Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere a carico spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro interessato - Onere della prova
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70]
Massima
$$Per quanto riguarda i controlli effettuati dai servizi della Commissione per la liquidazione dei conti del FEAOG, lo Stato membro interessato non può confutare gli accertamenti della Commissione con affermazioni non suffragate da elementi atti a comprovare l'esistenza di un sistema di controllo affidabile ed operativo. Se esso non riesce a dimostrare che gli accertamenti della Commissione sono inesatti, questi costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull'istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo.
( v. punto 36 )
Parti
Nella causa C-177/00,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. de March e L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1° marzo 2000, 2000/216/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 67, pag. 37), nella parte in cui ha apportato rettifiche finanziarie ad alcune spese dichiarate dallo Stato membro ricorrente,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l'11 maggio 2000, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1° marzo 2000, 2000/216/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 67, pag. 37; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui ha apportato rettifiche finanziarie ad alcune spese dichiarate dallo Stato membro ricorrente.
2 La domanda di annullamento parziale concerne le seguenti rettifiche, quali descritte e motivate nella relazione di sintesi della Commissione del 27 ottobre 1999, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, in ordine alle restituzioni all'esportazione, agli ortofrutticoli, ai premi per animali, alle misure agroambientali, alla verifica finanziaria, ai seminativi, al lino e alla canapa (Documento n. VI/10529/99; in prosieguo: la «relazione di sintesi»):
- una rettifica negativa di ITL 61 665 065 968 apportata alle spese dichiarate per le restituzioni all'esportazione (punto 2.8.1 della relazione di sintesi);
- una rettifica negativa di ITL 2 957 721 060 apportata alle spese dichiarate per restituzioni all'esportazione di olio d'oliva (punto 2.8.2 della relazione di sintesi);
- una rettifica negativa di ITL 7 760 156 831 corrispondente all'importo di una cauzione che avrebbe dovuto essere incamerata nell'ambito della vendita di alcole proveniente da scorte d'intervento (punto 7.2 della relazione di sintesi).
Rettifica negativa di ITL 61 665 065 968 relativa alle restituzioni all'esportazione
3 Nel suo ricorso la Repubblica italiana contesta innanzi tutto una rettifica negativa di ITL 61 665 065 968 che la Commissione ha apportato lamentando carenze nei controlli da parte delle autorità nazionali relativamente alle restituzioni all'esportazione.
Contesto normativo generale
4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), stabilisce, agli artt. 2 e 3, che la Comunità europea, attraverso la sezione garanzia del FEAOG, finanzi le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, concessi secondo le norme comunitarie nel contesto dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
5 L'art. 8, n. 1, del medesimo regolamento dispone che gli Stati membri adottino le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG siano reali e regolari, per prevenire e perseguire le irregolarità, nonché per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
6 In forza dell'art. 8, n. 2, di tale regolamento, in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o delle negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o da negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.
7 Conformemente all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 729/70, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAOG e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile intraprendere nella gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco.
8 Ai sensi del n. 2 del suddetto articolo, gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere le verifiche in loco hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti inerenti alle spese finanziate dal FEAOG. A richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo procedono a verifiche o ad indagini relative alle operazioni di cui al regolamento n. 729/70, cui possono partecipare agenti della Commissione.
9 Ai termini del suo art. 1, n. 1, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4045 - relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18) -, riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari. L'art. 2, n. 1, di tale regolamento stabilisce che gli Stati membri procedano ai controlli dei documenti commerciali dei beneficiari, tenendo conto del carattere delle operazioni da verificare. Le modalità di tali controlli sono disciplinate ai nn. 2 e seguenti del medesimo articolo.
10 Per quanto riguarda le conseguenze finanziarie in caso di insufficienze nei controlli eseguiti dagli Stati membri, la Commissione ha adottato alcuni criteri nel documento n. VI/216/93 del 3 giugno 1993, detto «rapporto Belle». Tali criteri prevedono tre categorie di rettifiche forfettarie:
- il 2% delle spese, nel caso in cui le insufficienze siano limitate ad aspetti di minore importanza del sistema di controllo o all'esecuzione di controlli non essenziali per garantire la regolarità delle spese, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG era ridotto;
- il 5% delle spese, nel caso in cui le insufficienze riguardino elementi importanti del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli necessari per garantire la regolarità delle spese, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG era significativo;
- il 10% delle spese, nel caso in cui le insufficienze riguardino la totalità ovvero gli elementi fondamentali del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli essenziali per garantire la regolarità delle spese, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite diffuse per il FEAOG era alto.
11 Relativamente alle decisioni definitive adottate dalla Commissione, l'art. 8 del regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 158, pag. 6), prevede quanto segue:
«1. Qualora ritenga, a seguito di un'indagine che le spese non sono [state] effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze, i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme stesse, nonché una valutazione delle spese di cui sarà proposta l'esclusione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70. La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.
Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare. La Commissione comunica quindi formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro (...).
2. Le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono adottate in seguito all'esame delle relazioni predisposte dall'organo di conciliazione (...)».
