Conclusioni dell avvocato generale
I - Considerazioni introduttive
1. Con il ricorso in esame la Commissione chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 24 ottobre 2000 nella causa T-178/98 , con cui la Commissione è stata condannata al risarcimento del danno subito dalla società Fresh Marine Company SA (in prosieguo: la «Fresh Marine») per effetto del regolamento (CE) n. 2529/97 , mediante il quale la Commissione stessa aveva istituito dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento originario della Norvegia.
II - Contesto normativo e di fatto
A - Contesto normativo
2. Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il «regolamento base»), dispone all'art. 8, n. 3, quanto segue:
3. «Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si intende proporre il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva».
4. L'art. 8, n. 10, del regolamento base recita:
«A norma dell'art. 7, può essere imposto, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa».
5. L'art. 18, n. 4, del regolamento base prevede quanto segue:
«Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori informazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate».
B - Contesto di fatto
6. Nella sentenza del Tribunale i fatti vengono descritti come segue .
7. La Fresh Marine è una società di diritto norvegese costituita nel 1992 e specializzata nel commercio di salmone di allevamento dell'Atlantico. In seguito a denunce inoltrate nel luglio 1996 dalla Scottish Salmon Growers Association Ltd e dalla Shetland Salmon Farmers' Association a nome dei loro membri, la Commissione annunciava, il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , l'apertura di un procedimento antidumping e di un procedimento antisovvenzioni relativi alle importazioni di salmoni di allevamento dell'Atlantico originari della Norvegia.
8. La Commissione ricercava e verificava tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere alla sua posizione definitiva. A seguito di tale esame, essa perveniva alla conclusione che era necessario istituire misure antidumping e misure compensative definitive al fine di eliminare gli effetti lesivi delle pratiche di dumping e delle sovvenzioni denunciate.
9. Il 17 giugno 1997 la Fresh Marine, venuta a conoscenza delle conclusioni alle quali era pervenuta la Commissione, formulava a quest'ultima una proposta d'impegno ai sensi dell'art. 8 del regolamento base, nonché del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3284, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea . Essa s'impegnava, in particolare, a fare in modo che il prezzo medio per trimestre delle sue esportazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico sviscerato con testa non fosse inferiore a 3,25 ECU/kg e che il prezzo praticato in ciascuna singola operazione non fosse inferiore all'85% del prezzo medio minimo testé menzionato, salvo circostanze eccezionali e fino ad un massimo del 2% del totale delle sue esportazioni nella Comunità realizzate durante il trimestre considerato.
10. La Commissione accettava gli impegni presentati da vari esportatori norvegesi dei prodotti di cui trattasi, tra cui la Fresh Marine . Nei confronti di detti esportatori, le inchieste antidumping e antisovvenzioni venivano chiuse. L'impegno della Fresh Marine entrava in vigore il 1° luglio 1997. In pari data il Consiglio istituiva un dazio antidumping ed un dazio compensativo definitivi.
11. Ai sensi dell'art. 1, n. 2, dei due menzionati regolamenti, le importazioni nella Comunità di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia prodotto dalla Fresh Marine venivano esentate da tali dazi, in considerazione del fatto che l'impegno di quest'ultima era stato accettato dalla Commissione.
12. Il 22 ottobre 1997 la Fresh Marine trasmetteva alla Commissione una relazione contenente un inventario delle proprie esportazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico nella Comunità nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997 (in prosieguo: la «relazione dell'ottobre 1997»). Il 16 dicembre seguente la Commissione emanava il regolamento (CE) n. 2529/97, in forza del quale le importazioni nella Comunità di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia prodotto dalla Fresh Marine venivano assoggettate ad un dazio antidumping provvisorio di 0,32 ECU/kg e ad un dazio compensativo provvisorio del 3,8%, mentre la menzione della Fresh Marine veniva soppressa nell'allegato della decisione 97/634 , recante l'elenco delle società di cui erano stati accettati gli impegni. Tale regolamento entrava in vigore il 18 dicembre 1997 e il suo periodo di vigenza veniva fissato a quattro mesi. Entro il mese successivo all'entrata in vigore del regolamento, vale a dire entro il 17 gennaio 1998, le parti interessate potevano presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
13. Con lettera 19 dicembre 1997 la Commissione informava la Fresh Marine dei principali fatti e considerazioni sulla scorta dei quali erano stati istituiti dazi provvisori sulle importazioni dei prodotti della detta società nella Comunità. Essa precisava che dall'analisi della relazione dell'ottobre 1997 era emerso un prezzo medio all'esportazione del salmone sviscerato con testa pari a 3,22 ECU/kg, ossia inferiore al prezzo medio minimo stabilito nell'impegno del 17 giugno 1997, e che tale circostanza l'aveva indotta a presumere il mancato rispetto dell'impegno medesimo. A questa lettera era acclusa copia dei dati sulla scorta dei quali la Commissione era pervenuta a tale conclusione.
14. Con telefax 22 dicembre 1997 la Fresh Marine contestava alla Commissione di aver alterato la propria relazione dell'ottobre 1997, eliminando una serie di voci intese ad annullare voci contenenti errori. Essa precisava di aver cessato qualsiasi esportazione nella Comunità a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento n. 2529/97, circostanza che le avrebbe arrecato notevole pregiudizio, e chiedeva l'immediata abolizione delle sanzioni adottate nei suoi confronti.
15. Con lettera 5 gennaio 1998 la Commissione respingeva le accuse della Fresh Marine, dichiarando di aver deciso di eliminare una serie di voci della relazione dell'ottobre 1997, in quanto queste ultime contenevano dati preceduti da un segno negativo che, in assenza di spiegazioni nella relazione, non avevano potuto essere messi in correlazione con le corrispondenti fatture. Ove la Fresh Marine le avesse tempestivamente trasmesso una relazione rettificata, dalla quale fosse emerso che tutte le sue vendite, al netto delle linee di credito, erano state realizzate nel corso del terzo trimestre del 1997 ad un prezzo medio superiore a quello minimo, sarebbe stata disposta a riconsiderare la propria posizione. Essa poneva altresì in risalto il carattere provvisorio dei dazi istituiti dal regolamento n. 2529/97 e segnalava alla Fresh Marine che la stessa avrebbe potuto proseguire le proprie esportazioni nella Comunità fornendo, per le vendite effettuate in base al sistema «DDP» («Delivered Duty Paid»), un'idonea garanzia alle autorità doganali degli Stati membri interessati.
16. Il 6 gennaio 1998 la Fresh Marine trasmetteva alla Commissione un testo rettificato della relazione dell'ottobre 1997. L'8 gennaio seguente la Commissione restituiva alla Fresh Marine il testo rettificato della relazione medesima, modificato in seguito alle spiegazioni fornite da quest'ultima società il giorno precedente. La Fresh Marine veniva invitata a comunicare per iscritto alla Commissione se intendesse approvare il contenuto di tale nuova versione. Con telefax del 9 gennaio seguente la Fresh Marine rispondeva in senso affermativo, facendo presente di non avere osservazioni aggiuntive da formulare in proposito. Essa sottolineava, inoltre, le rilevanti perdite commerciali subite, insistendo affinché la sua situazione fosse regolata e i dazi provvisori aboliti prima dello scadere del termine fissato dal regolamento n. 2529/97 alle parti interessate per far valere il loro punto di vista.
17. Con lettera 30 gennaio 1998 la Commissione comunicava alla Fresh Marine di essersi persuasa che quest'ultima aveva rispettato, durante il terzo trimestre dell'anno 1997, il prezzo medio minimo all'esportazione fissato nel proprio impegno per il salmone sviscerato con testa e che, di conseguenza, non aveva più motivo di supporre che il detto impegno fosse stato violato.
18. Con lettera 2 febbraio 1998 la Commissione informava la Fresh Marine che intendeva proporre al Consiglio di non imporre dazi definitivi, ragion per cui i dazi provvisori istituiti dal regolamento n. 2529/97 non sarebbero stati probabilmente confermati. Ai sensi dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 384/96, le somme depositate per tali dazi provvisori sarebbero state svincolate, sempreché il Consiglio non avesse deciso il loro incameramento totale o parziale definitivo.
19. Il 23 marzo 1998 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 651/98 , in forza del quale i dazi antidumping e i dazi compensativi provvisori fissati dal regolamento n. 2529/97 venivano aboliti, per la parte riguardante le importazioni dei prodotti della Fresh Marine. L'impegno di quest'ultima veniva peraltro rimesso in vigore a decorrere dal 25 marzo 1998.
20. Il 27 ottobre 1998 la Fresh Marine proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado al fine di ottenere la condanna della Commissione al risarcimento del danno derivatole dall'istituzione dei dazi provvisori nella misura di NOK 2 115 000.
