CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 18 aprile 2002 ( 1 )
1.
Con ordinanza del 15 dicembre 2000 il Tribunal d'instance di Vienne (Francia) ha chiesto alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, se la direttiva 93/13/CEE ( 2 ) si oppone ad una disposizione nazionale che fissa un termine di decadenza di due anni per l'esame da parte del giudice nazionale, d'ufficio o a seguito di un'eccezione dei consumatore convenuto in giudizio, del carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto standard stipulato tra un professionista ed un consumatore ( 3 ).
I — Quadro giuridico
A — Le pertinenti disposizioni comunitarie
2.
A norma dell'art. 1 della direttiva
«1.
La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
2.
Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
3.
L'art. 2 della direttiva prevede che:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
“clausole abusive”: le clausole di un contratto quali sono definite all'articolo 3;
b)
“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
e)
“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».
4.
L'art. 3 della direttiva dispone che:
«1.
Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2.
Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.
(...)
3.
L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
5.
A norma dell'art. 4 della direttiva:
«1.
Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2.
La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
6.
L'art. 5 della direttiva dispone che:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore (...) ».
7.
In forza dell'art. 6, n. 1, della direttiva:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincol[i]no il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
8.
L'art. 7, n. 1, della direttiva dispone che:
«Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori ».
9.
L'art. 8 della direttiva prevede che:
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».
10.
Conformemente all'art. 3, n. 3, l'allegato della direttiva contiene un elenco indicativo di clausole che possono essere dichiarate abusive. Tra queste figurano quelle che hanno per oggetto o per effetto di «constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto» [lett. i)].
B — Le pertinenti disposizioni nazionali
11.
Nell'ordinamento francese le disposizioni sulle clausole abusive sono oggetto del capitolo II “Clauses abusives” (Clausole abusive), titolo III (“Conditions générales des contrats”) (Condizioni generali dei contratti), del libro I (“Information des consommateurs et formations des contrats”) (Informazione dei consumatori e formazione dei contratti) del code de la consommation (codice delle leggi a protezione del consumatore; in prosieguo: il «codice»). Tra esse figura l'art. L. 132-1, come modificato dalla legge n. 95-96 del 1° febbraio 1995 di attuazione della direttiva, il quale è inserito nella sezione I («Protections des consommateurs contre les clauses abusives») (Protezione dei consumatori contro le clausole abusive) del citato capitolo II. Tale disposizione definisce la nozione di clausole abusive conformemente alla direttiva e in allegato ne contiene un elenco esemplificativo identico a quello che appare nell'allegato della direttiva stessa. Essa precisa altresì che le clausole in parola devono considerarsi come non scritte, il che significa, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, che sono nulle. Al pari della direttiva, l'art. L. 132-1 non indica termini di prescrizione per eventuali azioni di nullità; tuttavia, conformemente alle regole generali del diritto dei contratti, azioni siffatte possono essere promosse entro cinque anni ( 4 ). Per contro, l'eccezione di nullità è imprescrittibile ( 5 ) in altri termini, il consumatore può sempre eccepire il carattere abusivo di una clausola che un professionista invocasse in un giudizio nei suoi confronti.
12.
Il codice in questione contiene altresì una distinta e specifica disciplina per i contratti di credito al consumo. Oggetto del capitolo I («Crédit à la consommation») (Credito al consumo) titolo I («Crédit») (Credito), del libro III, («Endettement») (Indebitamento), essa riprende in gran parte le previsioni della legge n. 78-22 del 10 gennaio 1978«relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit» (legge relativa all'informazione e alla protezione dei consumatori nel campo di determinate operazioni di credito, anche nota come «legge Scrivener»), destinata a limitare la gran massa di cause relative ai numerosissimi contratti di credito al consumo stipulati ogni anno. A tal fine, la legge Scrivener mira ad evitare di esaminare caso per caso la realtà e la genuinità del consenso delle parti di tali contratti, imponendo il ricorso a formule che consentono di assicurare una migliore informazione del consumatore e di semplificare il controllo giurisdizionale sulla regolarità dei contratti. In particolare, l'art. L. 311-13 del codice prevede che il documento contenente l'offerta al consumatore di un contratto di credito al consumo sia redatto in conformità dei modelli contrattuali standard fissati dal Comitato di regolamentazione bancaria, dopo aver consultato il Consiglio nazionale del consumo. Questi modelli contrattuali sono poi stati fissati con decreto ( 6 ) e sono ora contenuti in un allegato all'art. R. 311-6, primo capoverso, del codice, articolo che recita:
«L'offerta preliminare di prestito prevista all'art. L. 311-8 [ora art. L. 311-13] comporta le indicazioni che appaiono nel modello tipo che, tra quelli allegati al presente codice, corrisponde all'operazione di credito proposta» ( 7 ).
13.
Tra i modelli di contratto che figurano nell'allegato all'art. R. 311-6 del codice, il n. 5 concerne 1'«offerta preliminare di un'apertura di credito, utilizzabile in modo frazionato e dotata di carta di credito», cioè proprio il tipo di contratto di cui si discute nella presente causa e che si riferisce ad un'operazione di credito nota in Francia come «crédit permanent» (c.d. credito rotativo).
14.
II secondo capoverso del citato art. R. 311-6 del codice prevede poi che:
«Questo documento [cioè l'offerta preliminare di prestito] è presentato in modo chiaro e leggibile. Esso è redatto con caratteri la cui altezza non può essere inferiore a quella del corpo otto».
15.
Il giudice del rinvio non fa cenno alla disciplina appena descritta del credito al consumo. Esso ricorda, tuttavia, che in una raccomandazione del 17 dicembre 1991 (in prosieguo: la «raccomandazione») ( 8 ), adottata al fine di migliorare la chiarezza e comprensibilità dei contratti di credito al consumo, la commissione sulle clausole abusive — organo costituito presso il Ministero responsabile della protezione dei consumatori e incaricato di suggerire la soppressione o la modifica delle clausole abusive inserite in contratti standard ( 9 ) — ha suggerito, da un lato, che «l'insieme delle clausole contrattuali preceda le firme delle parti» (punto II) e, dall'altro, che «i documenti contrattuali siano stampati con caratteri la cui altezza non sia inferiore al corpo otto» (punto I-3), cioè, secondo il giudice del rinvio, con caratteri di stampa di un'altezza non inferiore a 3 mm ( 10 ).
16.
