Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Aiuti concessi dagli Stati - Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione - Aiuto individuale presentato come ricompreso nell'approvazione - Esame da parte della Commissione - Mancato rispetto delle condizioni della decisione di approvazione - Applicazione del regime di nuovi aiuti
(Art. 88, nn. 1-3, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Criteri di deroga - Incompatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto che non rispetti tali criteri - Ruolo della Commissione - Verifica del rispetto dei criteri di deroga
[Art. 87, n. 1, e art. 3, lett. e), CE]
Massima
1. Le norme procedurali speciali di cui all'art. 88 CE, che istituiscono l'esame permanente ed il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, variano a seconda che si tratti di aiuti già esistenti ovvero di aiuti nuovi. Mentre i primi sono soggetti all'art. 88, nn. 1 e 2, CE, i secondi sono disciplinati dai nn. 2 e 3 del medesimo articolo.
Qualora la Commissione rilevi che un aiuto, che si sostiene essere stato concesso in base ad un regime di aiuti già autorizzato, non soddisfa le condizioni previste nella sua decisione di approvazione del regime e non è quindi rimcompreso in quest'ultima, l'aiuto stesso deve essere considerato quale aiuto nuovo.
Infatti, se al momento della concessione di un aiuto in applicazione di un regime previamente autorizzato, lo Stato membro non rispetta le condizioni alle quali la Commissione ha sottoposto la propria decisione di approvazione del suddetto regime, poiché l'aiuto versato è un aiuto nuovo, essa è tenuta a promuovere il procedimento speciale previsto dall'art. 88, n. 2, primo comma, CE.
( v. punti 22-25 )
2. Qualora aiuti di Stato siano previsti da un regime derogatorio adottato ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. e), CE, essi sono inizialmente incompatibili, in linea di principio, con il mercato comune e sono ritenuti compatibili con il medesimo solo a condizione che soddisfino i criteri di deroga previsti nella decisione di approvazione del detto regime.
Pertanto, quando la Commissione rilevi che determinati aiuti autorizzati nell'ambito di un regime derogatorio non rientrano più nel regime stesso, non è tenuta ad effettuare una nuova verifica della loro compatibilità con riguardo ai criteri di cui all'art. 87, n. 1, CE e ad esaminare se pregiudichino gli scambi tra Stati membri e determinino una distorsione della concorrenza.
( v. punti 47-48 )
Parti
Nella causa C-36/00,
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Guerra Fernández e K.-D. Borchardt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici (GU C 2000, L 37, pag. 22),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione
vista la relazione d'udienza,
sentite le sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 31 maggio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 ottobre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 10 febbraio 2000, il Regno di Spagna ha chiesto, a norma dell'art. 230, primo comma, CE, l'annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici (GU C 2000, L 37, pag. 22; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Normativa applicabile
2 La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27), la cui applicazione è stata prorogata ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3094, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 332, pag. 1), prevede talune norme specifiche applicabili agli aiuti a tale settore, che costituiscono un'eccezione al divieto generale enunciato dall'art. 87, n. 1, CE.
3 Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 1997, n. 1013, relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione (GU L 148, pag. 1), ha approvato gli aiuti alla ristrutturazione dei cantieri navali di diversi Stati membri, tra cui i cantieri navali pubblici spagnoli.
4 L'art. 1 del regolamento n. 1013/97 recita:
«1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3094/95, nel caso dei cantieri navali in ristrutturazione indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato comune ulteriori aiuti al funzionamento per le finalità specifiche e entro i massimali ivi previsti.
(...)
4. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti alla ristrutturazione dei cantieri navali di proprietà statale in Spagna fino ad un massimo di 135,028 miliardi di PTA nelle seguenti forme:
- pagamento di interessi fino a 62 028 milioni di PTA nel periodo 1988-1994 su prestiti accesi a copertura di aiuti precedentemente autorizzati e non versati;
- agevolazioni fiscali nel periodo 1995-1999 fino ad un massimo di 58 miliardi di PTA;
- contributo in conto capitale nel 1997 fino ad un massimo di 15 miliardi di PTA.
Ai menzionati cantieri si applicano tutte le altre disposizioni della direttiva 90/684/CEE.
