Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ambiente - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Direttiva 91/676 - Attuazione dei programmi d'azione applicabili alle zone vulnerabili - Obbligo degli Stati membri di limitare la quantità di effluenti di allevamento sparsi annualmente - Criteri
(Direttiva del Consiglio 91/676, art. 5, n. 4, e allegato III, punto 2, primo comma)
Massima
$$I programmi d'azione applicabili alle zone vulnerabili di cui all'art. 5, n. 4, della direttiva 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono contenere norme che, a termini del punto 2, primo comma, dell'allegato III, limitino il quantitativo di effluenti di allevamento sparsi ogni anno per ettaro di terreno. Alla luce sia del contesto sia degli obiettivi della direttiva, il criterio determinante sancito da quest'ultima per limitare l'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole è costituito dal quantitativo di azoto apportato al terreno mediante spandimento sulla sua superficie, iniezione nello stesso, interramento o mescolatura con i suoi strati superficiali e non dal quantitativo di azoto che penetra effettivamente nel suolo. Ne consegue che una normativa nazionale, laddove preveda l'uso di un criterio diverso ai fini del calcolo del quantitativo annuo massimo degli effluenti d'allevamento da applicare al terreno per ettaro, non è conforme alla direttiva.
( v. punti 36, 46-47 )
Parti
Nella causa C-161/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da:
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e da
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg. V. Koningsberger e H. van den Oosterkamp, in qualità di agenti,
intervenienti,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi di cui all'art. 5, n. 4, lett. a), e all'allegato III, punto 2, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 ottobre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 aprile 2000 la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi di cui all'art. 5, n. 4, lett. a), e all'allegato III, punto 2, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva
Ambito normativo
La direttiva
2 Ai sensi dell'art. 1, la direttiva mira a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola ed a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.
3 Ai sensi dell'art. 2, lett. h), della direttiva, s'intende per «applicazione al terreno» «l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno».
4 L'art. 2, lett. j), della direttiva definisce l'«inquinamento» come «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».
5 L'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva stabilisce:
«1. Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I.
2. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi».
6 Al fine di assicurare un livello generale di protezione dall'inquinamento per tutti i tipi di acque, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'art. 4 della direttiva, a fissare codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli agricoltori ed a predisporre, se necessario, un programma destinato a promuoverne l'applicazione.
7 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva:
«Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, fissano programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate».
8 L'art. 5, n. 4, prevede:
«I programmi d'azione sono attuati entro quattro anni dalla loro fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti:
a) le misure di cui all'allegato III;
b) le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell'articolo 4, a meno che non siano state sostituite da quelle di cui all'allegato III».
9 L'allegato III della direttiva, intitolata «Misure da inserire nei programmi d'azione conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, punto a)», stabilisce:
«1. Le misure in questione comprendono norme concernenti:
1) i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l'applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all'autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all'effettiva capacità d'immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all'ambiente;
3) la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, in particolare:
a) delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo;
b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;
c) dell'uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture;
e basata sull'equilibrio tra:
i) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture,
e
ii) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente:
- alle quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanenti alla fine dell'inverno);
- all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno;
- all'aggiunta di composti di azoto proveniente da effluenti di allevamento;
- all'aggiunta di composti di azoto proveniente da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.
2. Tali misure garantiranno che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro.
Il suddetto quantitativo per ettaro corrisponde al quantitativo di effluente contenente 170 kg di azoto. Tuttavia:
a) per i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono accordare un quantitativo di effluente contenente fino a 210 kg di azoto;
b) durante e dopo i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono stabilire quantitativi diversi da quelli indicati in precedenza. Questi quantitativi devono essere fissati in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e devono essere giustificati in base a criteri obiettivi, ad esempio:
- stagioni di crescita prolungate;
- colture con grado elevato di assorbimento di azoto;
- grado elevato di precipitazioni nette nella zona vulnerabile;
- terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione.
