Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che vieta la messa in commercio di lavori in metallo prezioso con l'indicazione dei titoli «999 millesimi» - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)]
Massima
$$Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) lo Stato membro che non accetta l'immissione in commercio sul suo territorio di lavori in metallo prezioso con l'indicazione dei titoli «999 millesimi», provenienti da altri Stati membri in cui essi sono legalmente fabbricati e commercializzati.
( v. punti 25, 28 e dispositivo )
Parti
Nella causa C-84/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. S. Seam, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica francese, non avendo consentito l'immissione in commercio in Francia di lavori in metallo prezioso provenienti da altri Stati membri con l'indicazione dei titoli «999 millesimi», titoli invece comunemente utilizzati nella prassi commerciale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 marzo 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 marzo 2000, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica francese, non avendo consentito l'immissione in commercio in Francia di lavori in metallo prezioso provenienti da altri Stati membri con l'indicazione dei titoli «999 millesimi», titoli invece comunemente utilizzati nella prassi commerciale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).
Contesto normativo comunitario
2 Ai sensi dell'art. 30 del Trattato, «senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».
Contesto normativo nazionale
3 L'art. 521 del code général des impôts (codice generale delle imposte), come modificato dalla legge 4 gennaio 1994, n. 94-6, sul riordinamento della legislazione relativa alla garanzia dei metalli preziosi e ai poteri di controllo degli agenti doganali sulla situazione amministrativa di determinate persone (JORF 5 gennaio 1994, pag. 245; in prosieguo: il «CGI»), così dispone:
«I fabbricanti di lavori in oro o contenenti oro, argento o platino devono rispettare la normativa sulla garanzia prevista nel presente capitolo, non solo per quel che riguarda la propria produzione ma anche per i lavori che essi hanno fatto realizzare, per loro conto, da terzi con materiali di loro appartenenza. Chiunque immetta nel mercato lavori provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea e da paesi terzi, o loro rappresentanti, è ugualmente tenuto a rispettare questa normativa».
4 Ai sensi dell'art. 522 del CGI:
«I titoli legali dei lavori in oro o contenenti oro così come i titoli legali dei lavori in argento o platino sono i seguenti:
a) 916 millesimi e 750 millesimi per i lavori in oro; 585 millesimi e 375 millesimi per i lavori contenenti oro;
b) 925 millesimi e 800 millesimi per i lavori in argento;
c) 950 millesimi, 900 millesimi e 850 millesimi per i lavori in platino
(...)».
Procedimento precontenzioso
5 Con lettera 20 dicembre 1988 la Commissione richiamava l'attenzione del governo francese sui problemi che, a suo avviso, talune disposizioni della disciplina sull'importazione e sull'immissione in commercio in Francia di articoli in metallo prezioso ponevano in relazione agli artt. 30 e seguenti del Trattato.
6 Nella risposta 15 giugno 1989 le autorità francesi affermavano di avere l'intenzione di adottare, nel settore interessato, diversi provvedimenti che avrebbero tenuto parzialmente conto delle censure mosse dalla Commissione.
7 Il 23 aprile 1991 la Commissione inviava alla Repubblica francese una lettera di addebiti alla quale il governo francese replicava il 6 agosto 1991.
8 Con lettera 18 gennaio 1994 la Commissione proponeva al governo francese diverse soluzioni al fine di dirimere la controversia in atto tra loro.
9 Il 22 febbraio successivo le autorità francesi trasmettevano alla Commissione una copia della citata legge n. 94-6.
10 Non essendo pienamente soddisfatta degli argomenti esposti in risposta alla lettera di addebiti e delle modifiche legislative attuate, il 10 luglio 1996 la Commissione emetteva un parere motivato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE), in cui addebitava alla Repubblica francese di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario non accettando l'immissione in commercio in Francia di lavori in metallo prezioso, provenienti da altri Stati membri, con le denominazioni che contraddistinguono tali lavori nel loro paese d'origine e con l'indicazione del titolo utilizzato in tale paese, quando questo titolo è comunemente utilizzato nella prassi commerciale. La Commissione invitava il governo francese a prendere le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dalla ricezione del medesimo.
11 Con lettera 21 agosto 1996 le autorità francesi rispondevano che i titoli «999 millesimi» potevano essere facilmente integrati nella normativa francese. Inoltre, l'obbligo di immettere in commercio nella fase di vendita al dettaglio i lavori con titolo 916 e 750 millesimi con la denominazione «oro» e i lavori con titolo 585 e 375 millesimi con la denominazione «lega d'oro» non violerebbe i precetti del diritto comunitario, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione.
12 Con lettera 8 gennaio 1997 la Commissione chiedeva al governo francese di trasmetterle un progetto di legge che introducesse i titoli «999 millesimi» nella regolamentazione francese. Secondo la Commissione, la restrizione dell'impiego della denominazione «oro» per i lavori con titolo 916 o 750 millesimi costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci, vietato dall'art. 30 del Trattato.
13 Con lettera 6 febbraio 1997 le autorità francesi comunicavano alla Commissione un progetto di normativa volto a introdurre i titoli «999 millesimi» nella legislazione francese. Invece, queste hanno ribadito la loro posizione in merito alla censura relativa alla distinzione operata al livello della denominazione di vendita dei lavori a seconda che questi abbiano un titolo superiore o inferiore a 585 millesimi.
