Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di garantirne l'efficacia
(Artt. 10, primo comma, CE, e 249, terzo comma, CE)
Massima
$$Ai sensi dell'art. 10, primo comma, CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal detto Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Tra tali atti figurano le direttive che, conformemente all'art. 249, terzo comma, CE, vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Questo obbligo comporta, per ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva, l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue.
( v. punto 9 )
Parti
Nella causa C-97/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Nolin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. S. Pailler, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (GU L 328, pag. 1), o non adottando i provvedimenti necessari per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward e S. von Bahr (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 dicembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 maggio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (GU L 328, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), o non adottando i provvedimenti necessari per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
2 L'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva non oltre il 13 ottobre 1998 e che ne informino immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto dal governo francese alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di trasposizione della direttiva e non disponendo di alcun elemento di informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica francese aveva adottato le disposizioni necessarie a tal fine, la Commissione, con lettera 18 dicembre 1998, ha intimato a tale Stato membro di presentare, entro due mesi, le proprie osservazioni al riguardo.
4 Questa messa in mora è rimasta senza risposta da parte delle autorità francesi. In tale situazione la Commissione, con lettera 3 settembre 1999, ha inviato un parere motivato alla Repubblica francese e l'ha invitata a conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5 Con lettera 6 gennaio 2000 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che il processo di adozione di un decreto inteso a trasporre la direttiva era in corso e che tale testo sarebbe stato prossimamente sottoposto al Consiglio di Stato (Francia). Esse hanno anche fatto presente che la direttiva era già stata parzialmente trasposta nel diritto francese con un decreto del Ministro dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria del 22 aprile 1998, che stabilisce i limiti a partire dai quali i bandi delle gare di appalto devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
6 Non avendo ricevuto alcuna informazione secondo la quale il progetto di decreto sopra menzionato sarebbe stato adottato, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.
7 Nel controricorso il governo francese non contesta l'inadempimento fatto valere. Esso invita tuttavia la Corte a constatare che il processo di trasposizione della direttiva è in corso di completamento.
8 A tal riguardo il governo francese fa presente, innanzi tutto, che la direttiva è già stata parzialmente trasposta con il decreto 22 aprile 1998, menzionato al punto 5 della presente sentenza. In secondo luogo, esso sostiene che un progetto di decreto è attualmente in corso di esame interministeriale e che sarà sottoposto prossimamente al Consiglio di Stato.
9 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal detto Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Tra tali atti figurano le direttive che, conformemente all'art. 249, terzo comma, CE, vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Questo obbligo comporta, per ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva, l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v. sentenza 17 giugno 1999, causa C-336/97, Commissione/Italia. Racc. pag. I-3771, punto 19).
10 Nella fattispecie, poiché la trasposizione completa della direttiva non è stata effettuata nel termine da essa stabilito, si deve ritenere fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
11 Pertanto, occorre constatare che la Repubblica francese, non adottando, nel termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica francese, che è risultata soccombente, occorre condannare quest'ultima alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando, nel termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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