Se uno Stato membro accorda un quantitativo diverso ai sensi della presente lettera b), esso ne informa la Commissione che esaminerà la giustificazione addotta ai sensi della procedura stabilita all'articolo 9.
3. Gli Stati membri possono calcolare i quantitativi di cui al paragrafo 2 sulla base del numero di animali.
4. Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui applicano le disposizioni del paragrafo 2. Alla luce delle informazioni ricevute, la Commissione, se lo ritiene necessario, può presentare al Consiglio proposte appropriate ai sensi dell'articolo 11».
10 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla notifica.
11 Da una nota relativa a tale art. 12, n. 1, risulta che la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1991.
La normativa nazionale
12 L'art. 2, n. 1, della Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen (regolamento relativo ai principi di buona pratica per la concimazione, BGBl. 1996 I, pag. 118; in prosieguo: il «Düngeverordnung») del 26 gennaio 1996, è così formulato:
«In caso di applicazione al terreno di fertilizzanti di origine animale, prodotti nell'azienda agricola, è consentito, nel calcolo delle perdite di azoto, di tener conto delle perdite inerenti al procedimento di applicazione al terreno attuato, senza tuttavia defalcare più del 20% del quantitativo totale di azoto calcolato prima dell'applicazione al terreno».
13 L'art. 3 della Düngeverordnung contiene principi specifici per gli effluenti di allevamento prodotti nell'azienda. Il n. 7 di questa disposizione prevede che, fatti salvi i principi di cui agli artt. 2, 3, nn. 1-6, e 4, il quantitativo totale di effluenti di allevamento per ettaro annualmente applicato al terreno da ciascuna impresa non può superare il seguente quantitativo totale di azoto: 210 kg per il terreno da pascolo; 210 kg per il terreno agricolo fino al 30 giugno 1997 e, a decorrere dal 1° luglio 1997, 170 kg.
14 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, punto 2, della Düngeverordnung:
«Nel calcolo delle necessità di fertilizzanti (...) si deve tener conto:
(...)
2. dei quantitativi di sostanze nutritive disponibili nel suolo o che lo diverranno verosimilmente nel corso della crescita delle piante rispettive in ragione delle condizioni locali (...)».
15 L'art. 4, n. 5, della Düngeverordnung prevede che occorre tra l'altro definire il tenore in azoto dei fertilizzanti da applicare al terreno, prodotti nell'azienda agricola, facendo ricorso a specifici metodi di calcolo e di valutazione o a valori di riferimento. L'ultima frase di questo paragrafo stabilisce:
«(...) [è possibile] equiparare a perdite di deposito il 10% (per il concime miscelato e il colaticcio) e il 25% (per lo stallatico solido) dei quantitativi totali di azoto contenuti nelle deiezioni animali se queste perdite non sono prese in conto nei metodi di calcolo e di valutazione corrispondenti o nei valori di riferimento».
La fase precontenziosa del procedimento
16 Poiché il governo tedesco non ha trasmesso alla Commissione, per l'insieme dei Länder, un codice di buona pratica agricola, quest'ultima, in data 15 giugno 1995, inviava alla Repubblica federale di Germania una lettera di diffida con cui sollevava un certo numero di questioni circa la trasposizione della direttiva. L'11 luglio 1997 la Commissione inviava a tale Stato membro una lettera di diffida complementare.
17 Non essendo soddisfatta delle risposte del governo tedesco la Commissione, in data 29 settembre 1998, emetteva un parere motivato nel quale concludeva che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi di cui all'art. 5, n. 4, lett. b), e all'allegato III, punti 1, sub 2, e 2, della direttiva, era venuta meno agli obblighi che ad essa incombevano in forza della detta direttiva e del Trattato CE. Dal fascicolo, tuttavia, risulta chiaramente che il riferimento all'art. 5, n. 4, lett. b), della direttiva è stato un errore di stampa e che doveva essere inteso come un rinvio all'art. 5, n. 4, lett. a), di tale direttiva.