14 Con lettera 16 aprile 1997 la Commissione, pur esprimendo una riserva su quest'ultimo punto della denominazione di vendita, comunicava al governo francese che, nell'attesa della preannunciata adozione del progetto di modifica del CGI al fine di introdurvi i titoli «999 millesimi», il procedimento per inadempimento sarebbe stato sospeso.
15 Con lettera 19 agosto 1997 il governo francese informava la Commissione che, secondo le previsioni, le disposizioni volte a legalizzare i titoli «999 millesimi» per l'oro, l'argento e il platino sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 1998.
16 Il 21 gennaio 1998 le autorità francesi trasmettevano alla Commissione un progetto di testo che prevedeva in particolare il riconoscimento dei titoli «999 millesimi». Con lettera 5 marzo 1998 esse informavano la Commissione che tale nuovo testo era stato inserito nel progetto di legge di modernizzazione e semplificazione delle imposte dirette e regolamentazioni assimilate, che avrebbe dovuto essere sottoposto al voto del Parlamento alla fine del primo semestre del 1998.
17 Infine, con lettera 31 maggio 1999, la Commissione faceva presente alle autorità francesi che, in base alle informazioni in suo possesso, il detto progetto di legge non era ancora stato iscritto all'ordine del giorno in Parlamento. Di conseguenza, essa chiedeva al governo francese di adoperarsi affinché tale progetto fosse adottato quanto prima e di trasmetterle notizie precise a questo proposito. Tale lettera rimaneva senza riscontro.
18 Pertanto, la Commissione proponeva il presente ricorso.
Nel merito
19 La Commissione sostiene che gli artt. 521 e 522 del CGI sono in contrasto con l'art. 30 del Trattato, in quanto ostano all'immissione in commercio in Francia, con il titolo «999 millesimi» che li contraddistingue nel loro paese d'origine, di lavori in metallo prezioso legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri.
20 A questo proposito la Commissione afferma che l'esigenza imperativa della correttezza nei rapporti commerciali non giustifica il divieto d'immissione in commercio con un determinato titolo dei prodotti importati da un altro Stato membro che non rispettano i requisiti dello Stato membro d'importazione, qualora i prodotti importati siano legalmente e tradizionalmente fabbricati e messi in commercio nello Stato membro di provenienza con lo stesso titolo (v., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C-269/89, Bonfait, Racc. pag. I-4169, e 15 settembre 1994, causa C-293/93, Houtwipper, Racc. pag. I-4249). D'altronde, la protezione dei consumatori potrebbe essere garantita con altri mezzi, che non comprometterebbero la libera circolazione delle merci.
21 Secondo la Commissione, le autorità francesi devono ammettere, se non tutti i titoli comunemente ammessi negli altri Stati membri, almeno alcuni titoli comunemente utilizzati nel commercio che non pregiudicano la tutela dei consumatori e la correttezza dei rapporti commerciali. A questo proposito la Commissione fa riferimento, in particolare, ai titoli elencati nell'allegato I della proposta di direttiva del Consiglio 93/C 318/06, relativa ai lavori in metalli preziosi (GU 1993, C 318, pag. 5), come modificata dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/C 209/04, relativa ai lavori in metalli preziosi (GU 1994, C 209, pag. 4). Essa sottolinea che i titoli «999 millesimi» figurano nel detto allegato che riprende i titoli utilizzati negli altri Stati membri ad eccezione dei titoli troppo vicini che possono comportare il rischio di confondere i consumatori.
22 Secondo la Commissione, l'introduzione dei titoli «999 millesimi» non confligge con l'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla normativa francese, in quanto esiste un'affinità con i titoli già riconosciuti. Inoltre, le autorità francesi conserverebbero il diritto di pretendere che sia presentata in maniera visibile ogni informazione relativa ai titoli, in particolare mediante un'etichettatura o diciture sugli espositori.
23 In risposta a tale addebito il governo francese afferma di avere trasmesso alla Commissione taluni progetti volti ad inserire i titoli «999 millesimi» nella normativa francese e di adoperarsi perché tali progetti vadano a buon fine quanto prima, tenuto conto dei vincoli dell'agenda del governo e del Parlamento.
24 Occorre rilevare che costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30 del Trattato, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall'applicazione da merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, di norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, se tale applicazione non risulti giustificata da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (v., in particolare, sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punto 14, e Houtwipper, già citata, punto 11).
25 Nella fattispecie è pacifico che la regolamentazione controversa, avendo l'effetto di vietare l'immissione in commercio in Francia di lavori in metallo prezioso contraddistinti dai titoli «999 millesimi» e provenienti da altri Stati membri in cui essi sono legalmente fabbricati e commercializzati, costituisce un ostacolo al commercio intracomunitario.
26 D'altronde, il governo francese non ha addotto alcun motivo d'interesse generale al fine di giustificare tale ostacolo.
27 Pertanto, si deve considerare fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
28 Conseguentemente, si deve dichiarare che la Repubblica francese, non avendo consentito l'immissione in commercio in Francia di lavori in metallo prezioso provenienti da altri Stati membri con l'indicazione dei titoli «999 millesimi», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo consentito l'immissione in commercio in Francia di lavori in metallo prezioso provenienti da altri Stati membri con l'indicazione dei titoli «999 millesimi», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy