Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti - Presentazione di argomenti già prospettati dinanzi al Tribunale - Irrilevanza
[Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione - Uso del metodo asimmetrico - Presupposti
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11]
3. Accordi internazionali - Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - GATT 1994 - Effetto diretto - Insussistenza - Impossibilità di invocare gli accordi dell'OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario - Eccezioni - Atto comunitario diretto a garantirne l'esecuzione o che vi rinvii espressamente e in maniera precisa
(Art. 230 CE; Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994)
4. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Norme relative al calcolo del margine di dumping contenute nel codice antidumping del GATT 1994 - Trasposizione in diritto comunitario ad opera del regolamento antidumping di base - Incidenza - Obbligo di motivare la scelta di applicare il metodo asimmetrico
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 1, n. 11; Accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994», art. 2.4.2]
5. Diritto comunitario - Interpretazione - Metodi - Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità
6. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
7. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Presa in considerazione, in via eccezionale, dei prezzi praticati tra parti che hanno concluso fra di loro un accordo di compensazione - Necessità di giustificare il ricorso all'eccezione
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 1, primo e terzo comma]
Massima
1. Quando, nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, il ricorrente, in conformità agli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ha individuato in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica la sua domanda, il fatto che gli argomenti esposti a sostegno di un motivo siano stati presentati anche in primo grado non può giustificare la loro irricevibilità.
( v. punti 28, 71 )
2. Dalla formulazione stessa dell'art. 2, n. 11, del regolamento di base emerge che l'esistenza di un margine di dumping è normalmente accertata utilizzando l'uno o l'altro metodo simmetrico e che si può ricorrere, come eccezione a questa regola, al metodo asimmetrico solo se ricorrono due presupposti: da una parte, che gli andamenti dei prezzi all'esportazione siano sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e, dall'altra, che con i metodi simmetrici non sia possibile valutare correttamente il margine di dumping.
Il Consiglio, quindi, non può sostenere che da detta disposizione risulti che, dopo avere discrezionalmente operato una scelta tra i due metodi simmetrici, gli sarebbe sufficiente accertarsi che il metodo simmetrico in tal modo preso in considerazione non consente di valutare correttamente il margine di dumping per essere autorizzato a ricorrere al metodo asimmetrico.
( v. punti 49-50 )
3. Tenuto conto della loro natura e della loro economia, l'Accordo OMC e gli accordi e memorandum contenuti nei suoi allegati non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie in forza dell'art. 230, primo comma, CE.
Tuttavia, nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi e dei memorandum contenuti negli allegati dell'Accordo OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme dell'OMC.
( v. punti 53-54 )
4. Poiché dal preambolo del regolamento antidumping di base n. 384/96, in particolare dal suo quinto considerando, risulta che detto regolamento mira segnatamente a trasporre nel diritto comunitario, per quanto possibile, le norme nuove e particolareggiate contenute nel codice antidumping del 1994, tra cui figurano, in particolare, quelle relative al calcolo del margine di dumping - e ciò ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle dette norme - si deve considerare che la Comunità ha adottato il regolamento di base per adempiere gli obblighi internazionali ad essa derivanti dal codice antidumping del 1994 e che, con l'art. 2, n. 11, di tale regolamento, essa ha inteso dare esecuzione ai particolari obblighi derivanti dall'art. 2.4.2 del detto codice.
E' vero che all'art. 2, n. 11, del regolamento di base non è stato espressamente specificato che l'istituzione comunitaria dovesse fornire la spiegazione richiesta dall'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 in caso di ricorso al metodo asimmetrico per determinare il margine di dumping; tuttavia, questa omissione non significa che la Comunità abbia inteso esimersi da detto obbligo, giacché può essere spiegata con l'esistenza dell'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE). Infatti, una volta assicurata la trasposizione del detto art. 2.4.2 da parte della Comunità, si può ritenere che l'obbligo di motivazione specifico previsto da tale disposizione sia incluso nell'obbligo generale di motivazione degli atti delle istituzioni imposto dall'art. 190 del Trattato.
( v. punti 55-56, 58 )
5. Le norme comunitarie devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando mirano, per l'appunto, ad attuare un accordo internazionale concluso dalla Comunità.
( v. punto 57 )
6. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apyparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L'obbligo di motivazione dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la sua rispondenza o meno ai requisiti prescritti dal detto art. 190 dev'essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
( v. punto 81 )
7. In materia di dumping la determinazione del valore normale costituisce una delle tappe fondamentali che devono consentire di accertare l'esistenza di un eventuale dumping.
A questo proposito, dall'art. 2, n. 1, primo e terzo comma, del regolamento antidumping di base n. 384/96 risulta che, in linea di principio, i prezzi praticati tra parti vincolate da un accordo di compensazione non possono essere presi in considerazione per determinare il valore normale e che ciò non vale, in via eccezionale, solo qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.
Non soddisfa pertanto le esigenze dell'obbligo di motivazione un regolamento del Consiglio istitutivo di dazi antidumping definitivi su determinate importazioni, il quale si limiti ad affermare che «si è riscontrato che le vendite effettuate utilizzando la compensazione erano state effettivamente realizzate nel corso di normali operazioni commerciali».
Infatti, un'affermazione così perentoria, che equivale ad un semplice rinvio alle norme comunitarie, non contiene alcun elemento esplicativo atto a chiarire agli interessati e al giudice comunitario i motivi che hanno indotto il Consiglio a ritenere che sui prezzi praticati in occasione delle dette vendite effettuate utilizzando la compensazione non abbia inciso detto rapporto e quindi non consente agli interessati di sapere se tali prezzi siano stati presi giustamente in considerazione, in via eccezionale, ai fini del calcolo del valore normale o se quest'ultima circostanza possa costituire un vizio tale da inficiare la legittimità del regolamento impugnato.
