Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione personae - Familiari del lavoratore - Diritto di avvalersi di tale qualità per chiedere di beneficiare delle disposizioni comunitarie relative alle prestazioni di disoccupazione - Esclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 2, n. 1, e 67-71 bis]
Massima
$$Dalla sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek, anche in considerazione della sentenza 30 aprile 1996, causa C-308/93, Cabanis-Issarte, deriva che un familiare di un lavoratore non può avvalersi, come tale, degli artt. 67-71 bis del regolamento n. 1408/71, in particolare delle disposizioni speciali dettate, per i lavoratori frontalieri, dall'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento, che designano lo Stato di residenza come Stato competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione.
Infatti, il legislatore comunitario stesso ha identificato, all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nel delimitare l'ambito di applicazione ratione personae dello stesso, due categorie nettamente distinte di persone: quella dei lavoratori, da un lato, e quella dei loro familiari e superstiti, dall'altro. Ora, è evidente che tale distinzione determina l'applicabilità ratione personae di numerose disposizioni del regolamento n. 1408/71, alcune delle quali, come quelle appartenenti al titolo III, capitolo 6, intitolato «Disoccupazione», si applicano esclusivamente ai lavoratori.
Peraltro, l'interpretazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 data dalla Corte non ha, di per sé, incidenza sulla scelta del lavoratore di esercitare o meno il suo diritto di libera circolazione.
Conseguentemente, l'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza 23 novembre 1976, Kermaschek, già citata, continua ad applicarsi all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con gli artt. 67-71 bis del medesimo regolamento.
( v. punti 21-24 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-189/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Sozialgericht Trier (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Urszula Ruhr
e
Bundesanstalt für Arbeit,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307 (GU L 38, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. N. Paines, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 maggio 2000, pervenuta in cancelleria il 22 maggio successivo, il Sozialgericht Trier ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307 (GU L 38, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Ruhr e la Bundesanstalt für Arbeit (Ente federale tedesco per il lavoro) conseguentemente al rigetto di una domanda di indennità di disoccupazione.
Contesto normativo
3 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1408/71:
«1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.
2. Il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi e degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri».
4 Quanto alla concessione delle prestazioni di disoccupazione ai disoccupati che, durante l'ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), dello stesso regolamento così stabilisce:
«(...)
ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima».
Causa principale e questione pregiudiziale
5 La sig.ra Ruhr, cittadina polacca, è coniugata con un cittadino tedesco. Vive in Germania dall'aprile 1998.
6 Dal 1° luglio 1998 al 22 dicembre 1999 esercitava l'attività di collaboratrice familiare in Lussemburgo. Nel gennaio 2000 si iscriveva come lavoratrice in cerca di occupazione all'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) di Treviri e chiedeva di fruire di indennità di disoccupazione.
7 L'Ufficio del lavoro lussemburghese dichiarava di non poter rilasciare l'«attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione» (modulo E 301) a causa della cittadinanza polacca della sig.ra Ruhr, ragion per cui la Bundesanstalt für Arbeit respingeva la richiesta di quest'ultima, in quanto non soddisfaceva i requisiti temporali per acquisire il diritto alle prestazioni. Più in particolare, la Bundesanstalt für Arbeit faceva presente che la sig.ra Ruhr non aveva esercitato, nei tre anni precedenti la domanda e per almeno dodici mesi, un'attività soggetta ad assicurazione obbligatoria. Del resto, a suo avviso la stessa non poteva invocare la disposizione derogatoria a favore dei lavoratori stagionali, né le disposizioni di diritto comunitario, a causa della sua qualità di cittadina di uno Stato terzo.
