Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedura - Ricorso - Requisiti di forma - Individuazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti
[Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)]
2. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere a carico spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Dati di fatto decisivi che possono essere accertati solo mediante controlli imparziali - Presupposti per l'ammissibilità di altre prove
3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Frumento duro - Regime di cauzioni - Presupposti per lo svincolo della cauzione - Soddisfacimento di tutti i requisiti principali - Possibilità di deroga prevista espressamente e particolarmente motivata
[Regolamenti (CEE) della Commissione n. 2220/85, art. 21, e (CE) n. 2668/94, art. 11, nn. 2, secondo comma, e 4]
Massima
1. Dall'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte e dalla relativa giurisprudenza risulta che il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti e che tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo sindacato. Ne consegue che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si basa il ricorso devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo di quest'ultimo.
( v. punti 6, 40, 48 )
2. Nell'ambito della liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAOG i dati di fatto decisivi possono, di regola, essere accertati solo mediante controlli imparziali effettuati da soggetti indipendenti. Altre prove possono essere ammesse soltanto qualora lo Stato membro interessato riesca a dimostrare che tali accertamenti sono inesatti.
( v. punto 14 )
3. In quanto l'art. 21 del regolamento n. 2220/85, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, dispone in termini generali che lo svincolo della cauzione è subordinato al soddisfacimento di tutti i requisiti principali, un regolamento specifico come il regolamento n. 2668/94, che autorizza l'organismo d'intervento italiano a vendere mediante gara 148 000 t di frumento duro da esportare in Algeria sotto forma di semole di frumento duro, può derogare a detto principio solo espressamente e con una motivazione particolare. Non è questo il caso dell'art. 11, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2668/94 nella versione originaria - a norma del quale lo svincolo della cauzione presuppone unicamente l'arrivo della merce in Algeria - giacché l'art. 11, n. 4, del medesimo regolamento indica come obbligo principale il pagamento del prezzo d'acquisto e quindi rinvia chiaramente al regolamento n. 2220/85.
( v. punto 30 )
Parti
Nella causa C-178/00,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. de March e L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1° marzo 2000, 2000/197/CE - che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 61, pag. 15) -, nella parte in cui ha apportato rettifiche finanziarie a determinate spese dichiarate dallo Stato membro ricorrente,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 12 maggio 2000, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1° marzo 2000, 2000/197/CE - che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 61, pag. 15; in prosieguo: la «decisione impugnata») - nella parte in cui ha apportato rettifiche finanziarie a determinate spese dichiarate dallo Stato membro ricorrente.
2 La domanda di annullamento parziale riguarda le seguenti rettifiche, come descritte e motivate nella relazione di sintesi della Commissione del 12 gennaio 1999, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1995 (Documento VI/6462/98; in prosieguo: la «relazione di sintesi»):
- rettifiche negative di ITL 3 358 746 955 e di ITL 807 967 249 e rettifica positiva di ITL 22 116 046 015 apportate a spese relative ai costi di ammasso di frumento duro (punto 4.5.1.2.1.11 della relazione di sintesi);
- rettifiche negative di ITL 7 883 033 994, di ITL 1 756 934 916 e di ITL 44 888 325 908 apportate a spese relative ai costi di ammasso di frumento duro (punto 4.5.1.2.1.14 del relazione di sintesi);
- rettifica negativa di ITL 1 923 101 478, corrispondente all'importo di una cauzione che avrebbe dovuto essere incamerata nell'ambito di una vendita di frumento duro da esportare in Algeria (punto 4.5.1.2.1.16 della relazione di sintesi);
- rettifiche negative di ITL 5 263 394 861 e di ITL 4 701 973 982, corrispondenti al valore delle differenze rilevate nelle scorte di frumento tenero, di orzo e di granturco tra la fine dell'esercizio 1994 e l'inizio dell'esercizio 1995 (punti 4.5.1.3, 4.5.1.3.1.1 e 4.5.1.3.1.2 della relazione di sintesi);
- rettifica negativa di ITL 2 502 127 250, corrispondente al saldo delle rettifiche effettuate dalla Commissione in una dichiarazione mensile preliminare relativa al frumento tenero, all'orzo e al granturco (punto 4.5.1.3.5 della relazione di sintesi);
- viene inoltre contestata la decisione della Commissione che rifiuta di attribuire alla Repubblica italiana, nell'ambito della liquidazione dei conti per l'esercizio 1995, la somma di ITL 11 952 457 079 per la definitiva regolarizzazione di fatture di vendita di cereali da parte degli organismi d'intervento.
