Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-176/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. G. Kanellopoulos e dalla sig.ra D. Tsagkaraki, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 29 aprile 1996, 96/24/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti (GU L 125, pag. 33), e 29 aprile 1996, 96/25/CE, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (GU L 125, pag. 35), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e delle dette direttive,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 gennaio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'11 maggio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 29 aprile 1996, 96/24/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti (GU L 125, pag. 33), e 29 aprile 1996, 96/25/CE, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (GU L 125, pag. 35), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e delle dette direttive.
2 L'art. 2 della direttiva 96/24 e l'art. 17 della direttiva 96/25 prevedono che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive entro il 30 giugno 1998 e che ne informino immediatamente la Commissione.
3 La Commissione, non avendo ricevuto dal governo ellenico alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di attuazione delle direttive 96/24 e 96/25 e non disponendo di alcun ulteriore elemento che le permettesse di concludere che le Repubblica ellenica aveva adottato le disposizioni necessarie a tal fine, intimava a tale Stato membro, con lettera in data 25 agosto 1998, di presentarle le proprie osservazioni in proposito entro un termine di due mesi.
4 Tale lettera di diffida rimaneva senza risposta da parte delle autorità elleniche. Sulla scorta di tali fatti, la Commissione, con lettera 4 agosto 1999, inviava alla Repubblica ellenica un parere motivato, intimando a quest'ultima di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti in forza delle direttive 96/24 e 96/25 entro un termine di due mesi dalla notifica del detto parere.
5 La Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione dal governo ellenico atta a dimostrare che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la trasposizione delle direttive 96/24 e 96/25 erano state adottate, ha proposto il presente ricorso.
6 Nel suo controricorso la Repubblica ellenica non contesta la circostanza che le misure necessarie per l'attuazione delle direttive 96/24 e 96/25 non sono state adottate nel termine prescritto. Tuttavia, essa fa presente alla Corte che l'iter di trasposizione delle dette direttive - e, in particolare, l'elaborazione dei decreti ministeriali a tal fine necessari da parte dei competenti servizi del Ministero dell'Agricoltura - sta per concludersi.
7 A questo proposito occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Risulta da una costante giurisprudenza che tale obbligo comporta il rispetto dei termini fissati dalle direttive (v., in particolare, sentenze 22 settembre 1976, causa 10/76, Commissione/Italia, Racc. pag. 1359, punti 11 e 12, e 7 dicembre 2000, causa C-69/99, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-10979, punto 21).
8 Posto che la trasposizione delle direttive 96/24 e 96/25 non è stata realizzata nel termine da queste stabilito, bisogna dichiarare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
9 Pertanto, occorre constatare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive 96/24 e 96/25, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di queste ultime.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, in conformità alle conclusioni della Commissione in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 29 aprile 1996, 96/24/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti, e 29 aprile 1996, 96/25/CE, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette direttive.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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