Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Limitazione del massimale fissato per il cumulo di una pensione di vecchiaia e di una pensione di superstite in caso di beneficio d'una pensione di superstite sulla base del regime di un altro Stato membro - Normativa che costituisce una clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 46 bis e 46 ter)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Applicabilità - Limiti - Normativa comunitaria, ivi comprese le relative norme anticumulo, più favorevole al lavoratore
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, e 46)
Massima
1. La disciplina di uno Stato membro che regola il calcolo di una pensione di superstite e prevede una limitazione del massimale fissato per il cumulo di una pensione di vecchiaia e di una pensione di superstite qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione di superstite a carico di un altro Stato membro costituisce una clausola di riduzione ai sensi degli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato dal regolamento n. 1248/92.
Infatti, una norma nazionale dev'essere qualificata clausola di riduzione, ai sensi del regolamento n. 1408/71, se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l'importo della pensione alla quale l'interessato può aver diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro.
( v. punti 16, 20 e dispositivo 1 )
2. Gli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, ostano all'applicazione della disciplina di uno Stato membro che contenga una clausola anticumulo in base alla quale una pensione di superstite percepita nello stesso Stato membro dev'essere ridotta a causa dell'esistenza di una pensione di superstite acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, ove le prestazioni dovute in applicazione di tale disciplina nazionale si rivelino meno favorevoli rispetto a quelle determinate in applicazione dell'art. 46 bis del detto regolamento.
Spetta, infatti, all'ente competente di uno Stato membro operare un raffronto tra le prestazioni che sarebbero dovute in forza del solo diritto nazionale, ivi comprese le relative norme anticumulo, e quelle che sarebbero dovute in base al diritto comunitario, attribuendo al lavoratore migrante le prestazioni di importo più elevato.
( v. punti 29-30 e dispositivo 2 )
Parti
Nel procedimento C-107/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dal Tribunal du travail de Mons (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Caterina Insalaca
e
Office national des pensions (ONP),
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra Insalaca, dal sig. D. Rossini, rappresentante sindacale;
- per l'Office national des pensions (ONP), dal sig. G. Perl, in qualità di agente;
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Hillenkamp e dalla sig.ra H. Michard, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Insalaca, rappresentata dal sig. D. Rossini, dell'Office national des pensions (ONP), rappresentato dal sig. J-P. Lheureux, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra H. Michard, all'udienza del 5 aprile 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 ottobre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 13 marzo 2000, pervenuta in cancelleria il 22 marzo seguente, il Tribunal du travail de Mons ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Insalaca e l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP») in merito alla presa in considerazione di una pensione italiana ai superstiti nel calcolo del massimale delle pensioni belghe di vecchiaia e di superstite, alle quali l'interessata ha diritto.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71:
«Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro».
4 L'art. 46, nn. 1-3, del regolamento n. 1408/71 recita:
«1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte (...), si applicano le norme seguenti:
a) l'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;
ii) dall'altro, in applicazione del paragrafo 2;
(...).
2. Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l'applicazione dell'articolo 45 e/o dell'articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
a) l'istituzione competente calcola l'importo teorico delle prestazioni cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore, subordinato o autonomo, è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;
b) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa.
3. L'interessato ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all'importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l'eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta.
In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l'applicazione delle clausole suddette».
5 L'art. 46 bis del regolamento n. 1408/71, che contiene le disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri, dispone:
«1.(...) si intendono per "cumulo di prestazioni della stessa natura" tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.
2. (...) si intendono per "cumulo di prestazioni di natura diversa" tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1.
3. Per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:
a) si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero;
(...)».
6 L'art. 46 ter dello stesso regolamento, relativo alle disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri, è redatto come segue:
«1. Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.
2. Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:
a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato VI, parte D o
b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore. In quest'ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unicamente nel caso di cumulo di questa prestazione:
i) o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio;
ii) o con una prestazione di cui alla lettera a).
(...)».
7 L'art. 46 quater del regolamento n. 1408/71 contiene disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all'articolo 46 bis, n. 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri.
Normativa nazionale
8 In conformità dell'art. 20, primo comma, del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e di superstite dei lavoratori subordinati (Moniteur belge 27 ottobre 1967), «la pensione di superstite può essere cumulata con una pensione di vecchiaia o con altre prestazioni sostitutive della pensione di vecchiaia solo fino alla concorrenza dell'importo stabilito dal Re».
9 L'art. 52, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante la disciplina generale del regime delle pensioni di vecchiaia e di superstite dei lavoratori subordinati (Moniteur belge 16 gennaio 1968), come modificato dal regio decreto 9 luglio 1997 (Moniteur belge 9 agosto 1997; in prosieguo: il «regio decreto 21 dicembre 1967»), dispone:
«Qualora il coniuge superstite abbia diritto, da un lato, ad una pensione di superstite in base al regime pensionistico dei lavoratori subordinati e, dall'altro, ad una o più pensioni di vecchiaia, ovvero ad una qualsiasi altra prestazione sostitutiva in base al regime pensionistico dei lavoratori subordinati o in base ad uno o più altri regimi pensionistici, la pensione di superstite può essere cumulata con le suddette pensioni di vecchiaia solo fino alla concorrenza di una somma pari al 110% dell'importo della pensione di superstite che sarebbe stata accordata al coniuge superstite per una carriera lavorativa completa.