III - Sentenza impugnata
A - Sull'irregolarità del comportamento contestato alla Commissione
21. Quanto all'irregolarità della condotta della Commissione, il Tribunale ha osservato che, sebbene gli atti del Consiglio e della Commissione relativi ad un procedimento diretto all'eventuale adozione di misure antidumping siano atti normativi che implicano scelte di politica economica e, di conseguenza, la responsabilità della Comunità per atti di tal genere sussiste solo in caso di violazione grave e manifesta di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli, occorrerebbe tener presente la peculiarità della fattispecie in esame. Il danno in questione troverebbe origine nella pretesa irregolare condotta della Commissione nell'esame della relazione dell'ottobre 1997, finalizzato alla verifica dell'osservanza, da parte della Fresh Marine, nel corso del terzo trimestre del 1997, dell'impegno la cui accettazione aveva determinato la chiusura delle inchieste antidumping ed antisovvenzioni. Tale presunta irregolarità avrebbe ingenerato nella Commissione la convinzione che la Fresh Marine avesse disatteso il proprio impegno ed essa sarebbe intervenuta nell'ambito di un'operazione amministrativa, riguardante specificamente ed esclusivamente la Fresh Marine. Tale operazione non avrebbe presupposto alcuna scelta di politica economica ed avrebbe attribuito alla Commissione un margine di discrezionalità solo ridottissimo o addirittura inesistente. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, per quanto la presunta irregolarità della Commissione avesse provocato il danno asserito solamente a decorrere e nei limiti in cui essa è stata confermata dall'adozione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della Fresh Marine nell'ambito del regolamento n. 2529/97, tuttavia, nei confronti di quest'ultima, la Commissione non avrebbe fatto altro, in tale regolamento, se non trarre conclusioni provvisorie dalla propria analisi della menzionata relazione, in particolare dal livello del prezzo medio all'esportazione praticato dalla Fresh Marine nel periodo in esame .
22. Richiamandosi alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Bergaderm , il Tribunale ha dichiarato che una semplice violazione del diritto comunitario sarebbe sufficiente a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. In particolare, l'accertamento di un'irregolarità, che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un'amministrazione normalmente accorta e diligente, autorizzerebbe a concludere che il comportamento dell'istituzione abbia configurato un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità. Occorrerebbe, quindi, esaminare se la Commissione abbia commesso, nell'ambito del controllo amministrativo dell'osservanza, da parte della Fresh Marine, dell'impegno da essa assunto in base alla relazione dell'ottobre 1997, un'irregolarità nella quale non sarebbe incorsa un'amministrazione che, posta nelle medesime circostanze, avesse fatto uso della normale cautela e diligenza .
23. Come rilevato dal Tribunale, la relazione dell'ottobre 1997, trasmessa dalla Fresh Marine alla Commissione sul dischetto informatico all'uopo fornito dall'istituzione medesima, consta di 200 voci, tutte riferentesi a vendite sul mercato comunitario di salmoni di allevamento dell'Atlantico sviscerati con testa (prodotti corrispondenti alla «presentazione b», stando ai termini dell'impegno assunto dalla Fresh Marine). Essa si presenta in forma di una tabella suddivisa in 27 colonne. Dodici di queste 200 voci recano valori di segno negativo. L'ultima pagina di tale relazione contiene le seguenti indicazioni finali:
«(...) Sum of Qtyw (kg) 477 725,50
Sum of CIF value* Qtyw 1 577 762,37
Sum of Qtyw sold at below 85% of minimum price in kg 0,00
(...)» .
24. Secondo il Tribunale, dalla lettura di tali indicazioni finali della relazione dell'ottobre 1997 si sarebbe dovuto presumere, ad un prima analisi, che la Fresh Marine avesse tenuto fede al proprio impegno nel periodo interessato dalla relazione medesima. Ne sarebbe emerso, infatti, che la detta impresa non avrebbe posto in essere alcuna singola operazione in base ad un prezzo inferiore al limite minimo dell'85% del prezzo medio minimo di 3,25 ECU/kg, fissato nell'impegno stesso per le sue esportazioni di salmone sviscerato con testa, e che il prezzo medio di quest'ultimo durante il periodo considerato sarebbe risultato superiore al detto prezzo medio minimo, essendo pari a 3,3026 ECU/kg (ECU 1 577 762,37/477 725,50 kg). Anche ammettendo che le specifiche contenute nell'impegno assunto dalla Fresh Marine non prevedessero la possibilità di far figurare valori di segno negativo nelle relazioni trimestrali di vendita, la Commissione non avrebbe potuto - in presenza di una relazione che, ad una prima analisi, lasciava supporre che la Fresh Marine avesse tenuto fede al proprio impegno - arrogarsi il diritto di modificare unilateralmente il contenuto di tale relazione, cancellando le voci contenenti valori di segno negativo e sostituendo alle indicazioni finali il proprio stesso calcolo - effettuato in base alla relazione così modificata - del prezzo medio all'esportazione praticato dalla Fresh Marine durante il periodo considerato, senza spiegare a quest'ultima i motivi che l'avevano indotta ad ignorare le suddette indicazioni finali, né sincerarsi presso la stessa che le modifiche apportate non compromettessero l'attendibilità delle informazioni fornite ai fini del controllo dell'osservanza dell'impegno. Dopo aver optato per non attenersi a tale prima impressione ricavata dalla relazione dell'ottobre 1997, favorevole alla Fresh Marine, la Commissione avrebbe dovuto dar prova della diligenza necessaria per una corretta interpretazione dei dati contenuti in tale relazione, sui quali intendeva costruire la propria convinzione circa la conformità del comportamento della Fresh Marine al proprio impegno durante il periodo considerato .
25. La Fresh Marine non potrebbe validamente richiamarsi all'art. 8, n. 10, del regolamento base. Tale disposizione consentirebbe alla Commissione, quando vi sia motivo di ritenere, alla luce delle migliori informazioni disponibili, che un impegno da essa inizialmente accettato nell'ambito di un procedimento antidumping o antisovvenzioni sia stato violato, di adottare tempestivamente le misure provvisorie necessarie per salvaguardare gli interessi dell'industria comunitaria, fermo restando un successivo esame nel merito diretto ad accertare se l'impegno in questione sia stato effettivamente violato. La relazione dell'ottobre 1997, in particolare le indicazioni finali ivi contenute, avrebbe fatto peraltro presumere che la Fresh Marine avesse tenuto fede al proprio impegno. Soltanto dopo aver modificato tale relazione di propria iniziativa, senza curarsi di indagare presso la Fresh Marine circa la possibile incidenza del proprio unilaterale intervento sull'attendibilità delle informazioni dalla medesima fornite, la Commissione sarebbe giunta alla conclusione che la Fresh Marine aveva evidentemente violato l'impegno da essa assunto. I dati così alterati non potrebbero quindi manifestamente considerarsi come le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'art. 8 del regolamento base .
26. La circostanza che la Commissione fosse tenuta ad analizzare, all'approssimarsi delle feste di fine anno - periodo particolarmente importante per lo smercio del salmone - oltre 90 relazioni analoghe a quella dell'ottobre 1997 non varrebbe a giustificare, a parere del Tribunale, l'unilaterale modificazione della relazione de qua intrapresa dalla Commissione, nonostante emergesse, in prima analisi, che l'impegno fosse stato rispettato. Inoltre, nel momento in cui la Commissione decise di modificare la detta relazione - che lasciava supporre, a prima vista, che la Fresh Marine avesse rispettato il proprio impegno - l'urgenza della situazione non avrebbe potuto consentire alcun affievolimento del dovere di diligenza ad essa incombente nell'analisi degli elementi sui quali intendeva fondare la propria posizione al riguardo. Conseguentemente, la Commissione, nell'esame della relazione dell'ottobre 1997, avrebbe commesso un'irregolarità nella quale, in circostanze analoghe, un'amministrazione normalmente accorta e diligente non sarebbe incorsa .
27. Tuttavia, secondo il Tribunale, neanche il comportamento della Fresh Marine risulterebbe esente da critiche. Come rilevato dalla Commissione, la Fresh Marine non avrebbe fornito alcuna spiegazione in ordine alle voci della relazione dell'ottobre 1997 contenenti valori di segno negativo. In considerazione della densità dei dati contenuti nella propria relazione dell'ottobre 1997, del non trasparente nesso esistente tra le voci contenenti errori e quelle contenenti valori di segno negativo nonché del significato ambiguo dei valori medesimi, la Fresh Marine avrebbe dovuto spontaneamente fornire alla Commissione, nel trasmetterle tale relazione, le spiegazioni necessarie alla comprensione della medesima. Trasmettendole la relazione senza il minimo commento al riguardo, la Fresh Marine si sarebbe resa colpevole di un comportamento negligente che, come attestato dalla lettera 5 gennaio 1998, avrebbe disorientato gli agenti dell'istituzione. Chiarimenti in merito avrebbero consentito a questi ultimi di intendere ipso facto la correttezza dell'inserimento di tali valori di segno negativo e di accorgersi che, complessivamente considerati, i dati relativi al rilevamento delle varie vendite della Fresh Marine sul mercato comunitario nel corso del trimestre confermavano la conclusione emergente dalle indicazioni finali della relazione dell'ottobre 1997 secondo cui la Fresh Marine stessa avrebbe tenuto fede al proprio impegno durante il periodo di cui trattasi .