( v. punti 82, 85-88 )
Parti
Nel procedimento C-76/00 P,
Petrotub SA, con sede in Roman (Romania),
e
Republica SA, con sede in Bucarest (Romania),
rappresentate dall'avv. A. Merckx, avocat, e dall'avv. P. Bentley, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
avente ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98, Petrotub e Republica/Consiglio (Racc. pag. II-3837),
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito dall'avv. G. Berrisch, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore) e P. Jann, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 30 gennaio 2002, nel corso della quale la Petrotub SA e la Republica SA sono state rappresentate dal sig. P. Bentley, il Consiglio dall'avv. G. Berrisch e la Commissione dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso comune depositato presso la cancelleria della Corte il 2 marzo 2000, la Petrotub SA (in prosieguo: la «Petrotub») e la Republica SA (in prosieguo: la «Republica») hanno impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ciascuna per quanto la riguarda, la sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98, Petrotub e Republica/Consiglio (Racc. pag. II-3837; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo giudice ha respinto i loro rispettivi ricorsi diretti all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
Contesto normativo
2 Al titolo «A. Valore normale», l'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 2331 (GU L 317, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»), dispone:
«I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi».
3 Al titolo «D. Margine di dumping», l'art. 2, n. 11, del regolamento base dispone:
«Salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità [in prosieguo: il "primo metodo simmetrico"] oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nella Comunità per ogni operazione [in prosieguo: il "secondo metodo simmetrico"]. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità [in prosieguo: il "metodo asimmetrico"], se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. (...)».
4 L'accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: il «codice antidumping del 1994») figura nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale per il commercio (in prosieguo: l'«accordo OMC») approvato dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). L'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 recita:
«(...) l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili [primo metodo simmetrico], ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale ed il prezzo all'esportazione effettuato per ogni singola operazione [secondo metodo simmetrico]. Il valore normale determinato sulla base di una media ponderata può essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione [metodo asimmetrico] ove le autorità rilevino andamenti dei prezzi all'esportazione sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni».
Fatti all'origine della controversia e sentenza impugnata
5 Dalla sentenza impugnata emerge che il 31 agosto 1996 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Slovacchia (GU C 253, pag. 26).
6 Nell'ambito dell'inchiesta antidumping la Petrotub e la Republica hanno risposto al questionario che era stato loro sottoposto dalla Commissione prima di essere sentite da quest'ultima. In seguito, tale istituzione ha effettuato una verifica nei locali di queste due società.
7 Il 29 maggio 1997 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 981/97 che impone dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca (GU L 141, pag. 36; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).
8 Informate, in conformità all'art. 20, n. 1, del regolamento base, degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali erano stati istituiti i detti dazi provvisori (in prosieguo: l'«informazione provvisoria»), la Petrotub e la Republica hanno presentato le loro osservazioni scritte in merito prima di essere sentite dalla Commissione. Sul fondamento della stessa disposizione, hanno altresì risposto per iscritto alla comunicazione dell'informazione finale sui principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sui loro prodotti (in prosieguo: l'«informazione finale»).
9 Con il regolamento impugnato il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi del 9,8% sulle esportazioni della Petrotub e della Republica verso la Comunità.
10 Il 23 febbraio 1998 la Petrotub e la Republica hanno rispettivamente proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1 del regolamento impugnato nella parte in cui esso le riguarda. Dopo la riunione delle due cause, tali ricorsi sono stati respinti con la sentenza impugnata.
11 Per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo dedotto dalla Petrotub, che contestava al Consiglio di avere omesso di spiegare, violando in particolare l'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994, le ragioni per cui il metodo asimmetrico utilizzato dal Consiglio rifletterebbe l'effettiva portata del dumping meglio dei metodi simmetrici, il Tribunale ha più in particolare dichiarato quanto segue:
«105 Se è vero, secondo una consolidata giurisprudenza, che le disposizioni del regolamento base debbono essere interpretate alla luce del codice antidumping del 1994 (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punti 30-32), resta ciò nondimeno che il regime relativo alla difesa contro le pratiche antidumping è disciplinato unicamente da tale regolamento. L'obbligo, contemplato al punto 2.4.2 del codice antidumping del 1994, di fornire una spiegazione quanto ai motivi per i quali i metodi simmetrici non consentano di riflettere la portata effettiva del dumping non costituisce pertanto, in quanto tale, una norma applicabile. Orbene, è giocoforza constatare che l'art. 2, n. 11, del regolamento base non menziona un obbligo specifico di dare spiegazioni di tale tipo.
106 Tuttavia, nella misura in cui questo motivo può essere inteso nel senso che la ricorrente denuncia l'insufficienza di motivazione del regolamento impugnato, si deve ricordare che la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto impugnato, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i propri diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La portata dell'obbligo di motivazione deve essere valutata con riferimento al contesto e al procedimento nell'ambito dei quali il regolamento impugnato è stato adottato nonché all'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-48/96, Acme Industry Co. Ltd/Consiglio, Racc. pag. II-3089, punto 141).
107 Nella specie la motivazione del regolamento impugnato deve essere valutata tenendo conto in particolare delle informazioni che sono state comunicate alla ricorrente e delle sue osservazioni relative al metodo di comparazione applicabile ai fini della determinazione del margine di dumping, in occasione del procedimento amministrativo.
108 Al punto 28 del regolamento provvisorio, la Commissione ha precisato:
"Si è confrontata la media ponderata dei valori normali di ciascun gruppo di prodotti con i singoli prezzi all'esportazione corretti conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Ciò si è reso necessario per rispecchiare a pieno il livello di dumping attuato e anche perché i prezzi all'esportazione registravano significative variazioni a seconda dei diversi clienti e delle diverse regioni".
La Commissione ha tenuto fermo questo punto di vista nell'informazione provvisoria del 2 giugno 1997.
109 Nelle conclusioni provvisorie della ricorrente relative al dumping, in data 1° luglio 1997 e in occasione dell'audizione del 9 luglio 1997, la detta ricorrente ha contestato il punto di vista della Commissione, deducendo che questa avrebbe dovuto utilizzare il metodo simmetrico consistente nel comparare il valore normale medio ponderato con la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni della Petrotub verso la Comunità. Nella lettera 11 luglio 1997 la stessa ha inoltre sostenuto che un confronto del valore normale medio ponderato con la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni verso la Comunità portava senz'altro a un margine di dumping di gran lunga inferiore a quello ottenuto col metodo utilizzato dalla Commissione.
110 Successivamente, la Commissione ha precisato, nell'informazione finale 19 agosto 1997, che, per quanto riguarda la Petrotub, la configurazione dei prezzi all'esportazione differiva sensibilmente, a seconda dei periodi (compresi tra i mesi di agosto 1995 e aprile 1996 e, rispettivamente, maggio 1996 e agosto 1996). La stessa faceva presente che per l'insieme delle società rumene, la differenza di margine di dumping ottenuta applicando i metodi della comparazione per media ponderata a media ponderata e media ponderata a singola transazione era tale che si poteva concludere che il primo di tali metodi non consentiva di riflettere l'effettiva portata del dumping.
111 Nelle sue osservazioni finali sul dumping dell'8 settembre 1997, la ricorrente ha nuovamente sostenuto che il margine di dumping doveva essere determinato applicando il metodo di comparazione per media ponderata a media ponderata.
112 Al punto 22 del regolamento impugnato il Consiglio ha constatato:
"Un'impresa ha sostenuto che il calcolo del margine di dumping non avrebbe dovuto essere effettuato sulla base di un confronto tra la media ponderata dei valori normali e il prezzo all'esportazione adeguato di ciascun gruppo corrispondente transazione per transazione, ma piuttosto confrontando medie ponderate e medie ponderate.
L'obiezione è stata respinta dopo aver riconsiderato la metodologia utilizzata per tutte le imprese rumene ed aver rilevato che:
- nel caso di un'impresa, non c'era alcuna differenza tra i margini di dumping calcolati con l'uno e l'altro metodo, in quanto tutte le esportazioni erano effettuate a prezzi di dumping;
- per tre imprese, sono emerse significative variazioni dei prezzi all'esportazione in funzione della destinazione e del periodo in questione.
In considerazione di quanto sopra, e a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è mantenuto, ai fini delle conclusioni definitive, il metodo del confronto della media ponderata del valore normale del periodo con i singoli prezzi all'esportazione adeguati delle transazioni".
113 Il regolamento impugnato precisa altresì le ragioni per le quali le istituzioni comunitarie hanno deciso di applicare il metodo di confronto del valore normale medio ponderato con i singoli prezzi delle esportazioni.
114 Ciò considerato, e in assenza di specifica contestazione da parte della ricorrente nel corso della fase amministrativa del procedimento che avrebbe potuto, se del caso, rendere necessaria una motivazione più dettagliata (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Commissione, Racc. pag. II-2681, punti 90 e 118), il regolamento impugnato non può essere considerato affetto da motivazione insufficiente per quanto riguarda l'applicazione da parte delle istituzioni comunitarie dell'art. 2, n. 11, del regolamento base.
115 Per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo la quale le istituzioni comunitarie si sarebbero limitate ad esaminare il primo metodo simmetrico (cioè il metodo di confronto media ponderata con media ponderata) e avrebbero omesso di verificare se il secondo di tali metodi simmetrici contemplati all'art. 2, n. 11, del regolamento base (cioè il metodo che consiste nel confrontare i singoli valori normali con i singoli prezzi all'esportazione) non consentiva di riflettere l'effettiva portata del dumping praticato, il Tribunale rileva che si tratta di un motivo di diritto diverso che non è stato sollevato [che] nella fase della replica. Tale motivo deve pertanto essere dichiarato irricevibile, conformemente all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
116 Infine, da quanto precede emerge che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, i metodi di confronto intesi a determinare l'esistenza di un margine di dumping sono stati applicati singolarmente per ciascuna delle quattro società esportatrici rumene.
117 Da quanto sopra consegue che il primo punto del quarto motivo non può essere accolto».
12 Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo fatto valere dalla Republica, vertente sulla violazione dell'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base e sull'insufficienza di motivazione del regolamento impugnato, il Tribunale ha peraltro dichiarato quanto segue:
«73 A tenore dell'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base, "i prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi".
74 E' giocoforza constatare che la ricorrente non produce alcun elemento di prova e non fornisce alcuna indicazione che consenta di supporre che gli accordi di compensazione che essa invoca, menzionati nel documento intitolato "Total Value of Compensatory Arrangements" relativo alle vendite effettuate sulla base di accordi di compensazione durante il periodo d'inchiesta, si siano ripercossi sui prezzi applicati nel contesto di tali operazioni, come richiesto dall'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base.
75 Inoltre, in assenza di qualsiasi indizio contrario fornito dalla ricorrente, il Consiglio ha motivato a sufficienza, nel regolamento impugnato, il suo rifiuto di escludere le vendite effettuate per compensazione dalla determinazione del valore normale, precisando che "era stato dimostrato che le vendite per compensazione erano state senz'altro effettuate nel corso di normali operazioni commerciali".
76 Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in tutti e due i suoi punti».
Ricorsi contro la sentenza del Tribunale
13 Con i loro ricorsi contro la sentenza del Tribunale, la Petrotub e la Republica chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa le riguarda rispettivamente e, statuendo sul merito della controversia, di annullare il regolamento impugnato nella parte in cui esso le riguarda, nonché di condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio. In caso di annullamento del regolamento impugnato su domanda di una di esse, la Petrotub e la Republica chiedono inoltre alla Corte di estendere gli effetti giuridici di tale annullamento all'altra parte.
14 Il Consiglio e la Commissione chiedono alla Corte di respingere le impugnazioni e di condannare le ricorrenti alle spese.
Sul ricorso della Petrotub contro la sentenza del Tribunale
15 A sostegno del suo ricorso contro la sentenza del Tribunale la Petrotub deduce un motivo unico, vertente sull'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al punto 114 della sentenza impugnata per quanto riguarda la portata dell'obbligo di motivazione che incombe al Consiglio quando quest'ultimo applica il metodo asimmetrico per calcolare il margine di dumping. A sostegno di tale motivo la Petrotub fa valere altresì gli errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso ai punti 105 e 115 della detta sentenza.
16 Con la prima parte del suo motivo la Petrotub sostiene che il Tribunale non poteva considerare sufficiente la motivazione del regolamento impugnato in quanto esso non contiene alcun riferimento al secondo metodo simmetrico né, a fortiori, alcuna spiegazione sui motivi per i quali tale metodo è stato escluso a favore del metodo asimmetrico. Dalla stessa formulazione dell'art. 2, n. 11, del regolamento base emergerebbe che il ricorso al metodo asimmetrico è autorizzato solo se nessuno dei due metodi simmetrici consente di valutare correttamente il margine di dumping. Poiché un esame di questo genere verte quindi su elementi di diritto o di fatto essenziali quanto al fondamento della decisione di imporre dazi antidumping, la motivazione del regolamento impugnato avrebbe per lo meno dovuto far risultare che il Consiglio aveva effettivamente proceduto al detto esame.
