Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e superstiti - Prestazioni - Modifica delle modalità di calcolo da parte del regolamento n. 1248/92 - Applicazione delle nuove modalità di calcolo - Disposizioni transitorie - Ambito di applicazione - Domanda di revisione dell'interessato fondata sulle disposizioni del regolamento n. 1248/92
(Regolamenti del Consiglio nn. 1408/71, art. 95 bis, nn. 4-6, e 1248/92)
2. Diritto comunitario - Effetto diretto - Primato - Disposizione nazionale che nega al giudice adito la disapplicazione delle disposizioni nazionali che ostino alla piena efficacia del diritto comunitario - Obblighi e poteri delle giurisdizioni ed istanze nazionali.
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e superstiti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Inopponibilità conformemente ad un sentenza della Corte - Limitazione degli effetti di una revisione dei diritti a discapito dell'interessato - Violazione grave e manifesta del diritto comunitario
(Regolamenti del Consiglio nn. 1408/71, art. 95 bis, nn. 4-6, e 1248/92)
Massima
1. Perché il diritto a revisione di cui all'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, possa applicarsi ad una determinata situazione, la domanda presentata a tale scopo deve fondarsi sulle nuove disposizioni stabilite dal regolamento n. 1248/92. Perciò l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71, come modificato, non si applica a una domanda di revisione di una pensione di vecchiaia il cui importo è stato limitato, in forza di una norma anticumulo vigente in uno Stato membro, in quanto il suo beneficiario è anche titolare di siffatta pensione versata dall'ente competente di un altro Stato membro, quando la domanda di revisione si basa su disposizioni diverse da quelle del regolamento n. 1248/92.
( v. punti 28, 32 e dispositivo 1 )
2. Sarebbe incompatibile con le esigenze insite nella natura stessa del diritto comunitario qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti a una riduzione dell'efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino, anche solo temporaneamente, alla piena efficacia delle norme comunitarie. Tale principio della preminenza del diritto comunitario impone non solo alle giurisdizioni, ma a tutte le istanze dello Stato membro di dare pieno effetto alla norma comunitaria.
( v. punti 51-52 )
3. Il fatto che l'ente competente di uno Stato membro applichi l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, a una domanda di revisione di una pensione di vecchiaia, limitando così la retroattività della revisione a discapito dell'interessato, costituisce una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, dal momento che, da un lato, l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71 non è applicabile alla domanda in oggetto e, dall'altro, da una sentenza della Corte pronunciata prima del provvedimento dell'ente competente risulta che questo aveva applicato erratamente una norma anticumulo del detto Stato membro, senza che dalla stessa sentenza potesse dedursi la possibilità di limitare la retroattività della revisione.
( v. punto 55 e dispositivo 2 )
Parti
Nel procedimento C-118/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour du travail de Mons (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Gervais Larsy
e
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), nonchè sulle condizioni per la responsabilità di uno Stato membro per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Larsy, da lui stesso;
- per l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), dal sig. L. Paeme, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Hillenkamp e dalla sig.ra H. Michard, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), rappresentato dal sig. L. Renaud, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra H. Michard, all'udienza dell'11 gennaio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 marzo 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 20 marzo 2000, pervenuta alla Corte il 29 marzo seguente, la Cour du travail de Mons ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché sulle condizioni per la responsabilità di uno Stato membro per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone il sig. Gervais Larsy all'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Ente nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi; in prosieguo: l'«Inasti») e che verte su una domanda per il risarcimento dei danni.
Contesto normativo
3 L'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:
«1. Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1° giugno 1992.
2. Qualsiasi periodo di assicurazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° giugno 1992, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del regolamento (CEE) n. 1248/92.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° giugno 1992.
4. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1° giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1° giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere da tale data senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1° giugno 1992, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro».
Causa principale e questioni pregiudiziali
4 Il sig. Gervais Larsy, appellante nella causa principale, è un cittadino belga residente in Belgio, nei pressi della frontiera francese. Egli ha esercitato, come vivaista, un'attività lavorativa autonoma in questo Stato membro e in Francia.
5 Il 24 ottobre 1985 il sig. Larsy ha presentato all'Inasti una domanda di pensione di vecchiaia in qualità di lavoratore autonomo.
6 Con provvedimento notificato il 3 luglio 1986, l'Inasti gli ha assegnato, con decorrenza dal 1° novembre 1986, una pensione di vecchiaia calcolata sulla base di una carriera che andava dal 1° gennaio 1941 al 31 dicembre 1985 e che dava diritto ad una pensione completa di 45/45esimi.
7 Dato che il sig. Larsy aveva anche versato, dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1977, contributi previdenziali alle autorità francesi competenti, queste ultime gli hanno accordato una pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° marzo 1987.
8 Per questo motivo l'Inasti ha adottato, il 21 dicembre 1988, un nuovo provvedimento che riduceva, con decorrenza dal 1° marzo 1987, i diritti a pensione di vecchiaia alla frazione di 31/45esimi, in applicazione del principio di unità di carriera di cui all'art. 19 del regio decreto 10 novembre 1967, n. 72 (Moniteur belge del 14 novembre 1967, pag. 11840).
9 Il 16 gennaio 1989 il sig. Gervais Larsy ha presentato, dinanzi al Tribunal du travail de Tournai (Belgio), ricorso contro tale provvedimento, sostenendo che l'ammontare iniziale dei suoi diritti a pensione doveva essere mantenuto, nonostante il riconoscimento della pensione di vecchiaia francese.
10 Il 24 aprile 1990 il suddetto Tribunal ha respinto il ricorso. Non essendo stata notificata, la sentenza non è divenuta definitiva.
11 Il Tribunal du travail de Tournai è stato successivamente investito di un ricorso da parte del sig. Marius Larsy, fratello del sig. Gervais Larsy, che si trovava in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di quest'ultimo.
12 Nel corso del procedimento detto giudice ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione degli artt. 12 e 46 del regolamento n. 1408/71, disposizioni relative al divieto di cumulo delle prestazioni e alla loro liquidazione da parte dei competenti enti previdenziali degli Stati membri.
13 Nella sua sentenza 2 agosto 1993, causa C-31/92, Larsy (Racc. pag. I-4543), la Corte ha statuito che gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71 non ostano a che sia applicata, nella determinazione di una pensione in forza della sola normativa nazionale, una norma nazionale anticumulo. Questi articoli ostano, invece, a tale applicazione se la pensione viene determinata in base all'art. 46. L'art. 46, n. 3, dello stesso regolamento dev'essere interpretato nel senso che la norma anticumulo contenuta in questa disposizione non si applica qualora una persona abbia lavorato durante lo stesso periodo in due Stati membri e sia stata costretta a versare, durante il medesimo periodo, contributi di assicurazione vecchiaia in entrambi gli Stati membri.
14 Alla luce di tale interpretazione del regolamento 1408/71 da parte della Corte di giustizia, il Tribunal du travail de Tournai ha accolto il ricorso del sig. Marius Larsy, dichiarando che occorreva accordare a quest'ultimo una pensione di vecchiaia in qualità di lavoratore autonomo calcolata sulla base di 45/45esimi, senza che questa venisse proporzionalmente ridotta dalla pensione di vecchiaia accordata dalle competenti autorità francesi.
15 Nella risposta alla domanda presentata dal sig. Gervais Larsy per ottenere la regolarizzazione della sua situazione alle stesse condizioni di cui aveva beneficiato il fratello, l'Inasti gli ha chiesto, facendo valere l'art. 95 bis, n. 5, del regolamento n. 1408/71, di presentare una nuova domanda di pensione ai fini della revisione dei suoi diritti.
16 In seguito a tale domanda del 3 giugno 1994, l'Inasti ha adottato, il 26 aprile 1995, un nuovo provvedimento, che riconosceva al sig. Gervais Larsy una pensione di vecchiaia completa con decorrenza dal 1° luglio 1994.
17 Dopo aver preso contatto con la Commissione, il sig. Larsy, con lettera in data 8 agosto 1997, ha proposto appello avverso la sentenza 24 aprile 1990 del Tribunal du travail de Tournai dinanzi alla Cour du travail de Mons.
18 Dinanzi a quest'ultima, l'Inasti ha ammesso che i diritti a pensione del sig. Larsy dovevano essere calcolati sulla base di 45/45esimi, con decorrenza dal 1° marzo 1987, e che era necessario modificare in tal senso il provvedimento amministrativo del 21 dicembre 1988. L'Inasti ha tuttavia sostenuto che, in assenza di illecito, esso non poteva essere condannato al risarcimento dei danni.
19 Nella sua sentenza 10 febbraio 1999 la Cour du travail de Mons ha dichiarato l'appello del sig. Larsy fondato quanto al diritto di quest'ultimo ad una pensione di vecchiaia come lavoratore autonomo sulla base di 45/45esimi, a decorrere dal 1° marzo 1987.
20 Laddove la domanda del sig. Larsy verteva anche sul risarcimento dei danni per gli importi di BEF 1, in riparazione del danno morale, e di BEF 100 000, in riparazione dell'ulteriore danno materiale, la Cour du travail de Mons ha ritenuto di non essere sufficientemente edotta al riguardo ed ha rivolto alle parti un quesito diretto a stabilire, in particolare, se dovesse ritenersi che l'Inasti avesse tenuto un comportamento illecito nell'adottare il provvedimento del 20 aprile 1995 che, pur attribuendo una pensione completa al sig. Larsy, fissava al 1° luglio 1994 la decorrenza di tale provvedimento, mentre la domanda iniziale della pensione di vecchiaia era stata presentata nel 1985 e i diritti a pensione controversi erano stati ridotti dall'Inasti dal 1° marzo 1987. Detto organo giurisdizionale ha anche ripreso le considerazioni contenute nel parere scritto del pubblico ministero del 13 gennaio 1999. Questi aveva sostenuto che la citata sentenza Larsy non aveva autorità di cosa giudicata, ma piuttosto autorità morale e che l'Inasti, rivedendo in parte gli effetti nel tempo del suo provvedimento del 21 dicembre 1988, aveva rispettato tale autorità morale. Il pubblico ministero aveva anche precisato che la limitazione nel tempo degli effetti del provvedimento 20 aprile 1995 sembrava derivare dalla normativa comunitaria, e cioè dall'art. 95 bis, n. 5, del regolamento n. 1408/71.
21 In risposta alla questione sottopostagli dalla Cour du travail de Mons, l'Inasti sostiene di non aver commesso una violazione sufficientemente grave e manifesta del diritto comunitario dal momento che la normativa applicabile non l'autorizzava ad adottare d'ufficio un nuovo provvedimento con decorrenza dal 1° marzo 1987. Essendo stata presentata una domanda di revisione dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 95 bis, n. 5, del regolamento n. 1408/71, la revisione doveva avere effetto dal 1° luglio 1994. L'Inasti rileva inoltre che il sig. Larsy ha presentato appello contro la sentenza del 24 aprile 1990 solamente l'8 dicembre 1997 e proprio questo ritardo è la causa del danno di cui egli chiede il risarcimento.
22 Da parte sua, il sig. Larsy sostiene che l'Inasti non ha tenuto in considerazione l'autorità morale della precitata sentenza Larsy, e che la sentenza 10 febbraio 1999 della Cour du travail de Mons prova che la violazione del diritto comunitario è persistita dopo la sentenza della Corte di giustizia.
23 Di conseguenza, la Cour du travail de Mons ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se l'art. 95 bis, n. 5, del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che si deve applicare alla situazione di un assicurato, lavoratore autonomo, che abbia impugnato in sede giurisdizionale un provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale competente per i lavoratori autonomi di uno Stato membro dell'UE, con cui si applica una norma anticumulo di un regolamento europeo [artt. 12 e 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71], provvedimento confermato dal giudice nazionale adito di detto Stato membro con sentenza non notificata dalle parti e pertanto sempre [appellabile], mentre una sentenza della [Corte di giustizia], pronunciata successivamente alla predetta sentenza in una controversia analoga, nell'interpretare gli artt. 12 e 46 di detto regolamento, ha dichiarato che in tale situazione non deve applicarsi la norma anticumulo comunitaria -, fermo restando che tale applicazione dell'art. 95 bis, n. 5, effettuata dall'ente nazionale previdenziale per i lavoratori autonomi nei confronti di detto assicurato dopo la sentenza della [Corte di giustizia] al fine di sottoporre a revisione i diritti dell'assicurato medesimo, e l'art. 95 bis, n. 5, limitano gli effetti della suddetta pronuncia della [Corte di giustizia], esigendo l'applicazione dell'art. 95 bis, n. 5, che, in caso di controversia, intervengano una nuova domanda dell'assicurato relativa ai propri diritti e un nuovo provvedimento dell'ente conseguente a tale domanda.
2) Se il fatto che detto ente previdenziale dei lavoratori autonomi di uno Stato membro della CE abbia applicato l'art. 95 bis, n. 5, del regolamento (CEE) n. 1408/71 nella situazione descritta nella prima questione costituisca, nelle condizioni in cui è stata applicata la detta disposizione, una violazione grave e manifesta del diritto comunitario nel senso indicato dalla giurisprudenza della [Corte di giustizia], considerato che tale ente ha già violato il regolamento (CEE) n. 1408/71 (artt. 12 e 46), come si dichiara nella sentenza della [Corte di giustizia] 2 agosto 1993 in una causa analoga, che l'ente previdenziale lo riconosce nel corso della causa, che questa Cour du travail si è pronunciata in tal senso con sentenza 10 febbraio 1999 e inoltre che, in seguito a scambi di corrispondenza tra la Commissione delle Comunità europee e lo Stato membro, il Ministro di vigilanza dell'ente nazionale previdenziale ha chiesto a quest'ultimo di regolarizzare la situazione del lavoratore migrante e l'ente stesso ha dato seguito a tale richiesta applicando il citato art. 95, n. 5».
Sulla prima questione
24 In limine, occorre rilevare che tale questione verte, secondo la sua formulazione, esclusivamente sull'interpretazione dell'art. 95 bis, n. 5, del regolamento n. 1408/71, che riguarda il caso in cui una domanda di revisione dei diritti a pensione venga presentata entro un termine di due anni a decorrere dal 1° giugno 1992.
25 Va tuttavia constatato che, per le ragioni indicate dall'avvocato generale ai paragrafi 36-39 delle sue conclusioni, il giudice a quo deve appurare se l'Inasti abbia violato il diritto comunitario e, per tale motivo, se sia responsabile per aver limitato nel tempo, sulla base dell'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71, gli effetti di una decisione di revisione dei diritti a pensione di un lavoratore autonomo come il sig. Larsy.
26 Di conseguenza, la prima questione deve pertanto intendersi nel senso che con essa si chiede in sostanza se l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71 si applichi a una domanda di revisione di una pensione di vecchiaia il cui importo è stato limitato, in forza di una norma anticumulo vigente in uno Stato membro, in quanto il suo beneficiario è anche titolare di siffatta pensione versata dall'ente competente di un altro Stato membro.
27 A tal riguardo occorre constatare che l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 è stato introdotto in questo regolamento dal regolamento n. 1248/92 a titolo di disposizione transitoria per l'applicazione di quest'ultimo regolamento.
28 Ne consegue che, perché il diritto a revisione di cui all'art. 95 bis possa applicarsi ad una determinata situazione, la domanda presentata a tale scopo deve fondarsi sulle nuove disposizioni stabilite dal regolamento n. 1248/92.
29 Infatti, la Corte ha già statuito che l'obiettivo dell'art. 95 bis, n. 4, è quello di consentire all'interessato di chiedere la revisione delle prestazioni liquidate in applicazione del regolamento non modificato, qualora emerga che le disposizioni del regolamento n. 1248/92 gli sono più favorevoli, e di fruire del mantenimento delle prestazioni concesse in conformità delle disposizioni del regolamento non modificato nel caso in cui queste ultime risultino più vantaggiose di quelle figuranti nel regolamento n. 1248/92 (sentenza 25 settembre 1997, causa C-307/96, Baldone, Racc. pag. I-5123, punto 15).
30 Tale interpretazione è confermata dal testo dell'art. 95 bis, n. 4, del regolamento n. 1408/71, che dispone che i diritti degli interessati possono essere riveduti a loro richiesta, «tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92».
31 Ora, nella controversia principale è pacifico che la domanda del sig. Larsy mirava ad ottenere, sulla base degli artt. 12 e 46 del regolamento n. 1408/71, l'attribuzione di una pensione di vecchiaia calcolata sulla base di 45/45esimi, anche per il periodo nel corso del quale egli ha beneficiato di una seconda pensione in un altro Stato membro. Non risulta dal fascicolo che egli abbia invocato una qualsivoglia disposizione del regolamento n. 1248/92 che gli sarebbe più favorevole.
32 Occorre, quindi, risolvere la prima questione nel senso che l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71 non si applica ad una domanda di revisione di una pensione di vecchiaia il cui importo è stato limitato, in forza di una norma anticumulo vigente in uno Stato membro, in quanto il suo beneficiario è anche titolare di siffatta pensione versata dall'ente competente di un altro Stato membro, quando la domanda di revisione si basa su disposizioni diverse da quelle del regolamento n. 1248/92.
Sulla seconda questione
33 Con tale questione il giudice a quo chiede in sostanza se il fatto che l'ente competente di uno Stato membro applichi l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71 a una domanda di revisione di una pensione di vecchiaia, limitando così la retroattività della revisione a discapito dell'interessato, costituisca una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, dal momento che, da un lato, la detta disposizione non è applicabile alla domanda di cui si tratta e, dall'altro, da una sentenza della Corte, pronunciata prima del provvedimento dell'ente competente, risulta che questo aveva applicato erratamente una norma anticumulo del detto Stato membro, senza che dalla stessa sentenza potesse dedursi la possibilità di limitare la retroattività della revisione.
34 In via preliminare, occorre ricordare che la responsabilità per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad una pubblica autorità nazionale costituisce un principio, insito nel sistema del Trattato CE, che crea obblighi in capo agli Stati membri (sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 35; 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 31; 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommunications, Racc. pag. I-1631, punto 38; 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 24; 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845, punto 20; 2 aprile 1998, causa C-127/95, Norbrook Laboratories, Racc. pag. I-1531, punto 106, e 4 luglio 2000, causa C-424/97, Haim, Racc. pag. I-5123, punto 26).
35 Tocca a ciascuno degli Stati membri accertarsi che i singoli ottengano un risarcimento del danno loro causato dall'inosservanza del diritto comunitario, a prescindere dalla pubblica autorità che ha commesso tale violazione e a prescindere da quella cui, in linea di principio, incombe, ai sensi della legge dello Stato membro interessato, l'onere di tale risarcimento (sentenze 1° giugno 1999, causa C- 302/97, Konle, Racc. pag. I-3099, punto 62, e Haim, già citata, punto 27).
36 Per quanto riguarda le condizioni in base alle quali uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili, dalla giurisprudenza della Corte emerge che esse sono tre: la norma giuridica violata dev'essere preordinata a conferire diritti ai singoli, deve trattarsi di violazione grave e manifesta, e occorre un diretto nesso causale tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dai soggetti lesi (citate sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 51; Dillenkofer e a., punti 21 e 23; Norbrook Laboratories, punto 107, e Haim, punto 36; v. anche sentenza 18 gennaio 2001, causa C-150/99, Stockholm Lindöpark, Racc. pag. I-493, punto 37).
37 Nella causa principale risulta chiaramente dalla sentenza di rinvio e dalla formulazione della questione posta che questa riguarda soltanto la seconda condizione enunciata dalla giurisprudenza citata al punto precedente.
