Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Carne bovina Sistema di etichettatura della carne bovina Regolamento n. 820/97 Proroga Fondamento normativo Regolamento n. 2772/1999 Invalidità
[Regolamenti (CE) del Consiglio n. 820/97, art. 19, e n. 2772/1999]
2. Ricorso d'annullamento Sentenza d'annullamento Effetti Limitazione ad opera della Corte Invalidità del regolamento n. 2772/1999
(Art. 231, secondo comma, CE; regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 1760/2000; regolamenti del Consiglio nn. 820/97 e 2772/1999)
Massima
1. Prorogando con il regolamento n. 2772/1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, la validità delle regole relative al sistema di etichettatura facoltativo elaborate dal regolamento n. 820/97, il Consiglio, in realtà, ha modificato la sfera di applicazione ratione temporis del regolamento n. 820/97. Ora, la modifica di tale regolamento poteva avvenire solamente sulla base di un fondamento normativo di natura equivalente a quello sulla base del quale era stato adottato, cioè sulla base del Trattato stesso e nel rispetto dell'iter decisionale da questo previsto. Erroneamente, quindi, il Consiglio si è fondato sull'art. 19 del regolamento n. 820/97 per adottare il regolamento n. 2772/1999, dimodoché il Consiglio non era competente ad adottare il regolamento n. 2772/1999 sulla base di questa disposizione ed il regolamento n. 2772/1999 deve essere annullato.
( v. punti 41-44 )
2. Benché il regolamento n. 2772/1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, sia stato sostituito nel frattempo dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, il suo annullamento potrebbe provocare un vuoto giuridico che consentirebbe, in particolare, di rimettere in discussione le decisioni eventualmente prese dagli Stati membri in applicazione del regolamento n. 820/97, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina, durante il periodo di proroga previsto dal regolamento n. 2772/1999. Per ragioni di certezza del diritto, la Corte deve pertanto far uso del potere conferitole dall'art. 231, secondo comma, CE e dichiarare che gli effetti delle disposizioni del regolamento n. 2772/1999 in esecuzione delle quali gli Stati membri abbiano eventualmente adottato decisioni che potrebbero essere rimesse in discussione devono essere considerati definitivi.
( v. punto 48 )
Parti
Nella causa C-93/00,
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. C. Pennera e dalla sig.ra E. Waldherr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. G. Maganza e J. Monteiro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
sostenuto da
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Berscheid, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1999, n. 2772, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine (GU L 334, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón (relatore), M. Wathelet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione all'udienza del 3 luglio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 ottobre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 marzo 2000, il Parlamento europeo ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1999, n. 2772, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine (GU L 334, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
2 Con ordinanze del presidente della Corte rispettivamente 4 agosto e 13 settembre 2000, sono stati autorizzati gli interventi del Regno di Spagna e della Commissione delle Comunità europee nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 820/97
3 Il 21 aprile 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 820/97, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e di prodotti a base di carni bovine (GU L 117, pag. 1), sul fondamento dell'art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE).
4 Il titolo I del detto regolamento disciplina il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Secondo l'art. 3 del suddetto regolamento, tale sistema comprende marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali, banche dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali tenuti presso ciascuna azienda. Le disposizioni relative a tale sistema sostituiscono, per quanto riguarda i bovini, quelle che figurano nella direttiva del Consiglio 27 novembre 1992, 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355, pag. 32).
5 Il titolo II del regolamento n. 820/97 riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Tale regolamento autorizza l'etichettatura da parte degli operatori o delle organizzazioni che lo desiderano, secondo un sistema di approvazione da parte degli Stati membri, ed elenca all'art. 16 le informazioni che possono figurare sulle etichette.
6 L'art. 12, n. 1, del regolamento n. 820/97 così dispone:
«Se un operatore o un'organizzazione, quale definita all'articolo 13, intendono etichettare le carni bovine, nel punto di vendita, in modo da fornire informazioni circa l'origine, talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte, devono farlo conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Il presente titolo lascia impregiudicate
le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 79/112/CEE [del Consiglio 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979 L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE (GU L 43, pag. 21)], ad eccezione del punto 7;
(...)
le indicazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1208/81 [del Consiglio 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU L 123, pag. 3), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 aprile 1991, n. 1026 (GU L 106, pag. 2)] e (CEE) n. 1186/90 [del Consiglio 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU L 119, pag. 32)];
le indicazioni connesse con il marchio di salubrità di cui alla direttiva 64/433/CEE [del Consiglio 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, nella versione modificata e aggiornata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 giugno 1995, 95/23/CE (GU L 243, pag. 7)] e altre indicazioni analoghe previste nella pertinente normativa veterinaria;
(...)».
7 L'art. 19 del regolamento n. 820/97 stabilisce quanto segue:
«1. E' istituito un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000. Questo sistema obbligatorio non esclude tuttavia che uno Stato membro possa decidere di applicarlo solo su base facoltativa alle carni bovine commercializzate nel suo territorio. Il sistema di etichettatura previsto dal presente regolamento è valido fino al 31 dicembre 1999.
Pertanto il Consiglio, basandosi sulla relazione di cui al paragrafo 3, adotta, anteriormente al 1° gennaio 2000, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, le regole generali di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine valido a decorrere da tale data, in conformità degli obblighi internazionali della Comunità.
2. Fatta salva una diversa decisione del Consiglio, il sistema di etichettatura obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2000, dovrà, in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, rendere obbligatoria sull'etichetta, oltre all'indicazione prevista all'articolo 16, paragrafo 3, anche l'indicazione dello Stato membro o paese terzo in cui l'animale da cui provengono le carni è nato, degli Stati membri o paesi terzi in cui l'animale è stato allevato e dello Stato membro o paese terzo in cui l'animale è stato macellato.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° maggio 1999, le relazioni sull'attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dei sistemi di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri.
4. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre, già prima del 1° gennaio 2000 un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati nel loro territorio. Possono altresì stabilire che uno o più elementi previsti all'articolo 16, paragrafi 1 e 2 siano indicati sulle etichette.
5. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 4 non deve causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri.
Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono valersi delle disposizioni del paragrafo 4 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.
6. Entro il 1° gennaio 2000 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito all'eventualità e all'opportunità di prevedere l'indicazione obbligatoria di dati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 nonché di estendere il campo di applicazione del presente regolamento a prodotti diversi di cui all'articolo 13, primo trattino».
Regolamento impugnato
8 In conformità dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 820/97, il 13 ottobre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri [COM (1999) 486 def.; in prosieguo: la «relazione della Commissione»], nella quale constatava talune omissioni in relazione all'identificazione e alla registrazione dei bovini. A questo proposito, essa rilevava, in particolare, innanzi tutto che nella maggior parte degli Stati membri erano disponibili solo i passaporti per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998, che, inoltre, si riscontravano difficoltà nella trasmissione delle informazioni relative ad un determinato animale nel momento della sua esportazione (perdita di informazioni nel momento del rilascio di un nuovo passaporto) e che, infine, non si sarebbe potuto attivare per la data prevista le banche dati contenenti le informazioni pertinenti.
9 La relazione della Commissione concludeva come segue: «la maggior parte degli Stati membri, non essendo in grado di attuare efficacemente il sistema di etichettatura obbligatoria, si troverà in una grave situazione di confusione, ingiustizia e incertezza di tutto il settore delle carni bovine, dal produttore al consumatore».
10 Alla luce di tali elementi, la Commissione presentava due proposte di regolamento sulla base dell'art. 152 CE:
la prima era volta a sostituire il regolamento n. 820/97 mediante un nuovo regolamento che avesse lo stesso obiettivo, ma prevedesse l'introduzione delle indicazioni obbligatorie in due fasi distinte, di cui la seconda sarebbe iniziata il 1° gennaio 2003 (in prosieguo: la «prima proposta della Commissione»),
la seconda aveva ad oggetto la proroga temporanea delle disposizioni di etichettatura previste dal regolamento n. 820/97 fino all'adozione della prima proposta della Commissione (in prosieguo: la «seconda proposta della Commissione»).
11 Nella sua relazione, la Commissione precisava, a proposito della sua seconda proposta:
«E' necessario adottare rapidamente questa proposta per evitare che l'attuale sistema volontario di etichettatura venga a scadenza e sia sostituito automaticamente da un sistema obbligatorio privo di regole generali di orientamento.
Se il Consiglio e il Parlamento non riusciranno a prendere una decisione prima del 31 dicembre 1999, la Commissione si riserva comunque la possibilità di presentare al Consiglio una proposta urgente da adottare entro la fine del 1999, basata sull'attuale articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97: una decisione, cioè, che sarebbe adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e finalizzata ad evitare il vuoto giuridico causato dalla fine automatica del sistema volontario».
12 Il 14 dicembre 1999 il Consiglio decideva che avrebbe adottato un regolamento sulla base dell'art. 19 del regolamento n. 820/97, qualora il Parlamento, in sede di prima lettura nell'ambito della procedura di codecisione, non avesse approvato la seconda proposta della Commissione senza modifiche a parte l'aggiunta del fondamento normativo dell'art. 37 CE a quello dell'art. 152 CE.
13 Il 16 dicembre 1999, in sede di prima lettura nell'ambito della procedura di codecisione, il Parlamento approvava diversi emendamenti alla seconda proposta della Commissione. Intendeva rendere obbligatori determinati elementi d'informazione a partire dal 1° gennaio 2000. Un altro emendamento era volto a prorogare il sistema facoltativo di soli otto mesi e non di un anno come proposto dalla Commissione.
14 Il 21 dicembre 1999 il Consiglio adottava il regolamento impugnato sul fondamento dell'art. 19 del regolamento n. 820/97.
15 Ai sensi del secondo considerando del regolamento impugnato, le regole generali del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine da esso stabilite devono essere applicabili solo in via temporanea per un periodo massimo di otto mesi, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di prendere una decisione in merito alla prima proposta della Commissione.
16 Nel terzo considerando del regolamento impugnato si afferma che è opportuno stabilire semplici regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine al quale tutti gli Stati membri possano conformarsi e che tali regole devono far riferimento alle disposizioni stabilite in applicazione dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 820/97.
17 Del resto, il regolamento impugnato mantiene in vigore il sistema di etichettatura delle carni bovine facoltativo previsto dal regolamento n. 820/97.
18 L'art. 1 del regolamento impugnato così dispone:
«1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 820/97 etichettano tali carni conformemente alle regole di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, primo, terzo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 820/97.
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2000, gli Stati membri possono continuare a ricorrere alla possibilità prevista all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97. In tal caso, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97.
2. Le regole relative al sistema facoltativo, applicabili fino al 31 dicembre 1999 ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, continueranno ad applicarsi ad ogni indicazione facoltativa fornita a complemento del sistema di etichettatura obbligatorio di cui al paragrafo 1».
Ricorso di annullamento
19 Il Parlamento deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo è relativo all'incompetenza del Consiglio ad adottare il regolamento impugnato sul fondamento dell'art. 19 del regolamento n. 820/97. Il secondo motivo è relativo ad una violazione delle prerogative del Parlamento per il fatto che, se il regolamento che prorogava temporaneamente le disposizioni di etichettatura previste dal regolamento n. 820/97 fosse stato adottato sul fondamento normativo corretto, cioè l'art. 152 CE, il Parlamento sarebbe dovuto intervenire in qualità di colegislatore. Il terzo motivo è relativo al mancato rispetto da parte del Consiglio degli obblighi derivanti dal regolamento n. 820/97 in quanto, da un lato, il Consiglio avrebbe modificato il contenuto del regolamento n. 820/97 senza ricorrere alla procedura legislativa di codecisione e, dall'altro, il Consiglio non avrebbe adottato, nel termine previsto all'art. 19 del regolamento n. 820/97, le regole generali di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine.
Argomenti delle parti
Sul primo motivo
20 Con il suo primo motivo, il Parlamento sostiene che il Consiglio non era competente né a prorogare l'applicazione del sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine oltre il 31 dicembre 1999, né a posticipare l'introduzione del sistema obbligatorio di etichettatura di tali carni. Infatti, secondo il Parlamento, benché effettivamente il Consiglio si fosse riservato la competenza d'esecuzione del regolamento n. 820/97, il principio stesso del sistema obbligatorio di etichettatura e la relativa data di entrata in vigore erano fissati da tale regolamento. Modificando questi elementi, il Consiglio non avrebbe adottato una misura di esecuzione del regolamento n. 820/97, ma l'avrebbe modificato.
21 Il Parlamento afferma che il regolamento impugnato non contiene alcuna disposizione specifica relativa all'etichettatura delle carni bovine e, di conseguenza, non può essere considerato una misura di esecuzione per l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine.
22 A suo avviso, infatti, il rimando dell'art. 1, n. 1, primo comma, del regolamento impugnato alle regole previste dall'art. 12, n. 1, secondo comma, primo, terzo e quarto trattino, del regolamento n. 820/97 ha carattere solo confermativo, in quanto tali disposizioni richiamano la normativa esistente relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari (la direttiva 79/112, come modificata dalla direttiva 97/4), alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (i regolamenti nn. 1208/81, come modificato dal regolamento n. 1026/91, e 1186/90), nonché al marchio di salubrità (la direttiva 64/433, nella versione modificata e aggiornata dalla direttiva 91/497, come modificata dalla direttiva 95/23).