Il governo spagnolo conviene di procedere, secondo un calendario approvato dalla Commissione, e in ogni caso entro il 31 dicembre 1997, a una effettiva e irreversibile riduzione di capacità di 30 000 tlrc».
5 In conformità al regolamento n. 1013/97 la Commissione ha adottato, il 6 agosto 1997, una decisione cha autorizza, tra l'altro, aiuti a favore dei cantieri navali pubblici spagnoli (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»).
6 In seguito a uno scambio di corrispondenza intercorso tra le autorità spagnole e la Commissione e l'apertura da parte di quest'ultima del procedimento d'inchiesta previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE), la Commissione, in data 26 ottobre 1999, ha adottato la decisione impugnata.
Fatti
7 I fatti, come è indicato ai punti 6-9 della decisione impugnata, sono i seguenti:
«(6) In base alla decisione dell'agosto 1997 relativa all'aiuto di Stato C 56/95(6) [GU 1997, C 354, pag. 2], la Commissione ha autorizzato una serie di aiuti di Stato per un ammontare complessivo di 229,008 miliardi di ESP a sostegno della ristrutturazione dei cantieri navali pubblici in Spagna. Il pacchetto di aiuti approvati includeva crediti di imposta "speciali" a concorrenza di 58 miliardi di ESP nel periodo 1995-1999.
(7) (...) All'epoca in cui era stato originariamente elaborato il piano di ristrutturazione i cantieri facevano ancora parte del gruppo INI (Instituto Nacional de Industria), e conformemente alle norme contabili vigenti - che permettevano di compensare le perdite prima dell'applicazione dell'imposta, con gli utili realizzati in altre imprese del gruppo - erano in grado nel quadro dell'INI di ridurre le perdite del 28% al netto dell'imposta. Le proiezioni finanziarie sulle quali si basava il piano prevedevano che questa possibilità continuasse a sussistere anche se dal 1° agosto 1995 i cantieri facevano capo alla holding pubblica AIE (Agencia Industrial del Estado), operante in perdita. Era stata pertanto approvata una legge [legge 13/96 del 30 dicembre 1996, BOE n. 315, del 31 dicembre 1996, pag. 38974] che permetteva alle società che si trovavano in questa posizione di continuare a beneficiare fino al 31 dicembre 1999 di contributi pubblici per un ammontare pari a quello cui avrebbero avuto diritto secondo un sistema di consolidamento fiscale. Sulla base delle perdite previste nell'ambito del piano di ristrutturazione, si era calcolato che questi crediti di imposta per i cantieri navali pubblici ammontassero a 58 miliardi di ESP. (...)
(8) Il 1° settembre 1997 i cantieri sono stati integrati nella societa SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), la quale, al pari dell'INI, può beneficiare della normativa generale vigente in Spagna in materia di consolidamento fiscale per compensare le perdite con gli utili.
(9) Il pacchetto di aiuti era stato approvato a condizione che l'ammontare totale, così come gli importi per categoria di aiuti, costituissero dei massimali. (...) Secondo i dati ottenuti dalla Commissione nell'ambito del controllo del piano di ristrutturazione, i cantieri hanno beneficiato nel 1998 di un credito di imposta speciale di 18,451 miliardi di ESP. Questo nonostante il fatto che in quello stesso anno i cantieri, in virtù della loro integrazione nella SEPI, fossero anche beneficiari di un credito d'imposta corrispondente alle perdite subite nel 1997, e ciò in base alla normativa generale vigente in Spagna in materia di consolidamento fiscale».
8 Pertanto la Commissione ha manifestato dubbi quanto alla conformità del credito di imposta speciale di ESP 18,451 miliardi con la decisione di autorizzazione e quanto alla sua compatibilità con il mercato comune.
