Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che vieta la commercializzazione con la denominazione di vendita «cioccolato» dei prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao e legalmente fabbricati nello Stato di produzione - Inammissibilità - Giustificazione - Tutela dei consumatori - Insussistenza
[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE); direttiva del Consiglio 73/241/CEE]
Massima
$$Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) uno Stato membro la cui normativa vieta che i prodotti di cacao e di cioccolato che rispettano i contenuti minimi di cacao e di burro di cacao fissati nell'allegato I, n. 1, punto 1.16, della direttiva 73/241, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, ai quali sono state aggiunte sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao e che sono legalmente fabbricati negli Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, possano essere commercializzati nel suo territorio con la denominazione di vendita «cioccolato» con cui sono commercializzati nello Stato membro di produzione.
Una normativa siffatta non può essere giustificata in quanto necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti, in particolare, alla tutela dei consumatori. Infatti, l'aggiunta ai prodotti di cacao e di cioccolato di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao non comporta una modifica sostanziale della loro composizione o della loro natura, di modo che essi conservano le caratteristiche che i consumatori si aspettano acquistando prodotti recanti la denominazione «cioccolato». L'inserimento nell'etichetta di un'indicazione neutra e obiettiva che informi i consumatori della presenza, nel prodotto, di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao è sufficiente per garantire un'informazione corretta dei consumatori.
( v. punti 83, 87-88, 92-93, 98 e dispositivo )
Parti
Nella causa C-12/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Regno di Spagna, vietando che i prodotti di cacao e di cioccolato ai quali sono state aggiunte sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, e che sono legalmente fabbricati in Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, possano essere commercializzati in Spagna con la denominazione con cui sono commercializzati nello Stato membro di provenienza, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, R. Schintgen e V. Skouris (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 ottobre 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 dicembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che il Regno di Spagna, vietando che i prodotti di cacao e di cioccolato ai quali sono state aggiunte sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, e che sono legalmente fabbricati in Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, possano essere commercializzati in Spagna con la denominazione con cui sono commercializzati nello Stato membro di provenienza, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).
Ambito normativo
Normativa comunitaria
2 La direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 228, pag. 23), indica, al suo quarto considerando, «che occorre (...) attuare il ravvicinamento delle disposizioni relative a tali prodotti e che è necessario stabilire definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura, al fine di garantire la libera circolazione di detti prodotti».
3 Il quinto considerando di tale direttiva enuncia che «non è (...) possibile armonizzare, tra le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari, tutte quelle che possono ostacolare gli scambi dei prodotti di cacao e di cioccolato, ma che il numero degli ostacoli dovuti a questa circostanza è destinato a diminuire man mano che progredirà l'armonizzazione delle disposizioni nazionali relative ai prodotti alimentari».
4 Secondo il settimo considerando della direttiva 73/241, «nei prodotti di cioccolato l'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao è ammessa in taluni Stati membri, dove si fa largamente uso di tale autorizzazione; (...) tuttavia non si può decidere fin d'ora sulle possibilità e le modalità dell'estensione dell'utilizzazione di tali sostanze grasse a tutta la Comunità, dato che le informazioni economiche e tecniche disponibili a tutt'oggi non permettono di stabilire una posizione definitiva e che di conseguenza la situazione dovrà essere riesaminata alla luce dell'evoluzione futura».
5 L'art. 1 della direttiva 73/241 dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva s'intendono per prodotti di cacao e di cioccolato i prodotti destinati all'alimentazione umana definiti nell'allegato I».
6 L'art. 10, n. 1, della direttiva 73/241 recita:
«Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, conformi alle definizioni ed alle norme previste nella presente direttiva e nell'allegato I, non possa essere ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento o l'etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale».
7 L'art. 14, n. 2, lett. a), della direttiva 73/241 ha il seguente tenore letterale:
«La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali:
a) in virtù delle quali è presentemente permessa o vietata l'aggiunta ai diversi prodotti di cioccolato definiti nell'allegato I di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao. Il Consiglio decide su proposta della Commissione, alla scadenza di un termine di tre anni dalla notifica della presente direttiva, sulle possibilità e modalità dell'estensione dell'utilizzazione di tali sostanze grasse a tutta la Comunità».
8 L'allegato I, n. 1, punto 1.16, della direttiva 73/241 definisce il cioccolato come «il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, contenente, fatte salve le definizioni di cioccolato fantasia, cioccolato alle nocciole gianduia e cioccolato di copertura, almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao - almeno il 14% di cacao secco sgrassato e il 18% di burro di cacao - tali percentuali sono calcolate dopo aver detratto il peso dei prodotti aggiunti di cui ai punti da 5 a 8».
9 L'allegato I, n. 7, lett. a), primo comma, della direttiva 73/241 è redatto nei termini seguenti:
«Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), le materie commestibili, ad eccezione delle farine, amidi e fecole nonché dei grassi e delle loro preparazioni non provenienti esclusivamente dal latte, possono essere aggiunte al cioccolato, al cioccolato comune, al cioccolato di copertura, al cioccolato al latte, al cioccolato comune al latte, al cioccolato di copertura al latte e al cioccolato bianco».