28. Dall'analisi emergerebbe che tanto la Fresh Marine quanto la Commissione avrebbero ciascuna commesso un'irregolarità, di pari rilevanza, nella fase di verifica del rispetto da parte della Fresh Marine dell'impegno da questa assunto nel corso del terzo trimestre del 1997 - fase al termine della quale la Commissione è pervenuta alla convinzione della sussistenza di una violazione manifesta del detto impegno e della necessità di adottare misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della Fresh Marine - per mezzo del regolamento n. 2529/97. La Fresh Marine, omettendo di accludere spontaneamente alla propria relazione dell'ottobre 1997 i chiarimenti indispensabili per una corretta comprensione dei valori di segno negativo ivi contenuti, avrebbe dato prova di negligenza, nella quale un operatore normalmente accorto e diligente non sarebbe incorso. Pur in considerazione di tale irregolare comportamento della Fresh Marine e della confusione che esso abbia potuto ingenerare nella lettura della detta relazione, la reazione della Commissione - consistita nell'unilaterale modifica della relazione medesima, ancorché questa lasciasse supporre, ad un prima analisi, che la Fresh Marine si fosse attenuta al proprio impegno durante il periodo considerato - sarebbe stata sproporzionata e, conseguentemente, irregolare, cosa che nessuna circostanza consentirebbe di giustificare .
B - In ordine al pregiudizio ed al nesso di causalità tra il medesimo e la condotta della Commissione
29. Quanto al lucro cessante nel periodo compreso tra il 18 dicembre 1997 ed il 25 marzo 1998, il Tribunale rileva che le cifre indicate dalla Commissione con riguardo alle esportazioni nella Comunità di salmoni d'allevamento dell'Atlantico effettuate dalla Fresh Marine dal luglio del 1997 sino al settembre del 1998 dimostrerebbero come le esportazioni della Fresh Marine si sarebbero completamente interrotte nel periodo intercorrente dalla metà di dicembre 1997 circa sino al marzo del 1998. Tale interruzione dell'attività commerciale risulterebbe confermata dalla certificazione della società di revisione, in cui si legge:
«Si conferma che, in base ai conti della (ricorrente), quest'ultima non ha realizzato alcuna vendita di salmone dell'Atlantico nella Comunità durante il periodo che va dal 18 dicembre 1997 al 25 marzo 1998» .
30. Alla luce di tale situazione di fatto, occorrerebbe valutare l'importo del lucro cessante subito dalla Fresh Marine per via della sospensione delle esportazioni nella Comunità tra il 18 dicembre 1997 ed il 25 marzo 1998, corrispondente all'importo del margine di utile che la Fresh Marine avrebbe realizzato ove avesse proseguito le proprie esportazioni nella Comunità durante tale periodo. A tal fine occorrerebbe anzitutto accertare la percentuale di riduzione delle esportazioni della Fresh Marine nella Comunità conseguente all'entrata in vigore del suo impegno il 1° luglio 1997 che avrebbe comunque trovato applicazione se avesse continuato ad esportare nella Comunità durante il periodo considerato. Ai fini dell'attendibilità di un tale calcolo, occorrerebbe prendere in considerazione la dinamica delle vendite della Fresh Marine nella Comunità nel periodo intercorrente dal 1° luglio al 17 dicembre degli anni 1996 e 1997. Il lucro cessante della Fresh Marine dovrebbe essere quindi valutato in NOK 292 000 per il periodo compreso tra il 18 dicembre del 1997 e il 31 gennaio 1998, in NOK 135 000 per il mese di febbraio 1998 e in NOK 150 000 per il periodo dal 1° al 25 marzo 1998 .
31. Il Tribunale ha inoltre esaminato la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno commerciale e l'irregolare comportamento della Commissione, confermato dal regolamento n. 2529/97. In tal senso, un nesso di causalità ex art. 215, secondo comma, del Trattato, sussisterebbe in presenza di un nesso diretto di causalità tra l'illecito commesso dall'istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetterebbe alla parte ricorrente fornire la prova. La Comunità potrebbe essere ritenuta responsabile unicamente del danno derivante in modo sufficientemente diretto dall'irregolarità commessa dall'istituzione interessata .
32. A parere del Tribunale, dalla certificazione rilasciata dalla società di revisione emergerebbe che il periodo durante il quale la Fresh Marine ha sospeso le proprie esportazioni nella Comunità coinciderebbe con quello nel corso del quale le misure provvisorie istituite dal regolamento n. 2529/97 hanno trovato applicazione alle importazioni dei suoi prodotti. Tale elemento rifletterebbe la sussistenza di un nesso di causalità tra le irregolarità, particolarmente quelle compiute dalla Commissione, all'origine dell'istituzione di tali misure provvisorie, da un lato, e il lucro cessante della Fresh Marine, dall'altro. Sarebbe effettivamente innegabile che, in mancanza di tali irregolarità e dei conseguenti dazi provvisori, la Fresh Marine avrebbe proseguito le proprie esportazioni nella Comunità attenendosi ai termini del proprio impegno. In tal modo, non avrebbe subito alcun lucro cessante sul mercato comunitario. Le irregolarità compiute dalla Commissione nell'analisi della relazione dell'ottobre 1997 e confermate dal regolamento n. 2529/97 evidenzierebbero, quindi, un nesso di causalità con il danno commerciale subito dalla Fresh Marine .
33. L'elemento sopra richiamato non potrebbe tuttavia considerarsi idoneo a dimostrare, esso solo, che l'intero lucro cessante sia derivato esclusivamente dalle irregolarità compiute in particolare dalla Commissione, che avrebbero viziato l'introduzione dei dazi provvisori in questione. A tal riguardo il Tribunale ha verificato se la Fresh Marine si fosse adeguatamente prodigata al fine di limitare l'entità del preteso danno subito, circostanza che la Commissione contesta .
34. Peraltro, anche a supporre che alla Fresh Marine - che non avrebbe contestato le indicazioni della Commissione circa il costo di una relativa garanzia bancaria - fosse stata concessa la detta garanzia, essa sarebbe stata esposta ad un rischio commerciale anomalo, eccedente quello inerente all'esercizio di qualsiasi attività commerciale, qualora avesse esportato nella Comunità durante il periodo nel quale il regolamento n. 2529/97 era applicabile alle importazioni di propri prodotti. Infatti, se essa avesse ritenuto, una volta costituita la garanzia bancaria come suggerito dalla Commissione, di esportare nella Comunità a prezzi immutati, senza trasferire l'importo dei dazi provvisori sul prezzo praticato ai suoi clienti comunitari, si sarebbe esposta al rischio di dover sopportare da sola l'onere dei dazi stessi nel caso in cui fossero stati definitivamente incamerati. Non potendo prevedere, in quel periodo, che tale evenienza in definitiva non si sarebbe verificata, essa non avrebbe quindi avuto altra soluzione se non quella di aumentare i prezzi all'esportazione in ragione dell'importo di tali dazi provvisori. Tenuto conto della concorrenza esercitata dalle imprese comunitarie operanti nel commercio del salmone, nonché dei numerosi esportatori norvegesi che avrebbero potuto proseguire le loro vendite sul mercato comunitario in base al proprio impegno nel periodo considerato, la Fresh Marine avrebbe potuto ragionevolmente ritenere di non avere alcuna speranza di smerciare i propri prodotti su tale mercato durante il periodo medesimo. Secondo il Tribunale, il mancato tentativo da parte della Fresh Marine di esportare i propri prodotti nella Comunità durante il periodo de quo non potrebbe essere considerato quale inadempienza dell'obbligo di prodigarsi al fine di limitare l'entità del danno .
35. La Commissione, come risulterebbe dalle comunicazioni del 30 gennaio e 2 febbraio 1998 precedentemente esaminate, non avrebbe invece adottato i provvedimenti necessari, provvedimenti che si imporrebbero all'autore del danno allorché quest'ultimo presenti, come nella specie, carattere evolutivo, al fine di limitare l'entità del danno che l'irregolarità dalla medesima commessa in sede di verifica dell'osservanza, da parte della Fresh Marine, dell'impegno da questa assunto, avrebbe contribuito a provocare. La Fresh Marine avrebbe contribuito, in misura pari alla Commissione, a causare il danno commerciale; il protrarsi di tale danno dopo la fine del gennaio 1998 deriverebbe, peraltro, unicamente dalla negligenza della Commissione che avrebbe indugiato, senza apparente motivo, a regolarizzare la situazione della Fresh Marine revocando i dazi provvisori originariamente istituiti sulle importazioni di tale società, sebbene i chiarimenti ricevuti dalla Fresh Marine stessa consentissero di rettificare definitivamente le precedenti irregolarità compiute da entrambe le parti, ragion per cui la Commissione non avrebbe avuto più alcun motivo per dubitare del mancato rispetto dell'impegno assunto. Conseguentemente, la Commissione sarebbe da considerarsi responsabile per la metà del lucro cessante subito dalla Fresh Marine tra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998 e per la totalità del danno relativo al periodo intercorrente dal 1° febbraio al 25 marzo 1998 .
36. Il Tribunale condannava pertanto la Commissione a versare alla Fresh Marine la metà della somma di NOK 292 000 a titolo di lucro cessante dalla medesima subìto nel periodo compreso tra il 18 dicembre 1997 ed il 31 gennaio 1998, nonché la somma di NOK 285 000 NOK (NOK 135 000 + NOK 150 000) a titolo di risarcimento per il danno alla medesima cagionato nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 25 marzo 1998, per un complessivo indennizzo pari a NOK 431 000 . Il Tribunale respingeva il ricorso quanto al resto e ripartiva le spese tra la Commissione e la Fresh Marine in proporzione di 3 a 1.
IV - Conclusioni delle parti e motivi di ricorso
37. Avverso la sentenza del Tribunale la Commissione ha proposto ricorso in data 29 dicembre 2000, chiedendo:
- annullamento della sentenza, il rigetto della domanda proposta ex adverso e la condanna della controparte alle spese;
- in subordine, l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al Tribunale di primo grado.
38. La Fresh Marine chiede nella comparsa di risposta e con ricorso incidentale:
- il rigetto del ricorso;
- l'annullamento della sentenza nella parte in cui dichiara la corresponsabilità della stessa Fresh Marine;
- la condanna della Commissione al pagamento di NOK 577 000 (NOK 292 000 per il periodo tra il 18 dicembre 1997 ed il 31 gennaio 1998, NOK 135 000 per il mese di febbraio e NOK 150 000 per il periodo compreso tra il 1° ed il 25 marzo 1998);
- di condannare la Commissione alle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio;
- di condannare la Commissione al pagamento di interessi, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, in ragione dell'8% annuo calcolati con riguardo all'importo di NOK 577 000 ed alle spese processuali.
V - Primo, secondo e terzo motivo di ricorso
A - Primo motivo: origine del danno (causalità)
39. Con il primo motivo la Commissione deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il danno non sarebbe derivato dalle pretese irregolarità compiute dalla Commissione nell'esame della relazione dell'ottobre del 1997.
1. Argomenti delle parti
40. La Commissione motiva il suo punto di vista affermando che il danno non sarebbe potuto derivare dall'operato amministrativo, consistente nell'analisi della relazione dell'ottobre del 1997, bensì solamente dall'entrata in vigore del regolamento n. 2529/97, con cui veniva dichiarato caducato l'impegno e venivano istituiti dazi antidumping. Infatti, ogni regolamento sarebbe preceduto da operazioni di carattere amministrativo. Atteso che il regolamento n. 2529/97 sarebbe valido, difetterebbe il requisito dell'illegittimità, necessario perché possa sorgere la responsabilità della Comunità. Considerato che la stessa Fresh Marine riconoscerebbe che il danno si sarebbe concretizzato solamente con l'emanazione del regolamento, il motivo dovrebbe essere accolto.
41. La Fresh Marine replica, dal canto suo, che il danno trarrebbe origine dalle irregolarità compiute dalla Commissione con riguardo alla relazione dell'ottobre del 1997. Il regolamento n. 2529/97 costituirebbe meramente il risultato dell'attività amministrativa. Il fatto che abbia solamente concretizzato il danno, vale a dire che lo abbia realizzato, non significherebbe che la sua emanazione costituisca la causa del danno. Quanto alle osservazioni della Commissione in ordine alla validità del regolamento, la Fresh Marine sottolinea che esse sarebbero state già respinte dal Tribunale.
2. Analisi
a) Ricevibilità
42. Occorre esaminare, anzitutto, la ricevibilità dell'argomento della Commissione.
43. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, «dagli articoli 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia risulta che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale, infatti, è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare tali fatti» .
44. In tal senso, non spetta alla Corte, nell'ambito di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale, esaminare un motivo di ricorso, qualora «il ragionamento della ricorrente dovesse essere inteso nel senso che è diretto ad affermare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che il nesso di causalità tra il preteso danno subito dalla ricorrente e il comportamento censurato dalla Commissione non fosse sufficientemente diretto (...)» .
45. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, «in materia di ricorsi per risarcimento, il Tribunale valuta in modo sovrano l'esistenza del danno e del nesso causale tra questo ed il fatto dannoso, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova, in virtù delle disposizioni di cui agli art. 225 CE e 51 dello Statuto CE (...)» .
46. D'altro canto, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte espressamente affermata nella sentenza Brazzelli Lualdi , occorre distinguere tra gli accertamenti e le valutazioni operati dal Tribunale in punto di fatto, che non possono essere più rimessi in discussione, da un lato, e la loro qualificazione giuridica e le conseguenze di diritto che ne possono essere derivate, dall'altro.
47. Atteso che, con il primo motivo di ricorso, la Commissione censura come giuridicamente erronea la valutazione del nesso causale operata dal Tribunale, vale a dire la qualificazione giuridica dell'operato della Commissione come fonte di responsabilità, vi sono più motivi - in considerazione dell'incerto orientamento della giurisprudenza - che depongono a favore della ricevibilità di tale motivo di ricorso.
48. La Corte deve poi verificare se nella valutazione dell'imputabilità del danno, ad esempio nel ritenere sussistente una eventuale corresponsabilità, il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto .
b) Fondatezza
49. Il primo motivo verte, sostanzialmente, su una questione di causalità, più precisamente su una questione di causalità quale elemento generatore di responsabilità - e non quale elemento rilevante ai fini della portata della responsabilità stessa -. Alla luce dei fatti accertati dal Tribunale e degli argomenti delle parti emerge che, sotto il profilo teorico, due atti della Commissione possono essere considerati quali fatti generatori di responsabilità: le modalità con cui la relazione è stata valutata e l'adozione del regolamento. Nel primo caso si tratta di un errore di carattere amministrativo, nel secondo di un errore di carattere normativo.
50. Mentre le questioni di imputabilità riguardano, di regola, casi in cui la condotta di due persone o organi distinti deve essere esaminata sotto il profilo della causalità, in particolare, la condotta della parte lesa o del terzo accanto a quella dell'autore del danno, nella specie l'autore del danno è uno stesso e unico soggetto, vale a dire la Commissione.
51. Considerato che la Corte di giustizia ha elaborato, nella propria giurisprudenza costante sino alla sentenza Bergaderm , presupposti distinti con riguardo alla responsabilità derivante da atti amministrativi o atti normativi, il Tribunale era pertanto tenuto ad analizzare quale dei due possibili atti della Commissione si ponesse in rapporto di causalità con il danno della Fresh Marine.
52. Il presupposto affinché entrambe le condotte possano porsi, di per sé considerate, in un rapporto di causalità è però che l'atto amministrativo possa essere separato da quello normativo successivamente emanato.
53. Nel senso della separabilità depone, da un lato, la non coincidenza temporale e, dall'altro, la diversa identità dei soggetti agenti «in qualità di Commissione». In tal senso, il comportamento tenuto con riguardo alla relazione è stata posto in essere dal competente servizio della Commissione, laddove l'atto normativo è stato invece emanato dalla Commissione quale organo collegiale.
54. In senso contrario alla separabilità tra la previa condotta dell'amministrazione ed il successivo atto normativo depone il rilievo che ogni atto normativo, vale a dire ogni «actum», è preceduto da un fare, vale a dire da un «agere». L'atto normativo costituisce solamente il risultato dell'azione. Qualora, tuttavia, un risultato dovesse essere ravvisato non solo in un atto normativo, già la valutazione della relazione, ivi compreso l'omesso avvio di contatti, costituirebbe un'azione di per sé compiuta, a sua volta preceduta da una condotta erronea consistente in determinate presunzioni operate dal servizio interessato.
55. Nel corso del procedimento è stata più volte richiamata, nell'ambito di una separata analisi delle due condotte, la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa BASF . Come peraltro correttamente osservato dalla Commissione, tale procedimento traeva origine da una diversa fattispecie, caratterizzata dalla sussistenza di un errore procedurale nell'emanazione di un atto normativo, ed in cui la questione verteva sul processo di formazione della decisione immediatamente precedente l'adozione di un atto normativo, sostanzialmente sul rapporto tra la volontà dell'organo e la forma con cui tale volontà viene espressa.
56. Nel caso in esame, invece, la questione verte non sul reciproco rapporto tra il progetto e l'atto emanato, bensì sulla relazione tra tali due azioni rispetto al danno.
57. Secondo costante giurisprudenza, un determinato comportamento si pone in rapporto di causalità con un danno quando il danno possa essere riferito «in modo sufficientemente diretto» al comportamento medesimo. Tale requisito vale anche per quanto attiene alla valutazione della causalità dell'azione amministrativa della Commissione. Occorrerà quindi esaminare se, nella specie, il danno - vale a dire il lucro cessante derivato dalle mancate esportazioni nella Comunità - sia derivato dagli errori compiuti dalla Commissione nella valutazione della relazione.
58. E' pur vero che il Tribunale ha considerato, al punto 57 della sentenza impugnata, che il danno avrebbe trovato origine nel presunto irregolare comportamento tenuto dalla Commissione nell'esame della relazione; tuttavia, al successivo punto 58 tale affermazione è stata mitigata nel senso che «la presunta irregolarità del comportamento della Commissione ha provocato il danno allegato solo a partire dal momento (...) in cui essa è stata confermata dall'adozione di misure provvisorie (...)». Prescindendo dal fatto discutibile che il regolamento sia stato qualificato come «conferma», il Tribunale ha ritenuto acclarato che il danno fosse sorto solamente per effetto dell'istituzione dei dazi.
