Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Ammissione al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della destinazione particolare delle merci - Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i datteri - Presupposti per l'applicazione
(Regolamenti del Consiglio nn. 1517/91, 1431/92 e 1421/93; regolamento della Commissione n. 4142/87)
Massima
$$I regolamenti n. 4142/87, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare, n. 1517/91, n. 1431/92 e n. 1421/93, recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli, non ostano a che datteri importati in imballaggi d'origine di contenuto netto non superiore a kg 11 possano beneficiare della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune prevista da questi ultimi tre regolamenti e applicabile ai datteri freschi o secchi destinati ad essere confezionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a kg 11. Per realizzare la finalità della sospensione tariffaria, ossia la salvaguardia degli interessi delle industrie utilizzatrici e di trasformazione, è sufficiente che i datteri, qualunque sia il peso del contenuto dell'imballaggio con cui vengono importati nella Comunità, siano effettivamente oggetto, prima della vendita, di un confezionamento o riconfezionamento.
( v. punti 34, 37-38, 40 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-190/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel de Paris (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro
Édouard Balguerie e altri
e
Société Balguerie e altri, civilmente responsabili,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 9 dicembre 1987, n. 4142, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (GU L 387, pag. 81),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Balguerie e a. e la società Balguerie e a., dagli avv.ti Y. e M. Famchon;
- per il governo francese, dal sig. R. Abraham e dalla sig.ra C. Vasak, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Tricot, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 febbraio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 15 maggio 2000, pervenuta alla Corte il 23 maggio seguente, la Cour d'appel de Paris ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 9 dicembre 1987, n. 4142, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (GU L 387, pag. 81).
2 La questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale a carico del sig. Mercier, in qualità di agente della società Orkos Diffusion SARL, del sig. Thomas, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società Balguerie, e del sig. Balguerie, in qualità di legale rappresentante della società Pillet & Cie (in prosieguo, congiuntamente: il «sig. Balguerie e a.»), nonché delle società Orkos Diffusion SARL, Balguerie e Pillet & Cie (in prosieguo, congiuntamente: la «società Balguerie e a.»), in quanto civilmente responsabili per il reato di importazione, senza dichiarazione, di merci vietate.
Normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 4142/87, come risulta del resto dal suo dettato, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1, la determinazione delle condizioni per l'ammissione di merci immesse in libera pratica al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare.
4 L'art. 3 del regolamento n. 4142/87 stabilisce quanto segue:
«1. Il beneficio del regime tariffario previsto dall'articolo l è subordinato alla concessione, alla persona che importa la merce o la fa importare per l'ammissione in libera pratica, di un'autorizzazione scritta rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la merce è dichiarata per l'ammissione in libera pratica.
2. Fatto salvo il disposto degli articoli che seguono, la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo precedente implica l'obbligo:
a) di utilizzare la merce per la destinazione particolare prescritta;
b) di pagare l'importo dei dazi non riscossi, qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione particolare prescritta;
c) di tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli che esse ritengono necessari sull'effettiva utilizzazione della merce di cui trattasi per la destinazione particolare prescritta, nonché di conservare tale contabilità per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
d) di rendere possibile l'ispezione della contabilità di cui alla lettera c);
e) di consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine della constatazione dell'utilizzazione effettiva della merce a fornire tutti gli altri elementi necessari a tale scopo.
3. Le autorità competenti possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse reputano utili.
4. La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata alla costituzione di una garanzia stabilita dalle autorità competenti».
5 L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 4142/87 precisa che l'importo dei dazi non riscossi deve essere pagato nel caso in cui la merce non abbia ricevuto la destinazione prescritta. Il n. 2 del medesimo articolo prevede che i cascami e i rottami che risultano, in particolare, dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce nonché i cali di merci dovuti a cause naturali sono considerati alla stessa stregua delle merci utilizzate per la destinazione particolare.
