Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
2. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Insufficienza di semplici prassi amministrative
[Trattato CE, art. 189, terzo comma (divenuto art. 249, terzo comma, CE)]
3. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Insussistenza di conseguenze negative dell'asserito inadempimento - Irrilevanza
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
4. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di una trasposizione completa
Parti
Nella causa C-152/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. J.-F. Pasquier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata inizialmente dalle K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, quindi da quest'ultima e dal sig. G. de Bergues, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo trasposto completamente e correttamente la direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1), e in particolare i suoi artt. 4, 7, 11, 12, 18 e 22, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr e A. La Pergola (relatore), giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 ottobre 2001, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. J.-F. Pasquier e la Repubblica francese dalla sig.ra C. Isidoro e dal sig. C. Chevallier, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 febbraio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo trasposto completamente e correttamente la direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), in particolare i suoi artt. 4, 7, 11, 12, 18 e 22, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
Contesto normativo e procedimento precontenzioso
2 L'art. 4 della direttiva dispone:
«Ogni Stato membro provvede a vietare gli esperimenti su animali che, ai sensi dell'appendice I della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatica minacciate di estinzione e dell'allegato C I del regolamento (CEE) n. 3626/82 [GU L 384, pag. 1], sono considerati appartenere a specie minacciate, salvo che detti esperimenti siano conformi al regolamento citato e obiettivo dell'esperimento sia:
- la ricerca ai fini della conservazione delle specie di cui trattasi, ovvero
- verifiche medico-biologiche essenziali, allorché la specie di cui trattasi si riveli, eccezionalmente, la sola adatta a tale scopo».
3 Ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva:
«Quando un esperimento è indispensabile, si deve procedere ad un esame attento delle specie e la scelta deve essere eventualmente motivata innanzi all'autorità. Nello scegliere tra esperimenti diversi, devono essere preferiti quelli che richiedono il minor numero di animali, implicano animali con il più basso sviluppo neurologico, causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
E' possibile effettuare esperimenti su animali prelevati dall'ambiente naturale soltanto se gli esperimenti su altri animali non rispondono agli scopi dell'esperimento».
4 L'art. 11 della direttiva prevede:
«A prescindere dalle altre disposizioni della presente direttiva, ove lo rendano necessario i fini legittimi dell'esperimento, l'autorità può consentire che l'animale sia rimesso in libertà, purché abbia la certezza che è stato fatto il possibile per la salvaguardia del benessere di questo, qualora il suo stato di salute lo permetta e non vi sia pericolo per la sanità pubblica e l'ambiente».
5 L'art. 12, n. 2, della direttiva è redatto come segue:
«Allorché si prevede di sottoporre un animale ad un esperimento che comporta o rischia di comportare per questo un forte dolore che potrebbe protrarsi, l'esperimento deve essere specificamente dichiarato e giustificato presso l'autorità o da questa espressamente autorizzato. L'autorità promuoverà un'azione giudiziaria o amministrativa se non le risulta che l'esperimento sia abbastanza importante per i bisogni essenziali dell'uomo o degli animali».
6 L'art. 18 della direttiva recita:
«1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 3.
(...)
3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al paragrafo 1 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identità della madre.
(...)».
7 L'art. 22, n. 1, della direttiva prevede:
«Per evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative nazionali o comunitarie relative alla salute od alla sicurezza, gli Stati membri riconoscono per quanto è possibile la validità dei dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di un altro Stato membro, a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la pubblica salute e la sicurezza».
8 Conformemente all'art. 25, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla stessa entro il 24 novembre 1989 e informarne immediatamente la Commissione.
9 Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione le misure adottate per trasporre la direttiva, vale a dire, in primo luogo, il decreto 19 ottobre 1987, n. 87-848, concernente l'applicazione dell'art. 454 del codice penale e del terzo comma dell'art. 276 del code rural e riguardante gli esperimenti su animali (JORF del 20 ottobre 1987, pag. 12246), in secondo luogo, tre decreti interministeriali 19 aprile 1988, concernenti l'applicazione del detto decreto e che stabiliscono, rispettivamente, le condizioni per la fornitura ai laboratori autorizzati degli animali utilizzati a fini di ricerche scientifiche o sperimentali, le condizioni per l'attribuzione dell'autorizzazione a praticare esperimenti sugli animali e le condizioni per l'autorizzazione, per la sistemazione e per il funzionamento degli stabilimenti per la sperimentazione animale (JORF del 27 aprile 1988, rispettivamente alle pagg. 5607 e 5608), e, in terzo luogo, l'art. R. 5118 del code de la santé publique.