38 A tal riguardo si deve ricordare, da un lato, che una violazione del diritto comunitario è grave e manifesta quando uno Stato membro, nell'esercizio del suo potere normativo, ha violato in modo grave e manifesto i limiti posti all'esercizio dei suoi poteri (v. citate sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 55; British Telecommunications, punto 42, e Dillenkofer, punto 25) e che, dall'altro, laddove lo Stato membro di cui trattasi, al momento in cui ha commesso la trasgressione, disponeva solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione grave e manifesta (v. citate sentenze Hedley Lomas, punto 28; Norbrook Laboratories, punto 109, e Haim, punto 38).
39 Per stabilire se una semplice infrazione del diritto comunitario costituisca una violazione grave e manifesta, occorre tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al giudice a quo. Fra tali elementi compaiono, in particolare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l'inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un'istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all'adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali in contrasto col diritto comunitario (citata sentenza Haim, punti 42 e 43).
40 Anche se, in linea di principio, è compito dei giudici nazionali accertare se siano soddisfatte le condizioni per la responsabilità degli Stati membri derivanti dalla violazione del diritto comunitario, occorre constatare che nella causa principale la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per valutare se i fatti di specie debbano essere qualificati come violazione sufficientemente grave e manifesta del diritto comunitario.
41 A tal riguardo occorre constatare che, nelle circostanze che hanno dato origine alla controversia principale, l'ente nazionale competente non è stato posto di fronte ad alcuna scelta normativa.
42 Infatti, la violazione del diritto comunitario commessa dall'Inasti concerne, da una parte, gli artt. 12 e 46 del regolamento n. 1408/71, che conferirebbero al sig. Larsy un diritto al mantenimento di una pensione di vecchiaia calcolata sulla base di 45/45esimi, anche per il periodo nel corso del quale egli ha beneficiato di una pensione versata dall'ente competente di un altro Stato membro, e, dall'altra, l'art. 95 bis dello stesso regolamento, che non può limitare nel tempo il beneficio di detto diritto, contrariamente all'interpretazione di tale disposizione da parte dell'Inasti.
43 Per quel che riguarda gli artt. 12 e 46 del regolamento n. 1408/71, la Corte ha dichiarato, ai punti 19 e 22 della citata sentenza Larsy, che non può considerarsi ingiustificato un cumulo di pensioni a beneficio di una persona che ha lavorato nel corso dello stesso periodo in due Stati membri ed è stata obbligata, durante lo stesso periodo, a versare contributi previdenziali di assicurazione vecchiaia in entrambi gli Stati. Tale sentenza si basa su una situazione di fatto e di diritto del tutto analoga a quella che è all'origine della causa principale.
44 A tal riguardo occorre ricordare che una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza della Corte resa in sede pregiudiziale dalla quale risulti l'illegittimità del comportamento in questione (citata sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 57).
45 Ora, nel rifiutare di accogliere la domanda del sig. Larsy diretta ad ottenere che la sua pensione di vecchiaia venga calcolata sulla base di 45/45esimi, come aveva fatto a beneficio del fratello di quest'ultimo, l'ente competente non ha tratto tutte le conseguenze dalla sentenza della Corte che, attraverso l'interpretazione delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1408/71, applicabili in modo identico alla situazione degli interessati, dava una risposta chiara ai problemi che si ponevano al detto ente.
46 Per quel che concerne l'applicazione erronea dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 da parte dell'Inasti, occorre tenere conto anche del grado di chiarezza e di precisione di tale disposizione.
47 A tal riguardo va constatato che la soluzione della prima questione, secondo la quale l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 non era applicabile nelle circostanze della causa principale, non avrebbe dovuto creare dubbi, tenuto conto del testo e dell'obiettivo di tale disposizione.
48 D'altra parte, come ricordato dalla Commissione nelle sue osservazioni e come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71 è redatto in termini analoghi a quelli dell'art. 94, nn. 5-7, dello stesso regolamento. Ora, la Corte aveva già dichiarato, ben prima della decisione presa dall'Inasti in base al detto art. 95 bis, che le disposizioni transitorie del regolamento n. 1408/71, tra le quali figura l'art. 94, n. 5, si ispirano al principio secondo il quale non verranno ridotte le prestazioni spettanti secondo il regime della precedente versione del regolamento n. 1408/71. Scopo della disposizione in parola è dunque quello di attribuire all'interessato il diritto di richiedere, a proprio favore, la modifica delle prestazioni corrispostegli secondo la disciplina della precedente versione del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza 4 maggio 1988, causa 83/87, Viva, Racc. pag. 2521, punto 10).