Contesto normativo della rettifica controversa
12 Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 febbraio 1990, n. 386, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 42, pag. 6), ha attuato un sistema di controllo comunitario dei prodotti agricoli che beneficiano, al momento dell'esportazione, delle restituzioni o di altri importi. L'art. 3, n. 1, di tale regolamento recita:
«1. Fatte salve eventuali disposizioni speciali che impongano controlli più approfonditi, il controllo fisico di cui all'articolo 2, lettera a), deve:
a) essere effettuato per sondaggio ed in modo frequente ed improvviso;
b) riguardare, in ogni caso, almeno una selezione rappresentativa del 5% delle dichiarazioni di esportazione oggetto di una domanda in vista della concessione degli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1».
13 Le disposizioni d'applicazione del regolamento n. 386/90 sono state emanate con il regolamento (CEE) della Commissione 17 luglio 1990, n. 2030, recante modalità di applicazione del regolamento n. 386/90 per quanto riguarda il controllo fisico, al momento dell'esportazione, di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 186, pag. 6), sostituito, a partire dal 1° gennaio 1996, dal regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 1995, n. 2221, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (GU L 224, pag. 13). Nell'allegato di quest'ultimo regolamento sono descritti i metodi concreti e le modalità pratiche di esecuzione dei controlli.
Quanto alla rettifica controversa
14 Risulta dagli atti che, per far fronte a un rischio crescente di frodi e di irregolarità a danno del bilancio del FEAOG nel settore delle restituzioni all'esportazione, la Commissione ha potenziato, a partire dal 1996, le sue ispezioni negli Stati membri quanto ai controlli eseguiti dalle autorità doganali. Secondo la Commissione, le ispezioni effettuate al riguardo in Italia hanno consentito di rilevare l'esistenza di errori sistematici nelle procedure seguite dalle autorità doganali italiane.
15 Basandosi sugli esiti di controlli documentali eseguiti dal 1996 al 1998 nonché di controlli in loco, in particolare nel corso di due ispezioni condotte, l'una, dal 15 al 19 aprile 1996 presso gli uffici doganali di Treviso, di Trieste-Fernetti e di Como, l'altra, dal 2 al 6 dicembre 1996 presso gli uffici doganali di Terni, di Pisa, di Livorno e di Viareggio, la Commissione ha ritenuto che le autorità italiane non rispettassero adeguatamente le disposizioni dei regolamenti nn. 386/90 e 2221/95, relative al controllo fisico sui prodotti agricoli all'atto dell'esportazione. Gli esiti dei controlli sono resi noti in dettaglio al punto 2.8.1 della relazione di sintesi.
16 In primo luogo, la Commissione ha censurato il carattere parziale dei controlli fisici nelle procedure d'esportazione diretta, cioè nelle procedure in cui i prodotti sono controllati direttamente sui mezzi di trasporto presso le dogane. I controlli sarebbero stati insufficienti perché eseguiti solamente dopo il caricamento della merce sui camion. In due casi osservati in loco, a Treviso e a Pisa, i funzionari della Commissione avrebbero accertato che i controlli venivano effettuati senza cercare seriamente di verificare l'intero carico, vuoi scaricando la merce vuoi aprendo un corridoio all'interno dei container esaminati. Inoltre, presso diversi uffici doganali non sarebbe stata raggiunta l'aliquota rappresentativa del 5% delle dichiarazioni di esportazione stabilita all'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 386/90. Infine, i verbali relativi ai controlli fisici avrebbero avuto carattere generico e impreciso.
17 In secondo luogo, i servizi della Commissione hanno constatato la mancanza di controlli improvvisi nelle procedure fuori circuito, vale a dire nelle procedure con cui l'operatore presenta la dichiarazione d'esportazione all'ufficio doganale mentre le merci rimangono nei locali dell'impresa. In tali casi la Commissione ha accertato che le modalità dei controlli fisici non consentivano di sfruttare l'effetto sorpresa. Infatti, talvolta gli operatori venivano invitati, allorquando il servizio doganale non disponeva di un'autovettura, a trasportare essi stessi gli agenti di dogana sul luogo del controllo. Il palese rischio di manipolazione e di sostituzione che ne conseguiva sarebbe stato ulteriormente aggravato dal fatto che erano gli operatori medesimi a dover inviare le dichiarazioni di esportazione all'organismo pagatore non appena queste ultime fossero state accettate dalle autorità doganali.
18 La Commissione ha comunicato le proprie osservazioni alle autorità italiane con lettere 23 gennaio e 18 settembre 1997. Le destinatarie hanno risposto con lettere 13 marzo e 10 novembre 1997. Con lettera 23 novembre 1998 la Commissione ha invitato le autorità italiane a una riunione bilaterale. Poiché tale riunione non ha dato risultato alcuno, la Commissione ha formalmente comunicato alle autorità italiane le proprie conclusioni con lettera 9 luglio 1999. Essa proponeva una rettifica del 5% delle spese sostenute per tutti i prodotti per i quali erano state accordate restituzioni all'esportazione fra il 1° ottobre 1995 e il 31 dicembre 1998, in conformità del rapporto Belle, che prevede una rettifica forfettaria del 5% nel caso in cui le insufficienze riguardino elementi importanti del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli necessari per garantire la regolarità delle spese, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG è significativo.
19 Nella sua relazione finale dell'11 gennaio 2000, l'organo di conciliazione del FEAOG, adito dalle autorità italiane il 6 agosto 1999, ha constatato che, nonostante alcune incertezze, l'argomentazione della Commissione appariva fondata.
