Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-188/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Karlsruhe (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bülent Kurz, nato Yüce,
e
Land Baden-Württemberg,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris, e dalle F. Macken e N. Colneric, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Kurz, nato Yüce, dalla sig.ra I. Krebs, Rechtsanwältin;
- per il Land Baden-Württemberg, dalla sig.ra I. Behler, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Kurz, nato Yüce, del Land Baden-Württemberg e della Commissione, all'udienza del 21 febbraio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 marzo 2000, pervenuta alla Corte il 22 maggio seguente, il Verwaltungsgericht Karlsruhe (Tribunale amministrativo di Karlsruhe) ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 7, secondo comma, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, che è stato firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da una parte, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altra, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Kurz, nato Yüce, cittadino turco, e il Land Baden-Württemberg concernente talune decisioni di quest'ultimo che ne hanno respinto la domanda diretta ad ottenere un permesso di soggiorno illimitato in Germania, gli hanno negato la proroga del permesso di soggiorno provvisorio e ne hanno ordinato l'espulsione dal territorio di tale Stato membro.
La decisione n. 1/80
3 Gli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80 fanno parte del capitolo II, intitolato «Disposizioni sociali», sezione 1, riguardante i «Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori».
4 L'art. 6, n. 1, è così formulato:
«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
5 L'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 così dispone:
«I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un'attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d'impiego in tale Stato membro».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
6 Dal fascicolo della causa principale risulta che il sig. Kurz, nato in Germania nel 1977, è il figlio biologico di un lavoratore migrante turco, il sig. Yüce, che ha legalmente esercitato un'attività dipendente in questo Stato membro dal 1969 al 1983.
7 Dal 1978 al 1984 egli è vissuto in affidamento presso una famiglia in Germania, i coniugi Kurz, cittadini tedeschi.
8 Nel 1984 egli è tornato in Turchia con i suoi genitori, nell'ambito di un programma di aiuto al rimpatrio.
9 Nel mese di settembre 1992 il sig. Kurz è stato autorizzato a tornare in Germania per effettuarvi una formazione professionale. Il suo visto d'ingresso e i permessi di soggiorno provvisori («Aufenthaltsbewilligungen») di cui ha successivamente beneficiato fino al 15 luglio 1997 portavano la menzione secondo cui essi erano validi solo a fini di formazione.
10 Il sig. Kurz ha seguito nello Stato membro ospitante una formazione come idraulico, le cui condizioni sono state previste in un contratto concluso in data 16 novembre 1992 tra l'interessato e l'impresa di installazioni sanitarie e di riscaldamento Herbert Schulz GmbH (in prosieguo: l'«impresa Schulz»), con sede in Altlußheim (Germania).
11 Durante tale formazione, che si è svolta dal 1_ ottobre 1992 al 5 maggio 1997, il sig. Kurz ha seguito corsi teorici in un istituto di insegnamento professionale da una a due volte per settimana e, nel tempo rimanente, ha esercitato un'attività retribuita nell'impresa Schulz a titolo di formazione pratica, a fronte della quale tale impresa gli ha corrisposto una retribuzione mensile di DEM 780 per il primo anno, poi di DEM 840, 940 e 1 030 per gli anni successivi.
12 Il 22 febbraio 1997 il sig. Kurz ha superato la parte pratica dell'esame finale del tirocinio e, come convenuto, ha terminato la sua formazione il 6 maggio successivo, senza tuttavia avere superato la parte teorica del detto esame.
13 Dal 1992 l'interessato ha risieduto di nuovo presso i coniugi Kurz, che nel maggio 1998 lo hanno adottato. Conformemente al diritto nazionale vigente, quest'adozione gli ha conferito il cognome dei genitori adottivi. Tuttavia, secondo il Verwaltungsgericht Karlsruhe, l'adozione del sig. Kurz ha avuto come effetto di estinguere il rapporto di parentela con la famiglia biologica, ma non gli ha attribuito diritto né alla cittadinanza tedesca né al conseguimento di un permesso di soggiorno di lunga durata in Germania.
14 Il 7 luglio 1997 il sig. Kurz ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno («Aufenthaltserlaubnis») per un soggiorno di lunga durata in Germania e, in via subordinata, la proroga del suo permesso di soggiorno provvisorio o il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno per ragioni umanitarie («Aufenthaltsbefugnis»).
15 Con decisione 18 agosto 1998, il Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (servizi amministrativi della circoscrizione Rhein-Neckar) ha respinto la domanda del sig. Kurz del 7 luglio 1997 e gli ha intimato di lasciare la Germania nel mese successivo alla notifica di tale diniego. In caso di mancata esecuzione dell'ordine sarebbe stato espulso.
16 Contro tale decisione il sig. Kurz ha proposto un ricorso amministrativo e, inoltre, ha chiesto che il suo ricorso avesse effetto sospensivo.
17 Quest'ultima richiesta è stata respinta il 19 novembre 1998 e il sig. Kurz è stato espulso verso la Turchia il 20 gennaio 1999.
18 Il 16 giugno 1999 il Regierungspräsidium Karlsruhe ha respinto il detto ricorso amministrativo con la motivazione che il sig. Kurz non soddisfaceva le condizioni previste agli artt. 6 e 7, secondo comma, della decisione n. 1/80. Da una parte, egli non sarebbe stato inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, ai sensi del detto art. 6, n. 1, durante la sua formazione professionale, per la quale aveva ottenuto solo un permesso di soggiorno provvisorio. Dall'altra, la sua adozione da parte di cittadini tedeschi gli avrebbe fatto perdere lo status di figlio di un lavoratore turco, egli non avrebbe terminato la sua formazione professionale nello Stato membro ospitante, non avendo superato tutte le prove dell'esame finale, e il padre biologico non si sarebbe più trovato in Germania, avendola definitivamente lasciata, nel momento in cui il sig. Kurz ha iniziato la sua formazione.
19 A sostegno del ricorso proposto contro tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Karlsruhe, il sig. Kurz ha fatto valere che gli artt. 6, n. 1, e 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 gli attribuiscono il diritto di ottenere un permesso di soggiorno in Germania. Egli ha altresì sostenuto che un'offerta di lavoro gli era stata fatta il 20 novembre 1998 da un'impresa di Mannheim (Germania), ma che non gli era stato possibile accettarla per mancanza delle richieste autorizzazioni di soggiorno e di lavoro.
20 Il 20 novembre 1999 il sig. Kurz ha ottenuto dalla camera dei mestieri di Mannheim il diploma di artigiano, dopo che la commissione esaminatrice si era recata ad Istanbul per permettergli di sostenere la parte teorica del suo esame finale di tirocinio.
21 Secondo il Verwaltungsgericht Karlsruhe, la decisione del Regierungspräsidium Karlsruhe 16 giugno 1999 è conforme alle disposizioni dell'Ausländergesetz (legge tedesca sugli stranieri); occorrerebbe tuttavia verificare se il sig. Kurz non potesse vantare un diritto di soggiorno sul fondamento degli artt. 6, n. 1, e 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.
22 A tale riguardo il giudice del rinvio si chiede se il sig. Kurz soddisfi tutti i requisiti previsti in via principale all'art. 6, n. 1, e, in subordine, all'art. 7, secondo comma, della detta decisione.
23 Nell'ipotesi in cui il sig. Kurz potesse trarre diritti dalla decisione n. 1/80, il giudice del rinvio ritiene che si possa porre ancora un problema a proposito dell'art. 8, n. 2, dell'Ausländergesetz, che dispone quanto segue:
«Uno straniero che sia stato espulso o allontanato non può ritornare nel territorio tedesco o risiedervi. Non è possibile concedergli un permesso di soggiorno, neanche in presenza dei presupposti per il rilascio di un tale permesso in base alla presente legge. Gli effetti di cui alla prima e alla seconda frase vengono di regola limitati nel tempo se ne è stata fatta domanda. Il termine decorre dall'uscita dal territorio».
24 Il detto giudice ritiene infatti che occorra decidere se sia conforme agli artt. 6 e 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 il fatto che l'effetto di interdizione derivante dalla disposizione nazionale menzionata al punto precedente si opponga al rilascio di un permesso di soggiorno ove l'espulsione non sia stata limitata nel tempo.