23 Il Parlamento contesta la validità della tesi, sostenuta dal Consiglio, relativa ad un «fondamento normativo derivato» che consentirebbe di adottare, mediante un iter decisionale semplificato, un atto normativo nell'ambito della politica agricola comune a prescindere dall'art. 37 CE.
24 Il Parlamento sostiene che, oltre agli atti normativi e alle disposizioni di attuazione, non esiste un terzo tipo di atti. A suo avviso, il regolamento impugnato è un atto normativo o legislativo, che deve quindi rispettare i requisiti di forma sostanziali previsti dal Trattato per la sua emanazione, ovvero è una misura di attuazione ai sensi dell'art. 202 CE.
25 In subordine, il Parlamento afferma che, supponendo che il Consiglio disponesse effettivamente di una competenza ad adottare un atto di terzo tipo, l'autorizzazione di cui all'art. 19, nn. 1, secondo comma, e 2, del regolamento n. 820/97 era limitata all'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatorio entro il 1° gennaio 2000.
26 Il Consiglio, invece, sostiene di aver avuto la competenza ad adottare il regolamento impugnato sul fondamento dell'art. 19 del regolamento n. 820/97.
27 A suo avviso, dal Trattato non emerge affatto che ogni attività legislativa nel settore della politica agricola comune implichi l'attivazione di una procedura di consultazione o di codecisione col Parlamento. Al contrario, il legislatore comunitario potrebbe prevedere, in un atto normativo adottato nell'ambito di una procedura di consultazione o di codecisione col Parlamento, un fondamento normativo derivato che non imponga la partecipazione di quest'ultimo.
28 A questo proposito, il Consiglio sostiene che, se avesse voluto riservarsi competenze d'esecuzione, ne avrebbe dato giustificazione nei considerando del regolamento n. 820/97, cosa che invece non ha fatto.
29 Il Consiglio afferma che, nella fattispecie, l'art. 19 del regolamento n. 820/97 costituiva un fondamento normativo derivato che, sulla base dell'esperienza dell'applicazione del sistema di etichettatura facoltativo, gli consentiva, da un lato, di procedere ad eventuali aggiustamenti che si fossero rivelati necessari per la sua evoluzione verso un sistema obbligatorio e, dall'altro, di adottare non «modalità di attuazione» o «misure di esecuzione» bensì le «regole generali» che si sarebbero applicate a partire dal 1° gennaio 2000.
30 Conformemente al principio «in maiore minus inest», l'art. 19 del regolamento n. 820/97 avrebbe inoltre permesso al Consiglio di governare la transizione dal vecchio al nuovo regime mediante l'adozione del regolamento impugnato.
31 Il Consiglio afferma, pertanto, di non aver travalicato le competenze attribuitegli dall'art. 19, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 820/97. Al contrario, avrebbe fatto uso del normale potere discrezionale del legislatore per prendere, entro il 31 dicembre 1999, i provvedimenti indispensabili al fine di evitare il vuoto giuridico che si sarebbe prodotto nell'attesa dell'introduzione del sistema definitivo di etichettatura delle carni bovine.
32 Il Regno di Spagna sostiene che il Consiglio era competente ad adottare, sul fondamento dell'art. 19 del regolamento n. 820/97, il regolamento impugnato, che prevedeva effettivamente le regole generali di un sistema di etichettatura obbligatorio mediante il rinvio all'art. 12, n. 1, secondo comma, primo, terzo e quarto trattino, del regolamento n. 820/97.
33 La Commissione sostiene di non aver avuto altra scelta, dati gli emendamenti apportati alla sua seconda proposta dal Parlamento e dato il termine prescritto, se non ricorrere al procedimento previsto dall'art. 19 del regolamento n. 820/97, al fine di evitare un vuoto giuridico.
34 Essa afferma, inoltre, che il regolamento n. 820/97 non definisce la nozione di «regole generali», il che attribuirebbe un ampio potere discrezionale al Consiglio quando questo agisce nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 19. Secondo la Commissione, l'adozione del regolamento impugnato non implica uno sviamento di potere, perché, da un lato, tale regolamento ha imposto regole sull'etichettatura stabilendo l'applicazione di determinate regole menzionate all'art. 12 del regolamento n. 820/97 e, dall'altro, ha consentito a determinati Stati membri di continuare ad imporre regole obbligatorie per gli operatori.