10 Ai sensi dell'art. 7, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197, pag. 19), la direttiva 73/241 è abrogata con effetto dal 3 agosto 2003.
11 La direttiva 2000/36 recita, nei suoi considerando quinto, sesto e settimo:
«(5) L'aggiunta nei prodotti di cioccolato di grassi vegetali diversi dal burro di cacao è ammessa in alcuni Stati membri fino a un massimo del 5%.
(6) L'aggiunta nei prodotti di cioccolato di taluni grassi vegetali diversi dal burro di cacao dovrebbe essere ammessa in tutti gli Stati membri fino a un massimo del 5%. Questi grassi vegetali dovrebbero essere equivalenti al burro di cacao e dovrebbero essere quindi definiti secondo criteri tecnici e scientifici.
(7) Al fine di garantire l'unicità del mercato interno, tutti i prodotti di cioccolato oggetto della presente direttiva devono poter circolare all'interno della Comunità con le denominazioni di vendita di cui all'allegato I della presente direttiva».
12 L'art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva 2000/36 dispone quanto segue:
«1. I grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti ed elencati nell'allegato II possono essere aggiunti ai prodotti di cioccolato di cui al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'allegato I. Tale aggiunta non può superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso totale delle altre eventuali sostanze commestibili impiegate in base al punto B dell'allegato I, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.
2. I prodotti di cioccolato che, a norma del paragrafo 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao possono essere immessi in commercio in tutti gli Stati membri, a condizione che la loro etichettatura, a norma dell'articolo 3, rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile: "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao". Tale menzione appare nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno pari all'elenco e in grassetto accanto alla denominazione di vendita; indipendentemente da questa disposizione, la denominazione di vendita del prodotto può apparire anche altrove».
13 Infine, ai sensi dell'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva 2000/36:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 3 agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Dette misure si applicano in modo da:
- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato I se rispondono alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva a partire dal 3 agosto 2003,
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 3 agosto 2003.
Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della direttiva 73/241/CEE del Consiglio, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte».
14 Ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), «gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita».
15 Il secondo comma dell'art. 14 della direttiva 79/112 è stato abrogato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112 (GU L 43, pag. 21).
16 L'art. 5, n. 1, lett. b) e c), della direttiva 79/112, come modificata dalla direttiva 97/4, dispone quanto segue:
«La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili.
(...)
b) E' parimenti autorizzata l'utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione.
Tuttavia, laddove l'applicazione delle altre disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle di cui all'articolo 3, non sia tale da consentire al consumatore dello Stato membro di commercializzazione di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono figurare in prossimità della stessa.
c) In casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) non sono sufficienti a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta dei consumatori».
17 La direttiva 79/112 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29). L'art. 16, nn. 1 e 2, di tale ultima direttiva ha il seguente tenore letterale:
«1. Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2, non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l'informazione di quest'ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per una o più indicazioni dell'etichettatura.
2. Lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità».
Normativa nazionale
18 Il Real Decreto 22 giugno 1990, n. 822/1990 (BOE n. 154, del 28 giugno 1990, pag. 3399; in prosieguo: il «regio decreto 822/1990»), ha approvato la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio del cacao y chocolate (normativa tecnico-sanitaria per la lavorazione, la circolazione ed il commercio del cacao e del cioccolato).
19 L'art. 2 di tale normativa, intitolato «Definizioni e denominazioni», definisce al suo n. 16 il cioccolato come «il prodotto ottenuto a partire da cacao in grani, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, e contenente almeno il 35% di materia secca totale di cacao, almeno il 14% di cacao secco sgrassato ed il 18% di burro di cacao, salvo le definizioni di cioccolato decorativo, cioccolato alle nocciole e gianduia e cioccolato da copertura».
20 D'altro canto, l'art. 4, n. 1, della detta normativa, intitolato «Manipolazioni vietate», dispone quanto segue:
«Nei prodotti chicchi di cacao, cacao in grani, pasta di cacao, torte di cacao e cacao in polvere, è vietato:
- impiegare sostanze grasse diverse dal burro di cacao;
(...)».
21 Il Real Decreto 22 giugno 1990, n. 823/1990 (BOE n. 154, del 28 giugno 1990, pag. 3407; in prosieguo: il «regio decreto 823/1990»), ha approvato la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de productos derivados de cacao, derivados de chocolate y sucedáneos de chocolate (normativa tecnico-sanitaria per la lavorazione, la circolazione ed il commercio dei prodotti derivati dal cacao, dei prodotti derivati dal cioccolato e dei surrogati del cioccolato).
22 L'art. 2 di tale normativa, intitolato «Definizioni e denominazioni», contiene, al suo n. 7, la seguente definizione:
«Surrogati del cioccolato: i preparati che, realizzati con un formato o un calco speciale e che, per la loro presentazione, il loro aspetto o consumo, possono essere confusi con il cioccolato, soddisfano le esigenze specifiche di tali preparati, previste dalla normativa per la lavorazione, la circolazione e il commercio del cacao e del cioccolato [approvata dal regio decreto 822/1990], (...) salvo la sostituzione totale o parziale del burro di cacao con altre sostanze grasse vegetali commestibili o loro parti idrogenate o non idrogenate, ed una netta differenziazione dell'etichettatura».
La fase precontenziosa del procedimento
23 Il 9 ottobre 1989 il governo spagnolo ha notificato alla Commissione, in applicazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), il progetto relativo ai regi decreti 822/1990 e 823/1990, che sono stati successivamente adottati.
24 Le riunioni e la corrispondenza che hanno seguito tale notifica hanno fatto emergere che le autorità spagnole interpretano il regio decreto 822/1990 nel senso che i prodotti ai quali sono state aggiunte sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, e che sono legalmente fabbricati negli Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, non possono essere commercializzati in Spagna con la denominazione «cioccolato», con la quale sono commercializzati negli Stati membri di produzione, bensì soltanto con la denominazione «surrogato di cioccolato».
25 Ritenendo che si trattasse di una restrizione alla libera circolazione dei prodotti di cacao e di cioccolato legalmente fabbricati in altri Stati membri, la Commissione, dopo aver ingiunto al Regno di Spagna di presentare le sue osservazioni, il 29 luglio 1998 ha inviato un parere motivato a tale Stato membro, invitandolo a conformarsi ai suoi obblighi risultanti dall'art. 30 del Trattato entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.
26 Con lettera 9 novembre 1998 il governo spagnolo ha risposto che il regio decreto 822/1990 era conforme alla direttiva 73/241 e che la soluzione del problema sollevato nel parere motivato risiedeva nella modifica di tale direttiva, all'epoca in corso.
27 La Commissione ha pertanto deciso di proporre il ricorso in esame.
Nel merito
Argomenti delle parti
28 In via preliminare la Commissione precisa che il suo ricorso ha per oggetto le disposizioni del regio decreto 822/1990 in quanto interpretate dalle autorità spagnole nel senso che vietano la commercializzazione in Spagna, con la denominazione «cioccolato», di prodotti di cacao e di cioccolato legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri, qualora essi contengano sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao.
29 La Commissione rileva che il cioccolato contenente sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao fino al 5% del peso totale del prodotto è fabbricato con la denominazione «cioccolato» in sei Stati membri (la Danimarca, l'Irlanda, il Portogallo, la Svezia, la Finlandia ed il Regno Unito), che esso è accettato con tale denominazione in tutti gli Stati membri, salvo la Spagna e l'Italia, e che figura con la detta denominazione nella direttiva 73/241.
30 La Commissione fa altresì osservare che un siffatto prodotto risponde, quanto agli ingredienti a base di cacao, alle norme di composizione del «cioccolato» previste dalla direttiva 73/241, dato che l'aggiunta di sostanze grasse diverse dal burro di cacao non comporta alcuna riduzione dei contenuti minimi richiesti dalla detta direttiva.
31 Pertanto l'interpretazione fatta valere dal governo spagnolo comporterebbe una ripartizione degli Stati membri in due gruppi, cioè la zona di libera circolazione del cioccolato, rappresentata dagli Stati membri che accettano la commercializzazione con la denominazione «cioccolato» del cioccolato contenente sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, e la zona in cui verrebbero applicate regole sulla «purezza» del cioccolato, rappresentata dagli Stati membri che non solo non autorizzano la fabbricazione nel loro territorio di cioccolato contenente sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, ma che ne vietano altresì la commercializzazione con la denominazione «cioccolato».
32 La Commissione precisa che il problema deriva dall'interpretazione della direttiva 73/241 sostenuta dal governo spagnolo, e non dalla direttiva in sé. Essa sostiene infatti che, poiché la direttiva 73/241 non ha definitivamente disciplinato il problema dell'utilizzazione, in tutta la Comunità, di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nella fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato, non può essere ammessa un'interpretazione di tale direttiva secondo cui quest'ultima giustificherebbe una normativa nazionale che ostacola la commercializzazione dei prodotti di cacao e di cioccolato contenenti siffatte sostanze grasse vegetali, legalmente fabbricati e commercializzati nello Stato membro di produzione nel rispetto della detta direttiva. Di conseguenza, una siffatta normativa nazionale dovrebbe essere valutata alla luce dell'art. 30 del Trattato.
33 Al riguardo, la Commissione ritiene che l'obbligo derivante dalla normativa spagnola di commercializzare i prodotti di cui trattasi con la denominazione «surrogato di cioccolato» ostacoli in modo significativo il loro accesso al mercato spagnolo, rappresentando così una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, contraria all'art. 30 del Trattato.
34 Infatti, da un lato, l'obbligo di modificare la denominazione di vendita comporterebbe operazioni supplementari di confezionamento e di etichettatura, che implicherebbero così un aumento delle spese di commercializzazione in Spagna. Dall'altro, l'espressione «surrogato di cioccolato» sarebbe peggiorativa, poiché farebbe sempre riferimento ad un prodotto che pretende di sostituirne un altro senza presentare tutte le caratteristiche che valorizzano il prodotto sostituito.
35 Basandosi tanto sulla giurisprudenza della Corte quanto sull'art. 5, n. 1, lett. c), della direttiva 79/112, come modificata dalla direttiva 97/4, la Commissione sostiene che il divieto di impiegare la denominazione di vendita ammessa nello Stato membro di produzione può giustificarsi solo qualora il prodotto di cui trattasi si allontani talmente, per quanto concerne la composizione o la fabbricazione, dalle caratteristiche delle merci generalmente conosciute nella Comunità da non poter più essere considerato come rientrante nella stessa categoria.
36 Ora, secondo la Commissione, non può sostenersi che l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao ad un prodotto di cioccolato contenente i tenori minimi richiesti dalla direttiva 73/241 modifichi sostanzialmente la natura del prodotto, al punto che l'impiego della denominazione «cioccolato» provocherebbe confusione quanto alle caratteristiche essenziali di quest'ultimo.
37 Inoltre, la Commissione fa valere che la normativa spagnola non può essere giustificata da un'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori, poiché, nel caso di specie, esistono altre misure meno restrittive della libera circolazione dei prodotti di cacao e di cioccolato che garantiscono la protezione degli interessi dei consumatori, come inserire sull'etichetta un'indicazione neutra ed obiettiva che informi i consumatori della presenza, nel prodotto, di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao.
38 Il governo spagnolo sottolinea che, pur essendo d'accordo con la Commissione sul fatto che la direttiva 73/241 non ha disciplinato il problema dell'utilizzazione, all'interno della Comunità, di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nella fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato, esso deduce dalla definizione di cioccolato contenuta all'allegato I, n. 1, punto 1.16, di tale direttiva che quest'ultima ha istituito un'armonizzazione totale per quanto riguarda la composizione dei prodotti che possono essere commercializzati con la denominazione «cioccolato» e che i prodotti contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao non possono essere considerati conformi alle definizioni ed alle regole previste da tale direttiva, ai sensi dell'art. 10, n. 1, di quest'ultima.
39 Pertanto, ritenendo che i prodotti contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao siano fabbricati conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro di produzione, ma non conformemente alla direttiva 73/241, esso contesta l'affermazione secondo cui l'interpretazione da esso sostenuta metterebbe in discussione l'unicità del mercato interno. In particolare, esso sostiene che, poiché il problema dell'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao rientra nella competenza degli Stati membri, non si può per l'appunto parlare di un mercato interno dei prodotti di cacao e di cioccolato che contengano tali altre sostanze grasse vegetali. Di conseguenza, esso considera che gli Stati membri possano adottare, eventualmente, nel loro territorio un divieto di commercializzazione di tali prodotti con la denominazione di vendita «cioccolato», qualora non siano conformi alla loro normativa nazionale in materia.
40 Tale interpretazione sarebbe peraltro suffragata dal fatto che è stata necessaria una riforma della normativa comunitaria per generalizzare nella Comunità la possibilità di incorporare al cioccolato sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao e giungere così a ciò che la Commissione intende imporre al Regno di Spagna con il ricorso di inadempimento in esame.
41 Inoltre, sostenendo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il diritto nazionale precedente o successivo ad una direttiva deve essere interpretato alla luce di quest'ultima e che ogni giudice nazionale che interpreti ed applichi il diritto nazionale deve presumere che lo Stato membro abbia avuto l'intenzione di eseguire pienamente gli obblighi derivanti dalla detta direttiva, il governo spagnolo fa valere che occorre presumere la sua intenzione di conformarsi alla direttiva 73/241 e che l'interpretazione della sua normativa nazionale è conforme a tale direttiva. Esso ritiene quindi che, se si ammettesse che la detta direttiva contiene disposizioni contrarie alla libera circolazione delle merci, la responsabilità dovrebbe essere imputata al Consiglio, in quanto autore della direttiva.
42 Il governo spagnolo contesta che la sua normativa nazionale rappresenti una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, sostenendo che si tratta soltanto di una modalità di vendita ai sensi della sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097). Esso fa valere, in particolare, che i requisiti posti dalla detta sentenza sono soddisfatti nel caso di specie, in quanto la normativa spagnola che disciplina la denominazione «surrogato di cioccolato», con la quale possono essere commercializzati i prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, riguarda indistintamente gli operatori nazionali ed esteri e regola nello stesso modo la commercializzazione dei prodotti nazionali e quelli dei prodotti importati.
43 Il governo spagnolo considera che, in ogni caso, l'accesso al mercato spagnolo dei prodotti di cui trattasi non è reso più difficile dalla sua normativa nazionale.
44 In primo luogo, esso fa valere che i termini «surrogato di cioccolato» sono neutri, in quanto si limitano a riflettere una realtà obiettiva, cioè che i prodotti di cacao e di cioccolato che contengono sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao e quelli che non ne contengono non sono gli stessi. Esso aggiunge che tali termini rappresentano in Spagna una denominazione tradizionale e che, in mancanza di una normativa armonizzata applicabile in materia, la Commissione, conformemente al principio di uguaglianza, è tenuta a rispettare il carattere tradizionale delle denominazioni in ciascuno Stato membro.
45 In secondo luogo, esso sostiene che l'obbligo di modificare la denominazione di vendita dei prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao non aumenta i costi di commercializzazione in Spagna di tali prodotti, poiché si tratta di un costo già assunto dagli importatori affinché le indicazioni figuranti nell'etichetta siano formulate in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti.
46 Al riguardo, esso rammenta che l'art. 16 della direttiva 2000/13 riconosce allo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato la possibilità, già introdotta nella direttiva 79/112 dalla direttiva 97/4, di imporre nel suo territorio, nel rispetto delle regole del Trattato, che le indicazioni obbligatorie nell'etichetta siano scritte almeno in una o più lingue da esso scelte tra le lingue ufficiali della Comunità. Pertanto, in sede di trasposizione nell'ordinamento giuridico spagnolo della direttiva 97/4, si sarebbe previsto che i prodotti alimentari commercializzati in Spagna abbiano un'etichetta sulla quale le indicazioni obbligatorie sono in lingua spagnola.
47 Esso conclude quindi che, se, al momento del riconfezionamento, peraltro imposto, il termine «cioccolato» è sostituito dall'espressione «surrogato di cioccolato», ciò non comporta costi supplementari per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi.
48 Il governo spagnolo sottolinea che la sua normativa nazionale trova giustificazione nella tutela dei consumatori, poiché si prefigge di controllare la qualità del prodotto quale conosciuto dai consumatori spagnoli e che corrisponde alla definizione riportata all'allegato I, n. 1, punto 1.16, della direttiva 73/241, che non fa riferimento alle sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao. Tale governo sostiene infatti, da un lato, che l'indicazione sull'etichetta che li informasse della presenza di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao non significherebbe nulla per i consumatori spagnoli, mentre la denominazione tradizionale «surrogato di cioccolato» li informa in modo soddisfacente e, dall'altro, che l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao altera il prodotto dal punto di vista, in particolare, della sua qualità, del suo sapore, della sua consistenza e delle sue condizioni di conservazione.
49 Inoltre, tale governo non considera ammissibile estendere a tutta la Comunità, nell'ambito della normativa comunitaria attualmente in vigore, un'eccezione che è utilizzata negli ordinamenti giuridici interni di solo sei Stati membri, mentre la direttiva 73/241 ha lasciato agli Stati membri la libertà di ammettere o di vietare l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao.
50 Infine, il governo spagnolo fa valere che, anche se esso modificasse immediatamente la sua normativa nazionale, per consentire nel suo territorio la commercializzazione con la denominazione «cioccolato» dei prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, l'art. 8 della direttiva 2000/36 osterebbe a che tale normativa entri in vigore prima del 3 agosto 2003.
Giudizio della Corte
Sulla portata dell'armonizzazione realizzata dalla direttiva 73/241
51 In via preliminare, occorre constatare che l'addebito della Commissione attinente al fatto che la normativa spagnola è incompatibile con il diritto comunitario, in quanto impone restrizioni alla libera circolazione dei prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, solleva il problema della portata dell'armonizzazione realizzata dalla direttiva 73/241.
52 Infatti, la Commissione, la quale considera che il problema dell'utilizzazione di siffatte sostanze grasse vegetali nei prodotti di cacao e di cioccolato non è stata armonizzata, ne deduce che le eventuali misure restrittive della libera circolazione dei prodotti contenenti tali sostanze devono essere valutate alla luce dell'art. 30 del Trattato.
53 Secondo il governo spagnolo, invece, la direttiva 73/241 ha proceduto ad un'armonizzazione totale su tale problema preciso, in quanto ha sancito il principio del divieto dell'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nella fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato, riconoscendo semplicemente agli Stati membri la possibilità di derogare a tale principio e di mantenere in vigore una normativa che ammette nel loro territorio nazionale la produzione e la commercializzazione con la denominazione «cioccolato» di prodotti contenenti siffatte sostanze grasse.
54 Tale governo ne conclude che solo i prodotti di cacao e di cioccolato che non contengono sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao formano oggetto della direttiva 73/241 e possono pertanto beneficiare del regime di libera circolazione instaurato dell'art. 10, n. 1, di quest'ultima.
55 Occorre al riguardo rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non solo della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 50, e 14 giugno 2001, causa C-191/99, Kvaerner, Racc. pag. I-4447, punto 30).
56 Per quanto riguarda, anzitutto, gli scopi perseguiti dalle disposizioni di cui trattasi ed il contesto in cui esse sono inserite, occorre constatare che la direttiva 73/241 non era diretta a disciplinare definitivamente il problema dell'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato che ne formano l'oggetto.
57 Occorre al riguardo ricordare che la detta direttiva è stata adottata dal Consiglio, deliberando all'unanimità, sulla base dell'art. 100 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 100 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 94 CE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.
58 In particolare, adottando la direttiva 73/241, il legislatore comunitario ha voluto stabilire, come risulta dal quarto considerando di quest'ultima, definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.
59 Tuttavia, nel settimo considerando della direttiva 73/241, il legislatore comunitario ha chiaramente indicato che, alla luce delle disparità tra le normative degli Stati membri e dell'insufficienza delle informazioni economiche e tecniche di cui disponeva, esso non era in grado, al momento dell'adozione della direttiva stessa, di stabilire una posizione definitiva sul problema dell'impiego di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato.