25 Ritenendo che, alla luce di quanto sopra esposto, la soluzione della controversia presupponga un'interpretazione del diritto comunitario, il Verwaltungsgericht Karlsruhe ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i requisiti di cui all'art. 6, n. 1, secondo e terzo trattino, della decisione n. 1/80 siano soddisfatti nel caso di un cittadino turco, il quale sia entrato nel paese con un visto del consolato generale "valido solo per la formazione" con il consenso delle competenti autorità per gli stranieri e successivamente sia stato in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio limitato all'attività nell'ambito della formazione presso un determinato datore di lavoro, qualora nel periodo dal 1_ ottobre 1992 al 5 maggio 1997 si trovasse in un corrispondente rapporto di formazione e al riguardo avesse percepito una retribuzione mensile come apprendista;
2) se i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 siano soddisfatti nel caso di un cittadino turco, il quale sia figlio biologico di ex lavoratori turchi nel paese ospitante, qualora da maggiorenne sia stato adottato da cittadini tedeschi con gli effetti dell'adozione di un minorenne e perciò abbia estinto il suo rapporto di parentela con i genitori biologici. Se sia sufficiente al riguardo il fatto che nel periodo in cui i genitori erano regolarmente occupati e all'inizio della formazione egli fosse figlio di lavoratori turchi;
3) se i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 siano soddisfatti nel caso di un cittadino turco, qualora otto anni dopo la partenza insieme ai suoi genitori, che hanno lasciato definitivamente il paese ospitante, sia ritornato (senza i suoi genitori) nel paese a scopo di formazione;
4) se i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 siano soddisfatti nel caso di un cittadino turco, qualora questi abbia sostenuto l'esame finale non nel paese ospitante, ma nel suo paese dinanzi ad una commissione esaminatrice del paese ospitante che si è recata in loco;
5) se sia compatibile con l'art. 6 o con l'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 il fatto che il permesso di soggiorno debba essere negato in base all'effetto di interdizione dell'art. 8, secondo comma, dell'Ausländergesetz nel caso dell'avvenuta espulsione fintantoché gli effetti dell'espulsione non siano stati limitati nel tempo su domanda dell'interessato».
Sulla prima questione
26 Al fine di risolvere tale questione, occorre, in primo luogo, ricordare che, a partire dalla sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461, punto 26), la Corte ha costantemente dichiarato che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è direttamente efficace negli Stati membri e che pertanto i cittadini turchi che rispondano ai requisiti ivi indicati possono invocare direttamente i diritti loro attribuiti, in modo graduale e in funzione della durata dell'esercizio di un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante, dai tre trattini di tale disposizione (v., in particolare, sentenza 26 novembre 1998, causa C-1/97, Birden, Racc. pag. I-7747, punto 19).
27 In secondo luogo, costituisce altresì costante giurisprudenza che i diritti conferiti al lavoratore turco dalla suddetta disposizione, per quanto riguarda l'occupazione, implicano necessariamente, a meno di rendere totalmente inefficace il diritto di accesso al mercato del lavoro e di esercizio di un lavoro, l'esistenza di un correlativo diritto di soggiorno in capo all'interessato (v., in particolare, sentenza Birden, cit., punto 20).
28 In terzo luogo, dallo stesso tenore dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 risulta che questa disposizione presuppone che l'interessato sia un lavoratore turco che si trova nel territorio di uno Stato membro, che sia inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e ivi abbia esercitato un lavoro regolare per un certo periodo di tempo (sentenza Birden, cit., punto 21).
29 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio occorre esaminare, una dopo l'altra, le seguenti tre nozioni.
Sulla nozione di lavoratore
30 Per quanto riguarda la prima di queste nozioni, occorre anzitutto ricordare come una giurisprudenza costante abbia tratto dal tenore degli artt. 12 dell'accordo di associazione CEE/Turchia 12 settembre 1963 e 36 del protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970, allegato al detto accordo e concluso con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), nonché dall'obiettivo perseguito dalla decisione n. 1/80, che i principi sanciti nell'ambito degli artt. 48 e 49 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 40 CE) nonché 50 del Trattato CE (divenuto art. 41 CE) devono essere trasposti, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi che fruiscono dei diritti conferiti dalla detta decisione (v., in tal senso, in particolare, sentenze 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punti 14, 19 e 20; 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik, Racc. pag. I-329, punti 20 e 28; Birden, cit., punto 23, e 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazil, Racc. pag. I-957, punti 50-55).