17 Peraltro, secondo la Petrotub, il Tribunale non poteva astenersi dal sanzionare una tale violazione dell'obbligo di motivazione dichiarando, al punto 115 della sentenza impugnata, che l'argomento vertente su tale violazione è irricevibile in quanto fatto valere tardivamente. Da una parte, il detto argomento sarebbe stato addotto implicitamente nel ricorso, come dimostrerebbero i termini «metodi simmetrici», che compaiono al plurale, nel passaggio rilevante di quest'ultimo, e, dall'altra, il difetto di motivazione così lamentato avrebbe dovuto in ogni caso essere esaminato d'ufficio dal Tribunale.
18 Con la seconda e la terza parte del suo motivo la Petrotub fa valere che il Tribunale ha travisato la portata dell'obbligo di motivazione che incombe al Consiglio. Secondo la Petrotub, il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che il detto obbligo fosse adempiuto per il solo fatto che emerge dal regolamento impugnato - in combinato disposto con gli atti che lo hanno preceduto, tra cui il regolamento provvisorio, l'informazione provvisoria e l'informazione finale - che, nella fattispecie, il metodo asimmetrico portava a un margine di dumping aritmeticamente superiore a quello risultante dal primo metodo simmetrico e che il ricorso al metodo asimmetrico era necessario per valutare correttamente il margine di dumping.
19 Secondo la Petrotub, la seconda di queste affermazioni costituisce una mera parafrasi autogiustificativa dei termini dell'art. 2, n. 11, del regolamento base. Ora, questi termini implicherebbero, per il Consiglio, un esame di elementi di diritto o di fatto essenziali quanto al fondamento della decisione di imporre dazi antidumping, di modo che il nesso logico che permette di giungere a questa conclusione avrebbe dovuto essere enunciato nel regolamento impugnato affinché si potesse essere certi che l'esame richiesto aveva effettivamente avuto luogo.
20 A tale riguardo la Petrotub ritiene, in particolare, che la constatazione che il metodo asimmetrico conduce ad un margine di dumping aritmeticamente superiore a quello risultante dal metodo simmetrico non possa di per sé costituire una motivazione sufficiente, tenuto conto del fatto che il metodo asimmetrico può produrre, in ogni caso, solo un risultato uguale o superiore a quello risultante dal primo metodo simmetrico.
21 Secondo la Petrotub, la verifica della condizione secondo cui con i metodi simmetrici «non [sarebbe] possibile valutare correttamente il margine di dumping» presuppone in realtà che venga dimostrata l'esistenza di un dumping «mirato», vale a dire che il comportamento dell'esportatore consista in manovre destinate a dissimulare il dumping.
22 Con la quarta parte del suo motivo, la Petrotub fa valere che, a differenza dell'art. 2, n. 11, del regolamento base, l'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 dispone che, se l'autorità competente ha fatto ricorso al metodo asimmetrico, essa è tenuta a spiegare il motivo per cui non è possibile tener conto adeguatamente delle sensibili differenze di prezzo all'esportazione in relazione ad acquirenti, regioni o periodi utilizzando i metodi simmetrici.
23 A tale riguardo la Petrotub produce l'estratto di una comunicazione del 15 febbraio 1996, inviata dalla Commissione al segretariato del Comitato per le pratiche antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC»), che contiene in particolare una risposta a quesiti sollevati da vari Stati membri dell'OMC in relazione alla differenza testuale menzionata al punto precedente (in prosieguo: la «comunicazione 15 febbraio 1996»), estratto ai sensi del quale:
«L'espressione "valutare correttamente il margine di dumping" rinvia semplicemente al dumping mirato, che è il titolo sotto il quale questo problema è stato trattato nei negoziati dell'Uruguay Round. Con ciò si intende che vi possono essere casi in cui [il primo o il secondo metodo simmetrico] non sono metodi adeguati quando si verifica un dumping mirato. Qualsiasi deroga ai metodi sopra menzionati verrà spiegata sia alle parti interessate sia nei regolamenti che impongono misure antidumping».
24 Secondo la Petrotub, tale comunicazione significa che la Comunità ritiene che la spiegazione di cui all'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 debba figurare nella motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato, vale a dire che l'adeguatezza dei motivi che giustificano il ricorso al metodo asimmetrico deve essere valutata alla luce del detto art. 2.4.2. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto al punto 105 della sentenza impugnata non avendo tenuto conto di tale disposizione del detto codice per determinare se il regolamento impugnato contenesse una motivazione sufficiente alla luce del detto art. 190.
25 Ora, nel caso di specie una tale spiegazione mancherebbe, e ciò principalmente per due ragioni. Da una parte, il regolamento impugnato si limiterebbe a parafrasare l'art. 2, n. 11, del regolamento base, il che non può rappresentare una spiegazione del «motivo per il quale non [è] possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni», come richiede l'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994. Dall'altra, il regolamento impugnato non valuterebbe, come emerge dall'esposizione della seconda e della terza parte del motivo, se si sia verificato un «dumping mirato», mentre invece, secondo la comunicazione 15 febbraio 1996, l'espressione «valutare correttamente il margine di dumping», di cui all'art. 2, n. 11, del regolamento base, si riferirebbe proprio ad una ipotesi del genere.
Sulla ricevibilità
26 Il Consiglio e la Commissione concludono per l'irricevibilità del ricorso in esame.
27 In primo luogo, essi sostengono che la Petrotub si è limitata a riprodurre gli argomenti fatti valere dinanzi al Tribunale, senza formulare alcuna precisa contestazione sulle valutazioni in diritto operate da quest'ultimo.
28 A tale riguardo è sufficiente constatare che, come emerge dai punti 15-25 di questa sentenza, la Petrotub, in conformità agli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ha individuato in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica la sua domanda, così che il fatto che gli argomenti esposti dalla Petrotub a sostegno del suo motivo siano stati sollevati anche in primo grado non può giustificare la loro irricevibilità (v., in particolare, ordinanza 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, De Hoe/Commissione, Racc. pag. I-819, punto 18, e sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 38).
29 In secondo luogo, il Consiglio e la Commissione sostengono che la prima parte del motivo è irricevibile in quanto solleva un argomento che era già stato dichiarato irricevibile in primo grado per il motivo che era stato sollevato solo in sede di replica.
30 A tale riguardo occorre rilevare che il motivo di diritto così respinto al punto 115 della sentenza impugnata è quello che era diretto a far dichiarare che le istituzioni comunitarie si sarebbero limitate ad esaminare il primo metodo simmetrico e avrebbero omesso di verificare se il secondo metodo simmetrico non consentisse di riflettere l'effettiva portata del dumping praticato. Contrariamente a quanto sostengono il Consiglio e la Commissione, tale motivo si riferisce solamente al merito, di modo che il fatto che esso sia stato dichiarato irricevibile in primo grado non è assolutamente idoneo ad influire sulla ricevibilità, in sede di impugnazione, di un motivo vertente su un errore di diritto relativo alla portata dell'obbligo di motivazione.
31 Inoltre, come evidenziato dalla Petrotub, il quarto motivo da essa fatto valere nel suo ricorso dinanzi al Tribunale addebita alle istituzioni comunitarie di avere «(...) omesso di spiegare perché un confronto del valore normale medio ponderato con i singoli prezzi di tutte le esportazioni rifletta l'effettiva portata del dumping meglio dei metodi normali».
32 In terzo luogo, quanto alla quarta parte del motivo, il Consiglio e la Commissione ritengono che ogni argomento tratto dalla comunicazione 15 febbraio 1996 sia irricevibile in quanto quest'ultima, qualificata dalla Commissione come mezzo di prova, non è stata sottoposta al Tribunale.
33 A tale riguardo è sufficiente constatare che il ricorso di annullamento proposto dalla Petrotub dinanzi al Tribunale era diretto in particolare a far dichiarare una violazione dell'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 e che con la quarta parte del motivo si addebita al Tribunale di avere violato tale disposizione nella valutazione della portata dell'obbligo di motivazione che incombe al Consiglio.
34 Pertanto, nulla osta a che la Corte prenda in considerazione la comunicazione 15 febbraio 1996 se dovesse risultare che quest'ultima, inviata al segretariato del comitato per le pratiche antidumping dell'OMC nelle circostanze ricordate al punto 23 di questa sentenza, è rilevante per valutare la portata giuridica dell'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 e l'eventuale fondatezza del motivo.
35 In quarto luogo, il Consiglio fa valere che, dietro l'apparenza di un preteso errore di diritto commesso dal Tribunale in ordine alla portata dell'obbligo di motivazione, la Petrotub censura in realtà il regolamento impugnato per errata interpretazione o errata applicazione dell'art. 2, n. 11, del regolamento base. Lo stesso varrebbe particolarmente per la prima parte del motivo secondo cui, anziché un'insufficienza di motivazione, verrebbe in realtà contestata la mancata presa in considerazione del secondo metodo simmetrico da parte del Consiglio in occasione della sua decisione di ricorrere al metodo asimmetrico.
36 Poiché un argomento del genere è strettamente connesso alle questioni di merito sollevate dal ricorso in esame, questioni che riguardano appunto la portata dell'obbligo di motivazione che incombe al Consiglio, occorre riunire il suo esame a quello del merito.
37 In quinto luogo, la Commissione sostiene che l'argomento della Petrotub relativo ad un obbligo, in capo all'istituzione che ha fatto ricorso al metodo asimmetrico, di spiegare i motivi che consentono di concludere per l'esistenza di «manovre destinate a dissimulare il dumping» è irricevibile in quanto non figurava nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale.
38 A tale riguardo occorre rilevare che, come risulta dal punto 15 di questa sentenza, l'impugnazione della Petrotub è fondata unicamente sull'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso per quanto riguarda la portata dell'obbligo di motivazione che incombe al Consiglio. Non si può pertanto interpretare il ricorso in esame nel senso che solleva un nuovo motivo, vertente sull'errore di diritto che vizierebbe il regolamento impugnato per quanto riguarda l'interpretazione delle prescrizioni sostanziali contenute rispettivamente agli artt. 2, n. 11, del regolamento base e 2.4.2 del codice antidumping del 1994.
39 Infatti, un'esposizione del modo in cui, secondo la Petrotub, le dette disposizioni sostanziali devono essere interpretate, anche se più elaborata di quella formulata in primo grado, si limita a chiarire la portata delle disposizioni che la Corte deve prendere in considerazione quando essa determina se le esigenze derivanti dall'obbligo di motivazione siano state correttamente valutate dal Tribunale.
40 Da tutto quanto precede risulta che l'impugnazione della Petrotub è ricevibile nel suo complesso.
Sul merito
Sulla prima e sulla quarta parte del motivo
Argomenti delle parti
41 Come emerge dai punti 16 e 22-25 di questa sentenza, la Petrotub, nella prima e nella quarta parte del suo motivo, asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che l'obbligo di motivazione era rispettato anche se il regolamento impugnato non forniva alcuna spiegazione sui motivi per i quali il secondo metodo simmetrico è stato escluso a favore del metodo asimmetrico.
42 A tale riguardo il Consiglio ritiene, in primo luogo, come risulta dal punto 35 di questa sentenza, che il ricorso della Petrotub contro la sentenza del Tribunale non tiene conto della distinzione tra il merito e la motivazione del regolamento impugnato. Nel caso di specie, sotto l'apparenza dell'insufficienza di motivazione, la Petrotub contesterebbe in realtà il fatto stesso di non aver preso in considerazione il secondo metodo simmetrico per determinare se si poteva ricorrere al metodo asimmetrico.
43 In secondo luogo, il Consiglio sostiene che la notevole discrezionalità di cui esso dispone nell'applicare i metodi di calcolo del margine di dumping non può essere rimessa in discussione attraverso un rafforzamento dell'obbligo, di natura puramente formale e procedurale, costituito dalla motivazione. A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che solamente le considerazioni fondamentali che sono state alla base dell'esercizio del potere discrezionale del Consiglio devono figurare nella motivazione. Non sarebbe necessario aggiungere, come suggerisce la Petrotub, un obbligo ulteriore relativo alla specificazione del nesso logico tra la valutazione operata e il testo applicato.