20 Di conseguenza, la Commissione ha apportato, nella decisione impugnata, la rettifica proposta di ITL 61 665 065 968.
Quanto al primo motivo, vertente su una violazione dei principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
21 Con il suo primo motivo il governo italiano sostiene che la rettifica controversa è illegittima in quanto i controlli degli agenti della Commissione sarebbero stati eseguiti in violazione dei principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa. Infatti, la Commissione avrebbe informato il governo italiano degli esiti dei controlli solo molto tempo dopo che questi erano stati effettuati, senza che fossero mosse contestazioni specifiche nei confronti dei funzionari doganali italiani e senza che questi ultimi avessero avuto l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista. Del pari, non sarebbe stato steso un verbale in contraddittorio con i funzionari doganali.
22 La Commissione respinge tali accuse. Essa osserva che i controlli per cui è causa sono sempre stati effettuati in presenza dei funzionari italiani e di suoi propri funzionari e che l'amministrazione italiana è sempre stata previamente e dettagliatamente informata delle ispezioni. Parimenti, sarebbe prassi che i funzionari comunitari organizzino una riunione finale con gli agenti nazionali per discutere le critiche, e riunioni siffatte avrebbero avuto luogo anche in occasione dei controlli in parola, come proverebbe un rapporto del Ministero delle Finanze italiano che la Commissione sottopone alla Corte. A suo avviso, in casi simili si svolgono sempre delle discussioni e i funzionari nazionali possono esprimere il proprio parere. Inoltre, ogni volta, almeno due funzionari dei servizi competenti della Commissione redigerebbero dei verbali che costituirebbero la base delle lettere di osservazioni inviate poi alle autorità nazionali. Tutte le dette fasi sarebbero state osservate nella fattispecie.
Giudizio della Corte
23 Occorre richiamare l'art. 8 del regolamento n. 1663/95 che definisce le varie fasi della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG. Questa procedura costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 29 gennaio 1998, causa C-61/95, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-207, punto 39), una specifica procedura in contraddittorio nell'ambito della quale agli Stati membri interessati è garantita la possibilità di esporre le loro ragioni.
24 Nella fattispecie, alla luce della corrispondenza scambiata (v. supra, punti 15-19) risulta che la Commissione ha scrupolosamente rispettato l'intera procedura prevista dal regolamento n. 1663/95 e che, in ogni fase di essa, le autorità italiane hanno avuto la possibilità di esporre il loro punto di vista. Come l'avvocato generale ha sottolineato ai paragrafi 44-49 delle sue conclusioni, da un lato, il lasso di tempo intercorso fra i controlli e la comunicazione degli esiti (cioè sette mesi) non può essere ritenuto eccessivo, dall'altro, la Commissione ha formulato critiche puntuali. Quanto alla stesura di un verbale in contraddittorio, essa non è prevista dalla normativa in questione.
25 Ne consegue che la censura vertente su una violazione dei principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa non può essere accolta e che il primo motivo dedotto dal governo italiano dev'essere respinto.
Quanto al secondo motivo, vertente sulla mancanza di rappresentatività degli uffici doganali controllati
Argomenti delle parti
26 Con il secondo motivo il governo italiano sostiene, in maniera non circostanziata, che le dogane e le operazioni oggetto delle ispezioni della Commissione nel 1996 non erano sufficientemente rappresentative, né per numero né per tipologia. Dagli accertamenti svolti presso alcune dogane, infatti, non sarebbe corretto inferire che le circa 80 000 domande di restituzioni all'esportazione presentate ogni anno in Italia erano generalmente esaminate con le stesse modalità di accertamento evidenziate dalla Commissione.
27 La Commissione respinge tali argomenti. Essa fa valere, senza essere contraddetta sul punto dal governo italiano, che gli uffici doganali selezionati per le ispezioni in loco, cioè Terni, Pisa, Livorno, Viareggio, Treviso, Trieste-Fernetti e Como, erano i principali uffici doganali in termini di pagamenti di restituzioni all'esportazione e avrebbero realizzato il 27% del totale delle dichiarazioni d'esportazione registrate in Italia nel 1995. Essi sarebbero dunque perfettamente rappresentativi. Gli agenti della Commissione avrebbero avuto cura, in particolare, di ripartire i controlli fra le varie procedure di sdoganamento applicate in Italia. Essi avrebbero effettuato verifiche anche nei locali delle imprese a cui si applicava una procedura di sdoganamento semplificata, individuando parimenti carenze.
Giudizio della Corte
28 Gli elementi forniti dalla Commissione dimostrano che gli uffici doganali selezionati dai suoi agenti per le loro ispezioni erano effettivamente rappresentativi della situazione generale. Poiché il governo italiano non li ha contestati specificamente, la censura vertente sulla mancanza di rappresentatività degli uffici doganali controllati dev'essere respinta.
Quanto al terzo motivo, vertente sull'opinabilità degli esiti di alcuni controlli
Argomenti delle parti
29 Con il suo terzo motivo il governo italiano critica i rilievi della Commissione secondo i quali i controlli eseguiti dalle dogane di Terni, di Pisa, di Viareggio e di Livorno non avrebbero carattere «totale» e «improvviso».
30 Quanto al carattere parziale dei controlli contestato alle autorità doganali italiane dalla Commissione, il governo italiano precisa che, a seguito delle ispezioni di quest'ultima, esso ha chiesto ai propri servizi di verificare i fatti controversi. Durante una riunione svoltasi nel marzo 1999, i doganieri interessati avrebbero negato che le operazioni di controllo in discorso si fossero svolte nel modo asserito dai servizi della Commissione. In mancanza di un verbale, le affermazioni degli agenti della Commissione non potrebbero essere considerate che false o, almeno, inaffidabili.