10 Ritenendo che tali disposizioni non garantissero una trasposizione corretta e completa degli artt. 4, 7, 11, 12, 18 e 22 della direttiva, il 24 aprile 1998 la Commissione ha inviato al governo francese una lettera di diffida, invitandolo a presentare le sue osservazioni a tale riguardo entro un termine di due mesi.
11 Non avendo ottenuto alcuna risposta dalla Repubblica francese, la Commissione, il 18 dicembre 1998, ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica.
12 Con lettera 28 giugno 1999 la Repubblica francese ha contestato le censure formulate nei suoi confronti nel parere motivato.
13 Rilevando che tale Stato membro non si era conformato al detto parere nel termine da questo fissato, la Commissione ha proposto il ricorso di cui trattasi.
Sul ricorso
Osservazioni preliminari
14 Nel corso del procedimento il governo francese ha notificato alla Commissione e prodotto dinanzi alla Corte il decreto 29 maggio 2001, n. 2001-464, che modifica il decreto n. 87-848 (JORF del 31 maggio 2001, pag. 8682) e il decreto 20 giugno 2001, concernente le buone pratiche di laboratorio per i farmaci veterinari (JORF del 4 luglio 2001, pag. 10684). Nel suo controricorso esso ha peraltro fatto riferimento al decreto 14 marzo 2000, relativo alle buone pratiche di laboratorio (JORF del 23 marzo 2000, pag. 4465). Secondo il detto governo, tali vari testi normativi garantirebbero una perfetta trasposizione della direttiva.
15 A tale riguardo, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 18 ottobre 2001, causa C-354/99, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-7657, punto 45). Ne consegue che la Corte, nell'ambito dell'esame del ricorso di cui trattasi, non può prendere in considerazione nessuno dei testi nazionali menzionati al punto precedente.
Sulla mancata trasposizione dell'art. 4 della direttiva
16 Con la sua prima censura la Commissione fa valere che la Repubblica francese non ha trasposto l'art. 4 della direttiva.
17 Per contestare tale censura il governo francese richiama, in primo luogo, gli artt. 5, 7 e 11 del decreto n. 87-848, che prevedono rispettivamente che «chiunque compie esperimenti sugli animali deve essere titolare di un'autorizzazione nominativa (...) generale o speciale», che «possono essere utilizzate a fini sperimentali tutte le specie animali, salve le limitazioni sancite a causa della legislazione e della regolamentazione applicabili in materia di specie protette», e che «il Ministro dell'Agricoltura può restringere la portata dell'autorizzazione richiesta o assoggettarla a tutte le condizioni che egli ritenga utili (...)».
18 Il detto governo ritiene che dal combinato disposto di cui sopra risulti che, se uno sperimentatore intende praticare esperimenti su animali appartenenti ad una specie minacciata di cui all'art. 4 della direttiva, la sua richiesta di autorizzazione deve menzionare tale circostanza e contenere una giustificazione al fine di dimostrare che l'esperimento persegue un obiettivo medico essenziale e che tale specie è la sola adatta allo scopo; altrimenti l'autorizzazione dovrà essere rifiutata, come prescritto dal detto art. 4.
19 A tale riguardo, è sufficiente, da un lato, costatare che tali conseguenze non derivano affatto dal testo delle disposizioni nazionali menzionate al punto 17 della presente sentenza e, dall'altro, ricordare che semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e sprovviste di adeguata pubblicità, non possono essere considerate una valida esecuzione dell'obbligo di trasposizione incombente agli Stati membri destinatari delle direttive (v., in particolare, sentenza Commissione/Irlanda, citata, punto 28).