31 Conseguentemente, nel determinare la portata della nozione di lavoratore ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, occorre rifarsi all'interpretazione di tale nozione nel diritto comunitario.
32 Sotto questo profilo, è giurisprudenza costante che la nozione di lavoratore riveste una portata comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Tale nozione dev'essere definita in base a criteri obiettivi, che caratterizzino il rapporto di lavoro alla luce dei diritti e degli obblighi delle persone interessate. Per essere considerata lavoratore, una persona deve prestare attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione. Per contro, né la natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro rispetto al diritto nazionale, né tanto meno la produttività più o meno elevata dell'interessato o l'origine delle risorse per la retribuzione o ancora la modesta entità di quest'ultima possono avere alcuna incidenza sulla qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario (v., per quanto riguarda l'art. 48 del Trattato, in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17; 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag. 3205, punto 21; 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray, Racc. pag. 1621, punti 15 e 16; 26 febbraio 1992, causa C-357/89, Raulin, Racc. pag. I-1027, punto 10, e causa C-3/90, Bernini, Racc. pag. I-1071, punti 14-17, nonché, per quanto riguarda l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, sentenze 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin, Racc. pag. I-5143, punto 31, e causa C-98/96, Ertanir, Racc. pag. I-5179, punto 43, nonché Birden, cit., punti 25 e 28).
33 Per quanto riguarda più in particolare attività che, come nella causa principale, sono state esercitate nell'ambito di formazioni professionali, la Corte ha dichiarato che una persona che svolge periodi di tirocinio in una professione, i quali possano essere considerati come costitutivi di una preparazione pratica legata all'esercizio stesso della professione di cui trattasi, deve essere considerata come un lavoratore, qualora i detti periodi siano svolti nelle condizioni di un'attività subordinata reale ed effettiva. La Corte ha precisato che questa conclusione non può essere infirmata dalla circostanza che la produtività dell'interessato sia scarsa, che egli non svolga una mansione completa e che, dunque, egli effettui solo un numero ridotto di ore lavorative per settimana e percepisca di conseguenza solo una retribuzione limitata (v. in tal senso, in particolare, sentenze citate Lawrie-Blum, punti 19-21 e Bernini, punti 15-16).
34 Ne consegue che chiunque, anche nell'ambito di una formazione professionale e indipendentemente dal contesto giuridico della stessa, eserciti attività economiche reali ed effettive a favore di un datore di lavoro e sotto la direzione di questo e percepisca a tale titolo una retribuzione che si presenti come il corrispettivo di tali attività deve essere considerato lavoratore ai sensi del diritto comunitario.
35 Orbene, dal fascicolo risulta che dal 1_ ottobre 1992 al 5 maggio 1997 il sig. Kurz ha svolto, a vantaggio dell'impresa Schulz e sotto la direzione della stessa, attività economiche reali ed effettive percependo come corrispettivo una retribuzione mensile passata da DEM 780 nel corso del primo anno a DEM 1030 nel quarto anno. Tale aumento progressivo della retribuzione costituisce peraltro un indizio che il lavoro svolto dal sig. Kurz rappresentava per il suo datore di lavoro un valore economico in crescita.
36 Soddisfacendo così i requiti essenziali del rapporto di lavoro, una persona come il sig. Kurz deve essere considerata lavoratore ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
Sulla nozione di inserimento nel regolare mercato del lavoro
37 Al fine di stabilire, poi, se un lavoratore del genere vada considerato inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, ai sensi della detta disposizione della decisione n. 1/80, occorre, da un lato, accertare, conformemente ad una giurisprudenza costante (sentenze citate Bozkurt, punti 22 e 23; Günaydin, punto 29; Ertanir, punto 39, e Birden, punto 33), se il rapporto giuridico di lavoro dell'interessato possa essere ubicato nel territorio di uno Stato membro o se presenti un nesso abbastanza stretto col detto territorio, prendendo in considerazione in particolare il luogo di assunzione del cittadino turco, il territorio nel quale o dal quale viene svolta l'attività lavorativa subordinata e la normativa nazionale applicabile in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale.
