda (28). Ora, il governo ricorrente non ha addotto alcun elemento preciso atto a dimostrare, da un lato, che nella presente situazione del mercato, sia prevedibile una crescita a breve o medio termine, dall'altro, che ciò renderebbe possibile l'immissione sul mercato di nuovi quantitativi di «vins de pays» senza causare turbative del mercato stesso e anzi richiederebbe l'immissione sul mercato di tali nuovi quantitativi. D'altra parte, mi sembra che gli elementi richiamati al paragrafo precedente depongano in senso esattamente contrario.
55 Ritengo pertanto che la censura in esame vada respinta. E - Sulle distorsioni di concorrenza
56 Se ne ho ben compreso gli argomenti, il governo francese muove essenzialmente tre censure alla decisione impugnata per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza che sarebbero indotte dall'aiuto controverso. In primo luogo, esso contesta la premessa stessa del ragionamento seguito dalla Commissione nella valutazione della compatibilità dell'aiuto, cioè che questo indurrebbe un aumento netto dei quantitativi di vini immessi sul mercato, contrario ai principi dell'OCM vitivinicola (29). In secondo luogo, il governo ricorrente sostiene che, non tenendo conto della modesta entità dell'aiuto, la Commissione ne ha erroneamente valutato gli effetti. In terzo luogo, la Francia lamenta che la decisione impugnata non sia adeguatamente motivata sul punto.
57 a) Quanto alla prima censura, essa si appunta, in particolare, sulla distinzione fatta dalla Commissione fra vini destinati alla trasformazione in cognac, che avrebbero perciò uno sbocco esterno al mercato vinicolo, e vini che invece sono venduti su questo mercato. Il governo francese sostiene, da un lato, che tutti i vini, qualunque ne sia la destinazione, sono disciplinati dall'OCM, per cui sarebbe erroneo considerare, come fa la Commissione, i vini destinati alla produzione di cognac come vini «fuori dall'OCM»; d'altro lato, questo governo nega che i vini prodotti nelle Charentes a partire dai vitigni Ugni-blanc abbiano esclusivamente tale destinazione.
58 Tali osservazioni non mi sembrano però pertinenti. E' vero infatti che, al pari di ogni altro vino, anche i vini destinati alla trasformazione in cognac sono disciplinati dall'OCM vitivinicola, ma, come rileva a giusto titolo la Commissione, il cognac non lo è, poiché non entra nel novero dei prodotti agricoli ai sensi del diritto comunitario. Allo scopo di valutare gli effetti della riconversione prospettata dalle autorità francesi non è quindi erroneo fare una distinzione fra lo smercio del vino come tale sul mercato vinicolo, che è soggetto alle regole dell'OCM, e la trasformazione in cognac, che è invece uno sbocco esterno all'OCM, visto che tale prodotto non vi rientra. Di conseguenza, non è neppure erroneo ritenere che ogni quantitativo di vino prodotto in vista dello smercio sul mercato vinicolo invece che per la trasformazione in cognac rappresenta, nell'ambito dell'OCM, un quantitativo supplementare di vino, e quindi, in sostanza, equivale a un aumento della produzione vinicola.
59 D'altra parte, la distinzione operata dalla Commissione trova conferma nelle stesse disposizioni dell'OCM. In effetti, l'art. 28 del regolamento n. 1493/1999, come già l'art. 36, n. 2, del regolamento n. 822/87, prevede l'obbligo di distillazione per la produzione dei vini tradizionalmente utilizzati nel settore delle bevande alcoliche che risulti eccedentaria rispetto ai quantitativi normalmente orientati verso tali usi o altrimenti assorbiti dal mercato (30). Tale disposizione, che s'inquadra nell'ambito dei meccanismi di mercato dell'OCM, ha proprio lo scopo di evitare le perturbazioni del mercato vinicolo che potrebbero derivare dall'immissione sul mercato stesso, come vini destinati al consumo, di vini che normalmente trovano uno sbocco diverso con la trasformazione in bevande alcoliche (31).