Le rettifiche negative di ITL 3 358 746 955 e di ITL 807 967 249 e positiva di ITL 22 116 046 015 relative ai costi di ammasso di frumento duro
3 Dal fascicolo, in particolare dal punto 4.5.1.2.1.11 della relazione di sintesi, emerge che, in seguito all'accertamento di differenze tra la dichiarazione annuale relativa all'esercizio 1995 e la situazione effettiva delle scorte d'intervento di frumento duro, la Commissione ha apportato una rettifica consistente in una riduzione pari a ITL 3 358 746 955 delle spese dichiarate alla voce di bilancio 1011.003, una riduzione pari a ITL 807 967 249 delle spese dichiarate alla voce di bilancio 1012.003, nonché un aumento pari a ITL 22 116 046 015 delle spese dichiarate alla voce di bilancio 1013.003.
4 Nel suo ricorso il governo italiano chiede alla Corte di annullare la proposta «correzione negativa di ITL 26 282 760 219» - importo apparentemente ottenuto dall'addizione delle somme di ITL 3 358 746 955, di ITL 807 967 249 e di ITL 22 116 046 015 - e afferma, presentando la propria contabilità delle scorte, ma senza sviluppare la motivazione giuridica a sostegno di questo capo della domanda, che il FEAOG si sarebbe ingiustificatamente arricchito di questa somma.
5 A tale riguardo, occorre constatare che risulta chiaramente dal fascicolo, in particolare dal punto 4.5.1.2.11 della relazione di sintesi, che la rettifica di ITL 22 116 046 015 alla voce di bilancio 1013.003 è una rettifica positiva, vale a dire favorevole per la Repubblica italiana, e solamente le rettifiche di ITL 3 358 746 955 e di ITL 807 967 249 sono rettifiche negative.
6 Le affermazioni del governo italiano, che chiede l'annullamento di una rettifica negativa per un importo complessivo di ITL 26 282 760 219 in quanto il FEAOG si sarebbe manifestamente arricchito di questa somma, non sono quindi comprensibili. Ora, come ha esposto l'avvocato generale ai paragrafi 6 e seguenti delle sue conclusioni, dall'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte e dalla giurisprudenza relativa emerge che il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi e che tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso.
7 Le affermazioni in questione del governo italiano non soddisfano tali requisiti in quanto non è comprensibile in che senso il FEAOG si sia arricchito di una somma pari a ITL 26 282 760 219, di cui l'importo di ITL 22 116 046 015 rappresentava manifestamente una rettifica favorevole allo Stato membro ricorrente.
8 Pertanto il ricorso, nella parte che riguarda questo capo della domanda, è irricevibile e deve essere respinto.
Le rettifiche negative di ITL 7 883 033 994, di ITL 1 756 934 916 e di ITL 44 888 325 908 relative ai costi di ammasso di frumento duro
9 Il governo italiano contesta una rettifica negativa di un importo complessivo pari a ITL 54 528 294 818, composto da rettifiche negative di importo pari, rispettivamente, a ITL 7 883 033 994, ITL 1 756 934 916 e ITL 44 888 325 908, che la Commissione ha apportato in quanto, a seguito di un accertamento effettuato nel marzo e nell'aprile 1995, è risultato che un quantitativo totale di 122 709,192 t di frumento duro giacente presso i magazzini della ditta Coop. San Giorgio era di pessima qualità e non soddisfaceva i requisiti minimi richiesti per l'ammissione all'intervento pubblico.