20 In secondo luogo, il governo francese afferma che le specie protette di cui all'art. 4 della direttiva solo raramente sarebbero allevate in cattività in Francia, mentre le condizioni relative alla loro importazione dai paesi terzi, previste dagli artt. 4 e 8 del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1), sarebbero sufficienti a garantire il risultato prescritto da tale disposizione.
21 Senza che occorra pronunciarsi sulla portata degli artt. 4 e 8 del regolamento n. 338/97, è sufficiente, nel caso di specie, costatare che tali disposizioni riguardano l'importazione e la commercializzazione delle specie da esse previste e non la sperimentazione su queste ultime. Quanto alla circostanza che le specie protette di cui alla direttiva solo raramente sarebbero allevate in cattività in Francia, si deve ricordare che l'inosservanza di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento, sicché è in ogni caso irrilevante l'eventuale costatazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi (v., in particolare, sentenza Commissione/Irlanda, citata, punto 34).
22 Alla luce di quanto sopra, la prima censura della Commissione deve essere accolta.
Sull'errata trasposizione dell'art. 7, n. 3, della direttiva
23 Con la seconda censura la Commissione fa valere che la normativa francese non contiene alcuna disposizione che prescriva di tenere conto dei criteri che devono presiedere alla scelta degli esperimenti, delle specie e degli animali, come elencati all'art. 7, n. 3, della direttiva.
24 Il governo francese sostiene che, in occasione dell'esame della richiesta di autorizzazione alla sperimentazione basata sull'art. 5 del decreto n. 87-848, l'autorità competente può assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni elencate all'art. 7, n. 3, della direttiva.
25 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, anche ammettendo che esso avvenga nei fatti, un controllo come quello affermato dal governo francese si basa su una mera prassi amministrativa, il che, come è stato ricordato al punto 19 della presente sentenza, non può essere sufficiente a garantire una corretta trasposizione della direttiva.
26 Per quanto riguarda in particolare l'art. 7, n. 3, secondo comma, della direttiva, secondo il quale gli esperimenti su animali prelevati dall'ambiente naturale sono autorizzati soltanto se gli esperimenti su altri animali non rispondono agli scopi della sperimentazione, il governo francese invoca l'esistenza di diverse disposizioni nazionali da cui risulterebbe che la cattura o il prelevamento, il trasporto o l'utilizzazione di numerose specie della fauna selvatica sarebbero vietati, salvo eccezionale autorizzazione per la cattura o il prelevamento rilasciata a fini scientifici. Secondo il detto governo, le autorità competenti a pronunciarsi su tali richieste di autorizzazione sono indotte, in tale occasione, a verificare, alla luce del fascicolo scientifico che deve essere loro sottoposto, se il prelevamento abbia come scopo la ricerca al fine di garantire la conservazione della specie interessata o un obiettivo scientifico essenziale e se la specie di cui trattasi sia adatta all'obiettivo perseguito.
27 A tale riguardo, è sufficiente costatare che le norme in tal modo sommariamente descritte dal governo francese non possono assicurare la trasposizione corretta dell'art. 7, n. 3, secondo comma, della direttiva. Infatti, tali norme riguardano solo determinate specie animali che vivono nell'ambiente naturale e concernono solo la cattura ed il trasporto di queste, e non attengono alla sperimentazione su tali specie. Inoltre, la presa in considerazione eventuale dei requisiti previsti dal detto art. 7, n. 3, da parte delle autorità competenti interessate, ammesso che sia appurata, non è prescritta da una disposizione vincolante, ma risulterebbe da una mera prassi amministrativa.
28 Considerato quanto precede, si deve accogliere la seconda censura della Commissione.
Sulla mancata trasposizione dell'art. 11 della direttiva
29 Con la terza censura la Commissione fa valere che la normativa francese non contiene alcuna diposizione che subordini, come prevede l'art. 11 della direttiva, la rimessione in libertà di un animale sottoposto a sperimentazione alla verifica preliminare, da parte dell'autorità competente, delle condizioni previste da tale disposizione.