La disciplina dei contratti di credito al consumo fissa anche le specifiche conseguenze del mancato rispetto da parte del mutuante delle formalità, che ho appena indicato, previste in materia. In particolare l'art. L. 311-33 del codice dispone che:
«Il mutuante che concede un credito senza consegnare al mutuatario un'offerta preliminare che soddisfi le condizioni di cui agli artt. da L. 311-8 a L. 311-13 decade dal diritto agli interessi e il mutuatario è tenuto alla sola restituzione del capitale secondo lo scadenzario previsto (...)».
17.
L'art. L. 311-34 del codice prevede altresì che il mancato rispetto da parte del mutuante delle formalità prescritte agli artt. da L. 311-8 a L. 311-13 comporti il pagamento di un'ammenda di FRF 12 000.
18.
Ricordo poi che l'art. L. 311-37 del codice — cioè la disposizione cui si riferisce il quesito pregiudiziale e che si trova nella sezione VIII intitolata («Procedure») (Procedura) del citato capitolo I sul credito al consumo al quale appartengono gli articoli del codice che ho testé richiamato — nella versione in vigore all'epoca dei fatti oggetto del giudizio principale prevedeva che:
«Il tribunal d'instance è competente in materia di controversie sorte dall'applicazione del presente capitolo. Le azioni promosse innanzi ad esso devono essere avviate a pena di decadenza entro due anni dall'evento che vi ha dato origine (...)».
19.
Secondo la giurisprudenza francese citata dal giudice di rinvio, per la contestazione delle irregolarità formali di un contratto di credito al consumo il termine di due anni decorre dal giorno della stipulazione del contratto stesso; esso inoltre vale sia per la proposizione dell'azione sia per eventuali eccezioni ed è opponibile al giudice che rilevi d'ufficio tali irregolarità. Risulta, inoltre, che il termine in questione non è soggetto né a sospensione né a interruzione (ed. «délai prefix»).
20.
Devo infine rilevare che con l'art. 16, n. II-1, della legge 11 dicembre 2001, n. 2001-1168, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (legge recante misure urgenti di riforme a carattere economico e finanziario; in prosieguo: la «legge n. 2001-1168») ( 11 ), la seconda frase dell'art. L. 311-37 è stata integrata come segue, con effetto per i contratti conclusi dopo la promulgazione della legge stessa (v. art. 16, n. II-3):
«Le azioni per il pagamento promosse innanzi ad esso a seguito dell'inadempimento del mutuatario devono essere avviate a pena di decadenza entro due anni dall'evento che vi ha dato origine» ( 12 ).
21.
Nel corso dell'udienza innanzi alla Corte il governo francese ha precisato che l'art. 16, n. II-1, della legge n. 2001-1168 non è altro che una disposizione a carattere «interpretativo» ( 13 ) dell'art. L. 311-37, volta a specificare che il termine previsto da quest'ultimo non si applica alle azioni diverse da quella promossa dal mutuante in caso di inadempimento del mutuatario, in particolare a quelle che mirano a far constatare il carattere abusivo di determinate clausole.
22.
Sempre all'udienza è poi emerso che, posto che la maggior parte del contenzioso relativo ai contratti di credito al consumo riguarda appunto il mancato pagamento da parte del mutuatario, con le indicate modifiche il legislatore ha inteso limitare i rischi di un eccessivo indebitamento di quest'ultimo fissando un termine, che mi pare in sostanza decorrere non appena resti impagata una rata di rimborso, entro il quale il mutuante deve agire in giudizio per ottenere il rispetto del contratto.
II — Fatti e quesito pregiudiziale
23.
Con contratto del 26 gennaio 1998 Cofidis S.A., organismo di credito (in prosieguo: la «Cofidis»), ha concesso al sig. Jean-Louis Fredout un'apertura di credito, utilizzabile in modo frazionato e anche con carta di credito, rimborsabile con rate mensili e soggetta ad un tasso di interessi convenzionali del 15,48% per un saldo debitore inferiore a FRF 30000 e del 14,40% per l'eccedenza. Poiché alle scadenze previste il mutuatario non ha pagato alcune rate mensili, il 24 agosto 2000 la società mutuante ha promosso innanzi al Tribunal d'instance di Vienne un'azione per farlo condannare al pagamento di quanto dovuto. Il convenuto non si è costituito.
24.
Nell'esaminare il testo del contratto in questione, il giudice del rinvio ha rilevato d'ufficio che le clausole sugli interessi convenzionali e sulle penali in caso di mora (in prosieguo: le «clausole finanziarie») dovrebbero essere considerate abusive, e quindi nulle, in quanto «mancano di leggibilità» e sono collocate nel documento contrattuale (costituito di un unico foglio stampato retto-verso) in modo tale da non garantire che il sig. Fredout ne potesse prendere conoscenza. In effetti, sottolinea il Tribunal d'instance, per il contratto in questione Cofidis ha utilizzato un foglio stampato su entrambi i lati, nel quale la firma del mutuatario appare sul fronte del contratto e quindi, contrariamente a quanto previsto nella precitata raccomandazione del 17 dicembre 1991 ( 14 ), precede le clausole finanziarie che sono apposte sul retro. Tali clausole, inoltre, sarebbero stampate con un carattere tipografico di dimensione inferiore a quello minimo richiesto per garantirne la leggibilità; in più, sempre sul fronte del contratto, oltre a comparire a grandi caratteri il titolo «richiesta gratuita di disponibilità pecuniaria», atta secondo il Tribunal d'instance ad indurre in errore il consumatore, è precisato l'importo della «disponibilità pecuniaria» e quello delle rate mensili per il rimborso, ma non vi è alcuna indicazione circa il numero di queste rate e, quindi, del costo complessivo della somma messa a disposizione del consumatore.
25.
Il Tribunal d'instance ha quindi invitato la parte attrice a fornire chiarimenti sulle irregolarità che a suo avviso viziano il contratto. Secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, Cofidis ha osservato che, in forza dell'art. L. 311-37, applicabile a tutte le controversie in materia di contratti di credito di consumo, al tribunale è ormai precluso rilevare d'ufficio eventuali irregolarità in quanto relative a un contratto di credito al consumo stipulato oltre due anni prima dall'instaurazione del giudizio.
26.