La decisione impugnata
9 Al punto 57 della motivazione della decisione impugnata la Commissione conclude che i cantieri pubblici in Spagna hanno ricevuto un aiuto concesso sotto forma di crediti di imposta speciali pari a ESP 18,451 miliardi che non può essere giustificato dal punto di vista legale. Essa afferma che, sebbene l'importo globale degli aiuti non sia stato superato, il suddetto importo costituiva solo un massimale nel cui ambito l'aiuto, a suo avviso, doveva corrispondere solo alle perdite imponibili ed era autorizzato in base al presupposto che i cantieri non potessero ricevere crediti d'imposta ai sensi del sistema generale spagnolo di consolidamento fiscale (in prosieguo: «crediti generali d'imposta»). Secondo la Commissione, si trattava di una condizione essenziale per l'approvazione dell'aiuto e di conseguenza per la sua compatibilità col mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. e), CE.
10 Al punto 58 della motivazione della decisione impugnata la Commissione, ritenendo che, nelle circostanze del caso di specie, il credito di imposta speciale di ESP 18,451 miliardi accordato nel 1998 non fosse più compatibile con la deroga di cui all'art. 87, n. 3, lett. e), CE né con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ha deciso che l'importo di cui trattasi, maggiorato di interessi, dovesse essere restituito.
11 La decisione impugnata è stata notificata al Regno di Spagna il 2 dicembre 1999.
Il ricorso
12 Il governo spagnolo, che invoca quattro motivi a sostegno del suo ricorso, chiede che la Corte voglia annullare la decisione impugnata e condannare la Commissione alle spese.
13 La Commissione chiede che il ricorso sia dichiarato infondato e che il Regno di Spagna venga condannato alle spese.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
14 Con il primo motivo il governo spagnolo sostiene, anzitutto, che la decisione impugnata viola l'art. 88, n. 1, CE per disapplicazione di tale disposizione. Secondo il suddetto argomento, se la Commissione riteneva che gli aiuti contemplati dalla decisione impugnata fossero divenuti incompatibili con il mercato comune, sarebbe stata obbligata a riesaminarli, conformemente a tale disposizione, in quanto aiuti esistenti e non, come essa ha fatto, in quanto aiuti nuovi.
15 Il governo spagnolo ha osservato inoltre che la decisione impugnata si basa sull'asserita inosservanza da parte delle autorità spagnole di una condizione prescritta dalla decisione di autorizzazione, consistente nel fatto che i cantieri navali continuino a essere soggetti a un regime fiscale che non consenta loro di beneficiare dei crediti generali d'imposta. Pertanto, anziché attendere la fine dei pagamenti, precedentemente autorizzati, prima di promuovere il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, la Commissione avrebbe dovuto informare le autorità nazionali di tale supposto inadempimento. Non avendo agito in questo modo essa avrebbe leso i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione.
16 Infine, ritenendo che, a partire dal momento in cui i cantieri navali avevano potuto beneficiare di crediti generali d'imposta, gli aiuti preventivamente autorizzati sotto forma di crediti di imposta speciali fossero divenuti incompatibili con il mercato comune in quanto non più indispensabili, la Commissione, senza alcun avviso, avrebbe introdotto un nuovo criterio di incompatibilità degli aiuti dopo l'approvazione espressa di questi ultimi. Agendo in questo modo avrebbe violato i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di leale cooperazione e di buona fede. Per di più, quand'anche fosse stato necessario giustificare l'applicazione di aiuti già autorizzati, nella fattispecie, la complessità e la carenza di motivazione della decisione di autorizzazione imponevano, quanto meno, che la Commissione ne avvertisse le autorità spagnole.
17 La Commissione contesta la premessa sulla quale il governo spagnolo fonda il primo motivo. Gli aiuti fiscali potrebbero ritenersi autorizzati solo qualora rispettino tutte le condizioni della decisione di autorizzazione. Nel caso in cui queste ultime non fossero state rispettate i suddetti aiuti sarebbero automaticamente privi della tutela che tale decisione concede e dovrebbero essere ritenuti aiuti nuovi. Trattandosi di aiuti di questo tipo, il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, che è stato promosso nella fattispecie, sarebbe quello idoneo per esaminare la compatibilità dei suddetti aiuti con il mercato comune.
18 La Commissione ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, non fosse tenuta a indicare le conseguenze del passaggio dei cantieri navali sotto il controllo della SEPI quando quest'ultimo si è verificato. Infatti, tale acquisizione di controllo di per sé non avrebbe implicato un'infrazione alle disposizioni della decisione di autorizzazione. Inoltre, non appena la Commissione ha avuto notizia dell'infrazione, ha avviato l'inchiesta preliminare che ha condotto all'apertura del procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE.
19 Secondo la Commissione, il governo spagnolo era tenuto ad informarla della propria decisione di continuare a concedere crediti di imposta speciali ai cantieri navali, nonostante l'acquisizione del loro controllo da parte delle SEPI. Non avendovi provveduto, il suddetto governo non può appellarsi al legittimo affidamento.
Giudizio della Corte
20 In via preliminare occorre rammentare le norme rilevanti del sistema di controllo degli aiuti concessi dagli Stati istituito dal Trattato.
21 Ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza fra gli Stati membri sono incompatibili con il mercato comune, qualora incidano sugli scambi tra Stati membri.
22 L'art. 88 CE prevede un procedimento speciale per l'esame permanente e per il controllo degli aiuti concessi dagli Stati da parte della Commissione.
23 Le norme procedurali stabilite dal Trattato variano a seconda che si tratti di aiuti già esistenti oppure di nuovi aiuti. Mentre i primi sono soggetti all'art. 88, nn. 1 e 2, i secondi sono disciplinati dai nn. 2 e 3 dello stesso articolo (sentenza 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4145, punto 22).
24 Se la Commissione constata che un aiuto, che si sostiene essere stato concesso in base ad un regime di aiuti già autorizzato, non soddisfa le condizioni previste nella sua decisione di approvazione del regime e quindi non è ricompreso in quest'ultima, detto aiuto deve essere considerato un aiuto nuovo (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4635, punti 24-26).
25 Infatti se, al momento della concessione di un aiuto in applicazione di un regime previamente autorizzato, lo Stato membro non rispetta le condizioni alle quali la Commissione ha sottoposto la propria decisione di approvazione del suddetto regime, poiché l'aiuto versato è un aiuto nuovo, essa è tenuta a promuovere il procedimento speciale previsto dall'art. 88, n. 2, primo comma, CE (v., in tal senso, sentenza 4 febbraio 1992, causa C-294/90, British Aerospace e Rover/Commissione, Racc. pag. I-493, punto 13).
26 Si devono esaminare i fatti del caso di specie alla luce di tali constatazioni.
27 Dalla decisione di autorizzazione emerge che, data la situazione giuridica e fiscale dei cantieri navali pubblici spagnoli, come si configurava all'epoca, la Commissione ha autorizzato determinati aiuti sotto forma di crediti di imposta speciali, fino a un massimo di ESP 58 miliardi. Infatti tali aiuti avevano la finalità di consentire ai cantieri navali di cui trattasi che, all'epoca in cui facevano parte del gruppo INI, potevano ridimensionare le loro perdite del 28% al netto delle imposte in forza di norme generali applicabili in materia di consolidamento fiscale (crediti generali d'imposta) di continuare a beneficiare dello stesso trattamento, anche dopo che avevano cessato di far parte dell'INI.
28 I cantieri navali, all'epoca in cui appartenevano al gruppo INI, potevano compensare le loro perdite al netto delle imposte con gli utili realizzati in altre imprese del gruppo. Quando tale compensazione delle perdite non era stata più possibile, dopo l'assorbimento dei cantieri navali da parte dell'AIE, la legge n. 13/96 ha tuttavia consentito loro di continuare a beneficiare di un trattamento fiscale equivalente a quello cui avevano diritto precedentemente.
29 Orbene, è certo che i cantieri navali, in seguito al loro passaggio, il 1° settembre 1997, sotto il controllo della SEPI, hanno potuto nuovamente compensare le loro perdite al netto delle imposte con gli utili realizzati in altre imprese del gruppo. Potevano pertanto beneficiare dei crediti generali d'imposta come all'epoca in cui facevano parte dell'INI, pur avendo ricevuto anche crediti di imposta speciali a titolo di aiuti approvati mediante la decisione di autorizzazione.
30 Pertanto la Commissione era legittimata a ritenere che i presupposti che consentono la concessione degli aiuti non ricorressero più e che il pagamento nel 1998, da parte del governo spagnolo, della somma di ESP 18,451 miliardi sotto forma di crediti di imposta speciali non fosse più conforme alla decisione di autorizzazione.