60 Si deve ancora precisare che, come emerge dal fascicolo, il riferimento, contenuto nello stesso considerando, a taluni Stati membri nei quali l'impiego di tali sostanze grasse vegetali era all'epoca non solo autorizzato ma addirittura largamente diffuso riguardava tre Stati membri che avevano aderito alla Comunità poco tempo prima dell'adozione della direttiva 73/241, cioè il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito, e che tradizionalmente autorizzavano l'aggiunta di tali sostanze grasse vegetali fino al 5% del peso totale ai prodotti di cacao e di cioccolato fabbricati nel loro territorio.
61 Di conseguenza, il Consiglio, per quanto riguarda l'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, si è limitato ad instaurare un regime provvisorio, destinato ad essere riesaminato, conformemente all'art. 14, n. 2, lett. a), seconda frase, della direttiva 73/241, alla scadenza di un termine di tre anni dalla notifica di quest'ultima.
62 E' alla luce di tali elementi che occorre analizzare tanto il testo quanto la ratio delle disposizioni della direttiva 73/241 relative all'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato che ne formano l'oggetto.
63 Si deve anzitutto rilevare che il divieto di aggiungere, ai diversi prodotti di cacao e di cioccolato definiti all'allegato I della direttiva 73/241, sostanze grasse e loro preparati non derivanti esclusivamente dal latte, divieto previsto all'allegato I, n. 7, lett. a), di quest'ultima, vige «senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 14, n. 2, lett. a)».
64 Ora, il detto art. 14, n. 2, lett. a), prevede espressamente che la direttiva 73/241 non pregiudica le normative nazionali che consentono o vietano l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao.
65 Da tale ultima disposizione risulta quindi chiaramente che, per quanto riguarda l'utilizzazione delle dette sostanze grasse vegetali, la direttiva 73/241 non è volta a realizzare un regime di armonizzazione totale, in cui norme comuni si sostituirebbero interamente alle norme nazionali esistenti in materia, poiché essa autorizza esplicitamente gli Stati membri a prevedere norme nazionali diverse dalla regola comune da essa stessa prevista.
66 Inoltre, dato il suo tenore letterale, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che prevede solamente una mera deroga al principio del divieto di aggiungere, ai prodotti di cui trattasi, sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao riportate dall'allegato I, n. 7, lett. a), della direttiva 73/241.
67 Infatti, da un lato, la disposizione dell'art. 14, n. 2, lett. a), della direttiva 73/241 non si riferisce solo alle normative nazionali che ammettono l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, ma altresì a quelle che vietano tale aggiunta.
68 Dall'altro, tale disposizione stabilisce che il Consiglio dovrà successivamente decidere sulle possibilità e sulle modalità dell'estensione dell'impiego di tali sostanze grasse a tutta la Comunità, il che dimostra come il legislatore comunitario considerasse solo la possibilità di ammettere o negare una siffatta estensione e non quella di vietare la detta utilizzazione in tutta la Comunità.
69 Risulta quindi, tanto dal testo quanto dalla ratio della direttiva 73/241, che essa stabilisce una norma comune, cioè il divieto previsto all'allegato I, n. 7, lett. a), e instaura, con il suo art. 10, n. 1, la libertà di circolazione per i prodotti conformi a tale norma, pur riconoscendo agli Stati membri, con il suo art. 14, n. 2, lett. a), la facoltà di prevedere norme nazionali che autorizzano l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato fabbricati nel loro territorio.
Sull'applicabilità dell'art. 30 del Trattato
70 Dall'analisi che precede risulta che, contrariamente all'argomentazione sostenuta dal governo spagnolo, i prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse non menzionate all'allegato I, n. 7, lett. a), della direttiva, ma la cui fabbricazione e commercializzazione con la denominazione «cioccolato» sono consentite in taluni Stati membri nel rispetto della stessa direttiva, non possono essere privati del beneficio della libera circolazione delle merci garantita dall'art. 30 del Trattato per il solo fatto che altri Stati membri impongono nel loro territorio la fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato secondo la norma di composizione comune prevista all'allegato I, n. 7, lett. a), di tale direttiva (v., per analogia, sentenza 12 ottobre 2000, causa C-3/99, Ruwet, Racc. pag. I-8749, punto 44).
71 Infatti, come risulta da una giurisprudenza costante, l'art. 30 del Trattato è inteso a vietare ogni normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).
72 In particolare, conformemente alla sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, cosiddetta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649), l'art. 30 del Trattato vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, dall'assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui sono legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura, il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati (v., segnatamente, sentenze Keck e Mithouard, citata, punto 15; 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars, Racc. pag. I-1923, punto 12, e Ruwet, citata, punto 46).
73 Ne discende che tale divieto si applica anche agli ostacoli alla commercializzazione dei prodotti la cui fabbricazione non è oggetto di un'armonizzazione integrale, ma che sono fabbricati conformemente a norme nazionali la cui esistenza è espressamente consentita dalla direttiva di armonizzazione. In questo caso una diversa interpretazione porterebbe ad autorizzare nuovamente gli Stati membri a compartimentare i rispettivi mercati nazionali per quanto riguarda i prodotti non contemplati dalle norme comunitarie di armonizzazione, in contrasto con l'obiettivo della libera circolazione delle merci perseguito dal Trattato (v., per analogia, sentenza Ruwet, citata, punto 47).
74 L'obiezione del governo spagnolo secondo cui la sua normativa nazionale rappresenta una modalità di vendita e, di conseguenza, sfugge, conformemente alla sentenza Keck e Mithouard, citata, all'applicazione dell'art. 30 del Trattato deve altresì essere respinta.
75 Al riguardo occorre rammentare che, al punto 16 della sentenza Keck e Mithouard, citata, la Corte ha precisato che non può costituire ostacolo, diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi della giurisprudenza Dassonville, citata, l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e sempreché essi incidano in eguale misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.
76 Ora, la necessità di modificare la confezione o l'etichettatura dei prodotti importati esclude che si possa parlare di modalità di vendita ai sensi della sentenza Keck e Mithouard, citata (sentenza 3 giugno 1999, causa C-33/97, Colim, Racc. pag. I-3175, punto 37).
77 Si deve pertanto concludere che i requisiti derivanti dalla normativa spagnola ed attinenti all'etichettatura ed al confezionamento dei prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao non rientrano nell'eccezione prevista dalla sentenza Keck e Mithouard, citata.
78 Occorre quindi esaminare se ed entro quali limiti l'art. 30 del Trattato osti alla normativa spagnola che vieta la commercializzazione nel territorio nazionale di prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao con la denominazione di vendita «cioccolato», con la quale essi sono legalmente fabbricati e commercializzati nello Stato membro di produzione.
79 Si deve al riguardo rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sebbene un divieto come quello derivante dalla normativa spagnola, che comporta l'obbligo di impiegare una denominazione di vendita diversa da quella impiegata nello Stato membro di produzione, non impedisca in modo assoluto l'importazione nello Stato membro interessato di prodotti originari di altri Stati membri, essa è nondimeno atta a renderne più difficile lo smercio e, di conseguenza, ad ostacolare gli scambi fra gli Stati membri (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 26 novembre 1985, causa 182/84, Miro, Racc. pag. 3731, punto 22; 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor, Racc. pag. 4489, punto 12; 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais, Racc. pag. 4907, punto 12, e Guimont, citata, punto 26).
80 Si deve infatti constatare che, nel caso di specie, il divieto di impiegare la denominazione di vendita «cioccolato», con cui i prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao sono legalmente fabbricati nello Stato membro di produzione, può costringere gli operatori interessati a confezionare tali prodotti in maniera diversa a seconda del luogo della loro commercializzazione ed a sopportare, conseguentemente, spese supplementari di confezionamento. Sembra quindi che essa sia idonea ad ostacolare gli scambi intracomunitari (v., in tal senso, sentenze citate Mars, punto 13, e Ruwet, punto 48).
81 Inoltre, anche ammettendo che, come sostenuto dal governo spagnolo, l'obbligo di modificare la denominazione di vendita non comporta necessariamente costi supplementari di confezionamento, non si può ignorare che la denominazione «surrogato di cioccolato», imposta nel caso di specie, può avere un'influenza negativa sul modo in cui i prodotti di cui trattasi sono percepiti dal consumatore, in quanto essa implica che si tratta di prodotti sostitutivi finendo con lo svalutarli.
82 Ora, secondo una costante giurisprudenza, l'obbligo imposto ai produttori di impiegare denominazioni ignote al consumatore o da lui meno apprezzate è atta a rendere più difficile la commercializzazione dei prodotti in causa e, di conseguenza, ad ostacolare gli scambi fra gli Stati membri (v., in tal senso, citate sentenza Miro, punto 22, Smanor, punti 12 e 13, e Guimont, punto 26).
83 Circa la questione se una normativa siffatta possa tuttavia essere conforme al diritto comunitario, occorre ricordare la giurisprudenza costante secondo cui gli ostacoli agli scambi intracomunitari che scaturiscono da discrepanze tra le normative nazionali devono essere accettati nei limiti in cui dette normative, indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possano giustificarsi in quanto necessarie per soddisfare esigenze tassative inerenti, in particolare, alla tutela dei consumatori. Tuttavia, per essere tollerate, è necessario che dette normative siano proporzionate all'obiettivo perseguito e che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari (v., in particolare, sentenze Mars, citata, punto 15; 26 novembre 1996, causa C-313/94, Graffione, Racc. pag. I-6039, punto 17; Ruwet, citata, punto 50, e Guimont, citata, punto 27).
84 In tale contesto la Corte ha già dichiarato che uno Stato membro è legittimato a far sì che i consumatori siano correttamente informati sui prodotti che vengono loro offerti e che sia quindi loro data la possibilità di scegliere in base a questa informazione (v., segnatamente, sentenze 23 febbraio 1988, causa 216/84, Commissione/Francia, Racc. pag. 793, punto 11, e Smanor, citata, punto 18).
