Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-100/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R.B. Wainwright e G. Bisogni, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, assoggettando gli scaldaacqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77, pag. 29), e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen e sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 gennaio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 marzo 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, assoggettando gli scaldaacqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77, pag. 29), e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario.
2 Gli scaldaacqua elettrici ad accumulo rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 73/23. L'art. 3 di questa dispone che gli Stati membri devono vigilare affinché non siano posti ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione del materiale elettrico che risponde agli obiettivi di sicurezza di cui all'art. 2 della medesima direttiva.
3 Dall'art. 5 della direttiva 73/23 risulta che gli scaldaacqua elettrici fabbricati conformemente alla norma armonizzata EN 60335-2-21 devono essere considerati conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva. La citata norma dispone in particolare che gli scaldaacqua devono essere dotati di un meccanismo che interrompa l'energia elettrica di alimentazione quando la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura di 130° C.
4 Per contro, la legge italiana prescrive che il dispositivo termico di cui gli scaldaacqua devono essere dotati ai sensi della norma venga tarato ad una temperatura non superiore a 100° C.
5 Ritenendo che tale requisito costituisca una violazione della direttiva 73/23, la Commissione ha promosso la procedura d'infrazione. Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni, il 30 gennaio 1997 la Commissione ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere. Poiché la Repubblica italiana non ha dato seguito al parere medesimo, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
6 Il governo italiano non contesta più la trasgressione e afferma che si adopererà per porvi fine.
7 Tenuto conto di questo elemento e di quelli che figurano ai punti 3 e 4 della presente sentenza, occorre, di conseguenza, dichiarare che la Repubblica italiana, assoggettando gli scaldaacqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva 73/23 e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica italiana e poiché questa è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, sottoponendo gli scaldaacqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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