18 In seguito ad informazioni trasmesse dal governo tedesco, la Commissione decideva di non perseguire l'inadempimento rilevato nel parere motivato relativamente all'obbligo di cui all'art. 5, n. 4, lett. a), e all'allegato III, punto 1, sub 2, della direttiva, relativo alle norme concernenti la capacità dei depositi per effluenti di allevamento. Tuttavia, la Commissione riteneva che la Düngeverordnung non fosse conforme all'obbligo di cui al combinato disposto dell'art. 5, n. 4, lett. a) e dell'allegato III, punto 2, della direttiva poiché esso consente, nel calcolo dei quantitativi massimi autorizzati di effluenti di allevamento applicati al terreno, di dedurre le perdite constatate finché il processo di applicazione al terreno non sia terminato.
19 Alla luce di queste considerazioni la Commissione ha introdotto il presente ricorso.
20 Con ordinanze del presidente della Corte 17 ottobre e 7 novembre 2000 il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sono stati rispettivamente autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania.
Argomenti delle parti
21 La Commissione ritiene che la normativa tedesca, quale risulta dalla Düngeverordnung, possa comportare l'applicazione al terreno di quantitativi di azoto superiori a quelli autorizzati dalla direttiva e non sia quindi conforme al combinato disposto dell'art. 5, n. 4, lett. a), e dell'allegato III, punti 1, sub 3), e 2, della direttiva.
22 Infatti, la Düngeverordnung consentirebbe, mediante i suoi artt. 2, n. 1, ultima frase, e 4, n. 5, ultima frase, di procedere, nel calcolo dei quantitativi di azoto, a talune deduzioni che si tradurrebbero nel fatto che più di 170 kg di azoto possono eventualmente essere applicati al terreno e mescolarsi alle acque. Essa avrebbe come conseguenza che tra il 10 e il 20% dei quantitativi di azoto vengono assimilati a perdite «normali» risultanti dalla volatilizzazione dello stesso.
23 La Commissione sostiene a tale riguardo che, in seguito, una gran parte dei quantitativi di azoto così mescolati all'aria si deposita sul suolo o nelle acque, contribuendo in tal modo all'inquinamento di queste ultime. Ora, come risulta dall'art. 1, la direttiva mirerebbe a combattere l'inquinamento delle acque. Ai sensi del suo art. 2, lett. j), essa si applicherebbe allo scarico, effettuato direttamente o indirettamente, di composti azotati di origine agricola.
24 La Commissione fa valere anche che i quantitativi massimi autorizzati per l'«applicazione al terreno» di azoto sono fissati in maniera tassativa nella direttiva e non è prevista alcuna deduzione. La direttiva non conterrebbe alcun fondamento giuridico che consenta di prendere in considerazione perdite inerenti al procedimento di applicazione al terreno.
25 La Commissione rileva che la direttiva non rinvia alla quantità che penetra nel suolo, ma a quella apportata al suolo. Il criterio determinante accolto nella formulazione della direttiva sarebbe la quantità di azoto apportata al suolo mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento o mescolatura con gli strati superficiali del terreno.
26 Secondo la Commissione, da un confronto delle varie versioni linguistiche della direttiva risulta che il calcolo si riferisce sempre al processo di applicazione al terreno e non al momento in cui l'azoto si trova sopra o dentro il suolo, in altri termini sopra o dentro la terra. Tale impostazione sarebbe compatibile con l'obiettivo della normativa che occorrerebbe interpretare nel senso che la quantità di azoto autorizzata deve costituire oggetto di un limite identico e chiaramente definito in tutta la Comunità.
27 Il governo tedesco fa valere che, tenuto conto della lettera, della struttura e della finalità della direttiva, la deduzione delle inevitabili perdite per evaporazione, come prevista dalla Düngeverordnung, è compatibile con la normativa sui quantitativi massimi.
