Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-83/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. van der Hauwaert, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M.A. Fierstra e dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226, pag. 1), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 gennaio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 7 marzo 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE.
2 Conformemente all'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 18 dicembre 1998 e informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna informazione relativa alla trasposizione della direttiva nei Paesi Bassi, la Commissione, con lettera del 12 marzo 1999, ha diffidato il Regno dei Paesi Bassi ingiungendogli di presentare le sue osservazioni.
4 Con lettera del 21 maggio 1999 le autorità olandesi hanno risposto precisando che, essendo la direttiva di grande ampiezza e molto dettagliata, il termine di trasposizione da essa prescritto non poteva essere rispettato.
5 Di conseguenza, il 10 agosto 1999, la Commissione ha inviato al Regno dei Paesi Bassi un parere motivato con il quale essa constatava che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Regno dei Paesi Bassi era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva stessa e del Trattato. Con lo stesso parere la Commissione invitava il Regno dei Paesi Bassi ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso entro il termine di due mesi dalla sua notifica.
6 Con lettera del 12 ottobre 1999 le autorità olandesi hanno reso noto alla Commissione che esisteva in materia un progetto di normativa che doveva ancora essere approvato da diversi organi prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, per poi essere trasmesso per parere al Consiglio di Stato.
7 Di conseguenza, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
8 Nel suo controricorso il Regno dei Paesi Bassi riconosce di non aver adottato i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva entro il termine prescritto.
9 Tuttavia esso fa presente che, malgrado i suoi sforzi per trasporre il più rapidamente possibile la direttiva, da una parte, la sua procedura legislativa in materia è particolarmente complessa e, dall'altra, esso manca temporaneamente di funzionari specializzati nel settore della detta direttiva. Esso sostiene inoltre che, nella prassi, i singoli non subiscono alcun pregiudizio a seguito di tale ritardata trasposizione.
10 A questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-470/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4657, punto 11).
11 Dato che la trasposizione della direttiva non è stata operata entro il termine prescritto, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato.
12 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno dei Paesi Bassi, che è risultato soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1997, 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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