Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-153/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgio) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
Paul der Weduwe,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 49 CE,
LA CORTE,
composta dai sigg J.-P. Puissochet, presidente della Terza e della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann e V. Skouris, dalle F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. der Weduwe, dal sig. J. Mertens, advocaat;
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dai sigg. M. van der Woude, P. Callens e T. Chellingsworth, advocaten;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Tufvesson e dal sig. T. van Rijn, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. der Weduwe, rappresentato dal sig. B. Poelemans, advocaat, del governo belga, rappresentato dagli avv.ti M. van der Woude e T. Chellingsworth, del governo lussemburghese, rappresentato dal sig. N. Mackel, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Kinsch, avocat, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra C. Tufvesson e dal sig. T. van Rijn, all'udienza del 29 gennaio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 13 aprile 2000, pervenuta alla Corte il 25 aprile seguente, l'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (giudice istruttore presso il Tribunale di primo grado di Turnhout) ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 49 CE.
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di un'istruttoria giudiziaria diretta a stabilire la responsabilità penale del sig. der Weduwe, cittadino olandese residente in Lussemburgo e impiegato di una banca stabilita anch'essa in Lussemburgo, indagato per diversi reati riguardo alle sue attività di procacciamento a domicilio di clienti stabiliti in Belgio, tra il 1993 e il 1999.
Contesto giuridico
Le disposizioni di diritto belga
3 Ai sensi dell'art. 458 del codice penale belga:
«I medici, i chirurghi, gli ufficiali sanitari, i farmacisti, le ostetriche e tutti coloro ai quali, per il loro stato o per la loro professione, vengono confidati dei segreti, sono puniti, qualora li rendano noti, con l'arresto da otto giorni a sei mesi e con l'ammenda da cento a cinquecento franchi, salvo che siano stati chiamati a testimoniare in giudizio o che la legge li obblighi a rendere noti i segreti di cui sono a conoscenza».
4 In base alla giurisprudenza belga, la norma del segreto professionale di cui al detto art. 458 non è applicabile ai dipendenti degli istituti di credito (Cass. 25 ottobre 1978, Pas., 1979, I, 237).
5 L'audizione dei testimoni è regolata dalle disposizioni previste agli artt. 71-86 del codice di procedura penale belga. Secondo l'art. 75 di tale codice, il testimone deve prestare giuramento di dire tutta la verità, nient'altro che la verità. Il rifiuto del testimone di rispondere ad alcune domande, anche se risulta che la sua testimonianza potrebbe mettere in luce responsabilità penali del testimone stesso o di terzi, è equiparato ad un rifiuto a comparire in caso di citazione per testimoniare, comportamento sanzionato dall'art. 80 del detto codice (Cass. 10 luglio 1916, Pas., 1917, I 195).
Le disposizioni di diritto lussemburghese
6 In diritto lussemburghese la disposizione che regola il segreto professionale compare all'art. 458 del codice penale lussemburghese, il cui testo è analogo a quello dell'art. 458 del codice penale belga, tranne che per quanto riguarda l'importo dell'ammenda irrogata, che varia da LUF 10 000 a LUF 50 000.
7 L'art. 41 della legge 5 aprile 1993, relativa al settore finanziario (Mémorial A 1993, pag. 462), come modificata, dispone:
«1) Gli amministratori, i membri degli organi direttivi e di vigilanza, i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che sono al servizio degli istituti di credito e delle altre professioni nel settore finanziario di cui alla parte I della presente legge sono tenuti a mantenere segrete le informazioni ad essi confidate nell'ambito della loro attività professionale. La rivelazione di tali informazioni è punita con le pene previste all'art. 458 del codice penale.
2) L'obbligo di mantenere il segreto cessa qualora la rivelazione di un'informazione sia autorizzata o imposta da o in forza di una disposizione legislativa, anche precedente alla presente legge.
(...)».
Procedimento nella causa principale
8 Risulta dall'ordinanza di rinvio che il sig. der Weduwe, cittadino olandese residente in Lussemburgo, dipendente successivamente di due banche stabilite in quest'ultimo paese, vale a dire la Banque UCL e la Rabobank, avrebbe procacciato a domicilio clienti in Belgio per indurli ad effettuare depositi o piazzamenti di valori mobiliari presso i suoi datori di lavoro. Nell'ambito di queste attività, tra il mese di ottobre 1993 e il mese di maggio 1999, il sig. der Weduwe avrebbe raccolto denaro presso i clienti belgi e lo avrebbe trasferito in Lussemburgo. Avrebbe anche portato con sé in Lussemburgo, per conto dei clienti belgi, cedole di valori mobiliari allo scopo di collocarne i redditi presso il proprio datore di lavoro.
9 Il giudice del rinvio conduce un'istruttoria giudiziaria relativa ai reati di falso e uso del falso in scrittura, falso e uso del falso in scrittura in materia fiscale, riciclaggio e violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui agli artt. 305-310 del codice belga delle imposte sui redditi. In sede di tale istruttoria, il sig. der Weduwe, nella sua qualità di indagato, è stato interrogato dal giudice del rinvio sulle modalità di ricerca della clientela in Belgio e su quelle del trasporto dei valori mobiliari da tale Stato membro in Lussemburgo. Il sig. Marc Troch, cittadino belga residente in Lussemburgo, ove ha lavorato in qualità di responsabile dell'arbitraggio, dei fondi d'investimento, dei crediti internazionali e della gestione dei patrimoni per la Banque UCL, è stato del pari chiamato a deporre dalla gendarmeria belga in qualità di testimone.
10 Tanto il sig. der Weduwe quanto il sig. Troch si sono rifiutati di rispondere alle domande poste loro, appellandosi all'obbligo di segreto professionale al quale sono tenuti, secondo il diritto lussemburghese, i dipendenti del settore finanziario.
11 Secondo il giudice del rinvio, le norme lussemburghesi in materia di segreto bancario ostacolano notevolmente la raccolta delle prove nell'ambito di un'istruttoria giudiziaria riguardante attività svolte in Belgio a titolo di libera prestazione di servizi. Infatti i dipendenti delle banche stabilite in Lussemburgo che esercitano il diritto alla libera prestazione dei servizi sul territorio di un altro Stato membro, la cui legislazione penale sanziona il rifiuto di testimoniare, come il Regno del Belgio, si troverebbero ad affrontare un dilemma consistente nel dover necessariamente violare o la normativa dello Stato membro ospitante, o le disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario. Tale situazione di conflitto di norme porterebbe anche ad una disuguaglianza di trattamento di banche e clienti in base alla loro nazionalità o al loro luogo di stabilimento.
12 Il giudice del rinvio sottolinea che, nella sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments (Racc. pag. I-1141), la Corte ha interpretato l'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) nel senso che uno Stato membro non può, in linea di principio, mantenere in vigore una normativa nazionale che ostacoli gli scambi interstatuali di servizi, ad eccezione del caso in cui tale normativa presenti tutti i requisiti che permettano di considerarla rispondente ad un interesse generale. A tal riguardo, esso ritiene che l'applicazione extraterritoriale delle disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario costituisca un ostacolo ingiustificabile all'esercizio transfrontaliero di attività bancarie.
Le questioni pregiudiziali
13 Pertanto, l'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, considerando che per la soluzione della causa della quale è investito sia necessaria l'interpretazione dell'art. 49 CE, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se l'art. 49 CE vada interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito, autorizzato in uno Stato membro in cui le violazioni del segreto bancario siano sanzionate penalmente, nell'ambito della libera prestazione dei servizi eserciti attività nel territorio di un altro Stato membro in cui non sussista un analogo segreto bancario,
1) questa disposizione del Trattato non si oppone ad una disposizione della normativa dello Stato membro ospitante in base alla quale i dipendenti dell'istituto di credito interessato sono tenuti a testimoniare in cause penali sui servizi che essi, nell'ambito della libera prestazione dei servizi, hanno prestato nel territorio dello Stato ospitante e questo in circostanze in cui i dipendenti di istituti di credito dello Stato membro ospitante hanno un identico obbligo di testimonianza;
2) questa disposizione non si oppone ad una normativa dello Stato ospitante in base alla quale i dipendenti dell'istituto di credito interessato, i quali in un interrogatorio come indagati preferiscano non far valere il loro diritto al silenzio come indagati, possono emettere in cause penali una dichiarazione sui servizi che essi, nell'ambito della libera prestazione dei servizi, hanno prestato nel territorio dello Stato membro ospitante e questo in circostanze in cui i dipendenti di istituti di credito dello Stato membro ospitante abbiano un identico diritto ad emettere una dichiarazione come indagati, qualora non facciano valere o non intendano far valere il loro diritto al silenzio;
3) questa disposizione del Trattato si oppone invece ad una norma dello Stato membro di origine in base alla quale i dipendenti dell'istituto di credito interessato possono incorrere in responsabilità civile e penale allorché, nell'ambito di un procedimento penale in corso in uno Stato membro ospitante (v. prima e seconda questione) (nella fattispecie, il Regno del Belgio), testimoniano sui servizi che essi, nell'ambito della libera prestazione dei servizi, hanno prestato nel territorio dello Stato membro ospitante;
4) questa disposizione del Trattato si oppone invece ad una norma dello Stato membro di origine in base alla quale i dipendenti dell'istituto di credito interessato possono incorrere in responsabilità civile e penale allorché, nell'ambito di un procedimento penale in corso in uno Stato membro ospitante (v. prima e seconda questione) (nella fattispecie, il Regno del Belgio), come indagati emettono una dichiarazione sui servizi che essi, nell'ambito della libera prestazione dei servizi, hanno prestato nel territorio dello Stato membro ospitante (nella fattispecie il Regno del Belgio), mentre non fanno valere o non intendono far valere il loro diritto al silenzio».