Posto quindi che il termine previsto dall'art. L. 311-37 riguarda sia l'esercizio delle azioni sia le eventuali eccezioni volte a contestare l'irregolarità di contratti di credito al consumo — ed è opponibile al giudice che rilevi d'ufficio l'irregolarità di tali contratti — e che secondo la giurisprudenza francese ciò impedirebbe anche la constatazione delle nullità di diritto comune ( 15 ), il Tribunal d'instance ha ritenuto di non poter dichiarare la nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto di credito al consumo, quando il termine in questione sia decorso prima dell'introduzione della domanda giudiziale. In questa prospettiva, il giudice del rinvio nutre pertanto dubbi sulla conformità dell'art. L. 311-37 con la direttiva, tenuto conto, da un lato, delle previsioni dell'art. 6, n. 1, di quest'ultima e, dall'altro, del fatto che la lista di clausole abusive allegata alla direttiva comprende anche quelle che hanno ad oggetto di «constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto» [lett. i)]. In queste circostanze, il Tribunal d'instance di Vienne ha quindi ritenuto opportuno rivolgere alla Corte un quesito pregiudiziale, con il quale — dopo aver premesso che: «La tutela offerta dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, comporta che, nell'applicare le disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive a detta direttiva, il giudice nazionale le interpreti nei limiti del possibile alla luce della lettera e della finalità di quest'ultima» —, chiede se «tale esigenza d'interpretazione conforme del sistema di protezione dei consumatori di cui alla direttiva impone al giudice nazionale, adito da un professionista per la condanna al pagamento di un consumatore con il quale ha stipulato un contratto, di non applicare una disposizione procedurale nazionale di natura eccezionale, come quella prevista dall'art. L. 311-37 del code de la consommation [codice delle leggi a protezione del consumatore], nella misura in cui tale disposizione non consente al giudice nazionale di annullare su domanda del consumatore o d'ufficio ogni clausola abusiva che vizi il contratto qualora quest'ultimo sia stato stipulato oltre due anni prima dell'instaurazione del giudizio e consente in tal modo al professionista di avvalersi in giudizio di dette clausole e di fondarvi la propria iniziativa giudiziaria».
III — Sulla competenza della Corte
27.
Cofidis e il governo francese hanno messo in dubbio la pertinenza del quesito pregiudiziale e, quindi, la competenza della Corte a rispondervi. Conviene pertanto esaminare preliminarmente tale questione.
A — Sintesi degli argomenti delle parti
28.
Il governo francese sostiene, come Cofidis, che il Tribunal d'instance ha erroneamente ritenuto applicabile il termine previsto dall'art. L. 311-37 alla materia delle clausole abusive perché ha confuso la disciplina dei contratti di credito al consumo con il sistema di protezione del consumatore contro le clausole abusive. Diversamente, infatti, da quanto sembra suggerire il giudice del rinvio, l'art. L. 311-37, inserito nel libro III del codice, non ha niente a che vedere con la disciplina delle clausole abusive di cui al libro I del medesimo codice e quindi nulla autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso estendere all'esame del carattere abusivo di una clausola, sia pure inserita in un contratto di credito al consumo, il termine di decadenza di due anni ( 16 ). In casi come quello in esame resta invece fermo che l'azione e l'eccezione di nullità sono disciplinate dalle disposizioni di diritto comune in materia di prescrizione. D'altra parte, se per un verso il collegamento tra le due discipline ipotizzato dal giudice del rinvio non è stato avallato dalla Cour de cassation, che non si è ancora pronunciata al riguardo ( 17 ), per altro verso esso pare addirittura contraddetto dall'interpretazione autentica dell'art. L. 311-37 fornita recentemente dal legislatore francese ( 18 ), il quale, seppure con una novella successiva ai fatti oggetto del giudizio principale, ha precisato che il termine di due anni previsto da questa disposizione vale soltanto per le azioni promosse dal mutuante a seguito dell'eventuale inadempimento del mutuatario.
29.
Nello stesso ordine di idee si colloca Cofidis, che ricorda altresì che nell'ambito della disciplina dei contratti di credito al consumo la previsione di un termine speciale di due anni, in luogo di quello comune di cinque anni, riguarda la sola contestazione delle irregolarità formali del documento rispetto al modello regolamentare. Detto termine risponde ad evidenti ragioni di certezza giuridica e costituisce la contropartita di una disciplina assai pervasiva; nel prevedere tale termine, cioè, il legislatore ha inteso evitare che il mutuatario possa avvalersi indefinitamente del credito accordatogli riservandosi di aspettare di averne fatto uso per poi lamentarsi di essere stato vittima di un'irregolarità formale commessa al momento dell'offerta. Ciò posto, in un caso come quello di specie di un contratto stipulato oltre due anni prima, in modo conforme al modello n. 5 di cui all'art. R. 311-6 del codice ( 19 ), il Tribunal d'instance non avrebbe potuto procedere all'esame della regolarità del contratto, essendo trascorso il termine di due anni previsto dall'art. L. 311-37. Invece, il giudice del rinvio ha riqualificato come «abusive» le clausole finanziarie del contratto in considerazione delle irregolarità formali che a suo avviso lo viziano, per poter poi giustificare l'applicazione della disciplina sulle clausole abusive e conseguentemente eccepire che la brevità del termine di decadenza previsto al riguardo contrasterebbe con la direttiva.
30.
Ma il ragionamento di Cofidis non si ferma a queste obiezioni di tipo sistematico; essa aggiunge che il quesito pregiudiziale non ha alcuna pertinenza con il caso oggetto del giudizio principale anche sotto altri due profili, e segnatamente perchè nella specie non vi sarebbero né clausole abusive nel senso dell'art. 3 della direttiva, né irregolarità formali in violazione della disciplina francese sui contratti di credito al consumo.
31.
Sul primo punto la società attrice sostiene che le clausole ritenute abusive dal Tribunal d'instance, cioè le clausole finanziarie, sfuggono all'ambito d'applicazione della direttiva. Come ho già ricordato, in virtù dell'art. 4, n. 2, della direttiva stessa «la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile». Ora, secondo Cofidis, in un contratto di credito al consumo le clausole che fissano il costo dell'apertura di credito concessa al consumatore costituiscono appunto l'«oggetto principale» del contratto; nel caso di specie, poi, esse devono ritenersi «formulate in modo chiaro e comprensibile». Inoltre, l'art. 1, n. 2, della direttiva prevede che «le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (...) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». Anche se fossero poco chiare, quindi, le clausole in questione sfuggirebbero comunque alla direttiva, poiché il contratto sottoscritto dal sig. Fredout riproduce puntualmente il modello n. 5 predisposto dal legislatore. Ciò sebbene l'ordinanza di rinvio ometta di fare riferimento a tale origine legale del modello utilizzato dalle clausole in parola e tenti invece di ricollegarle alla raccomandazione di cui si è detto sopra ( 20 ), in modo da ancorarle non ad un modello contrattuale fissato per legge, ma ad un atto privo di valore normativo ( 21 ).
32.