31 Ne deriva che gli aiuti controversi non rientrano nella decisione di autorizzazione.
32 Di conseguenza gli aiuti concessi nel 1998 in forza dell'esercizio 1997 sotto forma di crediti di imposta speciali devono essere qualificati come aiuti nuovi ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE.
33 L'argomento del governo spagnolo in base al quale la Commissione avrebbe dovuto informarlo, prima del pagamento degli aiuti in causa, che questi ultimi erano divenuti incompatibili con il mercato comune in seguito ad una modificazione delle circostanze, non può essere accolto.
34 Infatti la Commissione non era obbligata a dedurre dal fatto che i cantieri navali, nel corso del 1997, erano passati nuovamente sotto il controllo di una holding alla quale era applicabile il regime generale di consolidamento fiscale la conseguenza che il governo spagnolo continuasse a concedere loro crediti di imposta speciali.
35 Infine, l'affermazione del governo spagnolo secondo la quale la Commissione, mediante la decisione impugnata, avrebbe sancito un nuovo criterio di compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti dalla decisione di autorizzazione è infondata.
36 Infatti, come risulta dai punti 27-30 della presente sentenza, la Commissione ha basato il suo giudizio di incompatibilità dei suddetti aiuti sull'inosservanza, da parte delle autorità spagnole, della decisione di autorizzazione.
37 Pertanto, le censure del governo spagnolo relative alla violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione pubblica, che si fondano su tale affermazione, devono essere escluse.
38 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
39 Con il secondo motivo il governo spagnolo addebita alla Commissione, in subordine, una totale mancanza di motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda l'esistenza di un aiuto statale nuovo. La decisione impugnata non menzionerebbe neanche l'esistenza di due dei quattro presupposti previsti dall'art. 87, n. 1, CE, che devono ricorrere perché determinate misure costituiscano un aiuto di Stato, ossia che le suddette misure «incidano sugli scambi tra gli Stati membri» e che «falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
40 Secondo il governo spagnolo, anche qualora dalle circostanze nelle quali l'aiuto è stato concesso emerga che è di natura tale da ledere il commercio tra gli Stati membri, la Commissione non è esonerata dall'obbligo di menzionare dette circostanze.
41 Il governo spagnolo sostiene che, contrariamente a quanto assume la Commissione, la decisione impugnata non rinvia alle decisioni o alle disposizioni precedenti al fine di valutare se ricorra il presupposto del pregiudizio agli scambi.
42 La Commissione evidenzia che, nella fattispecie, la natura di aiuti concessi dagli Stati delle misure di sostegno ai cantieri navali era già accertata e approvata da tutte le parti, come emerge dalla decisione di autorizzazione. Nella decisione impugnata la sola questione in causa era quindi la possibilità di dichiarare gli aiuti compatibili con il mercato comune. Per tali ragioni, la Commissione ritiene di non essere tenuta ad avviare una discussione sul pregiudizio agli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza.
43 Comunque, in un settore come quello di cui trattasi, che sarebbe contraddistinto da una grave sovracapacità strutturale e in cui la concorrenza internazionale sarebbe innegabile, risulterebbe evidente che qualsiasi misura d'aiuto implica rischi per la concorrenza e gli scambi intracomunitari.
44 La Commissione aggiunge che gli aiuti controversi si devono ritenere come non notificati di modo che essa non è tenuta a dimostrare l'effetto reale di questi ultimi. Peraltro, la stessa ritiene che l'espresso rinvio che è fatto nella decisione impugnata alla direttiva 90/684, al regolamento n. 1013/97 e, soprattutto, alla decisione di autorizzazione sia sufficiente perché la decisione impugnata sia ritenuta sufficientemente motivata per quanto riguarda gli elementi invocati dalla ricorrente.
Giudizio della Corte
45 Si deve ricordare che il regolamento n. 1013/97, a norma del quale la Commissione ha adottato la decisione di autorizzazione, è stato emanato in base, in particolare, all'art. 92, n. 3, lett. e), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. e), CE].
46 In forza di tale norma, possono essere ritenute compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti determinate con decisioni del Consiglio.