59. Essendo pacifico che il danno è consistito nel lucro cessante derivante dalle mancate esportazioni nella Comunità, assume rilevanza il momento a decorrere dal quale le esportazioni sarebbero state soggette ai dazi, il quale - a parere del Tribunale - è rappresentato dal periodo in cui erano applicabili i dazi provvisori (punto 119). L'applicabilità dei dazi si è però realizzata con il regolamento, ovvero successivamente allo stesso, e non per effetto dell'azione amministrativa della Commissione.
60. Il danno è stato, pertanto, direttamente causato da un atto normativo . Infatti, solo a decorrere dall'applicabilità del regolamento si sono verificate «perdite certe e reali» - come postulato dalla giurisprudenza.
61. Anche qualora si volesse ritenere che ognuno dei due comportamenti della Commissione, isolatamente considerato, potesse porsi in rapporto di causalità, occorrerebbe verificare, conformemente alla giurisprudenza della Corte, se la concatenazione causale sia stata o meno interrotta dalla causa secondaria .
62. Orbene, il Tribunale muove in un primo momento dalla premessa secondo cui entrambi i comportamenti avrebbero determinato il danno, ma non spiega, in secondo luogo, il reciproco rapporto delle due - presunte - cause. Infatti, qualora entrambe le azioni della Commissione dovessero porsi in rapporto di causalità - il che appunto non si verifica - il Tribunale avrebbe dovuto esaminare gli effetti prodotti dalla causa secondaria, vale a dire dal regolamento, sulla concatenazione causale, iniziata con la causa primaria, in altre parole con l'azione amministrativa della Commissione. Il Tribunale non ha peraltro svolto alcuna considerazione in ordine a tale problema della causalità concorrente, tralasciando la questione del giudizio sulla qualificazione del regolamento come «causa di riserva».
63. Secondo la giurisprudenza della Corte, una determinata condotta non si pone in rapporto di causalità qualora il danno si sarebbe verificato anche in assenza di irregolarità della condotta medesima . Per quanto attiene alla valutazione della relazione da parte della Commissione, ciò significa che il nesso di causalità di tale comportamento deve essere escluso qualora la Fresh Marine non avesse effettuato esportazioni ed avesse conseguentemente subito un lucro cessante anche in assenza di tale comportamento. Il fatto che le esportazioni siano state effettivamente interrotte a seguito dell'applicabilità del regolamento, vale a dire indipendentemente dall'errore amministrativo, dimostra che, nel caso di specie, l'errore amministrativo non si poteva porre in rapporto di causalità ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infatti, il danno avrebbe potuto verificarsi in assenza della relazione, ma non in assenza del regolamento. Il fatto che il regolamento non sarebbe stato adottato senza l'errore amministrativo resta irrilevante al riguardo.
64. Pertanto la tesi accolta dal Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, secondo cui le esportazioni sarebbero proseguite se non si fossero verificate le irregolarità e non fossero stati istituiti i conseguenti dazi, è erronea.
65. Ad un attento esame appare infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che il danno non è stato prodotto dall'illecito comportamento tenuto dalla Commissione con riguardo alla relazione, bensì dall'istituzione dei dazi provvisori .
66. Il primo motivo deve essere quindi accolto.
B - Secondo motivo: natura della violazione del diritto quale presupposto della responsabilità
67. Con il secondo motivo la Commissione contesta la tesi del Tribunale secondo cui la giurisprudenza a termini della quale i provvedimenti antidumping costituirebbero atti normativi (atti legislativi), implicanti scelte di politica economica, riguarderebbe casi «radicalmente diversi» rispetto a quello in esame; la semplice violazione del diritto comunitario sarebbe quindi sufficiente, nella specie, a far sorgere la responsabilità ex art. 288 CE.
1. Argomenti delle parti
68. A sostegno del secondo motivo la Commissione deduce che dal tenore dell'art. 8, n. 10, del regolamento base emergerebbe che la Commissione disporrebbe, nell'istituzione di dazi provvisori, di un ampio potere discrezionale nell'accertamento dei fatti dai quali desume la sussistenza della violazione di un impegno. Il Tribunale, ritenendo - al punto 57 della sentenza impugnata - che la Commissione disponesse di un margine di discrezionalità ridottissimo o addirittura inesistente, avrebbe contraddetto la propria stessa giurisprudenza. Sarebbe in contrasto con la giurisprudenza far derivare la responsabilità dall'azione amministrativa.
69. Anche qualora il danno dovesse essere ricondotto all'azione amministrativa, la responsabilità dipenderebbe dalla discrezionalità della Commissione. Nel caso in esame, solamente una violazione grave e manifesta potrebbe far sorgere la responsabilità.
70. La Fresh Marine sottolinea che il secondo motivo di ricorso è strettamente connesso al primo e che il Tribunale ha correttamente ritenuto che una semplice violazione sia sufficiente per far sorgere la responsabilità. La Corte, qualora dovesse ritenere che la condotta tenuta dalla Commissione nell'analisi della relazione dell'ottobre del 1997 fosse stata causa del danno, dovrebbe respingere il secondo motivo.
71. Secondo la Fresh Marine, inoltre, il regolamento n. 2529/97 presenta tutte le caratteristiche di una decisione che riguarda la Fresh Marine individualmente e che riveste natura amministrativa e non normativa (generale-astratta).
72. Gli argomenti della Commissione dovrebbero essere poi respinti alla luce dei tre seguenti motivi: in primo luogo, l'istituzione di dazi provvisori costituirebbe solamente la conseguenza della presunzione che la Fresh Marine avesse violato il proprio impegno. In secondo luogo, l'ampia discrezionalità sussisterebbe solo con riguardo alla questione dell'istituzione o meno di dazi provvisori, ma non sarebbe tuttavia ancora sufficiente a consentire irregolarità amministrative e non inciderebbe in alcun modo sull'efficacia vincolante del regolamento base. In terzo luogo, le liti indicate dalla Commissione non sarebbero pertinenti.
2. Analisi
73. Il secondo motivo verte sulla questione dell'individuazione del criterio da applicare all'azione della Commissione che ha causato il danno. In prosieguo, conformemente a quanto osservato in ordine al primo motivo, si muoverà dalla premessa secondo cui l'istituzione dei dazi provvisori, vale a dire l'adozione del regolamento, costituì la causa decisiva per il verificarsi del danno.
74. Secondo la giurisprudenza della Corte, modificata a seguito della sentenza dalla medesima pronunciata nella causa Bergaderm non è più rilevante se l'istituzione di dazi provvisori debba essere qualificata come atto normativo o amministrativo, vale a dire se l'atto sia di portata generale o riguardi una singola fattispecie.
75. L'attuale giurisprudenza attribuisce ora rilevanza al fatto se l'«istituzione in questione» disponga o meno «solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente». In caso affermativo, è sufficiente «la semplice trasgressione del diritto comunitario (...) per accertare l'esistenza di una violazione grave e manifesta» .
76. Sino ad oggi la Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sulla questione se la Commissione disponesse, nell'ambito della disposizione di cui all'art. 8, n. 10, del regolamento base, pertinente nella specie, di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto. Appare pertanto opportuno procedere anzitutto all'analisi della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado riguardante il margine di discrezionalità nella normativa antidumping.
77. Nessuno dei casi nei quali il Tribunale di primo grado o la Corte hanno disposto di un ampio margine di discrezionalità è paragonabile con la disposizione del regolamento base pertinente nel caso in esame . I procedimenti riguardavano sostanzialmente la valutazione degli interessi della Comunità , la determinazione del periodo di riferimento nell'accertamento di un danno , la determinazione del tipo di dazio , nonché l'accertamento del periodo di applicazione di dazi antidumping definitivi .
78. Neanche dalla sentenza nella causa Miwon , più volte menzionata nel corso del procedimento, emerge che le istituzioni della Comunità dispongano, in generale, di un ampio potere discrezionale, potere che viene constatato solo con riguardo ai seguenti elementi: mi riferisco alla questione se il settore interessato dell'industria comunitaria abbia subìto un danno e se questo sia imputabile alle importazioni oggetto di dumping, nonché alla questione se le importazioni provenienti da altri paesi abbiano contribuito al danno subìto dal settore considerato dell'industria comunitaria.
79. L'affermazione secondo cui le istituzioni della Comunità disporrebbero sempre, in questioni di dumping, di un ampio potere discrezionale si basa su un'inammissibile generalizzazione di pronunce della Corte e del Tribunale attinenti a determinate singole disposizioni e riguardanti, inoltre, prevalentemente i poteri del Consiglio e non della Commissione. Dalla pertinente giurisprudenza, vertente, sostanzialmente, sull'esame dei presupposti della proposizione del ricorso di annullamento, non può tanto meno desumersi un'affermazione generale con riguardo ai presupposti della responsabilità.