49 Pertanto, occorre constatare che l'applicazione dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 alla situazione oggetto della causa principale, che ha comportato la limitazione nel tempo degli effetti degli artt. 12 e 46 di tale regolamento, costituisce una violazione grave e manifesta del diritto comunitario.
50 Tale violazione non può essere giustificata dal fatto che l'Inasti avrebbe applicato, stando alle sue affermazioni, l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 alla situazione del sig. Larsy in ragione del fatto che, tenuto conto del diritto processuale nazionale, esso costituiva la sola disposizione che permetteva di rivedere, con effetto parzialmente retroattivo, i diritti a pensione di quest'ultimo.
51 E' sufficiente ricordare a tal riguardo come la Corte abbia considerato che è incompatibile con le esigenze insite nella natura stessa del diritto comunitario qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino, anche solo temporaneamente, alla piena efficacia delle norme comunitarie (sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 22, e 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 20).
52 Tale principio della preminenza del diritto comunitario impone non solo alle giurisdizioni, ma a tutte le istanze dello Stato membro di dare pieno effetto alla norma comunitaria (v., in tal senso, sentenze 13 luglio 1972, causa 48/71, Commissione/Italia, Racc. pag. 529, punto 7, e 19 gennaio 1993, causa C-101/91, Commissione/Italia, Racc. pag. I-191, punto 24).
53 Quindi, laddove talune disposizioni processuali nazionali ostavano alla salvaguardia effettiva dei diritti che il sig. Larsy traeva dall'effetto diretto del diritto comunitario, l'Inasti avrebbe dovuto disapplicarle.
54 Del resto, la pertinenza dell'argomentazione dell'Inasti, secondo cui la forza vincolante della sentenza del Tribunal du travail de Tournai del 24 aprile 1990 gli impediva di rivedere con effetto retroattivo i diritti del sig. Larsy, è inficiata dal seguito che questo stesso ente ha riservato alla domanda di quest'ultimo e che ha consistito nel procedere, con provvedimento 26 aprile 1995, ad una revisione dei suoi diritti a pensione con decorrenza dal 1° luglio 1994.
55 Da tutto quanto precede emerge che occorre risolvere la seconda questione come segue: il fatto che l'ente competente di uno Stato membro applichi l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71 ad una domanda di revisione di una pensione di vecchiaia, limitando così la retroattività della revisione a discapito dell'interessato, costituisce una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, dal momento che, da un lato, la detta disposizione non è applicabile alla domanda in oggetto e che, dall'altro, da una sentenza della Corte pronunciata prima del provvedimento dell'ente competente risulta che questo aveva applicato erratamente una norma anticumulo del detto Stato membro, senza che dalla stessa sentenza potesse dedursi la possibilità di limitare la retroattività della revisione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
56 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du travail de Mons con sentenza 20 marzo 2000, dichiara:
1) L'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, non si applica ad una domanda di revisione di una pensione di vecchiaia il cui importo è stato limitato, in forza di una norma anticumulo vigente in uno Stato membro, in quanto il suo beneficiario è anche titolare di siffatta pensione versata dall'ente competente di un altro Stato membro, quando la domanda di revisione si basa su disposizioni diverse da quelle del regolamento n. 1248/92.
2) Il fatto che l'ente competente di uno Stato membro applichi l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71 ad una domanda di revisione di una pensione di vecchiaia, limitando così la retroattività della revisione a discapito dell'interessato, costituisce una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, dal momento che, da un lato, l'art. 95 bis, nn. 4-6, del regolamento n. 1408/71 non è applicabile alla domanda in oggetto e che, dall'altro, da una sentenza della Corte pronunciata prima del provvedimento dell'ente competente risulta che questo aveva applicato erratamente una norma anticumulo del detto Stato membro, senza che dalla stessa sentenza potesse dedursi la possibilità di limitare la retroattività della revisione.
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