CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
presentate il 26 giugno 2003(1)
Causa C-470/00 P
Parlamento europeo
contro
Carlo Ripa di Meana e altri
«Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado – Deputati al Parlamento europeo – Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività – Termine di presentazione della domanda – Conoscenza acquisita»
1. Il Parlamento europeo ha proposto un ricorso di impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 26 ottobre 2000, Ripa di Meana e a./Parlamento (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), diretto all’annullamento di tale sentenza quanto alle cause T-83/99 e T-84/99.
I – Contesto normativo
2. In mancanza di un regime pensionistico comunitario uniforme per tutti i deputati al Parlamento, il 24 e il 25 maggio 1982 l’Ufficio di presidenza di quest’ultimo ha adottato un regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività per i deputati dei paesi le cui autorità nazionali non prevedono alcun regime pensionistico per i membri del Parlamento (in prosieguo: il «regime pensionistico provvisorio»). Tale regime, che si applica anche nel caso in cui il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai parlamentari dello Stato in rappresentanza del quale il deputato interessato del Parlamento è stato eletto, è previsto all’allegato III della Regolamentazione del Parlamento riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: l’«allegato III»).
3. Nella versione vigente dal 25 maggio 1982, l’allegato III prevedeva in particolare quanto segue:
«Articolo 1
1. Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.
2. In attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio della Comunità, Sezione Parlamento.
Articolo 2
1. L’entità e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato in rappresentanza del quale il deputato al Parlamento europeo è stato eletto.
2. Il deputato che beneficia delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, versa al bilancio della Comunità un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un membro della Camera Bassa dello Stato in cui è stato eletto.
Articolo 3
Ai fini del computo dell’importo della pensione, gli anni di mandato presso il Parlamento di uno Stato membro possono essere cumulati con gli anni di mandato presso il Parlamento europeo. Gli anni in cui l’interessato ha assolto un duplice mandato vengono calcolati un’unica volta».
4. Il regime pensionistico provvisorio è stato modificato con decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995 (in prosieguo: la «decisione del 1995»), diretta, in sostanza, a subordinare sia l’adesione che la liquidazione della pensione alla presentazione, entro un dato termine, di una richiesta in tal senso.
5. Così, l’art. 3 dell’allegato III, come modificato dalla decisione del 1995, dispone quanto segue:
«1. La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro sei mesi dall’inizio del mandato dell’interessato.
Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l’adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.
2. La richiesta di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dalla maturazione di tale diritto.
Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».
6. L’art. 4 dell’allegato III, come modificato dalla decisione del 1995, riproduce integralmente i termini del precedente art. 3 di tale allegato.
7. L’art. 5 dell’allegato III dispone attualmente:
«La presente regolamentazione entra in vigore alla data della sua adozione da parte dell’Ufficio di presidenza [vale a dire, il 13 settembre 1995].
I deputati il cui mandato è in corso alla data di adozione della regolamentazione dispongono tuttavia di un termine di sei mesi a partire dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni per presentare domanda di adesione al regime in parola».
8. La modifica dell’allegato III, realizzata con la decisione del 1995, è stata resa nota a tutti i deputati europei con comunicazione del Parlamento 28 settembre 1995, n. 25.
9. L’art. 27, nn. 1 e 2, della regolamentazione riguardante «le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo» dispone quanto segue:
«1. All’inizio del loro mandato i deputati ricevono dal Segretario generale una copia della presente regolamentazione e danno atto per iscritto dell’avvenuta ricezione.
2. Il deputato il quale ritenga che le presenti disposizioni non siano state correttamente applicate può rivolgersi per iscritto al Segretariato generale. Qualora non venga raggiunto un accordo tra il deputato e il Segretario generale, la questione è deferita al Collegio dei questori che prende una decisione previa consultazione del Segretario generale. Il Collegio dei questori può altresì consultare il Presidente e/o l’Ufficio di Presidenza».
II – Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
10. Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, i fatti all’origine della controversia sono stati i seguenti:
«1 [I sigg. Carlo Ripa di Meana, Leoluca Orlando e Gastone Parigi] sono stati deputati al Parlamento europeo (...) durante la legislatura 1994-1999.
(...)
6 Credendo di essere assoggettati d’ufficio al regime pensionistico provvisorio, come avviene per il Parlamento italiano, [i sigg. Ripa di Meana, Orlando e Parigi] non hanno presentato domanda di adesione al regime provvisorio come previsto dalla modifica del 13 settembre 1995. Solo nel corso dei primi mesi dell’anno 1998 (...) hanno saputo per caso che, in realtà, essi non beneficiavano di alcuna pensione di cessata attività, dato che non avevano aderito espressamente al regime pensionistico provvisorio entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo art. 3, n. 1, dell’allegato III quale modificato dall’Ufficio di presidenza il 13 settembre 1995.
7 Successivamente, [i sigg. Ripa di Meana, Orlando e Parigi] hanno proceduto in modi diversi. Il 18 febbraio 1998 il signor Parigi ha presentato alla divisione “Affari sociali” della direzione Personale e Affari sociali della Direzione generale Personale del Parlamento (...) la sua domanda di adesione al detto regime, chiedendo l’applicazione retroattiva dello stesso. Il Collegio dei questori ha risposto con due lettere in data 2 luglio e 20 ottobre 1998, informandolo che era impossibile aderire retroattivamente al regime pensionistico provvisorio.
8 I signori Ripa di Meana e Orlando hanno contattato l’amministrazione del Parlamento senza inviare domande scritte.
9 Dopo questi tentativi infruttuosi presso i servizi competenti, i ricorrenti si sono rivolti ai vicepresidenti del Parlamento, signori Imbeni e Podestà, chiedendo loro di intervenire per risolvere tale problema.
10 Questi ultimi hanno inviato al Collegio dei questori una lettera, in data 19 novembre 1998, diretta ad ottenere un riesame della situazione dei ricorrenti. Tale richiesta è stata respinta con lettere individuali del 4 febbraio 1999, inviata dal Collegio ai ricorrenti (la n. 300762 al signor Ripa di Meana, la n. 300763 al signor Orlando e la n. 300761 al signor Parigi), in quanto tutti i deputati erano stati informati del fatto che l’adesione al suddetto regime pensionistico avrebbe avuto luogo solo previa presentazione della relativa domanda entro i termini previsti nella citata decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995 (...)».
11. A seguito di ciò, con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1999, i sigg. Ripa di Meana (causa T-83/99), Orlando (causa T‑84/99) e Parigi (causa T-85/99) hanno proposto un ricorso di annullamento delle decisioni del Parlamento 4 febbraio 1999, con cui venivano respinte le loro domande dirette ad ottenere l’applicazione, con effetto retroattivo, del regime pensionistico provvisorio di cui all’allegato III.
12. Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 22 maggio 2000, le tre cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza per ragioni di connessione.
III – La sentenza impugnata
13. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha parzialmente accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento.
14. Per quanto riguarda il ricorso presentato dal sig. Parigi, il Tribunale ha infatti considerato che la lettera inviata a quest’ultimo dal Collegio dei questori il 4 febbraio 1999 non conteneva alcun nuovo elemento rispetto alle lettere 2 luglio e 20 ottobre 1998 e costituiva, pertanto, una decisione meramente confermativa delle decisioni precedenti. Poiché le due decisioni del 1998 non erano state impugnate nei termini prescritti e la decisione 4 febbraio 1999 non era stata peraltro preceduta da alcun riesame della situazione del sig. Parigi, il Tribunale ha deciso, al punto 36 della sentenza impugnata, che il ricorso di quest’ultimo era irricevibile nel suo complesso.
15. Per contro, relativamente ai ricorsi presentati dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, il Tribunale ha respinto la tesi del Parlamento secondo cui tali ricorsi sarebbero stati irricevibili in quanto le lettere 4 febbraio 1999 si limitavano a riprodurre il contenuto della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995. Il Tribunale, ritenendo, al punto 26 della sentenza impugnata, che «la lettera del 19 novembre 1998 (...) dev’essere considerata come una domanda dei ricorrenti fatta per loro conto dai vicepresidenti» ai punti 27-31 della medesima sentenza, ha dichiarato quanto segue:
«27 Occorre poi ricordare che già nella sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio (Racc. pag. 877), la Corte ha considerato che il termine “decisione” figurante all’art. 173, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 230, quarto comma, CE), deve intendersi nel senso tecnico attribuitogli dall’art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) e che il criterio distintivo tra un atto di natura normativa e una decisione ai sensi di quest’ultimo articolo va ricercato nella portata generale o no dell’atto di cui trattasi.
28 Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, la natura normativa di un atto non viene meno solo perché è possibile determinare con un certo grado di precisione il numero o addirittura l’identità delle persone nei cui confronti esso si applica (v. ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).
29 Nella fattispecie, si deve constatare che le definizioni adottate nella modifica del 13 settembre 1995 dell’allegato III, redatte in termini generali ed astratti e produttive così di effetti giuridici per deputati europei determinati in maniera generale ed astratta e, di conseguenza, per ciascuno dei deputati, devono essere considerate come aventi portata generale e normativa. Anche se fosse stato provato che i deputati cui si applica l’art. 5, secondo comma, della modifica del 13 settembre 1995 erano identificabili al momento della sua adozione, la natura regolamentare di quest’ultima non sarebbe per questo messa in discussione, tenuto conto del fatto che ess[a] riguarda solo situazioni di diritto o di fatto oggettive.
30 Anche se la Corte ha riconosciuto che una disposizione di natura normativa può, in talune circostanze, riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98, da T-175/98 a T-177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-2487, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata), la detta giurisprudenza non può essere fatta valere nel caso di specie dato che la disposizione impugnata non ha leso alcun diritto specifico dei ricorrenti ai sensi della stessa giurisprudenza.