Osservazioni preliminari
14 Con la prima e la seconda questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 49 osti a che, allorché banche stabilite in un primo Stato membro hanno eseguito prestazioni transfrontaliere di servizi bancari sul territorio di un secondo Stato membro, le norme del diritto penale e della procedura penale del secondo Stato membro, da un lato, impongano ai dipendenti di tali banche di testimoniare, salvo incorrere in sanzioni penali, qualora siano chiamati a deporre in qualità di testimoni in un procedimento penale condotto in tale Stato membro e riguardante fatti avvenuti sul suo territorio in occasione delle dette prestazioni transfrontaliere e, d'altro lato, li autorizzino a parlare qualora siano indagati in un procedimento penale di questo tipo.
15 Con la terza e la quarta questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 49 osti a che, allorché banche stabilite in un primo Stato membro hanno eseguito prestazioni transfrontaliere di servizi bancari sul territorio di un secondo Stato membro, le norme del diritto penale del primo Stato membro vietino, salvo essere perseguiti penalmente, ai dipendenti di tali banche di violare il segreto bancario qualora siano chiamati a deporre in qualità di testimoni o di indagati in un procedimento penale avviato nel secondo Stato membro e riguardante fatti avvenuti sul territorio di tale Stato in occasione delle dette prestazioni transfrontaliere.
16 In via preliminare, occorre rilevare che risulta dal contesto giuridico illustrato dall'ordinanza di rinvio che, nel diritto belga, l'art. 458 del codice penale belga, sanzionante penalmente la violazione del segreto professionale, non si applica al segreto bancario. Per contro, nel diritto lussemburghese, la sanzione penale in caso di violazione del segreto professionale, prevista all'art. 458 del codice penale lussemburghese, si applica anche al segreto bancario, a norma dell'art. 41 della legge lussemburghese 5 aprile 1993. Pertanto, a differenza di quanto avviene nel diritto belga, il diritto lussemburghese sanziona penalmente la violazione del segreto bancario.
17 In tale contesto giuridico, caratterizzato da una differenza tra le normative in materia di segreto bancario dei due Stati membri di cui trattasi, l'ostacolo ravvisato dal giudice del rinvio nel procedimento principale deriva dal fatto che tanto l'indagato, che non si è avvalso del suo diritto al silenzio, quanto il testimone si rifiutano di rispondere alle questioni che sono poste loro nell'ambito dell'istruttoria, appellandosi esplicitamente alla necessità che essi hanno di rispettare le disposizioni sul segreto professionale applicabili in materia bancaria in Lussemburgo. A tal riguardo, il giudice del rinvio afferma che è solo la portata extraterritoriale delle disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario a costituire un ostacolo alla raccolta delle prove nel procedimento principale.
18 Inoltre, l'asserita disuguaglianza di trattamento di banche e clienti a seconda della loro nazionalità e del loro luogo di stabilimento, che, secondo il giudice del rinvio, sarebbe contraria all'art. 49 CE, sarebbe anch'essa unicamente il risultato della portata extraterritoriale delle dette disposizioni lussemburghesi. Il giudice del rinvio sostiene, in particolare, che tali disposizioni vietano ai dipendenti delle banche stabilite in Lussemburgo di divulgare alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro informazioni coperte dal segreto bancario, salvo essere perseguiti penalmente in Lussemburgo. In tal senso, esse costituirebbero un ostacolo ingiustificabile all'esercizio transfrontaliero delle attività bancarie.
19 Secondo il giudice del rinvio, è quindi il conflitto tra la portata extraterritoriale delle disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario, nell'interpretazione che egli ne offre, e le disposizioni di diritto penale e di procedura belga, le sole applicabili nel procedimento principale, a costituire, da un lato, un ostacolo alla raccolta delle prove nell'ambito della sua istruttoria giudiziaria e, d'altro lato, una disuguaglianza di trattamento di banche e clienti in base alla loro nazionalità e al loro luogo di stabilimento.
20 Ne consegue che, per quanto riguarda più in particolare la prima e la seconda questione, il giudice del rinvio vuole sapere se l'art. 49 CE osti all'obbligo di testimoniare per un testimone, o alla possibilità di parlare per un indagato, previsti dalle disposizioni di diritto penale e di procedura penale belga, solo qualora il testimone o l'indagato rischino effettivamente, in forza della portata extraterritoriale del segreto bancario lussemburghese, di essere perseguiti in Lussemburgo a causa delle loro deposizioni in Belgio. Del pari, per quanto riguarda più particolarmente la terza e la quarta questione, il giudice del rinvio vuole sapere se l'art. 49 CE osti al divieto di violare il segreto bancario, previsto dalle disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario, solo se tale divieto si applichi, in forza della portata extraterritoriale del segreto bancario lussemburghese, anche ad un testimone o ad un indagato chiamati a deporre in un altro Stato membro.
21 Orbene, la portata extraterritoriale o meno delle disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario dipende dall'interpretazione che ad esse viene data.
Sulla ricevibilità
Osservazioni presentate alla Corte
22 Secondo il sig. der Weduwe, le questioni poste dal giudice del rinvio sono irricevibili. In particolare, fa notare che il giudice del rinvio non ha fornito, nella sua ordinanza di rinvio, elementi concreti di natura fattuale e giuridica sufficienti a consentire alla Corte di fornire una risposta utile alle questioni sottopostele.
23 Il governo belga è dell'avviso che la terza e quarta questione presenterebbero un nesso con il diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui fosse accolta l'interpretazione delle disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario data dal giudice del rinvio.
24 Tale governo osserva che, secondo la dottrina, la giurisprudenza lussemburghese non si sarebbe ancora pronunciata sulla portata territoriale delle disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario. Di tali disposizioni, secondo il detto governo, sarebbero possibili due interpretazioni.
25 Secondo la prima interpretazione, esse sarebbero prive di portata extraterritoriale. Il diritto lussemburghese non punirebbe pertanto la divulgazione di informazioni al di fuori del territorio lussemburghese.
26 In base alla seconda interpretazione, esse sarebbero provviste di una portata extraterritoriale. Ma la logica vorrebbe allora che detta portata extraterritoriale riguardi tanto il principio del segreto bancario quanto l'eccezione relativa alle deposizioni, del pari prevista dal diritto lussemburghese. Pertanto i dipendenti di banca tenuti al segreto bancario lussemburghese sarebbero autorizzati a divulgare dinanzi alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro informazioni coperte da tale segreto.
27 Il governo belga considera quindi che l'interpretazione accolta dal giudice del rinvio, in base alla quale avrebbe portata extraterritoriale il segreto bancario lussemburghese, ma non le eccezioni previste dalla normativa lussemburghese, non è plausibile. L'ostacolo ravvisato dal giudice del rinvio nel procedimento principale e le difficoltà che ciò potrebbe provocare con riguardo all'art. 49 CE esisterebbero solo laddove fosse accolta un'interpretazione di questo tipo.
28 All'udienza dinanzi alla Corte, il governo lussemburghese ha mostrato di condividere i dubbi espressi dal sig. der Weduwe riguardo alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali. Esso considera che il ragionamento seguito dal giudice del rinvio è basato su un'interpretazione ipotetica del diritto lussemburghese. Poiché tale interpretazione non è necessariamente quella che va accolta, le questioni pregiudiziali avrebbero, anch'esse, un carattere ipotetico.
29 A tal riguardo il governo lussemburghese spiega che la situazione di fatto che può dar luogo ad un contenzioso di questo tipo è troppo rara e troppo atipica per essere stata sottoposta ai giudici lussemburghesi, ragion per cui la questione della portata extraterritoriale delle disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario non è stata ancora oggetto di pronuncia da parte di tali giudici.
30 Secondo il governo lussemburghese, da un lato, tali disposizioni avrebbero portata extraterritoriale. D'altro lato, l'esonero dalla responsabilità penale in caso di testimonianza in giudizio, previsto dall'ordinamento lussemburghese, avrebbe anch'esso portata extraterritoriale. Secondo tale governo, infatti, la nozione di autorità giudiziaria che compare all'art. 458 del codice penale lussemburghese non si riferirebbe unicamente alle autorità giudiziarie lussemburghesi, ma anche alle autorità giudiziarie degli altri Stati membri. Del pari, per quanto attiene all'indagato, quest'ultimo avrebbe sempre la possibilità di rivelare informazioni coperte dal segreto bancario qualora tale rivelazione avvenga nel corso di una deposizione.
Giudizio della Corte
31 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte. Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59; 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38, e 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punto 18).
32 Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui il giudice nazionale le sottopone questioni pregiudiziali al fine di verificare la propria competenza (sentenze PreussenElektra, cit., punto 39, e Canal Satélite Digital, cit., punto 19). Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga presente la funzione assegnata alla Corte, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche (sentenze Bosman, cit., punto 60, e 21 marzo 2002, causa C-451/99, Cura Anlagen, Racc. pag. I-3193, punto 26).
33 Pertanto il rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è, tra l'altro, possibile qualora il problema sia di natura ipotetica oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, citate sentenze PreussenElektra, punto 39, e Canal Satélite Digital, punto 19).
34 Va inoltre ricordato che, per consentire alla Corte di fornire un'interpretazione utile del diritto comunitario, è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca le ragioni per cui considera che la soluzione delle questioni da lui sottoposte è necessaria per dirimere la controversia (v. sentenze 12 giugno 1986, cause riunite 98/85, 162/85 e 258/85, Bertini/Regione Lazio, Racc. pag. 1885, punto 6, e 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias, Racc. pag. I-4673, punto 19).
35 Per quanto riguarda la terza e la quarta questione, va constatato, in primo luogo, che il giudice del rinvio deve applicare nel procedimento principale le disposizioni emananti dall'ordinamento giuridico belga e, segnatamente, le disposizioni di diritto penale e di procedura penale belga e che, se egli richiama le disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario, è solo perché considera che esse costituiscono un ostacolo all'istruttoria da esso condotta.
36 In secondo luogo, come ha giustamente osservato il governo belga, è solo in base ad un'interpretazione asimmetrica delle disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario che il giudice del rinvio ha rilevato un eventuale ostacolo che può, a suo parere, presentare un nesso con l'art. 49 CE e, di conseguenza, richiedere un'interpretazione di tale disposizione da parte della Corte. Infatti, da un lato, il giudice del rinvio presume che le disposizioni che prevedono una sanzione in caso di violazione del segreto bancario, contenute agli artt. 458 del codice penale lussemburghese e 41, n. 1, della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 abbiano una portata extraterritoriale. D'altro lato, considera implicitamente che gli esoneri dalla responsabilità penale previsti all'art. 458 del detto codice, in caso di testimonianza in giudizio, e all'art. 41, n. 2, della detta legge, nel caso più generale in cui l'autorizzazione o l'obbligo di divulgare informazioni coperte dal segreto bancario siano previsti dalla legge, hanno invece una portata limitata al territorio lussemburghese.
37 Orbene, come ha giustamente sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, l'interpretazione fatta propria dal giudice del rinvio presenta, in mancanza di una pronuncia delle autorità lussemburghesi, un carattere ipotetico. Infatti, non è l'unica interpretazione possibile di tali disposizioni. Peraltro, risulta dalle osservazioni presentate alla Corte dal governo belga che, secondo tale governo, l'interpretazione fatta propria dal giudice del rinvio non è plausibile. Essa è inoltre contestata dallo stesso governo lussemburghese, secondo il quale il segreto bancario risultante dalla normativa lussemburghese non sarebbe opponibile alle autorità giudiziarie di altri Stati membri nell'ambito di inchieste del tipo di quella condotta nella causa principale.
38 Il giudice del rinvio non spiega in alcun modo le ragioni che l'hanno indotto a considerare l'interpretazione sulla quale si basa come l'unica interpretazione che possa essere accolta. Il fatto che la pertinenza delle questioni sollevate riposi su una determinata interpretazione di un diritto nazionale che non è quello del giudice del rinvio rendeva invece particolarmente necessaria la motivazione dell'ordinanza di rinvio a tal riguardo.
39 Alla luce di quanto precede, poiché il giudice del rinvio non ha fornito alla Corte tutti gli elementi necessari per verificare se nel procedimento principale sia utile l'interpretazione dell'art. 49 CE, si deve constatare che la terza e la quarta questione pregiudiziale sono irricevibili.
40 Per quanto riguarda la prima e la seconda questione, alla luce della constatazione effettuata al punto 20 della presente sentenza e mancando, nell'ordinanza di rinvio, qualsiasi motivazione specifica che esponga le ragioni per le quali il giudice del rinvio si pone la questione se l'art. 49 debba essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di disposizioni di diritto penale e di procedura penale belga, si deve constatare che tali questioni sono ugualmente irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Le spese sostenute dai governi belga e lussemburghese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout con ordinanza 13 aprile 2000, dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgio), con ordinanza 13 aprile 2000, è irricevibile.
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