6 Per quanto riguarda le merci di cui trattasi nella causa principale, il regolamento del Consiglio (CEE) 31 maggio 1991, n. 1517, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli (GU L 142, pag. 7), prevede la sospensione, dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai «[d]atteri freschi o secchi destinati ad essere confezionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a kg 11».
7 La sospensione è stata prorogata, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 maggio 1992, n. 1431 (GU L 151, pag. 1), e, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 giugno 1993, n. 1421 (GU L 140, pag. 6).
8 Come emerge dai primi due considerando dei regolamenti nn. 1517/91, 1431/92 e 1421/93, «la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e (...) i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità», per cui «è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi totalmente».
La controversia nella causa principale
9 La società Orkos Diffusion SARL, che si occupa dell'importazione e della rivendita, dopo riconfezionamento, di frutta esotica, tra il 12 dicembre 1991 e il 27 aprile 1994 aveva importato datteri originari degli Stati Uniti d'America, consegnati in cartoni da 15 libbre (kg 7,5), aventi dimensioni di 36 x 42 cm. Le dichiarazioni doganali relative a tali importazioni erano state effettuate dalle società commissionarie in dogana Pillet & Cie e Balguerie, agenti per la società Orkos Diffusion SARL.
10 I prodotti venivano introdotti in Francia sotto le voci tariffarie 0804 10 00 222 OY (nel 1991 e nel 1992), nonché 0804 10 00 022 OM e 0804 10 00 012 OC (nel 1993 e 1994), corrispondenti ai «[d]atteri freschi o secchi destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a kg 11».
11 Conseguentemente, tali datteri usufruivano di una sospensione dei dazi doganali e di un'aliquota ridotta dell'IVA al 5,5%.
12 Tra il 19 ottobre 1994 e l'11 agosto 1995 alcuni agenti della Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direzione nazionale delle informazioni e delle indagini doganali) effettuavano un controllo delle suddette importazioni e accertavano che i datteri avrebbero dovuto essere dichiarati sotto le voci tariffarie 0804 10 00 223 9E (nel 1991 e nel 1992) e 0804 10 00 013 9R o 0804 10 00 023 9N (nel 1993 e nel 1994), corrispondenti ai «[d]atteri freschi o datteri secchi presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o pari a kg 35», e venire pertanto assoggettati ad un dazio doganale del 12%.
13 Adita su iniziativa del sig. Mercier, in base all'art. 450 del Code des douanes francese, il 27 febbraio 1996 la Commission de conciliation et d'expertise douanière (commissione di conciliazione e di verifica doganale) si dichiarava incompetente, in quanto «la controversia da risolvere non verte sulla specie delle merci e sull'uso inadeguato d'una voce doganale, bensì sull'interpretazione di regolamenti comunitari che stabiliscono il confezionamento di una merce in caso d'importazione o di esportazione».
14 L'amministrazione doganale citava quindi il sig. Balguerie e a. e la società Balguerie e a. dinanzi al Tribunal de grande instance di Melun (Francia) al fine di ottenere, in primo luogo, la loro condanna per aver effettuato false dichiarazioni o manovre aventi l'oggetto o l'effetto di ottenere un'esenzione o un qualsiasi vantaggio collegato all'importazione di datteri e, in secondo luogo, il pagamento dei dazi evasi.
15 Con sentenza correzionale 8 marzo 1999 il suddetto Tribunal riconosceva il sig. Balguerie e a. colpevoli del reato loro contestato e li condannava in solido con la società Balguerie e a. al pagamento, in particolare, della somma di FRF 288 563 a titolo di dazi ed imposte elusi. Esso giudicava, infatti, che per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a kg 11 non era necessario che le ricorrenti in via principale procedessero a confezionamento e rilevava altresì che, il giorno del controllo, non era stato possibile presentare la contabilità di magazzino.
16 Le ricorrenti in via principale impugnavano tale decisione dinanzi alla Cour d'appel de Paris.
17 Quest'ultima osservava che le parti concordavano nel riconoscere che le importazioni in questione ricadevano sotto la sfera del regolamento n. 4142/87, nella versione modificata dal regolamento della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3803 (GU L 384, pag. 15).
18 Essa rilevava che l'amministrazione delle dogane, oltre alla contestazione vertente sulla mancata presentazione, alla prima richiesta, della contabilità in materia, assume che il regime doganale di esenzione di cui alla causa principale esclude che i datteri vengano importati confezionati in imballaggi d'origine di contenuto pari o inferiore a kg 11, mentre le ricorrenti in via principale sostengono che importazioni di questo tipo possono beneficiare del suddetto regime, poiché i datteri, previa selezione e controllo di qualità, vengono riconfezionati in imballaggi di contenuto corrispondente alle norme della destinazione prescritta.
19 Di conseguenza, la Cour d'appel de Paris ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di giustizia «[s]e il regolamento della Commissione 9 dicembre 1987, n. 4142, e le condizioni adottate per la sua applicazione con riferimento all'importazione di datteri nel regime della sospensione dei dazi doganali a causa della destinazione da dare alle merci vietino che essi siano importati in imballaggi d'origine di contenuto inferiore o pari a kg 11».
La questione pregiudiziale
20 Il problema sollevato dinanzi al giudice di rinvio è chiaramente quello di accertare se, al fine di usufruire dell'esenzione dai dazi prevista dai regolamenti nn. 1517/91, 1431/92 e 1421/93, è necessario che i datteri siano importati in imballaggi di contenuto netto superiore a kg 11.
21 Occorre osservare che il regolamento n. 1421/87, il quale, ai sensi dell'art. 1, stabilisce le condizioni per l'ammissione di merci immesse in libera pratica al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare, non permette, di per sé, in quanto non contiene disposizioni specifiche, di determinare se datteri destinati ad essere confezionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a kg 11 debbano essere importati in imballaggi di contenuto netto superiore a kg 11 al fine di usufruire di un'esenzione dai dazi.
22 Occorre pertanto risolvere il problema effettuando contemporaneamente un'interpretazione dei regolamenti nn. 1517/91, 1431/92 e 1421/93, i quali prevedono la sospensione, per alcuni periodi di tempo determinati, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i datteri freschi o secchi destinati ad essere confezionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a kg 11.
23 La questione pregiudiziale dev'essere pertanto intesa nel senso che essa mira, in sostanza, a stabilire se i regolamenti nn. 1517/91, 1431/92 e 1421/93 ostino a che datteri importati in imballaggi d'origine di contenuto netto non superiore a kg 11 possano usufruire della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.
24 Il sig. Balguerie e a. sostengono che, al fine di beneficiare della sospensione doganale di cui alla causa principale, è sufficiente che i datteri, freschi o secchi, siano destinati ad essere confezionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a kg 11.
25 Orbene, a loro giudizio, non è contestato né è contestabile che i datteri di cui alla causa principale siano stati trattati per la vendita al minuto in cartoni da kg 7 (50 x 30 cm) o in barchette di plastica da kg 1, previa selezione e controllo, il che corrisponderebbe alle norme della destinazione prescritta.
26 A questo riguardo essi sostengono che, anche se i datteri sono stati importati in imballaggi di contenuto netto inferiore a kg 11, essi sono stati comunque sottoposti a un riconfezionamento, al fine di adattare il prodotto alle esigenze della loro clientela.
27 Dato che i prodotti sono stati oggetto di riconfezionamento, il sig. Balguerie e a. asseriscono di aver rispettato il regolamento n. 4142/87, per cui tali prodotti dovevano beneficiare della sospensione dei dazi doganali.
28 Il governo francese sostiene che per i datteri la linea di confine tra un prodotto sfuso e un prodotto già confezionato è stata fissata a kg 11, ragion per cui un prodotto importato in imballaggi di contenuto inferiore a kg 11 deve considerarsi come già confezionato e non può, quindi, beneficiare della eventuale sospensione tariffaria applicabile ai soli prodotti sfusi.