Qualora il coniuge di cui al primo comma abbia diritto anche ad una o più pensioni di superstite, ovvero a prestazioni sostitutive ai sensi dell'art. 10 bis del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, la pensione di superstite non potrà essere superiore alla differenza tra, da un lato, il 110% dell'importo della pensione di superstite per una carriera completa, e dall'altro, la somma degli importi delle pensioni di vecchiaia o delle prestazioni sostitutive considerate al primo comma e di un importo pari alla pensione di superstite del lavoratore dipendente per una carriera completa, moltiplicato per la frazione o la somma delle frazioni che rappresentano l'entità delle pensioni di superstite negli altri regimi pensionistici, ad esclusione del regime dei lavoratori autonomi. Tali frazioni sono quelle che sono state prese in considerazione, o avrebbero dovuto esserlo, ai fini dell'applicazione del summenzionato articolo 10 bis.
L'applicazione del secondo comma non può comportare la riduzione della pensione di superstite ad un importo inferiore a quello risultante dalla differenza tra l'importo della pensione di superstite liquidabile prima dell'applicazione dei precedenti commi e la somma degli importi delle pensioni di vecchiaia e delle prestazioni sostitutive, di cui al primo comma.
(...)».
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
10 Il 28 ottobre 1997, la signora Insalaca, che dal 1981 percepisce una pensione ai superstiti dall'ente italiano competente, presentava all'ONP una domanda di pensione di vecchiaia e di superstite. Tale ente le accordava, a decorrere dal 1° dicembre 1998, una pensione di vecchiaia a carico del regime pensionistico belga per i lavoratori subordinati.
11 Con decisione del 2 luglio 1998 l'ONP accordava inoltre alla ricorrente una pensione di superstite a decorrere dal 1° dicembre 1998.
12 Per calcolare l'importo della pensione belga di superstite l'ONP ha applicato le norme anticumulo contenute nell'art. 52, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967 e nell'art. 46 quater del regolamento n. 1408/71. Esso ha tenuto conto, al riguardo, della pensione ai superstiti italiana di cui beneficiava la sig.ra Insalaca. Il metodo di calcolo così utilizzato ha comportato una riduzione della pensione belga di superstite riconosciuta alla sig.ra Insalaca.
13 Quest'ultima impugnava la decisione dell'ONP del 2 luglio 1998 dinanzi al Tribunal du travail de Mons, facendo valere, in particolare, che l'art. 52, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, così come era stato applicato, era in contrasto con gli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento n. 1408/71.
14 Dinanzi al giudice a quo, l'ONP ha sostenuto che, nella fattispecie di cui alla causa principale, la riduzione della pensione belga di superstite non era dovuta all'esistenza della pensione italiana ai superstiti, bensì al cumulo delle pensioni belghe di superstite e di vecchiaia.
15 Di conseguenza, il Tribunal du travail de Mons ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la norma nazionale che disciplina il calcolo di una pensione di superstite e prevede una limitazione del massimale di cumulo tra pensione di vecchiaia e pensione di superstite nel caso in cui il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione di superstite a carico di un altro Stato membro costituisca una clausola di riduzione ai sensi degli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408.
2) In caso di soluzione affermativa, se gli artt. 46 bis e 46 ter vadano interpretati nel senso che autorizzano o non autorizzano l'ente nazionale che applica la clausola anticumulo a prendere in considerazione la pensione per i superstiti attribuita in base al regime di un altro Stato membro al fine di ridurre il massimale di cumulo tra pensione di vecchiaia e pensione di superstite previsto dalla normativa nazionale».
Sulla prima questione
16 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una norma nazionale dev'essere qualificata clausola di riduzione, ai sensi del regolamento n. 1408/71, se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l'importo della pensione alla quale l'interessato può aver diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro (v., in particolare, sentenze 18 novembre 1999, causa C-442/97, Van Coile, Racc. pag. I-8093, punto 25, e causa C-161/98, Platbrood, Racc. pag. I-8195, punto 25).
17 Nella fattispecie controversa nella causa principale, occorre constatare, da un lato, come si evince dall'ordinanza di rinvio, che il Tribunal du travail de Mons considera che l'ONP ha applicato l'art. 52, n. 1, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1967 esclusivamente a seguito dell'esistenza di una prestazione erogata da un altro Stato membro, e, alla luce del diritto nazionale, tale ente ha correttamente applicato la suddetta disposizione.
18 Di conseguenza, si deve considerare che la norma nazionale controversa nella causa principale riguarda, quanto meno implicitamente, prestazioni di cui l'interessato beneficia in un altro Stato membro.
19 D'altro lato, come l'avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 40 e 41 delle conclusioni, è pacifico che l'applicazione della regola di calcolo prevista dall'art. 52, n. 1, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1967 comporta una diminuzione dell'importo complessivo delle prestazioni alle quali l'interessata può avere diritto.