Per quanto riguarda poi le asserite irregolarità formali delle clausole, Cofidis sostiene che, anche sulla base della giurisprudenza nazionale ( 22 ), il contratto standard da essa utilizzato con il sig. Fredout ne è privo e sottolinea comunque che il giudice del rinvio non ha affatto indicato quale disposizione specifica della legge Scrivener sia stata violata. Ad ogni modo, per quanto concerne l'obiezione secondo cui la firma del mutuatario precede, anziché seguire, le clausole finanziarie apposte sul retro del contratto, Cofidis fa notare come immediatamente sopra quella firma figuri la seguente dichiarazione: «dopo averne preso conoscenza, [il mutuatario] dichiara di aderire a tutte le condizioni apposte sul fronte e sul retro» del contratto.
B — Valutazione
33.
Come si è visto, Cofidis e il governo francese sostengono che la direttiva 93/13 non ha alcuna relazione con l'oggetto della causa principale perché, da un lato, le clausole finanziarie del contratto stipulato con il sig. Fredout non sarebbero né abusive né poco chiare, dall'altro, il termine di decadenza di cui all'art. L. 311-37 non si applicherebbe alle controversie relative alle clausole oggetto della direttiva. La Corte non sarebbe quindi competente a pronunciarsi sulla questione sollevata.
34.
In proposito, devo peraltro ricordare che, secondo una giurisprudenza costante evocata dallo stesso governo francese come dalla Commissione, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, «spetta unicamente ai giudici nazionali, che sono chiamati a risolvere la controversia e devono assumere la responsabilità del-l'emananda decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto da parte di quest'ultima di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale» ( 23 ).
35.
Mi pare tuttavia che nella specie quest'ultima ipotesi non ricorra, dato che, a mio avviso la risposta della Corte al quesito non sarebbe in nessun caso, manifestamente irrilevante per la decisione del giudizio a quo. Non lo sarebbe, ovviamente, se la Corte dovesse stabilire che la fattispecie oggetto del giudizio principale rientra nel campo d'applicazione della direttiva, ma non lo sarebbe neppure nell'opposta ipotesi, perché anche per arrivare a tale conclusione la Corte dovrà necessariamente aver valutato la portata della direttiva e quindi, a questo fine, affermato la propria competenza a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale.
36.
Ritengo pertanto che la Corte sia competente a rispondere al quesito pregiudiziale oggetto del presente procedimento.
IV — Sul quesito pregiudiziale
A — Applicabilità della direttiva
37.
Se, come ho appena detto, la questione dell'applicabilità della direttiva nel caso di specie non rileva dal punto di vista della competenza della Corte a pronunciarsi sul quesito che le viene sottoposto, mi sembra tuttavia che essa rilevi dal punto di vista della risposta sul merito del quesito stesso, anzi che, sia addirittura preliminare a tale risposta. Se invero dovesse risultare che la direttiva non è applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio principale, verrebbe meno il presupposto stesso del quesito e non vi sarebbe quindi ragione di rispondervi, salvo appunto voler rendere una pronuncia priva di relazione con l'effettività e l'oggetto della controversia nella causa principale.
38.
Ciò posto, ricordo che la questione in esame è stata sollevata in base al presupposto che le clausole finanziarie del contratto di credito stipulato tra Cofidis ed il sig. Fredout siano «abusive» nel senso della direttiva. Da ciò il richiamo a quest'ultima per contestare la compatibilità con essa del termine breve di decadenza previsto dall'art. L. 311-37 in relazione ai contratti di credito al consumo, perché — si assume — tale termine precluderebbe la possibilità di un'effettiva tutela contro tali clausole.
39.
Conviene quindi chiedersi anzitutto se nella specie si sia davvero in presenza di clausole abusive, dato che, se così non fosse, la direttiva non sarebbe per nulla applicabile e, quindi, non potrebbe essere invocata per contestare l'applicazione del termine di cui all'art. L. 311-37. Non diversamente, del resto, ha agito la Corte nella sentenza Ocèano Grupo Editorial allorché, prima di passare all'esame nel merito di un quesito pregiudiziale, anch'esso vertente sulla direttiva oggi in questione, ha anzitutto verificato, in via incidentale, se la clausola controversa nel giudizio principale potesse effettivamente qualificarsi come abusiva a norma della direttiva stessa e se, quindi, quest'ultima fosse applicabile ( 24 ).
40.
Ora, a me pare che la risposta alla questione appena prospettata debba essere negativa. In effetti, dagli atti di causa non risulta in alcun modo che, fissando il tasso degli interessi convenzionali e di quelli di mora e prevedendo una penale nell'eventualità del mancato rimborso delle somme dovute, le clausole finanziarie in questione siano tali da determinare, a danno del consumatore ed in contrasto con il requisito della buona fede, «un significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti nel senso di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva ( 25 ). Aggiungo che dette clausole non corrispondono neppure ad uno degli esempi di clausole abusive di cui all'allegato della direttiva ( 26 ), a differenza di quanto accadeva nella causa Ocèano Grupo Editorial ( 27 ). Ma soprattutto devo sottolineare che le clausole finanziarie costituiscono «l'oggetto principale» di un contratto di credito e che in tal caso, per effetto dell'art. 4, n. 2, della direttiva, la valutazione del loro carattere abusivo è esclusa qualora esse «siano formulate in modo chiaro e comprensibile», come avviene per l'appunto nella specie.
41.
È ben vero che, come ho sopra ricordato, il Tribunal d'instance ritiene che il modo in cui è stampato il contratto in esame e il fatto che la firma del consumatore preceda le clausole finanziarie rendano il contratto e quelle clausole poco chiari o comunque non garantiscano che il consumatore abbia potuto avere piena conoscenza di queste ultime. Osservo però che nella specie, come emerge dallo stesso provvedimento di rinvio, non vi è alcun dubbio sul significato da attribuire alle clausole finanziarie, dato che, ripeto, esse si limitano a fissare tassi di interesse ed una penale e non vi è (né è stata prospettata dalle parti o dal giudice) alcuna incertezza circa l'entità degli stessi ( 28 ). Rilevo inoltre che dall'esemplare del contratto allegato alla memoria di Cofidis emerge che l'attenzione del mutuatario è attirata, al momento della sottoscrizione, su tutte le condizioni poste sul fronte e sul retro del contratto stesso e che le clausole relative al costo totale del credito, figuranti sul retro del contratto, sono evidenziate in carattere grassetto. In tali condizioni, per escludere che il consumatore possa aver avuto conoscenza effettiva delle clausole in questione, non mi sembra sufficiente eccepire che queste erano poco leggibili perché non stampate in «corpo otto», anche perché, come risulta dal fascicolo di causa, la stessa giurisprudenza francese non è univoca circa la dimensione che deve avere il corrispondente carattere tipografico ( 29 ).