31 Quanto alla prevedibilità dei controlli, la Commissione avrebbe dato un'interpretazione inesatta di tale nozione. E' vero che ai fini dei controlli gli esportatori devono recarsi presso gli uffici doganali, ma ciò non significa che i controlli siano preannunciati. Invero, nessuna censura potrebbe muoversi ai controlli eseguiti e ai vari metodi applicati dalle autorità nazionali.
32 Inoltre, le carenze individuate dalla Commissione sarebbero cessate dopo che, con lettera 13 marzo 1997, il Ministero delle Finanze italiano avrebbe impartito agli uffici doganali italiani adeguate istruzioni volte ad evitare il ripetersi di tali carenze.
33 La Commissione respinge tali argomenti. Nella parte relativa alla completezza dei controlli, la versione dei fatti offerta dai doganieri italiani qui in causa sarebbe errata. I colloqui con tali doganieri che le autorità italiane dichiarano di aver avuto sarebbero avvenuti, a quanto pare, solamente nel 1999, ossia tre anni dopo i controlli cui si riferiscono. Occorrerebbe considerare, inoltre, che gli stessi doganieri erano al corrente del motivo di colloqui, cioè verificare la critica ad essi mossa di aver operato controlli di scarsa qualità. La loro testimonianza sarebbe, pertanto, fortemente dubbia.
34 Per quanto concerne l'imprevedibilità dei controlli, la Commissione evidenzia che il governo italiano non ha contraddetto il rilievo fatto ai doganieri italiani di chiedere sempre anticipatamente agli operatori interessati di recarsi presso gli uffici doganali con un proprio mezzo al fine di prelevare gli agenti delle dogane che andranno a svolgere il controllo fisico. In tal modo gli operatori sarebbero stati chiaramente preavvertiti delle verifiche, sicché non può parlarsi di controlli improvvisi. La Corte avrebbe già precisato, nella sentenza 18 maggio 2000, Belgio/Commissione, causa C-242/97 (Racc. pag. I-3421, punto 41), che, in caso di mancanza di auto di servizio, è ben difficile dimostrare che i controlli fisici avvengano senza preavviso, come prescritto dall'art. 3 del regolamento n. 386/90.
35 Inoltre, come sarebbe esposto in dettaglio al punto 2.8.1 della relazione di sintesi, l'esame delle relazioni di controllo presentate dalla Repubblica italiana per gli anni 1997 e 1998 rivelerebbe irregolarità e negligenze uguali a quelle constatate nel 1996.
Giudizio della Corte
36 Secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare secondo le sentenze Belgio/Commissione, citata (punti 33 e 34), e 13 luglio 2000, causa C-243/97, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-5813, punto 53), quanto ai controlli effettuati dai servizi della Commissione per la liquidazione dei conti del FEAOG, lo Stato membro interessato non può confutare gli accertamenti della Commissione con affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo affidabile ed operativo. Dal momento che esso non riesca a dimostrare che gli accertamenti della Commissione sono inesatti, questi ultimi costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull'istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo.
37 Nella fattispecie, il governo italiano non è riuscito ad intaccare i rilievi della Commissione circa l'insufficienza dei controlli, minuziosamente riferiti al paragrafo 66 delle conclusioni dell'avvocato generale, con elementi di prova tali da poter stabilire l'esistenza di un sistema di controllo affidabile e operativo che consenta di concludere per l'assenza delle irregolarità addebitate. Il governo italiano non ha peraltro puntualmente contestato i rilievi della Commissione quali ripresi nella relazione di sintesi, ma si è limitato ad affermare che dalle testimonianze dei doganieri italiani in questione risultava che l'esecuzione dei loro controlli era generalmente irreprensibile.
38 Orbene, tali testimonianze, che per di più sono state raccolte a tre anni di distanza dalle verifiche effettuate dai servizi della Commissione, non possono mettere in dubbio la veridicità di quanto osservato in loco dagli agenti della Commissione e illustrato poi nella relazione di sintesi.
39 Quanto alle irregolarità constatate nell'esame delle relazioni di controllo presentate dalla Repubblica italiana per gli anni 1997 e 1998, il governo italiano non ha addotto alcun elemento preciso che provi l'esistenza di controlli affidabili e operativi e confuti, così, le osservazioni della Commissione.
40 Ne consegue che il terzo motivo dedotto dal governo italiano dev'essere integralmente respinto.
Quanto al quarto motivo, vertente sull'importo eccessivo della rettifica
Argomenti delle parti
41 Con un ultimo motivo, dedotto in subordine, il governo italiano fa valere che l'importo della rettifica deciso dalla Commissione è eccessivo.
42 Da una parte, le ispezioni presso le dogane avrebbero avuto ad oggetto comportamenti verificatisi nel corso di meno di un anno, mentre la rettifica si riferirebbe a quattro anni consecutivi, vale a dire agli esercizi 1995-1998.
43 Dall'altra, la Commissione avrebbe applicato la rettifica a tutte le restituzioni all'esportazione accordate durante i detti esercizi, laddove i controlli fisici riguardavano solo il 5% delle operazioni. Secondo il governo italiano, la rettifica avrebbe potuto essere applicata al massimo al 5% delle restituzioni concesse nel corso di tali esercizi.
44 La Commissione sostiene che la rettifica in questione è stata adottata in stretta conformità al rapporto Belle. Per ciò che riguarda gli esercizi ai quali essa si applica, risulterebbe dal fascicolo, come già esposto nell'ambito del terzo motivo, che le irregolarità dei controlli si sono protratte negli anni 1997 e 1998.
Giudizio della Corte
45 Con riferimento alla prima parte del quarto motivo, è pacifico che le carenze denunciate dalla Commissione sono state provate, per gli esercizi 1995 e 1996, tramite i controlli in loco menzionati al punto 15 della presente sentenza. Per gli esercizi 1997 e 1998, la Commissione è pervenuta al medesimo risultato esaminando le relazioni di controllo presentate dalla Repubblica italiana per quegli anni. Siccome il governo italiano non ha addotto argomenti idonei a inficiare tali constatazioni - come già rilevato supra al punto 39 - ne discende che il fatto di estendere la rettifica a quattro anni consecutivi non può costituire un errore di diritto da parte della Commissione.
46 Quanto alla seconda parte del medesimo motivo, occorre sottolineare che, seppure gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 386/90, ad effettuare controlli almeno su una selezione rappresentativa del 5% delle dichiarazioni d'esportazione, ciò non implica, tuttavia, che solo il 5% delle dichiarazioni che sono state sottoposte a controllo debba rispettare i criteri fissati. E' insito infatti nella nozione di controlli a campione che questi ultimi mirano a garantire la correttezza dell'insieme delle dichiarazioni effettuate, e non solo quella delle dichiarazioni realmente controllate.
47 Ne consegue che la Commissione, dopo aver constatato carenze nei controlli operati dalle autorità italiane, non ha commesso errori di diritto applicando la rettifica in parola, in conformità del rapporto Belle, a tutte le restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli oggetto delle dichiarazioni di esportazione, e non soltanto a quelle relative ai prodotti oggetto del 5% di dichiarazioni effettivamente controllate dalle dette autorità.
48 Poiché tutti i motivi dedotti dallo Stato italiano contro la rettifica di ITL 61 665 065 968 sono, dunque, infondati, occorre respingere il suo ricorso nella parte concernente tale rettifica.
Rettifica negativa di ITL 2 957 721 060 relativa alle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva
49 In secondo luogo, la Repubblica italiana contesta una rettifica di ITL 2 957 721 060 relativa alle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva pagate dalle autorità italiane nel 1995. Secondo la Commissione, il prodotto in parola, ossia l'olio d'oliva comunitario, miscelato con olio d'oliva proveniente da paesi terzi, in particolare dalla Tunisia, e in regime di perfezionamento attivo, non poteva beneficiare di restituzioni all'esportazione, di modo che i pagamenti effettuati dalle autorità nazionali non avevano fondamento normativo (punto 2.8.2 della relazione di sintesi).
Contesto normativo
50 Le restituzioni all'esportazione di olio d'oliva comunitario sono state istituite dal regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025). Le disposizioni di applicazione corrispondenti figurano nel regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).
51 L'art. 8 del regolamento n. 3665/87 prevede:
«1. La restituzione è concessa soltanto per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, anche se i relativi imballaggi non rispondono a tali requisiti.
(...)
2. All'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti per i quali essa è richiesta rispondono ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato.
La restituzione è ugualmente concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e non si trovano più in una delle dette situazioni esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, sono considerate restituzioni fissate in relazione a un componente le restituzioni applicabili per:
- i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari (...)
(...)».
52 Ai sensi dell'art. 9, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 23, n. 2, CE), al quale l'art. 8 del regolamento n. 3665/87 fa rinvio:
«Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo [relativo alla libera circolazione delle merci] si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri».
Argomenti delle parti
53 Il governo italiano sostiene, senza tuttavia contestare l'importo della rettifica, che la Commissione ha rifiutato senza ragione il finanziamento delle restituzioni all'esportazione per partite di olio d'oliva comunitario, miscelato con olio d'oliva proveniente da paesi terzi, in particolare dalla Tunisia, che rientrava nel regime di perfezionamento attivo della Comunità.
54 Il governo italiano è del parere che tali partite di olio d'oliva comunitario rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87. Il fatto che esse siano state miscelate con altri oli sarebbe ininfluente. In particolare, non sarebbe applicabile l'art. 8, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3665/87, che si riferisce a taluni prodotti composti, poiché non si sarebbe in presenza di un prodotto composto, bensì di uno finito. L'olio d'oliva sarebbe, infatti, un prodotto di base che può presentarsi al tempo stesso come componente o come prodotto finito, dato che la miscelatura non modifica né la composizione chimica né le caratteristiche nutrizionali del prodotto. Nel caso di specie, le partite di olio d'oliva comunitario avrebbero dovuto beneficiare di restituzioni all'esportazione quali prodotti finiti, pur essendo state miscelate ad oli provenienti da paesi terzi.
55 La Commissione ricorda che l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87, in combinato disposto con l'art. 9, n. 2, del Trattato, esclude ogni restituzione all'esportazione per prodotti provenienti da paesi terzi che non si trovino in regime di libera pratica nella Comunità, bensì sotto un altro regime, quale, nella fattispecie, quello del perfezionamento attivo. Il prodotto di cui trattasi sarebbe un prodotto composto che può essere ammesso a beneficiare delle restituzioni solo nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate all'art. 8, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3665/87. Orbene, il n. 3 di tale articolo conterrebbe un elenco tassativo dei prodotti composti che possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione, tra i quali l'olio di oliva non figurerebbe.
Giudizio della Corte
56 Occorre osservare che l'art. 8 del regolamento n. 3665/87 prevede la concessione di restituzioni all'esportazione vuoi, ai sensi del suo n. 1, per prodotti finiti, vuoi, ai sensi dei suoi nn. 2 e 3, a titolo eccezionale, per taluni prodotti composti. E' pacifico che l'olio d'oliva non è tra i prodotti che beneficiano delle eccezioni di cui ai detti nn. 2 e 3. La Repubblica italiana non cita, peraltro, tali disposizioni, bensì quella di cui al n. 1, facendo valere che il prodotto in parola è un prodotto finito che è stato esportato in quanto tale.
57 Orbene, risulta dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87, nonché dall'art. 9, n. 2, del Trattato, al quale l'art. 8 del regolamento fa rinvio, che, per poter beneficiare di una restituzione all'esportazione, i prodotti devono essere originari di uno Stato membro o, qualora provengano da paesi terzi, trovarsi in libera pratica nella Comunità.
58 E' pacifico che gli oli provenienti da paesi terzi, con cui le partite di olio d'oliva comunitario in parola erano state miscelate, erano in regime di perfezionamento attivo, quale previsto dagli artt. 114 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1). Come risulta dall'art. 4, punto 16, di tale regolamento, il regime di perfezionamento attivo è diverso da quello di immissione in libera pratica. Gli oli extracomunitari che costituivano una parte del prodotto in discorso non rispondevano, quindi, ai requisiti di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87.
59 Perché fosse giustificato il pagamento delle restituzioni all'esportazione da parte delle autorità italiane ex art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87, sarebbe occorso, dunque, che l'olio d'oliva comunitario fosse stato esportato in quanto prodotto a sé prima di essere miscelato agli oli provenienti da paesi terzi, e tale non era evidentemente il caso, o che il prodotto risultante dalla miscela potesse essere considerato, in quanto tale, prodotto originario della Comunità, benché una parte degli oli che lo componevano non soddisfacesse tale condizione.
60 Orbene, l'interpretazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87 nel senso che appunto autorizza le restituzioni all'esportazione anche per i prodotti composti di cui solo alcuni elementi rispondono ai requisiti da esso prescritti dev'essere esclusa per il solo fatto che i nn. 2 e 3 del medesimo articolo prevedono la possibilità, in via eccezionale, di concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti composti, e che, pertanto, tali prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione del n. 1.
61 Ne consegue che l'olio d'oliva di cui trattasi non poteva beneficiare delle restituzioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87, né, del resto, ai sensi dell'art. 8, nn. 2 e 3, del medesimo testo. La Commissione ha dunque potuto effettuare a buon diritto la rettifica controversa, di modo che il ricorso della Repubblica italiana, in quanto concerne tale rettifica, dev'essere dichiarato infondato.
La rettifica negativa di ITL 7 760 156 831 corrispondente all'importo di una cauzione che avrebbe dovuto essere incamerata nell'ambito della vendita di alcole proveniente da scorte d'intervento
62 In terzo luogo, la Repubblica italiana contesta una rettifica di ITL 7 760 156 831 applicata dalla Commissione per sanzionare il mancato incameramento, da parte delle autorità nazionali competenti, di una cauzione costituita per una vendita di alcole proveniente da scorte d'intervento (punto 7.2 della relazione di sintesi).
Contesto normativo generale
63 Il regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), prevede al suo art. 37, n. 1, quanto segue:
«Lo smercio dei prodotti delle distillazioni (...) detenuti dagli organismi d'intervento non deve perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità.
A tale scopo il loro smercio ha luogo in altri settori, in particolare in quello dei carburanti, ogniqualvolta esso possa causare un tale perturbamento».
64 La distillazione degli alcoli in settori diversi da quello vitivinicolo deve avvenire, ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1989, n. 1780, che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento del Consiglio n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 178, pag. 1), in base a gare d'appalto. In forza dell'art. 24, n. 2, di tale regolamento, l'aggiudicatario deve, entro un termine stabilito, fornire la prova di aver costituito una cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l'utilizzazione dell'alcole ai fini previsti nel bando di gara.
65 Ai sensi dell'art. 33, n. 2, del regolamento n. 1780/89, «[l]'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti dalla gara in causa costituisce un'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione».
66 Quanto all'incameramento di una tale garanzia, il regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5), prevede che una cauzione possa essere costituita o in contanti [art. 8, n. 1, lett. a)], o sotto forma di garanzia ai sensi dell'art. 16 del medesimo regolamento [art. 8, n. 1, lett. b)].
67 L'art. 16, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2220/85 stabilisce:
«La garanzia scritta deve almeno precisare:
(...)
c) che il garante si impegna congiuntamente e solidamente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione».
68 Infine, l'art. 29 del regolamento n. 2220/85 dispone:
«Quando ha avuto conoscenza degli elementi che determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione, l'organismo competente chiede senza indugio alla persona tenuta ad adempiere l'obbligo il pagamento dell'importo della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.
Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, l'organismo competente:
(...)
b) chiede senza indugio il pagamento al garante di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine di 30 giorni dalla data della richiesta,
(...)».
Sullo svolgimento dell'aggiudicazione controversa
69 Con il regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1990, n. 3390, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 327, pag. 21), la Commissione ha indetto la gara n. 8/90 CE per la vendita di 1 600 000 hl di alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento n. 822/87. Il quantitativo totale era di cinque partite, ciascuna di 320 000 hl.
70 L'appalto è stato attribuito alla ditta Palma SpA, con sede in Napoli (in prosieguo: la «Palma»). Le condizioni di aggiudicazione prevedevano, tra l'altro, la costituzione di una cauzione di buona esecuzione, esigibile a prima richiesta, anche in caso di opposizione dell'aggiudicatario, e svincolabile dietro dichiarazione scritta dell'organismo d'intervento. La cauzione sarebbe stata svincolata allorquando l'aggiudicatario avesse fornito la prova dell'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti entro un anno dalla data del ritiro di ogni partita. In conformità di tali requisiti, la Palma ha costituito la cauzione presso un istituto bancario italiano quale garante.
71 Successivamente, essendo sopraggiunte gravi difficoltà nella distillazione di un consistente quantitativo d'alcole sul mercato dei carburanti, la Commissione, con il suo regolamento (CEE) 30 settembre 1993, n. 2710, in ordine a talune gare particolari per la vendita di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d'intervento da utilizzare nella Comunità nel settore dei carburanti (GU L 245, pag. 131), da una parte ha annullato la gara n. 8/90 CE relativamente alle partite di alcole non ancora ritirate (cioè tre partite) e, dall'altra, ha prorogato fino al 1° ottobre 1995 il termine per l'utilizzazione delle partite già ritirate (cioè due partite). L'art. 3 del regolamento n. 2710/93 precisava che la cauzione di buona esecuzione relativa alle partite già ritirate sarebbe stata svincolata dall'organismo d'intervento una volta che tutti gli alcoli fossero stati utilizzati nel settore dei carburanti della Comunità.
72 Con il regolamento (CE) della Commissione 7 marzo 1996, n. 416, che modifica il regolamento n. 2710/93 (GU L 59, pag. 5), il termine per l'utilizzazione delle partite già ritirate è stato di nuovo prorogato, ma stavolta progressivamente. A tal fine, l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2710/93, come modificato dal regolamento n. 416/96, disponeva:
«In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione e salvo caso di forza maggiore, se il termine di cui all'articolo 2 è oltrepassato la cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl di alcole a 100% vol è incamerato nelle misura
a) del 15% in ogni caso [vale a dire dal 1° ottobre 1995, data inizialmente prevista];
b) del 50% del saldo ottenuto previa deduzione del 15%, qualora l'utilizzazione di cui al suddetto articolo non avvenga prima del 30 giugno 1996.
La cauzione è incamerata in toto qualora venga oltrepassata la data del 31 dicembre 1996».
73 Risulta dagli atti che, anche dopo le proroghe del termine, la Palma non ha potuto provare l'utilizzazione delle due partite di alcole già ritirate e che i servizi della Commissione hanno chiesto all'autorità nazionale competente, l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l'«AIMA»), di procedere all'incameramento dei vari scaglioni della cauzione secondo le scadenze previste dal regolamento n. 2710/93, come modificato dal regolamento n. 416/96.
74 Dal fascicolo risulta pure che l'AIMA, malgrado le reiterate domande della Commissione,
- quanto al primo scaglione della cauzione (15%), con scadenza il 1° ottobre 1995, ha inviato alla Palma una richiesta di pagamento solamente il 23 aprile 1996 e ha ingiunto all'istituto garante di versare l'importo oggetto della cauzione appena il 16 gennaio 1997;
- quanto al secondo scaglione della cauzione (50%), con scadenza il 30 giugno 1996, ha escusso la Palma solo il 3 dicembre 1996 e ingiunto il versamento all'istituto garante solo il 16 gennaio 1997;
- quanto al saldo della cauzione (35%), con scadenza il 31 dicembre 1996, ha escusso la Palma solo il 29 gennaio 1997 e ingiunto il versamento all'istituto garante solo il 7 marzo 1997.
75 Nonostante le dette richieste, l'AIMA non è ancora riuscita ad ottenere il pagamento della cauzione. Secondo quanto afferma il governo italiano, la Palma ha intrapreso varie azioni dilatorie e ha infine adito i giudici nazionali. La causa sarebbe tutt'ora pendente.
76 Con lettera 15 aprile 1997 la Commissione aveva imposto un termine ultimo alle autorità italiane per regolarizzare gli importi in questione. Poiché tale lettera è rimasta senza seguito, con lettera 14 luglio 1997 la Commissione ha formalmente comunicato il proprio intento di dedurre ITL 7 760 156 831, corrispondenti all'importo della cauzione non incamerata, dagli anticipi di pagamento a titolo del FEAOG per il mese di agosto 1997.
77 Successivamente la Repubblica italiana ha presentato domanda di conciliazione. Il 26 ottobre 1999 l'organo di conciliazione ha dichiarato la domanda irricevibile in quanto «il governo interessato non aveva approfittato dell'offerta di una riunione bilaterale organizzata dall'organo [medesimo]». La Commissione ha dunque confermato nella decisione impugnata l'importo della rettifica proposto.