8 In seguito al rigetto del suo reclamo, la sig.ra Ruhr impugnava la decisione della Bundesanstalt für Arbeit innanzi al Sozialgericht Trier sostenendo di non poter beneficiare in Lussemburgo delle indennità di disoccupazione, sebbene vi avesse esercitato per più di un anno un'attività soggetta ad assicurazione obbligatoria, in quanto non vi risiedeva. Lamentava il fatto di non poter invocare, in Germania, neppure le disposizioni pertinenti del regolamento n. 1408/71, per via della sua cittadinanza, alla luce della sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek/Bundesanstalt für Arbeit (Racc. pag. 1669). Oltre ad essere iniqua, la decisione della Bundesanstalt für Arbeit recherebbe pregiudizio al diritto del marito della sig.ra Ruhr di circolare liberamente all'interno della Comunità in quanto quest'ultimo, per preservare il diritto alle prestazioni della ricorrente nella causa principale, non potrebbe conservare il proprio domicilio in Germania, ma sarebbe costretto a trasferirsi in un altro Stato membro.
9 Pur condividendo gli argomenti della ricorrente nella causa principale, il Sozialgericht Trier decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'interpretazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2), fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 23 novembre 1976 (Racc. pag. 1669) continui ad essere valida anche qualora da essa derivi una lesione indiretta alla libertà di circolazione di un cittadino di uno Stato membro».
Sulla questione pregiudiziale
10 Con tale questione il giudice di rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l'interpretazione fornita nella sentenza Kermaschek, già citata, continui ad applicarsi all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con gli artt. 67-71 bis del medesimo regolamento, anche qualora tale interpretazione abbia l'effetto di ostacolare l'esercizio da parte di un cittadino di uno Stato membro del diritto alla libera circolazione dei lavoratori garantito dall'art. 39 CE.
11 Dal punto 7 della sentenza Kermaschek, già citata, emerge che i familiari di un lavoratore possono avvalersi delle norme del regolamento n. 1408/71, ai sensi del suo art. 2, n. 1, solo in relazione ai diritti derivati, cioè acquistati in qualità di membro della famiglia di un lavoratore.
12 Nella sentenza 30 aprile 1996, causa C-308/93, Cabanis-Issarte (Racc. pag. I-2097), la Corte ha limitato, tuttavia, la portata di tale restrizione alle sole disposizioni del regolamento n. 1408/71 applicabili soltanto ai lavoratori. Così, il coniuge di un lavoratore comunitario non può avvalersi della sua qualità di familiare del lavoratore stesso per chiedere di fruire delle disposizioni del Titolo III, Capitolo 6, intitolato «Disoccupazione», del regolamento n. 1408/71, le quali hanno ad oggetto principale solo il coordinamento dei diritti alle prestazioni di disoccupazione erogate, in forza delle leggi nazionali degli Stati membri, ai lavoratori subordinati cittadini di uno Stato membro e non ai loro familiari (sentenze Cabanis-Issarte, già citata, punto 23, e 10 ottobre 1996, cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e Zachow, Racc. pag. I-4895, punto 32).
Osservazioni presentate alla Corte
13 Il governo austriaco, il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono che ci si debba attenere alla giurisprudenza fissata nella sentenza Kermaschek, già citata, all'interno dei limiti tracciati dalla sentenza Cabanis-Issarte, già citata.
14 A proposito dell'asserita lesione alla libera circolazione dei lavoratori derivante dall'applicazione della citata giurisprudenza in circostanze come quelle della causa principale, essi rilevano che il coniuge della sig.ra Ruhr, cittadino tedesco, vive in Germania e non ha affatto esercitato il suo diritto alla libera circolazione. Il governo del Regno Unito precisa che la situazione di fatto della causa principale non presenta alcun nesso con le situazioni disciplinate dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 5 giugno 1997, cause riunite C-64/96 e C-65/96, Uecker e Jacquet, Racc. pag. I-3171, punti 16 e 17). Inoltre, nell'ordinanza di rinvio nulla indicherebbe che l'inapplicabilità dell'art. 71 del regolamento n. 1408/71 alla sig.ra Ruhr abbia influenzato la decisione del marito relativamente alla conservazione del posto di lavoro che occupava in Germania.
15 Il governo del Regno Unito e la Commissione analizzano anche l'applicabilità degli artt. 37 e 38 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, concluso e approvato a nome della Comunità mediante la decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE (GU L 348, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo di associazione»).
