Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri Obblighi Attuazione delle direttive Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-166/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. G. Kanellopoulos e dalle C. Tsiavou e D. Tsagkaraki, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 184, pag. 33),
del Consiglio 16 dicembre 1997, 97/76/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale (GU 1998, L 10, pag. 25),
della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 208, pag. 43), e
della Commissione 7 settembre 1998, 98/67/CE, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE (GU L 261, pag. 10),
nei termini prescritti da tali direttive, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e delle suddette direttive,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria l'8 maggio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 184, pag. 33),
del Consiglio 16 dicembre 1997, 97/76/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale (GU 1998, L 10, pag. 25),
della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 208, pag. 43), e
della Commissione 7 settembre 1998, 98/67/CE, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE (GU L 261, pag. 10),
nei termini prescritti da tali direttive, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e delle suddette direttive.
La normativa comunitaria
2 Ai sensi degli artt. 5, primo comma, della direttiva 97/41, 4, n. 1, primo comma, della direttiva 97/76, 10, n. 1, primo comma, della direttiva 98/51 e 7, n. 1, primo comma, della direttiva 98/67, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a ognuna di tali direttive entro il 31 dicembre 1998.
Il procedimento precontenzioso
3 Atteso che le direttive 97/41, 97/76, 98/51 e 98/67 non erano state trasposte nell'ordinamento greco entro il termine prescritto, la Commissione avviava il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato la Repubblica ellenica intimandole di presentare le proprie osservazioni, il 4 agosto 1999 la Commissione formulava un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi dalla notifica. Non avendo la Repubblica ellenica dato seguito a tale parere, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
Argomenti delle parti
4 Nella sua difesa, la Repubblica ellenica ha riconosciuto che le citate direttive non erano state trasposte nell'ordinamento greco entro il termine fissato nel parere motivato.
5 Essa ha tuttavia precisato che la trasposizione della direttiva 97/76 aveva avuto luogo dopo la scadenza del detto termine. Quanto alle direttive 97/41, 98/51 e 98/67, essa ha fatto presente che l'iter di trasposizione era in corso di perfezionamento.
6 Alla luce di questi elementi, la Commissione, dopo la conclusione della fase scritta, ha rinunciato agli atti per la parte del ricorso relativa alla mancata trasposizione della direttiva 97/76. In compenso, essa ha mantenuto le sue conclusioni per la parte del ricorso relativa alla mancata trasposizione delle direttive 97/41, 98/51 e 98/67.
7 Con lettera 21 marzo 2001, la Repubblica ellenica ha inviato alla Corte una copia della Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica in cui è pubblicata la legge nazionale di attuazione della direttiva 97/41.
Giudizio della Corte
8 Per quanto riguarda la trasposizione delle direttive 97/41, 98/51 e 98/67, si deve rilevare che, da un lato, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).
9 Dall'altro, si deve ricordare che, anche nel caso in cui l'inadempimento venga sanato successivamente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire la base di una responsabilità che potrebbe incombere a uno Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli (v., in particolare, sentenze 18 marzo 1992, causa C-29/90, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1971, punto 12, e 14 giugno 2001, causa C-207/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4571, punto 28).
10 Ora, nella fattispecie è pacifico che la trasposizione delle direttive 97/41, 98/51 e 98/67 non è stata realizzata nel termine fissato nel parere motivato. Risulta quindi fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
11 Conseguentemente, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 97/41, 98/51 e 98/67, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali direttive.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico nella misura in cui il ricorso si riferisce alle direttive 97/41, 98/51 e 98/67.
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, su domanda della parte che rinuncia agli atti le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima. Considerato il comportamento della Repubblica ellenica, che ha comunicato i provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva 97/76 solo dopo la presentazione del ricorso, essa dev'essere condannata alle spese nella misura in cui il ricorso si riferisce alla detta direttiva.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, e
della Commissione 7 settembre 1998, 98/67/CE, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE,
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali direttive.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy