Causa C-87/00
Roberto Nicoli
contro
Eridania SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova)
«Zucchero — Regime dei prezzi — Regionalizzazione — Zone deficitarie — Classificazione dell’Italia — Campagna di commercializzazione 1998/1999 — Regolamenti (CEE) n. 1785/81 e (CE) n. 1361/98 — Validità del regolamento n. 1361/98»
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Regime dei prezzi — Metodo di calcolo del consumo di zucchero — Zucchero immesso in prodotti trasformati — Presa in considerazione dei prodotti importati nel territorio nazionale — Esclusione dei prodotti esportati in un altro Stato membro — Ammissibilità
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 1361/98]
La Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione adottando nel regolamento n. 1361/98, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d’intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l’importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, un metodo di calcolo del consumo stimato di zucchero in base al quale non viene considerato consumato nello Stato membro interessato lo zucchero immesso in prodotti trasformati che sono esportati in altri Stati, in quanto, secondo tale metodo, per il calcolo del detto consumo viene contemporaneamente preso in considerazione lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati che sono importati o introdotti da altri Stati.
(v. punto 40 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
12 ottobre 2004(1)
«Zucchero – Regime dei prezzi – Regionalizzazione – Zone deficitarie – Classificazione dell'Italia – Campagna di commercializzazione 1998/1999 – Regolamenti (CEE) n. 1785/81 e (CE) n. 1361/98 – Validità del regolamento n. 1361/98»
Nel procedimento C-87/00,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,dal Giudice di pace di Genova con decisione del 28 febbraio 2000, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2000, nella causa
Roberto Nicoli
contro
Eridania SpA,
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 25 marzo 2004, viste le osservazioni scritte presentate:
– per il sig. Nicoli, dagli avv.ti G. Conte e B. Della Barile;
– per l'Eridania SpA, dagli avv.ti I. Vigliotti e C. Cacciapuoti;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. G. De Bellis e A. Cingolo, avvocati dello Stato;
– per il Consiglio dell'Unione europea, dal sig. F. P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101 (GU L 110, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1785/81»), e sulla validità del regolamento (CE) del Consiglio 26 giugno 1998, n. 1361, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d’intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l’importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 185, pag. 3).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Nicoli, produttore di barbabietole in Italia, e la società Eridania SpA (in prosieguo: l’«Eridania»), impresa produttrice di zucchero a cui il primo ha fornito barbabietole da zucchero, in merito alla fondatezza della qualificazione dell’Italia come zona non deficitaria per la campagna di commercializzazione 1998/1999 e, conseguentemente, della mancanza di un prezzo d’intervento derivato dello zucchero bianco per le zone di tale Stato membro, nonché di prezzi minimi maggiorati da pagare ai produttori di barbabietole.
Contesto normativo
L’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
3 Nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (in prosieguo: l’«OCM dello zucchero»), il regolamento n. 1785/81 ha istituito, al titolo I, un regime dei prezzi e, al titolo III, un regime delle quote.
4 Per quanto riguarda il regime delle quote, a ciascuno Stato membro viene attribuito, in particolare, un quantitativo base di produzione nazionale, che viene ripartito all’interno di ogni Stato membro, in funzione dei criteri fissati dal regolamento n. 1785/81, tra le imprese produttrici sotto forma di quote di produzione A e B. Queste due quote beneficiano di una garanzia di smercio sotto forma di prezzo d’intervento dello zucchero bianco sia sul mercato comunitario che nei paesi terzi e di un’adeguata remunerazione, che tuttavia si situa a livello diverso, essendo la quota B gravata da oneri contributivi più elevati. La produzione eccedente, detta «zucchero C», se non riportata – entro limiti quantitativi prefissati – dalle imprese produttrici alla campagna di commercializzazione successiva in conto della produzione di tale campagna, deve essere esportata verso i paesi terzi senza alcun intervento da parte della Comunità.
5 Il regime dei prezzi, poi, prevede che questi siano fissati ogni anno per la campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio successivo. A tal proposito l’art. 3, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1785/81 così dispone:
«4. Il prezzo di intervento dello zucchero bianco è fissato anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che s’inizia il 1° luglio dell’anno successivo, secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.
Secondo la stessa procedura il Consiglio determina la qualità tipo a cui tale prezzo si riferisce.
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno contemporaneamente al prezzo d’intervento dello zucchero bianco il prezzo d’intervento dello zucchero greggio ed i prezzi d’intervento derivati.
Con la stessa procedura, il Consiglio determina la qualità tipo per cui è valido il prezzo d’intervento dello zucchero greggio».
6 Per i prezzi d’intervento dello zucchero bianco vi sono due categorie: il prezzo d’intervento propriamente detto si applica allo zucchero prodotto nelle zone non deficitarie e il prezzo d’intervento derivato allo zucchero prodotto nelle zone deficitarie. Il prezzo fissato per queste ultime è superiore a quello stabilito per le zone non deficitarie. Tale differenziazione istituita in materia di prezzi è nota come «regionalizzazione».
7 Parallelamente al prezzo dello zucchero, il prezzo minimo al quale i produttori di zucchero devono acquistare le barbabietole è stabilito ogni anno, ai sensi dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 1785/81, al tempo stesso del prezzo d’intervento dello zucchero bianco. Come per lo zucchero, esistono due categorie di barbabietole A e B, corrispondenti allo zucchero A e B di cui esse costituiscono la materia prima.
8 Per mantenere il parallelismo con il regime applicabile allo zucchero, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1785/81 prevede che «[p]er le zone per le quali viene fissato un prezzo d’intervento derivato dello zucchero bianco, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B subisc[a]no una maggiorazione di importo pari alla differenza fra il prezzo d’intervento derivato della zona interessata ed il prezzo d’intervento, importo a cui si attribuisce un coefficiente 1,30».
9 Di conseguenza, il sistema istituito dal regolamento n. 1785/81 prevede per le zone deficitarie, nei limiti della quota attribuita, un prezzo più elevato per l’acquisto della materia prima necessaria alla produzione dello zucchero e, contemporaneamente, la garanzia di una remunerazione più elevata per lo zucchero prodotto in tali zone.
10 Il regolamento n. 1785/81 è stato sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252, pag. 1), che a sua volta è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).
11 L’art. 14, punto 1, del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 1996, n. 779, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero (GU L 106, pag. 9), così dispone:
«Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:
1) anteriormente ad ogni 1° settembre, per la campagna di commercializzazione precedente, e anteriormente al 1° gennaio per la campagna di produzione precedente, i dati relativi al bilancio di approvvigionamento di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per il periodo di cui trattasi, usando il modello contenuto nell’allegato II».
12 Il regolamento n. 779/96 contiene nel suo allegato II un modello da utilizzare per le comunicazioni di cui al suo art. 14, punto 1. La colonna di sinistra contiene i seguenti dati:
1. SCORTE INIZIALI al 1° …………….Totale
(…)
2. PRODUZIONE
(…)
3. IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI
a) tali quali
(…)
b) prodotti trasformati
4. INTRODUZIONI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI
a) tali quali
b) prodotti trasformati
5. TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ
6. USCITE VERSO ALTRI STATI MEMBRI
a) tali quali
b) prodotti trasformati
7. ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI
a) tali quali
b) prodotti trasformati
(…)
8. CONSUMO TOTALE
[5 - (6 + 7 + 9)]
9. SCORTE FINALI al 30 …………………Totale
(…)
I regolamenti (CE) nn. 1360/98 e 1361/98
13 Il regolamento (CE) del Consiglio 26 giugno 1998, n. 1360, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (GU L 185, pag. 1), ha in particolare stabilito, per la campagna controversa nella causa principale, il prezzo d’intervento dello zucchero bianco.
14 Il regolamento n. 1361/98, adottato sul fondamento del regolamento n. 1785/81, precisa, in merito alla fissazione dei prezzi d’intervento derivati, al secondo e terzo ‘considerando’:
«considerando che l’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d’intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;
considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell’Irlanda, del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia».
15 Non essendo stato fissato dal regolamento n. 1361/98 per il territorio italiano alcun prezzo di intervento derivato per lo zucchero bianco, è stato applicato anche in Italia per la campagna 1998/1999 il prezzo di intervento dello zucchero bianco stabilito dall’art. 1, n. 2, del regolamento n. 1360/98. In tal modo, l’Italia è stata trattata come zona eccedentaria.
Causa principale e questioni pregiudiziali
16 Il sig. Nicoli, produttore di barbabietole, ha venduto all’Eridania, con contratto concluso il 2 dicembre 1997, la sua produzione bieticola relativa alla campagna 1998/1999, per un peso complessivo di 53,23 tonnellate. L’Eridania ha pagato la somma di LIT 6 651 350 (EUR 3 435,14), non comprensiva dell’importo della «regionalizzazione» del prezzo, pari a LIT 421 263,88 (EUR 217,56).
17 Ritenendo di essere creditore anche di tale somma, il sig. Nicoli ha citato l’Eridania dinanzi al Giudice di pace di Genova al fine di ottenere il pagamento della parte residua del prezzo che considera dovutogli.
18 Il giudice del rinvio rileva in particolare che i criteri di individuazione delle zone deficitarie ed eccedentarie dipendono dalla prevalenza della produzione sul consumo (zone eccedentarie) o del consumo sulla produzione (zone deficitarie).
19 Quanto al consumo, il giudice a quo si domanda più specificamente se, ai fini della definizione di una determinata zona come deficitaria, si debba considerare consumato in Italia, come gli sembra logico, lo zucchero aggiunto in Italia in cibi che poi vengono ingeriti in altri Stati membri, oppure se si debba considerare tale zucchero consumato nel paese in cui i cibi in questione vengono ingeriti.
20 È in tale contesto che il Giudice di pace di Genova ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali.
21 Con decisione del presidente della Corte 13 aprile 2000, la Corte ha sospeso il giudizio in attesa che si concludesse il procedimento in cui è stata emessa la sentenza 14 marzo 2002 (causa C‑340/98, Italia/Consiglio, Racc. pag. I‑2663), avente appunto ad oggetto la validità dei regolamenti nn. 1360/98 e 1361/98. Tale sentenza è stata comunicata al Giudice di pace di Genova, il quale ha considerato con ordinanza 30 luglio 2002, iscritta nel ruolo della Corte il successivo 19 agosto, che la Corte aveva risolto solo la prima delle tre questioni sottopostele con l’ordinanza di rinvio.
22 Secondo il Giudice di pace di Genova, una risposta deve ancora essere data alla seconda questione, diretta ad accertare come debba essere interpretata la nozione di «consumo in una determinata zona» e se la detta nozione includa o meno lo zucchero immesso in un prodotto trasformato che viene poi consumato in un altro paese. Secondo tale giudice, non è stata risolta neanche la terza questione da esso proposta, connessa alla seconda nel senso che da questa procede non solo sotto il profilo del difetto di motivazione del regolamento n. 1361/98, ma anche perché questo omette di fissare un prezzo d’intervento derivato per tutte le zone d’Italia.
23 Pertanto, il Giudice di pace di Genova, mantenendo le ultime due questioni enunciate nell’ordinanza di rinvio 28 febbraio 2000, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento n. 1785/81 dev’essere interpretato nel senso che la qualifica di una zona come deficitaria vada determinata sulla base di una metodologia di calcolo che considera come consumato in quella zona lo zucchero ivi immesso in un prodotto trasformato anche se quest’ultimo viene ingerito in un altro paese, oppure se la qualifica di una zona come deficitaria vada determinata sulla base di una metodologia di calcolo che non considera come consumato in quella zona lo zucchero ivi immesso in un prodotto trasformato ma ingerito in altro paese.
3) Se sia valido il regolamento (…) n. 1361/98 (…) nella misura in cui omette di fissare un prezzo d’intervento derivato per tutte le zone d’Italia con riferimento all’art. 3, n. 1, all’art. 5, n. 3, all’art. 6, n. 2, del regolamento [n. 1785/81] e non contiene motivazione alcuna al riguardo».
24 Con decisione del presidente della Corte 3 settembre 2002 il procedimento è stato ripreso.
Sulle questioni pregiudiziali
25 Mediante le due questioni mantenute dal Giudice di pace di Genova dinanzi alla Corte, che devono essere esaminate congiuntamente, si chiede in sostanza se il regolamento n. 1361/98 sia invalido per il fatto che, a causa di un metodo di calcolo errato del consumo di zucchero stimato, il territorio italiano non figura, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, tra le zone deficitarie della Comunità elencate all’art. 1 del detto regolamento. Il giudice del rinvio si chiede altresì se il regolamento sia invalido per il fatto di non contenere alcuna motivazione che giustifichi la mancata fissazione di un prezzo di intervento derivato per tutte le zone di quel territorio.
Sulla portata della citata sentenza Italia/Consiglio
26 Si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, la sentenza Italia/Consiglio, cit., non ha risolto il problema della validità del regolamento n. 1361/98 in relazione al metodo di calcolo del consumo stimato di zucchero adottato dal legislatore comunitario.
27 Per quanto riguarda il problema dell’interpretazione della nozione di consumo, i punti 71-78 della citata sentenza Italia/Consiglio dimostrano che la Corte ha esaminato solo un presunto cambiamento del metodo utilizzato dalla Commissione e dal Consiglio per valutare la futura situazione dell’Italia.
28 La Corte ha dichiarato, in particolare, al punto 73 della detta sentenza, che il metodo utilizzato è consistito nel confrontare la produzione disponibile costituita dai quantitativi prevedibili di zucchero A e di zucchero B, eventualmente aumentati del riporto dello zucchero C, con il consumo prevedibile.
29 Tuttavia, la citata sentenza Italia/Consiglio non ha esaminato né il metodo di calcolo del consumo stimato né, quindi, la questione della validità del regolamento n. 1361/98 per il fatto che l’Italia non vi figura come zona deficitaria per la campagna di commercializzazione 1998/1999 a causa dell’utilizzo di un metodo di calcolo di tale consumo considerato erroneo.
30 Emerge per contro dai punti 56-63 della citata sentenza Italia/Consiglio, in cui la Corte ha esaminato il motivo relativo alla mancanza o all’insufficienza della motivazione del regolamento n. 1361/98 in relazione all’art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), che tale motivazione è stata considerata conforme a quanto prescritto da questa norma. Infatti, al punto 63 di quella sentenza, la Corte ha constatato che, nell’ambito della normativa di cui trattasi e dell’evoluzione del mercato interessato, la motivazione di quel regolamento relativa alla classificazione dell’Italia tra le zone non deficitarie per la campagna 1998/1999, per quanto molto succinta, è sufficiente a soddisfare il requisito della motivazione quale risulta dalla giurisprudenza della Corte.
31 Pertanto, non si può rimettere in discussione la validità del regolamento n. 1361/98 a causa della pretesa violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alla decisione di non fissare un prezzo d’intervento derivato per tutte le zone d’Italia.
Sul metodo di calcolo del consumo stimato
32 In via preliminare, occorre ricordare che il consumo stimato per la campagna successiva costituisce uno dei due elementi su cui le istituzioni devono basarsi per valutare se in una zona determinata si debba prevedere una situazione deficitaria o eccedentaria. Infatti, ai sensi del regolamento n. 1785/81 si ha deficit quando il totale della produzione disponibile è inferiore al consumo (v. sentenze 6 luglio 2000, causa C‑289/97, Eridania, Racc. pag. I‑5409, punto 46, e Italia/Consiglio, cit., punto 76).
33 La nozione di «consumo» non è stata definita dalla regolamentazione relativa al regime dell’OCM dello zucchero. Sebbene il regolamento n. 779/96, applicabile all’epoca dei fatti nella causa principale, preveda, al punto 8 dell’allegato II, un metodo di calcolo del consumo totale, tale allegato non è volto a fissare la definizione della nozione di consumo che si deve utilizzare per determinare il carattere deficitario o eccedentario di una zona. Esso ha piuttosto lo scopo di fissare un modello comune per le comunicazioni dei dati che sono utilizzate in diversi meccanismi della detta OCM.
34 Orbene, è pacifico che il Consiglio e la Commissione si fondano sulla definizione del «consumo totale» di cui al detto punto 8 per stabilire il carattere deficitario o eccedentario di una zona. Essi valutano quindi il consumo totale deducendo dal totale delle disponibilità la somma dei quantitativi corrispondenti alle uscite verso gli altri Stati membri, alle esportazioni nei paesi terzi e agli stock finali. Conseguentemente, viene preso in considerazione lo zucchero immesso nei prodotti trasformati importato dai paesi terzi o introdotto a partire dagli altri Stati membri, ma non è considerato come consumato nello Stato membro interessato lo zucchero immesso nei prodotti trasformati in uscita verso altri Stati.
35 Il sig. Nicoli ritiene che tale calcolo del consumo sia gravemente erroneo in quanto non considera come consumate queste ultime quantità.
36 Quanto alla portata del sindacato giurisdizionale esercitato dalla Corte sul metodo adottato dalle istituzioni per stabilire il consumo stimato di zucchero per la campagna in esame, si deve ricordare che il Consiglio e la Commissione devono effettuare, a partire dai dati trasmessi dagli Stati membri, proiezioni che si riferiscono al tempo stesso alla campagna in corso, per quanto riguarda l’evoluzione del consumo, ed alle prospettive della futura campagna, per quanto riguarda l’evoluzione della produzione disponibile (v. sentenza Eridania, cit., punto 47).
37 Poiché in tal modo sorge la necessità di valutare una situazione economica complessa, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale. Il giudice comunitario, nell’effettuare il controllo di legittimità sull’esercizio di questa libertà, non può sostituire le proprie valutazioni in materia a quelle dell’autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire se queste ultime non siano viziate da errore manifesto o sviamento di potere o se tale istituzione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale (v. sentenze 27 novembre 1997, causa C‑369/95, Somalfruit e Camar, Racc. pag. I‑6619, punto 50, e 14 dicembre 2000, causa C‑99/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑11535, punto 26).
38 Alla luce di tale giurisprudenza, occorre pertanto esaminare, per quanto riguarda il regolamento n. 1361/98, se la Commissione, nel valutare il consumo di zucchero stimato per la campagna 1998/1999 prendendo in considerazione solo i quantitativi consumati sul posto, ad esclusione dello zucchero immesso nei prodotti trasformati nella zona interessata e successivamente esportati, abbia commesso un manifesto errore di valutazione.
39 Come rilevato dalla Commissione nelle osservazioni scritte, la fissazione di un prezzo di intervento derivato più alto per le zone deficitarie ha lo scopo, da un lato, di consentire l’approvvigionamento delle zone deficitarie tramite lo zucchero delle zone non deficitarie, tenendo conto, in una certa misura, in particolare delle spese di trasporto, e, dall’altro, di evitare una diminuzione della produzione di barbabietole che darebbe luogo a un deficit ancora maggiore nelle campagne successive.
40 Anche supponendo che il metodo di calcolo del consumo suggerito dal sig. Nicoli sia più idoneo al conseguimento degli obiettivi menzionati al paragrafo precedente, la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione adottando un metodo di calcolo del consumo stimato di zucchero in base al quale non viene considerato consumato nello Stato membro interessato lo zucchero immesso in prodotti trasformati e poi esportato in altri Stati. Infatti, secondo il metodo adottato, per il calcolo del detto consumo viene contemporaneamente preso in considerazione lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati che viene importato o introdotto da altri Stati.
Sulla validità del regolamento n. 1361/98
41 Da quanto sopra esposto risulta che l’esame delle questioni proposte non ha rivelato alcun elemento che possa inficiare la validità del regolamento n. 1361/98.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non danno luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’esame delle questioni proposte non ha rivelato alcun elemento che possa inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 26 giugno 1998, n. 1361, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d’intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l’importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio.
Firme
1 – Lingua processuale: l'italiano.
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