31 Ne consegue che gli argomenti del Parlamento relativi all’irricevibilità dei ricorsi T-83/99 e T-84/99 devono essere respinti».
16. Proseguendo l’esame del merito dei ricorsi proposti dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità sollevata da questi ultimi contro la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995, ma ha accolto i loro motivi tratti, rispettivamente, dalla mancata violazione, da parte dei ricorrenti, del termine di sei mesi, previsto dall’allegato III, dalla violazione del principio di buona amministrazione, nonché dalla violazione del principio di certezza del diritto.
17. A tale proposito, il Tribunale ha dichiarato, in particolare, quanto segue:
«75 Il Tribunale considera che il Parlamento, per rispondere alle esigenze risultanti dal rispetto del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione, e visto l’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento, avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell’allegato III avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento.
76 Solo così il Parlamento si sarebbe comportato in maniera conforme alla giurisprudenza comunitaria ai sensi della quale è necessario che ogni atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici (sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II-53, punto 40; v. anche la sentenza della Corte 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 2585, punto 39).
77 Poiché una siffatta notifica non è avvenuta, un termine per la presentazione di una domanda basata su un atto che prevede diritti a pensione come quelli riguardanti la presente causa può decorrere, secondo la giurisprudenza comunitaria, solo dal momento in cui l’interessato, avendo avuto conoscenza dell’esistenza di tale atto, ha acquisito, entro un lasso di tempo ragionevole, una conoscenza esatta dell’atto stesso (in questo senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).
78 Anche se i ricorrenti non contestano di aver avuto conoscenza dell’esistenza della modifica dell’allegato III nel corso dei primi mesi dell’anno 1998, il Parlamento non ha fornito la prova del fatto che la conoscenza esatta dell’atto modificativo sia stata acquisita più di sei mesi prima della presentazione della domanda, avvenuta il 19 novembre 1998. Per giunta, dalle circostanze del caso di specie si ricava che tale conoscenza esatta è stata acquisita in un lasso di tempo ragionevole.
79 Pertanto, i ricorrenti hanno presentato la loro domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio entro il termine previsto dalla modifica dell’allegato III».
18. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale, ai punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, ha annullato le decisioni del Parlamento europeo 4 febbraio 1999, nn. 300762 e 300763, con cui sono state respinte rispettivamente le domande dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, dirette ad ottenere l’applicazione con effetto retroattivo del regime pensionistico provvisorio di cui all’allegato III, e ha condannato il Parlamento a sopportare le proprie spese, nonché quelle dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, nelle cause T-83/99 e T-84/99.
19. Ai punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, esso ha invece respinto in quanto irricevibile il ricorso del sig. Parigi e ha condannato quest’ultimo a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Parlamento, nella causa T-85/99.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
20. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 2000, il Parlamento ha proposto, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, il presente ricorso.
21. Il Parlamento chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata limitatamente alle cause T‑83/99 e T‑84/99;
– dichiarare, di conseguenza, irricevibili e non fondati i ricorsi dei ricorrenti in primo grado;
– condannare i ricorrenti in primo grado al pagamento della totalità delle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.
22. I sigg. Ripa di Meana e Orlando chiedono che la Corte voglia:
– respingere integralmente, in quanto manifestamente irricevibile e/o infondata, l’impugnazione presentata dal Parlamento avverso i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata;
– confermare, di conseguenza, i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, accogliendo quindi in maniera definitiva ed integrale le conclusioni presentate dai sigg. Ripa di Meana e Orlando in primo grado;
– condannare il Parlamento a pagare anche le spese del giudizio d’impugnazione.
23. Qualora la Corte dovesse, in tutto o in parte, accogliere il ricorso d’impugnazione, i sigg. Ripa di Meana e Orlando chiedono che la Corte voglia:
– dichiarare irricevibile la domanda del Parlamento diretta a far condannare i ricorrenti in primo grado al pagamento della totalità delle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale, in quanto trattasi di richieste presentate per la prima volta in sede d’impugnazione e quindi in violazione dell’art. 113, n. 1, secondo trattino, del regolamento di procedura;
– ripartire, per motivi di equità, le spese del giudizio d’impugnazione.
24. Il sig. Parigi ha impugnato in via incidentale la sentenza del Tribunale nella parte in cui essa lo ha condannato a sopportare, oltre alle proprie, anche le spese sostenute dal Parlamento. Nella sua comparsa di risposta il sig. Parigi chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata limitatamente al punto 4 del dispositivo relativo alla causa T-85/99;
– dichiarare di conseguenza che, relativamente al procedimento nella causa T‑85/99, ciascuna parte sopporterà le proprie spese;
– condannare il Parlamento al rimborso delle spese del presente giudizio d’impugnazione.
25. Qualora la Corte dovesse, in tutto o in parte, respingere l’impugnazione incidentale, il sig. Parigi chiede che essa voglia ripartire per motivi di equità le spese del giudizio d’impugnazione.
26. Il Parlamento ha sollevato un’eccezione di irricevibilità contro tale impugnazione incidentale. Esso chiede che la Corte voglia:
– dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale proposta dal sig. Parigi;
– condannare il sig. Parigi al pagamento della totalità delle spese del giudizio d’impugnazione.
V – Analisi dell’impugnazione principale
A – Sul primo motivo
1. Argomenti delle parti
27. Con il primo motivo il Parlamento contesta la qualifica di «domanda d’adesione dei ricorrenti» data dal Tribunale alla lettera dei due vicepresidenti del Parlamento 19 novembre 1998. A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 26 della sentenza impugnata, che «(...) la lettera del 19 novembre 1998 (...) dev’essere considerata come una domanda dei ricorrenti fatta per loro conto dai vicepresidenti».
28. Il Parlamento rileva che non esiste alcun argomento giuridico che consenta di sostenere la tesi del Tribunale in quanto i vicepresidenti interessati non possiederebbero qualità particolari per presentare una domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio per conto dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, né sulla base di una disposizione normativa, né sulla base di un mandato conferito loro da questi due deputati. Ora, secondo il Parlamento, tale tipo di rappresentanza senza mandato non sarebbe configurabile per atti come quelli di cui alla causa principale, i quali incidono direttamente sulla situazione giuridica e finanziaria dei deputati interessati. La lettera 19 novembre 1998 sarebbe dunque un’iniziativa informale volta a sollecitare un riesame della situazione dei ricorrenti ma non potrebbe, in alcun caso, essere considerata una domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio.
29. Del resto, tale conclusione sarebbe confermata dal tenore stesso della lettera citata, dalla quale si evincerebbe, secondo il Parlamento, che i vicepresidenti non hanno pienamente compreso la situazione in quanto, in tale lettera, essi comparano la posizione dei sigg. Ripa di Meana e Orlando a quella del sig. Parigi. Ora, dalla lettura della sentenza impugnata emergerebbe che le due posizioni sono sostanzialmente diverse.
30. In ogni caso, i sigg. Ripa di Meana e Orlando avrebbero esplicitamente riconosciuto di non aver mai presentato domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio, né secondo le formalità prescritte dalla Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento, né in altro modo, e non avrebbero inoltre mai chiesto, nelle loro memorie o nella fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale, di considerare la lettera 19 novembre 1998 come una domanda di adesione al detto regime presentata dai vicepresidenti in loro nome e per loro conto. Ne risulterebbe che il Tribunale è andato ultra petitum.
31. Per quanto riguarda l’argomento dei sigg. Ripa di Meana e Orlando secondo cui né nell’allegato III né in nessun’altra disposizione di diritto nazionale o comunitario sono precisate le modalità di presentazione di una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio, il Parlamento evidenzia, in primo luogo, che vi sono appositi formulari forniti dai competenti servizi del Parlamento – di cui i sigg. Ripa di Meana e Orlando conoscevano l’esistenza – e, in secondo luogo, che, anche se si volesse accettare l’idea che una domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio non richieda particolari formalità, tale domanda dovrebbe, in ogni caso, essere scritta così da consentire all’amministrazione destinataria di disporre dei dati necessari all’espletamento delle formalità richieste, in particolare per quanto riguarda gli effetti della data di presentazione della domanda.
32. Il Parlamento ricorda poi, sempre a proposito dell’argomento relativo all’assenza di formalità della domanda d’adesione, che, nel caso di specie, il problema non è costituito dalle modalità della domanda d’adesione, ma dall’assenza di una qualsivoglia domanda d’adesione da parte dei sigg. Ripa di Meana e Orlando. A tale proposito esso osserva che questi due deputati si sono rivolti all’amministrazione del Parlamento non per presentare una domanda «orale» di adesione al regime pensionistico provvisorio, ma unicamente per chiedere «informazioni» al riguardo. I competenti servizi del Parlamento, in tale occasione, li avrebbero informati dell’esistenza dell’obbligo di domanda scritta e di formulari predisposti a tal fine.
33. I sigg. Ripa di Meana e Orlando rilevano che né nell’allegato III né in nessun’altra disposizione di diritto nazionale o comunitario sono precisate le modalità di presentazione di una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio. Pertanto, nulla impediva ai sigg. Ripa di Meana e Orlando di farsi rappresentare dai vicepresidenti italiani del Parlamento al fine di presentare una tale domanda. In assenza di norme obbligatorie circa la forma che deve assumere la procura, essa potrebbe infatti essere conferita in qualsiasi modo, anche verbalmente o tacitamente.
34. Nel caso di specie, la lettera dei vicepresidenti menzionava in modo chiaro e univoco l’esistenza di una procura conferita dai due deputati interessati, per cui si dovrebbe considerare tale lettera una vera e propria domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio, fatta in nome e per conto dei sigg. Ripa di Meana e Orlando. Tale conclusione sarebbe peraltro confermata dal fatto che il Collegio dei questori – che avrebbe potuto rifiutarsi di rispondere o dichiarare irricevibile la lettera dei vicepresidenti in quanto non conforme alla procedura prevista all’art. 27, n. 2, della Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento – non solo ha risposto a tale lettera, ma ha anche risposto direttamente e individualmente ai sigg. Ripa di Meana e Orlando, facendo espresso riferimento alla loro richiesta d’adesione al regime pensionistico provvisorio. Secondo questi deputati, tale circostanza dimostrerebbe chiaramente che la lettera dei vicepresidenti dev’essere considerata una valida domanda d’adesione al detto regime, cosa che il Tribunale avrebbe d’altronde confermato al punto 26 della sentenza impugnata.
35. I sigg. Ripa di Meana e Orlando rilevano poi che gli argomenti del Parlamento relativi ad un’asserita assenza di domande d’adesione al regime pensionistico provvisorio non sarebbero in ogni caso pertinenti, in quanto gli atti impugnati e annullati dal Tribunale sarebbero le lettere del Collegio dei questori 4 febbraio 1999 ed è unicamente con riferimento a tali lettere che si dovrebbe esaminare se il ricorso in primo grado sia ricevibile.
2. Analisi
36. È certo che il modo di procedere dei sigg. Ripa di Meana e Orlando è stato singolare.
37. Tuttavia, la tesi del Parlamento secondo cui la lettera dei vicepresidenti 19 novembre 1998 non poteva essere qualificata dal Tribunale come una domanda d’adesione è demolita dal fatto che uno dei suoi organi, vale a dire il collegio dei questori, l’ha comunque considerata una domanda d’adesione presentata dai vicepresidenti per conto dei deputati interessati.
38. Ciò si evince non solo dal tenore delle lettere 4 febbraio 1999 del Collegio dei questori, che terminano con la seguente frase: «Pertanto, a norma della regolamentazione vigente, la Sua richiesta (3) non può essere accolta», ma anche, come giustamente rilevano i sigg. Ripa di Meana e Orlando, dal fatto che le dette lettere, pur costituendo, nel loro contenuto, una risposta alla lettera dei vicepresidenti 19 novembre 1998, sono indirizzate ai tre membri del Parlamento interessati direttamente ed individualmente.
39. Propongo pertanto di respingere il primo motivo del Parlamento in quanto infondato.
B – Sul secondo motivo
1. Argomenti delle parti
40. Con il suo secondo motivo il Parlamento contesta l’opinione del Tribunale secondo cui le lettere del Collegio dei questori 4 febbraio 1999 sarebbero «decisioni del Parlamento». A suo parere si tratterebbe infatti di semplici comunicazioni fatte, a titolo puramente informativo, dai Questori del Parlamento, i quali si limiterebbero a confermare una situazione esistente, perfettamente conosciuta dai deputati interessati.
41. Il Parlamento contesta, in primo luogo, l’affermazione contenuta al punto 30 della sentenza impugnata, secondo cui la decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento 13 settembre 1995 «non ha leso alcun diritto specifico dei ricorrenti ai sensi [della] giurisprudenza». In effetti, fissando termini di scadenza per l’ottenimento della pensione parlamentare, la detta decisione lederebbe effettivamente la posizione giuridica soggettiva dei deputati, e i sigg. Ripa di Meana e Orlando sarebbero quindi stati pienamente legittimati a proporre un ricorso di annullamento contro tale decisione. Tale ricorso, tuttavia, doveva essere proposto entro i termini previsti dall’art. 230 CE. Lo scadere del termine senza che sia stato presentato ricorso non può essere in alcun caso sanato da un ricorso contro lettere che il Parlamento considera mere lettere di cortesia, che si limiterebbero a confermare una regola nota ai parlamentari. Un’interpretazione contraria comporterebbe, a suo parere, una violazione del principio fondamentale di certezza del diritto.
42. In secondo luogo il Parlamento rileva le contraddizioni del Tribunale, il quale afferma, da un lato, ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, che la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento è un atto normativo di portata generale, che non ha leso alcun diritto specifico dei ricorrenti e, dall’altro, al punto 75 della medesima sentenza, che il Parlamento, per rispondere alle esigenze risultanti dal rispetto del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione, avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell’allegato III avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento. Secondo il Parlamento può essere sostenuta una sola delle due tesi: o si deve considerare la decisione del 1995 come un atto di portata generale non lesivo dei diritti dei destinatari – e allora dovranno essere ritenute sufficienti le modalità ordinarie con le quali un’istituzione comunica con i suoi membri – oppure tale decisione costituisce un atto di portata individuale che doveva essere notificato a tutti i deputati e, in tal caso, i deputati avrebbero dovuto proporre un ricorso di annullamento contro tale atto entro il termine previsto, termine che sarebbe decorso dal giorno in cui essi erano venuti a conoscenza dell’atto. Dato che tale termine era scaduto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il ricorso irricevibile.
43. Infine, il Parlamento osserva che le lettere 4 febbraio 1999 non potrebbero in alcun caso essere qualificate come «decisioni del Parlamento» in quanto i sigg. Ripa di Meana e Orlando, con il loro atto informale e atipico presso i vicepresidenti, si sarebbero in ogni caso posti al di fuori delle norme e delle procedure ordinarie. A tale proposito il Parlamento rinvia, in particolare, alla norma prevista dall’art. 27 , n. 2, della Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, secondo cui: «[il] deputato il quale ritenga che le presenti disposizioni non siano state correttamente applicate può rivolgersi per iscritto al Segretario generale. Qualora non venga raggiunto un accordo tra il deputato e il Segretario generale, la questione è deferita al Collegio dei questori che prende una decisione previa consultazione con il Segretario generale. Il Collegio dei questori può altresì consultare il Presidente e/o l’Ufficio di Presidenza».
44. Quanto all’argomento che i sigg. Ripa di Meana e Orlando hanno tratto dalla sentenza Weber/Parlamento (4) , il Parlamento ricorda che, se ai sensi di tale sentenza gli atti del Parlamento produttivi di effetti giuridici nei confronti dei terzi sono soggetti al controllo giurisdizionale, deve però esistere un atto d’applicazione della regolamentazione in questione. La citata sentenza Weber/Parlamento è relativa ad una decisione del Collegio dei questori concernente l’indennità transitoria di fine mandato, richiesta dalla sig.ra Weber. Ora, nel presente caso, non vi sarebbe alcun atto d’applicazione della regolamentazione pertinente, dato che le condizioni giuridiche richieste per il sorgere di tale atto non erano presenti. In altri termini, le lettere del Collegio dei questori non potevano produrre alcun effetto giuridico in quanto non vi era stata, nella fattispecie, alcuna formale domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio da parte dei sigg. Ripa di Meana e Orlando. Il Parlamento rammenta, a tale proposito, che un atto di iniziativa – redatto e firmato dall’interessato – è indispensabile per avviare un procedimento amministrativo e per giungere, se del caso, ad una decisione impugnabile. Ora, nel caso di specie, i due deputati non avrebbero presentato alcun atto del genere. La lettera dei due vicepresidenti – la quale, per definizione, non proveniva dagli stessi interessati – non poteva dunque avere alcun valore giuridico.
45. Pur osservando, nella loro risposta al secondo motivo del Parlamento, che è stato lo stesso Collegio dei questori, rispondendo direttamente ai deputati interessati, a violare la procedura prevista all’art. 27, n. 2, della Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, i sigg. Ripa di Meana e Orlando contestano la tesi del Parlamento secondo la quale le lettere del Collegio dei questori sarebbero semplici comunicazioni di cortesia e il solo atto impugnabile sarebbe la decisione 13 settembre 1995. A tale proposito, essi fanno valere che tale tesi è smentita sia dal tenore univoco dei termini impiegati nelle dette lettere, secondo cui «[la] richiesta [dei sigg. Ripa di Meana e Orlando] non può essere accolta», sia da un precedente fondamentale nella giurisprudenza della Corte, ossia la citata sentenza Weber/Parlamento.
46. In tale ultima causa, infatti, il Collegio dei questori aveva respinto la domanda di un membro del Parlamento europeo volta ad ottenere, dopo la cessazione delle sue funzioni, l’indennità transitoria di fine mandato. Il Collegio dei questori aveva respinto la domanda di tale deputato sulla base di una decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento a cui faceva espressamente riferimento la lettera del Collegio dei questori. Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dalla sig.ra Weber contro la lettera del Collegio dei questori di rigetto della sua domanda poiché «una regolamentazione relativa all’indennità di fine mandato per i deputati del Parlamento, nonché i singoli atti di applicazione di siffatta regolamentazione producono effetti giuridici che esulano dall’organizzazione interna dei lavori delle istituzioni, in quanto essi incidono sulla situazione patrimoniale del deputato all’atto della cessazione delle sue funzioni». Secondo i sigg. Ripa di Meana e Orlando sarebbero dunque impugnabili tutti gli atti che incidono sulla situazione patrimoniale dei deputati, nonché gli atti di applicazione di una regolamentazione di portata generale.
47. Ora, a loro parere, ciò rispecchierebbe precisamente il caso delle lettere del Collegio dei questori 4 febbraio 1999. Lungi dall’essere mere comunicazioni informative o di cortesia, esse costituirebbero infatti atti applicativi della regolamentazione generale del Parlamento in materia di pensione di cessata attività. Anche se concepite in applicazione della modifica apportata all’allegato III dalla decisione del 1995, sono state tali lettere ad incidere concretamente sulla situazione patrimoniale dei deputati interessati e dunque sono queste ultime, e non la decisione del 1995, a dover essere impugnate dinanzi al Tribunale.
48. Peraltro, secondo i sigg. Ripa di Meana e Orlando, il fatto che le lettere del Collegio dei questori 4 febbraio 1999 costituiscano effettivamente decisioni che producono effetti giuridici nei loro confronti sarebbe confermato dalla lettera dello stesso collegio 21 maggio 1999, scritta in risposta a due lettere, del marzo e dell’aprile 1999, con le quali i sigg. Ripa di Meana e Orlando avrebbero avvertito il Collegio dei questori della loro intenzione di adire il Tribunale di primo grado. In tale lettera 21 maggio 1999, il Collegio dei questori avrebbe infatti dichiarato, da un lato, «che il Collegio ha esaminato [le lettere dei sigg. Ripa di Meana e Orlando nelle quali essi contestano] il rifiuto del Collegio di accordare [loro] l’adesione retroattiva al fondo pensionistico» e, dall’altro, che «in assenza di ulteriori elementi a sostegno della [loro] richiesta, il Collegio ribadisce l’impossibilità di esprimere un parere favorevole». Tali due affermazioni confermerebbero, secondo i sigg. Ripa di Meana e Orlando, che le lettere 4 febbraio 1999, lungi dall’essere mere comunicazioni di cortesia, costituiscono decisioni impugnabili ai sensi dell’art. 230 CE.
49. Ricordando, inoltre, di non avere interesse a chiedere l’annullamento della modifica apportata all’allegato III – che non sarebbe stata portata a loro conoscenza –, ma solo ad ottenere che tale disposizione venisse loro applicata a partire dalla data in cui ne erano venuti a conoscenza, i sigg. Ripa di Meana e Orlando concludono, su tale aspetto, che il Tribunale ha correttamente dichiarato ricevibili i loro ricorsi.
2. Analisi
50. Propongo di accogliere la tesi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando secondo cui il Tribunale non ha commesso un errore di diritto qualificando le lettere del Collegio dei questori 4 febbraio 1999 come decisioni ai sensi dell’art. 230 CE.
51. Innanzi tutto, per quanto il Parlamento sostenga che le lettere del Collegio dei questori non possano essere qualificate come decisioni poiché, nel caso di specie, non è stata presentata alcuna domanda formale di adesione al regime pensionistico provvisorio da parte dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, occorre constatare che questo secondo motivo è equiparabile al primo, che, come osservato sopra, non mi sembra fondato.
52. Inoltre, non può essere accolto l’argomento del Parlamento secondo cui le lettere del Collegio dei questori 4 febbraio 1999 sarebbero solo una conferma della decisione del 1995 ed il termine per proporre ricorso sarebbe pertanto scaduto.
53. Il Tribunale ha infatti giustamente dichiarato, ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, che la decisione del 1995 ha una portata generale e normativa che, di per sé, non ha leso alcun diritto specifico dei deputati interessati. Essa si limita, infatti, a prevedere, in maniera generale, l’obbligo di proporre entro il termine di sei mesi la domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio, a pena di non poter più ottenere la pensione retroattivamente.
54. Le lettere del Collegio dei questori 4 febbraio 1999 sono invece di diversa natura, in quanto esse applicano la decisione del 1995 al caso concreto dei deputati in questione. È solo in quel momento, con il concreto rifiuto della domanda di adesione retroattiva al regime pensionistico provvisorio, che è stato leso uno dei loro diritti specifici e che esiste una decisione ai sensi dell’art. 230 CE.
55. La differenza tra la decisione del 1995 e le lettere 4 febbraio 1999, e quindi il fatto che tali lettere non si limitano a confermare semplicemente tale decisione, sono peraltro ulteriormente dimostrati dall’argomento dei sigg. Ripa di Meana e Orlando secondo cui essi non avevano alcun interesse a chiedere l’annullamento della decisione del 1995, ma solo ad ottenere che tale modifica venisse loro applicata a partire dalla data in cui ne erano venuti a conoscenza.
56. Allo stesso modo, il paragone fatto dai sigg. Ripa di Meana e Orlando tra la causa in esame e la citata causa Weber/Parlamento mi sembra pertinente dato che anche quest’ultima aveva ad oggetto il rifiuto di un vantaggio finanziario da parte del Collegio dei questori in applicazione di una regolamentazione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento. Ora, in quest’ultima causa, il Parlamento non ha per nulla contestato la ricevibilità del ricorso proposto dalla sig.ra Weber contro tale decisione di rigetto adottata dall’ufficio dei questori.
57. Infine, l’argomento del Parlamento relativo ad un’asserita contraddizione tra i punti 29 e 30 da una parte, e il punto 75, dall’altra, della sentenza impugnata, mi sembra rientrare nel terzo motivo fatto valere dal Parlamento, il quale ritorna peraltro su tale argomento nell’ambito del terzo motivo.
58. Alla luce di quanto precede, propongo di respingere il secondo motivo fatto valere dal Parlamento.
C – Sul terzo motivo
59. Con il terzo motivo, il Parlamento rimette in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui i sigg. Ripa di Meana e Orlando avrebbero presentato la loro domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio entro il termine previsto nella decisione del 1995. Esso fa valere, a tale proposito, quattro argomenti, che propongo di suddividere in due parti: la prima parte, composta dai due primi argomenti, riguarda la questione se fosse necessaria una notifica individuale della decisione del 1995 (punti 75 e 76 della sentenza impugnata); la seconda parte, composta dai due ultimi argomenti, riguarda le modalità secondo le quali i sigg. Ripa di Meana e Orlando sono venuti a conoscenza della decisione del 1995 (punti 77 e 78 della sentenza impugnata).
1. Sulla prima parte del terzo motivo, relativa all’obbligo di notifica della decisione del 1995
a) Argomenti delle parti
i) Il primo argomento fatto valere dal Parlamento
60. Il Parlamento contesta l’affermazione, contenuta al punto 75 della sentenza impugnata, secondo cui esso avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell’allegato III avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento «visto l’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo». Secondo il Parlamento, tale articolo, il quale prevede che «all’inizio del loro mandato i deputati ricevono dal Segretario generale una copia della presente regolamentazione e danno atto per iscritto dell’avvenuta ricezione», concerne unicamente la regolamentazione completa in vigore all’inizio del mandato dei deputati, e non le ulteriori modifiche apportate a quest’ultima e ai suoi allegati.
61. A tale proposito esso sostiene, da un lato, che la regolamentazione completa costituisce un corpus normativo di rilievo ben maggiore degli atti successivi che la modificano o la integrano e, dall’altro, che la regolamentazione in vigore all’inizio del mandato viene adottata, di regola, da un Parlamento del quale l’interessato non faceva ancora parte e quindi non può essere conosciuta dal deputato se non in caso di mandati successivi. Le modifiche della regolamentazione avvenute nel corso del suo mandato, invece, sarebbero atti del Parlamento del quale egli fa ormai parte e sarebbe quindi ragionevole che esse possano essere portate a conoscenza di tale deputato con le forme più snelle, tipiche della diffusione interna degli atti parlamentari e conosciute da tutte le assemblee parlamentari. Interpretando estensivamente l’art. 27, n. 1, della Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, il Tribunale avrebbe dunque trattato in modo simile situazioni diverse, contravvenendo in tal modo al principio di uguaglianza sostanziale.
62. I sigg. Ripa di Meana e Orlando rispondono che l’allegato III sarebbe parte integrante della regolamentazione di cui ogni deputato riceve una copia, con avviso di ricevimento, all’inizio del mandato, e si dovrebbe dunque applicare la procedura prevista all’art. 27, n. 1, della detta Regolamentazione, ad ogni modifica della stessa, nonché dei suoi allegati. Solo tale interpretazione permetterebbe di rispettare i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione.
63. I sigg. Ripa di Meana e Orlando sottolineano, a tale proposito, che sarebbe assurdo imporre un’avviso di ricevimento scritto di tutta la Regolamentazione in esame se le successive modifiche della stessa potessero produrre effetti attraverso una comunicazione informale agli interessati, la quale sarebbe, per di più, incerta. Tale soluzione, a loro avviso, non avrebbe alcun senso: sarebbe come se si imponesse l’obbligo di pubblicare nella Gazzetta ufficiale i regolamenti comunitari e si permettesse poi la pubblicazione delle relative modifiche attraverso un qualsiasi bollettino, magari interno alle istituzioni.
ii) Il secondo argomento fatto valere dal Parlamento
64. Pur condividendo la valutazione operata al punto 76 della sentenza impugnata, secondo cui ai sensi della «giurisprudenza comunitaria (...) è necessario che ogni atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici», il Parlamento sottolinea che tale regola vale solo per gli atti individuali o, comunque, per gli atti che incidono sulla situazione di persone determinate. Tali atti hanno infatti destinatari e possono essere loro notificati. Ora, dai punti 28-30 della sentenza impugnata emergerebbe che il Tribunale assimila la modifica dell’allegato III ad un atto regolamentare di portata generale adottato per disciplinare il godimento dei diritti a pensione di tutti i deputati, presenti e futuri, non coperti da un regime definitivo a carico del loro Stato membro. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto considerando, ai punti 75 e segg. della sentenza impugnata, la modifica dell’allegato III come un atto amministrativo individuale, che necessita di una notifica individuale con avviso di ricevimento.
65. Quanto al riferimento dei sigg. Ripa di Meana e Orlando al caso di un deputato del Parlamento che, come emergerebbe dalla relazione annuale del 1998 del Mediatore europeo, avrebbe ricevuto una comunicazione scritta della decisione del 1995 sia presso il Parlamento che al suo domicilio, il Parlamento sostiene che tale situazione era differente da quella dei sigg. Ripa di Meana e Orlando e, inoltre, che la circostanza che esso abbia inviato, in una data occasione, una comunicazione scritta sia presso il Parlamento che al domicilio dell’interessato non significa che esso abbia un obbligo giuridico di procedere sempre in tal modo o che il principio di buona amministrazione imponga necessariamente diverse modalità di comunicazione.