60 Il fatto poi che i vini prodotti nelle Charentes, oltre alla trasformazione in cognac, conoscano anche altre destinazioni, essendo venduti come vini da tavola o utilizzati nell'elaborazione di altri vini, non esclude certo che la riconversione produca l'effetto indicato dalla Commissione, di incremento netto dei quantitativi di vino immessi sul mercato. E' ben possibile che, in una certa misura, la riconversione interessi anche vigneti il cui prodotto ha una destinazione diversa dalla produzione di cognac. Laddove ciò non accade, tuttavia, è lecito ritenere che la riconversione abbia proprio l'effetto descritto. Devo osservare, d'altra parte, che l'obiettivo dichiarato dell'aiuto è appunto di contenere, attraverso l'espianto dei vitigni Ugni-blanc, la produzione di cognac, caratterizzata da un'eccedenza strutturale (32).
61 A mio giudizio, il ragionamento seguito dalla Commissione per giungere alla conclusione che l'aiuto indurrebbe in sostanza un aumento netto della produzione vinicola non è perciò inficiato da errore.
62 b) Il governo francese sostiene poi che la Commissione avrebbe sopravvalutato gli effetti dell'aiuto nel settore vitivinicolo, senza considerare la modesta entità dell'aiuto stesso ed il fatto che la riconversione interesserebbe un'area assai limitata (33).
63 Anche a prescindere dai dubbi sulla ricevibilità di tale censura, della quale per vero non vi è alcuna traccia nel ricorso, ritengo che anche su questo punto non si possa seguire il governo francese. Noto infatti che fra gli obiettivi generali della vigente OCM vitivinicola vi è quello di assicurare il mantenimento dell'equilibrio del mercato vitivinicolo nella Comunità (34). Ne consegue che ogni incremento della produzione vinicola non giustificato da una specifica esigenza di mercato dovrebbe ritenersi, in linea di principio, contrario agli obiettivi dell'OCM. Ora, come si è visto, nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che non vi fosse certezza del fatto che il mercato dei «vins de pays» avrebbe potuto assorbire un incremento della produzione di tali vini, né la Francia è riuscita a dimostrare che in ciò la Commissione sia incorsa in errore. Ritengo pertanto che in questa situazione la Commissione non abbia ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale considerando che un aiuto quale quello controverso, aumentando i quantitativi di vini immessi sul mercato, alterasse le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune nel senso indicato dall'art. 87, n. 3, lett. c), CE, e ciò anche se l'ammontare dell'aiuto stesso era modesto (ma non insignificante) e l'area interessata di limitata ampiezza.
64 c) Quanto infine alla censura francese sull'asserita inadeguatezza della motivazione della decisione impugnata, devo constatare che il ragionamento seguito dalla Commissione in merito agli effetti dell'aiuto sulla concorrenza si ricava in maniera non equivoca, ancorché assai concisa, dai punti 45 e 46 della decisione impugnata. A parte ciò, comunque, osservo che l'insieme della decisione permette di dedurre tutti gli elementi che la Commissione ha posto a base della valutazione dell'aiuto. Ritengo pertanto che la motivazione della decisione impugnata soddisfi le condizioni individuate dalla giurisprudenza, nel senso che la Francia e gli altri eventuali interessati sono stati messi in condizioni di comprendere perché la Commissione ha ritenuto illegittimo l'aiuto controverso e la Corte in condizioni di esercitare il suo controllo (35). Ne deriva che anche questa censura deve essere respinta.
65 In conclusione, ritengo che il ricorso proposto dalla Repubblica francese vada respinto.
IV - Sulle spese
66 In virtù dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché ritengo che il ricorso della Repubblica francese vada respinto, propongo che quest'ultima sia condannata alle spese, avendo la Commissione concluso in tal senso.
V - Conclusioni
67 Alla luce di tali considerazioni, suggerisco pertanto alla Corte di statuire come segue:
«1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.»