44 Il Consiglio ritiene, più in particolare, che, dopo aver operato una scelta discrezionale tra i due metodi simmetrici, solo il metodo simmetrico così preso in considerazione dovrebbe essere obbligatoriamente confrontato con il metodo asimmetrico qualora l'istituzione intendesse ricorrere a quest'ultimo. Occorrerebbe inoltre tener conto del fatto che il secondo metodo simmetrico è utilizzato molto di rado a causa del suo carattere impraticabile e arbitrario.
45 In terzo luogo, il Consiglio sostiene che la portata dell'obbligo di motivazione è più limitata quando gli aspetti essenziali della controversia hanno formato oggetto di dettagliati scambi di vedute durante il procedimento amministrativo. Per poter legittimamente esigere una motivazione più articolata nel regolamento antidumping definitivo, spetterebbe in particolare agli interessati utilizzare pienamente ed in buona fede i diritti procedurali loro riconosciuti dal regolamento base per contestare in maniera specifica i punti di diritto e di fatto essenziali sulla base dei quali l'autorità comunitaria intende adottare provvedimenti antidumping definitivi.
46 In mancanza di qualsiasi contestazione su questo punto da parte della Petrotub durante la fase amministrativa, nulla giustificava, ad avviso del Consiglio, la necessità di spiegare i motivi per cui, in conformità ad una prassi costante delle istituzioni comunitarie, un metodo eccezionale come il secondo metodo simmetrico non era stato preso in considerazione.
47 Anche la Commissione ritiene che, tenuto conto del contesto in cui è stato adottato il regolamento impugnato, la motivazione di quest'ultimo non richiedesse che venissero fornite spiegazioni a proposito dell'esclusione del secondo metodo simmetrico.
48 Il Consiglio e la Commissione ritengono peraltro che la quarta parte del motivo non sia fondata. Il Tribunale avrebbe infatti giustamente dichiarato che l'obbligo di cui all'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 non è, in quanto tale, una norma applicabile. Su tale conclusione non può inoltre avere alcuna incidenza la comunicazione 15 febbraio 1996, in quanto quest'ultima rimane senza conseguenze circa la portata giuridica del detto codice.
Giudizio della Corte
49 In primo luogo, occorre constatare che dalla formulazione stessa dell'art. 2, n. 11, del regolamento base emerge che l'esistenza di un margine di dumping è normalmente accertata utilizzando l'uno o l'altro metodo simmetrico e che si può ricorrere, come eccezione a questa regola, al metodo asimmetrico solo se ricorrono due condizioni: da una parte, che gli andamenti dei prezzi all'esportazione siano sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e, dall'altra, che con i metodi simmetrici non sia possibile valutare correttamente il margine di dumping.
50 Il Consiglio ha quindi erroneamente sostenuto che da tale disposizione risulti che, dopo avere discrezionalmente operato una scelta tra i due metodi simmetrici, gli sarebbe sufficiente accertarsi che il metodo simmetrico in tal modo preso in considerazione non consente di valutare correttamente il margine di dumping per essere autorizzato a ricorrere al metodo asimmetrico.
51 Tuttavia, occorre precisare che la questione se le due condizioni ricordate al punto 49 di questa sentenza ricorrano nel caso di specie, come, più in generale, la questione se il Consiglio abbia applicato correttamente l'art. 2, n. 11, del regolamento base, rientrano nel merito e sfuggono quindi al controllo della Corte nel contesto del ricorso in esame.
52 In secondo luogo, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 105 della sentenza impugnata, è necessario tenere conto dell'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 nei limiti in cui tale disposizione prevede che dev'essere fornito il motivo per cui non è possibile tener conto adeguatamente delle sensibili differenze di andamento dei prezzi all'esportazione in relazione ad acquirenti, regioni o periodi utilizzando i metodi simmetrici.
53 Certo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, l'accordo OMC e gli accordi e memorandum contenuti nei suoi allegati non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie in forza dell'art. 230, primo comma, CE (v. sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-8395, punto 47, e ordinanza 2 maggio 2001, causa C-307/99, Fruchthandelsgesellschaft, Racc, pag. I-3159, punto 24).
54 Tuttavia, nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi e dei memorandum contenuti negli allegati dell'accordo OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme dell'OMC (v., in particolare, sentenza Portogallo/Consiglio, cit., punto 49).
55 A tale riguardo dal preambolo del regolamento base, in particolare dal suo quinto considerando, risulta che il detto regolamento mira segnatamente a trasporre nel diritto comunitario, per quanto possibile, le norme nuove e circostanziate contenute nel codice antidumping del 1994, tra cui figurano, in particolare, quelle relative al calcolo del dumping, e ciò ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle dette norme.
56 Pertanto è pacifico che la Comunità ha adottato il regolamento base per adempiere agli obblighi internazionali ad essa derivanti dal codice antidumping del 1994 e che, con l'art. 2, n. 11, di tale regolamento, essa ha inteso dare esecuzione ai particolari obblighi derivanti dall'art. 2.4.2 del detto codice. Entro questi limiti, come emerge dalla giurisprudenza ricordata al punto 54 di questa sentenza, spetta alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce di quest'ultima disposizione.
57 A tale riguardo occorre ricordare che le norme comunitarie devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando mirano, precisamente, ad attuare un accordo internazionale concluso dalla Comunità (v., in particolare, sentenza 14 luglio 1998, causa C-341/95, Bettati, Racc. pag. I-4355, punto 20).
58 Ora, nel caso di specie, il fatto che all'art. 2, n. 11, del regolamento base non sia stato espressamente specificato che l'istituzione comunitaria, in caso di ricorso al metodo asimmetrico, dovesse fornire la spiegazione richiesta dall'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994, può essere spiegato con l'esistenza dell'art. 190 del Trattato. Infatti, una volta assicurata la trasposizione del detto art. 2.4.2 da parte della Comunità, si può ritenere che l'obbligo di motivazione specifico previsto da tale disposizione sia incluso nell'obbligo generale di motivazione degli atti delle istituzioni imposto dal Trattato.
59 Si può inoltre osservare che una tale interpretazione coincide in sostanza con le garanzie internazionali fornite nella comunicazione 15 febbraio 1996, inviata dalla Commissione al segretariato del comitato per le pratiche antidumping dell'OMC, secondo le quali la spiegazione di cui all'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 sarebbe stata fornita direttamente alle parti e nei regolamenti che impongono dazi antidumping.
60 Tenuto conto delle considerazioni svolte ai punti 54-59 di questa sentenza, si deve ritenere che un regolamento del Consiglio che imponga dazi antidumping definitivi utilizzando il metodo asimmetrico ai fini del calcolo del margine di dumping debba contenere in particolare, quanto alla motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato, la specifica spiegazione prevista all'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994.
61 Ora, nel caso di specie è giocoforza constatare che il regolamento impugnato non contiene alcun riferimento al secondo metodo simmetrico né, tanto meno, alcuna spiegazione sui motivi per i quali il detto metodo non consentirebbe di tener conto adeguatamente delle sensibili differenze di andamento dei prezzi all'esportazione in relazione ad acquirenti, regioni o periodi.
62 Occorre pertanto constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 105 della sentenza impugnata, che non occorresse prendere in considerazione l'art. 2.4.2 del codice antidumping del 1994 per determinare se il Consiglio avesse adempiuto all'obbligo di motivazione del regolamento impugnato e dichiarando, di conseguenza, al punto 114 della detta sentenza, che il detto regolamento era sufficientemente motivato alla luce dell'art. 190 del Trattato.
63 Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata per questo motivo, senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre parti del motivo fatto valere dalla Petrotub a sostegno del proprio ricorso.
64 Poiché lo stato degli atti lo consente, in conformità dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia occorre statuire definitivamente sul ricorso della Petrotub, annullando, per gli stessi motivi esposti ai punti 60 e 61 di questa sentenza, il regolamento impugnato nella parte in cui esso riguarda quest'ultima società.
Sul ricorso della Republica contro la sentenza del Tribunale
65 A sostegno del proprio ricorso contro la sentenza del Tribunale, la Republica deduce un motivo unico, vertente sull'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al punto 75 della sentenza impugnata, dichiarando che la motivazione del regolamento impugnato è sufficiente per quanto riguarda il rifiuto del Consiglio di escludere certe vendite effettuate per compensazione da parte della Republica dal calcolo del valore normale.
66 La Republica ritiene, più in particolare, che, una volta ammesso che ci si trovava in presenza di «vendite effettuate per compensazione» e perciò di «prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione» ai sensi dell'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base, il Consiglio non potesse utilizzare tali prezzi per stabilire il valore normale senza provare, come richiesto da questa disposizione, che tale rapporto non incide sui prezzi. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente dichiarato, al punto 74 della sentenza impugnata, che «(...) la ricorrente non produce alcun elemento di prova e non fornisce alcuna indicazione che consenta di supporre che gli accordi di compensazione (...) si siano ripercossi sui prezzi applicati nel contesto di tali operazioni (...)».
67 Il passaggio del regolamento impugnato cui ha fatto riferimento il Tribunale, vale a dire l'affermazione di cui al punto 19, quinto comma, della motivazione del detto regolamento, secondo la quale «nel corso dell'inchiesta (...) si è riscontrato che le vendite effettuate utilizzando la compensazione erano state effettivamente realizzate nel corso di normali operazioni commerciali» si limiterebbe a riprodurre la formulazione dell'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base. Una parafrasi autogiustificativa di questo genere, non contenendo alcuna spiegazione sui motivi per i quali il Consiglio ha ritenuto che il detto rapporto non avesse inciso sui prezzi di tali vendite effettuate per compensazione, non rappresenterebbe una motivazione sufficiente.
68 Secondo la Republica, infatti, la formulazione del detto art. 2, n. 1, terzo comma, implicherebbe, per il Consiglio, un esame di elementi di diritto o di fatto essenziali quanto al fondamento della decisione di imporre dazi antidumping, così che il nesso logico che permette di giungere a tale conclusione avrebbe dovuto essere enunciato nel regolamento impugnato. Più precisamente, il Consiglio avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali le vendite controverse erano state effettivamente realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.
Sulla ricevibilità
69 Il Consiglio e la Commissione concludono per l'irricevibilità del ricorso della Republica contro la sentenza del Tribunale.
70 In primo luogo, essi affermano che quest'ultima si sarebbe limitata a riprodurre gli argomenti fatti valere dinanzi al Tribunale, senza formulare alcuna precisa contestazione sulle valutazioni in diritto operate da quest'ultimo.
71 A tale riguardo è sufficiente constatare che, come emerge dai punti 65-68 di questa sentenza, la Republica, in conformità agli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ha individuato in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica la sua domanda. Pertanto, il fatto che gli argomenti esposti dalla Republica a sostegno del suo motivo siano stati sollevati anche in primo grado, come ricordato al punto 28 di questa sentenza, non può giustificare la loro irricevibilità.
72 In secondo luogo, ad avviso del Consiglio, dietro l'apparenza di un preteso errore di diritto commesso dal Tribunale in ordine alla portata dell'obbligo di motivazione, la Republica censurerebbe in realtà il regolamento impugnato per errata interpretazione o errata applicazione dell'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base. Anziché un'insufficienza di motivazione, nel ricorso in esame verrebbe in realtà contestato il fatto che il Consiglio non ha dimostrato, come era tenuto a fare, che le vendite controverse fossero avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.
73 Poiché un argomento del genere è strettamente connesso alle questioni di merito sollevate dal ricorso in esame, questioni che riguardano appunto la portata dell'obbligo di motivazione che incombe al Consiglio, occorre riunire il suo esame a quello del merito.
74 Ne consegue che l'impugnazione della Republica è ricevibile nel suo complesso.
Sul merito
Argomenti del Consiglio
75 Come risulta dal punto 72 di questa sentenza, il Consiglio ritiene, in primo luogo, che il ricorso della Republica contro la sentenza del Tribunale non tenga conto della distinzione tra il merito e la motivazione del regolamento impugnato.
76 In secondo luogo, il Consiglio ritiene che gli argomenti fatti valere nel suo controricorso a fronte del ricorso della Petrotub contro la sentenza del Tribunale, quali risultano dai punti 43-45 di questa sentenza, debbano, mutatis mutandis, portare a respingere il ricorso della Republica in esame.
77 In particolare, secondo il Consiglio, un'indicazione dei motivi che lo hanno indotto a ritenere che sui prezzi di vendita praticati dalla Republica nell'ambito di accordi di compensazione non avesse inciso tale rapporto avrebbe presentato un'eventuale pertinenza solo se la Republica avesse giustificato, in tempo utile nel corso del procedimento amministrativo, la sua domanda. Graverebbe infatti alla parte sottoposta all'inchiesta l'onere della prova che consente di ampliare la portata dell'obbligo di motivazione incombente alle istituzioni comunitarie.
78 Secondo il Consiglio, l'obbligo di motivazione non richiedeva quindi che esso spiegasse più dettagliatamente i motivi che lo hanno indotto a concludere che le vendite controverse erano avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.
Giudizio della Corte
79 In via preliminare occorre precisare che le questioni se il Consiglio abbia applicato correttamente l'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base, se sui prezzi delle vendite effettuate per compensazione da parte della Republica abbia inciso o meno tale rapporto, se quest'ultima circostanza possa essere dimostrata e a chi spetti, se del caso, l'onere della prova o se a ragione il Consiglio abbia fatto valere, nel regolamento impugnato, che la Republica lo aveva informato tardivamente di questa difficoltà relativa ai prezzi di vendita praticati rientrano nel merito e sfuggono al controllo della Corte nel contesto del ricorso in esame.
80 Occorre infatti constatare che nel detto ricorso ci si limita a far valere un errore di diritto vertente sul travisamento, da parte del Tribunale, della portata dell'obbligo di motivazione che incombe al Consiglio, di modo che la Corte deve attenersi all'esame di tale motivo.
81 Al riguardo si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti del detto art. 190 va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenza 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63, e giurisprudenza citata).
82 Nel caso di specie occorre sottolineare che la determinazione del valore normale costituisce una delle tappe fondamentali che devono consentire di accertare l'esistenza di un eventuale dumping.
83 L'art. 2, n. 1, primo comma, del regolamento base dispone, a tale riguardo, che il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.
84 Il terzo comma della stessa disposizione precisa, da parte sua, che i prezzi praticati tra parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.
85 Dall'art. 2, n. 1, commi primo e terzo, del regolamento base risulta quindi che, in linea di principio, i prezzi praticati tra parti vincolate da un accordo di compensazione non possono essere presi in considerazione per determinare il valore normale e che ciò non vale, in via eccezionale, solo qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.
86 Di conseguenza, occorre ritenere che, limitandosi ad affermare, nel regolamento impugnato, che «si è riscontrato che le vendite effettuate utilizzando la compensazione erano state effettivamente realizzate nel corso di normali operazioni commerciali», il Consiglio non ha soddisfatto le esigenze dell'obbligo di motivazione.
87 Infatti, un'affermazione così perentoria, che equivale ad un semplice rinvio alle norme comunitarie, non contiene alcun elemento esplicativo atto a chiarire agli interessati e al giudice comunitario i motivi che hanno indotto il Consiglio a ritenere che sui prezzi praticati in occasione delle dette vendite effettuate utilizzando la compensazione non abbia inciso tale rapporto (v., in senso analogo, sentenza 1° luglio 1986, causa 185/85, Usinor/Commissione, Racc. pag. 2079, punto 21).
88 Infatti, la detta affermazione non consente agli interessati di sapere se tali prezzi siano stati presi giustamente in considerazione, in via eccezionale, ai fini del calcolo del valore normale, o se quest'ultima circostanza possa costituire un vizio tale da inficiare la legittimità del regolamento impugnato.
89 Come rileva l'avvocato generale ai punti 99-104 delle sue conclusioni, questa assenza totale di elementi esplicativi è anche tale da impedire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo, e, in particolare, di verificare se vi sia stato un manifesto errore di valutazione da parte del Consiglio.
90 Di conseguenza, la questione se la domanda della Republica volta a escludere dalla base per la determinazione del valore normale i prezzi praticati in occasione delle vendite effettuate per compensazione sia stata presentata tardivamente nel procedimento preliminare è priva di pertinenza, come rileva l'avvocato generale al punto 103 delle sue conclusioni.
91 Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 75 della sentenza impugnata, che, in assenza di qualsiasi indizio contrario fornito dalla ricorrente, il Consiglio ha motivato a sufficienza, nel regolamento impugnato, il suo rifiuto di escludere le vendite effettuate per compensazione dalla determinazione del valore normale, specificando che «era stato dimostrato che le vendite per compensazione erano state senz'altro effettuate nel corso di normali operazioni commerciali».
92 Si deve pertanto annullare la sentenza impugnata per questo motivo.
93 Poiché lo stato degli atti lo consente, in conformità dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia occorre statuire definitivamente sul ricorso della Republica annullando, per gli stessi motivi esposti ai punti 86-90 di questa sentenza, il regolamento impugnato nella parte in cui esso riguarda quest'ultima società.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
94 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Quanto al n. 4, primo comma, dello stesso articolo, esso dispone che le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese.
95 Poiché le impugnazioni della Petrotub e della Republica sono state accolte ed il regolamento impugnato è annullato nella parte che riguarda queste imprese, occorre condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalla Petrotub e dalla Republica, sia in primo grado sia nell'ambito del presente procedimento, conformemente alle domande di queste ultime in tal senso. Occorre peraltro dichiarare che la Commissione sopporta le proprie spese sia in primo grado sia nell'ambito del presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98, Petrotub e Republica/Consiglio, è annullata.
2) Il regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia, è annullato nella parte che riguarda la Petrotub SA e la Republica SA.
3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Petrotub SA e dalla Republica SA sia nel presente procedimento sia nei procedimenti di primo grado sfociati nella citata sentenza Petrotub e Republica/Consiglio.
4) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese sia nel presente procedimento sia nei procedimenti di primo grado sfociati nella citata sentenza Petrotub e Republica/Consiglio.
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