47 Secondo quanto emerge dai punti 30 e 33 della sentenza 18 maggio 1993, cause riunite C-356/90 e C-180/91, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-2323), quando gli aiuti sono previsti da un regime adottato in forza della suddetta direttiva, in linea di principio, sono inizialmente incompatibili con il mercato comune e sono ritenuti compatibili con quest'ultimo solo a condizione che soddisfacciano ai criteri di deroga previsti nella decisione di approvazione del suddetto regime.
48 Pertanto, una volta che la Commissione constati che determinati aiuti autorizzati nell'ambito di un regime derogatorio adottato in forza dell'art. 87, n. 3, lett. e), CE non rientrano più in tale regime, non è tenuta ad effettuare una nuova verifica della compatibilità degli aiuti rispetto ai criteri contemplati dall'art. 87, n. 1, CE e ad esaminare se pregiudichino gli scambi tra Stati membri e determinino una distorsione della concorrenza.
49 Una condizione di questo tipo sarebbe illogica tenuto conto del contesto del mercato e dell'esigenza di gestione in esame, poiché la natura di aiuti concessi dagli Stati delle misure di sostegno è stata già accertata e approvata da tutte le parti.
50 Peraltro, trattandosi di un regime derogatorio, si presuppone necessariamente che gli aiuti previsti siano sin dall'inizio incompatibili con il mercato comune (v., in tal senso, sentenza Belgio/Commissione, citata, punto 33).
51 Da quanto sopra esposto emerge che la validità della decisione impugnata non può essere pregiudicata da un asserito difetto di motivazione quanto all'esistenza di un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.
52 Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
53 Con il terzo motivo, che si articola in tre parti, il governo spagnolo sostiene che, nel merito, la decisione impugnata viola l'art. 87, nn. 1 e 3, lett. e), CE, il regolamento n. 1013/97 e il principio di tutela del legittimo affidamento.
54 Con la prima parte di tale motivo il governo spagnolo osserva che dal regolamento n. 1013/97 e dalla decisione di autorizzazione emerge che il presupposto dell'autorizzazione degli aiuti ivi contemplato costituisce «una effettiva e irreversibile riduzione di capacità di 30 000 tlrc». Ritenendo il contrario la Commissione avrebbe violato tale regolamento nonché il legittimo affidamento originato dalla decisione di autorizzazione. Infatti, se quest'ultima intendeva subordinare il versamento di una parte degli aiuti al mantenimento di una determinata situazione di fatto, la Commissione avrebbe dovuto menzionare tale aspetto, la qual cosa non avrebbe fatto.
55 Il governo spagnolo sostiene anche che l'importo delle riduzioni delle perdite al netto delle imposte che i cantieri navali avrebbero ottenuto restando soggetti al regime di consolidamento fiscale non poteva essere anticipatamente previsto, perché dipende dalla base imponibile della società che subisce le perdite. Se, come assume la Commissione, la decisione di autorizzazione avesse autorizzato la concessione di aiuti versati ai cantieri navali a compensazione di quanto cessassero di percepire in base al regime di consolidamento fiscale, essa avrebbe indicato che ogni anno si sarebbe potuto restituire loro, in quanto aiuto di Stato autorizzato, una somma da determinare in ragione della base imponibile.
56 Con la seconda parte del terzo motivo il governo spagnolo ritiene che l'interpretazione data dalla Commissione della natura di massimale degli aiuti autorizzati violi l'art. 87, n. 3, CE nonché i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, poiché equivarrebbe a negare il carattere definitivo della decisione di autorizzazione. Se venisse accolta l'interpretazione formulata dalla Commissione, la decisione di autorizzazione sarebbe semplicemente una dichiarazione di intenti provvisoria che obbligherebbe le autorità spagnole, all'atto della realizzazione del piano, a giustificare nuovamente la necessità di accordare gli aiuti approvati.
57 Secondo il governo spagnolo, la Commissione violerebbe altresì l'art. 1 del regolamento n. 1013/97, che prescrive che essa «può dichiarare compatibili con il mercato comune ulteriori aiuti al funzionamento per le finalità specifiche e entro i massimali ivi previsti». La decisione di autorizzazione avrebbe autorizzato l'insieme degli aiuti previsti, la qual cosa giustificherebbe il fatto che siano dichiarati tutti compatibili con il mercato comune in forza di una decisione definitiva della Commissione.