(1) - GU 2001, L 17, pag. 30.
(2) - V. regolamento del Consiglio del 4 aprile 1962, n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. 30, pag. 989), e regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1).
(3) - Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1).
(4) - V. art. 1, n. 1, del regolamento (CE) n. 1627/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 210, pag. 8).
(5) - Regolamento (CEE) n. 2253/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 198, pag. 35).
(6) - Regolamento (CEE) n. 2741/89 della Commissione, dell'11 settembre 1989, che stabilisce i criteri da adottare nell'ambito dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nazionali all'impianto di superfici viticole (GU L 264, pag. 5).
(7) - GU L 179, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345, pag. 10).
(8) - GU L 143, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2001 (GU L 173, pag. 31).
(9) - V. art. 2, n. 3, lett. i), del regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), la cui applicazione è stata prorogata, malgrado l'abrogazione ad opera del regolamento n. 1493/1999, a titolo di misura transitoria in attesa di specifiche disposizioni di attuazione dello stesso regolamento, con regolamento (CE) n. 1608/2000 (GU L 185, pag. 24). Dette disposizioni, adottate con regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (GU L 118, pag. 1), saranno applicabili a partire del 1º gennaio 2003.
(10) - Istituito con arrêté du 27 mars 1996 portant institution d'une aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles [decreto del 27 marzo 1996 recante istituzione di un aiuto al miglioramento delle varietà di viti nelle aziende viticole, JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) n. 82 del 5 aprile 1996, pag. 5280].
(11) - V. la lettera delle autorità francesi alla Commissione del 28 luglio 1999 in allegato 1 al controricorso della Commissione (in particolare punto 1).
(12) - GU 1999, C 359, pag. 7.
(13) - JORF n. 85 dell'1 aprile 1999, pag. 5387, e n. 97 del 23 aprile 2000, pag. 260.
(14) - V. da ultimo, sentenza della Corte 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 45 e 46, ove figurano ulteriori riferimenti).
(15) - V., per esempio, oltre alla sentenza della Corte 29 gennaio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-723, punto 11), citata dal governo francese, la sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I-3203, punto 25); nello stesso senso, ma con riferimento al Trattato CECA v. ordinanza della Corte 25 aprile 2002, causa C-323/00 P, DSG/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).
(16) - V. sentenze della Corte 29 ottobre 1980, causa 139/79, Maizena/Consiglio (Racc. pag. 3393, punto 23), e 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punti 60 e 61).
(17) - Sentenza della Corte 26 giugno 1979, causa 177/78, Pigs and Bacon Commission/Mc Carren (Racc. pag. 2161, in particolare punto 11).
(18) - Sentenza Pigs and Bacon Commission, citata alla nota precedente (punto 14).
(19) - Punto 4.2.1. della memoria di replica del governo francese (pag.6).
(20) - Secondo la classica distinzione tracciata dalla Corte nella sentenza 12 giugno 1958, causa 2/57, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Alta Autorità (Racc. pag. 121, in particolare pag. 137). Più recentemente v. sentenze della Corte 21 giugno 1988, causa 257/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 3249, punti 14 e 15); 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I-8853, punti 166-169), e le conclusioni rese in quest'ultima causa dall'avvocato generale Léger il 13 marzo 2001 (paragrafo 196); sentenza del Tribunale 28 gennaio 1999, causa T-14/96, BAI/Commissione (Racc. pag. II-139, punto 165).
(21) - Punti 8 e ss. del ricorso introduttivo (pagg. 7-12).
(22) - Come la Commissione ha indicato, la menzione «cognac» è una denominazione geografica per un'acquavite di vino, applicata ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, relativo alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160, pag. 1).