42.
Devo inoltre ricordare che, se, come sostiene Cofidis senza essere smentita, il contratto in questione e, più particolarmente, le sue clausole finanziarie corrispondono ad uno dei modelli contrattuali fissati dal legislatore francese, a maggior ragione la direttiva non sarebbe applicabile, dato che il suo art. 1, n. 2, dispone che «le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (...) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
43.
Ciò chiarito, e pur riconoscendo che non spetta alla Corte stabilire se il termine di decadenza di due anni di cui all'art. L. 311-37 riguardi anche la constatazione del carattere abusivo di clausole inserite in contratti standard, ritengo che l'inesistenza nella specie di clausole abusive debba indurre a concludere che la fattispecie oggetto del giudizio principale sfugge al campo d'applicazione della direttiva.
44.
Ne consegue, a mio avviso, che la Corte dovrebbe limitarsi a rispondere in tal senso senza esaminare nel merito il quesito pregiudiziale. Per il caso comunque che la Corte giungesse a conclusioni opposte in merito alla questione preliminare che ho appena trattato, procedo ugualmente a tale esame.
B — Sul merito del quesito pregiudiziale
45.
Assumendo dunque che la direttiva si applichi anche alle clausole controverse nel giudizio principale, il Tribunal d'instance chiede, in sostanza, se quest'ultima debba essere interpretata nel senso che si oppone a una disposizione nazionale che non consente al giudice nazionale, d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore, di constatare il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto standard una volta decorsi due anni dalla stipulazione di quest'ultimo.
1. Sintesi degli argomenti delle parti
46.
Mentre Cofidis e, in una certa misura, il governo francese suggeriscono una risposta negativa al quesito, il sig. Fredout, il governo austriaco e la Commissione si pronunciano in senso opposto.
47.
I primi si preoccupano anzitutto di distinguere la fattispecie oggetto del presente procedimento da quella che ha dato origine alla sentenza Ocèano Grupo Editorial ( 30 ), visto che in quest'ultima la Corte ha deciso che «[l]a tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva (...) comporta che il giudice nazionale, nell'esaminare l'ammissibilità di un'istanza propostagli, possa valutare d'ufficio l'illiceità di una clausola del contratto di cui è causa» ( 31 ).
48.
Questa pronunzia, essi sottolineano, fu resa a proposito dell'ipotesi ben precisa di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale che, imponendo al consumatore l'obbligo di assoggettarsi alla competenza esclusiva del giudice del luogo in cui si trovava la sede del professionista, aveva per effetto di creare difficoltà alla comparizione in giudizio, e perciò alla difesa, del consumatore stesso. Consentendo al giudice nazionale di valutare d'ufficio il carattere abusivo di una simile clausola, la Corte gli avrebbe quindi semplicemente riconosciuto il potere di rilevare esso stesso la propria incompetenza, il che sarebbe già previsto, in analoghe circostanze, nel diritto francese. Nel caso di specie, si tratta invece di valutare se applicare o meno un particolare termine di decadenza imposto dal legislatore interno.
49.
Cofidis e il governo francese sostengono inoltre che, mancando sia nella direttiva in questione sia nella direttiva 87/102, che concerne specificamente il credito al consumo ( 32 ), disposizioni sui termini di decadenza e trattandosi di questione procedurale la materia rientra nell'autonomia procedurale di cui godono al riguardo gli Stati membri.
50.
In proposito, Cofidis e il governo francese richiamano la giurisprudenza della Corte secondo la quale, in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, «spetta (...) all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall'altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)» ( 33 ).
51.
In questa prospettiva, mentre ritengono fuor di dubbio la conformità dell'art. L. 311-37 al principio di equivalenza, Cofidis e il governo francese si soffermano più ampiamente sul principio di effettività della tutela. Al riguardo essi ricordano che la Corte ha riconosciuto la conformità a tale criterio di termini di decadenza di un anno ( 34 ) o anche di soli trenta giorni ( 35 ), sicché il termine di cui all'art. L. 311-37 dovrebbe essere considerato senz'altro ragionevole, tanto più che, da un lato, la fissazione di simili termini tende a salvaguardare il fondamentale principio della certezza del diritto, a tutela in questo caso sia del consumatore sia di coloro che operano professionalmente nel settore del credito al consumo, dall'altro, il termine oggetto di questa disposizione si applica alla semplice possibilità di far valere le irregolarità formali di un contratto il cui modello è stabilito per legge.
52.
In senso del tutto opposto, invece, e partendo dall'art. 6 della direttiva, che impone agli Stati membri di garantire che le clausole abusive non vincolino il consumatore, il sig. Fredout insiste proprio sulla sentenza Ocèano Grupo Editorial per sottolineare che in essa la possibilità per il giudice nazionale di valutare d'ufficio l'illiceità di una clausola abusiva è appunto considerata un mezzo idoneo al conseguimento di detto obiettivo. Per contro, non si perverrebbe certo a tale risultato se si ponesse un limite temporale alla rilevabilità d'ufficio del carattere abusivo di una clausola al fine di dichiararne la nullità (e, quindi, liberare il consumatore dagli obblighi in essa previsti). Se così fosse, infatti, per evitare di vedersi accertare l'abusività delle clausola, al professionista basterebbe attendere il decorso del termine in questione prima di promuovere il giudizio per il pagamento. D'altra parte, la rilevabilità d'ufficio del carattere abusivo di una clausola risulta tanto più importante in quanto, nella maggior parte dei casi, i giudizi legati ai contratti di credito al consumo sono promossi dal mutuante a seguito del mancato pagamento del mutuo, mentre il convenuto di solito non si costituisce oppure, se lo fa, spesso non si fa assistere da un avvocato ( 36 ) e, quindi, non ha piena cognizione dei diritti riconosciutigli dalla normativa sulle clausole abusive. Né, per giustificare il termine di decadenza in questione, varrebbe invocare le esigenze della certezza del diritto, anche perché, in una recente pronunzia, proprio la Corte ha affermato che esigenze siffatte «non possono essere invocat[e] qualora ess[e] comportino una limitazione dei diritti espressamente accordati al consumatore» ( 37 ).
53.