30 A tale riguardo il governo francese invoca l'art. 2 del decreto n. 87-848, il quale stabilisce che «non vengono considerate esperimenti ai sensi del decreto: (...) b) le osservazioni di animali in condizioni che non comportino alcuna sofferenza; (...)».
31 Quanto alla rimessione in libertà di animali nell'ambito di sperimentazioni, il governo francese sostiene che la normativa nazionale applicabile ha l'effetto di escluderla.
32 In primo luogo, le finalità scientifiche per le quali sono autorizzati esperimenti su animali ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 87-848 sarebbero tali da escludere il compimento di sperimentazioni che necessitino della rimessione in libertà degli animali.
33 In secondo luogo, la rimessione in libertà a norma dell'art. 11 della direttiva consisterebbe esclusivamente nel reinserimento dell'animale nel suo ambiente naturale e sarebbe quindi concepibile solo a proposito di animali non domestici che sono stati da esso prelevati. Orbene, tutti gli animali interessati da un esperimento scientifico proverrebbero da allevamenti o sarebbero importati, mentre l'utilizzazione di animali prelevati dalla fauna selvatica francese a fini di sperimentazione sarebbe eccezionale.
34 In terzo luogo, dall'art. 13-II della legge 10 luglio 1976, n. 76-629, relativa alla protezione della natura, risulterebbe che «l'abbandono volontario di un animale domestico o addomesticato tenuto in cattività, ad eccezione di animali destinati al ripopolamento», è sanzionato penalmente.
35 In quarto luogo, la cattura ed il trasporto di animali prelevati dall'ambiente naturale sarebbero soggetti ad un regime di autorizzazione preliminare. Ciò varrebbe per alcune specie protette in forza delle disposizioni enunciate al punto 26 della presente sentenza e per la selvaggina, in forza degli artt. L. 224-8 e R. 224-14 del code rural. Orbene, secondo il governo francese, le autorità competenti si assicurano, al momento del rilascio di tali autorizzazioni per il prelevamento o il trasporto - anche in vista di una rimessione in libertà -, che sia stato fatto il possibile per salvaguardare il benessere dell'animale alle condizioni previste dall'art. 11 della direttiva.
36 La Commissione sostiene dal canto suo che la rimessione in libertà dell'animale sottoposto all'esperimento non è regolamentata da disposizioni giuridicamente vincolanti. Essa rileva, inoltre, che la nozione di rimessione in libertà ai sensi della direttiva va oltre il mero reinserimento dell'animale nel suo ambiente naturale e che essa potrebbe riguardare, in particolare, l'uscita dello stesso dall'ambito della sperimentazione nell'ipotesi, per esempio, di una riconsegna dell'animale al suo proprietario.
37 Per pronunciarsi sulla censura formulata dalla Commissione, occorre, in via preliminare, precisare la portata dell'art. 11 della direttiva.
38 Con la specificazione che la rimessione in libertà dell'animale può essere autorizzata «ove lo rendano necessario i fini legittimi dell'esperimento», tale disposizione indica, anzitutto, che la rimessione in libertà di un animale soggetto ad un esperimento ai sensi della direttiva può essere autorizzata solo quando essa è parte integrante dell'esperimento, cioè, come risulta dall'art. 2, lett. d), della direttiva, quando occorrono ulteriori osservazioni. Pertanto, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, l'art. 11 non mira affatto ad autorizzare una rimessione in libertà che interverrebbe dopo la fine dell'esperimento.
39 Inoltre, e contrariamente a quanto sostiene il governo francese, niente consente di ritenere che tale disposizione prevedrebbe la rimessione in libertà ai fini dell'esperimento in corso solo per quanto riguarda gli animali prelevati dall'ambiente naturale.
40 Occorre infine sottolineare che ancora a torto la Commissione sostiene che l'art. 11 della direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare disposizioni che consentano ad un'autorità designata di autorizzare, su richiesta di sperimentatori, la rimessione in libertà di animali soggetti ad un esperimento ove i fini legittimi dello stesso lo rendano necessario e siano soddisfatte le altre condizioni previste da tale disposizione.