66. I sigg. Ripa di Meana e Orlando sottolineano il carattere contraddittorio delle argomentazioni del Parlamento volte a sostenere, da un lato, che essi possono impugnare solo la decisione 13 settembre 1995 e, dall’altro, che tale decisione deve essere considerata atto regolamentare avente portata generale, volto a disciplinare il godimento dei diritti a pensione di tutti i deputati, presenti e futuri, compresi quelli dei prossimi Stati membri dell’Unione europea. La portata di tale decisione sarebbe infatti talmente generale da rendere difficile sostenere che due deputati possano impugnarla in applicazione dell’art. 230 CE.
67. I sigg. Ripa di Meana e Orlando ricordano poi che anche qualora la decisione del 1995 fosse un atto regolamentare di portata generale, una notifica individuale con avviso di ricevimento si impone comunque in quanto tale esigenza deriverebbe dal tenore stesso dell’art. 27, n. 1, della Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo.
68. Infine, i due deputati rinviano alla situazione di un deputato europeo che aveva omesso di presentare in tempo utile una domanda d’adesione ad un regime pensionistico integrativo e che, nel 1997, dopo il rigetto della sua domanda (tardiva) da parte dei competenti servizi del Parlamento, aveva presentato al Mediatore una denuncia contro il Parlamento per cattiva amministrazione. Il Servizio giuridico del Parlamento aveva risposto, nella fattispecie, che l’affermazione del denunciante di non essere stato debitamente informato delle modifiche apportate al regime pensionistico integrativo – modifiche che consistevano, come nella presente causa, nella subordinazione del beneficio del detto regime pensionistico alla presentazione di una domanda entro un termine di sei mesi – era infondata, in quanto il deputato «ne aveva ricevuto comunicazione scritta sia al Parlamento, sia al proprio domicilio». Successivamente, la denuncia era stata respinta dal mediatore poiché tale duplice possibilità di venire a conoscenza del termine di presentazione della domanda tutelava sufficientemente sia il deputato sia l’interesse ad una buona amministrazione. I sigg. Ripa di Meana e Orlando si stupiscono, nella fattispecie, dell’assenza di un metodo analogo per la comunicazione delle modifiche apportate all’allegato III.
b) Analisi
69. Con questi due argomenti, il Parlamento contesta rispettivamente i punti 75 e 76 della sentenza impugnata, sui quali il Tribunale fonda il suo giudizio secondo cui la decisione del 1995 avrebbe dovuto essere notificata individualmente con avviso di ricevimento ai deputati interessati.
70. Ricordiamo che il punto 75 dispone quanto segue:
«Il Tribunale considera che il Parlamento, per rispondere alle esigenze risultanti dal rispetto del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione, e visto l’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento, avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell’allegato III avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento».
71. Come i sigg. Ripa di Meana e Orlando, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel ragionare in questo modo.
72. Prevedendo, all’art. 27, n. 1, della Regolamentazione, che «[a]ll’inizio del loro mandato i deputati ricevono dal Segretario generale una copia della presente regolamentazione e danno atto per iscritto dell’avvenuta ricezione», il Parlamento ha mostrato di attribuire grande importanza al fatto che i deputati abbiano una conoscenza esatta dei loro diritti.
73. Ora, la modifica introdotta nel 1995 era di considerevole importanza, in quanto l’inosservanza del termine di sei mesi era idonea ad incidere in misura non trascurabile sui diritti a pensione dei deputati così come essi si configuravano nella versione precedente della Regolamentazione.
74. Pertanto, il principio di buona amministrazione, il dovere di sollecitudine nonché, in certa misura, il principio del parallelismo delle forme avrebbero dovuto indurre il Parlamento ad interpretare estensivamente l’art. 27, n. 1, considerando che esso coprisse almeno le modifiche la cui ignoranza poteva determinare conseguenze negative in capo ai parlamentari.
75. Il Tribunale ha quindi giustamente ritenuto che si sarebbe dovuta richiamare l’attenzione dei deputati del Parlamento sul nuovo termine stabilito utilizzando a tal fine lo strumento della notifica individuale con avviso di ricevimento.
76. Per contro, quanto al punto 76 della sentenza impugnata, non condivido il ragionamento del Tribunale.
77. Ricordo che il tale punto 76 dispone quanto segue:
«Solo così [cioè con una notifica individuale con avviso di ricevimento], il Parlamento si sarebbe comportato in maniera conforme alla giurisprudenza comunitaria ai sensi della quale è necessario che ogni atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici (sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II-53, punto 40; v. anche la sentenza della Corte 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 2585, punto 39)» 5 –Il corsivo è mio..
78. Ora, la nozione di «atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici» è ambigua alla luce dei riferimenti alla giurisprudenza richiamati in tale passaggio della sentenza impugnata.
79. La citata sentenza Tagaras/Corte di giustizia verteva sulla questione della pubblicazione della decisione di nomina di un funzionario, che è, per sua stessa natura, una decisione a carattere individuale. Ora, come giustamente osserva il Parlamento, il Tribunale ha dichiarato, al punto 30 della sentenza impugnata, che la decisione del 1995 non costituisce affatto una decisione del genere, cosicché il ragionamento seguito dal Tribunale al punto 76 non è pertinente.
80. Per contro, la citata sentenza AKZO Chemie/Commissione, verteva sulla pubblicazione delle decisioni di autorizzazione dei membri della Commissione, che sono né più né meno, come la decisione del 1995, atti di portata generale. Tuttavia, nel passaggio citato dal Tribunale, la Corte si è riferita solo alla necessità di pubblicare le decisioni di autorizzazione, senza fare invece alcun riferimento ad un qualsivoglia obbligo di notificarle individualmente.
81. Pertanto, dato che il ragionamento seguito dal Tribunale al punto 76 della sentenza impugnata si applica ad atti di portata generale, esso è errato. Non è infatti possibile far discendere dalla citata sentenza AKZO Chemie/Commissione l’obbligo di notificare individualmente atti di natura normativa, obbligo che sarebbe peraltro impossibile nella maggior parte dei casi.
82. Nonostante il punto 76 della sentenza impugnata, ritengo comunque che, per le ragioni esposte sopra, il Tribunale abbia giustamente deciso che la decisione del 1995 avrebbe dovuto essere notificata individualmente.
83. Propongo pertanto di respingere la prima parte del terzo motivo.
2. Sulla seconda parte del terzo motivo, relativa alle modalità con le quali si viene a conoscenza della decisione del 1995
a) Argomenti delle parti
i) Il primo argomento fatto valere dal Parlamento
84. Il Parlamento contesta l’affermazione contenuta al punto 77 della sentenza impugnata, secondo la quale, in assenza di una notifica individuale con avviso di ricevimento, «un termine per la presentazione di una domanda basata su un atto che prevede diritti a pensione come quelli riguardanti la presente causa può decorrere, secondo la giurisprudenza comunitaria, solo dal momento in cui l’interessato, avendo avuto conoscenza dell’esistenza di tale atto, ha acquisito, entro un lasso di tempo ragionevole, una conoscenza esatta dell’atto stesso». Secondo il Parlamento, tale regola, precedentemente formulata dal Tribunale in materia di rapporti tra un’istituzione e i suoi dipendenti, non sarebbe applicabile ai rapporti tra un istituzione ed i suoi membri. Mentre i dipendenti si troverebbero in un rapporto di subordinazione nei confronti dell’istituzione che li impiega – di modo che gli atti dell’autorità che ha il potere di nomina che li riguardano non producono effetti fintantoché i dipendenti stessi non ne hanno, entro un lasso di tempo ragionevole, una conoscenza esatta – la situazione giuridica dei deputati sarebbe completamente diversa.
85. Da un lato, infatti, i deputati non sarebbero soggetti all’istituzione ma ne sarebbero essi stessi parte. Di conseguenza, i deputati parteciperebbero – sia pure indirettamente, nel caso delle decisioni dell’Ufficio di presidenza – alla formazione della volontà dell’istituzione ed è indubbia l’assenza di un qualsiasi vincolo di subordinazione tra i deputati e tale istituzione.
86. Dall’altro, il lasso di tempo ragionevole entro il quale tali deputati, che fanno parte dell’istituzione che ha emanato l’atto, possono passare dalla conoscenza dell’esistenza dello stesso alla conoscenza esatta del suo contenuto, produttiva di effetti giuridici, è particolarmente breve e non può in nessun caso superare il mese.
87. Per quanto riguarda, innanzi tutto, l’affermazione del Parlamento secondo cui le regole formulate dal Tribunale in materia di rapporti tra un’istituzione e i suoi dipendenti non sarebbero applicabili ai rapporti tra un’istituzione ed i suoi membri, i sigg. Ripa di Meana e Orlando sostengono che non è il rapporto organico che lega una persona ad un’istituzione, a determinare l’applicazione delle regole tipiche del rapporto d’impiego. Occorre invece effettuare un esame caso per caso, prendendo debitamente in considerazione la materia di cui si tratta. Nel caso di specie, sarebbe innegabile che, trattandosi di problemi attinenti al regime pensionistico dei deputati, il rapporto che lega il Parlamento ai suoi (ex) deputati ha carattere meramente amministrativo e per nulla connesso al loro mandato politico. Pertanto, il ricorso proposto dai sigg. Ripa di Meana e Orlando dinanzi al Tribunale dovrebbe essere considerato, nella specie, alla guisa di qualsiasi altro ricorso proposto contro le istituzioni da uno dei suoi dipendenti.
88. Quanto all’affermazione del Parlamento secondo cui il lasso di tempo ragionevole entro il quale i deputati devono passare dalla conoscenza dell’esistenza di un atto alla conoscenza esatta del suo contenuto non può in nessun caso superare il mese, i sigg. Ripa di Meana e Orlando sottolineano che tale lasso di tempo non può essere quantificato in maniera astratta e matematica, ma deve essere oggetto di una valutazione che va effettuata caso per caso, secondo le peculiarità della fattispecie e sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta in primo grado. Tale quantificazione sarebbe di competenza esclusiva del Tribunale, unico giudice di merito, e non potrebbe quindi, di per sé, formare oggetto d’impugnazione.
ii) Il secondo argomento fatto valere dal Parlamento
89. Il Parlamento contesta l’affermazione contenuta al punto 78 della sentenza impugnata, secondo la quale «anche se i ricorrenti non contestano di aver avuto conoscenza dell’esistenza della modifica dell’allegato III nel corso dei primi mesi dell’anno 1998, il Parlamento non ha fornito la prova del fatto che la conoscenza esatta dell’atto modificativo sia stata acquisita più di sei mesi prima della presentazione della domanda, avvenuta il 19 novembre 1998».