Per parte sua, il governo austriaco interpreta l'art. L. 311-37 nel senso che esso prevede, in deroga al regime di diritto comune, un termine di decadenza specifico per tutte le controversie relative ai contratti di credito al consumo, comprese quelle sulle clausole abusive. Ciò posto, e pur riconoscendo che la direttiva lascia agli Stati membri un notevole margine di manovra quanto alle forme ed ai mezzi per la trasposizione degli artt. 6, n. 1, e 7, n. I, ( 38 ) e che un termine di decadenza rafforza la certezza giuridica, il governo austriaco dubita tuttavia che, stante il suo carattere derogatorio e la sua brevità, il termine in questione consenta di realizzare i risultati prescritti da queste disposizioni.
54.
Un'interpretazione dell'art. L. 311-37 in tutto simile a quella del governo austriaco è sposata anche dalla Commissione, che richiama anch'essa la sentenza Ocèano Grupo Editorial per sottolineare che tale interpretazione ha una valenza di carattere generale e non, come sostengono Cofidis e il governo francese, limitata alle clausole attributive di competenza; il giudice nazionale deve quindi sempre poter rilevare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale. Ne consegue, secondo la Commissione, che l'imposizione di un limite temporale a questo potere sarebbe contraria sia all'art. 6, n. 1, della direttiva e all'obiettivo di un'efficace protezione del consumatore, sia all'art. 7, n. 1, della stessa, che impone agli Stati membri l'obbligo di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti standard. D'altra parte, aggiunge la Commissione, se si consentisse ad ogni Stato membro di porre un limite temporale, e per giunta diverso, a detto potere, ne risulterebbe compromesso il principio dell'applicazione uniforme delle direttive ( 39 ), così come si pregiudicherebbe in generale l'obiettivo dell'armonizzazione delle disposizioni nazionali e più specificamente quello, indicato dall'art. 7 della direttiva, di apprestare mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive.
2. Valutazione
55.
Ricordo che il giudice del rinvio interroga la Corte muovendo dal presupposto che il termine previsto dall'art. L. 311-37 si applichi anche nel caso di accertamento del carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto di credito al consumo e che la scadenza di questo termine precluda sia al consumatore di eccepire, sia al giudice di esaminare d'ufficio l'illegittimità della clausola. Come ho già accennato, tuttavia, non mi soffermo sulla fondatezza di tale presupposto, perché coinvolge questioni d'interpretazione del diritto nazionale che non credo spetti alla Corte affrontare; mi limito a segnalare che, secondo quanto emerge dal fascicolo di causa, nel diritto francese le soluzioni accolte nel quesito sembrano tutt'altro che scontate ( 40 ).
56.
Ciò detto, osservo anzitutto che alla soluzione del quesito ben poco giova il testo della direttiva, visto che essa tace del tutto sul punto. E vero che proprio da tale silenzio si è dedotta la libertà degli Stati membri di fissare termini di decadenza; è anche vero però che l'obiettivo fondamentale della direttiva, enunciato proprio dall'art. 6, è che le clausole abusive non vincolino i consumatori, e che nel presente caso si tratta proprio di stabilire se l'applicazione di una determinata disposizione dell'ordinamento francese impedisca alla direttiva di perseguire l'indicato obiettivo.
57.
In questa prospettiva a me pare che la protezione effettiva dei consumatori ai sensi dell'art. 6 possa essere garantita solo se si ammette che il carattere abusivo della clausola invocata in giudizio dal professionista può essere eccepito in qualunque momento, e quindi senza termini di decadenza. Com'è stato ricordato, infatti, poiché nell'ipotesi in considerazione l'iniziativa giudiziaria per l'esecuzione del contratto è lasciata alla discrezione del mutuante, cioè del professionista, questi potrebbe ritardarla fino alla scadenza del termine in questione per vanificare in tal modo la protezione offerta al consumatore dalla direttiva. Ciò, del resto, è proprio quanto è accaduto nel giudizio a quo, in cui il professionista, avviato il giudizio contro il mutuatario per il pagamento delle somme dovute, ha poi eccepito che la scadenza del termine di due anni precludeva ogni valutazione sulle clausole contrattuali che davano titolo al pagamento.
58.
Ancor più evidente mi sembra la soluzione proposta con riguardo all'ipotesi della rilevabilità d'ufficio del carattere abusivo di una clausola. Ricordo anzi a tal proposito che, nella più volte citata sentenza Ocèano Grupo Editorial la Corte ha affermato con chiarezza che, in controversie di valore limitato, di fronte al rischio che il consumatore possa non essere in grado di apprestare una difesa giudiziaria adeguata, l'obiettivo fissato dall'art. 6 della direttiva «non potrebbe essere conseguito se [i consumatori] fossero tenuti a eccepire essi stessi l'illiceità» delle clausole abusive e, quindi, «una tutela effettiva del consumatore può essere ottenuta solo se il giudice nazionale ha facoltà di valutare d'ufficio» tali clausole ( 41 ). Tale è esatta-, mente la situazione prodottasi nella causa principale, in cui il consumatore convenuto non si è costituito e il carattere abusivo di talune clausole è stato rilevato d'ufficio dal giudice.
59.
E vengo ora all'argomento che, posto il silenzio della direttiva sul punto, afferma la libertà degli Stati membri di regolare la materia invocando il principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Al riguardo, devo osservare che è certo incontestabile che in mancanza di una specifica disciplina comunitaria gli Stati membri sono liberi di fissare le modalità in base alle quali gli interessati possono far valere i diritti loro garantiti dall'ordinamento comunitario. Resta altresì vero, però, che tale libertà può esplicarsi, secondo la ricordata giurisprudenza della Corte, solo nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività della tutela, da valutare in relazione alle caratteristiche delle diverse fattispecie ( 42 ). Ora, alla luce di quanto ho detto sopra, mi pare che imporre un termine di decadenza alla constatazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, d'ufficio da parte del giudice o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore convenuto in giudizio, ostacolerebbe la protezione dei diritti di quest'ultimo e sarebbe quindi contrario al richiamato principio di effettività della tutela ( 43 ).
60.