(23) - Il regime in questione prevede infatti che il contributo finanziario alle misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sia posto a carico della Comunità (art. 13, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1493/1999), la quale interviene attribuendo annualmente una dotazione finanziaria agli Stati membri sulla base delle specificità e degli sforzi da compiere in ciascuno Stato membro. Il contributo finanziario degli Stati membri è ammesso soltanto sotto forma di un'integrazione della dotazione comunitaria, nel caso in cui Stato membro decida di procedere alle ristrutturazioni di aree viticole più estese di quelle originariamente previste (art. 14 del regolamento).
(24) - Punti 9, penultimo capoverso, e 10 del ricorso introduttivo (pagg. 8 e 9).
(25) - V., in particolare, i punti 36-40 e 49 della decisione impugnata.
(26) - V. punto 41 del controricorso della Commissione (pagg. 12 e 13) nonché punti 11, terzo capoverso, del ricorso e 3.3 (rispettivamente pag. 11 e pag. 4) della replica del governo francese. V. anche la tabella figurante in allegato II alla replica stessa.
(27) - V. `considerandi' 3-5 del regolamento (CE) n. 25/2001 della Commissione del 5 gennaio 2001 (GU L 3, pag. 11); `considerandi' 3-6 del regolamento (CE) n. 1203/2001 della Commissione, del 19 giugno 2001 (GU L 163, pag. 11). Sottolineo, peraltro, che l'applicazione della misura si è protratta nell'attuale campagna 2001/2002, con il regolamento (CE) n. 347/2002 della Commissione del 25 febbraio 2002 (GU L 55, pag. 14).
(28) - Così, per esempio, l'art. 3, n. 2, del regolamento prevede che possa essere autorizzato, fino al 31 luglio 2003, il nuovo impianto di viti destinate alle produzioni di v.q.p.r.d. o di vini da tavola designati da un'indicazione geografica «qualora sia stato riconosciuto che la rispettiva produzione (...) è largamente inferiore alla domanda».
(29) - V. supra, paragrafo 44.
(30) - Si tratta in sostanza dei vini prodotti a partire da uve che, come il vitigno Ugni-blanc di cui si tratta nella presente controversia, sono considerate nel contempo come uve da vino e come varietà destinate ad altri usi, nella specie all'elaborazione di acquaviti. Deve essere consegnata alla distillazione la produzione di tali vini che superi il c.d. «quantitativo normalmente vinificato», determinato nelle diverse aree viticole in base a un riferimento storico di produzione, tenendo conto dei quantitativi assorbiti dalla trasformazione in bevande alcoliche [v. artt. 52-57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194, pag. 45), modificato dal regolamento (CE) n. 2464/2001 (GU L 331, pag. 25)].
(31) - L'obiettivo perseguito dal meccanismo in parola risulta con chiarezza dalla motivazione dei regolamenti nn. 1493/1999 e 1623/2000. Il trentasettesimo `considerando' del regolamento n. 1493/1999 afferma in proposito che «la produzione di vini provenienti da uve non classificate unicamente come uve da vino deve essere orientata verso usi tradizionali nel settore delle bevande alcoliche e altri sbocchi tradizionali; occorre prevedere la distillazione obbligatoria della produzione vinicola di questo tipo che risulti eccedentaria rispetto ai quantitativi normalmente orientati verso tali usi». Il sessantesimo `considerando' del regolamento n. 1623/2000 precisa poi che tale distillazione «(...) svolg[e] un ruolo essenziale per la realizzazione dell'equilibrio del mercato del vino da tavola e, indirettamente, per l'adeguamento strutturale del potenziale viticolo al fabbisogno».
(32) - Punto 5 della decisione impugnata. V. anche punto 1 della lettera delle autorità francesi del 28 luglio 1999, citata alla nota 13.
(33) - V. punto 5, terzo capoverso, della replica della Repubblica francese (pag. 9).
(34) - V. secondo e undicesimo `considerando' del regolamento.
(35) - V., per esempio, sentenze della Corte 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-881, punto 29); 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione (Racc. pag. I-2507, punto 17); 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France (Racc. pag. I-1719, punto 63) e, da ultimo, 7 marzo 2002, Italia/Commissione, citata alla nota 15 (punto 48).
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