90. Da un lato, infatti, l’acquisizione della conoscenza «esatta» risulterebbe indistinguibile, nel caso di specie, dalla conoscenza «semplice», poiché la modifica dell’allegato III è stata netta e concisa. Essa avrebbe semplicemente come conseguenza che una domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio che prima aveva effetto retroattivo in ogni caso, a partire da questa modifica manteneva tale effetto solo se presentata entro sei mesi dalla modifica o, se del caso, dall’inizio del mandato di un deputato. Il Parlamento si chiede, alla luce di ciò, quale possa essere il significato esatto di questi due aggettivi che qualificano diversi livelli di conoscenza di un atto semplice come quello in esame, e, in particolare, in cosa consista la conoscenza «semplice» che, secondo il Tribunale, non sarebbe idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione.
91. Dall’altro, secondo il Parlamento, il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di procedura invertendo l’onere della prova e richiedendo che il Parlamento dimostrasse che la conoscenza semplice della modifica dell’allegato III, ammessa dai ricorrenti, era divenuta conoscenza «esatta» di tale modifica più di sei mesi prima della lettera dei vicepresidenti, considerata dal Tribunale come domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio.
92. Secondo il Parlamento, una volta accertata in giudizio la conoscenza effettiva della modifica apportata all’allegato III, spettava ai due deputati interessati – e non al Parlamento – dimostrare che tale mera conoscenza dell’esistenza di tale modifica non bastava a far decorrere il termine per la domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio. Ciò emergerebbe, in particolare, dalla sentenza Michel/Parlamento (6) . Se i sigg. Ripa di Meana e Orlando volevano quindi trarre vantaggio dalla distinzione tra conoscenza semplice e conoscenza esatta (o sufficiente) e dal termine che decorrerebbe solo a partire da quest’ultima, essi avrebbero dovuto spiegare cosa avevano ancora bisogno di sapere con precisione prima di presentare la loro domanda d’adesione, la quale, nel caso di specie, non sarebbe mai stata presentata.
93. Secondo il Parlamento, al punto 78 della sentenza il Tribunale avrebbe trascurato le conseguenze dell’affermazione fatta dai ricorrenti nel corso delle fasi scritta e orale del procedimento, secondo la quale essi erano venuti a conoscenza della modifica apportata all’allegato III «al più tardi nei primi mesi del 1998». Il Parlamento ricorda, a tale proposito, che il testo di detta modifica è stato trasmesso ai deputati con la comunicazione 28 settembre 1995, n. 25 e con il verbale della riunione dell’Ufficio di presidenza 13 settembre 1995 che, in base alle disposizioni di cui all’art. 28, n. 1, del regolamento interno del Parlamento, viene distribuito a tutti i deputati, nelle lingue ufficiali dell’Unione europea.
94. Tale modifica sarebbe inoltre stata portata a conoscenza dei deputati attraverso la trasmissione a questi ultimi – secondo le normali procedure concernenti la trasmissione di norme interne a carattere generale riguardanti tutti i membri del Parlamento – del testo consolidato della Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, pubblicato nel marzo del 1996 e nel settembre 1997.
95. Infine, i sigg. Ripa di Meana e Orlando riceverebbero ogni mese, su loro espressa richiesta, un estratto relativo alle loro spese ed indennità. Ora, in tali estratti figurerebbero sempre le deduzioni operate dall’amministrazione del Parlamento sull’importo dei versamenti effettuati ai deputati, nonché le somme dovute, se del caso, a seguito dell’adesione al regime pensionistico provvisorio o ad altri regimi pensionistici. Era dunque agevole, per i deputati interessati, verificare se essi beneficiavano o meno di un regime pensionistico.
96. Per quanto riguarda, innanzi tutto, l’argomento del Parlamento secondo cui la conoscenza «esatta» risulta indistinguibile dalla conoscenza semplice della modifica dell’allegato III, i sigg. Ripa di Meana e Orlando rilevano una contraddizione nelle argomentazioni del Parlamento. Esso sembra negare in questo caso la distinzione di tali due nozioni, distinzione che avrebbe invece precedentemente ammesso affermando che il lasso di tempo ragionevole entro il quale i deputati devono passare dalla conoscenza dell’esistenza di un atto alla sua conoscenza esatta non può superare il mese.
97. I sigg. Ripa di Meana e Orlando aggiungono in seguito che, contrariamente a quanto affermato dal Parlamento nella sua impugnazione, non è in relazione alla presente causa che il Tribunale avrebbe introdotto la condizione di una «conoscenza esatta» dell’atto, necessaria per far decorrere il termine semestrale per presentare la domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio. Tale condizione, come anche la distinzione tra la conoscenza dell’esistenza di un atto e la conoscenza esatta del suo contenuto, troverebbero infatti fondamento nella costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale e, in particolare, nella citata sentenza La Pietra/Commissione.
98. Secondo i sigg. Ripa di Meana e Orlando, da quest’ultima sentenza, in particolare dal punto 30, emergerebbe che, affinché il principio di diligenza possa dirsi rispettato da chi, incolpevolmente, non ha potuto presentare nel richiesto termine di sei mesi la domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio, occorre che l’interessato, una volta informato dell’esistenza dell’atto che ha introdotto tale termine, a) si attivi, anche solo verbalmente, presso i servizi competenti entro un lasso di tempo ragionevole, al fine di avere una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto in questione; b) dopo di che, presenti nei sei mesi successivi la relativa domanda d’adesione. Ora, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe considerato che le dette fasi a) e b) si sono succedute tra il mese di febbraio ed il mese di novembre 1998, in un lasso di tempo conforme alla giurisprudenza menzionata. Il motivo del Parlamento sarebbe dunque irricevibile in quanto è inteso a rimettere in discussione, dinanzi alla Corte, la valutazione insindacabile delle circostanze operata dal Tribunale.
99. Per quanto riguarda, peraltro, l’argomento del Parlamento secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di procedura invertendo l’onere della prova e imponendo al Parlamento di dimostrare che la semplice conoscenza della modifica dell’allegato III fosse divenuta conoscenza «esatta» di tale modifica più di sei mesi prima della lettera dei vicepresidenti, i sigg. Ripa di Meana e Orlando fanno notare, da un lato, che le questioni relative all’onere della prova attengono al merito e non alla forma, e non possono quindi comportare «vizi di procedura» e, dall’altro, che emergerebbe dalla giurisprudenza menzionata della Corte e del Tribunale che l’onere di provare che il destinatario di un certo provvedimento ne abbia avuto effettiva conoscenza è posto a carico dell’istituzione interessata.
100. Infine, quanto all’argomento del Parlamento relativo al fatto che i sigg. Ripa di Meana e Orlando riceverebbero ogni mese, su loro domanda, un estratto delle loro spese ed indennità, la cui lettura dovrebbe permettere loro di verificare immediatamente se sono stati detratti o meno i contributi relativi al regime pensionistico provvisorio, tali due deputati lo ritengono irricevibile, in quanto costituirebbe un nuovo tentativo del Parlamento di rimettere in discussione davanti alla Corte un’insindacabile valutazione delle circostanze operata dal Tribunale.
101. Essi affermano altresì che, in ogni caso, tale argomento non sarebbe fondato in quanto la presentazione degli estratti mensili non sarebbe identica per dipendenti e deputati. Per i primi, infatti, figurerebbe la menzione «zero» sui detti estratti quando, per una certa voce, il contributo del dipendente interessato è inesistente. I dipendenti sarebbero dunque messi in condizione di accertare qual’è la loro situazione amministrativa relativa a quella voce contabile, per cui ogni loro disattenzione al riguardo sarebbe ingiustificata. Per i secondi, invece, gli estratti mensili indicherebbero un importo unitario, per cui sarebbe impossibile rilevare eventuali detrazioni e, dunque, non si potrebbe rimproverare a tali deputati una disattenzione.
b) Analisi
102. A mio parere, il Tribunale ha fatto giustamente riferimento, al punto 77 della sentenza impugnata, alla distinzione tra, da un lato, la conoscenza dell’esistenza di un atto – nella fattispecie la decisione del 1995 – e, dall’altro, la conoscenza del detto atto. Occorre infatti ricordare che la Corte, al punto 14 della sentenza Dillinger Hüttenwerke/Commissione (7) , alla quale il Tribunale si è indirettamente riferito al punto 77 della sentenza impugnata, ha dichiarato che:
«dalla giurisprudenza della Corte relativa all’art. 173, 3° comma, del trattato CEE (sentenze 5 marzo 1980, causa 76/79, Koenecke, Racc. pag. 665, e 5 marzo 1986, causa 59/84, Tezi Textiel, Racc. pag. 887) risulta che, in mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell’esistenza di un atto che lo riguarda di chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole, ma che, con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso» 8 –V., anche, sentenze 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione (Racc. pag. I-4413, punto 22), e 19 febbraio 1998, causa C-309/95, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-655, punto 18), e ordinanza 5 marzo 1993, causa C‑102/92 (Racc. pag. I-801, punto 18)..
103. Contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, la pertinenza della distinzione tra queste due forme di conoscenza non è limitata al settore del pubblico impiego, come dimostra d’altronde la citata sentenza Dillinger Hüttenwerke/Commissione, che riguarda una causa CECA.
