Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine stabilito i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per l'attuazione della direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (in prosieguo: la «direttiva») , o, in ogni caso, avendo omesso di informare la Commissione con riguardo a tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.
2. A norma dell'art. 23 della direttiva, gli Stati membri dovevano far entrare in vigore i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per adeguarsi alla direttiva entro la data limite dell'8 aprile 1999 e portarne immediatamente a conoscenza la Commissione.
3. Con lettera 5 agosto 1999 la Commissione ha avviato un procedimento d'infrazione nei confronti della Repubblica ellenica, in quanto non aveva ricevuto alcuna comunicazione riguardo ai provvedimenti adottati dal governo ellenico per attuare la detta direttiva. Le autorità greche non hanno reagito alla costituzione in mora. Di conseguenza il 24 gennaio 2000, la Commissione ha inviato un parere motivato, nel quale chiedeva alla Repubblica ellenica di adottare i provvedimenti necessari entro due mesi dalla notifica di tale parere. Poiché il governo ellenico non ha dato alcun seguito a tale parere, il 20 dicembre 2000 la Commissione ha adito la Corte.
4. La Commissione conclude nel proprio atto introduttivo che la Repubblica ellenica non ha adottato entro l'8 aprile 1999 tutti provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per adempiere gli obblighi derivanti dalla direttiva. La Commissione allega inoltre che la Repubblica ellenica non ha ottemperato agli obblighi di cui agli artt. 10, primo comma, CE e 249, terzo comma, CE.
5. Il governo ellenico fa riferimento al progetto di decreto del presidente della Repubblica di attuazione della direttiva. La procedura per l'entrata in vigore di tale decreto non si è ancora conclusa. Il ritardo nell'attuazione della direttiva dipende, a sua detta, dalle questioni relative alla realizzazione dei requisiti essenziali e alla designazione degli organismi che sono incaricati dell'attuazione della procedura per l'elaborazione della dichiarazione CE di conformità. Osservo qui che, per costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva .
Conclusione
Alla luce di quel che precede suggerisco alla Corte di:
a) dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per attuare la direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, o, in ogni caso, avendo omesso di comunicare alla Commissione tali provvedimenti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE;
b) condannare, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la Repubblica ellenica alle spese.
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