38 Orbene, in una situazione come quella del ricorrente nel procedimento a quo tale condizione viene senza alcun dubbio soddisfatta, posto che l'interessato è stato assunto e ha svolto, nell'ambito del suo tirocinio professionale, un'attività lavorativa subordinata nel territorio dello Stato membro ospitante e che tale lavoro è stato soggetto alla normativa dello stesso Stato, in particolare in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale.
39 D'altra parte, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il concetto di «regolare mercato del lavoro», di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, deve considerarsi riferito a tutti i lavoratori che si sono conformati alle prescrizioni di legge e di regolamento dello Stato membro ospitante in materia di ingresso sul suo territorio nonché di impiego e che hanno quindi il diritto di esercitare un'attività lavorativa in tale Stato (sentenze Birden, punto 51, e Nazli, punto 31, cit.).
40 Per giustificare l'interpretazione secondo cui il termine «regolare» è sinonimo di «legale», la Corte si è basata non solo su un'analisi delle varie versioni linguistiche in cui la decisione n. 1/80 è stata redatta (v. sentenza Birden, cit., punti 47-50), ma altresì sulla finalità della detta decisione, le cui disposizioni di carattere sociale costituiscono una tappa supplementare verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, ispirata agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato (v. sentenza Birden, cit., punto 52). Infatti, come l'avvocato generale ha rilevato ai punti 60 e 61 delle sue conclusioni, lo svolgimento di un lavoro in condizioni legali favorisce l'integrazione dei cittadini turchi nello Stato membro ospitante.
41 Il beneficio dei diritti sanciti nei tre trattini dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, è pertanto subordinato alla sola condizione che il lavoratore turco abbia rispettato la normativa dello Stato membro ospitante che disciplina l'ingresso nel suo territorio e l'esercizio di un'attività lavorativa dipendente (sentenza Nazli, cit., punto 32).
42 Orbene, non v'è dubbio che un lavoratore turco come il signor Kurz soddisfi tale requisito, essendo incontestato che egli è entrato legalmente nel territorio dello Stato membro interessato, che è stato autorizzato a seguirvi una formazione professionale e che ha svolto, nell'ambito di questa, un'attività lavorativa legale per più di quattro anni consecutivi.
43 Al punto 51 della sentenza Birden, cit., la Corte ha dichiarato che la nozione di «regolare mercato del lavoro» di uno Stato membro non può essere interpretata nel senso che riguardi il mercato generale del lavoro in contrapposizione ad un mercato ristretto avente una finalità specifica.
44 Considerato quanto sopra, non può essere ammessa l'interpretazione sostenuta dal Land Baden-Württemberg, dal governo tedesco e dalla Commissione, secondo cui un apprendista non sarebbe inserito nel regolare mercato del lavoro per il motivo che egli eserciterebbe solo un'attività di natura provvisoria e specifica nell'ambito della sua formazione professionale, che si distinguerebbe da un rapporto di lavoro normale e mirerebbe ad assicurare l'inserimento dell'interessato nel mercato generale del lavoro solamente per il futuro.
45 Una tale interpretazione è in contraddizione con l'obiettivo e l'economia della decisione n. 1/80, che mirano a favorire l'integrazione dei lavoratori turchi nello Stato membro ospitante (v. punto 40 della presente sentenza). Infatti, un apprendista che abbia, come nella causa principale, esercitato un'attività economica reale ed effettiva presso un datore di lavoro per più di quattro anni, a fronte della quale ha percepito una retribuzione corrispondente al lavoro prestato, è integrato nello Stato membro ospitante tanto quanto un operaio che abbia svolto un lavoro paragonabile per un periodo equivalente.
46 Occorre sottolineare inoltre che l'interpretazione data dalla Corte ai punti 40-45 della sentenza Birden, cit., secondo cui è inserito nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro un cittadino turco che vi abbia legalmente esercitato per un periodo ininterrotto di oltre un anno, al servizio del medesimo datore di lavoro e in base ad un permesso di lavoro, un'attività economica reale ed effettiva in contropartita della quale abbia percepito una retribuzione normale, anche nel caso in cui, in forza della normativa dello Stato memebro ospitante, l'attività di cui trattasi fosse finanziata con fondi pubblici e riservata ad una cerchia ristretta di persone, al fine di agevolare l'integrazione dei beneficiari nel mercato del lavoro, deve valere allo stesso modo - se non di più - quando trattasi di un'attività retribuita esercitata nell'ambito di una formazione professionale.
47 Di conseguenza, un lavoratore turco come il sig. Kurz deve essere considerato appartenente al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
Sulla nozione di lavoro regolare
48 Per quanto attiene alla questione se un tale lavoratore abbia svolto nello Stato membro ospitante un lavoro regolare ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, va ricordata la giurisprudenza costante (sentenze Sevince, cit., punto 30, e 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus, Racc. pag. I-6781, punti 12 e 22, nonché le citate sentenze Bozkurt, punto 26, e Birden, punto 55) secondo la quale la regolarità dell'occupazione presuppone una situazione stabile e non precaria nel mercato del lavoro di uno Stato membro ed implica, a tale titolo, l'esistenza di un diritto di soggiorno non contestato.
49 Orbene, a differenza delle circostanze di fatto e di diritto alla base delle citate sentenze Sevince, punto 31, e Kus, punti 13 e 16, nonché della sentenza 5 giugno 1997, causa C-285/95, Kol (Racc. pag. I-3069, punto 27), in cui i cittadini turchi interessati non beneficiavano legalmente di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, è giocoforza constatare che, in un caso come quello della causa principale, il diritto di soggiorno del lavoratore turco nello Stato membro ospitante non è affatto oggetto di contestazione e che l'interessato non versava in una situazione precaria, suscettibile di essere rimessa in discussione in qualsiasi momento.
50 Infatti, dal fascicolo risulta che il sig. Kurz è stato autorizzato ad entrare in Germania e a soggiornarvi per seguire una formazione professionale in base a permessi di soggiorno che sono stati prorogati fino al 15 luglio 1997. Nell'ambito di tale formazione, avendo ottenuto autorizzazioni nazionali in materia di permesso di lavoro, egli è stato legalmente assunto ininterrottamente dal 1_ ottobre 1992 al 5 maggio 1997, cioè per più di quattro anni consecutivi, con un rapporto di lavoro che comportava l'esercizio di un'attività economica reale ed effettiva al servizio di uno stesso datore di lavoro e una retribuzione che si presentava come il corrispettivo delle prestazioni fornite. Ne consegue che la sua situazione giuridica era regolare per tutto questo periodo.
51 Un lavoratore del genere deve quindi considerarsi aver svolto nello Stato membro interessato un lavoro regolare ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
52 Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti all'art. 6, n. 1, terzo trattino, della detta decisione, avendo egli svolto legalmente, per almeno quattro anni senza interruzione, un'attività retribuita in uno Stato membro, il detto lavoratore può avvalersi direttamente dei diritti conferiti da tale disposizione, in particolare del diritto incondizionato di ricercare e di accedere a qualsivoglia attività lavorativa subordinata di sua scelta, senza che gli possa essere opposta una precedenza dei lavoratori dello Stato membro, nonché del correlativo diritto di soggiorno, anch'esso fondato sul diritto comunitario.
53 L'interpretazione che precede non può essere infirmata dal fatto che i permessi di lavoro e di soggiorno di cui ha beneficiato il sig. Kurz erano limitati all'esercizio temporaneo di un'attività subordinata presso un datore di lavoro determinato.
54 Infatti, anzitutto, è giurisprudenza costante che i diritti conferiti dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 ai lavoratori turchi sono riconosciuti da tale disposizione ai loro titolari a prescindere dal rilascio, da parte delle autorità dello Stato membro ospitante, di uno specifico documento amministrativo, come un permesso di lavoro o un permesso di soggiorno (v., in tal senso, citate sentenze Bozkurt, punti 29 e 30; Günaydin, punto 49; Ertanir, punto 55, e Birden, punto 65).
55 Inoltre, la Corte ha più volte statuito che, ove il carattere temporaneo imposto al rapporto di lavoro fosse sufficiente per inficiare la regolarità dell'attività lavorativa legalmente svolta dall'interessato, gli Stati membri avrebbero la possibilità di privare indebitamente i lavoratori migranti turchi, che essi hanno autorizzato a fare ingresso nel loro territorio e che ivi hanno esercitato un'attività economica rispondente ai requisiti previsti all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, del godimento dei diritti gradualmente più estesi che essi possono direttamente invocare ai sensi della detta disposizione. Ogni altra interpretazione avrebbe come risultato di svuotare di sostanza la decisione n. 1/80 e di privarla di ogni effetto utile (v. sentenze citate Günaydin, punti 36-40, e Birden, punti 37-39 e 64).
56 Infine, conformemente ad una giurisprudenza pure costante, l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 non subordina il riconoscimento dei diritti da esso attribuiti ai lavoratori turchi ad alcun requisito riguardante il motivo per il quale un diritto d'ingresso, di lavoro e di soggiorno era stato loro inizialmente concesso (v., in particolare, citate sentenze Kus, punti 21-23; Günaydin, punto 52, e Birden, punto 67).
57 Il Land Baden-Württemberg fa tuttavia valere che il sig. Kurz, che non ha più esercitato un'attività lavorativa subordinata dopo il termine del suo contratto di formazione, avrebbe per tale motivo perso i diritti eventualmente acquisiti durante il suo tirocinio.
58 A tale riguardo è sufficiente rilevare che un cittadino turco come il sig. Kurz - che ha esercitato, per un periodo di oltre quattro anni senza interruzione, un lavoro regolare in uno Stato membro, ma che successivamente si è trovato in una situazione di disoccupazione - non perde, per non aver svolto un'attività lavorativa durante un certo periodo, il godimento dei diritti direttamente conferitigli dall'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80.
59 Infatti, un tale lavoratore turco non ha definitivamente lasciato il mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e vi può richiedere la proroga del permesso di soggiorno per continuare ad esercitare il diritto di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta ai sensi della detta disposizione, non solamente rispondendo ad effettive offerte di lavoro, ma altresì ricercando un nuovo lavoro per un periodo di tempo ragionevole (v., in questo senso, citate sentenze Bozkurt, punti 38 e 39; Tetik, punto 46, e Nazli, punti 40 e 41).
60 D'altronde, dal fascicolo risulta che il sig. Kurz aveva ricevuto un'offerta di lavoro dall'impresa Messebau Thome di Mannheim, offerta che era tuttavia subordinata alla condizione che l'interessato fosse titolare di un permesso di lavoro. Orbene, nelle sue osservazioni scritte e all'udienza, il sig. Kurz fa valere, senza essere contraddetto sul punto, che, non avendo potuto ottenere la proroga del suo permesso di soggiorno in Germania, né, conseguentemente, il rilascio di un permesso di lavoro, non poteva accettare l'offerta di lavoro che gli era stata fatta.
61 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, la prima questione va risolta dichiarando che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco
- autorizzato ad entrare nel territorio di uno Stato membro con un visto «valido solo per la formazione»,
- a cui sia stato in seguito concesso un permesso di soggiorno provvisorio limitato all'attività esercitata nell'ambito della sua formazione professionale presso un determinato datore di lavoro, e
- che, in tale contesto, abbia legalmente esercitato un'attività economica reale ed effettiva al servizio di tale datore di lavoro a fronte della quale egli ha percepito una retribuzione corrispondente al lavoro svolto
è un lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro di questo Stato membro e vi occupa un regolare impiego ai sensi di tale disposizione.
Qualora un tale cittadino turco abbia così lavorato presso il detto datore di lavoro per un periodo di almeno quattro anni senza interruzione, egli gode nello Stato membro ospitante, conformemente all'art. 6, n. 1, terzo trattino, della detta decisione, del diritto di libero accesso a qualsiasi attività salariata di suo gradimento nonché del correlativo diritto di soggiorno.
Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta questione
62 Dall'ordinanza di rinvio emerge che la seconda, la terza e la quarta questione sono state proposte solo nell'ipotesi di soluzione negativa della prima questione.
63 Tenuto conto della soluzione affermativa data alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda, alla terza e alla quarta.
Sulla quinta questione
64 In udienza il Land Baden-Würrtemberg ha sostenuto che non era più necessario risolvere la quinta questione poiché, con decisione 13 novembre 2000, le autorità nazionali competenti avrebbero limitato al 21 gennaio 2002 l'effetto di interdizione risultante dall'art. 8, n. 2, dell'Ausländergesetz, sicché nulla si opporrebbe più a che il sig. Kurz ritorni in Germania dopo tale data.