Né tale conclusione, evidentemente, potrebbe essere contraddetta in linea di principio dal fatto che, in diverse circostanze, la Corte ha riconosciuto la legittimità di termini più brevi dei due anni di cui qui si tratta. In effetti, a tale risultato essa è pervenuta proprio sulla base della valutazione dell'incidenza che, nelle specifiche ipotesi da essa considerate, la fissazione di detti termini aveva sulla tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto comunitario e, più in generale, sull'effettiva applicazione di quest'ultimo. Per limitarmi agli stessi esempi citati da Cofidis e dal governo francese ( 44 ), noto anzitutto che si trattava, sia nelle cause Rewe e Comet che nella causa Palmisani, di termini relativi alla proposiziofie di un'azione fondata sul diritto comunitario. È evidente, però, che la fissazione di siffatti termini risponde ad una logica diversa, è cioè palesemente giustificata dalle esigenze di certezza giuridica che in generale si impongono riguardo a tali termini ( 45 ). Emerge, in ogni caso, anche da tali pronunzie che i termini in questione devono essere «ragionevoli», cioè idonei a rispondere alla funzione cui sono preposti, nel rispetto del principio di effettività della tutela. Nella sentenza Palmisani la Corte ha anzi reso ancor più esplicita tale esigenza, osservando che «il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva [80/987/CEE] nell'ordinamento giuridico interno, il quale non solo mette i beneficiari in condizione di conoscere appieno i loro diritti, ma precisa altresì le condizioni di indennizzo del danno subito a seguito della tardiva attuazione [della direttiva medesima], non può ritenersi rendere particolarmente difficile né, a fortiori, praticamente impossibile la proposizione dell'azione di risarcimento danni» ( 46 ).
61.
Non vedo dunque come da tali pronunzie, che riguardano fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio, e che sono comunque il risultato della puntuale valutazione di volta in volta compiuta dalla Corte, possano trarsi argomenti a favore della compatibilità del termine di due anni previsto dall'art. L. 311-37 del codice con il principio di effettività della tutela, tanto più che, anche in riferimento ai termini relativi all'esercizio di azioni fondate sul diritto comunitario, la Corte non ha esitato, come nelle note cause Barra e Deville, a rilevarne l'incompatibilità allorquando ha constatato che essi erano fissati dal legislatore nazionale in modo tale da rendere impossibile, o ridurre specificamente, la tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario ( 47 ). Analogamente, e in via più generale, nella sentenza Peterbroeck la Corte ha ritenuto illegittima una norma processuale nazionale che vietava al giudice adito di esaminare d'ufficio motivi fondati sul diritto comunitario qualora gli stessi non fossero stati sollevati dall'interessato entro un determinato termine, con il risultato di rendere in pratica impossibile l'applicazione del diritto comunitario ( 48 ).
62.
Non ritengo d'altra parte giustificato invocare nella specie, a sostegno della previsione del termine di decadenza, il principio della certezza giuridica, che si pretende posto anche nell'interesse del consumatore. In effetti, come si è visto, la scadenza in questione consente di opporre validamente al consumatore una clausola abusiva; se dunque esigenze di certezza giuridica vi sono, esse tutelano in realtà il professionista che si avvale della clausola, non il consumatore, che è invece — o dovrebbe essere — il soggetto tutelato dalla direttiva. Ricordo, d'altra parte, che nella sentenza Heininger la Corte ha affermato che neppure motivi di certezza del diritto «possono essere invocati qualora essi comportino una limitazione dei diritti espressamente accordati al consumatore» ( 49 ). Anche se è vero che questa sentenza non riguardava un termine processuale, il richiamo mi pare comunque opportuno in quanto anche in quel caso si trattava di stabilire, con riguardo alla direttiva sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali ( 50 ), se un termine di decadenza, che nella specie impediva l'esercizio del diritto di recesso da un siffatto contratto al consumatore che non fosse stato debitamente informato dell'esistenza di tale diritto, consentisse di raggiungere il risultato voluto dalla direttiva ( 51 ).
63.
Da ultimo, credo non si possa sottovalutare il valore dell'argomento svolto in particolare dal governo austriaco e dalla Commissione, i quali fanno notare che il fatto che nei casi in esame si riconosca ai consumatori convenuti in giudizio dal professionista ed al giudice investito della controversia il diritto di contrastare senza limiti di tempo le clausole abusive può contribuire alla progressiva scomparsa delle stesse, in quanto i professionisti saranno vieppiù dissuasi dall'inserirle. Proprio la Corte, del resto, ha avuto modo di affermare significativamente, nella sentenza Océano Grupo Editorial, che il giudice nazionale deve disporre della facoltà di rilevare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola dato che, tra l'altro, «tale esame può avere un effetto dissuasivo e, pertanto, contribuire a far cessare l'inserimento di clausole vessatorie nei contratti conclusi tra un professionista e i consumatori» ( 52 ).
64.
Sono dunque dell'avviso che al quesito sollevato dal Tribunal d'instance si debba dare una risposta positiva.
V — Conclusioni
65.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo perciò alla Corte di dichiarare che:
«La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, non si applica a clausole di un contratto standard che riproducono disposizioni legislative o regolamentari».
66.
In via subordinata, cioè nell'ipotesi in cui la Corte ritenga che la direttiva si applichi alle clausole finanziarie del contratto in questione, propongo di dichiarare che:
«La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, si oppone a una disposizione nazionale che non consente al giudice nazionale, d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore convenuto in giudizio, di constatare il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto standard una volta decorsi due anni dalla conclusione di quest'ultimo».
( 1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 2 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva»).
( 3 ) Con provvedimento del 26 gennaio 2001, il giudice del rinvio ha rettificato il testo del quesito pregiudiziale riportato nell'ordinanza del 15 dicembre 2000. A fini di chiarezza, faccio qui riferimento unicamente al testo rettificato del quesito.
( 4 ) II giudice del rinvio si riferisce all'art. 1304 del code civil (codice civile).
( 5 ) In proposito, il giudice del rinvio cita la sentenza della Cour de cassation, 1er civ., 19 dicembre 1995 (Bull. civ. I, n. 477).
( 6 ) Décret n. 78-509 del 24 marzo 1978.
( 7 ) Come per tutte le disposizioni nazionali richiamate nel testo, la traduzione non è ufficiale.
( 8 ) Recommandation n. 94-02 relative aux contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d'un crédit (raccomandazione relativa ai contratti per carte di credito assortite o meno di un'apertura di credito; BOCC del 27 settembre 1994).
( 9 ) V. artt. da L. 132-2 a L. 132-5 del codice.
( 10 ) Avverto però che l'applicazione di questo criterio è oggetto di contestazione da parte della società attrice nella causa principale, secondo la quale la giurisprudenza francese non e univoca al riguardo, indicando piuttosto che l'altezza di un carattere tipografico corrispondente al «corpo otto» debba essere compresa fra 2 e 3 mm.
( 11 ) JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) n. 288 del 12 dicembre 2001, pag. 19703.
( 12 ) Corsivo aggiunto per evidenziare le integrazioni.
( 13 ) Ma vedi quanto appena detto sull'efficacia temporale della modifica.
( 14 ) V. supra, paragrafo 15 e nota 8.