Argomenti delle parti
78 Il governo italiano non contesta né l'importo della rettifica, né i particolari dello svolgimento della gara controversa, e neppure il fatto che non è stato adempiuto l'obbligo di recupero della cauzione. Fa valere, tuttavia, che il ritardo nel recupero è dovuto esclusivamente al comportamento della Palma, e non alle autorità nazionali, che avrebbero agito con la diligenza richiesta. La Palma, accanto ad altre manovre dilatorie, avrebbe perfino tentato di negoziare le condizioni della gara direttamente con la Commissione. I ritardi che ne sarebbero derivati non possono in alcun caso essere imputati alle autorità italiane.
79 La Commissione sottolinea, tuttavia, che è pacifico che, a prescindere da eventuali azioni dilatorie della Palma, l'AIMA non ha osservato il proprio obbligo di incamerare i diversi scaglioni della cauzione appena possibile ad ogni scadenza. Dalla cronologia degli eventi risulterebbe che sia le richieste di pagamento inviate alla Palma sia le ingiunzioni di pagamento indirizzate all'istituto garante sono intervenute nelle tre fattispecie troppo tempo dopo le scadenze. Le autorità italiane avrebbero così violato l'art. 29 del regolamento n. 2220/85, che esige la riscossione degli importi dovuti «senza indugio», sicché la rettifica controversa sarebbe giustificata.
Giudizio della Corte
80 E' pacifico che l'art. 29, primo comma, del regolamento n. 2220/85 prescrive che l'autorità nazionale, quando abbia avuto conoscenza degli elementi che determinano l'incameramento di una cauzione rientrante nel suo ambito di applicazione, ne domanda il pagamento alla persona tenuta ad adempiere «senza indugio». In caso di mancato pagamento di quest'ultima entro un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta, l'autorità nazionale deve, ex art. 29, secondo comma, lett. b), del medesimo regolamento, chiedere «senza indugio» il pagamento al garante, da effettuarsi anch'esso entro un termine massimo di 30 giorni. Peraltro, ai sensi dell'art. 16, n. 2, lett. c), dello stesso regolamento, il garante deve soddisfare qualsiasi domanda di pagamento. Inoltre, nella presente causa, in forza delle speciali condizioni di gara indicate sopra, al punto 70, la cauzione poteva essere incamerata anche in caso di opposizione dell'aggiudicatario.
81 Orbene, l'azione dell'AIMA concernente il recupero dei diversi scaglioni della cauzione non ha soddisfatto i criteri di diligenza richiesti. Infatti, come risulta dalla cronologia degli eventi riportati al punto 74 della presente sentenza, quanto al primo scaglione della cauzione, essa ne ha richiesto alla Palma il pagamento quasi sette mesi dopo la scadenza e ha ingiunto all'istituto garante di versare l'importo oggetto della cauzione solo nove mesi dopo la detta richiesta. Quanto al secondo scaglione, tali termini sono, rispettivamente, di oltre cinque mesi e di un mese e mezzo. Quanto al saldo, l'AIMA ha richiesto il pagamento in un termine un po' più breve, circa un mese dopo la scadenza, ed escusso l'istituto garante dopo un mese e una settimana.
82 Per ciò che riguarda i primi due scaglioni della cauzione, è evidente, tenuto conto dell'importanza dei termini, che l'AIMA non ha agito «senza indugio». Con riferimento al saldo, è pacifico che la richiesta di pagamento e l'ingiunzione sono state più tempestive che nei primi due casi. Tuttavia, nel contesto della controversia, visto che il debitore si è persistentemente sottratto ai suoi obblighi di pagamento precedenti, l'AIMA non avrebbe dovuto attendere, rispettivamente, un mese e un mese e una settimana per chiedere il pagamento del saldo giunto a scadenza; di conseguenza, neanche in questo caso essa ha agito «senza indugio».
83 Occorre perciò constatare che in nessuno dei casi le autorità nazionali si sono conformate all'obbligo di riscuotere senza indugio gli importi della cauzione di cui trattasi.
84 Quanto alle pretese azioni dilatorie dell'aggiudicatario, queste ultime non sono tali da influire sulla responsabilità delle autorità nazionali nella situazione in esame, caratterizzata dai ritardi considerevoli con cui le dette autorità hanno richiesto il pagamento all'aggiudicatario. Per quanto riguarda la cauzione, si trattava, come indicato al punto 70 della presente sentenza, di una cauzione esigibile a prima richiesta, anche in caso di opposizione dell'aggiudicatario, e svincolabile dietro mera dichiarazione dell'organismo d'intervento. Niente giustifica, pertanto, che l'AIMA non abbia potuto ottenere il versamento della cauzione presso l'istituto garante, a prescindere dalle eventuali azioni defatigatorie dell'aggiudicatario.
85 Risulta da tutte le considerazioni precedenti che la Commissione ha potuto, a buon diritto, imputare la rettifica controversa alla Repubblica italiana e che l'argomento vertente sull'illiceità del suo comportamento è infondato. Occorre dunque respingere il ricorso della Repubblica italiana nella parte relativa alla rettifica di ITL 7 760 156 831.
86 Siccome tutti i suoi motivi si sono dimostrati infondati, occorre respingere in toto il ricorso della Repubblica italiana.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
87 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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