Giudizio della Corte
35 Si deve constatare, innanzi tutto, che l'obiettivo essenziale del regolamento impugnato è di prorogare la validità delle regole relative al sistema di etichettatura facoltativo enunciate dal regolamento n. 820/97.
36 Non si può, infatti, considerare che il regolamento impugnato contenga inoltre le regole generali di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine di cui all'art. 19, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 820/97.
37 A questo proposito, si deve rilevare che le sole indicazioni relative a un obbligo di etichettatura figurano all'art. 1, n. 1, primo comma, del regolamento impugnato, che, per rinvio all'art. 12, n. 1, secondo comma, primo, terzo e quarto trattino, del regolamento n. 820/97, si limita a ricordare le regole già esistenti in materia di etichettatura.
38 Ne consegue che l'analisi del ricorso comporta in realtà solo la verifica della competenza del Consiglio a disporre la proroga del detto sistema di etichettatura facoltativo.
39 A tale proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, secondo comma, CE, le istituzioni della Comunità possono agire solo nei limiti delle attribuzioni che sono loro conferite dal Trattato.
40 Ai sensi dell'art. 19, n. 1, primo comma, ultima frase, del regolamento n. 820/97, «[i]l sistema di etichettatura previsto dal presente regolamento è valido fino al 31 dicembre 1999».
41 Si deve constatare che, prorogando la validità delle regole relative al sistema di etichettatura facoltativo per mezzo del regolamento impugnato, il Consiglio, in realtà, ha modificato la sfera di applicazione ratione temporis del regolamento n. 820/97.
42 Ora, la modifica di tale regolamento poteva avvenire solamente sulla base di un fondamento normativo di natura equivalente a quello sulla base del quale era stato adottato, cioè sulla base del Trattato stesso e nel rispetto dell'iter decisionale da questo previsto.
43 Erroneamente, quindi, il Consiglio si è fondato sull'art. 19 del regolamento n. 820/97 per adottare il regolamento impugnato.
44 Ne consegue che il primo motivo del ricorso, relativo all'incompetenza del Consiglio ad adottare il regolamento impugnato sul fondamento dell'art. 19 del regolamento n. 820/97, è fondato e che il regolamento impugnato dev'essere annullato.
45 Non è dunque necessario verificare se il Consiglio, senza violare le norme del Trattato sulla competenza delle istituzioni, potesse attribuirsi la competenza ad adottare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, le regole generali di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine.
Sul secondo e terzo motivo
46 Dato che il primo motivo è fondato, non è necessario esaminare il secondo e il terzo motivo.
Sul mantenimento in vigore degli effetti del regolamento impugnato
47 Il Parlamento e la Commissione chiedono che, in caso di annullamento del regolamento impugnato, i suoi effetti vengano mantenuti in vigore fino a che il Parlamento e il Consiglio non abbiano adottato un nuovo atto in forma valida. Il Parlamento giustifica la sua domanda adducendo l'interesse dei consumatori e la preoccupazione di mantenere quanto meno un sistema di etichettatura facoltativo.
48 Occorre rilevare che, benché il regolamento impugnato sia stato sostituito nel frattempo dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204, pag. 1), il suo annullamento potrebbe provocare un vuoto giuridico che consentirebbe, in particolare, di rimettere in discussione le decisioni eventualmente prese dagli Stati membri in applicazione del regolamento n. 820/97 durante il periodo di proroga previsto dal regolamento impugnato. Per ragioni di certezza del diritto, la Corte deve pertanto far uso del potere conferitole dall'art. 231, secondo comma, CE e dichiarare che gli effetti delle disposizioni del regolamento impugnato in esecuzione delle quali gli Stati membri abbiano eventualmente adottato decisioni che potrebbero essere rimesse in discussione devono essere considerati definitivi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
49 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ha chiesto la condanna del Consiglio e poiché quest'ultimo è rimasto soccombente, il Consiglio dev'essere condannato alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, il Regno di Spagna e la Commissione, che sono intervenuti in causa, sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1999, n. 2772, che stabilisce regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, è annullato.
2) Gli effetti delle disposizioni del regolamento impugnato in esecuzione delle quali gli Stati membri abbiano eventualmente adottato decisioni che potrebbero essere rimesse in discussione devono essere considerati definitivi.
3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
4) Il Regno di Spagna e Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
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