29 La Commissione osserva come non sia oggetto di contestazione che i prodotti di cui alla causa principale siano datteri freschi o secchi e che siano stati confezionati dopo l'importazione per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a kg 11. A tale riguardo essa precisa che il fatto che il contenuto degli imballaggi prima del confezionamento sia o meno già inferiore o pari a kg 11 non è preso in considerazione nel testo della voce doganale di cui si tratta.
30 Di conseguenza, secondo la Commissione, i prodotti di cui alla causa principale sembrano rientrare nella formulazione delle voci doganali sotto le quali sono stati dichiarati.
31 Infatti, il riconfezionamento dei datteri non avrebbe lo scopo di compromettere la destinazione particolare per la quale essi sono stati dichiarati e potrebbe anche essere giustificato, secondo la Commissione, dalle necessità della vendita al minuto.
32 Orbene, il regolamento n. 4142/87 non vieterebbe un simile trattamento, ma sarebbe finalizzato a consentire un controllo effettivo della loro destinazione.
33 La Commissione conclude sostenendo che, se le circostanze del caso dovessero portare il giudice nazionale a constatare l'esistenza di manovre o di frodi o anche di azioni che possano compromettere la concessione di un trattamento tariffario favorevole a causa della destinazione particolare dei datteri, tali circostanze non dovrebbero limitarsi alla semplice constatazione che i datteri erano già confezionati in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a kg 11. Questa constatazione è, di per sé, priva di rilevanza ai fini della concessione della preferenza tariffaria.
34 A tal riguardo occorre constatare, da un lato, che i regolamenti nn. 1517/91, 1431/92 e 1421/93 riguardano i datteri destinati al confezionamento per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a kg 11, fatta eccezione per quelli destinati alla vendita al minuto nel loro imballaggio d'origine, anche se questo contiene solo una quantità inferiore o pari a kg 11.
35 D'altro lato, i suddetti regolamenti non considerano espressamente il caso dei datteri che, al momento dell'importazione, siano già confezionati in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a kg 11, ma che sono destinati ad essere riconfezionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a tale peso.
36 Tuttavia, in primo luogo, dai primi due considerando dei regolamenti nn. 1517/91, 1431/92 e 1421/93 deriva che la sospensione tariffaria mira alla salvaguardia degli interessi delle industrie utilizzatrici.
37 In secondo luogo, in base ai regolamenti nn. 1517/91, 1431/92 e 1421/93, oltre che ai datteri freschi destinati al confezionamento per la vendita al minuto, la sospensione si applica anche ai «[d]atteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole».
38 Pertanto, occorre osservare che, per realizzare la finalità della sospensione tariffaria, ossia la salvaguardia degli interessi delle industrie utilizzatrici e di trasformazione, è sufficiente che i datteri, qualunque sia il peso del contenuto dell'imballaggio con cui vengono importati nella Comunità, siano effettivamente oggetto, prima della vendita, di un confezionamento o riconfezionamento.
39 A tal proposito si deve sottolineare, da un lato, che debbono essere rispettate le condizioni per l'ammissione delle merci menzionate dal regolamento n. 4142/87 e, d'altro lato, che i meccanismi di controllo previsti dal regolamento permettono di garantire che soltanto i prodotti che abbiano costituito oggetto di un confezionamento o riconfezionamento usufruiscano della sospensione tariffaria.
40 Pertanto, si deve rispondere che i regolamenti nn. 4142/87, 1517/91, 1431/92 e 1421/93 non ostano a che datteri importati in imballaggi d'origine di contenuto netto non superiore a kg 11 possano beneficiare della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d'appel de Paris con sentenza 15 maggio 2000, dichiara:
Il regolamento (CEE) della Commissione 9 dicembre 1987, n. 4142, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare, il regolamento del Consiglio 31 maggio 1991, n. 1517, il regolamento del Consiglio 26 maggio 1992, n. 1431, e il regolamento del Consiglio 7 giugno 1993, n. 1421, recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli, non ostano a che datteri importati in imballaggi d'origine di contenuto netto non superiore a kg 11 possano beneficiare della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.
Full & Egal Universal Law Academy