104. Per contro, condivido l’opinione del Parlamento, che esso ha ribadito in sede d’udienza, secondo cui il Tribunale ha applicato in modo errato tale giurisprudenza della Corte e, di conseguenza, la sua citata sentenza La Pietra/Commissione, che si basa su tale giurisprudenza, dichiarando, al punto 78 della sentenza impugnata, che, una volta accertata la data di conoscenza dell’esistenza dell’atto, spettava al Parlamento fornire la prova della data di conoscenza esatta dell’atto.
105. La Corte ha infatti dichiarato, nel passaggio sopra citato della sentenza Dilliger Hüttenwerke/Commissione, che «spetta a colui che abbia conoscenza dell’esistenza di un atto che lo riguardi di chiederne il testo completo entro un termine ragionevole». Ora, questo passaggio manca completamente nella sentenza impugnata.
106. Tale passaggio è invece essenziale. Sarebbe infatti in contrasto con la certezza del diritto ammettere che una persona che si è dimostrato essere a conoscenza di un atto idoneo a produrre effetti giuridici nei suoi confronti possa avvalersi della propria inerzia per giustificare l’inopponibilità di tale atto.
107. A mio parere, quindi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non esaminando, una volta che era stato accertato che i sigg. Ripa di Meana e Orlando erano venuti a conoscenza dell’esistenza della decisione del 1995 nei primi mesi del 1998, la questione se essi avessero adempiuto al loro obbligo di richiedere il testo della decisione entro un termine ragionevole.
108. Invece di procedere in tal modo, esso si è limitato, al punto 78 della sentenza impugnata, a porre a carico del Parlamento l’obbligo di dimostrare che i sigg. Ripa di Meana e Orlando erano venuti a conoscenza del contenuto della decisione del 1995 più di sei mesi prima della presentazione della loro domanda. Ora, mi sembra che, poiché questi deputati avevano l’obbligo di richiedere il testo della decisione entro un lasso di tempo ragionevole, l’onere della prova incomba a loro: spettava a loro dimostrare di aver fatto i passi necessari entro un lasso di tempo ragionevole.
109. Pertanto, la seconda parte del terzo motivo è fondata e propongo di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie, nelle cause T-83/99 e T-84/99, il ricorso di annullamento delle decisioni del Parlamento 4 febbraio 1999, nn. 300762 e 300763 con cui sono state respinte rispettivamente le domande del sig. Ripa di Meana e del sig. Orlando, dirette ad ottenere l’applicazione con effetto retroattivo del regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività di cui all’allegato III.
110. In conformità all’art. 54, primo comma, seconda frase, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. A mio parere ciò si verifica nel caso di specie.
111. È dimostrato che i sigg. Ripa di Meana e Orlando, come emerge dal punto 78 della sentenza impugnata, sono venuti a conoscenza dell’esistenza della decisione del 1995 «nel corso dei primi mesi dell’anno 1998».
112. Quanto all’acquisizione della conoscenza del contenuto della decisione del 1995, i sigg. Ripa di Meana e Orlando, interpellati al riguardo nel corso dell’udienza tramite il loro legale, non sono stati in grado di fornire alcuna spiegazione né sulla data né sulle loro modalità di acquisizione della conoscenza del contenuto della decisione del 1995.
113. Pertanto, i sigg. Ripa di Meana e Orlando non dimostrano che, una volta al corrente dell’esistenza della decisione del 1995, essi hanno effettivamente chiesto il testo di tale decisione entro un lasso di tempo ragionevole. Quindi essi non possono avvalersi della citata giurisprudenza Dillinger Hüttenwerke/Commissione, che subordina, con l’espressione «con questa riserva», l’eccezione secondo cui il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi alla condizione che tale terzo, una volta venuto a conoscenza dell’esistenza dell’atto in questione, abbia la diligenza di chiederne il testo in un lasso di tempo ragionevole.
114. Pertanto non si può ritenere che i sigg. Ripa di Meana e Orlando siano stati a conoscenza del contenuto della decisione del 1995 in data successiva a quella in cui essi sono incontrovertibilmente venuti a conoscenza dell’esistenza di tale atto.
115. I fatti confermano d’altronde che, come sostiene il Parlamento, questi due tipi di conoscenza non si sono realizzati in momenti sostanzialmente distanti nel tempo.
116. A tale riguardo, mi riferisco ad un passaggio della controreplica dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, nel quale essi discutono il primo motivo d’impugnazione fatto valere dal Parlamento, in cui essi sostengono quanto segue:
«Sostenere – come fa il Parlamento – che i ricorrenti in primo grado non avevano presentato una formale domanda d’adesione e che ciò sarebbe stato ammesso dagli stessi interessati significa non riportare correttamente lo svolgersi dei fatti: un’attenta lettura degli atti processuali (cfr. punti nn. 8 e 9 dei ricorsi introduttivi e punto n. 2 della replica nelle cause T-83/99 e T-84/99; punti nn. 8, 21, 25 e 26 della sentenza impugnata; punto n. 18 della comparsa di risposta nel presente procedimento d’impugnazione) dimostra chiaramente che i sigg. Ripa di Meana e Orlando, subito dopo aver avuto casuale conoscenza nei primi mesi del 1998 della modifica apportata all’allegato III, avevano chiesto, sia pure oralmente, ai servizi competenti del Parlamento di aderire al regime provvisorio con effetto retroattivo e si erano sentiti rispondere, da tali servizi, che ciò non era possibile essendo ormai scaduto il termine di sei mesi introdotto nel 1995» 9 –Punto 13, lett. d), primo comma, della controreplica. Il corsivo è originale, ad eccezione del passaggio «subito dopo (...) modifica», in cui è stato introdotto dall’autore..
117. Da quanto precede risulta quindi, incontestabilmente, che i sigg. Ripa di Meana e Orlando sono venuti a conoscenza del contenuto della decisione del 1995 «subito dopo» aver saputo della sua esistenza.
118. La risposta data dai servizi del Parlamento coincide infatti integralmente con il contenuto della decisione del 1995 che, in sostanza, non contiene altro che tale termine di sei mesi per poter beneficiare retroattivamente dei diritti a pensione.
119. A tale riguardo, occorre ricordare che la decisione del 1995 non innova neppure per quanto riguarda la necessità di proporre una domanda per poter aderire al regime pensionistico provvisorio. Tale obbligo risultava già dalla versione dell’allegato III vigente prima dell’adozione della decisione del 1995 e di cui non si contesta il ricevimento da parte dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, con avviso di ricevimento, al momento della loro entrata in funzione.
120. Da quanto precede risulta quindi che non si può ritenere che i sigg. Ripa di Meana e Orlando abbiano proposto la loro domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio entro il termine di sei mesi dal momento in cui sono venuti a conoscenza della decisione del 1995.
121. Infatti, poiché la domanda è stata presentata il 19 novembre 1998, con la lettera dei vicepresidenti, il momento in cui si è venuti a conoscenza della decisione del 1995 avrebbe dovuto situarsi in una data successiva al 19 maggio 1998 affinché la domanda potesse rientrare nel termine di sei mesi.
122. Ora, come abbiamo appena visto, tale conoscenza, sia per quanto riguarda l’esistenza della decisione del 1995 che il suo contenuto, è avvenuta – al più tardi – nel corso dei primi mesi del 1998, vale a dire nel mese di gennaio o di febbraio, o al più tardi nel mese di marzo, ma non in maggio.
123. Il Parlamento ha quindi respinto a buon diritto, con le decisioni 4 febbraio 1999, le domande presentate dai sigg. Ripa di Meana e Orlando. Propongo pertanto di respingere il ricorso di annullamento presentato contro tali decisioni.
D – Sulle spese
1. Argomenti delle parti
124. Qualora la Corte dovesse accogliere, in tutto o in parte, il ricorso d’impugnazione, i sigg. Ripa di Meana e Orlando chiedono che essa voglia comunque dichiarare irricevibile le conclusioni del Parlamento volte ad ottenere la condanna dei ricorrenti in primo grado al pagamento «della totalità delle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado (...)». A loro parere, tali conclusioni costituirebbero infatti una nuova domanda presentata per la prima volta in sede d’impugnazione, in violazione dell’art. 113, n. 1, secondo trattino, del regolamento di procedura della Corte. Essi rammentano, a tale proposito, che nel procedimento di primo grado, il Parlamento non aveva presentato una domanda specifica di condanna dei ricorrenti, ma aveva semplicemente invitato il Tribunale a «decidere sulle spese secondo diritto». In applicazione dell’art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale «la parte soccombente è condannata alle spese [unicamente] se ne è stata fatta [specifica] domanda», il Parlamento, quand’anche fosse risultato vittorioso nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto comunque sopportare le proprie spese. La domanda, presentata in sede d’impugnazione, volta ad ottenere la condanna dei sigg. Ripa di Meana e Orlando al pagamento della totalità delle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado constituirebbe dunque una nuova domanda che si dovrebbe dichiarare irricevibile.
125. Il Parlamento evidenzia che la sua domanda di condanna dei ricorrenti in primo grado al pagamento della totalità delle spese per le procedure davanti al Tribunale non è stata introdotta ex novo nella fase d’impugnazione, ma era stata già formulata, con parole diverse, dinanzi al Tribunale. Ciò sarebbe comprovato dalla corretta interpretazione di tali parole da parte del Tribunale, nella causa T-85/99, con la condanna del sig. Parigi a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Parlamento.
2. Analisi
126. È vero che, come osservano giustamente i sigg. Ripa di Meana e Orlando, la domanda di decidere sulle spese secondo diritto non può considerarsi come una domanda diretta a far condannare la controparte alle spese. La Corte lo ha espressamente dichiarato nella sentenza Lestelle/Commissione (10) .
127. Tuttavia, ritengo che il fatto che il Parlamento abbia chiesto, dinanzi al Tribunale, che si decidesse sulle spese secondo diritto, non vincoli la Corte nella sua valutazione, in sede d’impugnazione, sulla ripartizione delle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.