58 Infine, con l'ultima parte del terzo motivo, il governo spagnolo sostiene che, cumulando agli aiuti autorizzati gli importi corrisposti a norma di un regime generale, che non costituiscono aiuti, la Commissione viola l'art. 87, n. 1, CE. Infatti, sarebbe contraddittorio asserire, come farebbe la Commissione, che il cumulo degli aiuti autorizzati, ossia i crediti di imposta speciali versati ai cantieri navali a norma della legge n. 13/96 e delle misure generali, vale a dire i crediti generali d'imposta ai quali essi hanno diritto, in forza delle norme generali applicabili in Spagna in materia di consolidamento fiscale, comporta che i cantieri navali ricevano aiuti statali illegittimi.
59 La Commissione replica che il terzo motivo del governo spagnolo viola la decisione di autorizzazione in quanto assume che quest'ultima impone quale presupposto per l'autorizzazione dei crediti di imposta speciali solo il rispetto del massimale di ESP 58 miliardi e dell'impegno di procedere alle riduzioni di capacità convenute. Orbene, l'autorizzazione sarebbe stata giustificata anche dal fatto che i cantieri navali, in seguito al loro passaggio sotto il controllo dell'AIE, non potevano continuare a beneficiare dei crediti generali d'imposta ai quali avevano diritto quando appartenevano all'INI. Poiché tale giustificazione è venuta meno, lo sarebbe stata anche l'autorizzazione. Secondo la Commissione, il terzo motivo deve essere quindi escluso in partenza.
Giudizio della Corte
60 Si deve esaminare, in limine, l'affermazione del governo spagnolo in base alla quale gli aiuti fiscali erano autorizzati a fronte di una riduzione di capacità dei cantieri navali, cosicché erano legittimi quando rispettavano i massimali di aiuto previsti dal regolamento n. 1013/97.
61 A tale proposito, come emerge dai punti 27 e 28 della presente sentenza, l'autorizzazione da parte della Commissione di aiuti sotto forma di crediti di imposta speciali a concorrenza di ESP 58 miliardi era fondata sull'impossibilità per i cantieri navali di continuare a ricevere un trattamento fiscale vantaggioso in seguito al loro passaggio dall'INI all'AIE.
62 Infatti, il fatto che la Commissione, quando ha adottato la decisione di autorizzazione, fosse tenuta a garantire che gli importi di aiuti autorizzati non eccedessero i massimali disposti dal regolamento n. 1013/97 non limita le condizioni da rispettare all'atto della concessione di un aiuto ai cantieri navali spagnoli del massimo importo di un aiuto di tale natura.
63 Ne consegue che il terzo motivo del governo spagnolo si basa su una premessa errata.
64 Per quanto riguarda la prima parte del suddetto motivo occorre dichiarare che la decisione di autorizzazione ha subordinato a giusto titolo la concessione degli aiuti interessati all'impossibilità per i cantieri navali di ottenere i vantaggi fiscali di cui beneficiavano prima del 1° agosto 1995.
65 Da quanto sopra deriva che il primo motivo non è fondato.
66 Per quanto concerne la seconda parte, secondo la quale la decisione impugnata negherebbe il carattere definitivo della decisione di autorizzazione, si deve osservare che, in tale decisione, la Commissione ha accertato l'esistenza di aiuti nuovi in quanto gli aiuti sotto forma di crediti di imposta speciali erano stati autorizzati solo al fine di compensare l'esclusione dei cantieri navali dal beneficio dei crediti generali d'imposta.
67 La Commissione non pone pertanto in discussione la natura definitiva della decisione di autorizzazione, ma si limita a garantire il rispetto dei presupposti sanciti da quest'ultima.