16 Da un lato, secondo la Commissione, l'art. 37, n. 1, dell'accordo di associazione, che garantisce la parità di trattamento a favore dei lavoratori di cittadinanza polacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, si applica, in ragione dell'economia del capitolo sulla libera circolazione dei lavoratori del detto accordo, solo allo Stato membro in cui è svolta l'attività lavorativa.
17 Dall'altro, secondo il governo del Regno Unito e la Commissione, l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione, che prevede il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da cittadini polacchi nei vari Stati membri «ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari», non riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione.
18 Secondo la Commissione, la richiesta della sig.ra Ruhr di fruire delle prestazioni di disoccupazione avrebbe maggiori possibilità di essere accolta, sul fondamento del principio di non discriminazione, in Lussemburgo, Stato in cui la stessa ha esercitato la sua attività lavorativa per l'ultima volta e in cui era obbligatoriamente iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione.
Giudizio della Corte
19 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che ne delimita la sfera di applicazione ratione personae, considera due categorie nettamente distinte di soggetti: i lavoratori, da un lato, e i loro familiari e superstiti, dall'altro. I primi, per rientrare nella disciplina del regolamento, devono essere cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno Stato membro; per contro, non sono prescritti requisiti di cittadinanza per i familiari o i superstiti dei lavoratori, cittadini comunitari, perché il regolamento sia loro applicabile (sentenza Cabanis-Issarte, già citata, punto 21).
20 Data la cittadinanza polacca della sig.ra Ruhr, è indubbio che questa non rientra nella prima categoria di soggetti di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71. In quanto coniuge di un cittadino di uno Stato membro, potrebbe rientrare nella seconda categoria se fosse assodato che il marito risponde alla definizione di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71.
21 Ebbene, dalla sentenza Kermaschek, già citata, anche in considerazione della sentenza Cabanis-Issarte, deriva che un familiare di un lavoratore non può avvalersi, come tale, degli artt. 67-71 bis del regolamento n. 1408/71, in particolare delle disposizioni speciali dettate, per i lavoratori frontalieri, dall'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento, che designano lo Stato di residenza come Stato competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione.
22 Né le considerazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, né le osservazioni presentate alla Corte sono idonee a rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, come già sottolineato al punto 19 della presente sentenza, il legislatore comunitario stesso ha identificato, all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, due categorie nettamente distinte: quella dei lavoratori, da un lato, e quella dei loro familiari e superstiti, dall'altro. Ora, è evidente che tale distinzione determina l'applicabilità ratione personae di numerose disposizioni del regolamento n. 1408/71, alcune delle quali, come quelle appartenenti al Titolo III, Capitolo 6, intitolato «Disoccupazione», si applicano esclusivamente ai lavoratori.
23 Quanto al problema di stabilire se i limiti dell'applicabilità ratione personae del regolamento n. 1408/71 ai familiari di un lavoratore siano tali da pregiudicare il diritto del lavoratore stesso di circolare liberamente all'interno della Comunità, è palese che si tratta di una questione priva di qualsiasi nesso con la realtà della causa principale. Infatti, emerge dal fascicolo che il marito della sig.ra Ruhr, cittadino tedesco residente in Germania, non ha usufruito della libertà di circolazione di cui gode in virtù dell'art. 39 CE. Inoltre, anche qualora egli avesse usufruito della detta libertà all'interno della Comunità, la situazione giuridica della sig.ra Ruhr, in relazione all'applicabilità ratione personae del regolamento n. 1408/71, non sarebbe mutata. Conseguentemente, è giocoforza constatare che l'interpretazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 data dalla Corte non ha, di per sé, incidenza sulla scelta del lavoratore di esercitare o meno il suo diritto di libera circolazione.
24 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale nel senso che l'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza Kermaschek, già citata, continua ad applicarsi all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con gli artt. 67-71 bis del medesimo regolamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dai governi austriaco e del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Sozialgericht Trier con ordinanza 17 maggio 2000, dichiara:
L'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek/Bundesanstalt für Arbeit, continua ad applicarsi all'art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, n. 1408, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307, in combinato disposto con gli artt. 67-71 bis del medesimo regolamento.
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