( 15 ) In proposito, il giudice del rinvio cita la sentenza della Cour de cassation, 1 re civ., 15 dicembre 1998, in JCP 1999, II, n. 10098, relativa all'eccezione di nullità per dolo.
( 16 ) In particolare, si oppongono ad una simile conclusione sia il tenore dell'art. L. 311-37 sia il fatto che le disposizioni sulle clausole abusive c quelle sui contratti di credito al consumo costituiscono due categorie di norme distinte, con campi d'applicazione c finalità differenti.
( 17 ) Si è visto però che il giudice del rinvio ritiene pertinente per la sua ricostruzione l'interpretazione dell'art. L. 311-37 data proprio dalla Cour de cassation nella sentenza 15 dicembre 1998 (v. supra, paragrafo 26 e nota 15).
( 18 ) V. supra, paragrafi 20 e 21.
( 19 ) V. supra, paragrafo 13.
( 20 ) V. supra, paragrafo 15.
( 21 ) In proposito, Cofidis cita la sentenza della Cour de cassation, 1er civ., 13 novembre 1996, in Bull. civ. I, n. 399.
( 22 ) Cofidis cita, in particolare, la sentenza della Cour de cassation 25 aprile 1989 (pourvoi n. 87-15.791), secondo la quale la legge Scrivener non esige che l'offerta rivolta al consumatore sìa la copia «servile» dei modelli fissati dal legislatore, ma è sufficiente che essa contenga tutte le indicazioni previste dalla legge stessa.
( 23 ) Sentenza 6 giugno 2000, causa C-281/98, Angonese (Race, pag. I-4139, punto 18, ove figurano ulteriori richiami).
( 24 ) Sentenza 27 giugno 2000, cause riunite C-240/98 a C-244/98, Ocèano Grupo Editorial e Salvat Editores (Race. pag. I-4941, punti 21-24); segnalo che anche nelle sue conclusioni l'avvocato generale Saggio ha anzitutto affrontato la questione preliminare dell'interpretazione della direttiva al fine di chiarire se la clausola in questione nel giudizio principale fosse effettivamente una clausola abusiva (v. paragrafi 16-19).
( 25 ) Nello stesso senso causa Ocèano Grupo Editoria! (punto 24 della sentenza e paragrafo 18 delle conclusioni dell'avvocato generale Saggio).
( 26 ) In effetti, anche se nell'ordinanza di rinvio viene evocata l'ipotesi sub lett. i) dell'allegato, cioè l'ipotesi delle clausole che hanno per oggetto o per effetto di «constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto la possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto» (v. supra, paragrafo 10), non vi è traccia nell'ordinanza medesima di elementi che inducano a pensare che il contratto tra Cofidis ed il sig. Fredout contenga una clausola del genere, tantomeno in relazione alle clausole finanziarie.
( 27 ) Punto 22.
( 28 ) V. supra, paragrafo 26.
( 29 ) V. nota 10.
( 30 ) Citata alla nota 24.
( 31 ) Dispositivo della sentenza.
( 32 ) Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48; in prosieguo: la «direttiva 87/102»),
( 33 ) Sentenza 15 settembre 1998, causa C-231/96, Edis (Racc. pag. I-4951, punto 34); v. anche sentenze 16 dicembre 976, causa 33/76, Rewe (Racc. pag. 1989, punto 5), causa 45/76, Comet (Race. pag. 2043, punto 13); e 14 dicembre 1995, causa C-312793, Peterbroeck (Racc. pag. I-4599, punto 12).
( 34 ) Sentenza 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani (Racc. pag. I-4025).
( 35 ) Sentenza Rewe, cit. alla nota 33.
( 36 ) Essendo spesso le cause di un valore così limitato che non vi è l'obbligo del patrocinio di un avvocato.
( 37 ) Sentenza 13 dicembre 2001, causa C-481/99, Heininger (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 47), con riferimento alla direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31).
( 38 ) Ricordo che l'art. 6, n. 1, dispone che gli Stati membri prevedono che le clausole abusive nei contratti standard non vincolano il consumatore, mentre in forza dell'art. 7, n. 1, gli Stati membri sono tenuti a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di simili clausole nei contratti standard.
( 39 ) La Commissione cita la sentenza della Corte 18 ottobre 1990, cause riunite 297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3763, punto 37).
( 40 ) Quanto meno per i contratti di credito al consumo conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 2001-1168, che ha modificato sul punto l'art. L. 311-37 del codice (v. supra, paragrafo 28).
( 41 ) Punto 26.
( 42 ) In questo senso v. chiaramente , da ultimo, le conclusioni dell'avvocato generale Alber del 7 febbraio 2002 nella causa C-327/00, Santex (sentenza 27 febbraio 2003, Racc. 2003, pagg. I-1877,I-1879, paragrafi 88 e ss., ove figurano ulteriori richiami).
( 43 ) A parte l'ordinamento francese, per il quale sussiste il dubbio di cui discuto nel testo, mi pare quantomai significativo che negli altri Stati membri non sia previsto alcun termine di decadenza per sollevare un'eccezione contro il carattere abusivo di clausole inserite in contratti standard.
( 44 ) Cioè ai termini, rispettivamente, di trenta giorni e di un anno (v. paragrafo 51).
( 45 ) V. punto 5 della sentenza Rewe (poi citato al punto 28 della sentenza Palmisani) c punti 17 e 18 della sentenza Comet; v. anche le conclusioni dell'avvocato generale Warner del 30 novembre 1976 (Racc. pag. 2000, in particolare pag. 2004).
( 46 ) Punto 29 della sentenza, cit. alla nota 34.
( 47 ) Sentenze 2 febbraio 1988, causa 309/85, Barra e a. (Racc. pag. 355, punti 18 e 19); 29 giugno 1988, causa 240/87, Deville (Racc. pag. 3513, punto 18). Più recentemente, v. nello stesso senso le conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 24 gennaio 2002 nella causa C-62/00, Marks Sc Spencer (Racc. pagg. I-6325, I-6328, in particolare paragrafo 62).
( 48 ) V., in particolare, punti 18-21 della sentenza, cit. alia nota 34.
( 49 ) Punto 47 della sentenza, cit. alla nota 37.
( 50 ) Direttiva 85/577, cit. alla nota 37.
( 51 ) Ricordo, in proposito, che l'art. 4, terzo comma, della direttiva 85/577 prevede che «gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate alla tutela dei consumatori qualora non venga fornita l'informazione» al consumatore del suo diritto di rescindere il contratto entro i termini di cui all'art. 5 della medesima direttiva.
( 52 ) Punto 28.
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