80. In ogni caso, non vi è giurisprudenza in ordine alla disposizione dell'art. 8, n. 10, del regolamento base applicabile nella specie. Tuttavia, anche qualora si intendesse ritenere che tale disposizione attribuisca potere discrezionale alla Commissione, tale conclusione non comporterebbe necessariamente l'applicazione dei restrittivi requisiti di responsabilità affermati dalla giurisprudenza tradizionale. Infatti, il requisito meno restrittivo della «semplice violazione del diritto comunitario» presuppone meramente un «margine di discrezionalità notevolmente ridotto».
81. Occorre pertanto esaminare, in prosieguo, se, nell'applicazione dell'art. 8, n. 10, del regolamento base, la Commissione disponesse di un siffatto ridotto potere discrezionale. A tal fine appare opportuno procedere ad un raffronto di tale disposizione con quelle precedentemente vigenti, vale a dire con l'art. 10, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3283, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea , nonché con l'art. 10, n. 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea . Così, nella disposizione vigente ed applicabile nella specie è stata inserita la locuzione «sulla base delle migliori informazioni disponibili». In tal modo, il potere discrezionale della Commissione con riguardo ai presupposti dell'istituzione di dazi provvisori è stato evidentemente ristretto.
82. Nel caso di specie si aggiunge poi la circostanza che la Commissione non avrebbe adoperato, secondo il Tribunale, con riguardo alle informazioni ad essa disponibili, la diligenza necessaria. In base alle informazioni ad essa disponibili, essa non avrebbe potuto ancora istituire i dazi, bensì avrebbe dovuto migliorare il suo bagaglio di informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale e della Corte , soprattutto in materia di dumping incombe alla Commissione un obbligo di accertamento.
83. In considerazione delle particolari circostanze del caso di specie si deve ritenere, a mio avviso, che la Commissione disponesse solamente di un «margine di discrezionalità considerevolmente ridotto», ai sensi della sentenza Bergaderm.
84. Il secondo motivo non può essere pertanto accolto.
C - Terzo motivo: il comportamento della Commissione con riguardo alla relazione dell'ottobre del 1997
85. Con il terzo motivo la Commissione fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, a suo parere, la relazione dell'ottobre del 1997 facesse presumere, ad una prima analisi, che la convenuta in secondo grado avesse rispettato i propri impegni e sarebbe conseguentemente pervenuto alla conclusione che la reazione della Commissione, consistente nel modificare la relazione, fosse sproporzionata e che la Commissione avesse compiuto un'irregolarità nella quale un'amministrazione normalmente accorta e diligente non sarebbe incorsa.
1. Argomenti delle parti
86. La Commissione osserva, anzitutto, che un'impresa che abbia effettuato vendite al di sotto del prezzo minimo disporrebbe sempre della possibilità di alterare i dati, introducendo valori negativi, al fine di far apparire, in definitiva, di aver rispettato l'impegno assunto. Conseguentemente, le indicazioni finali non dovrebbero essere valutate separatamente. Poiché la relazione dell'ottobre del 1997 non costituirebbe, quindi, prova del rispetto dell'impegno assunto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto là dove ha ritenuto sproporzionata la modifica apportata alla relazione stessa. I punti 82 e 91 della sentenza impugnata conterrebbero pertanto presunzioni giuridicamente erronee.
87. Un ulteriore errore di diritto consisterebbe nel fatto che il Tribunale non avrebbe verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, n. 10, del regolamento base. Il fatto che la Commissione abbia accettato un impegno non implicherebbe che essa debba confidare ciecamente nei dati forniti dall'esportatore. Tale disposizione non contemplerebbe, inoltre, un diritto d'audizione dell'esportatore.
88. Il Tribunale avrebbe dovuto poi accertare l'onere della prova con riguardo al rispetto dell'impegno. In tal senso, non incomberebbe alla Commissione dimostrare il mancato rispetto dell'impegno, bensì dovrebbe essere l'esportatore a dover provare di averlo mantenuto.
89. La Fresh Marine sostiene che l'argomento dedotto dalla Commissione in ordine alla valutazione dei dati conclusivi operata dal Tribunale sarebbe irricevibile, in quanto riguarderebbe valutazioni di fatti.
90. In subordine, la Fresh Marine fa valere che il Tribunale non avrebbe attribuito valore autonomo alle indicazioni finali contenute nella relazione. Così, al punto 76 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe stabilito la sussistenza di un nesso tra il contenuto della relazione e le indicazioni finali.
91. Giustamente il Tribunale sarebbe pervenuto alla conclusione che la Commissione non aveva valutato le indicazioni con la necessaria diligenza e che questa non disponeva, pertanto, delle informazioni necessarie, ai sensi dell'art. 8, n. 10, del regolamento base.
92. Anche qualora dovesse risultare che le indicazioni finali non dovevano essere intese nel senso che la Fresh Marine aveva rispettato l'impegno, ciò nulla toglierebbe al fatto che la Commissione abbia modificato l'impegno, senza informare, né sentire la detta società.
93. Il potere discrezionale attribuito alla Commissione, ex art. 8, n. 3, del regolamento base, di accettare ovvero rifiutare un impegno non potrebbe essere inteso nel senso che sia consentito procedere unilateralmente a modificazioni di una relazione e ritenere, sulla scorta della relazione così modificata, che l'impegno non sia stato rispettato.
94. La Fresh Marine sottolinea che, anteriormente all'introduzione dei dazi provvisori, la Commissione non avrebbe mai richiesto la prova del rispetto dell'impegno. Conseguentemente, la Fresh Marine non avrebbe nemmeno potuto sapere che la relazione dell'ottobre del 1997 potesse indurre la Commissione a presumere che l'impegno non fosse stato mantenuto.
2. Analisi
95. In considerazione della tesi qui sostenuta, secondo cui il fatto generatore, sul piano causale, consisterebbe nell'istituzione dei dazi provvisori e non nel comportamento amministrativo della Commissione, vale a dire nel comportamento tenuto con riguardo alla relazione del 1997, appare superfluo procedere all'esame del terzo motivo dedotto dalla Commissione, attinente alla valutazione da parte del Tribunale dell'operato amministrativo della Commissione stessa. Conseguentemente non si pone neanche la questione, sollevata dalla Fresh Marine, della ricevibilità dell'argomento della Commissione.
VI - Conclusione intermedia: sostituzione della motivazione
96. Come è emerso dall'analisi del primo motivo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il danno non è stato causato dall'illegittimo comportamento tenuto della Commissione con riguardo alla relazione del 1997, bensì dall'istituzione dei dazi provvisori . Conseguentemente, l'interpretazione operata dal Tribunale del requisito della causalità ai fini della sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità dev'essere considerata errata.
97. L'errore in cui è incorso il Tribunale non implica, peraltro, l'annullamento della sentenza impugnata, qualora il dispositivo risulti giusto alla luce di altri motivi di diritto. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte , qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto.
98. Ciò vale quanto alla conclusione cui sono pervenuto in esito all'esame del secondo motivo di ricorso. In tal senso, si è rilevato che il fatto che la Commissione sia incorsa in una semplice violazione di norme giuridiche nell'emanazione del regolamento n. 2529/97, istitutivo di dazi provvisori, è sufficiente per far sorgere la responsabilità .
99. Come emerge dalle considerazioni svolte dal Tribunale - corrette sotto tale profilo - con riguardo all'irregolarità amministrativa della Commissione, contenute in particolare al punto 91 della sentenza impugnata, la relazione dell'ottobre 1997 faceva supporre che la Fresh Marine avesse mantenuto il proprio impegno.
100. L'istituzione di dazi provvisori presuppone, tuttavia, ai sensi dell'art. 8, n. 10, del regolamento base, che «vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato».
101. A ciò si aggiunge che la Commissione non ha neanche adottato la propria decisione «sulla base delle migliori informazioni disponibili», ai sensi dell'art. 8, n. 10, del regolamento base. Infatti, proprio i dubbi che la Commissione riconosce di aver avuto con riguardo alla relazione dell'ottobre del 1997 ad essa presentata, unitamente alla possibilità - ammessa dalla Commissione stessa all'udienza - che tali punti oscuri avrebbero potuto essere eventualmente chiariti avviando contatti con la Fresh Marine, dimostrano che la relazione, isolatamente considerata, non poteva essere considerata quale la migliore informazione disponibile.
102. La Commissione, avendo istituito i dazi provvisori senza che ricorressero tutti i requisiti dettati dall'art. 8, n. 10, del regolamento base, è pertanto incorsa in un errore di diritto. Sussiste, in tal modo, la «violazione di semplice norme giuridiche» che, in presenza di un margine di discrezionalità notevolmente ridotto, costituisce uno dei presupposti perché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
VII - In ordine al quarto e quinto motivo di ricorso
A - Quarto motivo: contenimento del danno
103. Con il quarto motivo la Commissione censura la sentenza del Tribunale, nella parte in cui quest'ultimo avrebbe dichiarato che la convenuta in secondo grado, vale a dire la Fresh Marine, avrebbe adoperato la diligenza necessaria al fine di contenere il danno subìto.