65 Tuttavia, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui risulta che l'espulsione è intervenuta in violazione dei diritti in materia di lavoro e di soggiorno conferiti all'interessato dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, il cittadino turco interessato conserva un interesse evidente a far accertare e sanzionare da parte dei giudici nazionali competenti tale illecito a partire dal momento in cui esso è stato realizzato e ad ottenere, a tal fine, l'interpretazione del diritto comunitario pertinente da parte della Corte.
66 Al fine di rispondere a tale questione relativa ai rapporti tra le disposizioni della decisione n. 1/80 e quelle del diritto nazionale relativo agli stranieri, occorre ricordare che sia dal primato del diritto comunitario rispetto al diritto interno degli Stati membri sia dall'effetto diretto di una disposizione come l'art. 6 della detta decisione risulta che uno Stato membro non è autorizzato a modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante (v., in particolare, citate sentenze Birden, punto 37, e Nazli, punto 30).
67 Ne consegue che gli Stati membri non possono adottare una normativa in materia di polizia degli stranieri né applicare un provvedimento relativo al soggiorno sul loro territorio di un cittadino turco che possano ostacolare l'esercizio dei diritti espressamente conferiti dal diritto comunitario ad un tale cittadino.
68 Infatti, qualora, come nella causa principale, il cittadino turco soddisfi le condizioni poste da una disposizione della decisione n. 1/80 e, per ciò, sia già regolarmente integrato in uno Stato membro, quest'ultimo non dispone più della facoltà di restringere l'applicazione di tali diritti, a meno di privare la detta decisione del suo effetto utile (v., in particolare, citate sentenze Birden, punto 37, e Nazli, punto 30, nonché 22 giugno 2000, causa C-65/98, Eyüp, Racc. pag. I-4747, punto 41).
69 Inoltre, i giudici di uno Stato membro hanno l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti da esso direttamente conferiti ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente confliggenti della normativa nazionale (v. sentenza Eyüp, cit., punto 42, e, per analogia, sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 21).
70 Alla luce delle considerazioni che precedono, la quinta questione va risolta dichiarando che, se un cittadino turco che soddisfa le condizioni previste da una disposizione della decisione n. 1/80 e, quindi, gode dei diritti che gli sono dalla stessa attribuiti è stato oggetto di un'espulsione, il diritto comunitario osta all'applicazione di una normativa nazionale in forza della quale deve essere rifiutato il rilascio di un permesso di soggiorno fintantoché gli effetti del detto provvedimento di espulsione non siano stati limitati nel tempo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
71 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht Karlsruhe con ordinanza 22 marzo 2000, dichiara:
1) L'art. 6, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco
- autorizzato ad entrare nel territorio di uno Stato membro con un visto «valido solo per la formazione»,
- a cui sia stato in seguito concesso un permesso di soggiorno provvisorio limitato all'attività esercitata nell'ambito della sua formazione professionale presso un determinato datore di lavoro, e
- che, in tale contesto, abbia legalmente esercitato un'attività economica reale ed effettiva al servizio di tale datore di lavoro a fronte della quale egli abbia percepito una retribuzione corrispondente al lavoro svolto
è un lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro di questo Stato membro e vi occupa un regolare impiego ai sensi di tale disposizione.
Qualora un tale cittadino turco abbia così lavorato presso il detto datore di lavoro per un periodo di almeno quattro anni senza interruzione, egli gode nello Stato membro ospitante, conformemente all'art. 6, n. 1, terzo trattino, della detta decisione, del diritto di libero accesso a qualsiasi attività salariata di suo gradimento nonché del correlativo diritto di soggiorno.
2) Se un cittadino turco che soddisfa le condizioni previste da una disposizione della decisione n. 1/80 e, quindi, gode dei diritti che gli sono dalla stessa attribuiti è stato oggetto di un'espulsione, il diritto comunitario osta all'applicazione di una normativa nazionale in forza della quale deve essere rifiutato il rilascio di un permesso di soggiorno fintantoché gli effetti del detto provvedimento di espulsione non siano stati limitati nel tempo.
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