20 Pertanto, la prima questione dev'essere risolta nel senso che la disciplina di uno Stato membro che regola il calcolo di una pensione di superstite e prevede una limitazione del massimale fissato per il cumulo di una pensione di vecchiaia e di una pensione di superstite qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione di superstite a carico di un altro Stato membro costituisce una clausola di riduzione ai sensi degli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento n. 1408/71.
Sulla seconda questione
21 Con la seconda questione, il giudice a quo intende stabilire, in sostanza, se gli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento n. 1408/71 ostino all'applicazione della disciplina di uno Stato membro che contenga una clausola anticumulo in base alla quale una pensione di superstite percepita in tale Stato membro dev'essere ridotta a causa dell'esistenza di una pensione di superstite acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro.
22 Al fine di risolvere tale questione, occorre fin dal principio ricordare che, come risulta dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, le clausole di riduzione previste dalla legislazione di uno Stato membro, se non è diversamente disposto in tale regolamento, sono opponibili ai beneficiari di una prestazione a carico del detto Stato membro qualora gli stessi abbiano diritto ad altre prestazioni di previdenza sociale, e ciò anche nel caso in cui tali prestazioni siano acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro.
23 Una deroga al principio sancito all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 è prevista all'art. 46 ter, n. 1, dello stesso regolamento, ai sensi del quale, in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, le clausole di riduzione previste da una legislazione nazionale non sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'art. 46, n. 2, dello stesso regolamento.
24 Al riguardo, è giocoforza constatare, da un lato, che, secondo una giurisprudenza costante, prestazioni in materia previdenziale debbono essere considerate della stessa natura qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici (v, in particolare, sentenza 12 febbraio 1998, causa C-366/96, Cordelle, Racc. pag. I-583, punto 19). Pertanto, la pensione belga di superstite e la pensione italiana ai superstiti controverse nella causa principale costituiscono prestazioni della stessa natura ai sensi del regolamento n. 1408/71.
25 Dall'altro lato, come rileva l'avvocato generale nel paragrafo 48 delle conclusioni, nella fattispecie oggetto della causa principale, le prestazioni sono state liquidate dall'ONP conformemente all'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
26 Ne consegue che le pensioni per i superstiti belga ed italiana controverse nella causa principale rientrano nell'ambito di applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 46 ter, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e che ad esse non può pertanto applicarsi, nel calcolo delle prestazioni effettuato in conformità dell'art. 46, n. 2, del detto regolamento, una clausola di riduzione come quella controversa nella causa principale.
27 Ora, dalla giurisprudenza della Corte emerge che le disposizioni dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 devono trovare applicazione integrale ove l'applicazione della sola normativa nazionale si riveli per l'interessato meno favorevole rispetto al regime comunitario di cui al detto articolo (v., in particolare, sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande, Racc. pag. I-3851, punto 16).
28 Conformemente all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, il calcolo delle prestazioni si articola in tre fasi. In primo luogo, l'ente competente effettua il calcolo della prestazione cosiddetta «autonoma», in base all'art. 46, n. 1, lett. a), punto i), del detto regolamento. Successivamente, esso calcola, a norma dell'art. 46, n. 1, lett. a), punto ii), dello stesso regolamento, l'importo della prestazione cosiddetta «pro rata», in conformità delle disposizioni del n. 2 del medesimo articolo. Infine, l'ente competente, conformemente all'art. 46, n. 3, del detto regolamento, confronta l'importo della prestazione autonoma e quello della prestazione pro rata e prende in considerazione l'importo più elevato tra i due.
29 Spetta pertanto all'ente competente operare un raffronto tra le prestazioni che sarebbero dovute in forza del solo diritto nazionale, comprese le norme anticumulo da esso stabilite, e quelle che sarebbero dovute in base al diritto comunitario, ed attribuire all'interessato le prestazioni di importo più elevato.
30 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione nel senso che gli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento n. 1408/71 ostano all'applicazione della disciplina di uno Stato membro che contenga una clausola anticumulo in base alla quale una pensione di superstite percepita nello stesso Stato membro dev'essere ridotta a causa dell'esistenza di una pensione di superstite acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, ove le prestazioni dovute in applicazione di tale disciplina nazionale si rivelino meno favorevoli rispetto a quelle determinate in applicazione dell'art. 46 bis del detto regolamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail de Mons con sentenza 13 marzo 2000, dichiara:
1) La disciplina di uno Stato membro che regola il calcolo di una pensione di superstite e prevede una limitazione del massimale fissato per il cumulo di una pensione di vecchiaia e di una pensione di superstite qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione di superstite a carico di un altro Stato membro costituisce una clausola di riduzione ai sensi degli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248.
2) Gli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 1248/92, ostano all'applicazione della disciplina di uno Stato membro che contenga una clausola anticumulo in base alla quale una pensione di superstite percepita nello stesso Stato membro dev'essere ridotta a causa dell'esistenza di una pensione di superstite acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, ove le prestazioni dovute in applicazione di tale disciplina nazionale si rivelino meno favorevoli rispetto a quelle determinate in applicazione dell'art. 46 bis del detto regolamento.
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