1. Tesi delle parti
104. La Commissione ritiene che il Tribunale avrebbe ignorato l'onore della prova stabilito nell'art. 8, n. 10, del regolamento base, in quanto ogni esportatore dovrebbe considerare la possibilità dell'istituzione di dazi quando la relazione lasci supporre che l'impegno non sia stato mantenuto. Inoltre, la Commissione avrebbe disposto di informazioni «migliori», dalle quali sarebbe risultato il mancato rispetto dell'impegno.
105. La Commissione censura inoltre il fatto che il Tribunale abbia dichiarato, pur in assenza di garanzia bancaria, che la Fresh Marine aveva ottemperato il proprio obbligo di contenere il danno.
106. Secondo la Commissione, la motivazione esposta al punto 124 della sentenza impugnata, secondo cui la Fresh Marine, ove avesse deciso di proseguire le proprie esportazioni, si sarebbe esposta al rischio di dover sopportare da sola l'onere di tali dazi nel caso in cui essi fossero stati definitivamente incamerati, si porrebbe in contrasto con altri passi della sentenza. Ammesso che il comportamento generatore della responsabilità della Commissione sia consistito nell'unilaterale modificazione della relazione, il Tribunale non spiegherebbe come possa poi giungere alla conclusione secondo cui i dazi provvisori avrebbero potuto tramutarsi in dazi definitivi. La Fresh Marine avrebbe saputo di poter fornire chiarimenti in merito ai dati della relazione e che, in tal caso, ai sensi dell'art. 10, n. 3, i dazi provvisori non sarebbero stati confermati.
107. A parere della Fresh Marine, il quarto motivo di ricorso, vertente sull'obbligo di limitare il danno, riguarderebbe unicamente questioni di fatto, ed esso sarebbe, quindi, irricevibile. La Fresh Marine deduce, in subordine, che la Commissione avrebbe dovuto spiegare per quale motivo riteneva necessario istituire dazi provvisori pur ritenendo evidente che non sarebbero stati poi definitivamente incamerati. In secondo luogo, la Commissione dimenticherebbe che la decisione di incamerare i dazi spetterebbe al Consiglio. In terzo luogo, essa non considererebbe che, anche qualora la Fresh Marine avesse dichiarato i valori di segno negativo, il Consiglio avrebbe ciononostante incamerato i dazi. La Commissione si sarebbe inoltre rifiutata di assicurare che i dazi non sarebbero stati incamerati.
2. Analisi
a) Ricevibilità
108. Occorre anzitutto esaminare l'eccezione sollevata dalla Fresh Marine, secondo cui il quarto motivo verterebbe su questioni di fatto e sarebbe, quindi, irricevibile.
109. Come risulta da un rapido sguardo agli argomenti addotti dalla Commissione, il quarto motivo mira in sostanza a censurare la valutazione giuridica da parte del Tribunale dell'obbligo di limitare il danno. Ciò riguarda la ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 8, n. 10, del regolamento base e costituisce in tale misura una questione giuridica.
110. Quanto agli argomenti dedotti dalla Commissione in ordine alla motivazione esposta al punto 124 della sentenza impugnata, si deve invece rilevare che tali argomenti si riferiscono alla valutazione del rischio per la Fresh Marine che i dazi venissero definitivamente incamerati qualora essa avesse continuato ad esportare nella Comunità successivamente all'istituzione dei dazi provvisori. In tal modo viene però, sostanzialmente, censurata la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, ragion per cui il motivo, sotto tale profilo, è irricevibile.
b) Fondatezza
111. Occorre esaminare, in limine, l'argomento dedotto dalla Commissione in merito all'onere della prova ai sensi dell'art. 8, n. 10, del regolamento base. Tale disposizione disciplina i presupposti dell'istituzione di un dazio provvisorio. Eventuali questioni relative alla prova nell'ambito dell'art. 8, n. 10, del regolamento base possono quindi riferirsi solamente a tali presupposti.
112. Dall'art. 8, n. 10, del regolamento base si può solamente desumere che la Commissione è tenuta a dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'istituzione di dazi provvisori. La Commissione affronta tuttavia la problematica relativa alla prova nel contesto dell'obbligo di limitare il danno, obbligo con riguardo al quale la disposizione richiamata dalla Commissione nulla dispone.
113. Anche per quanto attiene il contenimento del danno vale il principio processuale secondo cui la parte che effettui un'affermazione deve anche fornirne la prova. Orbene, se la Commissione censura l'erronea valutazione della questione del contenimento del danno compiuta dal Tribunale, non si deve dimenticare che è la Commissione la quale, in quanto autrice del danno, deve dimostrare che la parte lesa, vale a dire la Fresh Marine, sia venuta meno al proprio obbligo di limitare il danno, prova che la Commissione non è peraltro riuscita a fornire.
114. Il Tribunale, laddove, al punto 124 della sentenza impugnata, si è basato sul rilievo secondo cui ulteriori esportazioni nella Comunità sarebbero risultate insostenibili per la Fresh Marine, ha applicato un criterio, vale a dire il criterio della ragionevolezza, criterio che, in considerazione degli ordinamenti degli Stati membri, deve essere ritenuto ammissibile. Sotto tale profilo, quindi, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto.
115. La valutazione della ragionevolezza nella specie per la parte lesa, vale a dire, sostanzialmente, del rischio commerciale, si sottrae, in quanto valutazione di fatti nel procedimento di impugnazione, alla competenza della Corte. La Corte non può pertanto verificare se il Tribunale sia incorso in errore nella valutazione dei fatti rilevanti sotto il profilo economico, in particolare per quanto riguarda la garanzia bancaria.
116. Il quarto motivo non può quindi essere accolto.
B - Quinto motivo di ricorso: violazione dei diritti della difesa
117. Con il quinto motivo la Commissione lamenta la violazione dei diritti della difesa.
1. Argomenti delle parti
118. La Commissione sostiene che il Tribunale non le avrebbe dato la possibilità di spiegare perché, senza apparente motivo, essa avrebbe atteso sino al 25 marzo 1998 prima di fornire certezza giuridica alla Fresh Marine, malgrado fosse già pervenuta - al più tardi il 30 gennaio 1998 - alla conclusione che la Fresh Marine avesse rispettato il suo impegno. Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che ricadesse in toto sulla Commissione la responsabilità per il lucro cessante dalla fine del mese di gennaio 1998 in poi.
119. La Commissione nega di aver erroneamente inteso le affermazioni del Tribunale e sostiene che, per mezzo di una semplice lettera, non avrebbe potuto fornire un'assicurazione formale giuridicamente valida quanto al fatto che i dazi provvisori sarebbero stati revocati e l'impegno ripristinato.
120. Secondo la Fresh Marine, la Commissione avrebbe erroneamente interpretato quanto affermato dal Tribunale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non avrebbe dichiarato che la Commissione avrebbe dovuto emanare e pubblicare il regolamento n. 651/98. Il Tribunale si sarebbe limitato a contestare alla Commissione di non aver fornito alla Fresh Marine, alla fine del mese di gennaio 1998, un'assicurazione formale, senza che a tal fine fosse necessario un regolamento. Invece di fornire alla Fresh Marine un'assicurazione formale, nella propria lettera del 2 febbraio la Commissione avrebbe reiterato i propri dubbi in merito ai dazi.
2. Analisi
121. Occorre anzitutto sottolineare che la Commissione ha affrontato nel proprio ricorso avverso la sentenza del Tribunale, nel capitolo intitolato «diritti della difesa», una serie di aspetti che, attentamente considerati, riguardano l'interpretazione del regolamento base, in particolare la valutazione del regolamento n. 651/98 e della lettera 2 febbraio 1998 nonché - in generale - la rilevanza giuridica di semplici lettere.
122. La questione se un'assicurazione giuridicamente valida possa essere fornita solo mediante un regolamento costituisce una questione che la Corte può conoscere, in linea di massima, nel giudizio di impugnazione, ma ciò che la Commissione censura - quantomeno nel proprio ricorso avverso la sentenza del Tribunale - è la mancata audizione con riguardo alla responsabilità relativa ad un determinato periodo, in particolare l'attesa «senza apparente motivo» accertata dal Tribunale. Sotto tale profilo, la Commissione censura nel proprio ricorso semplicemente la violazione di diritti procedurali e non l'erronea valutazione della responsabilità da parte del Tribunale. La pretesa violazione dei diritti della difesa riguarda, sostanzialmente, il ritardo nel ripristino dell'impegno.
123. Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, tanto nella fase scritta quanto in quella orale, la Commissione ha avuto più volte occasione di esprimersi in merito all'«issue» - come dalla medesima definito -, vale a dire in merito alla rilevanza giuridica delle date e dei periodi nonché al pericolo di una ripartizione della responsabilità. La stessa considerazione vale anche per la rilevanza giuridica di semplici lettere.
124. La Commissione, sostenendo che il Tribunale non le avrebbe dato modo di esprimersi sugli aspetti della responsabilità da essa sollevati, disconosce la natura delle azioni risarcitorie. Infatti, in tali azioni l'autore del danno deve sempre tener presente la possibilità di una ripartizione della responsabilità. I fatti, alla luce dei quali il Tribunale ha ritenuto di ripartire la responsabilità in base ai periodi e ad una determinata percentuale, erano noti alla Commissione. L'istituzione ha pertanto avuto la possibilità di esprimersi sui fatti rilevanti ai fini del giudizio.