10 Dal punto 4.5.1.2.1.14 della relazione di sintesi emerge che, per una parte delle 122 709,192 t di frumento duro in questione, vale a dire per 84 481,128 t, il prezzo d'acquisto nonché le relative spese tecniche sono stati addebitati all'amministrazione italiana in quanto i servizi della Commissione hanno ritenuto che i cereali in questione non soddisfacessero i requisiti richiesti fin dalla loro presentazione all'intervento pubblico. A tale riguardo, la Commissione fa riferimento all'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1990, n. 3597, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento (GU L 350, pag. 43), ai sensi del quale, «[q]ualora si constati che i quantitativi entrati all'ammasso non soddisfano le condizioni previste per il magazzinaggio, all'uscita dall'ammasso devono essere contabilizzati come vendita al prezzo al quale sono stati acquistati».
11 Quanto al resto delle 112 709,192 t di frumento duro in questione, vale a dire 38 228,064 t, nella relazione di sintesi la Commissione spiega che essa ha applicato l'art. 2, n. 3, lett. c), dello stesso regolamento, in forza del quale «[i]n caso di deterioramento o distruzione del prodotto conseguente a (...) cattive condizioni di conservazione (...) il valore del prodotto è da contabilizzare conformemente al paragrafo 1», cioè «moltiplicando [i] quantitativi [in questione] per il prezzo d'intervento di base vigente per la qualità tipo, il primo giorno dell'esercizio in corso, maggiorato del 5%».
Sul quantitativo di 84 481,128 t
12 Per quanto riguarda il quantitativo di 84 481,128 t di frumento duro, il governo italiano afferma che la Commissione ha violato gli artt. 2 e 7 del regolamento n. 3597/90. A suo avviso, infatti, tale quantitativo, al momento della sua presentazione all'intervento pubblico, soddisfaceva tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria. A titolo di prova, esso produce dinanzi alla Corte 37 certificati di analisi effettuate da un laboratorio privato che attesterebbero il buono stato della merce al momento della sua entrata all'ammasso. Inoltre, la Commissione non avrebbe dovuto applicare l'art. 7 del regolamento n. 3597/90, che si riferisce a «quantitativi [che] non soddisfano le condizioni previste per il magazzinaggio», bensì l'art. 2, n. 3, lett. c), di tale regolamento, che menziona le «cattive condizioni di conservazione».
13 La Commissione respinge tale censura. A suo parere, la pessima qualità del quantitativo di 84 481,128 t di frumento duro, fin dalla sua presentazione all'intervento, emerge con evidenza dalle analisi realizzate in occasione dei controlli ufficiali effettuati nel marzo e nell'aprile 1995 dal Consorzio Controlli Integrati in Agricoltura (in prosieguo: il «CCIA»). I risultati delle analisi di un laboratorio privato, presentati ora alla Corte dal governo italiano, non potrebbero essere presi in considerazione poiché sarebbero, a quanto pare, fondati su campioni prelevati dallo stesso ammassatore e non da soggetti indipendenti.
14 A tale riguardo occorre constatare che, come risulta dai paragrafi 22-28 delle conclusioni dell'avvocato generale, nell'ambito della liquidazione dei conti degli Stati membri per spese finanziate dal FEAOG, i dati di fatto decisivi possono di norma essere accertati solo con controlli imparziali effettuati da soggetti indipendenti, come il CCIA. Altre prove possono essere ammesse solamente quando lo Stato membro in questione riesce a dimostrare che tali accertamenti sono inesatti. Nel caso di specie, come sottolinea l'avvocato generale agli stessi paragrafi delle sue conclusioni, la produzione da parte del governo italiano, in corso di causa, di 37 certificati d'analisi redatti da un laboratorio privato che non soddisfa i requisiti di imparzialità non può inficiare gli accertamenti del CCIA.
15 Il governo italiano non ha quindi dimostrato che la Commissione ha violato gli artt. 2 e 7 del regolamento n. 3597/90.