85 In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, allo scopo di assicurare la difesa dei consumatori, gli Stati membri possono esigere dagli interessati la modifica della denominazione di una derrata alimentare quando un prodotto presentato con una data denominazione sia talmente differente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute con la stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato appartenente alla medesima categoria (v., in particolare, sentenze Deserbais, citata, punto 13; 12 settembre 2000, causa C-366/98, Geffroy, Racc. pag. I-6579, punto 22, e Guimont, citata, punto 30).
86 Viceversa, nel caso di una differenza meno netta, un'etichettatura adeguata dev'essere sufficiente a fornire all'acquirente o al consumatore le informazioni necessarie (v., segnatamente, sentenze 13 novembre 1990, causa C-269/89, Bonfait, Racc. pag. I-4169, punto 15; 9 febbraio 1999, causa C-383/97, Van der Laan, Racc. pag. I-731, punto 24; Geffroy, citata, punto 23, e Guimont, citata, punto 31).
87 Occorre quindi verificare se l'aggiunta ai prodotti di cacao e di cioccolato di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao comporti una modifica sostanziale della loro composizione, di modo che essi non presentano più le caratteristiche che i consumatori si aspettano acquistando prodotti recanti la denominazione «cioccolato» e che un'etichetta che fornisce un'informazione adeguata circa la loro composizione non può essere considerata sufficiente per evitare qualsiasi confusione nella mente dei consumatori.
88 Si deve constatare al riguardo che l'elemento caratteristico dei prodotti di cacao e di cioccolato ai sensi della direttiva 73/241 consiste nella presenza di taluni contenuti minimi di cacao e di burro di cacao.
89 In particolare, occorre ricordare che, conformemente all'allegato I, n. 1, punto 1.16, della direttiva 73/241, i prodotti rientranti nella definizione di cioccolato ai sensi di tale direttiva devono contenere almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao, almeno il 14% di cacao secco sgrassato e il 18% di burro di cacao.
90 Infatti, le percentuali fissate dalla direttiva 73/241 rappresentano contenuti minimi che devono essere rispettati per qualsiasi prodotto di cioccolato fabbricato e commercializzato con la denominazione «cioccolato» nella Comunità, indipendentemente dal problema di sapere se la normativa dello Stato membro di produzione autorizzi o meno l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao.
91 Occorre inoltre sottolineare che, poiché la direttiva 73/241 consente espressamente agli Stati membri di autorizzare, nella fabbricazione di prodotti di cacao e di cioccolato, l'impiego di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, non si può asserire che i prodotti ai quali tali sostanze sono state aggiunte, nel rispetto di tale direttiva, siano snaturati al punto di non rientrare nella stessa categoria cui appartengono quelli che non contengono tali sostanze.
92 Si deve quindi ammettere che l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao a prodotti di cacao e di cioccolato che rispettano i contenuti minimi previsti dalla direttiva 73/241 non può avere l'effetto di modificare sostanzialmente la natura di tali prodotti, al punto di trasformarli in prodotti diversi.
93 Ne consegue che l'inserimento nell'etichetta di un'indicazione neutra ed obiettiva che informa i consumatori della presenza, nel prodotto, di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao sarebbe sufficiente a garantire un'informazione corretta dei consumatori.
94 Di conseguenza, l'obbligo di modificare la denominazione di vendita di tali prodotti imposto dalla normativa spagnola non sembra necessario a soddisfare l'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori.
95 Da quanto precede risulta che la detta normativa, poiché impone l'obbligo di modificare la denominazione dei prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri con la denominazione di vendita «cioccolato» per il solo fatto che contengono sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, è incompatibile con l'art. 30 del Trattato.
96 Deve essere infine dichiarato irrilevante l'argomento proposto dal governo spagnolo secondo cui, in ogni caso, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2000/36, gli sarebbe vietato mettere in vigore prima del 3 agosto 2003 una nuova normativa che consenta la commercializzazione nel suo territorio, con la denominazione «cioccolato», dei prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao.
97 Infatti, come risulta da una giurisprudenza consolidata, una regolamentazione di diritto derivato, come l'art. 8 della direttiva 2000/36, non può essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a introdurre o a mantenere in vigore requisiti che sarebbero contrari alle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 9 giugno 1992, causa C-47/90, Delhaize e Le Lion, Racc. pag. I-3669, punto 26; 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, cosiddetta «Clinique», Racc. pag. I-317, punto 12, e 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punto 27).
98 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che, vietando che i prodotti di cacao e di cioccolato che rispettano i contenuti minimi fissati all'allegato I, n. 1, punto 1.16, della direttiva 73/241, ai quali sono state aggiunte sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao e che sono legalmente fabbricati in Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, possano essere commercializzati in Spagna con la denominazione con cui sono commercializzati nello Stato membro di produzione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
99 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Vietando che i prodotti di cacao e di cioccolato che rispettano i contenuti minimi fissati all'allegato I, n. 1, punto 1.16, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, ai quali sono state aggiunte sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao e che sono legalmente fabbricati negli Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, possano essere commercializzati in Spagna con la denominazione con cui sono commercializzati nello Stato membro di produzione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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