41 Infatti, da una parte, l'art. 11 stabilisce che, quando sono soddisfatte le rigorose condizioni da esso stabilite, l'autorità competente ha la facoltà, e non l'obbligo, di concedere un'autorizzazione di rimessione in libertà. Dall'altra, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 24 della direttiva, gli Stati membri rimangono liberi di applicare o di adottare misure più restrittive per garantire la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per controllare e restringere l'utilizzazione di animali in esperimenti. Da quest'ultima disposizione risulta che gli Stati membri sono legittimati in particolare a vietare la rimessione in libertà di animali utilizzati nell'ambito di un esperimento, oppure ad autorizzare una tale rimessione in libertà, alle condizioni previste dall'art. 11 della direttiva, solo per quanto riguarda gli animali prelevati nel loro ambiente naturale.
42 Con il beneficio di tali precisazioni, è tuttavia giocoforza constatare che nel caso di specie la Repubblica francese non ha adempiuto i suoi obblighi. Infatti, le disposizioni nazionali invocate da quest'ultima non garantiscono affatto che la rimessione in libertà ai sensi dell'art. 11 della direttiva sia possibile solo alle condizioni enunciate da tale disposizione. Orbene, questa rappresenta, come discende dal punto che precede, la protezione minima che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare agli animali soggetti ad esperimenti ai sensi della direttiva.
43 A tale riguardo, occorre in primo luogo rilevare che l'art. 2, lett. b), del decreto n. 87-848, disposizione relativa all'osservazione di animali in condizioni che non comportino alcuna sofferenza, è irrilevante per la soluzione della controversia in esame, poiché l'art. 11 della direttiva riguarda solo la rimessione in libertà di animali soggetti ad un esperimento ai sensi dell'art. 2, lett. d), di quest'ultima, cioè ad un impiego a fini scientifici che possa causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli all'animale.
44 In secondo luogo, il governo francese non ha affatto corroborato la sua affermazione secondo la quale i fini scientifici per i quali sono autorizzati esperimenti su animali ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 87-848 sarebbero tali da escludere l'esecuzione di esperimenti che richiedano la rimessione in libertà degli animali.
45 In terzo luogo, si deve rilevare che l'art. 13 della legge n. 76-629 è stato abrogato dall'art. 290 della legge 16 dicembre 1992, n. 92-1336, relativa all'entrata in vigore del nuovo codice penale e alla modifica di talune disposizioni di diritto penale e di procedura penale, resa necessaria per effetto di tale entrata in vigore (JORF del 23 dicembre 1992). Inoltre, occorre aggiungere, a tale riguardo, che la nozione di rimessione in libertà ai fini dell'esperimento di cui all'art. 11 della direttiva non corrisponde a quella di abbandono volontario.
46 In quarto ed ultimo luogo, è giocoforza ammettere che, per ragioni in sostanza analoghe a quelle enunciate al punto 27 della presente sentenza, neanche il fatto che la cattura ed il trasporto di talune specie protette nonché della selvaggina prelevate nell'ambiente naturale siano soggetti ad un regime di autorizzazione preliminare è in grado di garantire la corretta attuazione dell'art. 11 della direttiva.
47 Alla luce di quanto esposto, la terza censura della Commissione va accolta.
Sulla mancata trasposizione dell'art. 12, n. 2, della direttiva
48 Dato che la Repubblica francese non contesta che tale disposizione non è stata trasposta nel suo ordinamento interno, la quarta censura della Commissione deve pertanto essere accolta.
Sulla trasposizione incompleta dell'art. 18, nn. 1 e 3, della direttiva
49 Con la sua quinta censura la Commissione fa valere che la Repubblica francese non ha trasposto in maniera completa l'art. 18, nn. 1 e 3, della direttiva, relativo alla marchiatura dei gatti, dei cani e dei primati non umani che si trovano in stabilimenti di allevamento, stabilimenti fornitori o stabilimenti utilizzatori ai sensi della direttiva.
50 Il governo francese richiama anzitutto l'art. 9 del decreto n. 87-848, il quale stabilisce in particolare che «i cani, i gatti e i primati svezzati che si trovano in [stabilimenti di sperimentazione e stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali per esperimenti] devono essere identificati con una marchiatura individuale e permanente».