28 Secondo questo governo, dall'uso del passato nell'allegato III, punto 2, primo comma, della direttiva risulta che è determinante il quantitativo di effluente di allevamento effettivamente «sparso» e non l'«applicazione al terreno». Infatti, solo questo quantitativo sarebbe stato distribuito sul suolo o vi sarebbe mescolato. In considerazione di questa inequivocabile formulazione il governo tedesco, così come i governi spagnolo e olandese, ritengono che la normativa nazionale possa tener conto delle perdite per evaporazione inerenti all'immagazzinamento o all'applicazione al terreno nel rispetto dei quantitativi massimi.
29 Il governo tedesco sostiene che la Düngeverordnung non pregiudica l'obiettivo della direttiva. Infatti, le perdite la cui presa in considerazione è consentita dalla normativa nazionale sarebbero determinate in modo che, in pratica, non vi sia nel suolo più azoto di quanto non preveda la direttiva.
30 Il governo tedesco replica alla Commissione che la considerazione secondo cui i quantitativi di azoto evaporati nell'aria ricadono più lontano e contribuiscono così all'inquinamento delle acque non si oppone a che vengano prese in considerazione le perdite per evaporazione. Se così non fosse, nessuna perdita per evaporazione potrebbe essere presa in considerazione. In ogni caso, il governo tedesco, sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, fa valere che la possibilità di tali ricadute viene presa in considerazione nella Düngeverordnung, in particolare sulla base del calcolo delle necessità di fertilizzanti ai sensi dell'art. 4, n. 1, punto 2, di quest'ultima.
31 Il governo spagnolo aggiunge che, dato che le ricadute atmosferiche di ammoniaca gassificata provenienti da effluenti di allevamento non sono la sola fonte di emissione di questo gas, queste ultime devono essere disciplinate su un piano generale nelle zone vulnerabili. La loro disciplina rientrerebbe pertanto nell'allegato III, punto 1, 3), lett. c), ii), ultimo trattino, della direttiva, poiché non sembra giustificabile dal punto di vista tecnico addebitare le ricadute atmosferiche unicamente agli effluenti di allevamento e, di conseguenza, pretendere di disciplinare le sole ricadute di azoto provenienti da questi effluenti.
32 Il governo tedesco aggiunge che la Düngeverordnung rispetta anche la struttura generale della direttiva, in particolare il principio di equilibrio, come enunciato nell'allegato III, punto 1, 3), lett. c), di quest'ultima, che richiede un equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto a queste ultime di azoto proveniente dal terreno e dai fertilizzanti. Tale equilibrio sarebbe garantito e il quantitativo di azoto da apportare potrebbe essere correttamente calcolato solo se si è tenuto conto, nel calcolo del fabbisogno, delle diverse perdite per evaporazione di ammoniaca - nonché degli apporti di azoto dovuti alle ricadute - come fa la Düngeverordnung.
33 Il governo dei Paesi Bassi fa valere anche che l'allegato III, punto 2, della direttiva consente di derogare ai quantitativi di azoto che possono essere sparsi laddove l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto a queste ultime di azoto proveniente dal terreno e dai fertilizzanti non è pregiudicato.
34 I governi tedesco e spagnolo rilevano inoltre che, nella riunione dell'11 aprile 2000 del comitato dei rappresentanti degli Stati membri, di cui all'art. 9 della direttiva (in prosieguo: il «comitato dei nitrati»), la Commissione ha presentato un fascicolo che conteneva una prima proposta di armonizzazione delle perdite di azoto che possono essere prese in considerazione e che tale comitato è pervenuto alla conclusione che l'ammoniaca gassificata derivante dagli effluenti di allevamento prima della loro applicazione al terreno non dev'essere presa in considerazione per il calcolo della dose di azoto. Essi ritengono che esista una contraddizione tra la posizione del comitato dei nitrati e il presente ricorso per inadempimento.
35 La Commissione replica che le conclusioni derivate dai documenti presentati nella detta riunione del comitato dei nitrati non sono giustificate. Il fatto che il problema delle perdite per evaporazione sia stato esaminato in tale riunione non consente di ricavarne che secondo la Commissione le norme di deduzione e di presa in conto elaborate dagli Stati membri siano legittime.
Giudizio della Corte
36 Occorre ricordare, in via preliminare, che i programmi di azione di cui all'art. 5, n. 4, della direttiva devono contenere le misure di cui all'allegato III di quest'ultima. Queste misure comprendono le norme concernenti «la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti» che devono assicurare, ai sensi del punto 2, primo comma, di tale allegato che, «per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro». Quest'ultimo corrisponde al quantitativo di effluente contenente fino a 170 kg di azoto o, in taluni casi tassativamente previsti dalla direttiva, 210 kg di azoto.
37 Al fine di calcolare il quantitativo massimo autorizzato di effluente di allevamento che può essere sparso sul terreno, occorre individuare il momento in cui, ai sensi della direttiva, deve intervenire il calcolo del tenore in nitrati dell'effluente di allevamento.
38 A tale riguardo si deve constatare che la parte della frase che occorre prendere in considerazione, ossia «il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno», fa parte di una disposizione di diritto comunitario che non rinvia al diritto degli Stati membri per determinare il suo senso e la sua portata.
39 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei und Likörfabrik, Racc. pag. 1051, punto 10, e 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 50).).
40 A tale riguardo occorre constatare innanzi tutto che, anche se la lettera dell'allegato III, punto 2, primo comma, della direttiva («quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno») non è priva di ambiguità, la definizione dell'«applicazione al terreno» di cui all'art. 2, lett. h), di tale direttiva non opera alcuna distinzione tra l'inizio e la fine del processo di applicazione al terreno.
41 Dalla formulazione della direttiva non risulta quindi esplicitamente il momento in cui occorre calcolare il tenore in nitrati dell'effluente di allevamento la cui applicazione al terreno è prevista al fine di assicurare il rispetto dei quantitativi annui massimi di nitrati da apportare al suolo.
42 Occorre poi ricordare che la direttiva mira a creare gli strumenti necessari perché sia garantita nella Comunità la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola (v. sentenza 29 aprile 1999, causa C-293/97, Standley e a., Racc. pag. I-2603, punto 39).
43 Gli Stati membri sono quindi tenuti a definire le zone vulnerabili (art. 3 della direttiva), ad incoraggiare le buone pratiche agricole (art. 4) e ad elaborare e ad attuare programmi di azione intesi a ridurre l'inquinamento delle acque da parte dei composti azotati in dette zone. (art. 5).
44 Come risulta dall'undicesimo considerando della direttiva, tali programmi devono comportare misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto, in particolare a fissare limiti specifici per l'applicazione al suolo di effluente di allevamento.
45 Infine, per quanto riguarda la finalità della direttiva, dal sesto considerando risulta che questa ha come obiettivo, al fine di tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici, di ridurre l'inquinamento idrico causato o provocato da nitrati provenienti da fonti agricole e di impedire un ulteriore inquinamento di questo tipo.
46 Alla luce sia del contesto sia degli obiettivi della direttiva occorre constatare che il criterio determinante sancito da quest'ultima per limitare l'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole è costituito dal quantitativo di azoto apportato al terreno mediante spandimento sulla superficie, iniezione nello stesso, interramento o mescolatura con gli strati superficiali del terreno e non dal quantitativo di azoto che penetra effettivamente nel suolo.
47 Ne deriva che la Düngeverordnung, laddove prevede l'uso di un criterio diverso per calcolare il quantitativo annuo massimo dell'effluente di allevamento che dev'essere applicato al terreno per ettaro, non è conforme alla direttiva. Tale conclusione non è per niente inficiata dagli argomenti della Repubblica federale di Germania e degli Stati membri intervenienti.
48 Per quanto riguarda innanzi tutto l'argomento del governo dei Paesi Bassi relativo all'allegato III, punto 2, secondo comma, lett. b), della direttiva, occorre constatare che la Düngeverordnung non soddisfa i criteri obiettivi previsti da questa disposizione, che sono condizioni necessarie affinché quantitativi diversi da quelli indicati al punto 36 della presente sentenza possano essere autorizzati.
49 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomento dedotto dal governo tedesco, relativo al principio di equilibrio previsto all'allegato III, punto 1, 3), lett. c), della direttiva, occorre rilevare che la disciplina prevista da quest'ultima per quanto riguarda i quantitativi massimi di apporti di azoto e di composti azotati non è in relazione diretta con il calcolo del fabbisogno di fertilizzanti delle colture.
50 Infatti, i quantitativi menzionati all'allegato III, punto 2, della direttiva sono fissati in maniera assoluta, mentre l'allegato III, punto 1, 3), lett. c), di quest'ultima prevede una limitazione dei quantitativi di fertilizzanti direttamente in relazione con il fabbisogno di fertilizzanti delle colture ed enuncia che l'applicazione al terreno di fertilizzanti dev'essere limitata in ogni caso ai quantitativi che consentono di preservare l'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e la quantità di azoto globalmente presente nel terreno.
51 Ora, quest'ultima limitazione non prevale su quella relativa ai quantitativi massimi, che presenta un carattere assoluto, anche se il principio di equilibrio è così senza effetto in taluni casi particolari. Pertanto, anche se la limitazione che risulta dal principio di equilibrio potesse, in un primo momento, portare ad un quantitativo di azoto inferiore o superiore a 170 kg o, in casi tassativamente definiti, a 210 kg all'anno e per ettaro, la disciplina dei quantitativi massimi escluderebbe che vengano applicati quantitativi maggiori di quelli sopra menzionati.
52 Ne deriva che la regola di deduzione prevista dalla Düngeverordnung non può essere giustificata in base al principio di equilibrio. La normativa nazionale di cui trattasi autorizza una deduzione forfettaria, indipendentemente dall'equilibrio esistente in una zona determinata tra il fabbisogno di azoto e l'apporto di azoto alle colture, e non è sufficiente a garantire che l'effluente di allevamento annualmente apportato al suolo non superi i quantitativi menzionati all'allegato III, punto 2, della direttiva.
53 In terzo luogo, per quanto riguarda le ricadute atmosferiche, è sufficiente constatare che gli argomenti dei governi tedesco e olandese vanno nella stessa direzione di quelli dedotti relativamente alla norma di deduzione prevista dalla Düngeverordnung. Pertanto questi argomenti devono anch'essi essere respinti per gli stessi motivi menzionati al punto precedente.
54 In quarto luogo, si deve anche respingere l'argomento del governo spagnolo secondo cui le ricadute atmosferiche di ammoniaca gassificata devono essere disciplinate nell'ambito dell'allegato III, punto 1, 3), lett. c), ii), quarto trattino, della direttiva, in quanto elemento dell'aggiunta di composti di azoto proveniente da fertilizzanti chimici o da altri fertilizzanti.
55 Infatti, l'obbligo imposto agli Stati membri, ai sensi dell'allegato III, punto 1, 3), della direttiva, di tener conto di tutti i fertilizzanti per adottare misure relative all'equilibrio del suolo relativamente all'azoto non ha alcuna incidenza sui valori limite dell'allegato III, punto 2, di tale direttiva, che riguarda solo gli effluenti di allevamento e non eventuali altri fertilizzanti che contengono anch'essi nitrati.
56 In ultimo luogo, per quanto riguarda le critiche formulate dai governi tedesco e spagnolo nei confronti della Commissione e che sono basate sul fascicolo presentato da quest'ultima nella riunione dell'11 aprile 2000 del comitato dei nitrati, è sufficiente constatare che la posizione adottata da quest'ultimo in tale riunione non può pregiudicare né l'interpretazione che occorre dare alla direttiva né il diritto della Commissione di avviare un ricorso per inadempimento.
57 Alla luce di queste considerazioni occorre considerare fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
58 Di conseguenza si deve constatare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'art. 5, n. 4, lett. a), e all'allegato III, punto 2, della direttiva è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
59 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso e la Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese. Ai sensi del n. 4 di tale disposizione del regolamento di procedura il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'art. 5, n. 4, lett. a), e all'allegato III, punto 2, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
3) Il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.
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