125. I diritti della difesa non comprendono, però, che il Tribunale debba concedere alla Commissione anche la possibilità di esprimersi in merito alle conclusioni che il Tribunale stesso trarrà o abbia già tratto dall'esame dei fatti.
126. La Commissione, sostenendo nel ricorso che la sentenza le irroga una pena, disconosce la natura giuridica delle pene nel diritto comunitario. Infatti, anche a voler ritenere che la disciplina comunitaria del risarcimento del danno conosca i «punitive damages», un semplice sguardo all'importo del risarcimento evidenzia come esso non possa essere qualificato come pena.
127. I requisiti fondamentali relativi alla garanzia dei diritti della difesa risultano dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (CEDU), nonché dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte europea per i diritti dell'Uomo .
128. Tra i requisiti di un giudizio equo figura la struttura contraddittoria del procedimento, nonché la parità degli strumenti a disposizione delle parti. In ossequio a tali principi, a colui che sia parte di un procedimento penale o civile deve essere data la possibilità di prendere conoscenza e di discutere tutte le memorie e le osservazioni che siano state presentate dinanzi al giudice o depositate presso di esso ai fini della decisione, e lo stesso deve potere, inoltre, esporre la propria posizione dinanzi al giudice in circostanze tali da non costituire, sostanzialmente, uno svantaggio rispetto alla controparte . Determinante, a tal riguardo, è se la parte, in considerazione delle circostanze della specie, abbia potuto svolgere efficacemente la propria difesa .
129. Applicando tale criterio al procedimento svoltosi nella specie dinanzi al Tribunale, emerge che quest'ultimo ha garantito i diritti della difesa della Commissione, la quale ha infatti avuto sufficienti possibilità di esprimersi in merito alla questione («issue») da essa sollevata.
130. Il quinto motivo non può quindi essere accolto ed il ricorso deve essere pertanto respinto in toto.
VIII - In ordine al ricorso incidentale ed alla domanda relativa agli interessi
1. Argomenti delle parti
131. Con il ricorso incidentale la Fresh Marine sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto, ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, che la Fresh Marine stessa, omettendo di accludere spontaneamente alla propria relazione dell'ottobre del 1997 chiarimenti circa i valori di segno negativo, avrebbe commesso un'irregolarità di pari rilevanza rispetto a quella compiuta dalla Commissione con conseguente corresponsabilità al 50 per cento nella causazione del danno verificatosi fra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998. Il Tribunale, avendo accertato un'irregolarità a carico della Commissione senza peraltro trarne le necessarie conseguenze, sarebbe incorso in errore.
132. A sostegno di tale affermazione la Fresh Marine deduce che il fatto di non aver fornito spiegazioni non si porrebbe in rapporto di causalità con il danno. Responsabili del danno sarebbero piuttosto i servizi della Commissione che avrebbero spontaneamente proceduto ad un'unilaterale modifica della relazione, cancellando talune indicazioni e venendo meno al loro obbligo, ex art. 18, n. 4, del regolamento base, di informarne la Fresh Marine in merito.
133. La Commissione sostiene che l'art. 18, n. 4, del regolamento non sarebbe assolutamente applicabile nella specie, poiché la Commissione non avrebbe respinto la relazione dell'ottobre del 1997. Il ricorso incidentale sarebbe pertanto irricevibile, in quanto detta disposizione non sarebbe stata richiamata né nel procedimento dinanzi alla Corte, né nella sentenza impugnata.
134. La Commissione afferma, inoltre, che la Fresh Marine si sarebbe basata su premesse di fatto inammissibili, in quanto il Tribunale avrebbe accertato, al punto 89 della sentenza impugnata, il significato ambiguo dei valori, qualificando, al successivo punto 91, il comportamento della Fresh Marine nel senso che esso avrebbe potuto ingenerato «confusione». Il Tribunale non si sarebbe peraltro richiamato ad alcun obbligo d'informazione a carico della Commissione, né avrebbe rilevato alcuna violazione del regolamento base.
135. La Commissione ritiene inoltre irricevibile la domanda diretta al riconoscimento degli interessi, atteso che la Fresh Marine non addebiterebbe al Tribunale alcun errore di diritto al riguardo. In subordine, la Commissione sostiene che quantomeno le spese del procedimento dovrebbero restarne escluse.
2. Analisi del ricorso incidentale
a) Ricevibilità
136. Quanto all'eccezione sollevata dalla Commissione avverso la ricevibilità dell'argomento dedotto dalla Fresh Marine con riguardo all'art. 18, n. 4, del regolamento base, si deve rilevare che la circostanza che il Tribunale non abbia citato tale disposizione nella sentenza impugnata non è causa di irricevibilità. Con tale argomento, infatti, la Fresh Marine censura chiaramente proprio la mancata applicazione della detta disposizione da parte del Tribunale, facendo quindi valere un errore di diritto.
b) Fondatezza
137. E' invece corretta la tesi della Commissione secondo cui l'art. 18, n. 4, del regolamento base non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, atteso che tale disposizione riguarderebbe aspetti diversi dal procedimento antidumping.
138. La questione se la Commissione abbia rispettato o meno l'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'art. 18, n. 4, del regolamento base non deve essere pertanto esaminata nell'ambito del presente ricorso.
139. La Fresh Marine censura, sostanzialmente, la valutazione compiuta dal Tribunale quanto alla causalità del proprio comportamento rispetto al verificarsi del danno. A tale riguardo occorre sottolineare che la Fresh Marine non contesta gli accertamenti operati dal Tribunale, secondo cui la relazione dell'ottobre del 1997 non avrebbe contenuto spiegazioni.
140. Se il Tribunale ha ritenuto, alla luce della circostanza che entrambe le parti avevano commesso «un'irregolarità, di pari rilevanza», di ripartire il danno, ciò corrisponde solo al principio della ripartizione del danno in caso di corresponsabilità, principio accolto anche dalla giurisprudenza della Corte, ai sensi del quale la Comunità può essere tenuta, in via di principio, a risarcire il danno subìto da un'impresa, ma la responsabilità, ad esempio della Commissione, può essere attenuata in considerazione della condotta dell'impresa lesa. Qualora sussista un corresponsabilità della parte lesa, come correttamente acclarato dal Tribunale nel caso in esame, il giudice comunitario, nella specie la Corte, può decidere di ripartire in una determinata misura la responsabilità del danno tra le due parti, vale a dire la Fresh Marine e la Commissione .
141. La fattispecie in esame verte sul concorso di colpa sotto forma di corresponsabilità con riguardo al verificarsi del danno, e non sotto forma di limitazione del danno.
142. Atteso che il danno subìto dalla Fresh Marine non è totalmente imputabile alla Commissione, la ripartizione ed il quantum del concorso di colpa stabiliti dal Tribunale non appaiono pertanto, in linea di principio, errati. Quanto alla ripartizione in parti uguali, essa non appare contestabile, quando tale ripartizione corrisponde alle circostanze della specie, in particolare al concorso causale.
143. Avverso l'affermazione del Tribunale, secondo cui la condotta della Fresh Marine costituirebbe un'irregolarità di pari rilevanza rispetto a quella della Commissione, la Fresh Marine stessa non ha dedotto alcun argomento inteso a contestare il ragionamento del Tribunale. La domanda proposta con il ricorso incidentale deve essere conseguentemente respinta.
3. Analisi della domanda relativa agli interessi
144. La Fresh Marine chiede, inoltre, la condanna della Commissione al pagamento di interessi, in ragione dell'8% annuo a decorrere dalla pronuncia della sentenza impugnata, calcolati sull'importo di NOK 577 000 e delle spese processuali.
145. Secondo la giurisprudenza della Corte , la domanda relativa agli interessi, la quale, del resto, riguarda del pari la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE, è, in via di principio, ricevibile. Ciò corrisponde al principio «della completa reintegrazione del patrimonio danneggiato» .
146. Come tuttavia osservato dalla Commissione, nella specie la domanda relativa agli interessi non sarebbe ricevibile, in quanto non risponderebbe ai requisiti dettati dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, a termini del quale devono essere indicati le disposizioni o i principi di diritto comunitario che sarebbero stati violati dal Tribunale .
147. E' pur vero che, secondo la giurisprudenza della Corte , è risarcibile anche il danno dovuto alla svalutazione monetaria; tuttavia, la domanda della Fresh Marine non contiene alcuna motivazione al riguardo.
148. Alla luce di tutte le suesposte osservazioni, deve essere respinto sia il ricorso incidentale sia la domanda relativa agli interessi.
IX - Sulle spese
149. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile ex art. 118 al procedimento di impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Considerato che tanto il ricorso della Commissione quanto il ricorso incidentale della Fresh Marine devono essere respinti, ognuna delle parti sopporterà le proprie spese.
X - Conclusione
150. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di
- respingere il ricorso, nonché il ricorso incidentale;
- dichiarare compensate le spese.
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