51 Inoltre, esso invoca anche gli artt. 25 del detto decreto e 26 del decreto 19 aprile 1988, che stabilisce le condizioni di riconoscimento, di sistemazione e di funzionamento degli stabilimenti di sperimentazione animale, disposizioni le quali prevedono che tali stabilimenti devono tenere un registro che identifichi gli animali ivi trattenuti e, per quanto riguarda gatti, cani e primati, che contenga il numero individuale di immatricolazione corrispondente al loro marchio di identificazione.
52 Infine, relativamente ai cani e ai gatti, il governo francese menziona gli artt. 276-2 del code rural e 1-9 del decreto 28 agosto 1991, n. 91-823, relativo all'identificazione dei cani, dei gatti e di altri carnivori domestici e alla gestione dei locali dove si praticano abitualmente l'allevamento ai fini della vendita, la commercializzazione, la toeletta, il transito o la custodia di tali animali, in applicazione degli artt. 276, 276-2 e 276-3 del code rural (JORF del 30 agosto 1991), nonché il decreto 30 giugno 1992 relativo all'identificazione tramite tatuaggio dei cani e dei gatti (JORF del 9 agosto 1992), disposizioni dalle quali risulta un obbligo di tatuaggio dei cani e dei gatti destinati ad essere venduti e di quelli che transitano in locali dove si praticano l'allevamento ai fini della vendita, la commercializzazione, il transito o la custodia di tali animali.
53 Come giustamente fa valere la Commissione, tali diverse misure non prevedono che la marchiatura individuale debba intervenire prima dello svezzamento e nel modo meno doloroso possibile, come impone l'art. 18, n. 1, della direttiva, né, conseguentemente, stabiliscono il regime specifico applicabile in caso di trasferimento di un animale non svezzato, previsto al n. 3 di tale disposizione.
54 Considerato quanto precede, deve essere accolta la quinta censura della Commissione.
Sulla mancata trasposizione dell'art. 22, n. 1, della direttiva
55 Con la sesta censura la Commissione fa valere che la Repubblica francese non ha adottato alcuna misura per garantire la trasposizione dell'art. 22, n. 1, della direttiva.
56 Per respingere tale censura il governo francese richiama i due decreti menzionati al punto 14 della presente sentenza, precisando che essi sono stati adottati sulla base dell'art. R. 5118 del code de la santé publique, che autorizza il Ministro della Sanità a stabilire le norme e i metodi applicabili alla sperimentazione dei medicinali, nonché i principi relativi alla buone pratiche di laboratorio e alle buone pratiche cliniche nel rispetto dei quali devono avvenire le prove.
57 Per le ragioni espresse al punto 15 della presente sentenza, la Corte non può tuttavia prendere in considerazione i detti decreti.
58 All'udienza il governo francese ha d'altronde fatto valere che l'art. 22 della direttiva imporrebbe agli Stati membri solo un obbligo di mezzi, come confermerebbe l'impiego dei termini «per quanto è possibile» che figurano al n. 1 di tale disposizione.
59 A tale riguardo si deve ricordare come dalla giurisprudenza della Corte risulti che l'art. 22 della direttiva, che riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, della validità dei dati derivanti da esperimenti sugli animali effettuati nel territorio di un altro Stato membro per uno dei fini elencati all'art. 3 della direttiva, cioè lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti o di altre sostanze o prodotti nonché la protezione dell'ambiente naturale, richiede certamente l'adozione di appropriate misure di trasposizione (v. sentenza 15 ottobre 1998, causa C-268/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-6069, punto 14).
60 Orbene, è giocoforza constatare che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica francese non aveva adottato alcuna misura intesa a dare efficacia all'art. 22, n. 1, della direttiva, sicché anche la sesta censura della Commissione deve essere accolta.
61 Di conseguenza, occore constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire la corretta trasposizione degli artt. 4, 7, n. 3, 11, 12, n. 2, 18, nn. 1 e 3, nonché 22, n. 1, della direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
62 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, che è rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire la corretta trasposizione degli artt. 4, 7, n. 3, 11, 12, n. 2, 18, nn. 1 e 3, nonché 22, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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