68 Ne risulta che la seconda parte deve essere respinta.
69 Infine, per quanto attiene alla terza parte, relativa all'asserito cumulo da parte della Commissione degli aiuti autorizzati e delle misure generali per fondare la sua constatazione del carattere illegittimo degli aiuti in causa, essa viola la decisione impugnata. Infatti, in tale decisione, l'analisi dei suddetti aiuti non si basa sul loro cumulo con i crediti generali d'imposta, ma esclusivamente sull'inosservanza da parte delle autorità spagnole del presupposto prescritto nella decisione di autorizzazione all'atto della concessione degli aiuti di cui trattasi sotto forma di crediti di imposta speciali.
70 Il terzo motivo deve, pertanto, essere respinto.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
71 Con il quarto motivo il governo spagnolo rileva, in subordine, che, anche ammettendo che i cantieri navali non possano cumulare gli aiuti concessi sotto forma di crediti di imposta speciali e i crediti generali d'imposta, l'importo di ESP 85 miliardi a titolo di aiuto versato non sarebbe meno giustificato alla luce delle perdite effettive di tali cantieri durante il periodo nel quale erano sotto il controllo dell'AIE. Pertanto, emanando la decisione impugnata, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione e violato il principio della tutela del legittimo affidamento.
72 Infatti, secondo tale governo, se i crediti generali d'imposta percepiti dai cantieri navali corrispondevano al 28% della base imponibile negativa di ogni esercizio, il calcolo degli aiuti autorizzati sotto forma di crediti di imposta speciali non si è fatto invece riferendosi al 28% della base imponibile negativa prevedibile per gli esercizi 1995-1998. Poiché gli aiuti sono stati calcolati in base ai risultati netti prima dell'assoggettamento a imposte e non sulla base imponibile, il calcolo si sarebbe sempre effettuato in funzione del criterio delle perdite al netto di imposte, o perdite reali. In tal caso l'insieme degli aiuti versati, vale a dire l'importo di ESP 58 miliardi, sarebbe coperto dalla decisione di autorizzazione, poiché le perdite sarebbero state più ingenti del previsto.
73 La Commissione ritiene che il quarto motivo del governo spagnolo si fondi, analogamente al terzo motivo, su un'analisi erronea. Per calcolare l'importo degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione impugnata, la Commissione si è basata sugli aiuti autorizzati, perché sono risultati privi di giustificazione e, pertanto, di autorizzazione. Orbene, gli aiuti autorizzati, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non rappresentavano il 28% delle perdite previste durante il periodo preso in considerazione, ma aiuti destinati a compensare l'impossibilità di continuare a ricevere crediti generali di imposta derivanti dall'appartenenza dei cantieri navali ad una holding complessivamente in attivo.
Giudizio della Corte
74 A tale proposito, come emerge dai punti 27 e 28 della presente sentenza, la concessione degli aiuti fiscali da parte delle autorità spagnole, in forza della legge n. 13/96, che è stata autorizzata mediante la decisione di autorizzazione, era giustificata dal venir meno della possibilità per i cantieri navali di compensare le loro perdite al netto di imposta con gli utili realizzati in altre imprese del gruppo al quale essi appartenevano.
75 Quando la Commissione ha calcolato l'importo degli aiuti, concessi in forma di crediti di imposta speciali versati ai cantieri navali a norma della legge n. 13/96, che riteneva incompatibili con il mercato comune, si è conformata alle disposizioni di questa stessa legge che prevede il calcolo dell'importo dei suddetti crediti d'imposta sul fondamento della base imponibile.
76 Orbene, a differenza di quanto assume il governo spagnolo, quando la concessione dei suddetti crediti d'imposta non è stata più giustificata, in seguito all'acquisizione di controllo dei cantieri navali da parte della SEPI, il 1° settembre 1997 - dando nuovamente a questi ultimi la possibilità di compensare le loro perdite al netto di imposta con gli utili realizzati in altre imprese del gruppo - gli aiuti illegittimi in questo modo concessi dovevano essere calcolati tenendo conto della normativa in forza della quale sono concessi i crediti generali d'imposta.
77 Ne consegue che le critiche formulate dal governo spagnolo in merito al calcolo dell'importo degli aiuti illegittimi sono infondate e che la Commissione, adottando la decisione impugnata, non può vedersi addebitare né una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento né un manifesto errore di valutazione.
78 Il quarto motivo deve essere, pertanto, respinto.
79 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
80 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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