128. Il ragionamento dei sigg. Ripa di Meana e Orlando si fonda infatti sull’art. 113, n. 1, secondo trattino, del regolamento di procedura, mentre le spese sono disciplinate dall’art. 122 dello stesso regolamento e, fatta salva quest’ultima disposizione, dagli artt. 69-75, resi applicabili al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 del regolamento di procedura.
129. Ora, tali disposizioni non subordinano la competenza della Corte in materia di spese alla condizione che una parte abbia formulato o meno le proprie richieste a tal proposito dinanzi al Tribunale.
130. Infatti, il primo comma dell’art. 122 prevede, in via generale, che «(...) quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese».
131. Peraltro, ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché, a mio parere, i sigg. Ripa di Meana e Orlando devono risultare soccombenti nelle cause T-83/99 e T-84/99 nonché nel presente giudizio d’impugnazione, e poiché il Parlamento, dinanzi alla Corte, ha chiesto la loro condanna alle spese dei due giudizi, non vi è motivo per non accogliere le sue conclusioni. Propongo quindi di condannare i sigg. Ripa di Meana e Orlando alla totalità delle spese dei due giudizi.
VI – Analisi dell’impugnazione incidentale
A – Argomenti delle parti
132. Con la sua impugnazione incidentale, il sig. Parigi chiede l’annullamento del punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dello stesso a sopportare, nella causa T-85/99, non solo le proprie spese, ma anche quelle del Parlamento. Egli fa valere, a tale proposito, i tre argomenti seguenti.
133. In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’art. 87, n. 2, primo comma, del suo regolamento di procedura, decidendo, al punto 81, terza frase, della sentenza impugnata, che il sig. Parigi, essendo rimasto soccombente, doveva essere condannato a sostenere le spese del Parlamento «conformemente alle conclusioni in tal senso di quest’ultimo». Secondo il sig. Parigi, il Parlamento, nel suo controricorso e nella sua controreplica, non avrebbe infatti mai chiesto al Tribunale di condannare il sig. Parigi alle spese, ma unicamente di «statuire sulle spese secondo diritto».
134. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’art. 88 del suo regolamento di procedura, ai sensi del quale «[n]elle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico (...)». Secondo il sig. Parigi, il ricorso da lui esperito dinanzi al Tribunale deve essere infatti considerato alla stregua di una ricorso promosso da un dipendente della Comunità contro una delle istituzioni, dato che tale ricorso non aveva ad oggetto un aspetto relativo al mandato politico che esercita, bensì una decisione esclusivamente amministrativa adottata in materia pensionistica dal Collegio dei questori. Sebbene egli sia risultato soccombente nel merito, le spese sostenute dal Parlamento non avrebbero mai potuto essere poste a suo carico.
135. Per quanto riguarda, infine, il divieto, previsto all’art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, di impugnazioni aventi ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese, il sig. Parigi fa osservare che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che impone unicamente alla Corte di dichiarare irricevibili le impugnazioni dirette a rimettere in discussione la decisione presa dal Tribunale sulle spese, dopo aver valutato i fatti portati alla sua cognizione. Nel caso di specie, invece, l’impugnazione incidentale metterebbe in evidenza un errore palese commesso dal Tribunale su un fatto – la domanda di condanna – ritenuto erroneamente esistente dal Tribunale e concretizzatosi, di conseguenza, in un errore di diritto. Ritenendosi quindi vittima di un errore giudiziario, il sig. Parigi chiede alla Corte di dichiarare l’impugnazione incidentale ricevibile e fondata.
136. Il Parlamento contesta, in primo luogo, la qualifica che il sig. Parigi ha dato alla sua impugnazione. Secondo il Parlamento, dall’analisi sia degli articoli richiamati dal sig. Parigi che dal contenuto stesso della sua «comparsa di risposta» emergerebbe infatti che non si tratta tanto di un’«impugnazione incidentale» contro la sentenza del Tribunale, quanto di un’impugnazione autonoma contro tale sentenza, presentata fuori termini. Il Parlamento adduce, a tale proposito, che l’art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, invocato dal sig. Parigi, non è applicabile alle impugnazioni incidentali, mentre l’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura della Corte si riferirebbe alle comparse di risposta all’impugnazione e non ad un atto «contenente impugnazione incidentale». Parimenti, l’art. 116, n. 1, primo trattino, del detto regolamento di procedura verterebbe sul rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione o sull’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale oggetto dell’impugnazione. Nel caso di specie, le conclusioni della comparsa di risposta potrebbero riguardare unicamente la sentenza del Tribunale nelle cause T-83/99 e T-84/99, concernente i sigg. Ripa di Meana e Orlando.
137. Il Parlamento rileva, in secondo luogo, che, anche qualora l’art. 116, n. 1, secondo trattino, del detto regolamento di procedura della Corte si riferisse all’accoglimento totale o parziale delle conclusioni presentate in primo grado, con l’esclusione di ogni nuova conclusione, esso non consente, in alcun caso, di riaprire il termine perentorio di cui all’art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia. Orbene, nella fattispecie, il sig. Parigi avrebbe proposto la sua impugnazione ben oltre il termine legale di due mesi dalla notifica della sentenza impugnata.
138. Il Parlamento sostiene, infine, che, se la comparsa di risposta del sig. Parigi venisse presa in considerazione, si dovrebbe, in ogni caso, dichiararla irricevibile in quanto viola l’art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, secondo cui «[un] atto d’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese». Il Parlamento respinge, a tale proposito, l’interpretazione «fuorviante» data a tale disposizione dal sig. Parigi nella sua comparsa di risposta.
B – Analisi
139. È sufficiente constatare che l’impugnazione incidentale proposta dal sig. Parigi costituisce un’impugnazione avente come unico scopo quello di contestare la decisione del Tribunale per quanto riguarda le spese nella causa T‑85/99.
140. Ora, come giustamente osservato dal Parlamento, ai sensi dell’art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un atto d’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Questa disposizione è chiara e, contrariamente a quanto sostiene il sig. Parigi, non ammette eccezioni relative alla natura dell’errore che incide sulla decisione adottata dal Tribunale in merito alle spese.
141. Propongo pertanto di dichiarare l’impugnazione incidentale irricevibile e di condannare il sig. Parigi a sopportare le spese da essa originate.
142. Aggiungo inoltre, ad ogni buon conto, che l’argomento del sig. Parigi, secondo cui il suo ricorso doveva essere considerato alla stregua di un ricorso intentato da un agente della Comunità contro una delle sue istituzioni, e che, di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 88 del regolamento di procedura del Tribunale, non può essere accolto.
143. È vero che, come risulta dalla sentenza Kontogeorgis/Commissione (11) , cui si riferisce il sig. Parigi, un membro di un’istituzione può presentare un ricorso fondato sull’art. 236 CE contro la sua istituzione.
144. Tuttavia, per essere ricevibile, tale ricorso dev’essere obbligatoriamente preceduto da un previo procedimento amministrativo previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (12) .
145. Poiché il sig. Parigi, nonché i sigg. Ripa di Meana e Orlando, non hanno seguito tale procedura – contrariamente al sig. Kontogeorgis (13) – il loro ricorso non può considerarsi fondato sull’art. 236 CE. Esso deve, per contro, essere considerato un ricorso fondato sull’art. 230 CE, che è parimenti accessibile ai membri di un’istituzione (14) .
VII – Conclusioni
146. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 26 ottobre 2000, cause riunite da T-83/99 a T-85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento, nella parte in cui accoglie, nelle cause T-83/99 e T-84/99, il ricorso di annullamento delle decisioni del Parlamento europeo 4 febbraio 1999, nn. 300762 e 300763, con cui sono state respinte rispettivamente le domande del sig. Ripa di Meana e del sig. Orlando, dirette ad ottenere l’applicazione con effetto retroattivo del regime pensionistico provvisorio di cui all’allegato III della Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo;
– respingere il ricorso di annullamento nelle cause T-83/99 e T-84/99;
– dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale proposta dal sig. Parigi;
– condannare i sigg. Ripa di Meana e Orlando a sopportare le proprie spese e quelle del Parlamento europeo nelle cause T-83/99 e T-84/99, e a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Parlamento europeo, derivanti dall’impugnazione principale;
– condannare il sig. Parigi a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Parlamento europeo, derivanti dal ricorso incidentale.
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Da T-83/99 a T-85/99 (Racc. pag. II-3493).
3 – Il corsivo è mio.
4 – Sentenza 23 marzo 1993, causa C-314/91 (Racc. pag. I-1093).
5 – Il corsivo è mio.
6 – Sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80 (Racc. pag. 2861).
7 – Sentenza 6 luglio 1988, causa 236/86 (Racc. pag. 3761).
8 – V., anche, sentenze 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione (Racc. pag. I-4413, punto 22), e 19 febbraio 1998, causa C-309/95, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-655, punto 18), e ordinanza 5 marzo 1993, causa C‑102/92 (Racc. pag. I-801, punto 18).
9 – Punto 13, lett. d), primo comma, della controreplica. Il corsivo è originale, ad eccezione del passaggio «subito dopo (...) modifica», in cui è stato introdotto dall’autore.
10 – Sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P (Racc. pag. I-3755, punto 38).
11 – Sentenza 12 dicembre 1989, causa 163/88 (Racc. pag. 4189).
12 – V., in particolare, sentenza 27 giugno 1989, causa 200/87, Giordani/Commissione (Racc. pag. 1877, punto 22).
13 – V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella citata causa Kontogeorgis/Commissione (paragrafo 7).
14 – V., ad esempio, sentenza 17 maggio 1994, causa C-416/92, H./Corte dei conti (Racc. pag. I‑1741) e, più in particolare, conclusioni dell’avvocato generale Lenz in tale causa (paragrafo 31).
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