Sul quantitativo di 38 228,064 t
16 Per quanto riguarda il quantitativo di 38 228,064 t, il governo italiano asserisce che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione nello stimare il quantitativo dei prodotti controversi. Esso afferma che, in occasione dei suoi controlli, il CCIA ha rilevato che il quantitativo di frumento detenuto dalla società Coop. San Giorgio era pari solo a 37 042,795 t, ossia 1 185,269 t in meno rispetto a quello considerato dalla Commissione ai fini del calcolo della rettifica controversa.
17 Secondo la Commissione, pur essendo vero che il CCIA ha accertato che solamente 37 042,795 t di frumento duro erano di «qualità pessima» a causa delle cattive condizioni di conservazione, tuttavia tale organismo ha accertato, allo stesso tempo, che mancavano anche 1 185,269 t. Poiché il valore attribuito ad un quantitativo rifiutato per difetto di qualità equivale a quello attribuito ad un quantitativo rifiutato perché mancante, l'argomento del governo italiano sarebbe privo di rilevanza.
18 A tale riguardo occorre rilevare, da una parte, che il governo italiano - il quale si limita ad affermare che il CCIA, in occasione dei suoi controlli presso i magazzini della società Coop. San Giorgio, ha accertato che vi erano solamente 121 523,923 t di frumento duro (84 481,128 t + 37 042,795 t) giacenti - non contraddice per nulla l'affermazione della Commissione secondo cui il CCIA ha parimenti rilevato che nel magazzino mancava un quantitativo di 1 185,269 t.
19 D'altra parte, dall'art. 2, nn. 1 e 3, lett. c), del regolamento n. 3597/90 emerge che, nell'ambito del finanziamento da parte del FEAOG delle misure d'intervento di magazzinaggio pubblico, il valore da prendere in considerazione viene calcolato nella stessa maniera per quanto riguarda i quantitativi mancanti «che superano i limiti di tolleranza previsti per la conservazione e la trasformazione (...) a seguito di furti o altri motivi accertabili» e per quanto riguarda i quantitativi deteriorati o distrutti «[a seguito di] cattive condizioni di conservazione».
20 Ne risulta pertanto che la Commissione non ha commesso alcun errore idoneo a causare un danno finanziario alla Repubblica italiana. Di conseguenza il ricorso, nella parte che riguarda la rettifica negativa complessiva di ITL 54 528 294 818, deve essere respinto in quanto infondato.
La rettifica negativa di ITL 1 923 101 478 relativa all'incameramento di una cauzione costituita per un'esportazione in Algeria
Contesto normativo
21 Il regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5), per quanto riguarda lo svincolo delle cauzioni, dispone all'art. 21:
«La cauzione è svincolata non appena sia stata fornita la prova richiesta a tale effetto che tutte le esigenze principali, secondarie e subordinate sono state soddisfatte».
22 Ai sensi dell'art. 20, n. 2, dello stesso regolamento, «[p]er esigenza principale s'intende l'esigenza, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire o di astenersi dall'eseguire un'azione».
23 Ai sensi del suo art. 1, lett. a), il regolamento n. 2220/85 si applica a un numero rilevante di organizzazioni comuni dei mercati di prodotti agricoli, tra cui il mercato dei cereali.
24 Per esportare in Algeria scorte d'intervento di frumento duro, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 31 ottobre 1994, n. 2668, che autorizza l'organismo d'intervento italiano a vendere mediante gara 148 000 t di frumento duro da esportare in Algeria sotto forma di semole di frumento duro (GU L 284, pag. 45). Ai sensi dell'art. 11, n. 4, di tale regolamento:
«L'esigenza principale ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (...) è costituita dal pagamento del prezzo di acquisto del frumento duro e dall'esportazione, entro il termine prescritto, delle semole di frumento duro, accompagnata dal titolo di esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3».
25 L'art. 11, n. 2, di tale regolamento, nella sua versione iniziale applicabile all'epoca dei fatti della causa, disponeva:
«L'obbligo di esportare dalla Comunità e di importare in Algeria è garantito da una cauzione che ammonta a 50 ECU/t di frumento duro, di cui un importo di 25 ECU/t viene costituito al momento del rilascio del titolo d'esportazione della semola, per il quantitativo corrispondente di frumento duro, e il saldo di 25 ECU/t viene costituito prima del ritiro dei cereali.
In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (...), l'importo di 50 ECU/t di frumento duro corrispondente alla semola trasformata dev'essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova che la semola è arrivata in Algeria».
26 In seguito, il secondo comma di questa disposizione è stato modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 marzo 1995, n. 545, che modifica il regolamento n. 2668/94 (GU L 55, pag. 27). Il detto comma prevede che, da allora in poi, lo svincolo dell'importo di ECU 50 debba essere effettuato «entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova che l'esigenza principale di cui al paragrafo 4 è stata soddisfatta».
Sulla rettifica controversa
27 Dal fascicolo, in particolare dal punto 4.5.1.2.1.16 della relazione di sintesi, emerge che, nell'ambito dell'operazione di esportazione di frumento duro in Algeria prevista dal regolamento n. 2668/94, la società italiana Italgrani SpA ha partecipato alla gara e che, con riferimento a un'offerta relativa a un quantitativo di 32 873,951 t, non ha rispettato una delle esigenze prescritte dall'art. 11, n. 4, del regolamento n. 2668/94, vale a dire il pagamento del prezzo d'acquisto. Le autorità italiane hanno tuttavia svincolato la cauzione di 50 ECU/t che era stata costituita. Ritenendo che tale cauzione fosse acquisita, la Commissione ha proceduto, per tale motivo, ad una rettifica negativa pari a ITL 1 923 101 478.
28 Il governo italiano non contesta né l'importo della rettifica, né il fatto che non sia stata rispettata l'esigenza del pagamento del prezzo di acquisto da parte della società Italgrani SpA, ma sostiene, per contro, che la Commissione non avrebbe dovuto ritenere che il pagamento del prezzo d'acquisto fosse una condizione dello svincolo della cauzione, in quanto l'art. 11, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2668/94, nella versione iniziale applicabile ai fatti della causa, prevedeva solamente, come condizione per lo svincolo, la prova che la semola risultante dalla trasformazione del frumento duro fosse arrivata in Algeria. Solo successivamente, dopo la modifica di tale disposizione con il regolamento n. 545/95, sarebbe stato introdotto, come condizione preliminare per lo svincolo della cauzione, il rispetto delle esigenze principali di cui all'art. 11, n. 4, del regolamento n. 2668/94. Tale modifica, tuttavia, non sarebbe stata applicabile ai fatti della causa. La Commissione sarebbe pertanto incorsa in un errore di diritto applicando retroattivamente, e quindi in modo illegittimo, il regolamento n. 545/95.
29 A tale riguardo occorre constatare che da una visione sistematica del complesso della normativa applicabile emerge che le condizioni per lo svincolo della cauzione non erano fissate esclusivamente dall'art. 11, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2668/94, nella sua versione iniziale applicabile ai fatti della causa, ma che tale disposizione doveva essere letta in combinato disposto con il n. 4 dello stesso articolo, nonché con il regolamento n. 2220/85, che costituisce il regolamento di base in materia e al quale, peraltro, l'art. 11, n. 4, del regolamento n. 2668/94 rinvia in maniera esplicita.
30 Nella misura in cui l'art. 21 del regolamento n. 2220/85 dispone, in generale, che lo svincolo della cauzione sia subordinato alla soddisfazione di tutte le esigenze principali, il regolamento specifico, che è il regolamento n. 2668/94, potrebbe derogare a tale principio solo in maniera esplicita e particolarmente motivata. Ora, ciò non accade nel caso dell'art. 11, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2668/94, nella sua versione iniziale, in quanto l'art. 11, n. 4, dello stesso regolamento definisce il pagamento del prezzo di acquisto come l'esigenza principale e rinvia così chiaramente al regolamento n. 2220/85.
31 Pertanto, lo svincolo della cauzione non era soggetto solamente alla condizione dell'arrivo della merce in Algeria, in forza dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2668/94, ma anche a quella del pagamento del prezzo di acquisto, in applicazione degli artt. 11, n. 4, dello stesso regolamento e 20 e 21 del regolamento n. 2220/85, letti in combinato disposto. La successiva modifica dell'art. 11, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2668/94 da parte del regolamento n. 545/95, che fa espressa menzione di questa seconda condizione, ha quindi mero valore confermativo dello stato del diritto precedente. Tale analisi è corroborata dal fatto che i considerando del regolamento n. 545/95, che precisano le ragioni delle altre modifiche apportate al regolamento n. 2668/94, non richiamano neppure la modifica dell'art. 11, n. 2, secondo comma, di quest'ultimo.
32 Ne consegue che la Commissione era legittimata a richiedere, sulla base del regolamento n. 2668/94, nella sua versione iniziale applicabile ai fatti di causa, che lo svincolo della cauzione fosse subordinato al pagamento del prezzo di acquisto, di modo che essa non ha affatto applicato retroattivamente il regolamento n. 545/95 e, pertanto, non ha commesso alcun errore di diritto.
33 Pertanto il ricorso, nella parte in cui riguarda la rettifica negativa pari a ITL 1 923 101 478, deve essere respinto in quanto infondato.
Le rettifiche negative di ITL 5 263 394 861 e di ITL 4 701 973 982 relative alle differenze nelle scorte di frumento tenero, di orzo e di granturco
34 Dal fascicolo, in particolare dai punti 4.5.1.3, 4.5.1.3.1.1 e 4.5.1.3.1.2 della relazione di sintesi, emerge che la Commissione ha apportato rettifiche negative di ITL 5 263 394 861 e di ITL 4 701 973 982, per un importo complessivo di ITL 9 965 368 843, a causa delle differenze emerse, a seguito di controlli effettuati dal CCIA, nelle scorte di granturco, frumento tenero e orzo al 1° ottobre 1994 (data di inizio dell'esercizio 1995) rispetto alle scorte risultanti dalle tabelle FEAOG al 30 settembre 1994 (fine dell'esercizio 1994). Le differenze erano le seguenti:
granturco: + 35 446,263 t
frumento tenero: + 275,000 t
orzo: - 27 844,600 t
35 Con le rettifiche controverse la Commissione voleva, come essa stessa afferma, addebitare alla Repubblica italiana il valore di riporto dei quantitativi eccedentari di frumento tenero e di granturco, nonché il controvalore dei quantitativi di orzo mancanti. Secondo la Commissione, i valori di riporto dichiarati al 1° ottobre 1994 per il frumento tenero ed il granturco dovevano concordare con quelli fissati al 30 settembre 1994, per cui occorreva procedere alle rettifiche controverse. Per quanto riguarda i quantitativi di orzo mancanti, essi dovevano essere considerati una perdita ed il loro controvalore doveva, sempre secondo la Commissione, essere restituito al FEAOG.
36 Nel suo ricorso il governo italiano afferma che tali rettifiche negative sono infondate e prive di qualsiasi motivazione. Le rettifiche di giacenza deriverebbero dal fatto che l'amministrazione italiana nel mese di ottobre 1994 ha provveduto al dovuto riallineamento delle giacenze contabili con le giacenze effettive come accertate in seguito al controllo effettuato dal CCIA.
37 L'atteggiamento della Commissione sarebbe opportunistico, in quanto volto a trarre vantaggi economici dal fatto che l'amministrazione italiana ha, a giusto titolo, riallineato le giacenze contabili con quelle effettive di magazzino. Infatti, la Commissione avrebbe beneficiato, da una parte, del valore di riporto a causa dell'aumento di giacenza del frumento tenero e del granturco senza fare lo stesso nei confronti dello Stato italiano per quanto riguarda l'orzo e, dall'altra, del valore calcolato sulla base del regolamento n. 3597/90 a fronte della diminuzione di giacenza d'orzo, che non deriverebbe da un'effettiva perdita del prodotto.
38 Secondo il governo italiano, se si dovesse seguire il ragionamento della Commissione, dovrebbero riconoscersi a favore dell'amministrazione italiana anche le seguenti correzioni positive:
- accrediti del minor valore di riporto addebitato allo Stato italiano per l'esercizio 1994 relativamente a 27 844,600 t di orzo;
- spese tecniche di magazzinaggio (voce di bilancio 1011.03) spettanti per l'esercizio 1994 sul quantitativo di 35 446,263 t di granturco dichiarato in aumento e riscontrato a seguito dell'esame dei controlli inventariali effettuati dal CCIA, derivante dal mancato inserimento di tale quantitativo nelle tabelle FEAOG per l'esercizio 1994;
- spese tecniche di magazzinaggio (voce di bilancio 1011.03) spettanti per gli esercizi 1992, 1993, 1994 sul quantitativo di 275 t di grano tenero in giacenza, derivante dalla parziale mancata consegna sulla fornitura complessiva di 5 000 t di grano tenero come aiuto alimentare all'Albania nel dicembre 1992.
39 Diversamente, dovrebbe riconoscersi un ingiustificato arricchimento del FEAOG a danno della Repubblica italiana.
40 Tale argomento del governo italiano non consente di identificare gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondato questo capo della domanda. Infatti, come risulta dai paragrafi 7 e 47 delle conclusioni dell'avvocato generale, affinché un ricorso sia ricevibile ai sensi dell'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, che esige che il ricorso precisi l'oggetto della controversia e i motivi dedotti, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto, sui quali esso è fondato, emergano in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso. Ciò non si verifica per quanto riguarda le affermazioni del governo italiano in ordine all'oggetto della controversia relativa alla rettifiche in questione.
41 Pertanto il ricorso, nella parte in cui verte sulle rettifiche negative di ITL 5 263 394 861 e di ITL 4 701 973 982, è irricevibile.
La rettifica negativa di ITL 2 502 127 250 corrispondente al saldo delle rettifiche effettuate in una dichiarazione mensile precedente relativa al frumento tenero, all'orzo e al granturco
42 Come emerge dal fascicolo, in particolare dal punto 4.5.1.3.5. della relazione di sintesi, la Commissione ha apportato una rettifica negativa pari a ITL 2 502 127 250 (+ ITL 467 306 950 + ITL 146 883 900 - ITL 3 116 318 100) per sanare un errore in cui è incorsa l'amministrazione italiana in occasione della predisposizione delle tabelle annuali FEAOG per l'esercizio 1995.
43 Tale errore consisterebbe nel non avere tenuto conto, nella sua dichiarazione annuale, alla riga 110 della tabella 5, delle rettifiche apportate in una dichiarazione mensile ai sensi dell'art. 9, n. 7, del regolamento (CEE) della Commissione 7 settembre 1988, n. 2776, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia (GU L 249, pag. 9). Ai sensi di tale disposizione, «le rettifiche apportate dalla Commissione ai dati di cui all'articolo 6 riguardanti l'intero esercizio sono citate in allegato a una decisione di anticipo e danno luogo, entro la fine del mese nel corso del quale tale decisione è adottata, a prelievo o versamento da parte dei servizi od organismi abilitati».
44 Nel suo ricorso il governo italiano afferma che, nell'effettuare la rettifica controversa, la Commissione ha imposto una doppia penalizzazione. Infatti, nella dodicesima dichiarazione mensile per l'esercizio 1995, l'amministrazione italiana avrebbe indicato nelle tabelle 8, linea 1, e 52, linea 30, i seguenti dati:
- giacenza mais al 1° ottobre 1994 pari a 27 371,061 t;
- spese tecniche (voce di bilancio 1011.006) pari a ITL 472 481 200;
- spese finanziarie (voce di bilancio 1012.006) pari a ITL 141 376 660;
- altre spese (voce di bilancio 1013.006) pari a ITL 2 946 864 571.
45 La Commissione avrebbe informato le autorità italiane della necessità di apportare, per l'esercizio 1995, le rettifiche previste dal regolamento n. 2776/88, consistenti nel mancato riconoscimento da parte della Commissione delle spese sopra indicate ai fini dell'intervento pubblico a seguito del deterioramento delle scorte di granturco di cui trattasi conseguente ad una calamità naturale verificatasi nei magazzini della ditta Cavalli.
46 In merito al quantitativo di granturco giacente nei magazzini di tale società, in occasione della liquidazione dei conti per l'esercizio 1994, si sarebbe poi stabilito, al termine di una procedura di conciliazione, di porre a carico dell'amministrazione italiana due rettifiche negative di ITL 448 148 256 e di ITL 123 262 537, nonché una rettifica positiva di ITL 8 132 491 172, rettifiche che sono state riportate al punto 4.5.1.3.2. della relazione di sintesi.
47 Ne risulterebbe che la rettifica negativa proposta ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 2776/88 sarebbe infondata in quanto, da una parte, contrasterebbe con le decisioni adottate in occasione della procedura di conciliazione per l'esercizio 1994 e, dall'altra, comporterebbe una doppia penalizzazione a carico dell'amministrazione italiana, consistente nelle seguenti somme:
- ITL 472 481 200 per la voce di bilancio 1011.006;
- ITL 141 376 660 per la voce di bilancio 1012.006 e
- ITL 2 946 864 571 per la voce di bilancio 1013.006.
48 Neanche su questo aspetto, come emerge dal paragrafo 50 delle conclusioni dell'avvocato generale, gli argomenti del governo italiano consentono di individuare l'oggetto della controversia a tale riguardo, vale a dire gli elementi di diritto e di fatto sui quali si fonda il ricorso. Quest'ultimo non soddisfa quindi i requisiti prescritti dall'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.
49 Pertanto il ricorso, nella parte in cui riguarda la rettifica negativa pari a ITL 2 502 127 250, è irricevibile.
Rifiuto di attribuire la somma di ITL 11 952 457 079 per la definitiva regolarizzazione di fatture di vendita di cereali all'intervento pubblico
50 Nel suo ricorso il governo italiano fa valere un'ultima censura che, come esso stesso afferma, non riguarda rettifiche apportate dalla Commissione nell'ambito della decisione impugnata, bensì il rifiuto di accogliere una richiesta avanzata dall'amministrazione italiana intesa ad ottenere, nell'ambito della liquidazione dei conti per l'esercizio 1995, la somma di ITL 11 952 457 079 per la definitiva regolarizzazione di fatture di vendita di cereali all'intervento pubblico.
51 Il governo italiano spiega dettagliatamente che si tratta di un problema connesso a quantitativi di prodotti mancanti che erano indicati nelle tabelle FEAOG come «perdite identificabili» ed il cui valore, secondo il governo italiano, sarebbe stato a torto posto a carico dell'amministrazione italiana.
52 La Commissione ha spiegato a tale riguardo che le operazioni cui si riferisce il governo italiano riguardano vendite effettuate a partire dall'esercizio 1993. Le autorità italiane avrebbero tuttavia presentato una domanda di regolarizzazione solo nel febbraio 1999. La questione della regolarizzazione di tali fatture di vendita non potrebbe quindi rientrare nell'ambito della controversia relativa alla decisione impugnata, che riguarda fatti conclusisi nell'ottobre 1998.
53 A tale riguardo è sufficiente constatare che questo capo della domanda non riguarda la decisione impugnata con il presente ricorso. Ora, detto governo non menziona alcun altro atto di cui chiederebbe l'annullamento e cui si riferirebbero le affermazioni in questione. Pertanto le conclusioni del ricorso in proposito non soddisfano i requisiti dell'art. 38, n. 1, del regolamento di procedura in quanto esse esulano manifestamente dall'ambito della controversia.
54 Il ricorso, per quanto riguarda quest'ultimo capo della domanda, è quindi irricevibile.
55 Poiché si è constatato che il ricorso del governo italiano è in parte irricevibile e in parte infondato, occorre respingerlo nel suo complesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
56 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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